Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0279/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/279 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di equini

Pubblicato: 06/02/2026 In vigore dal: 06/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/279 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di equini EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/279 of 6 February 2026 amending Annex XII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for Canada in the list of third countries or territories, or zones thereof, authorised for the entry into the Union of consignments of germinal products of equine animals

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/279 9.2.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/279 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2026 che modifica l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di equini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Una di dette prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o un loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( 3 ) stabilisce gli elenchi di paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. (4) Nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di equini. (5) Il Canada figura attualmente nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 come paese da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di cavalli registrati, equidi registrati e altri equini non da macello. Il Canada ha ora chiesto di figurare in tale allegato XII come paese da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di dette categorie di equini e ha fornito tutte le garanzie in materia di sanità animale necessarie per tale autorizzazione. L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere quindi modificato concedendo al Canada l’autorizzazione anche per l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di cavalli registrati, equidi registrati e altri equini non da macello. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ). ALLEGATO Nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente: " CA Canada CA-0 Cavalli registrati Sperma EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY Ovociti ed embrioni EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY Equidi registrati Sperma EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY Ovociti ed embrioni EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY Altri equini non da macello Sperma EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY Ovociti ed embrioni EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY". ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/279/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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