Legge
Legge 969/1922
Che eleva da L. 1,95 a L. 6,50 con effetto dal 1° luglio 1921, l'assegno giornaliero agli addetti di corpi armati municipali ed ai pensionati dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni assunti in servizio in forza del R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317. (022U0969)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 18 giugno 1922, n. 969
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 969/1922
# REGIO DECRETO 18 giugno 1922, n. 969
## Che eleva da L. 1,95 a L. 6,50 con effetto dal 1° luglio 1921,
l'assegno giornaliero agli addetti di corpi armati municipali ed ai
pensionati dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni assunti
in servizio in forza del R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317.
(022U0969)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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