Decisione (PESC) 2026/1224 del Consiglio, del 9 giugno 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate egiziane
Quali sono gli obiettivi e le modalità di attuazione della Decisione (PESC) 2026/1224 relativa all'assistenza dell'Unione europea alle forze armate egiziane?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2026/1224 del Consiglio dell'Unione europea, adottata il 9 giugno 2026, istituisce una misura di assistenza finanziata attraverso lo Strumento europeo per la pace (EPF) a favore dell'Egitto. L'assistenza, del valore di 20 milioni di euro, ha una durata di 36 mesi e mira a rafforzare la cooperazione UE-Egitto nel settore della sicurezza e della difesa, contribuendo al potenziamento delle capacità militari delle forze armate egiziane e alla stabilità nazionale. La misura finanzia esclusivamente attrezzature non letali, specificamente equipaggiamenti di protezione e rilevamento per la marina e attrezzature logistiche e di comunicazione per l'aeronautica militare, oltre a servizi connessi come la formazione tecnica. L'attuazione è affidata all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e alla società Défense Conseil International, con controlli rigorosi sulla destinazione e l'utilizzo dei mezzi forniti. La decisione prevede obblighi stringenti per l'Egitto, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, il corretto utilizzo delle attrezzature, la loro manutenzione e il divieto di trasferimento a terzi non autorizzati, con possibilità di sospensione o cessazione del sostegno in caso di violazioni.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2026/1224 del Consiglio, del 9 giugno 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate egiziane
EN: Council Decision (CFSP) 2026/1224 of 9 June 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Egyptian Armed Forces
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1224
9.6.2026
DECISIONE (PESC) 2026/1224 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2026
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate egiziane
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF), volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a sud dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, e di promuovere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
(3)
Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di rendere l’Unione un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.
(4)
Nel giugno 2022 il 9
o
Consiglio di associazione ha rinnovato la cooperazione UE-Egitto con l’adozione delle
priorità del partenariato
UE-Egitto (2021-2027) che definiscono il quadro politico fino al 2027.
(5)
Il 17 marzo 2024 è stata firmata una dichiarazione comune per avviare un partenariato strategico e globale con l’Egitto. Uno dei sei pilastri fondamentali della dichiarazione comune è incentrato sulla cooperazione in materia di sicurezza.
(6)
Il 22 ottobre 2025 l’Unione e l’Egitto hanno tenuto il loro primo vertice dei leader, riconfermando la volontà reciproca di proseguire il dialogo e la cooperazione in settori prioritari condivisi nel settore della pace, della sicurezza e della difesa, come la sicurezza regionale e marittima.
(7)
Il 13 gennaio 2026 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dall’Egitto affinché l’Unione assista le forze armate egiziane nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per aumentare le loro capacità al fine di garantire la sicurezza marittima e contribuire alla loro modernizzazione e a una maggiore interoperabilità con le norme dell’Unione e della NATO.
(8)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Il Consiglio ricorda le pertinenti misure restrittive, in particolare quelle imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio
(
3
)
e dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio
(
4
)
.
(9)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Egitto («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Egitto nel settore della sicurezza e della difesa;
b)
contribuire a rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate egiziane;
c)
potenziare la sicurezza nazionale e la stabilità dell’Egitto, come pure la protezione dei civili.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
attrezzature di protezione e rilevamento per la marina egiziana;
b)
attrezzature logistiche e di comunicazione per l’aeronautica militare egiziana.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 20 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate egiziane sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1 è affidata a Défense Conseil International.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate egiziane sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.
3. L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
A. VAFEADES
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj
).
(
3
)
Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (
GU L 206, 1.8.2015, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (
GU L 12, 19.1.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1224/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione (PESC) 2026/1224 rappresenta un'applicazione dello Strumento europeo per la pace (EPF) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC), disciplinando l'assistenza militare e di difesa a Stati terzi. Professionisti del diritto internazionale e della cooperazione estera consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di finanziamento dell'assistenza alla difesa, gli obblighi di conformità al diritto internazionale umanitario, le clausole di controllo post-spedizione e le condizioni di sospensione dell'aiuto, nonché il ruolo del Comitato politico e di sicurezza (CPS) nella sorveglianza e valutazione delle misure.
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