Legge

Legge 957/1967

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le "Regole della Magnifica Comunita' di Cadore".

Pubblicato: 28/10/1967 In vigore dal: 06/10/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 ottobre 1967, n. 957

Testo normativo

LEGGE n. 957/1967 # LEGGE 6 ottobre 1967, n. 957 ## Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le "Regole della Magnifica Comunita' di Cadore". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 , sono inseriti i seguenti comma: "Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potrà essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purchè essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purchè il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni già in godimento. Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovrà essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di due terzi degli intervenuti in prima convocazione; o in seconda convocazione, da indirsi, con un intervallo di almeno quindici giorni, con l'intervento di almeno metà dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti. Dove invece i beni regolieri sono amministrati per delega dal Comune, la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri intervenuti. In ogni caso la deliberazione dovrà essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno, sentito il Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 957/1967 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 1967

Estinzione della "Pia fondazione liceale Francesco Gubitosi" di Cosenza. Decreto del Presidente della Repubblica 1534 Cambiamento dell'attuale denominazione dell'istituto "Andrea Doria", con sede in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1533 Trasformazione dell'istituto professionale di Stato per il commercio "U. di Savoia" in sc… Decreto del Presidente della Repubblica 1532 Concessione di servizi di trasporto aereo di linea con elicottero alla Societa' italiana … Decreto del Presidente della Repubblica 1531 Istituzione di una accademia di belle arti con annesso liceo artistico in Catania. Decreto del Presidente della Repubblica 1529