Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/826 of 14 April 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the listing of pests and rules on the introduction into, and movement within, the Union territory of plants, plant products and other objects
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/826
15.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/826 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 35, paragrafi 1, 2 e 5, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafi 2 e 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, l’articolo 79, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
2
)
istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.
(2)
Sono disponibili informazioni scientifiche e tecniche, nuove o aggiornate, derivanti dalle valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO») e dagli Stati membri, che servono da base per l’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi. È necessario pertanto aggiornare le rispettive prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti colpiti da tali organismi nocivi, come pure le rispettive norme relative alla certificazione di tali prodotti.
(3)
L’EPPO ha effettuato varie analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi
Agrilus bilineatus
(Weber)
(
3
)
,
Gymnandrosoma aurantianum
Lima
(
4
)
e
Naupactus xanthographus
(Germar)
(
5
)
. Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione al territorio dell’Unione. Essi dovrebbero pertanto essere elencati nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
(4)
Gli organismi nocivi
Acidiella kagoshimensis
(Miyake),
Acidoxantha bombacis
de Meijere,
Callistomyia flavilabris
Hering,
Euphranta oshimensis
(Shiraki),
Gastrozona nigrifemur
David & Hancock,
Insizwa oblita
(Munro),
Paratephritis fukaii
Shiraki,
Paratephritis takeuchii
Ito e
Urophora christophi
Loew, appartenenti alla famiglia
Tephritidae
, a causa della specificità dell’ospite, non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il loro potenziale impatto ambientale, sociale o economico inaccettabile. Essi dovrebbero pertanto essere rimossi dall’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(5)
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche contenute nella rispettiva analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuata dall’EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi
Agrilus bilineatus
(Weber),
Gymnandrosoma aurantianum
Lima e
Naupactus xanthographus
(Germar). È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, così come le rispettive prescrizioni, negli elenchi di cui agli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(6)
L’organismo nocivo
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
è elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tale organismo nocivo è stato tuttavia rilevato in campioni d’acqua in focolai segnalati in Ungheria e nei Paesi Bassi. Di conseguenza è opportuno elencarlo come organismo nocivo di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione e spostarlo pertanto dall’allegato II, parte A, al medesimo allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’organismo nocivo
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
è stato inoltre rilevato sulle piante importate di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe. Negli ultimi anni sono stati segnalati nel territorio dell’Unione focolai di tale organismo nocivo in vivai in cui erano coltivate piante di
Zingiber officinale
Roscoe.
(7)
Di conseguenza, e al fine di proteggere il territorio dell’Unione dal rischio fitosanitario connesso a
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
, è opportuno stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione da paesi terzi e per lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante da impianto e dei rizomi di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe. È pertanto opportuno modificare gli allegati XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi le piante di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe.
(8)
L’isola della Corsica (Francia), l’Irlanda, ad eccezione della città di Galway, e alcune parti dell’Italia sono state riconosciute come zone protette in relazione a
Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl.
et al.
Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, l’Irlanda e la Francia hanno chiesto per i loro interi territori la revoca dello status di zona protetta in relazione a tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, l’Italia ha chiesto la revoca dello status di zona protetta per la Liguria, la Valle d’Aosta e alcune parti delle province di Lombardia e Toscana. A seguito di tale richiesta, l’intero territorio della Francia e dell’Irlanda e alcune parti dell’Italia non dovrebbero più essere riconosciuti come zone protette in relazione a
Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl.
et al.
È pertanto opportuno sopprimere le relative voci negli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(9)
Nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punti 72.1, 72.2 e 72.3, l’origine dei frutti rispettivamente di
Capsicum
L. e
Solanum
L., di
Annona
L. e
Carica papaya
L. e di
Psidium guajava
L. in relazione agli organismi nocivi
Bactrocera latifrons
(Hendel),
Bactrocera dorsalis
(Hendel), e
Bactrocera dorsalis
(Hendel) e
Bactrocera zonata
(Saunders) dovrebbe essere rivista per includervi Israele e Taiwan, in quanto erroneamente omessi.
