Regolamento delegato (UE) 2026/109 della Commissione, del 14 gennaio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2026/109 della Commissione, del 14 gennaio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/109 of 14 January 2026 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2019/1122 as regards the functioning of the Union Registry under Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council as amended by Regulation (EU) 2023/857 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/109
7.4.2026
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/109 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2026
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione
(
2
)
stabilisce le norme per il funzionamento del registro dell’Unione, istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(2)
Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi in capo agli Stati membri per quanto riguarda i loro contributi minimi all’obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.
(3)
In base all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842, il registro dell’Unione deve assicurare una contabilizzazione accurata delle operazioni effettuate in applicazione del medesimo regolamento.
(4)
Il regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
per aumentare l’obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 (da una riduzione del 30 % a una riduzione del 40 % rispetto ai livelli del 2005) e per adeguare alcuni requisiti applicabili all’uso degli strumenti di flessibilità offerti agli Stati membri dal medesimo regolamento.
(5)
Il regolamento (UE) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di notificare alla Commissione, nel 2023, la loro intenzione di avvalersi, o di avvalersi ulteriormente, di una cancellazione limitata di quote EU ETS per adempiere ai loro obblighi ai sensi del regolamento («flessibilità ETS») e di rivedere nel 2024 e nel 2027 le loro intenzioni notificate, non solo al ribasso, come avveniva inizialmente, ma anche al rialzo. È pertanto opportuno modificare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/1122 relative alla creazione di assegnazioni annuali di emissioni nel conto totale unionale AEA allegato II. Poiché non esiste una definizione vera e propria del termine «emissioni in eccesso» ai fini dell’uso della flessibilità ETS da parte degli Stati membri, è opportuno sostituire questo termine con la formula da utilizzare per determinare se e in quale misura lo Stato membro può utilizzare la flessibilità ETS per adempiere ai propri obblighi in un determinato anno.
(6)
Il regolamento (UE) 2018/842 impone agli Stati membri di informare il comitato sui cambiamenti climatici prima di trasferire le AEA ad altri Stati membri. È pertanto opportuno riprodurre anche le condizioni modificate relative alla trasferibilità delle AEA.
(7)
A fini di chiarezza e coerenza tra i diversi capi del regolamento delegato (UE) 2019/1122, occorre sostituire il termine «unità di mitigazione Suolo» e il suo acronimo «LMU» con, rispettivamente, «unità di assorbimento Suolo» e «LRU» (Land
Removal Units
)
(8)
Il regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato per quanto riguarda il limite massimo di AEA prese a prestito, riportate e trasferite ex ante ad altri Stati membri e per quanto riguarda il limite massimo degli assorbimenti netti utilizzabili risultanti dal settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF», Land
Use,
Land
Use Change and Forestry
). È pertanto necessario riprodurre queste modifiche nel regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(9)
La costituzione della riserva di sicurezza è subordinata al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che l’Unione si è posta per il 2030 nei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2018/842. Il nuovo obiettivo dell’Unione per le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe quindi trovare riscontro nei requisiti per la creazione di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR.
(10)
L’annullamento dei trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri dovrebbe essere effettuato alle stesse condizioni, con gli opportuni adeguamenti, applicabili all’annullamento dell’assegnazione di quote generiche o del trasporto aereo avviata involontariamente o erroneamente da un amministratore nazionale. Occorre quindi rettificare nell’articolo 59
vicies
, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 il riferimento giuridico errato all’articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8, del medesimo regolamento.
(11)
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato e rettificato:
1)
l’articolo 59
bis
è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1
bis
. L’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili e per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafi 3, 3
bis
e 3
ter
, del medesimo regolamento.»
;
2)
l’articolo 59
ter
è sostituito dal seguente:
«Articolo 59
ter
Unità di assegnazione annuale di emissioni
Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e dei loro impegni e obiettivi a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 5
bis
, all’articolo 6, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.»
