Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1203/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, esteso alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Regno del Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Regno del Marocco, e alle importazioni spedite dalla Turc

Pubblicato: 08/06/2026 In vigore dal: 08/06/2026 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell'Egitto secondo il Regolamento UE 2026/1203?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, entrato in vigore l'8 giugno 2026, istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di stoffe tessute e/o cucite in fibra di vetro (glass fibre fabrics - GFF) provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e dalla Repubblica Araba d'Egitto. Per le società cinesi, i dazi variano tra il 34,0% e il 69,0%, mentre per le società egiziane il dazio è uniforme al 33,1%. Questi dazi si applicano anche alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Turchia, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine. Il regolamento è stato adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti, avviato su richiesta dell'industria dell'Unione (Tech-Fab Europe e.V.) per verificare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione ha concluso che, in assenza di misure, le pratiche di dumping avrebbero potuto ripetersi, causando pregiudizio all'industria europea dei prodotti GFF, utilizzati principalmente nella produzione di pale per turbine eoliche, attrezzature sportive, imbarcazioni e sistemi di risanamento di tubazioni.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, esteso alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Regno del Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Regno del Marocco, e alle importazioni spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1203 of 8 June 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics originating in the People’s Republic of China and the Arab Republic of Egypt as extended to i

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1203 9.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1203 DELLA COMMISSIONE dell’8 giugno 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, esteso alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Regno del Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Regno del Marocco, e alle importazioni spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 ( 2 ) della Commissione, la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro ( glass fibre fabrics , «prodotti GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e della Repubblica araba d’Egitto («Egitto») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione ( 3 ) , la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti GFF e ha modificato il livello dei dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione ( 4 ) , la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi ai prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»). (4) A seguito di una prima inchiesta antielusione, con i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/302 ( 5 ) e (UE) 2022/301 ( 6 ) della Commissione, la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina alle importazioni spedite dal Regno del Marocco («Marocco»), a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco. (5) A seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233 della Commissione ( 7 ) , la Commissione ha modificato il livello dei dazi antidumping sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto. (6) A seguito di una seconda inchiesta antielusione, con i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1477 ( 8 ) e (UE) 2022/1478 ( 9 ) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi alle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, ad eccezione di quelli esportati da alcune specifiche società turche. (7) A seguito di un’inchiesta intermedia parziale, con i regolamento di esecuzione (UE) 2023/2169 ( 10 ) e (UE) 2023/2158 ( 11 ) della Commissione è stato aggiunto un ulteriore produttore esportatore turco all’elenco di esenzione di cui, rispettivamente, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1477 e (UE) 2022/1478. (8) Per quanto riguarda le società cinesi, i dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 34,0 % e il 69,0 %. (9) Per quanto riguarda le società egiziane, i dazi antidumping attualmente in vigore sono del 33,1 % per tutti i produttori esportatori. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (10) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 12 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame (o «domanda») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (11) La domanda di riesame è stata presentata il 3 gennaio 2025 da Tech-Fab Europe e.V («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di prodotti GFF ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (12) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 3 aprile 2025 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto («paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 13 ) («avviso di apertura»). (13) Il 13 giugno 2025 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza ( 14 ) delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto. 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (14) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (15) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Cina e dell’Egitto, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare. (16) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Osservazioni sull’apertura (17) Il governo dell’Egitto ha affermato che l’inchiesta non avrebbe dovuto essere aperta, adducendo la presenza di carenze nella versione consultabile della domanda di riesame e l’insufficienza degli elementi di prova relativi al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità. (18) In primo luogo, il governo dell’Egitto ha rilevato che l’affermazione secondo cui la domanda di riesame era sostenuta da produttori che rappresentavano oltre il 50 % della produzione dell’Unione non era verificabile, in quanto i volumi di produzione e di vendita nella versione consultabile della domanda di riesame erano presentati soltanto sotto forma di indici. (19) La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione, in quanto aveva effettuato un esame della rappresentatività prima dell’apertura. A tale scopo, tutti i produttori dell’Unione menzionati nella richiesta di riesame e altrimenti noti alla Commissione prima dell’apertura sono stati contattati e presi in considerazione nel calcolo della rappresentatività del richiedente. (20) Nel contesto di tale esercizio, 11 produttori dell’Unione hanno presentato risposte in merito alla legittimazione ad agire. Nella versione consultabile di tali risposte, tutti hanno indicato di essere favorevoli all’apertura. Nelle suddette versioni consultabili delle risposte relative alla legittimazione ad agire erano indicati anche volumi di produzione per ciascuno di tali produttori dell’Unione, in genere espressi sotto forma di intervalli di valori, consentendo così un’adeguata comprensione delle loro dimensioni relative. (21) La nota sulla legittimazione ad agire, pubblicata nel fascicolo pubblico il 27 marzo 2025 ( 15 ) , indicava la produzione totale stimata dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sulla base di tali risposte. Il governo dell’Egitto non ha formulato osservazioni in merito a tale nota. Sulla base di tali informazioni è stato ragionevolmente possibile concludere che i produttori dell’Unione avessero la legittimazione ad agire. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (22) In secondo luogo, il governo dell’Egitto ha sostenuto che il richiedente, anziché costruire il valore normale, avrebbe dovuto utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno in Egitto o i prezzi all’esportazione verso paesi terzi. Il governo dell’Egitto ha aggiunto che il valore normale è stato in ogni caso calcolato in violazione dell’articolo 2.2 e dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 («accordo antidumping»). Il governo dell’Egitto, ha affermato che per stimare i principali elementi di costo (tra cui i costi delle materie prime, del lavoro e dell’energia elettrica), il richiedente si è basato sui tassi di consumo dei produttori dell’Unione e sui dati provenienti da fonti pubbliche. Anche le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i margini di profitto sono stati ricavati da documenti contabili pubblicamente disponibili di società di paesi terzi. Il governo dell’Egitto ha sostenuto che avrebbero dovuto invece essere utilizzati i costi, le SGAV e i profitti effettivi dei produttori egiziani. (23) A titolo complementare, il governo dell’Egitto ha sottolineato che i dati sui prezzi all’esportazione utilizzati dal richiedente erano carenti, il che ha comportato un confronto non equo tra il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione. Il governo dell’Egitto ha contestato il ricorso da parte del richiedente a una serie di dati pubblicamente disponibili (quali Eurostat, il Global Trade Atlas — «GTA») e le quotazioni di prezzo tratte da informazioni di mercato), che sono stati adeguati in modo improprio, per effettuare diversi calcoli dei margini di dumping. Secondo il governo dell’Egitto i margini di dumping riportati nella domanda di riesame dal richiedente erano sovrastimati. (24) In via preliminare, la Commissione ha sottolineato che il criterio giuridico degli elementi di prova richiesti per una domanda di riesame a norma dell’articolo 11 del regolamento di base (ossia «sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta») chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella domanda di riesame sono diverse da quelle su cui la Commissione basa le proprie risultanze al termine di un’inchiesta. La domanda di riesame deve infatti contenere sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio di cui il richiedente può disporre. (25) Nel caso di specie, l’analisi della Commissione degli elementi di prova forniti dal richiedente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha dimostrato che la domanda di riesame conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio, ai fini dell’apertura del procedimento. (26) Per quanto riguarda i prezzi di vendita, i costi di produzione, le SGAV e i livelli di profitto dei produttori esportatori di prodotti GFF in Cina e in Egitto, la Commissione ha sottolineato che il richiedente ha di fatto soddisfatto pienamente i criteri relativi agli elementi di prova richiesti nella fase della domanda di riesame. Su queste informazioni il richiedente non dispone di dati precisi. È stato pertanto necessario stimare i margini di dumping sulla base di un valore normale costruito. Nel calcolare tale valore, il richiedente si è basato su diversi valori di riferimento internazionali verificabili e pubblicamente disponibili per dimostrare l’esistenza di pratiche di dumping in vari scenari. (27) Lo stesso dicasi per l’uso da parte del richiedente delle statistiche del commercio internazionale per determinare il prezzo all’esportazione, in quanto si tratta delle fonti di informazione più affidabili sui prezzi all’esportazione e la Commissione ha ritenuto che fossero state debitamente adeguate per garantire un confronto equo tra i prezzi di vendita e il valore normale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (28) In terzo luogo, il governo dell’Egitto ha sostenuto che non vi erano elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza del dumping per avviare il riesame. Dalla domanda di riesame è emerso che la quota di mercato detenuta dalle esportazioni egiziane verso l’Unione era modesta, e che i loro prezzi all’esportazione erano aumentati nel periodo in esame. Il governo dell’Egitto ha inoltre affermato che non vi erano elementi di prova dell’esistenza di pratiche predatorie o di dumping, né del fatto che l’eventuale scadenza delle misure comporterebbe l’aumento delle esportazioni egiziane. Il governo dell’Egitto ha inoltre sottolineato che l’esistenza di precedenti pratiche di dumping non giustifica il mantenimento delle misure. (29) La Commissione ha espresso disaccordo anche con l’argomentazione secondo cui non vi erano elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza del dumping. Non è corretto affermare che le precedenti pratiche di dumping siano state il fattore in base al quale si è ritenuto soddisfatto il criterio della sufficienza degli elementi di prova. Come illustrato ai considerando 24 e 25, il richiedente ha soddisfatto il criterio giuridico per l’apertura, avvalendosi di diversi valori di riferimento pubblicamente disponibili per dimostrare la persistenza del dumping. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame, che dimostrano la persistenza del dumping, costituissero gli elementi di prova di cui il richiedente poteva disporre e che fossero sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (30) In quarto luogo, il governo dell’Egitto ha sostenuto che la motivazione alla base della domanda non era l’eliminazione del presunto dumping e del presunto pregiudizio, bensì il protezionismo. Tuttavia, al di là del fatto che la motivazione non rientra tra i criteri giuridici pertinenti, il governo dell’Egitto non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. La Commissione ha constatato che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (31) In quinto luogo, il governo dell’Egitto ha sostenuto che il richiedente ha ingiustamente collegato le esportazioni egiziane a pratiche antielusione e di assorbimento asseritamente attribuite alla Cina. (32) Nella domanda si faceva tuttavia esplicito riferimento alle pertinenti norme antielusione e antiassorbimento, analizzando separatamente il comportamento degli esportatori cinesi ed egiziani. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal governo dell’Egitto, alla Cina non sono state attribuite pratiche di assorbimento. È stato invece accertato l’assorbimento dei dazi da parte dei produttori esportatori egiziani, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233 (cfr. sezione 1.1). L’argomentazione è stata pertanto respinta. (33) In sesto luogo, il governo dell’Egitto ha altresì sostenuto che le dichiarazioni pubbliche dei produttori esportatori cinesi in merito alle loro strategie hanno influenzato ingiustamente la valutazione delle esportazioni egiziane. Il governo dell’Egitto non ha tuttavia dimostrato che il richiedente avesse confuso i comportamenti degli esportatori dei due paesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (34) In settimo luogo, il governo dell’Egitto ha affermato che l’analisi del pregiudizio contenuta nella domanda era carente, in quanto non considerava tutti gli indicatori di pregiudizio, in particolare l’utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitale e i salari. (35) La Commissione ha rilevato che l’articolo 5 del regolamento di base non richiede che tutti i fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base siano analizzati in una domanda di riesame o mostrino un deterioramento affinché si possa constatare l’esistenza di elementi di prova sufficienti attestanti un pregiudizio notevole. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la domanda di riesame deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (ma non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, elencati all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del medesimo regolamento. La domanda comprendeva inoltre una valutazione della redditività, che è strettamente legata all’utile sul capitale investito e alla capacità di ottenere capitali. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (36) In ottavo luogo, il governo dell’Egitto ha affermato che nel periodo in esame della domanda di riesame le importazioni egiziane erano di entità modesta e stabili e pertanto non potevano aver causato un pregiudizio notevole. Il governo dell’Egitto ha altresì sostenuto che le difficoltà dell’industria dell’Unione erano strutturali (ad esempio la concorrenza nel settore dell’energia eolica, le importazioni da altri paesi, la saturazione del mercato e i cambiamenti nell’approvvigionamento a livello globale) e autoinflitte. Inoltre, secondo il governo dell’Egitto, la domanda era carente in quanto non isolava gli effetti delle importazioni egiziane da altri fattori di pregiudizio. (37) La Commissione ha rilevato che nella domanda si riconosceva che le importazioni egiziane rappresentavano una quota esigua del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame; condizione che non è insolita nei riesami in previsione della scadenza, quando è possibile che vi sia un’incidenza delle misure sulle importazioni. In questi casi l’aspetto principale da considerare è l’impatto potenziale in caso di abrogazione delle misure, non la situazione nel periodo in esame. La presenza di altri fattori di pregiudizio diversi dalle importazioni egiziane non esclude automaticamente il possibile effetto sostanziale di tali importazioni. Anche supponendo che le importazioni egiziane non abbiano avuto effetti pregiudizievoli nel periodo in esame (affermazione che non è stata dimostrata dal governo dell’Egitto), ciò non inficerebbe l’argomentazione relativa alla possibile reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Inoltre il governo dell’Egitto non ha fornito elementi di prova del fatto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia stato autoinflitto. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. (38) In nono luogo, il governo dell’Egitto ha sostenuto che l’asserzione contenuta nella domanda di riesame, secondo cui le esportazioni egiziane sarebbero state reindirizzate verso l’Unione in caso di abrogazione delle misure, era speculativa e priva di fondamento. (39) Tuttavia l’analisi della Commissione, basata su elementi di prova prima facie contenuti nella domanda di riesame, ha indicato che i produttori esportatori egiziani disponevano di una notevole capacità, destinata principalmente al mercato dell’Unione, e che quest’ultimo rimaneva attraente per le esportazioni. Pertanto, in assenza di misure, un aumento delle importazioni egiziane appariva probabile. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (40) In decimo luogo, il governo dell’Egitto ha affermato che la domanda non conteneva elementi di prova sufficienti dell’undercutting e dell’underselling, in quanto si basava su confronti dei prezzi di mercato a livello generale piuttosto che su dati a livello di singola operazione. (41) Nella fase di apertura non sono disponibili prezzi all’importazione dettagliati per tipo di prodotto. Si tratta di dati che diventano disponibili solo dopo la verifica delle risposte al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione, in caso di collaborazione. Non è pertanto realistico attendersi la presenza di calcoli dell’undercutting e dell’underselling specifici per prodotto nella domanda e, in assenza di collaborazione, non lo è nemmeno nella successiva fase dell’inchiesta. Nella fase di apertura sono stati ritenuti sufficienti elementi di prova prima facie basati sui dati medi di Eurostat. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (42) Infine il governo dell’Egitto ha affermato che il richiedente non ha analizzato né fornito elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure fosse nell’interesse dell’Unione. (43) Sebbene non vi sia alcun obbligo giuridico di esaminare l’interesse dell’Unione nel riesame in previsione della scadenza nella fase di apertura, gli elementi di prova disponibili non hanno evidenziato alcuna considerazione relativa all’interesse dell’Unione (ad esempio un impatto negativo sugli utilizzatori o su altri operatori economici) che giustifichi la chiusura del caso. Si tratta di una questione da approfondire nel corso dell’inchiesta stessa. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 1.7. Campionamento (44) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (45) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano più del 25 % del volume della produzione e delle vendite nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni in merito al campionamento. Campionamento degli importatori (46) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (47) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Campionamento dei produttori esportatori della Cina e dell’Egitto (48) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina e dell’Egitto a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea e la missione della Repubblica araba d’Egitto presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (49) Nessun produttore esportatore dei paesi interessati ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento. 1.8. Risposte al questionario (50) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha risposto al questionario. (51) La Commissione ha chiesto ai produttori dell’Unione inseriti nel campione di compilare i questionari, che la stessa ha reso disponibili sul proprio sito web ( 16 ) il giorno dell’apertura. (52) I due produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario: Vitrulan Composites Oy ed European Owens Corning Fiberglas sprl. (53) Il richiedente ha compilato un questionario macroeconomico fornendo gli indicatori macroeconomici. 1.9. Verifica (54) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione: — Vitrulan Composites Oy («Vitrulan»), Mikkeli, Finlandia — European Owens Corning Fiberglas sprl («EOCF»), Bruxelles, Belgio 1.10. Fase successiva della procedura (55) Il 16 aprile 2026 la Commissione ha divulgato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (56) Nessuna parte ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni o chiesto un’audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (57) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 , attualmente classificate con i codici NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 ed 7019 90 00 84) («prodotto oggetto del riesame»). (58) I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. (59) I prodotti GFF sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni. Ad esempio, per la produzione di pale per turbine eoliche, nella produzione di attrezzature sportive, per imbarcazioni e autocarri, nonché nei sistemi di risanamento delle tubazioni. 2.2. Prodotto in esame (60) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina e dell’Egitto. 