(10)
Nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punti 32.2, 32.3, 32.4, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, l’origine delle piante e dei prodotti vegetali ospiti degli organismi nocivi
Apriona germari
(Hope),
Apriona rugicollis
Chevrolat e
Apriona cinerea
Chevrolat dovrebbe essere rivista per includervi Israele e Taiwan, in quanto erroneamente omessi.
(11)
In prossimità del confine del Kazakhstan con la Russia si sono recentemente verificati focolai di
Agrilus planipennis
Fairmaire, che richiedono di conseguenza l’introduzione di misure per alcune specie di piante e legname originarie del Kazakhstan allo scopo di prevenire l’ingresso di tale organismo nocivo nel territorio dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni relative alle piante ospiti dell’organismo nocivo specificato di cui agli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi anche i prodotti originari del Kazakhstan.
(12)
Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 figurano prescrizioni per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione di piante da impianto con radici, coltivate all’aperto, che ospitano
Clavibacter sepedonicus
(Spieckermann e Kotthoff) Nouioui
et al.
e
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Percival. Tali prescrizioni dovrebbero essere chiarite menzionando specificamente la pertinente legislazione dell’Unione relativa a
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Percival, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione
(
6
)
.
(13)
È opportuno modificare di conseguenza le prescrizioni relative agli spostamenti interni di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per alcuni ospiti di
Globodera pallida
(Stone) Behrens e di
Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens al fine di allinearle alle prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione
(
7
)
.
(14)
Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 figurano prescrizioni per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione di piante da impianto di
Vitis
L., escluse le sementi, che ospitano Grapevine flavescence dorée phytoplasma. È opportuno modificarle al fine di includervi prescrizioni per le piante da impianto, escluse le sementi, coltivate in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e dei suoi vettori.
(15)
Alcuni codici NC o le rispettive descrizioni di cui agli allegati VII, X, XI, XII, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rimossi dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
8
)
o sono stati sostituiti da altri codici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali codici negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(16)
Alcuni codici NC o le rispettive descrizioni sono stati erroneamente omessi negli allegati VI, VII, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e dovrebbero pertanto essere aggiunti.
(17)
Il rischio fitosanitario connesso al legname di
Acer
L.,
Aesculus
L.,
Betula
L.,
Fraxinus
L.,
Populus
L.,
Salix
L. e
Ulmus
L. in forma di fogli da impiallacciatura al di sotto di 6 mm e di segatura in relazione all’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione
Anoplophora glabripennis
(Motschulsky) è considerato molto basso. Per questo motivo non si applicano prescrizioni particolari per questo tipo di legname. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere rimossi dalla relativa voce nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(18)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(19)
Le norme relative all’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, le rispettive prescrizioni particolari e la pertinente modifica dei codici NC nell’allegato XI, parte A, come pure le revisioni relative all’organismo nocivo
Ralstonia pseudosolanacearum (
Safni
et al.
) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 ottobre 2026. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
(20)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’allegato, punto 1), lettere a), b) e c), punto 4), punto 5), lettera c), punto 8), lettere a) e c), lettera f.i), lettera f.ii.B), lettera g.ii), lettera g.iv.B), e punto 11), si applica a decorrere dal 15 ottobre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
).
(
3
)
EPPO (2019), «Pest risk analysis for
Agrilus bilineatus
», disponibile all’indirizzo
https://gd.eppo.int/taxon/AGRLBL/documents
.
(
4
)
EPPO (2020), «Pest risk analysis for
Gymnandrosoma aurantianum
(Lepidoptera: Tortricidae), citrus fruit borer, macadamia fruit borer», disponibile all’indirizzo
https://gd.eppo.int/taxon/ECDYAU/documents
.
(
5
)
EPPO (2020), «Pest risk analysis for
Naupactus xanthographus
», disponibile all’indirizzo
https://gd.eppo.int/taxon/NAUPXA/documents
.
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo
Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione (
GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1195/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi
Globodera pallida
(Stone) Behrens e
Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione (
GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj
).