;
3)
all’articolo 59
septies
, paragrafi 1 e 2, il pezzo di frase «unità di mitigazione Suolo (LMU, Land
Mitigation Units
)» e l’abbreviazione «LMU», rispettivamente, sono sostituiti da «LRU»;
4)
all’articolo 59
nonies
, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, tenendo conto di qualsiasi revisione del quantitativo a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento, e tenendo conto di qualsiasi notifica trasmessa alla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafi 3
bis
e 3
ter
, del medesimo regolamento;
d)
il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l’anno in questione più il quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per quell’anno al suo conto di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59
quinvicies
, paragrafi 3 e 4, o dell’articolo 59 untricies, paragrafo 2, del presente regolamento, meno il quantitativo di AEA per quell’anno come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842.»;
5)
all’articolo 59
decies
, lettera b), il numero percentuale «10» è sostituito da «7,5»;
6)
l’articolo 59
undecies
è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per l’anno 2021 il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell’articolo 59
sexies
o al 75 % delle assegnazioni annuali di emissioni dello Stato membro nel 2021 determinate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;»;
b)
alla lettera c), la percentuale «30 %» è sostituita da «25 %»;
7)
l’articolo 59
duodecies
è sostituito dal seguente:
«Articolo 59
duodecies
Uso di unità di assorbimento Suolo (“LRU”)
L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione effettui il trasferimento di LRU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LRU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell’articolo 59
quinvicies
, paragrafo 1, o il quantitativo residuo;
b)
la richiesta riguarda il trasferimento:
i)
a un conto di adempimento ESR di un anno nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e l’importo richiesto è superiore alla metà del quantitativo massimo degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/842 o al quantitativo residuo nel medesimo periodo;
ii)
a un conto di adempimento ESR di un anno nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030 e l’importo richiesto è superiore alla metà del quantitativo massimo degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/842 o al quantitativo residuo nel medesimo periodo;
c)
il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l’anno in questione meno il quantitativo di AEA per quell’anno come stabilito nell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del medesimo regolamento, meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all’anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell’articolo 59
undecies
del presente regolamento;
d)
lo Stato membro non ha comunicato l’intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, come disposto all’allegato V, lettera n), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
;
e)
lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;
f)
la richiesta dello Stato membro è stata presentata prima del calcolo del saldo del suo conto di adempimento LULUCF oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59
duovicies
e 59 untricies;
g)
la richiesta dello Stato membro è presentata tre mesi dopo il calcolo del saldo del suo conto di adempimento LULUCF per il periodo in questione;
h)
la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del suo conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione.
(
*1
)
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj
).»;"
8)
l’articolo 59
terdecies
è così modificato:
a)
alla lettera a) la percentuale «5 %» è sostituita da «10 %»;
b)
alla lettera b) la percentuale «10 %» è sostituita da «15 %»;
c)
è aggiunta la lettera e) seguente:
«e)
lo Stato membro non ha informato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 dell’intenzione di trasferire parte della propria assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 5
bis
, del regolamento (UE) 2018/842.»;
9)
all’articolo 59
quaterdecies
è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
lo Stato membro non ha informato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 dell’intenzione di trasferire parte della propria assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 5
bis
, del regolamento (UE) 2018/842.»;
10)
all’articolo 59
quindecies
, la percentuale «70 %» è sostituita da «60 %»;
11)
all’articolo 59
sexdecies
, paragrafo 1, lettera g), punto v), l’abbreviazione «LMU» è sostituita da «LRU»;
12)
all’articolo 59
octodecies
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Se lo Stato membro comunica una revisione al rialzo della percentuale a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l’amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA allegato II.»
;
13)
l’articolo 59
vicies
è sostituito dal seguente:
«Articolo 59
vicies
1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55 mutatis mutandis.
2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell’amministratore nazionale.»
;
14)
nell’allegato I, tabella I-II («conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis»), prima riga, l’abbreviazione «LMU» è sostituita da «LRU».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (
GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj
).
(
3
)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (
GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/109/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0109/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.