Regolamento delegato (UE) 2026/81 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2026/81 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/81 of 13 January 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 as regards the functioning of the Union Registry in accordance with Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/81
7.4.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/81 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione
(
2
)
stabilisce le norme per il funzionamento del registro dell’Unione, istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(2)
Il regolamento (UE) 2018/841 è stato modificato
(
4
)
per consentire al settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF,
Land Use, Land Use Change and Forestry
) di contribuire all’obiettivo dell’Unione, reso più ambizioso, di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e di garantire che il settore LULUCF apporti un contributo sostenibile e prevedibile a lungo termine all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione.
(3)
A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841, il registro dell’Unione deve garantire l’iscrizione dei dati e l’accurata esecuzione delle operazioni conformemente al regolamento stesso.
(4)
È pertanto opportuno modificare le norme del registro dell’Unione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 al fine di consentire l’iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti a norma del regolamento (UE) 2018/841 e di garantire una contabilizzazione accurata delle operazioni relative all’esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 11, 12, 13, 13
bis
e 13
ter
di tale regolamento, ad eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1
bis
, di tale regolamento e alla valutazione della conformità a norma dell’articolo 13
quater
di tale regolamento. Il registro dell’Unione dovrebbe garantire che non siano effettuati trasferimenti né operazioni incompatibili con gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2018/841.
(5)
Il regolamento (UE) 2018/841 ha introdotto due periodi di adempimento, vale a dire dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, durante i quali gli Stati membri devono avere accesso a determinati strumenti di flessibilità ai fini del rispetto degli obblighi imposti da tale regolamento.
(6)
Di conseguenza, e al fine di consentire la registrazione e l’esatta esecuzione delle operazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/841, è opportuno istituire nel registro dell’Unione diversi nuovi conti.
(7)
Al fine di rispecchiare la differenza di caratteristiche tra i due periodi di adempimento, per ciascuno di essi dovrebbe essere aperto un conto di adempimento dell’Unione per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura («conto unionale di adempimento LULUCF»). Il conto unionale di adempimento LULUCF dovrebbe rispecchiare la somma delle emissioni nette o degli assorbimenti netti iscritti nei conti di adempimento LULUCF degli Stati membri.
(8)
Analogamente, per ciascuno Stato membro dovrebbe essere aperto un «conto di adempimento LULUCF dello Stato membro» per ciascuno periodo di adempimento LULUCF. Nel primo periodo di adempimento LULUCF, i meccanismi di flessibilità previsti dal regolamento (UE) 2018/841 sono disponibili solo per determinate categorie di contabilizzazione del suolo. Pertanto, nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro dovrebbe essere iscritta la quantità di emissioni e assorbimenti contabilizzati per ciascuna categoria di contabilizzazione del suolo. Nel secondo periodo di adempimento LULUCF, il meccanismo di uso del suolo è disponibile per tutte le categorie di rendicontazione del suolo. È quindi sufficiente iscrivere le emissioni e gli assorbimenti totali comunicati per le categorie di rendicontazione del suolo. Per consentire una valutazione dell’adempimento, sia l’obiettivo dello Stato membro che figura nella colonna C della tabella nell’allegato II
bis
del regolamento (UE) 2018/841 sia il bilancio stabilito per tale Stato membro dovrebbero essere riprodotti nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro.
(9)
Al fine di valutare in che misura gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13
bis
e 13
ter
del regolamento (UE) 2018/841 dovrebbero essere messi a disposizione, e dopo l’inserimento dei dati pertinenti LULUCF nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, il registro dell’Unione dovrebbe calcolare il saldo di tale conto rispetto alla regola del «non debito» per il primo periodo di adempimento LULUCF o all’obiettivo specifico dello Stato membro per il secondo periodo di adempimento LULUCF, tenendo conto di eventuali adeguamenti metodologici effettuati in tale periodo.
(10)
Se il conto di adempimento LULUCF dello Stato membro presenta un saldo positivo, è opportuno che il registro dell’Unione vi rilasci unità di assorbimento Suolo («LRU»,
Land Removal Units
). Le LRU dovrebbero essere detenute solo nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro nel registro dell’Unione e il loro trasferimento dovrebbe essere consentito solo a determinate condizioni e su richiesta dello Stato membro. A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/841, gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire eventuali eccedenze di LRU ai propri conti di adempimento a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
(conto di adempimento ESR) o al conto di adempimento LULUCF di un altro Stato membro.
(11)
Per avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a disposizione degli Stati membri nel primo periodo di adempimento LULUCF, è opportuno aprire nel registro dell’Unione un conto centrale ad hoc dell’Unione («conto centrale unionale MFLFA») e creare unità di assegnazione a titolo di flessibilità per i terreni forestali gestiti («MFLFA»,
Managed Forest Land Flexibility Allocations
) riproducendole nel conto centrale unionale MFLFA nei quantitativi a disposizione degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/841. È opportuno consentire trasferimenti di dette unità di assegnazione da questo conto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/841.
