Decisione (UE) 2026/1071 del Consiglio, del 5 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 59a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
Quali sono le modifiche al RID (Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia) che l'UE intende adottare nella 59ª sessione del comitato di esperti nel maggio 2026?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1071 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea rispetto a otto proposte di modifica del RID, che è l'allegato C della Convenzione COTIF sul trasporto ferroviario internazionale. Queste modifiche riguardano principalmente aspetti tecnici e di sicurezza nel trasporto di merci pericolose per ferrovia, come l'adeguamento dei contenitori-cisterna, la marcatura dei carri, l'armonizzazione della terminologia (distinguendo tra "veicoli stradali" e "veicoli ferroviari") e l'allineamento con le specifiche tecniche di interoperabilità europee. La decisione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e ai soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario internazionale di merci pericolose, incluse imprese di trasporto, gestori di infrastrutture e produttori di materiale rotabile. L'UE ha concordato di approvare tutte le otto proposte tecniche, ritenendole adeguate per garantire sicurezza ed efficienza nel trasporto, tenendo conto del progresso scientifico e dello sviluppo di nuove sostanze. L'articolo 1, paragrafo 2, consente ai rappresentanti dell'UE di concordare modifiche minori senza richiedere ulteriori decisioni del Consiglio.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1071 del Consiglio, del 5 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 59a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
EN: Council Decision (EU) 2026/1071 of 5 May 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 59th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1071
13.5.2026
DECISIONE (UE) 2026/1071 DEL CONSIGLIO
del 5 maggio 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 59
a
sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999
(
1
)
.
(2)
A norma dell’articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale sono disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l’appendice C della COTIF.
(3)
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, con riferimento al RID.
(4)
A norma dell’articolo 18 della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della COTIF («comitato di esperti RID») può adottare modifiche, tra l’altro, dell’allegato del RID.
(5)
Il comitato di esperti RID, nella 59
a
sessione del 28 maggio 2026, dovrebbe adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID vincoleranno l’Unione.
(7)
Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose per ferrovia, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
(8)
Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e dovrebbero pertanto essere approvate.
(9)
Nell’ambito della 20
a
sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 27 maggio 2026, potrebbero essere concordate modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato della presente decisione, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose presso la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 59
a
sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («comitato di esperti RID») nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, figura nell’allegato della presente decisione.
2. I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
con l’indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. KERAVNOS
(
1
)
Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (
GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj
).
(
2
)
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (
GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj
).
ALLEGATO
Proposta
Documento di riferimento
Oggetto
Osservazioni
Posizione dell’UE
1.
RID-25014-CE-SWG19
Contenitori-cisterna di dimensioni molto grandi — ipotesi di carico conformemente al RID 6.8.2.1.2
Il documento propone l’inserimento di una nota aggiuntiva al RID 6.8.2.1.2, che spieghi che le ipotesi di carico nel trasporto ferroviario si riferiscono alle operazioni di trasporto con limiti di manovrabilità definiti per i carri merci della classe F2 nella norma EN 12663.
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
2.
RID-25015-CE-SWG19
Marcatura WE
La proposta introduce un requisito per la marcatura dei carri, ossia che il codice alfanumerico relativo all’attrezzatura del carro sia apposto su entrambi i lati del carro.
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
3.
RID-25018-CE-SWG19
Necessario adeguamento delle modifiche adottate in occasione della 16
a
sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID (Londra, 20—23 novembre 2023) in relazione al trasferimento delle disposizioni tecniche relative ai carri dal RID alle prescrizioni tecniche uniformi (UTP)/specifiche tecniche di interoperabilità (STI)
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
4.
RID-25021-CE-SWG19
Uso del termine «veicolo» nel RID
Il documento propone di sostituire il termine «veicolo» nel RID con i termini «veicolo stradale» o «veicolo ferroviario», a seconda dei casi.
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
5.
RID-25027-CE-SWG19
Parascintille
L’obiettivo della presente proposta è garantire che le disposizioni di sicurezza del RID relative all’uso di parascintille siano coerenti con le specifiche tecniche di interoperabilità — STI «Carri».
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
6.
RID-25039-CE-SWG19
Testi consolidati adottati in sede di riunioni congiunte RID/ADR/ADN nel 2024 e nel 2025 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel 2023 e nel 2024
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
7.
RID-25041-CE-SWG19
Modifiche della nomenclatura armonizzata delle merci — Codici NHM nel RID 3.2.2
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
8.
RID-25046-CE-SWG19
Proposta alternativa al RID-25018-CE-SWG19
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell’OTIF riguardo all’adozione del testo modificato
Concorda
Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web dell’OTIF (
https://otif.org/en/?page_id=264
e
https://otif.org/en/?page_id=274
) e si intendono comprendenti le modifiche discusse in seno al gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2025 e riportate nell’allegato I del documento RID-26004-CE-SWG19 («Final report of the 19th session of the RID Committee of Experts’ standing working group — Luxembourg, 18 to 21 November 2025»), disponibile anche sul sito web dell’OTIF (
https://otif.org/en/?page_id=17770
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1071/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2026/1071 è il riferimento normativo per chi opera nel trasporto ferroviario internazionale di merci pericolose, in particolare per quanto riguarda il RID, le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), i requisiti di sicurezza dei carri e l'armonizzazione con le norme EN 12663. Imprese di trasporto, gestori di infrastrutture ferroviarie e consulenti in materia di trasporto la consultano per comprendere gli obblighi di marcatura, le ipotesi di carico, i parascintille e l'adeguamento alle modifiche tecniche adottate dalle riunioni congiunte RID/ADR/ADN.
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