(
8
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L, 2023/2364, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj
).
ALLEGATO
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1)
l’allegato II è così modificato:
a)
nella parte A, tabella «1. Batteri», il punto 6 è soppresso;
b)
nella parte A, la tabella «3. Insetti e acari» è così modificata:
i)
fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente:
«3.1
Agrilus bilineatus
(Weber) [AGRLBL]»
ii)
fra i punti 36 e 37 è inserito il punto seguente:
«36.1
Gymnandrosoma aurantianum
Lima [ECDYAU]»
iii)
fra i punti 48 e 49 è inserito il punto seguente:
«48.1
Naupactus xanthographus
(Germar) [NAUPXA]»
iv)
sono soppressi i punti seguenti: 77.1, 77.2, 77.15, 77.33, 77.36, 77.39, 77.49, 77.50 e 77.74;
c)
nella parte B, tabella «1. Batteri», fra i punti 1 e 2 è inserito il punto seguente:
«1.1
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
[RALSPS]»;
2)
nell’allegato III, tabella, sezione a) («Batteri»), punto 1, la terza colonna («Zone protette») è così modificata:
a)
la lettera c) è soppressa;
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona))»;
c)
la lettera g) è soppressa;
3)
nell’allegato VI, punto 18, colonna «Codice NC», dopo «ex 0602 10 90 » sono inseriti «ex 0602 20 20 » ed «ex 0602 20 80 »;
4)
l’allegato VII è così modificato:
a)
al punto 2, colonna «Codici NC», i codici NC sono sostituiti dai seguenti:
«
ex 8432 10 00
ex 8432 21 00
ex 8432 29 10
ex 8432 29 30
ex 8432 29 50
ex 8432 29 90
ex 8432 31 00
ex 8432 39 11
ex 8432 39 19
ex 8432 39 90
ex 8432 41 00
ex 8432 42 00
ex 8432 80 00
ex 8432 90 00
ex 8433 40 00
ex 8433 51 00
ex 8433 53 10
ex 8433 53 30
ex 8433 53 90
ex 8433 59 11
ex 8433 59 19
ex 8433 59 85
ex 8436 80 10
ex 8436 80 90
ex 8436 99 00
ex 8701 10 00
ex 8701 21 90
ex 8701 22 90
ex 8701 23 90
ex 8701 24 90
ex 8701 29 00
ex 8701 30 00
ex 8701 91 10
ex 8701 92 10
ex 8701 93 10
ex 8701 94 10
ex 8701 95 10
»;
b)
al punto 12, colonna «Codici NC», fra i codici «ex 0910 99 91 » ed «ex 1212 91 80 » è aggiunto il codice NC seguente:
«
ex 1211 20 00
»;
c)
fra i punti 22 e 23 sono inseriti i punti seguenti:
«22.1
Piante da impianto di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe
ex 0601 10 90
ex 0601 20 90
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
Paesi terzi
Dichiarazione ufficiale che le piante:
a)
sono originarie di un paese riconosciuto indenne da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
oppure
b)
sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”;
oppure
c)
sono originarie di un sito di produzione:
i)
registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
e
ii)
ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
;
e
iii)
prima dell’esportazione, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
;
e
iv)
sono garantite informazioni che consentono la tracciabilità fino al sito di produzione in questione durante lo spostamento prima dell’esportazione.
22.2
Rizomi di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe, escluse le piante da impianto
ex 0910 11 00
ex 0910 30 00
Paesi terzi
Dichiarazione ufficiale che i rizomi:
a)
sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
oppure
b)
sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”;
oppure
c)
sono originari di un sito di produzione:
i)
registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
e
ii)
ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
;
e
iii)
prima dell’esportazione, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
;
e
iv)
sono garantite informazioni che consentono la tracciabilità fino al sito di produzione in questione durante lo spostamento prima dell’esportazione.»