(12)
Per avvalersi della compensazione addizionale a disposizione della Finlandia a norma del regolamento (UE) 2018/841, è opportuno aprire nel registro dell’Unione un conto centrale ad hoc e creare unità di assegnazione a titolo di flessibilità addizionale per la Finlandia («AFAF»,
Additional Flexibility Allocations for Finland
) riproducendole in tale conto nei quantitativi a disposizione della Finlandia per il primo periodo di adempimento LULUCF di cui al regolamento (UE) 2018/841. È opportuno consentire trasferimenti di dette assegnazioni al conto di adempimento LULUCF della Finlandia se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 13
bis
del regolamento (UE) 2018/841.
(13)
Al termine del primo periodo di adempimento LULUCF, le LRU in eccesso dovrebbero essere trasferite dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto unionale di adempimento LULUCF per valutare, nel secondo periodo di adempimento LULUCF, se l’Unione abbia raggiunto il suo obiettivo e sia quindi possibile utilizzare il meccanismo di flessibilità relativo all’uso del suolo nel secondo periodo di adempimento; queste LRU dovrebbero essere tenute in tale conto nei quantitativi di cui all’articolo 13
ter
, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del regolamento (UE) 2018/841 fino al momento della valutazione. Qualsiasi quantità al di sopra di tale soglia dovrebbe essere trasferita al conto unionale delle soppressioni LULUCF.
(14)
Per avvalersi della flessibilità relativa all’uso del suolo a disposizione degli Stati membri nel secondo periodo di adempimento LULUCF, è opportuno aprire nel registro dell’Unione un conto unionale di assegnazione ad hoc («conto centrale unionale LUFA») e creare unità di assegnazione a titolo di flessibilità per l’uso del suolo («LUFA»,
Land Use Flexibility Allocations
) riproducendole in detto conto nei quantitativi a disposizione degli Stati membri conformemente al meccanismo relativo all’uso del suolo stabilito nell’articolo 13
ter
, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841. È opportuno consentire trasferimenti di queste unità di assegnazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 13
ter
di detto regolamento.
(15)
Per valutare se gli obiettivi del regolamento (UE) 2018/841 siano stati conseguiti, il registro dell’Unione dovrebbe inoltre consentire i controlli di conformità di cui al regolamento (UE) 2018/841 predisponendo una procedura per l’inserimento dei dati riesaminati sulle emissioni di gas a effetto serra nei conti di adempimento LULUCF degli Stati membri, per il calcolo del saldo di tali conti, per la determinazione del valore relativo al loro stato di adempimento, e dovrebbe tenere conto dei risultati di eventuali ricalcoli necessari risultanti dagli adeguamenti metodologici effettuati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1
bis
, del regolamento (UE) 2018/841.
(16)
A tal fine, per il secondo periodo di adempimento LULUCF, qualora vi sia stata una modifica della metodologia utilizzata dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
che ha comportato una differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2020 per gli anni 2016, 2017 e 2018, i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032 per gli anni 2021, 2022 e 2023, il registro dell’Unione dovrebbe calcolare la differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra e i dati medi riesaminati dell’inventario dei gas a effetto serra per tali anni e garantire che il risultato del calcolo sia accuratamente riprodotto nel bilancio fissato per lo Stato membro nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro.
(17)
Analogamente, per tenere conto della modifica della metodologia utilizzata dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 nel secondo periodo di adempimento LULUCF che ha comportato una differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2020 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032 per gli stessi anni, è opportuno che il registro dell’Unione calcoli la differenza tra la somma dei dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra e la somma dei dati medi riesaminati dell’inventario dei gas a effetto serra per quegli stessi anni e assicuri che il risultato del calcolo sia riprodotto accuratamente nel conto unionale di adempimento LULUCF.
(18)
Al fine di garantire una valutazione accurata del rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento (UE) 2018/841 e di agevolare il processo, il registro dell’Unione dovrebbe consentire controlli automatizzati su ogni operazione effettuata a norma del medesimo regolamento e, se necessario, dovrebbe bloccare qualsiasi operazione che non sia conforme alle sue disposizioni.
(19)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
1)
all’articolo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Il presente regolamento si applica altresì alle emissioni e agli assorbimenti iscritti, e alle unità create ai fini del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
.
