Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0818/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/818 della Commissione, del 9 aprile 2026, che stabilisce le modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online conformemente al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 09/04/2026 In vigore dal: 09/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/818 della Commissione, del 9 aprile 2026, che stabilisce le modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online conformemente al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/818 of 9 April 2026 setting out detailed arrangements for the provision of a common data structure, standardised metadata, standardised authentication and common application programming interface for the European repository for online political advertisements in accordance with Regulation (EU) 2024/900 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/818 10.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/818 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2026 che stabilisce le modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online conformemente al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2024/900 prevede l’istituzione di un registro europeo di tutti i messaggi di pubblicità politica online pubblicati nell’Unione o diretti a cittadini o residenti nell’Unione («registro europeo»). Le informazioni nel registro europeo saranno disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico, consentiranno ricerche attraverso molteplici criteri e saranno accessibili al pubblico attraverso un portale unico. Per sostenere tali obiettivi la Commissione deve stabilire le modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo. (2) Per garantire l’interoperabilità con altre reti e sistemi informativi, in particolare tra il registro europeo e i registri pubblicitari di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , e per facilitare l’indicizzazione dei messaggi di pubblicità politica online da parte dei motori di ricerca online, è necessario predisporre modalità per lo sviluppo di un vocabolario controllato con termini e frasi pertinenti disposti in modo standardizzato e organizzato, presentati sotto forma di elenchi di termini o come thesauri e tassonomie con una struttura gerarchica di termini più generici e più specifici, anche sfruttando al meglio i vocabolari di base esistenti ( 3 ) , su cui poggino la struttura comune dei dati e le norme in materia di metadati. (3) Per garantire l’interoperabilità, in particolare nel contesto multilingue della pubblicità politica online fornita nell’Unione, e l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca online, ciascun elemento di metadati dovrebbe avere un dominio di valore unico, che potrebbe assumere la forma di date, stringhe di caratteri o codici derivati da norme internazionali. Per sostenere l’efficace funzionamento del registro europeo e la ricercabilità delle informazioni sui messaggi di pubblicità politica al suo interno. tali elementi di metadati dovrebbero includere gli elementi dell’avviso di trasparenza quali stabiliti all’allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410 della Commissione ( 4 ) , informazioni che consentano l’identificazione dei messaggi di pubblicità politica online, ove disponibile il localizzatore uniforme di risorse permanente (URL) presso cui è disponibile il messaggio di pubblicità politica, e la lingua degli elementi di metadati. Per garantire collegamenti coerenti tra le serie di dati, le informazioni che consentono l’identificazione del messaggio di pubblicità politica potrebbero includere, ad esempio, a seconda dei casi, il testo usato nel messaggio di pubblicità politica, la presentazione alternativa del contenuto non testuale del messaggio di pubblicità politica, la trascrizione automatica o i sottotitoli per i messaggi di pubblicità politica audio o video, il o i link ai file multimediali utilizzati nel messaggio di pubblicità politica o un identificatore unico attribuito dall’editore e altre informazioni contestuali, come la piattaforma su cui è stato pubblicato il messaggio di pubblicità politica. (4) Per evitare l’obsolescenza e consentire un’innovazione costante, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero rispettare il principio di neutralità tecnologica, vale a dire non imporre né favorire in modo discriminatorio l’uso di un particolare tipo di tecnologia, e dovrebbero essere flessibili per quanto riguarda i progressi e gli sviluppi tecnologici. (5) Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 13, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/900, è opportuno garantire che il registro europeo ( 5 ) sia mantenibile nel tempo, in grado di sostenere l’evoluzione delle norme e delle pratiche, l’aumento dei volumi di dati e i nuovi requisiti normativi o relativi agli utenti. È necessario garantire