Regolamento delegato (UE) 2026/57 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 per quanto riguarda misure di conservazione nel sito di Havet kring Ven nel Mar Baltico e la rettifica di alcuni errori
Regolamento delegato (UE) 2026/57 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 per quanto riguarda misure di conservazione nel sito di Havet kring Ven nel Mar Baltico e la rettifica di alcuni errori
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/57 of 24 October 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2017/117 as regards conservation measures in the Havet kring Ven site in the Baltic Sea and the correction of a number of errors thereof
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/57
9.1.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/57 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2025
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 per quanto riguarda misure di conservazione nel sito di Havet kring Ven nel Mar Baltico e la rettifica di alcuni errori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio («direttiva Habitat»)
(
2
)
, dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Uccelli»)
(
3
)
e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»)
(
4
)
.
(2)
A norma dell’articolo 6 della direttiva Habitat, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Tale articolo prevede inoltre che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.
(3)
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure per conseguire o mantenere un buono stato ecologico, comprese misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
(4)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell’Unione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati.
(5)
Il regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione
(
5
)
stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in alcune zone marine protette del Mar Baltico.
(6)
Il 9 settembre 2024 la Svezia (lo Stato membro che ha promosso l’iniziativa), di concerto con la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Finlandia (gli Stati membri del Mar Baltico, di seguito «BALTFISH»), ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui tali Stati membri proponevano di vietare la pesca con reti fisse senza l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione nel sito Natura 2000 di Havet kring Ven (SE0430183).
(7)
Una ricerca scientifica condotta dalla Svezia nel sito di Havet kring Ven nel Mar Baltico nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020 ha evidenziato la necessità di proteggere le focene (codice specie 1351), i banchi di sabbia (tipo di habitat 1110), le scogliere (tipo di habitat 1170) e le foche grigie (codice specie 1364). La misura proposta ha come obiettivo principale la riduzione del rischio di catture accessorie di focena del Belt.
(8)
Il comitato scientifico, economico e tecnico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune in occasione della riunione plenaria dell’11-15 novembre 2024
(
6
)
, pervenendo alla conclusione che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accessorie di animali presenti nella zona. Tuttavia, lo CSTEP ha anche espresso preoccupazione in merito a possibili problemi legati alla densità dei pescherecci a rete che utilizzano dispositivi acustici di dissuasione e al rischio di far allontanare le focene dalla zona, concludendo che sarebbe più efficace vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Lo CSTEP ha altresì sottolineato che i capillari progetti di ricerca in corso continueranno a fornire indicazioni sulle alternative ai dispositivi acustici di dissuasione e su altre possibili soluzioni a lungo termine.
(9)
A seguito del parere dello CSTEP, il 5 febbraio 2025 il gruppo BALTFISH ha presentato una raccomandazione comune aggiornata in cui proponeva una possibile revisione delle misure nel 2026, alla luce dei dati sulle catture accidentali o di nuovi pareri scientifici in materia.
(10)
Considerando che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accidentali di animali presenti nella zona, la Commissione ritiene che esse contribuiscano all’obiettivo di ridurre le catture indesiderate, riducendo al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/117 per inserirvi tali misure. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2026. È opportuno utilizzare tutti i dati sulle catture accidentali, o nuovi dati pertinenti, compresi i pareri scientifici, per quanto riguarda l’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, al fine di adeguare, se del caso, le misure di conservazione.
(11)
Ai fini del presente regolamento delegato è opportuno aggiungere all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/117 la definizione di reti fisse, conformemente al regolamento (UE) 2019/1241
(
7
)
.
(12)
Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alla direttiva Uccelli, alla direttiva Habitat, alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/117 è così modificato:
1)
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione
(
*1
)
s’intende per:
a)
“attrezzi mobili di fondo”, uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti da traino gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti a strascico per scampi (TBN), reti a strascico per gamberi (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche da natante (SV), draghe tirate da natanti (DRB), sciabiche da spiaggia (SB), draghe a mano usate a bordo di un natante (DRH) e draghe meccanizzate, comprese quelle aspiranti (HMD);
b)
“reti da imbrocco e reti da posta impiglianti”, uno dei seguenti attrezzi: reti da imbrocco (GN), reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS), reti derivanti (GND), reti da posta circuitanti (GNC), tramagli (GTR) e reti incastellate (GTN);
c)
“zone 1”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato alla voce “zone 1”, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
d)
“zone 2”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato alla voce “zone 2”, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
e)
“zone 3”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato alla voce “zone 3”, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
f)
“zona di controllo”, una zona circostante di 4 miglia nautiche istituita per avvertire le autorità competenti dell’avvicinamento di pescherecci a zone di restrizione classificate come “zone 2”.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (
GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj
).»;"
2)
all’articolo 3, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Nelle zone 3 è vietata la pesca con reti fisse senza l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione. Tale divieto si applica anche alla pesca ricreativa.
Gli Stati membri interessati riesaminano annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e ne producono una valutazione entro il 31 dicembre 2026. I dati sulle catture accidentali o qualsiasi informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, sono utilizzati per adeguare la misura di conservazione di cui al presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.»
;
3)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle zone 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009
(
*2
)
relative al controllo delle zone di restrizione della pesca.»;
(
*2
)
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
)"
4)
all’articolo 4
bis
è aggiunto il paragrafo 2
bis
seguente:
«2
bis
. Tutti i pescherecci che operano nelle zone 3 sono dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme di funzionamento di cui all’articolo 6
bis
della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*3
)
e provvedono a mantenerlo sempre in funzione. L’AIS può essere disattivato nelle circostanze eccezionali di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e conformemente alla procedura stabilita in tale articolo. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ricavati dall’AIS siano messi a disposizione delle loro autorità competenti responsabili del controllo della pesca a fini di controllo, compresi i controlli incrociati dei dati AIS con altri dati disponibili, conformemente all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
(
*3
)
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (
GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj
)."
Articolo 2
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/117 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
.
(
2
)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
).
(
3
)
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
.
(
4
)
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (
GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj/ita
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (
GU L 19 del 25.1.2017, pag. 1
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/117/oj
).
(
6
)
Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 77
a
riunione plenaria (STECF-PLEN-24-03), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2024,
https://data.europa.eu/doi/10.2760/2392535
, JRC140580.
(
7
)
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (
GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj
).
ALLEGATO
All’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/117 è aggiunta la tabella seguente:
«ZONE 3
Sito Natura 2000 Havet kring Ven (SE0430183)
Punto
Latitudine N
Longitudine E
Latitudine N
Longitudine E
1
55°56.588′
12°40.790′
55,94313°
12,67983 °
2
55°53.999′
12°45.716′
55,89998°
12,76193 °
3
55°52.006′
12°42.398′
55,86677°
12,70663 °
4
55°54.055′
12°40.184′
55,90092°
12,66973 °
5
55°55.455′
12°38.902′
55,92425°
12,64837 °
6
55°56.588′
12°40.790′
55,94313°
12,67983 °»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/57/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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