Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0890/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/890 della Commissione, del 23 aprile 2026, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158

Pubblicato: 23/04/2026 In vigore dal: 23/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/890 della Commissione, del 23 aprile 2026, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/890 of 23 April 2026 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2025 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2025/2158

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/890 24.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/890 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2026 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ( 2 ) , (UE) 2023/194 ( 3 ) e (UE) 2023/195 ( 4 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/2638 ( 5 ) , (UE) 2024/257 ( 6 ) e (UE) 2024/259 ( 7 ) del Consiglio. (3) I contingenti di pesca per il 2025 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2024/257, (UE) 2024/2903 ( 8 ) , (UE) 2025/202 ( 9 ) e (UE) 2025/219 ( 10 ) del Consiglio. (4) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione ( 11 ) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (6) Per alcuni Stati membri, in particolare la Polonia e la Spagna, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158, alcune detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2025 tali Stati membri non disponevano di contingenti per detti stock. (7) A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso poiché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente di pesca per tale stock, è possibile, previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni da altri stock nella stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale. (8) Conformemente al punto 4 della comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 12 ) (di seguito, «orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere effettuate preferibilmente su contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente. (9) Gli Stati membri interessati sono stati consultati in merito ad alcune detrazioni da effettuare su contingenti di pesca assegnati per stock diversi da quelli che sono stati oggetto del superamento. È pertanto opportuno applicare detrazioni da tali contingenti di pesca alternativi assegnati a detti Stati membri nel 2025. (10) In alcuni casi è stato possibile applicare detrazioni totali o parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 grazie a scambi di possibilità di pesca effettuati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) . (11) Inoltre alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 superano i contingenti adattati disponibili nel 2025 e di conseguenza non possono essere interamente applicate in tale anno. In questi casi, conformemente al punto 2 degli orientamenti, le detrazioni (comprensive dei quantitativi risultanti dall’applicazione di fattori moltiplicatori, ove opportuno) sono state effettuate sulla totalità del contingente disponibile e i quantitativi restanti dovrebbero essere detratti dal contingente adattato negli anni successivi, fino alla restituzione delle intere detrazioni dovute. (12) Nel 2023 la Germania ha superato di 1,320 tonnellate il contingente ad essa assegnato per altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.). Inoltre, conformemente al punto 2 degli orientamenti, per la Germania era ancora in sospeso una detrazione di 19,997 tonnellate a seguito del superamento del contingente OTH/1N2AB. nel 2022. Con messaggio di posta elettronica del 1 o luglio 2024, la Germania ha chiesto di ripartire su tre anni l’intera detrazione dovuta, pari a 21,317 tonnellate. Considerando che, conformemente al punto 3, lettera b), degli orientamenti, in situazioni eccezionali è possibile effettuare la restituzione in un lasso di tempo maggiore se le catture dello stock in questione avvengono nell’ambito di attività di pesca multispecifica e una riduzione consistente del contingente impedirebbe lo sfruttamento delle specie associate nell’ambito di tali catture multispecifiche, la richiesta era stata accolta. Una detrazione di 7,106 tonnellate è stata applicata al contingente tedesco per OTH/1N2AB. nel 2024 e nel 2025. La detrazione rimanente, pari a 7,105 tonnellate, è applicata al contingente tedesco per OTH/1N2AB. nel 2026, fatto salvo un ulteriore adeguamento del medesimo. (13) Il 5 novembre 2025 l’Italia ha presentato dichiarazioni di cattura aggiornate per i mesi di luglio, ottobre e novembre 2024 a seguito di un problema tecnico relativo alla comunicazione delle catture effettuate da una nave battente la sua bandiera. Dai dati aggiornati trasmessi dall’Italia è emerso il superamento dei contingenti italiani di tonno obeso e tonno albacora nella zona di competenza della IOTC (BET/IOTC e YFT/IOTC) nel 2024. È pertanto opportuno procedere alle corrispondenti detrazioni dai rispettivi contingenti italiani per il 2025. (14) Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato a 209 tonnellate il limite del contingente dell’Unione per la sogliola nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (SOL/8CDE34). Il Portogallo ha dichiarato catture pari a 226,349 tonnellate nell’ambito di tale contingente. Dai dati trasmessi risulta che il Portogallo ha superato il limite del contingente dell’Unione fissato per il 2024. A causa di questo superamento è quindi opportuno procedere alla corrispondente detrazione dal contingente portoghese