Regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione, dell'11 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione, dell'11 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/524 of 11 March 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2023/2834 as regards fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin and Implementing Regulation (EU) 2020/1988 as regards the administration of import tariff quotas in accordance with the first come, first served principle, and repealing Regulation (EC) No 1484/95
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/524
12.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/524 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 182, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione
(
2
)
stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e stabilisce il metodo di fissazione dei prezzi rappresentativi.
(2)
Al fine di migliorare la coerenza, la trasparenza e l’accessibilità del diritto dell’Unione, e in linea con gli obiettivi di una migliore regolamentazione, è opportuno razionalizzare il quadro normativo integrando le disposizioni del regolamento (CE) n. 1484/95 nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione
(
3
)
. Tale approccio ha lo scopo di ridurre il numero complessivo di atti giuridici in vigore, eliminare le sovrapposizioni e garantire un’applicazione più coerente delle norme dell’Unione nei vari settori. L’integrazione di disposizioni settoriali in un quadro normativo orizzontale contribuisce alla semplificazione e alla razionalizzazione dell’acquis, preservando nel contempo i diritti e gli obblighi sostanziali dei portatori di interessi e garantendo la continuità e la certezza del diritto.
(3)
Nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round è stato aperto un contingente tariffario per le carni bovine congelate. Il contingente è stato suddiviso in due parti, ciascuna con una definizione distinta, l’una per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione in prodotti A e l’altra per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione in prodotti B. Il rapporto tra il tenore di acqua/proteine dei prodotti B è stato definito inizialmente nel regolamento (CE) n. 1977/95 della Commissione
(
4
)
. Tale rapporto acqua/proteine è stato mantenuto nella definizione dei prodotti B, ma è stato scritto in modo diverso nei regolamenti successivi a tale regolamento.
(4)
È pertanto opportuno chiarire il rapporto corretto nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
(
5
)
.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2834 e (UE) 2020/1988.
(6)
È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1484/95.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero, del luppolo, del pollame e delle uova, e dell’ovoalbumina»;
2)
è inserito il seguente capo 4
bis
:
«CAPO 4
bis
POLLAME E UOVA, E OVOALBUMINA
Articolo -43
bis
Dazi all’importazione
1. I dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
, di seguito “dazi addizionali”, si applicano ai prodotti di cui ai codici NC elencati nell’allegato XVII del presente regolamento per i quali sono fissati prezzi rappresentativi a norma dell’articolo -43
ter
.
2. I prezzi limite corrispondenti di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 sono stabiliti nell’allegato XVII del presente regolamento.
Articolo -43
quater
Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all’importazione
1. Il dazio addizionale per il pollame e le uova, e per l’ovoalbumina, è fissato in base al prezzo cif (“costo, assicurazione e nolo”) all’importazione della spedizione in questione, conformemente all’articolo -43
quinquies
.
2. Quando il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo cif rappresentativo determinato conformemente all’articolo -43
ter
, paragrafo 1, l’importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno i documenti giustificativi seguenti:
a)
il contratto di acquisto della spedizione o qualsiasi altro documento equivalente;
b)
il contratto di assicurazione della spedizione;
c)
il nome dello speditore;
d)
il certificato di origine (se del caso) della spedizione;
e)
il contratto di trasporto della spedizione;
f)
e, in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico della spedizione.
3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la garanzia di cui agli articoli 89, 90 e 195 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della spedizione in questione.
4. L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, per fornire la prova che la spedizione è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la garanzia costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dalle autorità competenti di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell’importatore.
La garanzia costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità doganali prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la garanzia viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.
5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione delle merci in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d’interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
Articolo -43
quinquies
Calcolo del dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo -43
bis
Se la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all’articolo -43
bis
, paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della spedizione in questione:
a)
è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
b)
è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell’importo che supera il 10 %;
c)
è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell’importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
d)
è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 %, il dazio addizionale è pari al 70 % dell’importo che supera il 60 % del prezzo limite, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
e)
è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell’importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).
Articolo -43
sexies
Esenzione dai dazi addizionali
I dazi addizionali non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761
(
*2
)
e (UE) 2020/1988
(
*3
)
.
(
*1
)
Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (
GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj
)."
(
*2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (
GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj
)."
(
*3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio “primo arrivato, primo servito” (
GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj
).»;"
3)
è aggiunto un nuovo allegato XVII, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
All’articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto B” nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164 si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso dai prodotti specificati nell’allegato I, parte XV, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2:1 è considerato anch’esso un prodotto B.».
Articolo 3
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1484/95 è abrogato.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (
GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1484/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (
GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1977/95 della Commissione, dell'11 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1
o
luglio 1995-30 giugno 1996) (
GU L 191 del 12.8.1995, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1977/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (
GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj
).
ALLEGATO
«ALLEGATO XVII
Elenco dei prodotti e prezzi limite di cui all’articolo -43
bis
Codice NC
Prezzo limite EUR/100 kg
0105 11 11
8 588,0
0105 11 19
8 588,0
0105 11 91
8 588,0
0105 11 99
588,0
0105 12 00
0105 19 20
3 242,3
0105 19 90
14 525,0
0105 92 00
0105 93 00
55,8
0105 99 10
115,1
0105 99 20
185,9
0105 99 30
147,8
0105 99 50
133,3
0207 11 10
142,3
0207 11 30
100,2
0207 11 90
128,5
0207 24 10
170,0
0207 24 90
250,0
0207 32 11
158,8
0207 32 15
185,1
0207 32 19
173,5
0207 32 51
207,1
0207 32 59
257,3
0207 32 90
173,2
0207 12 10
98,8
0207 12 90
131,2
0207 25 10
177,7
0207 25 90
179,8
0207 33 11
170,1
0207 33 19
167,9
0207 33 51
200,0
0207 33 59
248,2
0207 33 90
204,5
0207 13 10
339,8
0207 13 20
100,0
0207 13 30
180,0
0207 13 50
227,1
0207 13 60
158,1
0207 13 70
310,7
0207 13 99
100,0
0207 26 10
339,0
0207 26 20
342,3
0207 26 50
279,9
0207 26 60
142,9
0207 26 70
177,8
0207 26 80
200,0
0207 26 99
216,7
0207 35 11
435,3
0207 35 15
423,2
0207 35 23
133,3
0207 35 31
100,0
0207 35 41
78,3
0207 35 51
463,4
0207 35 53
331,9
0207 35 61
309,7
0207 35 63
164,2
0207 14 10
333,5
0207 14 20
251,1
0207 14 30
97,5
0207 14 40
80,0
0207 14 50
235,7
0207 14 60
158,9
0207 14 70
316,6
0207 14 99
143,4
0207 27 10
329,9
0207 27 20
337,8
0207 27 40
80,8
0207 27 50
280,0
0207 27 60
111,1
0207 27 70
172,7
0207 27 80
233,3
0207 27 99
131,3
0207 36 11
465,3
0207 36 15
354,5
0207 36 21
100,0
0207 36 23
133,3
0207 36 31
107,8
0207 36 41
81,1
0207 36 51
432,4
0207 36 53
308,3
0207 36 61
309,7
0207 36 63
166,0
0207 36 71
234,5
0207 36 79
500,0
0207 36 90
163,2
0209 00 90
135,8
1602 32 11
1602 39 21
318,6
0407 00 11
935,9
0407 00 19
743,6
0407 00 30
52,7
0408 11 80
343,3
0408 19 81
69,6
0408 19 89
111,9
0408 91 80
271,4
0408 99 80
59,7
3502 11 90
521,5
3502 19 90
51,7
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/524/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0524/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.