(
*1
)
Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (
GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj
).»;"
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il punto 12) è sostituito dal seguente:
«12)
“operazione”: la procedura nel registro dell’Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota, un’unità di assegnazione annuale di emissioni, un’unità di assorbimento Suolo o un’unità di qualsiasi assegnazione a titolo di flessibilità di cui agli articoli 13, 13
bis
e 13
ter
del regolamento (UE) 2018/841;»;
b)
sono aggiunti i punti da 27) a 32) seguenti:
«27)
“primo periodo di adempimento LULUCF”: il periodo di cinque anni, dal 1
o
gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, durante il quale gli Stati membri sono tenuti a contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra che si verificano nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841;
28)
“secondo periodo di adempimento LULUCF”: il periodo di cinque anni, dal 1
o
gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, durante il quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra che si verificano nelle categorie di rendicontazione del suolo o nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841;
29)
“unità di assorbimento Suolo” o “LRU” (
Land Removal Units
): assorbimento in eccesso nello Stato membro calcolato come la differenza tra le emissioni e gli assorbimenti contabilizzati o comunicati prima dell’uso di qualsiasi strumento di flessibilità rispetto all’impegno o all’obiettivo determinato per lo Stato membro, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
30)
“unità di assegnazione a titolo di flessibilità per i terreni forestali gestiti” o “MFLFA” (
Managed Forest Land Flexibility Allocation
): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione di cui gli Stati membri possono avvalersi nel primo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito della flessibilità per i terreni forestali gestiti, determinata nell’articolo 13 e nell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
31)
“unità di assegnazione a titolo di flessibilità addizionale per la Finlandia” o “AFAF” (
Additional Flexibility Allocation For Finland
): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione addizionale di cui la Finlandia può beneficiare nel primo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito della compensazione addizionale per la Finlandia, determinata nell’articolo 13
bis
del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
32)
“unità di assegnazione a titolo di flessibilità per l’uso del suolo” o “LUFA” (
Land Use Flexibility Allocation
): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione di cui gli Stati membri possono avvalersi nel secondo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito del meccanismo di flessibilità relativo all’uso del suolo, determinato nell’articolo 13
ter
e nell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;»;
3)
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*2
)
e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841. Il registro dell’Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.
(
*2
)
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (
GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj
).»;"
4)
all’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE e ai regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.»
;
5)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1
bis
. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale apre il conto di adempimento dell’Unione per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (“conto unionale di adempimento LULUCF”), un conto di adempimento LULUCF per ciascuno Stato membro (“conto di adempimento LULUCF dello Stato membro”), un conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia, un conto centrale di assegnazione a titolo di flessibilità per i terreni forestali gestiti dell’Unione (»conto centrale unionale MFLFA«) e il conto unionale delle soppressioni LULUCF.
1
ter
. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale apre il conto unionale di adempimento LULUCF, un conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per ciascuno Stato membro e un conto centrale unionale di assegnazione a titolo di flessibilità per l’uso del suolo (“conto centrale unionale LUFA”).»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’amministratore nazionale designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR e dei conti di adempimento LULUCF degli Stati membri.»
;
6)
è inserito il seguente articolo 27
ter
:
«Articolo 27
ter
Chiusura dei conti LULUCF
1. L’amministratore centrale chiude il conto di adempimento LULUCF dello Stato membro non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto a norma dell’articolo 59
untricies
, previa notifica al titolare del conto.
2. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione effettui il trasferimento di tutte le LRU rimanenti dai conti di adempimento LULUCF degli Stati membri, che sono positivi alla chiusura, al conto unionale di adempimento LULUCF.
3. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione effettui il trasferimento di tutte le AFAF rimanenti dal conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia al conto unionale delle soppressioni LULUCF.
4. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli nel conto unionale di adempimento LULUCF per il primo periodo di adempimento LULUCF un quantitativo pari al massimo al 30 %, ma non superiore a 20 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, delle LRU non utilizzate da conservare nel conto unionale di adempimento LULUCF e trasferisca le LRU in eccesso al conto unionale delle soppressioni LULUCF.
5. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca nel conto unionale delle soppressioni LULUCF tutte le LRU rimanenti dai conti di adempimento LULUCF degli Stati membri che sono positivi alla chiusura, tutte le LUFA rimanenti dal conto centrale unionale LUFA e tutte le MFLFA dal conto centrale unionale MFLFA.»
;
7)
nel titolo II
bis
è aggiunto il capo seguente:
«
CAPO 2
Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/841
Articolo 59
unvicies
Inserimento dei dati pertinenti LULUCF
1. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, in modo tempestivo e non appena sono disponibili i pertinenti dati riesaminati sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra nel 2027, l’amministratore centrale inserisce nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro la somma delle quantità di emissioni contabilizzate o assorbimenti contabilizzati per ciascuna categoria di contabilizzazione del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841.
