Legge
Legge 928/1977
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
Riferimento normativo
LEGGE 23 dicembre 1977, n. 928
Testo normativo
LEGGE n. 928/1977
# LEGGE 23 dicembre 1977, n. 928
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre
1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778 , concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al primo comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con le seguenti: 31 marzo 1978". Al quarto comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1978". All'articolo 2, il primo capoverso è sostituito con il seguente: "Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione, non prima del 1 maggio 1978, nel seguente ordine: per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1975, entro e non oltre il 31 luglio 1978; per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 agosto 1978; per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 31 ottobre 1978; per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31 ottobre 1977, entro e non oltre il 31 dicembre 1978". Al terzo capoverso le parole: "dieci giorni", sono sostituite con le seguenti: "venti giorni". Il quinto capoverso è sostituito con il seguente: "Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1 novembre 1977 ed il 31 marzo 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 31 dicembre 1978. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833 ". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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