Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0524/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione, dell'11 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95

Pubblicato: 11/03/2026 In vigore dal: 11/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione, dell'11 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/524 of 11 March 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2023/2834 as regards fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin and Implementing Regulation (EU) 2020/1988 as regards the administration of import tariff quotas in accordance with the first come, first served principle, and repealing Regulation (EC) No 1484/95

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/524 12.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/524 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 182, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 187, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e stabilisce il metodo di fissazione dei prezzi rappresentativi. (2) Al fine di migliorare la coerenza, la trasparenza e l’accessibilità del diritto dell’Unione, e in linea con gli obiettivi di una migliore regolamentazione, è opportuno razionalizzare il quadro normativo integrando le disposizioni del regolamento (CE) n. 1484/95 nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione ( 3 ) . Tale approccio ha lo scopo di ridurre il numero complessivo di atti giuridici in vigore, eliminare le sovrapposizioni e garantire un’applicazione più coerente delle norme dell’Unione nei vari settori. L’integrazione di disposizioni settoriali in un quadro normativo orizzontale contribuisce alla semplificazione e alla razionalizzazione dell’acquis, preservando nel contempo i diritti e gli obblighi sostanziali dei portatori di interessi e garantendo la continuità e la certezza del diritto. (3) Nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round è stato aperto un contingente tariffario per le carni bovine congelate. Il contingente è stato suddiviso in due parti, ciascuna con una definizione distinta, l’una per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione in prodotti A e l’altra per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione in prodotti B. Il rapporto tra il tenore di acqua/proteine dei prodotti B è stato definito inizialmente nel regolamento (CE) n. 1977/95 della Commissione ( 4 ) . Tale rapporto acqua/proteine è stato mantenuto nella definizione dei prodotti B, ma è stato scritto in modo diverso nei regolamenti successivi a tale regolamento. (4) È pertanto opportuno chiarire il rapporto corretto nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ( 5 ) . (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2834 e (UE) 2020/1988. (6) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1484/95. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero, del luppolo, del pollame e delle uova, e dell’ovoalbumina»; 2) è inserito il seguente capo 4 bis : «CAPO 4 bis POLLAME E UOVA, E OVOALBUMINA Articolo -43 bis Dazi all’importazione 1.   I dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) , di seguito “dazi addizionali”, si applicano ai prodotti di cui ai codici NC elencati nell’allegato XVII del presente regolamento per i quali sono fissati prezzi rappresentativi a norma dell’articolo -43 ter . 2.   I prezzi limite corrispondenti di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 sono stabiliti nell’allegato XVII del presente regolamento. Articolo -43 quater Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all’importazione 1.   Il dazio addizionale per il pollame e le uova, e per l’ovoalbumina, è fissato in base al prezzo cif (“costo, assicurazione e nolo”) all’importazione della spedizione in questione, conformemente all’articolo -43 quinquies . 2.   Quando il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo cif rappresentativo determinato conformemente all’articolo -43 ter , paragrafo 1, l’importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno i documenti giustificativi seguenti: a) il contratto di acquisto della spedizione o qualsiasi altro documento equivalente; b) il contratto di assicurazione della spedizione; c) il nome dello speditore; d) il certificato di origine (se del caso) della spedizione; e) il contratto di trasporto della spedizione; f) e, in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico della spedizione. 3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la garanzia di cui agli articoli 89, 90 e 195 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della spedizione in questione. 4.   L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, per fornire la prova che la spedizione è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la garanzia costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dalle autorità competenti di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell’importatore. La garanzia costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità doganali prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la garanzia viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali. 5.   Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione delle merci in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d’interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti. Articolo -43 quinquies Calcolo del dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo -43 bis Se la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all’articolo -43 bis , paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della spedizione in questione: a) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero; b) è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell’importo che supera il 10 %; c) è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell’importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b); d) è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 %, il dazio addizionale è pari al 70 % dell’importo che supera il 60 % del prezzo limite, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c); e) è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell’importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d). Articolo -43 sexies Esenzione dai dazi addizionali I dazi addizionali non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 ( *2 ) e (UE) 2020/1988 ( *3 ) . ( *1 ) Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj )." ( *2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj )." ( *3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio “primo arrivato, primo servito” ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ).»;" 3) è aggiunto un nuovo allegato XVII, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 All’articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del presente regolamento, per “prodotto B” nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164 si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso dai prodotti specificati nell’allegato I, parte XV, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2:1 è considerato anch’esso un prodotto B.». Articolo 3 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1484/95 è abrogato. Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE ( GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1484/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo ( GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1977/95 della Commissione, dell'11 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1 o luglio 1995-30 giugno 1996) ( GU L 191 del 12.8.1995, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1977/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ). ALLEGATO «ALLEGATO XVII Elenco dei prodotti e prezzi limite di cui all’articolo -43 bis Codice NC Prezzo limite EUR/100 kg 0105 11 11 8 588,0 0105 11 19 8 588,0 0105 11 91 8 588,0 0105 11 99 588,0 0105 12 00 0105 19 20 3 242,3 0105 19 90 14 525,0 0105 92 00 0105 93 00 55,8 0105 99 10 115,1 0105 99 20 185,9 0105 99 30 147,8 0105 99 50 133,3 0207 11 10 142,3 0207 11 30 100,2 0207 11 90 128,5 0207 24 10 170,0 0207 24 90 250,0 0207 32 11 158,8 0207 32 15 185,1 0207 32 19 173,5 0207 32 51 207,1 0207 32 59 257,3 0207 32 90 173,2 0207 12 10 98,8 0207 12 90 131,2 0207 25 10 177,7 0207 25 90 179,8 0207 33 11 170,1 0207 33 19 167,9 0207 33 51 200,0 0207 33 59 248,2 0207 33 90 204,5 0207 13 10 339,8 0207 13 20 100,0 0207 13 30 180,0 0207 13 50 227,1 0207 13 60 158,1 0207 13 70 310,7 0207 13 99 100,0 0207 26 10 339,0 0207 26 20 342,3 0207 26 50 279,9 0207 26 60 142,9 0207 26 70 177,8 0207 26 80 200,0 0207 26 99 216,7 0207 35 11 435,3 0207 35 15 423,2 0207 35 23 133,3 0207 35 31 100,0 0207 35 41 78,3 0207 35 51 463,4 0207 35 53 331,9 0207 35 61 309,7 0207 35 63 164,2 0207 14 10 333,5 0207 14 20 251,1 0207 14 30 97,5 0207 14 40 80,0 0207 14 50 235,7 0207 14 60 158,9 0207 14 70 316,6 0207 14 99 143,4 0207 27 10 329,9 0207 27 20 337,8 0207 27 40 80,8 0207 27 50 280,0 0207 27 60 111,1 0207 27 70 172,7 0207 27 80 233,3 0207 27 99 131,3 0207 36 11 465,3 0207 36 15 354,5 0207 36 21 100,0 0207 36 23 133,3 0207 36 31 107,8 0207 36 41 81,1 0207 36 51 432,4 0207 36 53 308,3 0207 36 61 309,7 0207 36 63 166,0 0207 36 71 234,5 0207 36 79 500,0 0207 36 90 163,2 0209 00 90 135,8 1602 32 11 1602 39 21 318,6 0407 00 11 935,9 0407 00 19 743,6 0407 00 30 52,7 0408 11 80 343,3 0408 19 81 69,6 0408 19 89 111,9 0408 91 80 271,4 0408 99 80 59,7 3502 11 90 521,5 3502 19 90 51,7 » ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/524/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0524/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2026

Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la decisione … Decisione UE 1083 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di aprile 2026 Provvedimento AdE 9978568 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante … Legge 71 Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091) Legge 70 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione delle dis… Legge 68