2. L’amministratore centrale provvede affinché la somma delle emissioni contabilizzate e degli assorbimenti contabilizzati per ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 sia iscritta nel conto unionale di adempimento LULUCF.
3. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, in modo tempestivo e non appena sono disponibili i pertinenti dati riesaminati sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra nel 2032, l’amministratore centrale inserisce nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro la somma delle quantità di emissioni comunicate e assorbimenti comunicati per le categorie o nei settori di rendicontazione del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2018/841.
4. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il conto unionale di adempimento LULUCF rispecchi l’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841 e il conto di adempimento LULUCF dello Stato membro rispecchi il valore fissato per lo Stato membro nella colonna C dell’allegato II
bis
del medesimo regolamento. L’amministratore centrale provvede inoltre affinché il conto di adempimento LULUCF dello Stato membro rispecchi il bilancio e la traiettoria fissati per lo Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, e dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.
5. L’amministratore centrale provvede affinché la somma delle emissioni comunicate e degli assorbimenti comunicati per ciascuno Stato membro, di cui al paragrafo 3, sia iscritta nel conto unionale di adempimento LULUCF.
Articolo 59
duovicies
Calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro e del conto unionale di adempimento LULUCF
1. Al momento dell’inserimento dei dati pertinenti LULUCF a norma dell’articolo 59
unvicies
del presente regolamento relativi al primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro sottraendo la quantità totale di emissioni dalla quantità totale di assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione includa la somma dei risultati del calcolo nel conto unionale di adempimento LULUCF.
2. Al momento dell’inserimento dei dati pertinenti LULUCF a norma dell’articolo 59
unvicies
del presente regolamento relativi al secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro sottraendo la quantità totale di emissioni dalla quantità totale di assorbimenti per tutte le categorie o i settori di rendicontazione del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2018/841. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione rispecchi il risultato del calcolo nel conto unionale di adempimento LULUCF.
3. Nel secondo periodo di adempimento LULUCF, qualora vi sia stata una modifica della metodologia utilizzata dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 che ha comportato una differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2020 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e quelli presentati nel 2032 per gli stessi anni, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli la differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2020 e quelli riesaminati presentati nel 2032 per gli stessi anni. Sulla base dei risultati del calcolo, il registro dell’Unione ricalcola la somma dei dati dell’inventario dei gas a effetto serra per l’Unione nel suo complesso, come stabilito nell’allegato II
bis
, colonna B, del regolamento (UE) 2018/841, al fine di allinearsi all’obiettivo dell’Unione stabilito nell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento.
4. Nel secondo periodo di adempimento LULUCF, qualora vi sia stata una modifica della metodologia utilizzata dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 che ha comportato una differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032 per gli stessi anni, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli la differenza tra i dati medi riesaminati dell’inventario dei gas a effetto serra trasmessi nel 2025 e i dati medi riesaminati dell’inventario dei gas a effetto serra per gli stessi anni presentati nel 2032. Sulla base dei risultati dei calcoli effettuati a norma del presente paragrafo e del paragrafo 3 del presente articolo, il registro dell’Unione provvede affinché il bilancio degli Stati membri sia ricalcolato di conseguenza.
Articolo 59
tervicies
Creazione di LRU
1. L’amministratore centrale emette nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro con saldo positivo calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
un numero di LRU corrispondente alla quantità di assorbimenti in eccesso per entrambi i periodi di adempimento LULUCF.
2. Durante i due periodi di adempimento LULUCF, le LRU sono trasferibili ai conti di adempimento LULUCF di altri Stati membri unicamente alle condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2018/841 e sono trasferibili ai conti di adempimento ESR dello Stato membro interessato alle condizioni di cui all’articolo 59
duodecies
del presente regolamento.
3. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna LRU, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
Articolo 59
quatervicies
Trasferimento di LRU tra conti di adempimento LULUCF degli Stati membri
1. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro che detiene LRU e tenuto conto di eventuali LRU trasferite a norma dell’articolo 59
quinvicies
, il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di LRU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente al conto di adempimento LULUCF di un altro Stato membro.
2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro ha chiesto di trasferire un quantitativo di LRU che supera l’importo necessario allo Stato membro destinatario per portare a zero il saldo del suo conto di adempimento LULUCF calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
;
b)
la richiesta dello Stato membro è presentata dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione a norma dell’articolo 59
untricies
;
c)
l’importo delle LRU disponibili non è sufficiente a consentire tale trasferimento.
3. L’amministratore centrale provvede affinché le LRU trasferite in conformità del paragrafo 1 siano utilizzate unicamente ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono allo Stato membro destinatario a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841. Il registro dell’Unione blocca qualsiasi successivo trasferimento di LRU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro destinatario al suo conto di adempimento ESR.
