Decisione (UE) 2026/1099 del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi»)
Cosa stabilisce la Decisione UE 2026/1099 sulla convenzione di Pechino per le vendite giudiziarie di navi e quali sono gli effetti per gli Stati membri?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1099 del Consiglio approva l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata a New York il 7 dicembre 2022. Questa convenzione rappresenta il primo strumento internazionale che crea un regime armonizzato per conferire effetti internazionali alle vendite giudiziarie di navi, garantendo certezza del diritto sul titolo di proprietà quando la nave naviga a livello internazionale. L'Unione aderisce alla convenzione solo per le materie di sua competenza esclusiva, specificamente per quanto riguarda la competenza giurisdizionale (articolo 9, in relazione al Regolamento UE 1215/2012) e la notificazione degli atti (articolo 4, in relazione al Regolamento UE 2020/1784). Gli Stati membri mantengono le loro competenze per le altre materie disciplinate dalla convenzione che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La decisione esclude l'Irlanda e la Danimarca, che non partecipano in base ai rispettivi protocolli allegati ai trattati. L'obiettivo pratico è massimizzare i prezzi di vendita delle navi e i proventi disponibili per i creditori, promuovendo il commercio marittimo internazionale attraverso una maggiore prevedibilità giuridica.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1099 del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi»)
EN: Council Decision (EU) 2026/1099 of 27 April 2026 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships (the ‘Beijing Convention on the Judicial Sale of Ships’)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1099
18.5.2026
DECISIONE (UE) 2026/1099 DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2026
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi»)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione») è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022.
(2)
Conformemente alla decisione (UE) 2024/414 del Consiglio
(
2
)
, la convenzione è stata firmata il 14 marzo 2024 a nome dell’Unione per le materie di competenza esclusiva dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(3)
La convenzione costituisce il primo strumento internazionale che istituisce un regime armonizzato per conferire effetti internazionali alle vendite giudiziarie, preservando nel contempo il diritto interno che disciplina la procedura delle vendite giudiziarie e le circostanze in cui tali vendite conferiscono un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso. La convenzione rafforza il quadro giuridico internazionale vigente in materia di trasporto marittimo e navigazione e apporta un utile contributo allo sviluppo di relazioni economiche internazionali armoniose. Garantendo la certezza del diritto quanto al titolo che l’acquirente acquisisce sulla nave quando essa naviga a livello internazionale, la convenzione mira a massimizzare il prezzo che la nave è in grado di attrarre sul mercato e i proventi disponibili per la distribuzione tra i creditori, nonché a promuovere il commercio internazionale. È pertanto auspicabile che la convenzione sia applicata quanto prima.
(4)
La conclusione della convenzione a nome dell’Unione contribuirà a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità a livello internazionale ed europeo creando un regime uniforme per gli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, che sono obiettivi fondamentali dell’Unione da realizzare nelle sue attività conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea.
(5)
L’Unione sta sviluppando una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. In tale contesto il legislatore dell’Unione ha adottato, tra l’altro, il regolamento (UE) n. 1215/2012
(
3
)
e il regolamento (UE) 2020/1784
(
4
)
del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Unione ha pertanto competenza esclusiva sulle materie disciplinate da tali regolamenti, mentre le altre materie disciplinate dalla convenzione non rientrano in tale competenza.
(6)
L’Unione dovrebbe diventare parte della convenzione solo per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva, vale a dire nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata. Attualmente l’Unione ha competenza esclusiva per quanto riguarda talune disposizioni della convenzione relative a questioni concernenti la cooperazione giudiziaria nelle materie civili, come specificato nell’acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione, e gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata. L’adesione dell’Unione alla convenzione per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva non pregiudica le prerogative degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale.
(7)
La convenzione prevede che l’organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. La convenzione stabilisce inoltre che tale dichiarazione sia presentata all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Al momento della firma, l’Unione ha formulato tale dichiarazione indicando la propria competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.
(8)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(10)
È opportuno approvare la convenzione e l’acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione») è approvata.
Il testo della Convenzione è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
L’acclusa dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione è approvata in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, della convenzione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
5
)
.
Fatto a Lussemburgo, il 27 aprile 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYIOTOU
(
1
)
Approvazione del 26 marzo 2026.
(
2
)
Decisione (UE) 2024/414 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022 (
GU L, 2024/414, 29.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/414/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (documenti di servizio) (
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj
).
(
5
)
La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali della vendita giudiziaria di navi («convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi»), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022, relativa alla competenza dell’Unione europea nelle materie disciplinate da tale convenzione per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza all’Unione europea
L’articolo 18, paragrafo 1, della convenzione di Pechino sugli effetti internazionali della vendita giudiziaria di navi («convenzione») prevede che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione possa firmare la convenzione. L’articolo 18, paragrafo 2, della convenzione prevede che l’organizzazione regionale di integrazione economica debba presentare una dichiarazione indicante le materie disciplinate dalla convenzione per le quali la competenza è stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri. L’Unione europea ha deciso di concludere la convenzione e ribadisce la dichiarazione da essa resa all’atto della firma il 14 marzo 2024.
Nella misura in cui possono incidere su norme comuni o modificare la portata degli atti giuridici di cui alle lettere a) e b), le materie disciplinate dalle disposizioni della convenzione, per le quali gli Stati membri dell’Unione europea hanno delegato la propria competenza e per le quali l’Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono le seguenti:
a)
articolo 9 della convenzione («Competenza giurisdizionale per l’annullamento e la sospensione di una vendita giudiziaria») in relazione alle norme sulla competenza giurisdizionale di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GUUE L 351 del 20.12.2012, pag. 1
); e
b)
articolo 4 della convenzione («Avviso di vendita giudiziaria») in relazione alle norme sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (
GUUE L 405 del 2.12.2020, pag. 40
).
La competenza dell’Unione europea a norma del trattato sull’Unione europea (TUE) e TFUE è, per sua natura, soggetta a continua evoluzione. Nell’ambito dei trattati, le istituzioni competenti possono adottare decisioni che determinano la portata della competenza dell’Unione europea. L’Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che tale modifica costituisca una condizione preliminare per l’esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione.
L’Unione specifica che la convenzione deve applicarsi, per quanto riguarda la competenza dell’Unione, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il TUE e il TFUE, a norma dell’articolo 52 TUE e alle condizioni previste, tra l’altro, all’articolo 355 TFUE.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1099/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2026/1099 è il riferimento normativo per l'adesione dell'Unione alla Convenzione di Pechino sulle vendite giudiziarie di navi, materia che riguarda competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni civili e commerciali, notificazione degli atti giudiziari, diritto marittimo internazionale e cooperazione giudiziaria civile. Professionisti del diritto marittimo, consulenti legali internazionali e operatori del settore navale consultano questa normativa per comprendere gli effetti internazionali delle vendite giudiziarie, la certezza del titolo di proprietà e l'applicazione del Regolamento Bruxelles I-bis e del Regolamento sulla notificazione degli atti.
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