Qual è lo scopo della Decisione UE 2026/1172 e quali sono gli effetti principali dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1172 del Consiglio autorizza l'Unione europea a firmare l'Accordo internazionale sul caffè del 2022, che sostituisce l'accordo precedente del 2007. Questo nuovo accordo è stato negoziato per aggiornare il sistema di voto e il sistema di contribuzione all'interno dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO), nonché per integrare maggiormente il settore privato e la società civile nei lavori dell'organizzazione. L'accordo mantiene la natura intergovernativa dell'ICO pur semplificando e snellendo i suoi meccanismi operativi.
La decisione riguarda direttamente l'Unione europea come parte contraente e i suoi Stati membri, sebbene questi ultimi non ratificheranno individualmente l'accordo. L'UE dichiara la propria competenza esclusiva sulle materie disciplinate dall'accordo, in quanto rientranti nella politica commerciale comune secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In pratica, ciò significa che la negoziazione, la firma e la conclusione dell'accordo rimangono prerogativa dell'Unione, non dei singoli Stati.
L'accordo del 2022 entrerà in vigore in sostituzione dell'accordo del 2007, che rimane in vigore fino al 1° febbraio 2028. La decisione è entrata in vigore il 24 febbraio 2026, data della sua adozione, e allega una dichiarazione di competenza che l'UE dovrà depositare presso il depositario dell'accordo al momento della firma e della ratifica.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1172 del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativa alla firma dell’accordo internazionale sul caffè del 2022
EN: Council Decision (EU) 2026/1172 of 24 February 2026 on the signing of the International Coffee Agreement 2022
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1172
29.5.2026
DECISIONE (UE) 2026/1172 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2026
relativa alla firma dell’accordo internazionale sul caffè del 2022
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione è parte contraente dell’accordo internazionale sul caffè del 2007 («accordo del 2007») nonché membro dell’Organizzazione internazionale del caffè (
International Coffee Organization
— «ICO»). L’accordo del 2007 è stato concluso dall’Unione con la decisione 2008/579/CE del Consiglio
(
1
)
ed è entrato in vigore il 2 febbraio 2011.
(2)
Il 28 luglio 2021, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su modifiche dell’accordo del 2007.
(3)
I negoziati si sono conclusi positivamente e il testo dell’accordo internazionale sul caffè del 2022 («accordo del 2022») è stato approvato dal Consiglio internazionale del caffè nella 133
a
sessione speciale del 9 giugno 2022.
(4)
L’ accordo del 2022 aggiorna l’equilibrio del sistema di voto e del sistema di contribuzione e affronta la questione dell’integrazione del settore privato e della società civile nei lavori dell’Organizzazione internazionale del caffè (ICO). L’accordo del 2022 tiene conto degli obiettivi di semplificare e snellire pur mantenendo la natura intergovernativa dell’ICO.
(5)
L’accordo del 2022 è inteso a sostituire l’accordo del 2007, che è stato prorogato fino al 1
o
febbraio 2028. L’Unione è una parte dell’accordo del 2007, ed è pertanto nel suo interesse firmare e concludere l’accordo del 2022.
(6)
A norma dell’accordo del 2022, l’Unione dovrebbe dichiarare, all’atto della firma e della ratifica, la propria competenza esclusiva sulle materie disciplinate dall’accordo del 2022 e depositare una dichiarazione presso il depositario.
(7)
È pertanto opportuno firmare l’accordo del 2022 e approvare la dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma dell’accordo internazionale sul caffè del 2022, a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione
(
2
)
.
Articolo 2
È approvata la dichiarazione di competenza di cui all’articolo 44, paragrafo 4, dell’accordo internazionale sul caffè del 2022 acclusa alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(
1
)
Decisione 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007 (
GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/579/oj
).
(
2
)
Il testo dell’accordo del 2022 non è ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
DICHIARAZIONE DI COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA A NORMA DELL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 4, DELL’ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2022
A norma dell’articolo 44, paragrafo 4, dell’accordo internazionale sul caffè del 2022, l’Unione europea dichiara che, conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le questioni disciplinate dall’accordo sono di competenza esclusiva dell’Unione europea a titolo della politica commerciale comune e pertanto gli Stati membri non ratificheranno l’accordo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1172/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2026/1172 è rilevante per operatori nel commercio internazionale del caffè, importatori e esportatori che operano nell'UE, poiché disciplina gli accordi commerciali multilaterali e la competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale comune. Consulenti di diritto commerciale internazionale e esperti di relazioni commerciali multilaterali consultano questa normativa per comprendere il quadro normativo dell'Organizzazione internazionale del caffè, le modifiche ai sistemi di voto e contribuzione, e l'integrazione del settore privato negli accordi internazionali.
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