2.3. Prodotto simile (61) Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e dell’Egitto; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta di riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (62) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (63) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di prodotti GFF dall’Egitto e dalla Cina sono proseguite, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) («PI iniziale»). In base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni, le importazioni di prodotti GFF da entrambi i paesi mantenevano comunque ancora una quota di mercato significativa nell’Unione. Le importazioni dalla Cina rappresentavano circa l’8 % del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, mentre le importazioni dall’Egitto rappresentavano circa il 2 % (contro rispettivamente il 22 % e il 9 % delle quote di mercato registrate nell’inchiesta iniziale). In termini assoluti, le importazioni dalla Cina e dall’Egitto si attestavano rispettivamente a 11 345 e 2 514 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, contro rispettivamente 37 558 e 15 334 tonnellate registrate nel periodo dell’inchiesta iniziale. (64) Come indicato al considerando 49, nessun produttore esportatore della Cina o dell’Egitto ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Cina e dell’Egitto che, data la mancanza di collaborazione, in relazione alle conclusioni riguardanti la Cina e l’Egitto intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (65) Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (segnatamente il richiedente e i produttori dell’Unione inseriti nel campione), integrate dai dati ricavati da fonti pubblicamente disponibili. 3.2. Cina 3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di prodotti GFF originari della Cina (66) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (67) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (68) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. (69) Nello stesso punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (70) Il 27 settembre 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota sui fattori produttivi») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha sottolineato l’assenza di collaborazione da parte sia del governo della RPC che dei produttori esportatori cinesi, che è stata comunicata alle autorità della Repubblica popolare cinese mediante una nota verbale ( 17 ) . Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha precisato che si sarebbe pertanto basata sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. (71) In tale contesto la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva avvalersi delle informazioni contenute nella domanda di riesame per stabilire le fonti da utilizzare per determinare il valore normale. La Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo appropriato. (72) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella produzione di prodotti GFF. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV e il margine di profitto sulla base delle informazioni disponibili per la società TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş, («Şişecam»), un produttore del paese rappresentativo. (73) La Commissione non ha ricevuto osservazioni concernenti la nota sui fattori produttivi. 3.2.2. Valore normale (74) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (75) Tuttavia a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». (76) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.3. Esistenza di distorsioni significative (77) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se in Cina esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base che rendano inopportuno l’uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l’esistenza di distorsioni significative. (78) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi seguenti che indicano l’esistenza di distorsioni significative. — L’industria dei prodotti GFF è caratterizzata da un elevato livello di proprietà statale. Diversi produttori cinesi di prodotti GFF sono imprese di proprietà dello Stato o fanno parte di conglomerati di proprietà dello Stato. Ad esempio, Hengshi e Taishan sono entrambe di proprietà della stessa società madre di proprietà dello Stato, China National Building Material Group Co., Ltd. («CNBM»). Uno dei maggiori produttori, Changzhou Hongfa Zongheng Advanced Technolgy Co., Ltd., è in ultima analisi di proprietà del gruppo Yuntianhua, di proprietà dello Stato. Le società cinesi di proprietà dello Stato rappresentano una parte significativa della capacità produttiva cinese di prodotti GFF ( 18 ) . — Il governo della RPC esercita un livello elevato di controllo/ingerenza sull’industria cinese dei prodotti GFF. Il governo della RPC e il partito comunista cinese («PCC») mantengono strutture che assicurano loro una continua influenza sulle imprese, in particolare su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà e rivendica il proprio diritto a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Inoltre il governo della RPC esercita la propria influenza istituendo le cosiddette cellule del PCC in ogni impresa di proprietà dello Stato. Il governo della RPC esercita un’influenza anche attraverso legami personali. Sono ampiamente documentati, ad esempio, i collegamenti tra il governo della RPC e Hengshi, nonché con la sua società madre CNBM, così come i collegamenti tra il governo della RPC e Taishan, la sua società madre Sinoma Science & Technology e la società capogruppo CNBM ( 19 ) . — Il governo della RPC mantiene inoltre stretti legami con i produttori cinesi di prodotti GFF attraverso associazioni rappresentative di categoria. La China Building Materials Federation («CNBF») è approvata dal ministero cinese degli Affari civili e opera sotto l’orientamento e la supervisione della commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato. La CNBF attua le politiche del PCC e del Consiglio di Stato e i suoi membri svolgono funzioni di partito nel PCC ( 20 ) . — In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nell’industria dei GFF e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Pertanto sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore dei prodotti GFF sono soggette alla supervisione strategica del governo della RPC ( 21 ) . — Le politiche e le misure cinesi applicabili al settore dei prodotti GFF favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo che riguardano praticamente tutti i settori economici, compreso quello dei prodotti GFF, considerato un «settore di nuovi materiali ad alta e nuova tecnologia». Le imprese di questo settore beneficiano di numerosi meccanismi di sostegno, tra cui politiche di sostegno finanziario, regimi di bilancio e fiscali agevolati, sostegno a ricerca e sviluppo. Cfr. ad esempio ( 22 ) : — il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Cina (quattordicesimo piano quinquennale generale); — la tabella di marcia Made in China 2025; — il repertorio delle industrie che incoraggiano gli investimenti esteri (edizione 2022); — il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale 2019 e il repertorio di riferimento per il 2021 dei nuovi materiali essenziali; — il repertorio dei prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia; — la normativa della Cina sul progresso scientifico e tecnologico; — il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria della fibra di vetro; — il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione; — il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo della fabbricazione intelligente; — il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali a Zhejiang; — il quattordicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali da costruzione di Shandong; — il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera a Chongqing; — il sostegno all’industria dei prodotti GFF in altre province, tra cui Guangxi, Hubei e Hebei. — In Cina il costo di praticamente tutti i fattori di produzione dei prodotti GFF, compresi i costi delle materie prime, dell’energia elettrica, dei terreni e del lavoro, è soggetto a distorsioni. La principale materia prima per la produzione di prodotti GFF è costituita dai filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro, che sono considerati tipi di prodotto rientranti tra i rinforzi in fibra di vetro, e dai filati in fibra di vetro. A tale proposito il richiedente ha fatto riferimento alle recenti risultanze della Commissione secondo cui esistono distorsioni significative sia nel settore cinese dei rinforzi in fibra di vetro che in quello dei filati in fibra di vetro ( 23 ) e i costi e i prezzi non sono il risultato delle forze del libero mercato ( 24 ) . Per quanto riguarda i prezzi dell’energia, il governo della RPC interviene in modo significativo e sistematico nel mercato cinese dell’energia elettrica ( 25 ) . In Cina tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese e nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso obiettivi strategici specifici, compresa l’attuazione di piani economici ( 26 ) . Anche i costi salariali nel settore dei prodotti GFF sono distorti ( 27 ) . — L’accesso ai finanziamenti nel settore dei prodotti GFF è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. Il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. I rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Il libero accesso ai finanziamenti è ulteriormente distorto da norme aggiuntive che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene in qualche modo importanti. Gli oneri finanziari, compresi i tassi di interesse, sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti. Il diritto fallimentare cinese non funziona correttamente nel settore dei prodotti GFF, in quanto mantiene in attività imprese insolventi ( 28 ) . — Alla luce di tutti gli elementi di cui sopra, il richiedente concludeva che esistono elementi di prova convincenti del fatto che l’industria cinese dei prodotti GFF sia soggetta a interventi del governo della RPC che hanno determinato distorsioni significative nel settore. (79) In secondo luogo, nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore della fibra di vetro in Cina ( 29 ) , la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che impedisce un’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 30 ) . (80) In particolare la Commissione ha concluso che nel settore della fibra di vetro non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 31 ) , ma che il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 32 ) . (81) La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 33 ) . (82) La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina ( 34 ) . (83) Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore della fibra di vetro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 35 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina ( 36 ) . (84) In terzo luogo, nell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione delle misure iniziali ( 37 ) , la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo in Cina in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da inficiare tale conclusione. (85) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Cina («relazione») ( 38 ) , elaborata dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l’esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (86) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (87) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. (88) Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.4. Paese rappresentativo Osservazioni generali (89) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina; A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 39 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 40 ) ; — la disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (90) Come spiegato ai considerando da 70 a 73, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descrive i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Al considerando 88 la Commissione ha concluso che esistono distorsioni significative. Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (91) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato la Turchia come uno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, vale a dire tra i paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame Il prodotto oggetto del riesame era fabbricato in Turchia. (92) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che né il governo della RPC né alcun produttore esportatore cinese hanno collaborato all’inchiesta. Nella nota sui fattori produttivi si sottolineava che la Commissione si sarebbe pertanto basata sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ossia avrebbe utilizzato le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza per selezionare il paese rappresentativo e stabilire le fonti da utilizzare per determinare il valore normale. (93) La Commissione ha pertanto considerato la Turchia un paese rappresentativo appropriato. Disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo (94) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha inoltre indicato che erano prontamente disponibili anche i dati finanziari pertinenti di un produttore di prodotti GFF in Turchia. (95) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato e i rendiconti finanziari prontamente disponibili di Şişecam al fine di reperire prezzi o valori di riferimento e dati finanziari esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. (96) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e di Şişecam come produttore nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni. (97) La selezione iniziale di uno o più potenziali paesi rappresentativi e di società idonee con dati prontamente disponibili non impedisce alla Commissione di integrare o perfezionare tale selezione e la sua ricerca in una fase successiva, anche presentando nuovi suggerimenti per quanto riguarda i potenziali paesi rappresentativi e il prodotto simile. Lo scopo delle note relative ai fattori produttivi è proprio quello di invitare le parti interessate a presentare osservazioni sulla ricerca preliminare dei servizi della Commissione e, se del caso, ricevere alternative da sottoporre all’esame dei servizi della Commissione. Le note contengono anche un allegato specifico che fornisce orientamenti alle parti che decidano di fornire informazioni su eventuali ulteriori paesi e/o società rappresentative, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Livello di protezione sociale e ambientale (98) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. Conclusioni (99) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (100) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (101) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della principale materia prima, i filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro. La Commissione ha anche dichiarato che avrebbe utilizzato i dati dell’Istituto di statistica turco ( 41 ) e di Eurostat ( 42 ) per stabilire i costi esenti da distorsioni rispettivamente del lavoro e dell’energia. (102) Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda di riesame, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, sono stati individuati i fattori produttivi seguenti e le rispettive fonti: Tabella 1 Fattori produttivi dei prodotti GFF Fattore produttivo Codice HS Fonte dei dati Unità di misura Costo unitario Materie prime Filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro 701912 GTA ( 43 ) kg 10,63 CNY/kg Energia Energia elettrica N/A Eurostat ( 44 ) kWh 0,73 CNY Lavoro (manodopera) Costo del lavoro N/A Istituto di statistica turco ( 45 ) Ora 72,55 CNY/ora ( 43 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . Sono state escluse le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Russia. ( 44 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en . ( 45 ) TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr) . Materie prime (103) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni dei filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro consegnati all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. (104) Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 46 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto ai considerando da 77 a 88 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (105) In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (106) La Commissione ha inoltre constatato che oltre l’80 % delle importazioni della principale materia prima (i filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro) in Turchia proveniva dall’Egitto, con prezzi inferiori a quelli di qualsiasi altra fonte di importazione. (107) Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione ( 47 ) , la Commissione ha constatato che l’unico produttore di rinforzi in fibra di vetro, e di conseguenza l’unico produttore di filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro, in Egitto è Jushi Egypt. Come stabilito in tale regolamento, Jushi Egypt era di proprietà di società cinesi e riceveva sovvenzioni sia dalla Cina che dall’Egitto. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 ha pertanto istituito misure compensative sulle esportazioni di rinforzi in fibra di vetro nell’Unione. (108) Dato che Jushi Egypt continua a essere l’unico produttore esportatore di filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro presente in Egitto, poiché non vi è motivo di presumere che le stesse sovvenzioni non incidano in modo analogo sui prezzi dei prodotti esportati in altri mercati, la Commissione ha ritenuto che le stesse distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro in Turchia. Dopo l’esclusione delle importazioni dall’Egitto nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto comunque rappresentativo, con più di 10 000 tonnellate. (109) Per quanto riguarda i dazi all’importazione, la Commissione ha osservato che la Turchia importava filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro da oltre 20 paesi, con aliquote dei dazi all’importazione variabili e differenze significative in termini di volumi. La Commissione ha calcolato i dazi all’importazione per i filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro sulla base del livello dei dazi applicabili alle relative importazioni da ciascuno di tali paesi. (110) Questi prezzi all’importazione di norma dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione del livello dei margini di dumping calcolati in appresso, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti comporterebbero solo un aumento del valore normale e di conseguenza un margine di dumping più elevato. Lavoro (manodopera) (111) L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il periodo dell’inchiesta di riesame sulla base del costo orario medio del lavoro per il settore manifatturiero di cui al codice NACE ( 48 ) C-23 per il 2022, ossia l’attività economica «Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» secondo la classificazione NACE Rev. 2. I valori sono stati ulteriormente adeguati per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice del costo del lavoro pubblicato dall’Istituto di statistica turco ( 49 ) per riflettere i costi nel periodo dell’inchiesta di riesame. Energia elettrica (112) Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Turchia è pubblicato da Eurostat. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in CNY/kWh per il periodo dell’inchiesta di riesame pubblicati il 10 settembre 2025 ( 50 ) . Spese generali di produzione, SGAV, profitti (113) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (114) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. (115) Le SGAV e i profitti erano basati su informazioni prontamente disponibili per le società (cfr. considerando 118). 3.2.6. Calcolo del valore normale (116) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (117) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di prodotti GFF. La Commissione ha moltiplicato la media ponderata dei tassi di consumo delle principali categorie di prodotto per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo (Turchia), come descritto nella sezione 3.2.5. (118) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, come indicato sopra, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, nonché le SGAV e il margine di profitto. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e il margine di profitto sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Şişecam per l’esercizio 2023, riportati e adeguati per tenere conto dell’inflazione nei conti certificati della società per l’esercizio 2024 ( 51 ) (cfr. sezione 3.2.5). (119) Segnatamente la Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le spese generali di produzione, che rappresentavano in totale il 16,8 % dei costi diretti di fabbricazione; — le SGAV e altri costi, che rappresentavano l’11,24 % del costo delle vendite di Şişecam, e — i profitti, che ammontavano al 22,4 % del costo delle vendite, realizzati dall’entità produttrice di fibre di vetro di Şişecam. (120) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.7. Prezzo all’esportazione (121) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Cina, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto interno. 3.2.8. Confronto (122) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base con i prezzi all’esportazione stabiliti a livello franco fabbrica come sopra descritto. (123) Non è stato effettuato alcun adeguamento del valore normale e/o del prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 3.2.9. Margine di dumping (124) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (125) Su tale base, per le esportazioni dalla Cina la media ponderata dei margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultata del 59,0 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.3. Egitto (126) Come già indicato al considerando 49, nessun produttore esportatore egiziano ha collaborato all’inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha basato le proprie conclusioni in materia di dumping sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. 