Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0486/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/486 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini

Pubblicato: 04/03/2026 In vigore dal: 04/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/486 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/486 of 4 March 2026 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for Malaysia in the list of third countries or territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of equine animals

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/486 5.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/486 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2026 che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 232, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 2 ) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( 3 ) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e delle categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale in questione. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. (4) Nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini. La Malaysia figura in tale allegato e rientra nel gruppo sanitario E. L’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati da tale paese terzo è stato tuttavia sospeso dal 7 settembre 2020 a seguito di un focolaio di peste equina ( African horse sickness - AHS) in detto paese terzo. (5) Dal giugno 2021 non sono stati segnalati focolai di AHS in Malaysia e nel 2023 l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ha ripristinato lo status di paese indenne da AHS di tale paese terzo. Nel frattempo la Malaysia ha fornito alla Commissione informazioni tecniche sufficienti a sostegno della sua richiesta di essere nuovamente autorizzata per l’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati. La Commissione ha valutato tali informazioni che dimostravano che la Malaysia ha eradicato con successo l’AHS a seguito del focolaio del 2020 ed è in grado di effettuare controlli e attività in materia di sanità animale adeguati al fine di mantenere lo status di paese indenne da AHS. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ). ALLEGATO Nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, la voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente: « MY Malaysia MY-1 E Cavalli registrati EQUI-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP 7.9.2020 25.3.2026» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/486/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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