Articolo 59
quinvicies
Trasferimenti di LRU e AEA tra i conti di adempimento LULUCF e i conti di adempimento ESR degli Stati membri
1. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione identifichi e visualizzi, nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro che detiene LRU, il quantitativo di LRU trasferibili al conto di adempimento ESR dello Stato membro sottraendo le LRU non trasferibili a norma dell’articolo 59
quatervicies
, paragrafo 3, dal quantitativo totale di LRU detenute nello stesso conto di adempimento.
2. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro che detiene LRU, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di LRU trasferibili dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente al suo conto di adempimento ESR. Tali trasferimenti sono effettuati esclusivamente conformemente alle condizioni di cui all’articolo 59
duodecies
.
3. Se nel primo periodo di adempimento LULUCF il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
, è negativo, l’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di AEA dal conto di adempimento ESR per un dato anno dello Stato membro richiedente al suo conto di adempimento LULUCF. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro ha chiesto di trasferire un quantitativo di AEA che supera l’importo necessario per portare a zero il saldo del conto di adempimento LULUCF calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
;
b)
la richiesta dello Stato membro è presentata oltre tre mesi dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per il periodo in questione;
c)
lo stato del conto di adempimento ESR non consente il trasferimento.
4. Se nel secondo periodo di adempimento LULUCF il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
, è inferiore all’obiettivo stabilito per detto Stato membro nell’allegato II
bis
, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841, o inferiore al bilancio stabilito per lo Stato membro, l’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di AEA dal conto di adempimento ESR per un dato anno dello Stato membro richiedente al suo conto di adempimento LULUCF. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro ha chiesto di trasferire un quantitativo di AEA che supera l’importo necessario per allineare il saldo del conto di adempimento LULUCF calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
all’obiettivo fissato nell’allegato II
bis
, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841 per lo Stato membro o al bilancio di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento;
b)
la richiesta dello Stato membro è presentata oltre tre mesi dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per il periodo in questione;
c)
lo stato del conto di adempimento ESR non consente il trasferimento.
5. L’amministratore centrale provvede affinché le AEA trasferite conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano utilizzate unicamente ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841 e affinché tali trasferimenti siano riprodotti nel conto unionale di adempimento LULUCF. Il registro dell’Unione blocca qualsiasi successivo trasferimento di AEA dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro destinatario ai conti di adempimento LULUCF di altri Stati membri.
6. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi della flessibilità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841, presenta una richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 59
sexvicies
Creazione di MFLFA
1. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale crea nel conto centrale unionale MFLFA un numero di MFLFA pari al 50 % dell’importo totale della compensazione disponibile per il periodo dal 2021 al 2030, quale indicato nella seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841.
Il quantitativo di MFLFA trasferibili dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per il primo periodo di adempimento non supera il 50 % dell’importo massimo della compensazione a disposizione dello Stato membro di cui alla seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841.
2. Le MFLFA sono valide solo per compensare gli assorbimenti contabilizzati come emissioni nella categoria contabile dei terreni forestali gestiti dello Stato membro affinché questi possa onorare i suoi impegni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841. Le MFLFA sono trasferibili unicamente dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro.
3. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna MFLFA, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
Articolo 59
septvicies
Trasferimento di MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro
1. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di MFLFA dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
, è pari a zero o è positivo;
b)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA superiore al quantitativo necessario per riportare a zero il saldo del suo conto di adempimento LULUCF relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
;
c)
il saldo del conto unionale di adempimento LULUCF relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
e tenuto conto di eventuali trasferimenti effettuati a norma dell’articolo 59
quinvicies
, è negativo;
d)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA superiore al 50 % dell’importo massimo della compensazione a disposizione dello Stato membro di cui alla seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, ricalcolato se necessario tenendo conto di eventuali richieste precedenti a norma del presente articolo da parte dello stesso Stato membro;
e)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA superiore al numero di pozzi contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, nella categoria contabile dei terreni forestali gestiti;
f)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA per coprire un disavanzo in una categoria di contabilizzazione del suolo diversa da quella dei terreni forestali gestiti;
g)
la richiesta dello Stato membro è presentata dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione;
h)
lo Stato membro non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841.
2. Se le emissioni totali dello Stato membro superano i suoi assorbimenti totali nella categoria di contabilizzazione del suolo »terreni forestali gestiti« e dopo esaurimento della compensazione fornita in conformità del paragrafo 1, prima frase, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di MFLFA, pari al massimo a un quantitativo non utilizzato da altri Stati membri dell’importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025, di cui all’articolo 59
sexvicies
, paragrafo 1, del presente regolamento, contenuto nel conto centrale unionale MFLFA, al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente, a condizione che quest’ultimo abbia presentato alla Commissione prove dell’impatto dei disturbi naturali a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841.