3.3.1. Valore normale (127) Poiché non erano disponibili informazioni sui prezzi dei prodotti GFF praticati sul mercato interno egiziano né per Hengshi Egypt né per Jushi Egypt, la Commissione ha calcolato il valore normale per l’Egitto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, utilizzando i dati indicati nella domanda di riesame. (128) In particolare, per le materie prime, il richiedente ha utilizzato le statistiche sulle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro della banca dati Comtrade ( 52 ) . Il motivo per cui è stato scelto tale approccio anziché basarsi sulle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro in Egitto è dovuto al fatto che la quasi totalità di tali importazioni proveniva dalla Cina e si trattava probabilmente di trasferimenti intrasocietari del gruppo Jushi. (129) Per l’energia elettrica sono stati utilizzati i prezzi dell’energia elettrica per le imprese in Egitto ricavati da Global Petrol Prices ( 53 ) . Per il costo del lavoro sono stati utilizzati i salari pubblicati da Salary Explorer ( 54 ) per il settore «Industria e produzione manifatturiera» in Egitto. (130) A tali costi di produzione sono stati aggiunti importi adeguati per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, basati sui dati forniti dal richiedente. (131) È stata aggiunta la stessa percentuale delle spese generali di produzione sui costi diretti di produzione calcolata sulla base dei dati forniti dal richiedente utilizzata per il valore normale in Cina, pari al 16,8 % (cfr. considerando 119). (132) I rendiconti finanziari di Hengshi Egypt non erano prontamente disponibili e quelli di Jushi China non fornivano informazioni sulle SGAV di Jushi Egypt. Il richiedente ha pertanto utilizzato i dati relativi alle SGAV del produttore turco di prodotti GFF, Şişecam. La Commissione ha seguito lo stesso approccio e ha applicato le SGAV di Şişecam pari all’11,24 % del costo delle vendite, come indicato al considerando 119. (133) Al costo di fabbricazione è stato aggiunto anche un margine di profitto del 20,1 %, come riportato nella domanda di riesame. Il richiedente ha utilizzato i rendiconti finanziari pubblicamente disponibili di Jushi China per ricavare il profitto. 3.3.2. Prezzo all’esportazione (134) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori dell’Egitto, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto interno. 3.3.3. Confronto (135) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base dei dati disponibili con i prezzi all’esportazione stabiliti a livello franco fabbrica, come indicato sopra. (136) Non è stato effettuato alcun adeguamento del valore normale e/o del prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 3.3.4. Margine di dumping (137) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (138) Su tale base, per le esportazioni dall’Egitto la media ponderata dei margini di dumping medi, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultata del 100,26 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING (139) Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Egitto e in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e le pratiche di elusione e di assorbimento. 4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina e in Egitto (140) A causa della totale assenza di collaborazione da parte dell’Egitto, della Cina e dei produttori esportatori di entrambi i paesi, le conclusioni sulle capacità produttive e sulle capacità inutilizzate si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. (141) Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che la capacità produttiva totale di prodotti GFF in Cina era di circa 1 400 000 tonnellate nel PIR, con circa 800 000 tonnellate di sovraccapacità. Previa detrazione della domanda interna e delle esportazioni totali, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi disponibile per il mercato dell’Unione è stata stimata pari a circa 700 000 tonnellate, un valore cinque volte superiore al consumo totale dell’Unione. (142) Per quanto riguarda le capacità egiziane, gli elementi di prova dimostrano che gli unici due produttori di prodotti GFF in Egitto (Hengshi Egypt e Jushi Egypt) sono stati istituiti con l’obiettivo di rifornire il mercato dell’Unione. Hengshi Egypt e Jushi Egypt appartengono allo stesso gruppo di società costituite in Cina e sono entrambe situate nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez. Sono controllate in ultima istanza da un’agenzia governativa cinese e sono state istituite nell’ambito di una strategia volta a promuovere l’espansione della Cina verso l’esterno. (143) Mentre Jushi Egypt è stata costituita con l’obiettivo principale di esportare rinforzi in fibra di vetro nell’UE, Hengshi Egypt è stata costituita in un momento successivo per integrare il suo portafoglio di prodotti con i prodotti GFF. Nel 2017 la capacità produttiva di prodotti GFF di Hengshi, secondo le stime del richiedente, ammontava a 30 000 tonnellate, pari al 22 % del consumo totale dell’Unione. (144) Il richiedente ha inoltre dimostrato che, a partire dal 2022, l’Unione è stata una delle principali destinazioni dei prodotti GFF egiziani, mentre il mercato interno egiziano dei prodotti GFF è minimo, con una domanda che non supera 1 500 tonnellate all’anno. (145) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori cinesi ed egiziani dispongono di capacità sufficienti e sarebbero pronti a utilizzarle per aumentare drasticamente le loro esportazioni verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 4.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (146) Nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, che si aggiungono ai dazi all’importazione convenzionali per le importazioni dalla Cina (compresi tra il 5 % e il 7 % per i diversi codici doganali in cui rientra il prodotto in esame), i produttori esportatori cinesi ed egiziani continuano a esportare nell’Unione. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono addirittura aumentati in termini assoluti: i volumi delle importazioni cinesi sono cresciuti del 102 % e quelli delle importazioni egiziane del 115 %. (147) Dai dati sulle esportazioni del GTA è emerso che i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione, al netto dei costi di spedizione e dei dazi, erano superiori di circa il 15 % rispetto alla media ponderata dei prezzi all’esportazione verso i dieci maggiori mercati di esportazione. Considerando l’importanza del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi ed egiziani e il fatto che i produttori esportatori cinesi sono comunque in grado di vendere a prezzi del genere nell’Unione nonostante le misure in vigore, è evidente che il mercato dell’Unione rimane molto attraente. (148) Inoltre l’esistenza di pratiche di elusione e di assorbimento, che sono state affrontate mediante modifiche delle misure descritte nella sezione 1.1, è un’ulteriore dimostrazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione. 4.3. Conclusioni (149) Come indicato in precedenza, è stata riscontrata la persistenza del dumping, con margini di dumping significativi sia per l’Egitto che per la Cina. Considerando la notevole capacità inutilizzata in Cina e le dimensioni delle capacità in Egitto, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione e le precedenti pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping, con l’ingresso delle esportazioni oggetto di dumping nel mercato dell’Unione in quantità consistenti. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (150) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 18 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (151) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a 100 653 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali: — la risposta al questionario macroeconomico fornita dal richiedente; — i dati verificati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 45, per il campione sono stati selezionati due produttori dell’Unione. Essi rappresentavano il [30 %-40 %] della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 5.2. Consumo dell’Unione (152) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base della risposta al questionario macroeconomico e dei dati Eurostat sulle importazioni. (153) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo dell’Unione 120 045 133 260 138 175 136 112 Indice 100 111 115 113 Fonte: Eurostat, risposta al questionario macroeconomico. (154) Il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 % tra il 2021 e il 2022, trainato dalla ripresa e dalla ricostituzione delle scorte nelle industrie a valle dopo la pandemia. (155) Tra il 2022 e il 2024 il consumo dell’Unione ha registrato un andamento influenzato da due tendenze opposte. Da un lato, la domanda da parte dei produttori di turbine e pale eoliche è diminuita, in quanto tali produttori hanno dovuto far fronte a una maggiore pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni cinesi nell’Unione. Dall’altro lato, è aumentata la domanda da parte di altri mercati di uso finale, in particolare il settore dei sistemi di risanamento delle tubazioni ( cured-in-place pipe lining , «CIPP»). Nel complesso, questi andamenti opposti hanno portato a una stabilizzazione del consumo dell’Unione, che dopo il 2021 ha oscillato all’interno di un intervallo ristretto. 5.3. Importazioni dai paesi interessati 5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (156) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al volume delle importazioni e al consumo totale dell’Unione. (157) Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dalla Cina e dall’Egitto (in tonnellate) 6 778 9 871 9 570 13 859 Indice 100 146 141 204 Quota di mercato (%) 6 7 7 10 Indice 100 131 123 180 Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate) 5 611 5 535 4 693 11 345 Indice 100 99 84 202 Quota di mercato (%) 5 4 3 8 Indice 100 89 73 178 Volume delle importazioni dall’Egitto (in tonnellate) 1 168 4 336 4 877 2 514 Indice 100 371 418 215 Quota di mercato (%) 1 3 4 2 Indice 100 335 363 190 Fonte: Eurostat. (158) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina e dall’Egitto è aumentato rispettivamente del 102 % e del 115 %. (159) Nello stesso periodo il consumo dell’Unione è cresciuto soltanto del 13 %. Di conseguenza, la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata: dal 5 % all’8 % per la Cina, dall’1 % al 2 % per l’Egitto. 5.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi (160) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dai paesi interessati in base ai dati di Eurostat. (161) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Cina ed Egitto 1 640 2 022 1 982 1 687 Indice 100 123 121 103 Cina 1 770 2 494 2 331 1 744 Indice 100 141 132 99 Egitto 1 015 1 421 1 647 1 431 Indice 100 140 162 141 Fonte: Eurostat — Prezzi forniti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif franco frontiera dell’Unione). (162) La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati sul mercato dell’Unione è aumentata del 23 % dal 2021 al 2022, nel 2023 è rimasta stabile, e nel periodo dell’inchiesta di riesame è scesa tornando all’incirca al livello del 2021. (163) Per quanto riguarda l’esame dell’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta, l’omessa collaborazione dei produttori esportatori e la conseguente mancanza di dati sulle operazioni hanno reso impossibile il calcolo dell’effettivo undercutting dei prezzi (confronto per tipo di prodotto). In particolare, data la natura statistica dei dati, i prezzi medi all’importazione non tengono conto delle differenze nel mix di prodotti, che sono intrinsecamente rilevanti per il prodotto oggetto del riesame. Ciò è dimostrato dagli elementi di prova ottenuti dai produttori dell’Unione, i cui prezzi di vendita variano notevolmente da un tipo di prodotto all’altro. Pertanto la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori ha creato proprio quella lacuna probatoria che ha impedito alla Commissione di calcolare l’undercutting. (164) In tali circostanze, poiché le statistiche sulle importazioni non potevano essere utilizzate per concludere che non vi fosse stato alcun undercutting durante il periodo dell’inchiesta, è stato necessario prendere in considerazione altri elementi. In particolare, la Commissione ha potuto dedurre l’esistenza di effetti significativi sui prezzi derivanti dalle importazioni provenienti dai paesi interessati sulla base dei dati disponibili. (165) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato a un ritmo più sostenuto rispetto al contenuto incremento del consumo dell’Unione. L’aumento delle importazioni dai paesi interessati ha contribuito all’erosione del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, nonché alla sua incapacità cronica di aumentare i prezzi per coprire i costi. In tale scenario, i dati disponibili indicano quindi l’esistenza di un undercutting e di una contrazione dei prezzi. 