che le disposizioni tecniche per la fornitura della struttura comune dei dati, delle norme in materia di metadati e dell’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni siano compatibili con lo sviluppo di altri componenti e livelli del registro europeo e lo sostengano, in particolare l’infrastruttura di hosting e le definizioni di schema, la cui descrizione deve essere resa pubblica con sufficiente anticipo rispetto alla data in cui il registro europeo sarà operativo. È anche necessario garantire che il registro europeo mantenga una solida integrità dei dati, una governance efficace e protocolli di sicurezza rigorosi. La prima versione del registro europeo dovrebbe essere compatibile con i sistemi di informazione esistenti della Commissione, fra l’altro esigendo l’uso del linguaggio XML (Extensible Markup Language - linguaggio di markup estendibile) o di JSON (JavaScript Object Notation - notazione oggetto JavaScript) per garantire che il registro europeo venga introdotto quanto prima. La data di entrata in funzione della prima versione del registro europeo dovrebbe essere annunciata sul portale pubblico del registro con sufficiente anticipo per consentire agli editori di messaggi di pubblicità politica online di procedere ai preparativi necessari e di familiarizzarsi con le nuove norme. (6) L’attuazione tecnica coerente e tempestiva della struttura comune dei dati, delle norme in materia di metadati e dell’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni richiede il coinvolgimento attivo di un’ampia gamma di parti interessate, in particolare gli operatori economici che sono prestatori di servizi di pubblicità politica, compresi gli editori, e le associazioni che li rappresentano. La Commissione ha istituito un gruppo informale di esperti dell’Unione composto da prestatori di servizi di pubblicità politica per sostenere l’attuazione del regolamento (UE) 2024/900 e contribuire alla condivisione di esperienze e buone pratiche nel settore della trasparenza e del targeting della pubblicità politica. (7) Per agevolare l’accesso di terzi e del pubblico agli avvisi di trasparenza dei messaggi di pubblicità politica, la fornitura della struttura comune dei dati, delle norme in materia di metadati e dell’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni dovrebbe consentire, tra l’altro, la creazione di avvisi di trasparenza dei messaggi di pubblicità politica facilmente accessibili, leggibili da dispositivo automatico e di facile uso, cosa che rafforzerebbe anche la conformità all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2024/900 e ridurrebbe al minimo gli oneri amministrativi per gli editori di pubblicità politica. (8) L’attuazione di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo può comportare il trattamento di dati personali, quali gli elementi degli avvisi di trasparenza di cui all’allegato II, punti da 3.1 a 3.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410, che dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 ( 6 ) e (UE) 2018/1725 ( 7 ) . (9) Il presente regolamento introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transfrontalieri ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . È stata pertanto realizzata una valutazione dell’interoperabilità. La relazione che ne deriva confluisce nel capitolo «Dimensioni digitali» della scheda finanziaria e digitale legislativa. (10) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 30 gennaio 2026. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/900, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online figurano nell’allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj ). ( 3 ) https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/corevocs . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410 della Commissione, del 9 luglio 2025, relativo al formato, al modello e alle specifiche tecniche delle etichette e degli avvisi di trasparenza dei messaggi di pubblicità politica a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2025/1410, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1410/oj ). ( 5 ) Le scelte in materia di appalti e sviluppo dei sistemi d’informazione saranno soggette all’approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell’informazione e la cibersicurezza della Commissione europea. ( 6 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119, 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile) ( GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ). ALLEGATO Modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online I.   STRUTTURA COMUNE DEI DATI E METADATI STANDARDIZZATI 1. È fornita una struttura comune dei dati basata su un vocabolario controllato pubblicato e su serie di dati, che garantisce l’organizzazione, la gestione e il recupero coerenti delle informazioni all’interno del registro europeo. 