per il 2025. Dal momento che il Portogallo non dispone di un contingente di pesca per lo stock che è stato oggetto di superamento, la detrazione dovrebbe essere applicata a un altro stock conformemente all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. (15) Il punto 1 degli orientamenti stabilisce che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca debba essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate. (16) La raccomandazione 22-03 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale ( 14 ) stabilisce che qualsiasi superamento, nel 2024, del contingente annuale adattato vada detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2026. Su tale base, la detrazione dovuta al superamento nel 2024 da parte del Portogallo del contingente relativo allo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), dovrebbe essere applicata al contingente di tale paese per il 2026. (17) Analogamente, la raccomandazione 22-04 dell’ICCAT riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico meridionale ( 15 ) stabilisce che qualsiasi superamento, nel 2024, del contingente annuale/limite di cattura vada detratto dal contingente/limite di cattura per il 2026. Di conseguenza la detrazione (comprensiva del quantitativo risultante dall’applicazione del fattore moltiplicatore) dovuta all’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2024 dalla Francia sul contingente di pesce spada nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N) dovrebbe essere applicata al contingente di tale paese per il 2026. (18) La raccomandazione 23-10 dell’ICCAT riguardante la conservazione della verdesca dell’Atlantico settentrionale ( 16 ) stabilisce inoltre che qualsiasi superamento dei limiti annuali di cattura per il 2024 vada detratto dai rispettivi limiti di cattura per il 2026. La detrazione dovuta all’eccessiva pressione di pesca esercitata dal Portogallo nel 2024 sullo stock di verdesca nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N), dovrebbe pertanto essere applicata al contingente di tale paese per il 2026. (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158. (20) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero avere luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2025 dai regolamenti (UE) 2024/257, (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite in detto allegato. Articolo 2 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 ( GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L, 2024/2903, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2903/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 ( GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L, 2025/2158, 27.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2158/oj ). ( 12 ) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) ( GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3 ). ( 13 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ). ( 14 ) Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale: https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-03-e.pdf . ( 15 ) Raccomandazione 22-04 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-03 che proroga e modifica la raccomandazione 17-03 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico meridionale: https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-04-e.pdf . ( 16 ) Raccomandazione 23-10 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-07 su misure di gestione per la conservazione della verdesca dell’Atlantico settentrionale catturata nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT: https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2023-10-e.pdf . ALLEGATO I DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2025 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2025 per lo stock oggetto di superamento (in tonnellate) Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2025 per gli altri stock (in tonnellate) ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 8,434 ES REB 1N2AB. Scorfani Acque norvegesi delle zone 1 e 2 8,434 ES HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 4,456 ES REB 1N2AB. Scorfani Acque norvegesi delle zone 1 e 2 4,456 ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 15,095 ES REB 1N2AB. Scorfani Acque norvegesi delle zone 1 e 2 15,095 ES SOL 7HJK. Sogliola 7 h, 7 j e 7k 2,975 ES NEP 07. Scampo 7 49,000 ES SOL 8AB. Sogliola 8a e 8b 31,686 PL MAC 2A34-N Sgombro Acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a 25,995 PL HER 3D-R30 Aringa Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 25,995 PT SOL 8CDE34 Sogliola 8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 17,349 PT SOO 8CDE34 Sogliole 8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 17,349 ALLEGATO II L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 è sostituito dal seguente: « DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2025 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2024 (in tonnellate) Sbarchi consentiti 2024 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ( 1 ) Totale catture 2024 (quantitativo in tonnellate) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti 2024 (in percentuale) Superamento rispetto agli sbarchi consentiti 2024 (quantitativo in tonnellate) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Fattore moltiplicatore addizionale ( 3 ) ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2025 ( 6 ) e gli anni successivi (quantitativo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2025 