Decisione (PESC) 2026/1235 del Consiglio, dell'8 giugno 2026, che modifica la decisione (PESC) 2022/667, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024
Quali entità sono autorizzate ad attuare le azioni di assistenza a favore dell'Unione africana secondo la Decisione (PESC) 2026/1235?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2026/1235 del Consiglio dell'Unione europea modifica la precedente decisione del 2022 relativa al programma di sostegno all'Unione africana finanziato attraverso lo Strumento europeo per la pace. La normativa si applica alle azioni di assistenza tecnica e militare destinate a supportare le missioni dell'Unione africana, in particolare la missione di stabilizzazione in Somalia. La decisione riguarda gli Stati membri dell'UE e le loro amministrazioni pubbliche, nonché gli organismi privati con funzioni di servizio pubblico che intendono partecipare all'implementazione di questi programmi. In pratica, la modifica aggiunge l'Économat des Armées (l'ente francese di gestione delle risorse della difesa) all'elenco delle entità autorizzate ad attuare le azioni, insieme ad altre organizzazioni già precedentemente designate come Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Expertise France, Défense Conseil International e COGINTA.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2026/1235 del Consiglio, dell'8 giugno 2026, che modifica la decisione (PESC) 2022/667, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024
EN: Council Decision (CFSP) 2026/1235 of 8 June 2026 amending Decision (CFSP) 2022/667 on an assistance measure taking the form of a general programme for support to the African Union under the European Peace Facility for the period 2022-2024
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1235
9.6.2026
DECISIONE (PESC) 2026/1235 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2026
che modifica la decisione (PESC) 2022/667, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/667
(
1
)
, che ha istituito una misura di assistenza sotto forma di programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 («misura di assistenza»).
(2)
Il 14 aprile 2026 il comitato politico e di sicurezza ha incaricato l’Économat des Armées di attuare parte di un’azione a sostegno della componente militare della missione di sostegno e stabilizzazione dell’Unione africana in Somalia, che deve essere finanziata a titolo della misura di assistenza.
(3)
L’elenco delle entità che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell’ambito della misura di assistenza dovrebbe includere l’Économat des Armées.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/667,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione (PESC) 2022/667 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Elenco dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni e di altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri e degli organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico dotati di sufficienti garanzie finanziarie che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell’ambito della misura di assistenza
(
*1
)
:
—
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Società tedesca per la cooperazione internazionale)
—
Expertise France
—
Défense Conseil International (DCI Group)
—
Économat des Armées
Elenco delle entità senza scopo di lucro che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell’ambito della misura di assistenza:
—
COGINTA
(
*1
)
Il presento elenco è relativo esclusivamente alla misura di assistenza istituita dalla presente decisione e non preclude la possibilità che altre entità possano essere designate per future misure di assistenza, comprese quelle che assumono la forma di programma generale.»."
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
A. VAFEADES
(
1
)
Decisione (PESC) 2022/667 del Consiglio, del 21 aprile 2022, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 (
GU L 121 del 22.4.2022, pag. 38
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/667/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1235/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione (PESC) 2026/1235 è rilevante per chi opera nel settore della cooperazione internazionale, della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e dello Strumento europeo per la pace. Professionisti che gestiscono programmi di assistenza internazionale, consulenti in materia di appalti pubblici europei e responsabili della conformità amministrativa devono conoscere le entità autorizzate, i criteri di designazione e le garanzie finanziarie richieste per l'implementazione di misure di assistenza multilaterale.
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