Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0826/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Pubblicato: 14/04/2026 In vigore dal: 14/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione, del 14 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/826 of 14 April 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the listing of pests and rules on the introduction into, and movement within, the Union territory of plants, plant products and other objects

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/826 15.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/826 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 35, paragrafi 1, 2 e 5, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafi 2 e 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 74, paragrafi 1 e 2, l’articolo 79, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafi 1 e 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 2 ) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione. (2) Sono disponibili informazioni scientifiche e tecniche, nuove o aggiornate, derivanti dalle valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO») e dagli Stati membri, che servono da base per l’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi. È necessario pertanto aggiornare le rispettive prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti colpiti da tali organismi nocivi, come pure le rispettive norme relative alla certificazione di tali prodotti. (3) L’EPPO ha effettuato varie analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi Agrilus bilineatus (Weber) ( 3 ) , Gymnandrosoma aurantianum Lima ( 4 ) e Naupactus xanthographus (Germar) ( 5 ) . Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione al territorio dell’Unione. Essi dovrebbero pertanto essere elencati nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. (4) Gli organismi nocivi Acidiella kagoshimensis (Miyake), Acidoxantha bombacis de Meijere, Callistomyia flavilabris Hering, Euphranta oshimensis (Shiraki), Gastrozona nigrifemur David & Hancock, Insizwa oblita (Munro), Paratephritis fukaii Shiraki, Paratephritis takeuchii Ito e Urophora christophi Loew, appartenenti alla famiglia Tephritidae , a causa della specificità dell’ospite, non soddisfano più le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il loro potenziale impatto ambientale, sociale o economico inaccettabile. Essi dovrebbero pertanto essere rimossi dall’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (5) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche contenute nella rispettiva analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi effettuata dall’EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi Agrilus bilineatus (Weber), Gymnandrosoma aurantianum Lima e Naupactus xanthographus (Germar). È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, così come le rispettive prescrizioni, negli elenchi di cui agli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (6) L’organismo nocivo Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. è elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tale organismo nocivo è stato tuttavia rilevato in campioni d’acqua in focolai segnalati in Ungheria e nei Paesi Bassi. Di conseguenza è opportuno elencarlo come organismo nocivo di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione e spostarlo pertanto dall’allegato II, parte A, al medesimo allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’organismo nocivo Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. è stato inoltre rilevato sulle piante importate di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe. Negli ultimi anni sono stati segnalati nel territorio dell’Unione focolai di tale organismo nocivo in vivai in cui erano coltivate piante di Zingiber officinale Roscoe. (7) Di conseguenza, e al fine di proteggere il territorio dell’Unione dal rischio fitosanitario connesso a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. , è opportuno stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione da paesi terzi e per lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante da impianto e dei rizomi di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe. È pertanto opportuno modificare gli allegati XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi le piante di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe. (8) L’isola della Corsica (Francia), l’Irlanda, ad eccezione della città di Galway, e alcune parti dell’Italia sono state riconosciute come zone protette in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, l’Irlanda e la Francia hanno chiesto per i loro interi territori la revoca dello status di zona protetta in relazione a tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, l’Italia ha chiesto la revoca dello status di zona protetta per la Liguria, la Valle d’Aosta e alcune parti delle province di Lombardia e Toscana. A seguito di tale richiesta, l’intero territorio della Francia e dell’Irlanda e alcune parti dell’Italia non dovrebbero più essere riconosciuti come zone protette in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. È pertanto opportuno sopprimere le relative voci negli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (9) Nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punti 72.1, 72.2 e 72.3, l’origine dei frutti rispettivamente di Capsicum L. e Solanum L., di Annona L. e Carica papaya L. e di Psidium guajava L. in relazione agli organismi nocivi Bactrocera latifrons (Hendel), Bactrocera dorsalis (Hendel), e Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) dovrebbe essere rivista per includervi Israele e Taiwan, in quanto erroneamente omessi. (10) Nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punti 32.2, 32.3, 32.4, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, l’origine delle piante