3. Se le richieste degli Stati membri a norma del paragrafo 2 superano il quantitativo di MFLFA disponibili nel conto centrale unionale MFLFA, l’amministratore centrale distribuisce le MFLFA rimanenti su base proporzionale.
4. Al fine di evitare una doppia contabilizzazione, l’amministratore centrale provvede affinché, nell’effettuare i trasferimenti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, il registro dell’Unione sottragga dal conto centrale unionale MFLFA i quantitativi corrispondenti.
Articolo 59
octovicies
Creazione di LUFA
1. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale crea nel conto centrale unionale LUFA un numero di LUFA pari al quantitativo massimo di 178 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente a disposizione di tutti gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030.
Il quantitativo di LUFA trasferibili dal conto centrale unionale LUFA al conto di adempimento LULUCF di uno Stato membro per il secondo periodo di adempimento non supera il 50 % dell’importo massimo della compensazione a disposizione dello Stato membro di cui alla seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841.
2. Le LUFA sono valide solo per bilanciare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni rispetto all’obiettivo o al bilancio fissati per lo Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841. Le LUFA sono trasferibili dal conto centrale unionale LUFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro solo al fine di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841.
3. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna LUFA, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
Articolo 59
novovicies
Trasferimento di LUFA e MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro
1. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di LUFA dal conto centrale unionale LUFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13
ter
, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841;
b)
lo Stato membro non ha esaurito la possibilità di trasferire eventuali eccedenze di AEA dal proprio conto di adempimento ESR al proprio conto di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59
quinvicies
;
c)
non è stato raggiunto l’obiettivo dell’Unione per il 2030 di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841, calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
, paragrafi 2, 3 e 4 del presente regolamento e tenuto conto di eventuali trasferimenti effettuati a norma dell’articolo 59
quinvicies
.
2. Al fine di valutare se l’obiettivo dell’Unione per il 2030 di cui al paragrafo 1, lettera c), sia stato raggiunto e dopo aver tenuto conto di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell’articolo 59
duovicies
, paragrafo 3, l’amministratore centrale tiene conto delle eventuali LRU non utilizzate rimanenti nel conto unionale di adempimento LULUCF per il primo periodo di adempimento dopo che è stato effettuato il trasferimento delle LRU in eccesso a norma dell’articolo 27
ter
, paragrafo 4, a condizione che uno o più Stati membri abbiano presentato alla Commissione prove dell’impatto dei disturbi naturali a norma dell’articolo 13
ter
, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841.
3. Se la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti nello Stato membro e l’obiettivo o il bilancio dello Stato membro fissati a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841 è negativa, e dopo esaurimento della compensazione di cui al paragrafo 1, prima frase, del presente articolo, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di LUFA, pari al massimo a un quantitativo non utilizzato da altri Stati membri dell’importo totale della compensazione per il periodo dal 2026 al 2030, di cui all’articolo 59
octovicies
, paragrafo 1, del presente regolamento, contenuto nel conto centrale unionale LUFA, al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente, a condizione che quest’ultimo abbia presentato alla Commissione prove dell’impatto dei disturbi naturali a norma dell’articolo 13
ter
, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841.
4. Se le richieste degli Stati membri a norma del paragrafo 3 superano il quantitativo di LUFA non utilizzate disponibili nel conto centrale unionale LUFA, l’amministratore centrale distribuisce le LUFA rimanenti su base proporzionale.
5. Se la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti nello Stato membro e l’obiettivo o il bilancio dello Stato membro fissati a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841 è negativa, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca, dal conto centrale unionale LUFA e dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente, un quantitativo richiesto di LUFA dal secondo periodo di adempimento e di MFLFA inutilizzate dal primo periodo di adempimento LULUCF pari al massimo all’importo totale della compensazione non utilizzata nel periodo dal 2021 al 2030, quale stabilito nella seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, ma non superiore a 50 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente in totale. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro non ha esaurito la possibilità di trasferire eventuali eccedenze di AEA dal o dai propri conti di adempimento ESR al proprio conto di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59
quinvicies
;
b)
lo Stato membro non ha esaurito il ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
c)
lo Stato membro non ha presentato alla Commissione le prove di cui all’articolo 13
ter
, paragrafo 6, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (UE) 2018/841;
d)
lo Stato membro non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13
ter
, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2018/841.
6. Al fine di evitare una doppia contabilizzazione, l’amministratore centrale provvede affinché, nell’effettuare i trasferimenti in conformità del presente articolo, il registro dell’Unione sottragga dal conto centrale unionale LUFA e dal conto centrale unionale MFLFA i quantitativi corrispondenti di LUFA o MFLFA trasferiti al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente.
7. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, vi è un’eccedenza nei conti di adempimento ESR se, al momento della richiesta di trasferimento di LUFA, la somma delle AEA nei conti di adempimento ESR dello Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 è superiore alla somma delle emissioni negli stessi conti di adempimento.
Articolo 59
tricies
Creazione e trasferimento di AFAF
1. L’amministratore centrale crea nel conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia un numero di AFAF pari al quantitativo massimo di 5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna AFAF, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
2. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta della Finlandia, il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di AFAF dal conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia al conto di adempimento LULUCF per la Finlandia. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
il trasferimento richiesto deve essere utilizzato in categorie di contabilizzazione del suolo diverse da terreni forestali gestiti, terreni disboscati, terre coltivate gestite e pascoli gestiti;
b)
la Finlandia non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13
bis
, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841;
c)
il saldo del conto unionale di adempimento LULUCF relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59
duovicies
e tenuto conto di eventuali trasferimenti effettuati a norma dell’articolo 59
quinvicies
, è negativo;
d)
il trasferimento richiesto supera il quantitativo di AFAF disponibili per la Finlandia nel primo periodo di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 13
bis
del regolamento (UE) 2018/841;
e)
le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un’altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;
f)
il trasferimento richiesto supera il quantitativo necessario per conformarsi all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841;
g)
la richiesta della Finlandia è presentata dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il primo periodo di adempimento.
3. L’amministratore centrale blocca ogni successivo trasferimento di AFAF dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per la Finlandia.
Articolo 59
untricies
Determinazione del valore relativo allo stato di adempimento e adempimento
1. L’amministratore centrale provvede affinché, trascorso il periodo di tempo di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999 per l’esercizio degli strumenti di flessibilità a norma degli articoli 12, 13, 13
bis
e 13
ter
del regolamento (UE) 2018/841, il registro dell’Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento per i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri sottraendo la quantità totale di emissioni contabilizzate o comunicate dalla quantità totale degli assorbimenti contabilizzati o comunicati tenendo conto delle eventuali flessibilità utilizzate a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842 nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro.
2. Se nel primo periodo di adempimento LULUCF il valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento dello Stato membro, determinato a norma del paragrafo 1, è negativo, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro il quantitativo di AEA necessarie per portare tale valore a zero, prelevandole in parti uguali dai conti di adempimento ESR dello Stato membro per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Se il quantitativo di AEA necessarie per portare a zero il valore relativo allo stato di adempimento non è un multiplo di cinque, il quantitativo di AEA che supera il multiplo di cinque più elevato è trasferito in parti uguali dai conti di adempimento degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 o, se ciò non è possibile, in parti uguali dai conti di adempimento degli anni 2023, 2024 e 2025 o, se ciò non è possibile, in parti uguali dai conti di adempimento degli anni 2024 e 2025 o, se ciò non è possibile, dal conto di adempimento 2025.
3. In conseguenza del paragrafo 2, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione ricalcoli il valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, tenendo conto dei quantitativi di AEA trasferiti.
4. Se il valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, determinato a norma del paragrafo 1, è positivo, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca tutte le LRU rimanenti al conto unionale di adempimento LULUCF.
5. Se nel secondo periodo di adempimento LULUCF il bilancio fissato per lo Stato membro non è da esso rispettato, ricalcolato se necessario a norma dell’articolo 59
duovicies
, paragrafo 4, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo pari alla quantità (espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente) delle emissioni nette di gas a effetto serra in eccesso o degli assorbimenti netti contabilizzati come emissioni, moltiplicata per un fattore 1,08, al valore delle emissioni nette di gas a effetto serra comunicato dallo Stato membro nel 2032 per il 2030 di cui all’allegato II
bis
, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841.»;
8)
all’articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e di scambio dei dati di cui all’articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842 e del presente regolamento.»
;
9)
gli allegati I e XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (
GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj
).
(
3
)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (
GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (
GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj
).