5.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Egitto (166) Le importazioni di prodotti GFF da paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Egitto provenivano principalmente da India, Turchia e Thailandia. (167) Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di GFF da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame India Volume (in tonnellate) 6 402 5 866 10 783 15 384 Indice 100 92 168 240 Quota di mercato (%) 5 4 8 11 Prezzo medio (in EUR/unità di misura) 1 479 1 850 1 786 1 753 Indice 100 125 121 119 Turchia Volume (in tonnellate) 3 161 19 540 10 524 8 151 Indice 100 618 333 258 Quota di mercato (%) 3 15 8 6 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 448 1 809 2 078 1 791 Indice 100 125 144 124 Thailandia Volume (in tonnellate) 229 3 014 5 246 3 968 Indice 100 1 314 2 288 1 730 Quota di mercato (%) 0 2 4 3 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 388 1 794 1 338 1 208 Indice 100 129 96 87 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 11 665 5 919 3 796 5 044 Indice 100 51 33 43 Quota di mercato (%) 10 4 3 4 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 641 3 587 3 126 2 905 Indice 100 219 191 177 Totale di tutti i paesi terzi esclusi la Cina e l’Egitto Volume (in tonnellate) 21 457 34 340 30 349 32 547 Indice 100 160 141 152 Quota di mercato (%) 18 26 22 24 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 561 2 121 1 978 1 875 Indice 100 136 127 120 Fonte: Eurostat — Prezzi forniti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif franco frontiera dell’Unione). (168) La Commissione ha esaminato l’evoluzione dei volumi, dei prezzi cif e dei prezzi dazio corrisposto (Delivered Duty Paid, DDP) delle importazioni da paesi terzi. Il prezzo dazio corrisposto è stato ottenuto aggiungendo al prezzo cif il dazio convenzionale e il dazio antidumping applicabili. (169) Per quanto riguarda l’India, il volume delle importazioni ha registrato un notevole aumento nel periodo in esame e ha raggiunto una quota di mercato dell’11 % durante il PIR. Durante tutto il periodo in esame i prezzi medi cif e DDP delle importazioni dall’India sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi a livello DDP erano inferiori rispettivamente del 16 % e del 24 %. (170) Per quanto riguarda la Turchia, tra il 2021 e il 2022 il volume delle importazioni è sestuplicato, raggiungendo una quota di mercato del 15 % nel 2022. Nel settembre 2022, a seguito dell’inchiesta antielusione di cui al considerando 6 ( 55 ) , la Commissione ha esteso le misure antidumping alle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, ad eccezione di quelli esportati da alcune specifiche società turche. Nel 2023 le importazioni dalla Turchia hanno iniziato a diminuire, ma durante il PIR rappresentavano ancora una quota di mercato del 6 %. Durante tutto il periodo in esame i prezzi medi cif e DDP delle importazioni dalla Turchia sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Nel PIR i prezzi a livello DDP erano inferiori rispettivamente del 14 % e del 22 %. (171) Per quanto riguarda la Thailandia, il volume delle importazioni è partito da un livello molto basso di 229 tonnellate nel 2021 e ha raggiunto una quota di mercato del 3 % durante il PIR. Durante tutto il periodo in esame i prezzi medi cif e DDP delle importazioni dalla Thailandia sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Nel PIR i prezzi a livello DDP erano inferiori rispettivamente del 42 % e del 48 %. (172) Nel periodo in esame il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito e la relativa quota di mercato è scesa dal 10 % al 4 %. Dal 2022 al PIR il prezzo medio cif delle importazioni da altri paesi terzi è stato notevolmente superiore al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. 5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 5.5.1. Osservazioni generali (173) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (174) Come indicato al considerando 45, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (175) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. (176) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nel questionario macroeconomico trasmesso dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (177) Tenendo conto del fatto che gli indicatori microeconomici utilizzati nell’analisi del pregiudizio sono stati ottenuti da soli due produttori dell’Unione inseriti nel campione, le cifre determinate sulla base di tali dati presentati di seguito sono indicate in intervalli di valori per tutelare la riservatezza dei dati dei produttori dell’Unione. (178) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (179) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 5.5.2. Indicatori macroeconomici 5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (180) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in tonnellate) 113 426 104 578 111 728 100 653 Indice 100 92 99 89 Capacità produttiva (in tonnellate) 251 530 235 308 231 444 246 427 Indice 100 94 92 98 Utilizzo degli impianti (%) 45 44 48 41 Indice 100 99 107 91 Fonte: Risposta al questionario macroeconomico. (181) Il volume di produzione dei produttori dell’Unione ha subito fluttuazioni, ma nel periodo in esame ha registrato una diminuzione complessiva dell’11 %. Tale diminuzione è dovuta a un calo della domanda da parte dei fabbricanti di pale eoliche, che sono a loro volta esposti alla concorrenza cinese. Il calo della domanda è stato parzialmente compensato dalla domanda in altri settori di cui al considerando 155. I cicli di produzione destinati a questi altri settori sono però più brevi, determinando una riconfigurazione più frequente dei macchinari e tempi di fermo macchina più lunghi, con ripercussioni negative sull’utilizzo degli impianti. (182) La capacità produttiva a livello mondiale è diminuita solo del 2 % nel periodo in esame e, di conseguenza, l’utilizzo degli impianti è diminuito del 9 %. Il basso utilizzo degli impianti, dovuto all’incapacità di vendere volumi sufficienti a prezzi redditizi, ha contribuito alla situazione precaria in cui versa l’industria dell’Unione. 5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (183) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione 91 810 89 049 98 257 89 706 Indice 100 97 107 98 Quota di mercato (%) 76 67 71 66 Indice 100 87 93 86 Fonte: Risposta al questionario macroeconomico. (184) Il volume delle vendite sul mercato dell’Unione è rimasto stabile nel 2022 rispetto al 2021, per poi aumentare di 10 punti percentuali nel 2023. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le vendite sono però diminuite di 8 551 tonnellate, ossia di 9 punti percentuali su base annua. Nel periodo in esame le vendite sono diminuite del 2 %, mentre il consumo dell’Unione è aumentato del 13 %, il che si è tradotto in una riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che nel periodo in esame è scesa dal 76 % al 66 %. L’industria dell’Unione, non solo non ha beneficiato della crescita del mercato dell’Unione, ma ha addirittura perso una parte significativa della propria quota di mercato. 5.5.2.3. Crescita (185) Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione non ha potuto mantenere la propria quota di mercato in un contesto di crescita della domanda, a differenza dei paesi interessati, che hanno guadagnato quote di mercato durante il periodo in esame. 5.5.2.4. Occupazione e produttività (186) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di dipendenti 1 106 1 114 1 154 1 126 Indice 100 101 104 102 Produttività (in tonnellate/dipendente) 103 94 97 89 Indice 100 92 94 87 Fonte: Risposta al questionario macroeconomico. (187) Nel periodo in esame l’occupazione è rimasta relativamente stabile. (188) A fronte di un’occupazione rimasta sostanzialmente stabile e di un calo dei volumi di produzione, la produttività del lavoro è peggiorata del 13 % nel periodo in esame. Come illustrato al considerando 181, la domanda si è progressivamente spostata verso prodotti fabbricati in serie più ridotte, rendendo necessarie riconfigurazioni più frequenti delle macchine, con un conseguente aumento dei tempi di fermo macchina e un impatto negativo anche sulla produttività. 5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (189) I margini di dumping cinesi ed egiziani sono stati notevolmente superiori al livello minimo. (190) I volumi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati notevolmente nel periodo in esame. (191) Nonostante le misure antidumping in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha subito un peggioramento nel periodo in esame e nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione versava in una situazione precaria. 5.5.3. Indicatori microeconomici 5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (192) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione [1 900 -2 200 ] [2 200 -2 500 ] [2 200 -2 500 ] [2 100 -2 400 ] Indice 100 112 116 109 Costo di produzione unitario [1 900 -2 200 ] [2 300 -2 600 ] [2 400 -2 700 ] [2 300 -2 600 ] Indice 100 118 126 120 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (193) Il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione è stato inferiore al costo medio unitario di produzione durante l’intero periodo in esame. Il prezzo unitario di vendita più elevato è stato raggiunto nel 2023 in quanto era stato fissato in accordi firmati nel 2022 sulla base di costi dell’energia elevati. (194) Nel periodo in esame il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è aumentato del 9 %. Tale aumento ha compensato solo in parte l’incremento del 20 % del costo di produzione registrato nello stesso periodo, con il conseguente deterioramento della sua redditività. 5.5.3.2. Costo del lavoro (195) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente [57 000 -62 000 ] [61 000 -66 000 ] [62 000 -67 000 ] [61 000 -66 000 ] Indice 100 105 109 106 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (196) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel periodo in esame. 