e dei prodotti vegetali ospiti degli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat e Apriona cinerea Chevrolat dovrebbe essere rivista per includervi Israele e Taiwan, in quanto erroneamente omessi. (11) In prossimità del confine del Kazakhstan con la Russia si sono recentemente verificati focolai di Agrilus planipennis Fairmaire, che richiedono di conseguenza l’introduzione di misure per alcune specie di piante e legname originarie del Kazakhstan allo scopo di prevenire l’ingresso di tale organismo nocivo nel territorio dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni relative alle piante ospiti dell’organismo nocivo specificato di cui agli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi anche i prodotti originari del Kazakhstan. (12) Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 figurano prescrizioni per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione di piante da impianto con radici, coltivate all’aperto, che ospitano Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Nouioui et al. e Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. Tali prescrizioni dovrebbero essere chiarite menzionando specificamente la pertinente legislazione dell’Unione relativa a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione ( 6 ) . (13) È opportuno modificare di conseguenza le prescrizioni relative agli spostamenti interni di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per alcuni ospiti di Globodera pallida (Stone) Behrens e di Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens al fine di allinearle alle prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione ( 7 ) . (14) Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 figurano prescrizioni per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione di piante da impianto di Vitis L., escluse le sementi, che ospitano Grapevine flavescence dorée phytoplasma. È opportuno modificarle al fine di includervi prescrizioni per le piante da impianto, escluse le sementi, coltivate in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e dei suoi vettori. (15) Alcuni codici NC o le rispettive descrizioni di cui agli allegati VII, X, XI, XII, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rimossi dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 8 ) o sono stati sostituiti da altri codici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali codici negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (16) Alcuni codici NC o le rispettive descrizioni sono stati erroneamente omessi negli allegati VI, VII, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e dovrebbero pertanto essere aggiunti. (17) Il rischio fitosanitario connesso al legname di Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. e Ulmus L. in forma di fogli da impiallacciatura al di sotto di 6 mm e di segatura in relazione all’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Anoplophora glabripennis (Motschulsky) è considerato molto basso. Per questo motivo non si applicano prescrizioni particolari per questo tipo di legname. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere rimossi dalla relativa voce nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (19) Le norme relative all’inserimento in elenco di nuovi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, le rispettive prescrizioni particolari e la pertinente modifica dei codici NC nell’allegato XI, parte A, come pure le revisioni relative all’organismo nocivo Ralstonia pseudosolanacearum ( Safni et al. ) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 ottobre 2026. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni. (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’allegato, punto 1), lettere a), b) e c), punto 4), punto 5), lettera c), punto 8), lettere a) e c), lettera f.i), lettera f.ii.B), lettera g.ii), lettera g.iv.B), e punto 11), si applica a decorrere dal 15 ottobre 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 3 ) EPPO (2019), «Pest risk analysis for Agrilus bilineatus », disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/AGRLBL/documents . ( 4 ) EPPO (2020), «Pest risk analysis for Gymnandrosoma aurantianum (Lepidoptera: Tortricidae), citrus fruit borer, macadamia fruit borer», disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/ECDYAU/documents . ( 5 ) EPPO (2020), «Pest risk analysis for Naupactus xanthographus », disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/NAUPXA/documents . ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione ( GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1195/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione ( GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj ). ( 8 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L, 2023/2364, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj ). ALLEGATO Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato: 1) l’allegato II è così modificato: a) nella parte A, tabella «1. Batteri», il punto 6 è soppresso; b) nella parte A, la tabella «3. Insetti e acari» è così modificata: i) fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente: «3.1 Agrilus bilineatus (Weber) [AGRLBL]» ii) fra i punti 36 e 37 è inserito il punto seguente: «36.1 Gymnandrosoma aurantianum Lima [ECDYAU]» iii) fra i punti 48 e 49 è inserito il punto seguente: «48.1 Naupactus xanthographus (Germar) [NAUPXA]» iv) sono soppressi i punti seguenti: 77.1, 77.2, 77.15, 77.33, 77.36, 77.39, 77.49, 77.50 e 77.74; c) nella parte B, tabella «1. Batteri», fra i punti 1 e 2 è inserito il punto seguente: «1.1 Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]»; 2) nell’allegato III, tabella, sezione a) («Batteri»), punto 1, la terza colonna («Zone protette») è così modificata: a) la lettera c) è soppressa; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona))»; c) la lettera g) è