2. La struttura comune dei dati deve consentire l’integrità dei dati, l’interoperabilità con altre reti e sistemi informativi, compresi i registri pubblicitari di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065, e l’accessibilità nel rispetto delle norme applicabili in materia di governance dei dati, trasparenza e gestione delle informazioni. 3. Il registro europeo si basa sui seguenti elementi di metadati: a) informazioni che consentono l’identificazione del o dei messaggi di pubblicità politica online; b) ove disponibile, l’URL permanente del o dei messaggi di pubblicità politica; c) la lingua degli elementi di metadati; d) gli elementi dell’avviso di trasparenza di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410. 4. Ciascun elemento di metadati elencato al punto 3 ha un dominio di valore unico. 5. Gli elementi di metadati elencati al punto 3 sono forniti secondo definizioni di schema integrate nel registro europeo, e utilizzano la codifica caratteri UTF-8 (formato di trasformazione Unicode a 8 bit) per garantire l’interoperabilità multilingue. II.   AUTENTICAZIONE STANDARDIZZATA 1. L’autenticazione per accedere al registro europeo avviene in due fasi: a) tramite EU Login, il servizio di autenticazione della Commissione europea; b) nell’ambito del processo di accreditamento, che richiede l’identificazione e l’autorizzazione degli utenti. 2. Solo gli utenti accreditati possono mettere informazioni a disposizione nel registro europeo. Possono accedere alle informazioni da essi presentate nel registro europeo o alle informazioni a cui hanno avuto accesso da un altro utente accreditato. 3. Ogni utente accreditato può chiedere e ricevere credenziali univoche che danno accesso a un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni ( application programming interface - API) III.   INTERFACCIA COMUNE DI PROGRAMMAZIONE DELLE APPLICAZIONI 1. Un’API consente la trasmissione automatizzata delle informazioni elencate nella sezione I, punto 3, sulla base di linguaggi di markup, come il linguaggio di markup estendibile ( Extensible Markup Language - XML), la notazione oggetto JavaScript ( JavaScript Object Notation - JSON), e la notazione oggetto JavaScript per dati collegati ( JavaScript Object Notation for Linked Data - JSON-LD) attraverso servizi web che utilizzano il protocollo di accesso semplice agli oggetti ( Simple Object Access Protocol - SOAP) o il trasferimento di stato rappresentativo ( Representational State Transfer - REST). Questo include la trasmissione fra i registri pubblicitari di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 e il registro europeo, sulla base di prodotti di dati forniti dal registro europeo. 2. L’API garantisce l’integrità, l’autenticità e la riservatezza delle trasmissioni. Essa serve a eseguire le seguenti azioni: a) ricevere e conservare i messaggi inviati dal sistema client; b) ricevere e conservare le risposte inviate dai sistemi target; c) validare messaggi in ingresso; d) garantire la sicurezza di tutte le comunicazioni con i sistemi target; e) richiamare i sistemi target utilizzando protocolli o livelli architetturali, come SOAP e REST. 3. Quando viene utilizzato SOAP, la validazione è sincrona e viene effettuata rispetto alla definizione di schema XML pubblicata entro un limite di tempo definito. Le trasmissioni che non sono conformi allo schema vengono automaticamente respinte con una risposta che contiene codici d’errore standardizzati, messaggi descrittivi e dettagli specifici del campo. 4. Quando viene utilizzato REST, la validazione iniziale rispetto alla definizione di schema pubblicata è sincrona, con risposte immediate per le trasmissioni non conformi. La validazione delle regole di business può essere asincrona, con risultati comunicati tramite callback o endpoint di stato utilizzando codici d’errore standardizzati, messaggi descrittivi e dettagli specifici del campo. 5. L’API rispetta e supporta norme di sicurezza rigorose, fra cui il protocollo di trasferimento ipertestuale sicuro ( Hyper-Text Transfer Protocol Secure - HTTPS) sull’ultima versione stabile e ufficialmente supportata della sicurezza del livello di trasporto ( Transport Layer Security -TLS) utilizzata dalla Commissione europea nell’ambito della sua tecnologia di informazione e comunicazione. L’API applica meccanismi solidi di autenticazione e autorizzazione, come il token web JSON (JWT). 6. Quando caricano le informazioni elencate nella sezione I, punto 3, gli utenti accreditati ricevono un identificatore unico per ogni trasmissione di dati al registro europeo. Se un utente accreditato decide di modificare i dati, sarà necessario caricare una correzione con lo stesso identificatore di base e un tag di versione incrementato, in modo da consentire l’identificazione della correzione. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/818/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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