ALLEGATO I
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1122, la tabella I-II è sostituita dalla seguente:
«
Tabella I-II
Conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II
bis
Tipo di conto
Titolare del conto
Amministratore del conto
N. di conti di questo tipo
AEA
Emissioni contabilizzate/assorbimenti contabilizzati
(
1
)
LRU
MFLFA
(
2
)
LUFA
(
3
)
AFAF
Conto totale unionale AEA ESR
UE
amministratore centrale
1
Sì
No
No
No
No
No
Conto delle soppressioni ESR
UE
amministratore centrale
1
Sì
No
Sì
No
No
No
Conto totale unionale
AEA allegato II
UE
amministratore centrale
1
Sì
No
No
No
No
No
Conto unionale della riserva di sicurezza ESR
UE
amministratore centrale
1
Sì
No
No
No
No
No
Conto di adempimento ESR
Stato membro
amministratore centrale
1 per ciascuno dei 10 anni del periodo di adempimento per ciascuno Stato membro
Sì
No
Sì
No
No
No
Conto unionale di adempimento LULUCF
UE
amministratore centrale
1 per ciascuno dei 2 periodi di adempimento
No
Sì
Sì
No
No
No
Conto unionale delle soppressioni LULUCF
UE
amministratore centrale
1 per entrambi i periodi di adempimento
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Conto di adempimento LULUCF dello Stato membro
Stato membro
amministratore centrale
1 per ciascuno dei 2 periodi di adempimento per ciascuno Stato membro
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Conto centrale unionale MFLFA
UE
amministratore centrale
1 per il primo periodo di adempimento
No
No
No
Sì
No
No
Conto centrale unionale LUFA
UE
amministratore centrale
1 per il secondo periodo di adempimento
No
No
No
No
Sì
No
Conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia
(
4
)
FI
amministratore centrale
1 per il primo periodo di adempimento
No
No
No
No
No
Sì
(
1
)
Le emissioni contabilizzate e gli assorbimenti contabilizzati si applicano solo nel primo periodo di adempimento LULUCF. Nel secondo periodo di adempimento LULUCF si applicano le emissioni comunicate e gli assorbimenti comunicati.
(
2
)
Le MFLFA sono emesse per il primo periodo di adempimento.
(
3
)
Le LUFA sono emesse per il secondo periodo di adempimento.
(
4
)
L’amministratore centrale apre un conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia con un’assegnazione addizionale di 5 milioni di tonnellate di CO
2
equivalente per il primo periodo di adempimento LULUCF.»
ALLEGATO II
Nell’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122, la parte II è così modificata:
1)
è inserito il seguente punto 7
bis
:
«7
bis
.
L’amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento LULUCF e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:
a)
le informazioni sullo Stato membro che detiene il conto;
b)
lo stato di ogni conto di adempimento LULUCF in conformità dell’articolo 9;
c)
i dati pertinenti LULUCF a norma dell’articolo 59
unvicies
;
d)
il saldo dei conti di adempimento LULUCF degli Stati membri e del conto unionale di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59
duovicies
;
e)
il quantitativo di LRU presenti nel conto di adempimento LULUCF di ogni Stato membro;
f)
il quantitativo di LRU sul conto di adempimento LULUCF di ogni Stato membro trasferibili al conto di adempimento ESR;
g)
il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell’articolo 59
untricies
per ciascun conto di adempimento LULUCF, così indicato:
i)
A, se sussiste adempimento;
ii)
I, se non sussiste adempimento;
h)
le informazioni sui trasferimenti di LRU tra i conti di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59
quatervicies
e tra i conti di adempimento LULUCF e i conti di adempimento ESR a norma degli articoli 59
duodecies
e 59
quinvicies
;
i)
le informazioni sui trasferimenti di AEA a norma degli articoli 59
quinvicies
e 59
duodecies
tra i conti di adempimento ESR e i conti di adempimento LULUCF;
j)
le informazioni sui trasferimenti di MFLFA dal conto centrale unionale MFLFA ai conti di adempimento LULUCF degli Stati membri;
k)
le informazioni relative ai trasferimenti di AFAF dal conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia al conto di adempimento LULUCF per la Finlandia;
l)
le informazioni sui trasferimenti di LUFA dal conto centrale unionale LUFA ai conti di adempimento LULUCF degli Stati membri;
m)
le seguenti informazioni relative ad ogni operazione conclusa:
i)
nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di partenza;
ii)
nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di arrivo;
iii)
il quantitativo di LRU, AEA, MFLFA, AFAF o LUFA oggetto dell’operazione;
iv)
il codice identificativo dell’operazione;
v)
la data e l’ora della conclusione dell’operazione (ora dell’Europa centrale);
vi)
il tipo di operazione.»;
2)
è aggiunto il seguente punto 9:
«9.
Il registro dell’Unione visualizza nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento LULUCF le informazioni seguenti, che sono aggiornate in tempo reale:
a)
la dotazione attuale, come saldo risultante dal totale delle operazioni;
b)
l’elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l’indicazione, per ciascuna, delle seguenti informazioni:
i)
gli elementi di cui al punto 7
bis
, lettera m);
ii)
data e ora alla quale è stata proposta l’operazione (ora dell’Europa centrale);
iii)
lo stato attuale dell’operazione proposta;
iv)
gli eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro dell’Unione;
c)
l’elenco delle LRU, AEA, MFLFA, AFAF e LUFA acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7
bis
, lettera m);
d)
l’elenco delle LRU trasferite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7 bis, lettera m).».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/81/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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