d)
fra i punti 33 e 34 è inserito il punto seguente:
«33.1
Piante di
Castanea
Mill. e
Quercus
L., esclusi le piante in coltura tessutale, i pollini, i frutti e le sementi
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
Canada, Stati Uniti e Turchia
Dichiarazione ufficiale che le piante:
a)
sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Agrilus bilineatus
(Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
oppure
b)
sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di
Agrilus bilineatus
(Weber) che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Agrilus bilineatus
(Weber) sulla base di almeno due ispezioni ufficiali annuali effettuate in periodi opportuni, e non sono stati osservati indizi della presenza di
Agrilus bilineatus
(Weber).»
e)
ai punti 36, 88 e 89, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;
f)
al punto 87, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Bielorussia, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Ucraina»;
g)
fra i punti 42 e 43 è inserito il punto seguente:
«42.1
Piante da impianto di
Actinidia deliciosa
(A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson,
Annona cherimola
Mill.,
Diospyros kaki
L.,
Eriobotrya japonica
(Thunb.) Lindl.,
Erythrina crista-galli
L.,
Juglans regia
L.,
Persea americana
Mill.,
Vaccinium
sect.
Cyanococcus
A.Gray, esclusi le piante a radice nuda, le piante in coltura tissutale, i pollini, le marze, le sementi e le talee non radicate
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay
Dichiarazione ufficiale che le piante:
a)
hanno un diametro inferiore a 3 mm alla base del fusto;
oppure
b)
sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Naupactus xanthographus
(Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”;
oppure
c)
sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di
Naupactus xanthographus
(Germar), che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione ufficiale annuale per il rilevamento di eventuali indizi di
Naupactus xanthographus
(Germar), effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza di
Naupactus xanthographus
(Germar);
oppure
d)
i)
sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione indenne da
Naupactus xanthographus
(Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione ufficiale annuale per il rilevamento di eventuali indizi di
Naupactus xanthographus
(Germar), effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza di
Naupactus xanthographus
(Germar), circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 m dove l’assenza di
Naupactus xanthographus
(Germar) è stata confermata durante indagini ufficiali;
e
ii)
immediatamente prima dell’esportazione le piante, compreso il substrato colturale aderente o associato alle piante destinato a mantenerne la vitalità, sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di
Naupactus xanthographus
Germar, e non sono stati osservati indizi della presenza di
Naupactus xanthographus
(Germar).»
h)
fra i punti 62.1 e 63 è inserito il punto seguente:
«62.2
Frutti di
Citrus
L.
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80 ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00
Americhe, esclusi il Canada e gli Stati Uniti, comprese le Isole dei Caraibi
Dichiarazione ufficiale che:
a)
i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Gymnandrosoma aurantianum
Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
oppure
b)
i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Gymnandrosoma aurantianum
Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
oppure
c)
i frutti:
i)
sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Gymnandrosoma aurantianum
Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
e
ii)
sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da
Gymnandrosoma aurantianum
Lima;
oppure
d)
i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di
Gymnandrosoma aurantianum
Lima conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14(*) e l’uso di un approccio sistemico è indicato nel certificato fitosanitario, a condizione che tale approccio sistemico sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.»
i)
al punto 79, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «4407 12 90 » sono inseriti «4407 13 00 » e «4407 14 00 »;
j)
al punto 80, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «4407 12 90 » sono inseriti «4407 13 00 » e «4407 14 00 »;
k)
al punto 85, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «4407 93 99 » sono inseriti «ex 4408 90 15 », «ex 4408 90 35 » ed «ex 4408 90 95 »;
l)
al punto 86, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «ex 4403 12 00 » è inserito «ex 4403 99 00 »;
m)
al punto 86, seconda colonna («Codici NC»), «ex 4408 90 15 », «ex 4408 90 35 », «ex 4408 90 85 » ed «ex 4408 90 95 » sono soppressi;
n)
al punto 111, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «ex 4408 90 95 » è inserito «ex 4409 10 18 »;
o)
sono aggiunti i punti seguenti:
«116.