soppressa; 3) nell’allegato VI, punto 18, colonna «Codice NC», dopo «ex 0602 10 90 » sono inseriti «ex 0602 20 20 » ed «ex 0602 20 80 »; 4) l’allegato VII è così modificato: a) al punto 2, colonna «Codici NC», i codici NC sono sostituiti dai seguenti: « ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8433 59 11 ex 8433 59 19 ex 8433 59 85 ex 8436 80 10 ex 8436 80 90 ex 8436 99 00 ex 8701 10 00 ex 8701 21 90 ex 8701 22 90 ex 8701 23 90 ex 8701 24 90 ex 8701 29 00 ex 8701 30 00 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10 »; b) al punto 12, colonna «Codici NC», fra i codici «ex 0910 99 91 » ed «ex 1212 91 80 » è aggiunto il codice NC seguente: « ex 1211 20 00 »; c) fra i punti 22 e 23 sono inseriti i punti seguenti: «22.1 Piante da impianto di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 Paesi terzi Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”; oppure c) sono originarie di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. ; e iii) prima dell’esportazione, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. ; e iv) sono garantite informazioni che consentono la tracciabilità fino al sito di produzione in questione durante lo spostamento prima dell’esportazione. 22.2 Rizomi di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe, escluse le piante da impianto ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 Paesi terzi Dichiarazione ufficiale che i rizomi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”; oppure c) sono originari di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. ; e iii) prima dell’esportazione, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. ; e iv) sono garantite informazioni che consentono la tracciabilità fino al sito di produzione in questione durante lo spostamento prima dell’esportazione.» d) fra i punti 33 e 34 è inserito il punto seguente: «33.1 Piante di Castanea Mill. e Quercus L., esclusi le piante in coltura tessutale, i pollini, i frutti e le sementi ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00 Canada, Stati Uniti e Turchia Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus bilineatus (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Agrilus bilineatus (Weber) che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus bilineatus (Weber) sulla base di almeno due ispezioni ufficiali annuali effettuate in periodi opportuni, e non sono stati osservati indizi della presenza di Agrilus bilineatus (Weber).» e) ai punti 36, 88 e 89, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»; f) al punto 87, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Bielorussia, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Ucraina»; g) fra i punti 42 e 43 è inserito il punto seguente: «42.1 Piante da impianto di Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson, Annona cherimola Mill., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Erythrina crista-galli L., Juglans regia L., Persea americana Mill., Vaccinium sect. Cyanococcus A.Gray, esclusi le piante a radice nuda, le piante in coltura tissutale, i pollini, le marze, le sementi e le talee non radicate ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 3 mm alla base del fusto; oppure b) sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Naupactus xanthographus (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”; oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Naupactus xanthographus (Germar), che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione ufficiale annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Naupactus xanthographus (Germar), effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza di Naupactus xanthographus (Germar); oppure d) i) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione indenne da Naupactus xanthographus (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione ufficiale annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Naupactus xanthographus (Germar), effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza di Naupactus xanthographus (Germar), circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 m dove l’assenza di Naupactus xanthographus (Germar) è stata confermata durante indagini ufficiali; e ii) immediatamente prima dell’esportazione le piante, compreso il substrato colturale aderente o associato alle piante destinato a mantenerne la vitalità, sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Naupactus xanthographus Germar, e non sono stati osservati indizi della presenza di Naupactus xanthographus (Germar).» h) fra i punti 62.1 e 63 è inserito il punto seguente: «62.2 Frutti di Citrus L. 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 Americhe, esclusi il Canada e gli Stati Uniti, comprese le Isole dei Caraibi Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Gymnandrosoma aurantianum Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Gymnandrosoma aurantianum Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure c) i frutti: i) sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Gymnandrosoma aurantianum Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; e ii) sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da Gymnandrosoma aurantianum Lima; oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di Gymnandrosoma aurantianum Lima conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14(*) e l’uso di un approccio sistemico è indicato nel certificato fitosanitario, a condizione che tale approccio sistemico sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.» i) al punto 79, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «4407 12 90 » sono inseriti «4407 13 00 » e «4407 14 00 »; j) al punto 80, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «4407 12 90 » sono inseriti «4407 13 00 » e «4407 14 00 »; k) al punto 85, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «4407 93 99 » sono inseriti «ex 4408 90 15 », «ex 4408 90 35 » ed «ex 4408 90 95 »; l) al punto 86, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «ex 4403 12 00 » è inserito «ex 4403 99 00 »; m) al punto 86, seconda colonna («Codici NC»), «ex 4408 90 15 », «ex 4408 90 35 », «ex 4408 90 85 » ed «ex 4408 90 95 » sono soppressi; n) al punto 111, seconda colonna («Codici NC»), dopo il codice «ex 4408 90 95 » è inserito «ex 4409 10 18 »; o) sono aggiunti i punti seguenti: «116. Legname di Castanea Mill. e Quercus L., escluso il legname in forma di: — legname di spessore inferiore o uguale a 6 mm, — fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione del legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00 Canada, Stati Uniti e Turchia Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus bilineatus (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine” a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure c) il legname è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario; oppure d) il legname è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. 117. Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da Castanea Mill. e Quercus L. ex 4401 22 90 ex 4401 49 10 ex 4401 49 90 Canada, Stati Uniti e Turchia Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus bilineatus (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; e b) è stato immagazzinato e trasportato in modo tale da impedire l’infestazione da esemplari adulti di Agrilus bilineatus (Weber). 118. Corteccia di Quercus L. separata dal tronco ex 1404 90 00 ex 4401 49 10 Turchia Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Agrilus bilineatus (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.» p) ai punti 72.1, 72.2 e 72.3, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen»; q) ai punti 32.2, 32.3, 32.4, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, terza colonna, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen»; 5) l’allegato VIII è così modificato: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Piante da impianto con radici, coltivate all’aperto Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kottho) Nouioui et al. e che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schil.) Percival sono state rispettate.»; b) al punto 9, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto, esclusi quelli destinati all’impianto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1192 ( *1 ) . ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell’11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione ( GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj ).»;" c) fra i punti 11 e 12 sono inseriti i punti seguenti: «11.1 Piante da impianto di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono originarie di una zona che l’autorità competente ha riconosciuto indenne da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall’autorità competente; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. ; e iii) prima dello spostamento, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. 11.2 Rizomi di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe, escluse le piante da impianto, originari della zona infetta di un’area delimitata stabilita per Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031 Dichiarazione ufficiale che i rizomi sono originari di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall’autorità competente; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. ; e iii) prima dello spostamento, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. » d) al punto 12, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Piante da impianto con radici di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., escluse quelle destinate all’impianto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1192»; e) il punto 14 è sostituito dal seguente: «14. Piante da impianto con radici, coltivate all’aperto, di Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp., Capsicum spp. e Fragaria L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all’aperto, di Allium ascalonium L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. e Tulipa L., esclusi le piante, i bulbi, i tuberi e i rizomi destinati all’impianto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o c), del regolamento (UE) 2022/1192 Deve essere provato che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.» f) il punto 19 è sostituito dal seguente: «19. Piante da impianto di Vitis L., escluse le sementi Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, oppure b) sono originarie di un sito di produzione in cui: i) nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. è stato osservato nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio di 20 m dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di Vitis L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m da un sito di produzione delle marze, o di 40 m da un sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis spp. dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, e ii) è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e iii) le piante di Vitis L. abbandonate nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono state estirpate, oppure c) sono originarie di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e dei suoi vettori, autorizzato dall’autorità competente, in cui: i) nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. è stato osservato nel sito di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, e ii) nel caso di piante da impianto con foglie manipolate e spostate durante il periodo di volo dei vettori: — è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e — prima dello spostamento le piante sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il sito di produzione; oppure d) sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.» 