Regolamento di esecuzione (UE) 2026/846 della Commissione, del 9 aprile 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/846 della Commissione, del 9 aprile 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/846 of 9 April 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing a definitive safeguard measure on imports of certain steel products
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/846
10.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/846 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2026
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni
(
1
)
, in particolare gli articoli 16 e 20,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
(
2
)
, in particolare gli articoli 13 e 16,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
(
3
)
(«regolamento definitivo»), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento definitivo la Commissione europea («Commissione») ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio, che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio («prodotto in esame») comprendenti 26 categorie di prodotti, fissati a livelli che preservano i flussi commerciali tradizionali per ciascuna categoria di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia scadrà dopo il 30 giugno 2026.
(2)
La categoria di prodotti 13 di cui al regolamento definitivo comprende due codici NC: 7214 20 00 e 7214 99 10 . Il contingente tariffario relativo alla categoria di prodotti 13 era destinato alle barre di armatura per calcestruzzo fisicamente riconoscibili dalla presenza di dentellature, collarini, cavità o rilievi («barre di rinforzo»). Il contingente tariffario si basa sui flussi commerciali storici ed è liberalizzato dal 2019.
(3)
È stato segnalato alla Commissione che le barre di rinforzo entrano nell'Unione non solo nell'ambito del contingente relativo a tali barre (categoria di prodotti 13), ma dal 2025 in quantitativi significativi anche nel quadro del contingente relativo ai laminati mercantili (categoria di prodotti 12), più specificamente con il codice NC 7228 30 69 .
(4)
La Commissione ha confermato un andamento alquanto anomalo dei flussi di importazione nell'ambito del codice NC 7228 30 69 dal 2025. I flussi di importazione differiscono notevolmente dai flussi commerciali tradizionali in termini di volumi e origini e generano squilibri significativi sul mercato dell'Unione
(
4
)
.
(5)
Alla Commissione sono stati presentati elementi di prova del fatto che le barre di rinforzo possono essere importate nell'ambito della categoria 12 in quanto la loro composizione chimica è stata marginalmente modificata al fine di cambiarne la classificazione dalla voce tariffaria 7214 (barre di acciai non legati) alla voce 7228 (barre di acciai legati). La modifica della composizione chimica è trascurabile in termini di costi e non sembra esservi alcuna giustificazione economica o commerciale per apportare tale modifica supplementare alla composizione chimica del prodotto, se non per consentire l'utilizzo di un altro contingente in cui sono disponibili volumi esenti da dazi in misura notevolmente più elevata.
(6)
La Commissione ritiene che tale fatto comprometta gravemente l'efficacia della misura di salvaguardia in queste categorie. Nel 2025 l'aumento delle importazioni nell'ambito del codice NC 7228 30 69 ha rappresentato circa il 35 % del contingente tariffario annuale totale disponibile per le barre di rinforzo della categoria 13. Ciò è chiaramente in contraddizione con l'obiettivo della Commissione di garantire flussi commerciali tradizionali nell'interesse dell'Unione, in quanto non solo fa sì che l'Unione sia inondata da importazioni di barre di rinforzo, ma anche che gli utilizzatori e i produttori di paesi terzi di autentici laminati mercantili non siano in grado di accedere ai necessari volumi esenti da dazi destinati ai laminati mercantili.
(7)
Al fine di far fronte al significativo squilibrio causato sul mercato dell'Unione da tale pratica, la Commissione ritiene che si debbano creare i due codici TARIC elencati nell'allegato I del presente regolamento e aggiungerli, rispettivamente, alle categorie di prodotti 12 e 13.
(8)
La creazione dei codici TARIC garantisce che le barre di rinforzo e i laminati mercantili siano importati nelle categorie corrette che riflettono i flussi commerciali tradizionali, il che è necessario per alleviare la pressione delle importazioni sull'industria dell'UE. Non comporta un ampliamento dell'ambito di applicazione della misura di salvaguardia, né incide sui volumi esenti da dazi disponibili per le categorie di prodotti 12 e 13.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono creati i codici TARIC elencati nell'allegato I del presente regolamento.
2. Le prime tre colonne della tabella di cui all'allegato IV.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 riguardanti i numeri di prodotto 12 e 13 sono sostituite dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj
.
(
2
)
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
.
(
3
)
GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj
.
(
4
)
Questo codice ha registrato un aumento del 250 % circa nel 2025 rispetto all'anno precedente.
ALLEGATO I
Codici TARIC
Descrizione
7228 30 69 11
Barre di armatura per calcestruzzo aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi
7228 30 69 99
Altre
ALLEGATO II
Le prime tre colonne della tabella di cui all'allegato IV.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 riguardanti i numeri di prodotto 12 e 13 sono sostituite come segue:
«12
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
Codici NC: 7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00
Codice TARIC: 7228 30 69 99
13
Barre di rinforzo
Codici NC: 7214 20 00, 7214 99 10
Codice TARIC: 7228 30 69 11»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/846/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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