Legname di
Castanea
Mill. e
Quercus
L., escluso il legname in forma di:
—
legname di spessore inferiore o uguale a 6 mm,
—
fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione del legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
4403 91 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
Canada, Stati Uniti e Turchia
Dichiarazione ufficiale che:
a)
il legname è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Agrilus bilineatus
(Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine” a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
oppure
b)
la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
oppure
c)
il legname è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario;
oppure
d)
il legname è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
117.
Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da
Castanea
Mill. e
Quercus
L.
ex 4401 22 90
ex 4401 49 10
ex 4401 49 90
Canada, Stati Uniti e Turchia
Dichiarazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Agrilus bilineatus
(Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
e
b)
è stato immagazzinato e trasportato in modo tale da impedire l’infestazione da esemplari adulti di
Agrilus bilineatus
(Weber).
118.
Corteccia di
Quercus
L. separata dal tronco
ex 1404 90 00
ex 4401 49 10
Turchia
Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Agrilus bilineatus
(Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.»
p)
ai punti 72.1, 72.2 e 72.3, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen»;
q)
ai punti 32.2, 32.3, 32.4, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen»;
5)
l’allegato VIII è così modificato:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Piante da impianto con radici, coltivate all’aperto
Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da
Clavibacter sepedonicus
(Spieckermann e Kottho) Nouioui
et al.
e che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro
Synchytrium endobioticum
(Schil.) Percival sono state rispettate.»;
b)
al punto 9, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:
«Tuberi di
Solanum tuberosum
L., da impianto, esclusi quelli destinati all’impianto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1192
(
*1
)
.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell’11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione (
GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj
).»;"
c)
fra i punti 11 e 12 sono inseriti i punti seguenti:
«11.1
Piante da impianto di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe
Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto:
a)
sono originarie di una zona che l’autorità competente ha riconosciuto indenne da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b)
sono originarie di un sito di produzione:
i)
registrato e controllato dall’autorità competente;
e
ii)
ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
;
e
iii)
prima dello spostamento, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
11.2
Rizomi di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe, escluse le piante da impianto, originari della zona infetta di un’area delimitata stabilita per
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031
Dichiarazione ufficiale che i rizomi sono originari di un sito di produzione:
i)
registrato e controllato dall’autorità competente;
e
ii)
ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
;
e
iii)
prima dello spostamento, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni
et al.
»
d)
al punto 12, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Piante da impianto con radici di
Solanum lycopersicum
L. e
Solanum melongena
L., escluse quelle destinate all’impianto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1192»;
e)
il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14.
Piante da impianto con radici, coltivate all’aperto, di
Allium porrum
L.,
Asparagus officinalis
L.,
Beta vulgaris
L.,
Brassica
spp.,
Capsicum
spp. e
Fragaria
L.
e
bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all’aperto, di
Allium ascalonium
L.,
Allium cepa
L.,
Dahlia
spp.,
Gladiolus
Tourn. ex L.,
Hyacinthus
spp.,
Iris
spp.,
Lilium
spp.,
Narcissus
L. e
Tulipa
L., esclusi le piante, i bulbi, i tuberi e i rizomi destinati all’impianto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o c), del regolamento (UE) 2022/1192
Deve essere provato che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro
Globodera pallida
(Stone) Behrens e
Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens sono rispettate.»
f)
il punto 19 è sostituito dal seguente:
«19.
Piante da impianto di
Vitis
L., escluse le sementi
Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto:
a)
sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma,
oppure
b)
sono originarie di un sito di produzione in cui:
i)
nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su
Vitis
L. è stato osservato nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio di 20 m dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di
Vitis
L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m da un sito di produzione delle marze, o di 40 m da un sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su
Vitis
spp. dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi,
e
ii)
è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma,
e
iii)
le piante di
Vitis
L. abbandonate nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono state estirpate,
oppure
c)
sono originarie di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e dei suoi vettori, autorizzato dall’autorità competente, in cui:
i)
nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su
Vitis
L. è stato osservato nel sito di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo,
e
ii)
nel caso di piante da impianto con foglie manipolate e spostate durante il periodo di volo dei vettori:
—
è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma,
e
—
prima dello spostamento le piante sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il sito di produzione;
oppure
d)
sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.»
