Regolamento di esecuzione (UE) 2026/333 della Commissione, del 5 febbraio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/333 della Commissione, del 5 febbraio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/333 of 5 February 2026 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/333
2.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/333 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2026
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2026
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivi
1)
2)
3)
Articolo di taglia unica, avente lunghezza di circa 26 cm, composto da due valve laterali anatomiche di plastica rigida che coprono l’articolazione della caviglia e parte del polpaccio.
All’interno di ciascuna valva è fissata per mezzo di una striscia verticale di tipo velcro un’imbottitura rimovibile di schiuma alveolata morbida rivestita di tessuto.
Le valve laterali sono collegate fra loro sul tallone per mezzo di una cinghia di materiale tessile. La lunghezza di tale cinghia è regolabile.
L’articolo è fissato alla gamba e assicurato con due fasce a strappo non elastiche collocate all’altezza del polpaccio. Non esiste modo per stringere l’articolo all’altezza della caviglia.
L’articolo è destinato a stabilizzare l’articolazione della caviglia per prevenire, per esempio, una torsione laterale. All’importazione è presentato per essere indossato in una calzatura e per essere usato come bendaggio per caviglia in caso di lesione dell’articolazione e/o dei legamenti della caviglia.
(Cfr. immagine)
(
*1
)
6307 90 98
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 d) della sezione XI e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.
La classificazione nel codice NC 9021 10 10 come oggetto e apparecchio di ortopedia è esclusa in quanto l’articolo non può essere regolato in funzione delle esigenze di un utilizzatore specifico. Poiché l’articolo ha taglia unica e le due valve laterali hanno una conformazione anatomica universale, non è regolato né regolabile in base alla forma della caviglia dell’utilizzatore specifico. L’articolo può inoltre essere stretto unicamente all’altezza del polpaccio, senza possibilità di essere stretto all’altezza dell’articolazione della caviglia. Di conseguenza l’articolo non può essere adattato alla disabilità particolare di un paziente ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002
Lohmann GmbH & Co. KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG
, cause riunite C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637 (cfr. punti 38, 41, 42 e 45).
L’impossibilità di regolare l’articolo alla conformazione specifica della caviglia dell’utilizzatore fa inoltre sì che esso non possa prevenire completamente e in ogni circostanza movimenti indesiderati specifici (per esempio, spostamenti laterali) dell’articolazione della caviglia al fine di escludere ulteriori lesioni (nota 6 del capitolo 90), come richiesto per gli apparecchi ortopedici della voce 9021, a norma del secondo paragrafo della nota complementare 2 del capitolo 90.
Si esclude altresì la classificazione nel codice NC 9021 10 90 come oggetto e apparecchio per fratture, in quanto l’articolo non può immobilizzare una caviglia fratturata per i predetti motivi (cfr. anche note esplicative al sistema armonizzato, NESA, della voce 9021, punto II Stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture, primo paragrafo).
L’articolo deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva.
L’articolo è un prodotto composito costituito da materiali diversi (tessuti e materie plastiche) ai sensi della regola generale 3 b) per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Ai fini dell’effetto auspicato, le valve di plastica e le fasce di tessuto sono ugualmente importanti. Di conseguenza entrambi i materiali sono ugualmente essenziali ai sensi della regola generale 3 b) per l’interpretazione della nomenclatura combinata e l’articolo deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle che possono essere prese in considerazione (voci 3926 e 6307) ai sensi della regola generale 3 c) per l’interpretazione della nomenclatura combinata.
L’articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 98 come manufatto confezionato di qualsiasi tessile.
1)
articolo sulla gamba:
2)
Valve laterali rigide anatomiche:
3)
Cinghia in tessuto regolabile alla larghezza della suola:
4)
Imbottitura rimovibile:
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/333/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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