Legge
Agevolazioni
Legge 923/1986
Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. 923
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 923/1986
# DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. 923
## Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia in attesa del definitivo riordinamento del regime stesso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (( 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700 , prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45 , i termini da questa ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31 dicembre 1995 ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 )) (( 1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700 , è sostituito dal seguente: "Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1 luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata" )) 2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesime all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia" e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all' articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 . 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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