6)
nell’allegato IX, tabella, punti 1 e 2, la colonna «Zone protette» è così modificata:
a)
la lettera c) è soppressa;
b)
la lettera d) è soppressa;
c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona))»;
7)
nell’allegato X, la tabella è così modificata:
a)
ai punti 3 e 9, la colonna «Zone protette» è così modificata:
i)
la lettera c) è soppressa;
ii)
la lettera d) è soppressa;
iii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona))»;
b)
al punto 19, il codice NC «ex 0609 90 91 » è sostituito dal seguente: «ex 0602 90 91 »;
8)
nell’allegato XI, la parte A è così modificata:
a)
al punto 1 («Varie»), la prima voce («Macchine e veicoli [...]») è sostituita dalla seguente:
«Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli e forestali
Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione, già utilizzate; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - già utilizzati:
– Aratri:
ex 8432 10 00
– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:
ex 8432 21 00
ex 8432 29 10
ex 8432 29 30
ex 8432 29 50
ex 8432 29 90
– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:
ex 8432 31 00
ex 8432 39 11
ex 8432 39 19
ex 8432 39 90
– Spanditori di letame e distributori di concimi:
ex 8432 41 00
ex 8432 42 00
– altre macchine, apparecchi e congegni:
ex 8432 80 00
– Parti:
ex 8432 90 00
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - già utilizzate:
– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici:
ex 8433 40 00
– – Mietitrici-trebbiatrici:
ex 8433 51 00
– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi:
ex 8433 53 10
ex 8433 53 30
ex 8433 53 90
– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:
ex 8433 59 11
ex 8433 59 19
ex 8433 59 85
Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l’avicoltura - già utilizzati:
– – Macchine ed apparecchi per la silvicoltura:
ex 8436 80 10
– – altre macchine ed apparecchi:
ex 8436 80 90
– – altre
ex 8436 99 00
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - già utilizzati:
– Motocoltivatori:
ex 8701 10 00
– Trattori stradali per semirimorchi:
ex 8701 21 90
ex 8701 22 90
ex 8701 23 90
ex 8701 24 90
ex 8701 29 00
– Trattori a cingoli:
ex 8701 30 00
– Diversi dai motocoltivatori, dai trattori stradali o dai trattori a cingoli:
– – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote:
ex 8701 91 10
ex 8701 92 10
ex 8701 93 10
ex 8701 94 10
ex 8701 95 10
Paesi terzi, esclusa la Svizzera»
b)
al punto 2 («Categorie generali»), la seconda voce («Ortaggi a radice e tubercoli») è sostituita dalla seguente:
«Ortaggi a radice e tubercoli
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa,
ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 10 00
0706 90 10
0706 90 30
0706 90 90
Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati:
ex 0709 99 90
Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, non congelati né essiccati, non tagliati in pezzi né agglomerati in forma di pellets:
ex 0714 10 00
ex 0714 20 10
ex 0714 20 90
ex 0714 30 00
ex 0714 40 00
ex 0714 50 00
ex 0714 90 20
ex 0714 90 90
Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie in forma di parti di piante a radice o tubercoli, freschi o refrigerati, non essiccati:
ex 0910 11 00
ex 0910 30 00
ex 0910 99 91
Radici di ginseng, fresche o refrigerate:
ex 1211 20 00
Barbabietole da zucchero, non polverizzate, fresche o refrigerate:
ex 1212 91 80
Radici di cicoria, fresche o refrigerate:
ex 1212 94 00
Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati:
ex 1212 99 95
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, simili prodotti da foraggio, non agglomerati in forma di pellets, freschi o refrigerati, non essiccati:
ex 1214 90 10
ex 1214 90 90
Paesi terzi, esclusa la Svizzera»
c)
al punto 3 («Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:»), undicesima voce («
Chionanthus virginicus
L. e
Fraxinus
L.»), terza colonna («Paese di origine o di spedizione»), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;
d)
al punto 5 («Frutti, in senso botanico, non tritati, di:»), prima voce («
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle, [...]»), seconda colonna, fra i numeri «0709 60 99 » ed «ex 0709 99 90 » è inserita la dicitura seguente: «--- altri:
Momordica
L.»;
e)
al punto 8 («Sementi di:»), la terza voce («
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle [...]») è sostituita dalla seguente:
«
Allium cepa
L.,
Allium porrum
L.,
Capsicum
spp. L.,
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle e
Poncirus
Raf., e relativi ibridi,
Helianthus annuus
L.,
Medicago sativa
L.,
Oryza
spp. L.,
Phaseolus coccineus
L.,
Phaseolus vulgaris
L.,
Prunus
L.,
Rubus
L.,
Solanum lycopersicum
L.,
Zea mays
L.