6) nell’allegato IX, tabella, punti 1 e 2, la colonna «Zone protette» è così modificata: a) la lettera c) è soppressa; b) la lettera d) è soppressa; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona))»; 7) nell’allegato X, la tabella è così modificata: a) ai punti 3 e 9, la colonna «Zone protette» è così modificata: i) la lettera c) è soppressa; ii) la lettera d) è soppressa; iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona))»; b) al punto 19, il codice NC «ex 0609 90 91 » è sostituito dal seguente: «ex 0602 90 91 »; 8) nell’allegato XI, la parte A è così modificata: a) al punto 1 («Varie»), la prima voce («Macchine e veicoli [...]») è sostituita dalla seguente: «Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli e forestali Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione, già utilizzate; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - già utilizzati: – Aratri: ex 8432 10 00 – Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 – Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici: ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 – Spanditori di letame e distributori di concimi: ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 – altre macchine, apparecchi e congegni: ex 8432 80 00 – Parti: ex 8432 90 00 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - già utilizzate: – Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici: ex 8433 40 00 – – Mietitrici-trebbiatrici: ex 8433 51 00 – – Macchine per la raccolta di radici o tuberi: ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 – altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura: ex 8433 59 11 ex 8433 59 19 ex 8433 59 85 Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l’avicoltura - già utilizzati: – – Macchine ed apparecchi per la silvicoltura: ex 8436 80 10 – – altre macchine ed apparecchi: ex 8436 80 90 – – altre ex 8436 99 00 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - già utilizzati: – Motocoltivatori: ex 8701 10 00 – Trattori stradali per semirimorchi: ex 8701 21 90 ex 8701 22 90 ex 8701 23 90 ex 8701 24 90 ex 8701 29 00 – Trattori a cingoli: ex 8701 30 00 – Diversi dai motocoltivatori, dai trattori stradali o dai trattori a cingoli: – – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote: ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10 Paesi terzi, esclusa la Svizzera» b) al punto 2 («Categorie generali»), la seconda voce («Ortaggi a radice e tubercoli») è sostituita dalla seguente: «Ortaggi a radice e tubercoli Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: 0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati: ex 0709 99 90 Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, non congelati né essiccati, non tagliati in pezzi né agglomerati in forma di pellets: ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie in forma di parti di piante a radice o tubercoli, freschi o refrigerati, non essiccati: ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 Radici di ginseng, fresche o refrigerate: ex 1211 20 00 Barbabietole da zucchero, non polverizzate, fresche o refrigerate: ex 1212 91 80 Radici di cicoria, fresche o refrigerate: ex 1212 94 00 Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati: ex 1212 99 95 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, simili prodotti da foraggio, non agglomerati in forma di pellets, freschi o refrigerati, non essiccati: ex 1214 90 10 ex 1214 90 90 Paesi terzi, esclusa la Svizzera» c) al punto 3 («Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:»), undicesima voce (« Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.»), terza colonna («Paese di origine o di spedizione»), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»; d) al punto 5 («Frutti, in senso botanico, non tritati, di:»), prima voce (« Citrus L., Fortunella Swingle, [...]»), seconda colonna, fra i numeri «0709 60 99 » ed «ex 0709 99 90 » è inserita la dicitura seguente: «--- altri: Momordica L.»; e) al punto 8 («Sementi di:»), la terza voce (« Citrus L., Fortunella Swingle [...]») è sostituita dalla seguente: « Allium cepa L., Allium porrum L., Capsicum spp. L., Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Helianthus annuus L., Medicago sativa L., Oryza spp. L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Prunus L., Rubus L., Solanum lycopersicum L., Zea mays L. Granturco dolce destinato alla semina: ex 0709 99 60 – – – Ibridi di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) destinati alla semina: 0712 90 11 – Fagioli ( Phaseolus spp.) destinati alla semina: 0713 33 10 Mandorle, destinate alla semina: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 Granturco, destinato alla semina: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Riso, destinato alla semina: 1006 10 10 Semi di girasole, destinati alla semina: 1206 00 10 – – Altri semi, destinati alla semina: ex 1207 99 20 Semi di erba medica, destinati alla semina: 1209 21 00 – – – Altri semi di ortaggi, destinati alla semina: ex 1209 91 80 – – Altri semi, destinati alla semina: ex 1209 99 99 Paesi terzi, esclusa la Svizzera» f) il punto 11 («Corteccia separata dal tronco, di:») è così modificato: i) alla terza voce (« Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.»), terza colonna («Paese di origine o di spedizione»), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»; ii) sono aggiunte le voci seguenti: A) « Juglans L. e Pterocarya Kunth Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: ex 4401 49 10 Stati Uniti» B) « Quercus suber L. Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: ex 4401 49 10 Turchia»; g) il punto 12 («Legname, [...]») è così modificato: i) alla quinta voce («Conifere [...]»), riga «Legname segato o tagliato per il lungo, [...]», la seconda colonna è sostituita dalla seguente: «Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di conifere: – – di pino ( Pinus spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 – – di abete ( Abies spp.) e abete rosso ( Picea spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 – – di A-P-A (abete rosso ( Picea spp.), pino ( Pinus spp.) e abete ( Abies spp.)): 4407 13 00 – – di Hem-fir (tsuga occidentale ( Tsuga heterophylla ) e abete ( Abies spp.)): 4407 14 00 – – altro: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 » ii) alla sesta voce (« Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., [...]»), terza colonna («Paese di origine o di spedizione»), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»; iii) la decima voce (« Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. e Ulmus L. [...]») è sostituita dalla seguente: « Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: – – diversa da quello di conifere: ex 4401 12 00 – Legno in piccole placche o in particelle: – – diverso da quello di conifere: – – – altro (eccetto l’eucalipto ( Eucalyptus spp.)): ex 4401 22 90 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – altri: – – – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: ex 4401 49 10 – – – altri: ex 4401 49 90 Legno grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – diverso da quello di conifere: ex 4403 12 00 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di betulla ( Betula spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 – – di pioppo e pioppo tremulo ( Populus spp.): 4403 97 00 – – altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diversi da quelli di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate: – – diverso da quello di conifere: ex 4406 12 00 – altre (eccetto non impregnate): – – diverso da quello di conifere: ex 4406 92 00 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di acero ( Acer spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 – – di frassino ( Fraxinus spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – – di betulla ( Betula spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 – – di pioppo e pioppo tremulo ( Populus spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 – – altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – – – diverso da quello di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00 Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti» iv) sono aggiunte le voci seguenti: A) « Juglans L. e Pterocarya Kunth, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: – – diversa da quello di conifere: ex 4401 12 00 – Legno in piccole placche o in particelle: – – diverso da quello di conifere: – – – altro, eccetto l’eucalipto ( Eucalyptus spp.): ex 4401 22 90 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – Segatura: ex 4401 41 00 – – altri: – – – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: ex 4401 49 10 – – – altri: ex 4401 49 90 Legno grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – diverso da quello di conifere: ex 4403 12 00 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diversi da quelli di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, diverso da quello di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: ex 4406 12 00 – altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – – – diverso da quello di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00 Stati Uniti» B) « Quercus e Castanea , compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: – – diversa da quello di conifere: ex 4401 12 00 – Legno in piccole placche o in particelle: – – diverso da quello di conifere: – – – altro, eccetto l’eucalipto ( Eucalyptus spp.): ex 4401 22 90 – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: ex 4401 49 10 ex 4401 49 90 Legno grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – diverso da quello di conifere: ex 4403 12 00 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di quercia ( Quercus spp.): 4403 91 00 – – altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diversi da quelli di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, diverso da quello di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: ex 4406 12 00 – altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di quercia ( Quercus spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 – – altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – – – diverso da quello di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00 Canada, Stati Uniti e Turchia» 9) nell’allegato XI, parte B, seconda colonna, dopo la voce «0804 20 10 » è inserita la voce seguente: «Mangostani ex 0804 50 00 »; 10) nell’allegato XII, punto 8 («Altro»), è aggiunta la voce seguente: «Alveari - nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno 0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00 Paesi terzi» 11) nell’allegato XIII, fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente: «2.1. Rizomi di Curcuma longa L. e Zingiber officinale Roscoe di cui all’allegato VIII, punto 11.2.»; 12) negli allegati VII, X, XI, XII, XIII e XIV i codici NC seguenti sono così sostituiti: (a) «4401 22 00 » è sostituito da «4401 22 90 »; (b) «4401 40 10 » è sostituito da «4401 41 00 »; (c) «4401 40 90 » è sostituito da «4401 49 10 » e «4401 49 90 »; (d) «4403 92 00 » è sostituito da «4403 93 00 » e «4403 94 00 »; (e) «0704 10 00 » è sostituito da «0704 10 10 » e «0704 10 90 »; (f) «0802 90 10 » è sostituito da «0802 99 10 »; (g) «0802 90 50 » è sostituito da «0802 91 00 »; (h) «0802 90 85 » è sostituito da «0802 99 90 »; (i) «1202 99 99 » è sostituito da «1209 99 99 ». ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell’11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione ( GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj ).»;» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/826/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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