Regolamento di esecuzione (UE) 2026/360 della Commissione, del 10 febbraio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/360 della Commissione, del 10 febbraio 2026, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/360 of 10 February 2026 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/360
17.2.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/360 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2026
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2026
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivi
1)
2)
3)
Lievito madre liquido prodotto a partire da farina di segale integrale fermentata, confezionato in imballaggi da 150 g per la vendita al dettaglio.
È composto da:
—
acqua;
—
farina di segale integrale fermentata (44 %);
—
batteri acido-lattici;
—
lieviti;
—
prodotti della fermentazione (acido lattico, acido acetico, etanolo, composti organici volatili, ecc.);
—
stabilizzanti (gomma di xantano).
Esso va miscelato con farina, acqua, lievito e altri ingredienti per ottenere una pasta destinata alla produzione di prodotti di panetteria.
2106 90 98
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98.
È esclusa la classificazione nella voce 1901 come preparazione alimentare di farine, in quanto il carattere essenziale della preparazione è dato dai microorganismi fermentanti (acido lattico, batteri e lieviti) e dai prodotti della fermentazione (acido lattico, acido acetico, etanolo, composti organici volatili, ecc.). La farina svolge un ruolo secondario come fonte di nutrienti e vettore. La voce 1901 copre unicamente le preparazioni alimentari di farine che traggono il loro carattere essenziale da tale materiale (cfr. anche note esplicative al sistema armonizzato, NESA, della voce 1901, punto II, primo paragrafo).
È esclusa anche la classificazione nella voce 2102 come lievito, in quanto il prodotto contiene microorganismi diversi dal lievito.
È esclusa anche la classificazione nella voce 3002 come coltura di microorganismi, in quanto il prodotto non costituisce una coltura pura di microorganismi ai sensi della voce 3002.
Il prodotto è una preparazione alimentare complessa a base di diversi componenti (oltre ai batteri dell'acido lattico e al lievito contiene anche farina, prodotti della fermentazione e uno stabilizzante) impiegata nella preparazione di prodotti alimentari (cfr. anche NESA della voce 2106, punto B).
Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 2106 90 98 come altra preparazione alimentare, non nominata né compresa altrove.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/360/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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