Granturco dolce destinato alla semina:
ex 0709 99 60
– – – Ibridi di granturco dolce (
Zea mays
var.
saccharata
) destinati alla semina:
0712 90 11
– Fagioli (
Phaseolus
spp.) destinati alla semina:
0713 33 10
Mandorle, destinate alla semina:
ex 0802 11 10
ex 0802 11 90
ex 0802 12 10
ex 0802 12 90
Granturco, destinato alla semina:
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90
Riso, destinato alla semina:
1006 10 10
Semi di girasole, destinati alla semina:
1206 00 10
– – Altri semi, destinati alla semina:
ex 1207 99 20
Semi di erba medica, destinati alla semina:
1209 21 00
– – – Altri semi di ortaggi, destinati alla semina:
ex 1209 91 80
– – Altri semi, destinati alla semina:
ex 1209 99 99
Paesi terzi, esclusa la Svizzera»
f)
il punto 11 («Corteccia separata dal tronco, di:») è così modificato:
i)
alla terza voce («
Chionanthus virginicus
L. e
Fraxinus
L.»), terza colonna («Paese di origine o di spedizione»), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;
ii)
sono aggiunte le voci seguenti:
A)
«
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth
Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:
ex 1404 90 00
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui:
ex 4401 49 10
Stati Uniti»
B)
«
Quercus suber
L.
Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:
ex 1404 90 00
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui:
ex 4401 49 10
Turchia»;
g)
il punto 12 («Legname, [...]») è così modificato:
i)
alla quinta voce («Conifere [...]»), riga «Legname segato o tagliato per il lungo, [...]», la seconda colonna è sostituita dalla seguente:
«Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:
– di conifere:
– – di pino (
Pinus
spp.):
4407 11 10
4407 11 20
4407 11 90
– – di abete (
Abies
spp.) e abete rosso (
Picea
spp.):
4407 12 10
4407 12 20
4407 12 90
– – di A-P-A (abete rosso (
Picea
spp.), pino (
Pinus
spp.) e abete (
Abies
spp.)):
4407 13 00
– – di Hem-fir (tsuga occidentale (
Tsuga heterophylla
) e abete (
Abies
spp.)):
4407 14 00
– – altro:
4407 19 10
4407 19 20
4407 19 90 »
ii)
alla sesta voce («
Chionanthus virginicus
L. e
Fraxinus
L., [...]»), terza colonna («Paese di origine o di spedizione»), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;
iii)
la decima voce («
Acer
L.,
Aesculus
L.,
Betula
L.,
Fraxinus
L.,
Populus
L.,
Salix
L. e
Ulmus
L. [...]») è sostituita dalla seguente:
«
Acer
L.,
Aesculus
L.,
Betula
L.,
Fraxinus
L.,
Populus
L.,
Salix
L. e
Ulmus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili:
– – diversa da quello di conifere:
ex 4401 12 00
– Legno in piccole placche o in particelle:
– – diverso da quello di conifere:
– – – altro (eccetto l’eucalipto (
Eucalyptus
spp.)):
ex 4401 22 90
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:
– – altri:
– – – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui:
ex 4401 49 10
– – – altri:
ex 4401 49 90
Legno grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
– – diverso da quello di conifere:
ex 4403 12 00
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:
– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
– – di betulla (
Betula
spp.):
4403 95 10
4403 95 90
4403 96 00
– – di pioppo e pioppo tremulo (
Populus
spp.):
4403 97 00
– – altro:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:
– diversi da quelli di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
– non impregnate:
– – diverso da quello di conifere:
ex 4406 12 00
– altre (eccetto non impregnate):
– – diverso da quello di conifere:
ex 4406 92 00
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:
– – di acero (
Acer
spp.):
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
– – di frassino (
Fraxinus
spp.):
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
– – di betulla (
Betula
spp.):
4407 96 10
4407 96 91
4407 96 99
– – di pioppo e pioppo tremulo (
Populus
spp.):
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
– – altro:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:
– – – diverso da quello di conifere, altro:
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti»
iv)
sono aggiunte le voci seguenti:
A)
«
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili:
– – diversa da quello di conifere:
ex 4401 12 00
– Legno in piccole placche o in particelle:
– – diverso da quello di conifere:
– – – altro, eccetto l’eucalipto (
Eucalyptus
spp.):
ex 4401 22 90
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:
– – Segatura:
ex 4401 41 00
– – altri:
– – – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui:
ex 4401 49 10
– – – altri:
ex 4401 49 90
Legno grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
– – diverso da quello di conifere:
ex 4403 12 00
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:
– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
– – altro:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:
– diversi da quelli di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, diverso da quello di conifere, per strade ferrate o simili:
– non impregnate:
ex 4406 12 00
– altre (eccetto non impregnate):
ex 4406 92 00
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:
– – altro:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:
– – – diverso da quello di conifere, altro:
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Stati Uniti»
B)
«
Quercus
e
Castanea
, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili:
– – diversa da quello di conifere:
ex 4401 12 00
– Legno in piccole placche o in particelle:
– – diverso da quello di conifere:
– – – altro, eccetto l’eucalipto (
Eucalyptus
spp.):
ex 4401 22 90
– Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui:
ex 4401 49 10
ex 4401 49 90
Legno grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
– – diverso da quello di conifere:
ex 4403 12 00
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:
– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
– – di quercia (
Quercus
spp.):
4403 91 00
– – altro:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:
– diversi da quelli di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, diverso da quello di conifere, per strade ferrate o simili:
– non impregnate:
ex 4406 12 00
– altre (eccetto non impregnate):
ex 4406 92 00
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:
– – di quercia (
Quercus
spp.):
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
– – altro:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:
– – – diverso da quello di conifere, altro:
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Canada, Stati Uniti e Turchia»
9)
nell’allegato XI, parte B, seconda colonna, dopo la voce «0804 20 10 » è inserita la voce seguente: «Mangostani ex 0804 50 00 »;
10)
nell’allegato XII, punto 8 («Altro»), è aggiunta la voce seguente:
«Alveari - nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno
0106 41 00
ex 4421 99 99
ex 4602 19 90
ex 4602 90 00
Paesi terzi»
11)
nell’allegato XIII, fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:
«2.1.
Rizomi di
Curcuma longa
L. e
Zingiber officinale
Roscoe di cui all’allegato VIII, punto 11.2.»;
12)
negli allegati VII, X, XI, XII, XIII e XIV i codici NC seguenti sono così sostituiti:
(a)
«4401 22 00 » è sostituito da «4401 22 90 »;
(b)
«4401 40 10 » è sostituito da «4401 41 00 »;
(c)
«4401 40 90 » è sostituito da «4401 49 10 » e «4401 49 90 »;
(d)
«4403 92 00 » è sostituito da «4403 93 00 » e «4403 94 00 »;
(e)
«0704 10 00 » è sostituito da «0704 10 10 » e «0704 10 90 »;
(f)
«0802 90 10 » è sostituito da «0802 99 10 »;
(g)
«0802 90 50 » è sostituito da «0802 91 00 »;
(h)
«0802 90 85 » è sostituito da «0802 99 90 »;
(i)
«1202 99 99 » è sostituito da «1209 99 99 ».
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell’11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione (
GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj
).»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/826/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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