5.5.3.3. Scorte (197) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) [5 300 -5 800 ] [4 200 -4 700 ] [5 500 -6 000 ] [7 500 -8 000 ] Indice 100 79 102 139 Scorte finali in percentuale della produzione (%) [15 -20 ] [10 -15 ] [15 -20 ] [20 -25 ] Indice 100 84 111 140 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (198) Dopo un calo nel 2022 dovuto al riequilibrio legato alla pandemia di COVID-19, il livello delle scorte è nuovamente aumentato, raggiungendo il [20 %-25 %] della produzione alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. L’aumento dei livelli delle scorte indica che l’industria dell’Unione produceva beni che non riusciva a vendere a prezzi redditizi o in quantità sufficienti. Ciò riflette in modo evidente un deterioramento della posizione concorrenziale dell’industria. 5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (199) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [0 -3 ] [(–2 )-1 ] [(–7 )-(–4 )] [(–10 )-(–7 )] Indice 100 –50 – 228 – 364 Flusso di cassa (in EUR) [550 000 -600 000 ] [3 000 000 - 3 500 000 ] [(–5 400 000 )-(–4 900 000 )] [(–6 600 000 )-(–6 100 000 )] Indice 100 545 – 881 –1 104 Investimenti (in EUR) [1 600 000 - 1 900 000 ] [1 700 000 - 2 000 000 ] [1 900 000 - 2 200 000 ] [2 000 000 - 2 300 000 ] Indice 100 106 120 125 Utile sul capitale investito (%) [5 -10 ] [(–5 )-0 ] [(–20 )-(–15 )] [(–30 )-(–25 )] Indice 100 –52 – 246 – 414 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (200) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nella tabella 9, il costo unitario di produzione è aumentato più rapidamente del prezzo unitario di vendita e pertanto nel corso del periodo in esame la redditività ha subito un costante e significativo peggioramento. (201) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Ad eccezione del 2022, quando il riequilibrio delle scorte post-pandemia ha influito positivamente sul flusso di cassa, nel periodo in esame questo indicatore di pregiudizio ha registrato un peggioramento, attestandosi su valori nettamente negativi nel periodo dell’inchiesta di riesame. La diminuzione dei flussi di cassa ha inoltre ridotto la capacità di ottenere capitali. (202) Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati del 25 %. Si è trattato di investimenti risultati principalmente legati a interventi di sostituzione, razionalizzazione e alla conformità alla legislazione ambientale e sociale. (203) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale dato ha mostrato un inizio positivo nel 2021, per poi diminuire costantemente nel periodo in esame e scendere al di sotto del - 25 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (204) Nonostante l’andamento negativo del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, l’industria dell’Unione è stata in grado di finanziare gli investimenti necessari, come descritto al considerando 202. 5.6. Conclusioni sul pregiudizio (205) La maggior parte degli indicatori del pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. (206) La produzione dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo in esame e le vendite sul mercato dell’Unione sono diminuite del 2 % nonostante l’aumento del 13 % del consumo dell’Unione. Ciò ha determinato una perdita di quota di mercato, che è scesa dal 76 % nel 2021 al 66 % nel PIR. Nel corso del periodo in esame tale perdita di quota di mercato in un mercato in crescita ha favorito la Cina, l’Egitto e altri paesi terzi. (207) La perdita di quota di mercato subita dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è stata aggravata dal calo del 49 % delle vendite all’esportazione registrato nel periodo in esame, come illustrato nella tabella 13. (208) Nel periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 2 % e l’utilizzo degli impianti è sceso dal 45 % al 41 % a causa del calo della produzione. (209) Nello stesso periodo l’occupazione è rimasta stabile. La produttività ha seguito un andamento in linea con l’evoluzione della produzione ed è diminuita del 13 % nel periodo in esame. (210) Il costo di produzione unitario è aumentato del 20 % nel periodo in esame. (211) Il prezzo medio di vendita dei produttori dell’Unione è aumentato solo del 9 % in un mercato soggetto alla pressione esercitata dai prezzi bassi, un aumento insufficiente per compensare l’incremento dei costi di produzione. (212) Nel periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita costantemente, raggiungendo un intervallo di valori compreso tra [- 7 e - 10 %] nel periodo dell’inchiesta di riesame. (213) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 6. NESSO DI CAUSALITÀ (214) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. 6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (215) Come illustrato nella sezione 5.3.2, nonostante le misure antidumping e antisovvenzioni, nel periodo in esame il volume delle importazioni cinesi ed egiziane è aumentato e la loro quota di mercato è passata dal 6 % registrato nel 2021 al 10 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (216) Il costante aumento della quota di mercato delle importazioni a prezzi di dumping dall’Egitto e dalla Cina registrato nel periodo in esame ha sottoposto l’industria dell’Unione a una duplice pressione, sia in termini di prezzi che di volumi. Il conseguente calo dei volumi delle vendite e la contrazione dei prezzi sono una causa diretta del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 6.2. Effetti di altri fattori 6.2.1. Importazioni da altri paesi terzi (217) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l’andamento illustrato nella tabella 5. (218) I considerando da 169 a 171 dimostrano che i prezzi medi delle importazioni dall’India, dalla Turchia e dalla Thailandia, dazio corrisposto, erano notevolmente inferiori ai prezzi medi delle importazioni cinesi ed egiziane, dazio corrisposto, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. In considerazione della loro ampia quota di mercato e dei loro bassi prezzi medi dazio corrisposto, la Commissione ha concluso che anche le importazioni dall’India, dalla Turchia e dalla Thailandia hanno esercitato una pressione sui prezzi e hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, poiché le importazioni dalla Cina e dall’Egitto sono quasi raddoppiate nel periodo in esame, registrando un aumento significativo in particolare tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta di riesame a prezzi che hanno esercitato una notevole pressione al ribasso, la Commissione ha concluso che le importazioni da paesi terzi non hanno modificato tale fatto, né hanno attenuato il nesso di causalità. 6.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (219) Nel periodo in esame il volume totale delle esportazioni dell’industria dell’Unione e i prezzi medi di vendita all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle esportazioni (in tonnellate) [19 000 -23 000 ] [14 000 -18 000 ] [11 000 -15 000 ] [9 000 -13 000 ] Indice 100 76 62 51 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) [2 000 -2 400 ] [2 800 -3 200 ] [2 800 -3 200 ] [2 600 -3 000 ] Indice 100 135 132 124 Fonte: Risposte al questionario macroeconomico e risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (220) Sui mercati dei paesi terzi, i produttori dell’Unione sono stati esposti a una concorrenza agguerrita per quanto riguarda i prodotti per l’energia eolica e sono stati progressivamente confinati in mercati più ristretti, quali il mercato dei CIPP e quello del tempo libero (scafi di imbarcazioni, case mobili), caratterizzati da prezzi più elevati ma anche da costi di produzione più alti. (221) Nel periodo in esame l’andamento delle esportazioni ha subito un costante peggioramento, con un conseguente calo del 49 % del volume delle esportazioni. (222) Poiché le vendite dell’industria dell’Unione erano destinate in gran parte al mercato dell’Unione e non prevalentemente alle esportazioni, la Commissione ha concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità. 6.3. Conclusioni sul nesso di causalità (223) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le esportazioni cinesi ed egiziane oggetto di dumping hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Allo stesso tempo, anche le importazioni da paesi terzi hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha tuttavia concluso che tali fattori, individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi ed egiziane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. 7. RISCHIO DI PERSISTENZA E/O DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (224) La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (225) La Commissione ha concluso che le importazioni cinesi ed egiziane hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione durante il PIR e che le importazioni da paesi terzi hanno contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole. In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’Egitto in caso di scadenza delle misure nei confronti di tali paesi. (226) A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nei paesi interessati, l’attrattiva del mercato dell’Unione, e i probabili livelli del prezzo delle importazioni dai paesi interessati in assenza delle misure antidumping e il loro impatto sull’industria dell’Unione. 7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina e in Egitto (227) Come spiegato al considerando 141, la capacità produttiva totale di prodotti GFF in Cina era di circa 1 400 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Previa detrazione della domanda interna e delle esportazioni totali, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi disponibile per il mercato dell’Unione è di circa 700 000 tonnellate, un valore cinque volte superiore al consumo totale dell’Unione (228) Come illustrato ai considerando da 142 a 144, la capacità produttiva di prodotti GFF in Egitto è di almeno 30 000 tonnellate, pari a circa il 22 % del consumo totale nell’Unione, mentre il mercato interno egiziano per i prodotti GFF sembra essere minimo. (229) Si può pertanto concludere che in Cina e in Egitto esiste una notevole capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure antidumping, può essere diretta verso il mercato dell’Unione in quantitativi ancora maggiori a prezzi di dumping. 7.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (230) Come già spiegato nella sezione 4.2, l’attrattiva del mercato dell’Unione è dimostrata dal fatto che, nonostante il livello relativamente elevato dei dazi antidumping in vigore, che si aggiungono al dazio convenzionale all’importazione compreso tra il 5 % e il 7 % per le importazioni dalla Cina, l’Unione è rimasta uno dei principali mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi ed egiziani, che hanno addirittura aumentato il volume delle loro esportazioni nel periodo in esame, con un incremento del 102 % per la Cina e del 115 % per l’Egitto, e le esportazioni cinesi verso l’Unione sono state in grado di ottenere prezzi elevati rispetto ad altri mercati, anche nonostante le misure in vigore. (231) Ulteriori elementi di prova dell’attrattiva del mercato dell’Unione sono forniti dall’esistenza, nel periodo in esame, delle seguenti pratiche di elusione e assorbimento, che sono state affrontate dai regolamenti di cui alla sezione 1.1: — è stata accertata l’elusione dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto mediante importazioni spedite dalla Turchia; — è stata accertata l’elusione dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina mediante importazioni spedite dal Marocco, e — è stato accertato l’assorbimento dei dazi antidumping da parte del produttore esportatore egiziano mediante una significativa riduzione del prezzo all’esportazione verso l’Unione. 