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento ( 7 ) (quantitativo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2025 per altri stock (quantitativo in tonnellate) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2026 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in tonnellate) DE OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 125,000 116,894 114,875 N/D -2,019 ( 8 ) / / 14,211 ( 7 ) 7,106 7,106 / 7,105 DE SPR 2AC4-C Spratto e catture accessorie connesse Acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; 696,000 2 435,941 2 647,571 108,69 211,630 / / / 211,630 211,630 / / DK BOR 678- Pesci tamburo 6, 7 e 8 6 711,000 7 327,837 7 681,530 104,83 353,693 / / / 353,693 353,693 / / DK HER 5B6ANB Aringa 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b / 2,758 33,940 1 230,60 31,182 1,00 / / 31,182 31,182 / / ES ARA GF1-7 Gambero viola GSA 1, 2, 5, 6 e 7 787,000 850,631 888,436 104,44 37,805 / C ( 10 ) / 37,805 37,805 / / ES BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico N/D N/D N/D N/D N/D 1,00 / 5,338 5,338 5,338 / / ES COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2 533,000 2 811,120 2 815,541 100,16 4,421 / A ( 10 ) / 4,421 4,421 / / ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 19,900 38,151 191,71 18,251 1,00 / / 18,251 9,817 8,434 / ES HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 29,900 38,225 127,84 8,325 1,00 A / 12,488 8,032 4,456 / ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 18,899 N/D 18,899 1,00 A / 28,349 13,254 15,095 / ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 5,000 10,611 212,22 5,611 1,00 A / 8,417 8,417 / / ES RJU 8-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 8 10,000 9,968 10,637 106,71 N/D / / 2,106 2,106 0,808 / 1,298 ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15,000 19,644 20,761 105,69 1,117 / A ( 10 ) / 1,117 1,117 / / ES SOL 7HJK. Sogliola 7 h, 7 j e 7k / 1,745 3,728 213,64 1,983 1,00 C / 2,975 0,000 2,975 / ES SOL 8AB. Sogliola 8a e 8b 5,000 5,000 13,916 278,32 8,916 1,00 C 19,482 32,856 1,170 31,686 / ES SRX 89-C. Razze Acque dell’Unione delle zone 8 e 9 1 724,000 1 769,000 1 814,923 102,60 45,923 / / / 45,923 45,923 / / FR BLI 24- Molva azzurra Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4 8,000 13,900 26,989 194,17 13,089 1,00 / / 13,089 5,429 / 7,660 FR NOP 2A3A4. Busbana norvegese e catture accessorie connesse 3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a / 1,537 4,799 312,23 3,262 1,00 / / 3,362 3,362 / / FR SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a sud di 5° N / / 4,200 N/D 4,200 ( 11 ) 1,00 / / N/D ( 11 ) N/D ( 11 ) / 4,200 IE HER 5B6ANB Aringa 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b 189,000 335,531 612,077 182,42 276,546 2,00 / / 553,092 461,579 / 91,513 IE HER 7G-K. Aringa 7a, a sud di 52° 30′ N; 7 g, 7 h, 7 j e 7k 750,000 867,500 946,445 109,10 78,945 / / / 78,945 78,945 / / IT BET IOTC Tonno obeso Zona di competenza della IOTC 410,000 485,000 493,893 101,83 8,893 / / / 8,893 8,893 / / IT YFT IOTC Tonno albacora Zona di competenza della IOTC 2 365,000 2 465,000 2 529,623 102,62 64,623 / / / 64,623 64,623 / / MT ARS GF12-16 Gambero rosso GSA 12, 13, 14, 15 e 16 36,000 36,000 38,313 106,43 2,313 / / / 2,313 2,313 / / PL MAC 2A34-N Sgombro Acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a / / 17,330 N/D 17,330 1,00 A / 25,995 0,000 25,995 / PT ANF 8C3411 Rane pescatrici 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 739,000 1 075,126 1 168,611 108,70 93,485 / C ( 10 ) / 93,485 93,485 / / PT BSH AN05N Verdesca Oceano Atlantico, a nord di 5° N 4 024,820 4 024,820 4 059,070 100,85 34,250 ( 11 ) / / / N/D ( 11 ) N/D ( 11 ) / 34,250 PT GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 38,900 41,067 105,57 2,167 / / / 2,167 2,167 / / PT JAX 08C. Suri/sugarelli 8c 186,000 97,000 128,495 132,47 31,495 1,00 / 1,605 33,100 33,100 / / PT LEZ 8C3411 Lepidorombi 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 107,000 117,000 120,237 102,77 3,237 / C ( 10 ) / 3,237 3,237 / / PT SOL 8CDE34 Sogliola 8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 209,000 ( 12 ) 209,000 ( 12 ) 226,349 108,30 17,349 / C ( 10 ) / 17,349 N/D 17,349 / PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 143,970 1 388,068 1 417,624 102,13 29,556 ( 11 ) / A ( 10 ) / N/D ( 11 ) N/D ( 11 ) / 29,556 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2023 al 2024 conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2022, 2023 e 2024. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock è oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Detrazioni da effettuare nel 2025. ( 7 ) Detrazioni da effettuare nel 2025 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile. ( 8 ) Poiché l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile a questo stock, il quantitativo non utilizzato non può essere destinato a ridurre la detrazione dovuta nel 2025. ( 9 ) Da ripartire negli anni 2025 (7,106 tonnellate) e 2026 (7,105 tonnellate) a seguito della richiesta della Germania di ripartire equamente la detrazione di 21,317 tonnellate dovuta nel 2024 su un periodo di tre anni (2024, 2025 e 2026). ( 10 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 %. ( 11 ) Da detrarre nel 2026 in linea con la raccomandazione ICCAT pertinente. ( 12 ) Limite del contingente assegnato all’Unione.» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/890/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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