7.3. Probabile livello dei prezzi delle importazioni in assenza di misure antidumping (232) Come indicato nella tabella 4, i prezzi all’importazione a livello cif nell’Unione dalla Cina durante il PIR erano pari a 1 744 EUR/tonnellata, ossia inferiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione di [2 100-2 400] EUR/tonnellata di cui alla tabella 9, nonché inferiori al costo di produzione di [2 300-2 600] EUR/tonnellata. (233) In assenza di misure antidumping, con le sole misure antisovvenzioni in vigore, le importazioni cinesi sarebbero entrate nell’Unione a prezzi ancora più bassi. Come spiegato al considerando 165, in realtà l’undercutting potrebbe essere ancora più elevato. (234) Come indicato nella tabella 4, i prezzi all’importazione a livello cif nell’Unione dall’Egitto durante il PIR erano pari a 1 431 EUR/tonnellata, ossia inferiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione di [2 100-2 400] EUR/tonnellata di cui alla tabella 9, nonché inferiori al costo di produzione di [2 300-2 600] EUR/tonnellata. (235) In assenza di misure antidumping, con le sole misure antisovvenzioni in vigore, le importazioni egiziane sarebbero entrate nell’Unione a prezzi ancora più bassi. (236) È pertanto probabile che, in assenza di dazi antidumping, le importazioni cinesi ed egiziane avrebbero un impatto ancor più negativo sui prezzi dell’Unione. (237) Tale risultanza dimostra chiaramente che in ogni caso sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni, che per di più, in caso di scadenza delle misure, potrebbero affluire in quantitativi molto più elevati. 7.4. Conclusioni (238) Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina e dell’Egitto. Inoltre, fatta salva tale conclusione, la Commissione ha stabilito che esiste un evidente rischio di reiterazione del pregiudizio notevole causato da tali importazioni in caso di scadenza delle misure. Se le misure non fossero prorogate, con ogni probabilità le importazioni oggetto di dumping provenienti da entrambe le origini tornerebbero in volumi notevolmente più elevati e a prezzi pregiudizievoli. La proroga delle misure è pertanto giustificata sia dal persistere del pregiudizio causato dalle importazioni dai paesi interessati sia, in modo indipendente, dal rischio di reiterazione di tale pregiudizio. 8. INTERESSE DELL’UNIONE (239) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori. 8.1. Interesse dell’industria dell’Unione (240) L’inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione. La situazione dell’industria dell’Unione, già precaria, si deteriorerebbe rapidamente con un abbassamento dei volumi di vendita e dei prezzi di vendita, determinando un forte calo della redditività e mettendo potenzialmente a rischio la sua stessa sopravvivenza. (241) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione. 8.2. Interesse degli importatori indipendenti (242) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti noti e li ha invitati a collaborare alla presente inchiesta. Non ha collaborato alcun importatore. (243) Nell’inchiesta iniziale ha collaborato un unico importatore il cui volume di importazioni di prodotti GFF è risultato trascurabile. (244) Sia nell’inchiesta iniziale che nella presente inchiesta è emerso che la maggior parte degli utilizzatori di volumi elevati necessita di prodotti GFF specifici realizzati su ordinazione e pertanto i prodotti GFF non costituiscono un prodotto di base regolarmente importato in volumi elevati da importatori indipendenti. (245) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 8.3. Interesse degli utilizzatori (246) La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori noti nel contesto della presente inchiesta e li ha invitati a collaborare. Nessun utilizzatore ha collaborato, il che conferma che le misure in vigore non hanno avuto un impatto molto negativo sugli utilizzatori. (247) Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione (246 427 tonnellate) è risultata superiore al consumo dell’Unione (136 112 tonnellate). L’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato complessivamente del 41 %. In particolare, le due società inserite nel campione, che sono fornitori certificati di prodotti GFF per l’industria eolica, dispongono di una notevole capacità inutilizzata e potrebbero soddisfare una domanda aggiuntiva. Inoltre l’industria dell’Unione è composta da più di dieci gruppi o società, il che la rende competitiva. (248) Dall’inchiesta è emerso inoltre che le misure antidumping non hanno bloccato le importazioni dalla Cina e dall’Egitto, che nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano complessivamente una quota di mercato del 10 %. Inoltre la quota di mercato di altri paesi terzi è aumentata dal 18 % al 24 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (249) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non comprometterebbe la stabilità dell’approvvigionamento. (250) Dall’inchiesta iniziale è emerso ( 56 ) che i prodotti GFF rappresentavano tra il 4 % e il 14 % del costo totale di fabbricazione di una pala per turbine, che le pale non sono vendute separatamente bensì come parte di turbine eoliche e che i produttori di turbine eoliche vendono regolarmente materiali e servizi aggiuntivi ai costruttori di parchi eolici. La Commissione ha pertanto calcolato il costo dei prodotti GFF in proporzione al costo totale di una turbina eolica e al costo totale di costruzione di un intero parco eolico. Di conseguenza la percentuale dei prodotti GFF nei costi dei produttori di turbine eoliche è stata stabilita tra lo 0,1 % e il 2 %. Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che l’eventuale aumento dei costi dovuto a dazi antidumping che non possa essere trasferito ai costruttori di parchi eolici potrebbe essere facilmente assorbito dai produttori di turbine eoliche. (251) Dalla presente inchiesta è emerso che il prezzo dell’industria dell’Unione nel periodo in esame era in media solo del [5-6 %] superiore al prezzo medio nel periodo in esame dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 2015 e il 2018. Si può pertanto concludere che la misura antidumping abbia avuto un impatto minimo, se non addirittura nullo, sul prezzo dei prodotti GFF. (252) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non inciderebbe sulla competitività del settore dell’energia eolica. (253) Poiché non compromettono la stabilità dell’approvvigionamento né la competitività, come concluso ai considerando 249 e 252, non si prevede che le misure antidumping favoriscano la delocalizzazione della produzione e sono compatibili con gli obiettivi dell’Unione in materia di energie rinnovabili. (254) Nell’inchiesta iniziale diversi utilizzatori dell’industria sciistica hanno sostenuto che l’esistenza di produttori di prodotti GFF nell’Unione era essenziale per la stabilità del loro approvvigionamento, data la loro necessità di una stretta cooperazione con partner locali e di prodotti GFF personalizzati. (255) La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano validi motivi per non mantenere le misure per quanto riguarda l’interesse degli utilizzatori. 8.4. Interesse delle società di servizi di taglio e allestimento in kit (256) Dall’inchiesta iniziale e da quella attuale è emerso che l’industria e gli utilizzatori dell’Unione si avvalgono dei servizi di prestatori di servizi esterni, comunemente noti come società di servizi di taglio e allestimento in kit. Il servizio di taglio consiste nel ricevere i prodotti GFF in rotoli e nel tagliare le stoffe alle dimensioni richieste. Il servizio di allestimento in kit consiste nell’assemblare gli strati di prodotti GFF tagliati confezionandoli in kit su misura che facilitano la fabbricazione nell’industria a valle. (257) Nella presente inchiesta non si è manifestata alcuna società di servizi di taglio o di allestimento in kit. (258) L’inchiesta iniziale ha stimato a circa 2 000 i posti di lavoro presso le società di servizi di taglio nell’Unione e ha rilevato che i produttori esportatori cinesi ed egiziani integravano sempre più spesso i servizi di taglio e di allestimento in kit nei loro servizi. Non vi erano indicazioni che la situazione fosse cambiata. In caso di abrogazione delle misure, tali fornitori di servizi perderebbero pertanto una parte sostanziale della loro attività. (259) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse delle società di servizi di taglio e allestimento in kit dell’Unione. 8.5. Interesse dei fornitori (260) I produttori dell’Unione di filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro, ossia le principali materie prime per la produzione di prodotti GFF, non hanno collaborato alla presente inchiesta. Tuttavia il mantenimento delle misure antidumping che tutelano i loro clienti è chiaramente nel loro interesse. 8.6. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (261) In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano fondati motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di GFF originario dei paesi interessati. 9. MISURE ANTIDUMPING (262) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza e alla reiterazione del pregiudizio per quanto riguarda la Cina e alla persistenza del pregiudizio per quanto riguarda l’Egitto, e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sui prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto. (263) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali ed esenzioni dalle estensioni delle misure dopo le inchieste antielusione. L’applicazione di dazi antidumping individuali o esenzioni è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese» o a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica araba d’Egitto». (264) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali e le esenzioni, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio o dell’esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale. (265) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (266) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e dell’Egitto e fabbricato dai soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese» o a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica araba d’Egitto». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (267) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 57 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (268) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale trasmettere osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. (269) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 58 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (270) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 , attualmente classificate con i codici NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84) e originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Jushi Group Co. Ltd Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd Taishan Fiberglass Inc. 69,0 C531 PGTEX China Co. Ltd Chongqing Tenways Material Corp. 37,6 C532 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni iniziale sia all’inchiesta antidumping iniziale, elencate nell’allegato I 37,6 Cfr. allegato I Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping iniziale ma non all’inchiesta antisovvenzioni iniziale, elencate nell’allegato II 34,0 Cfr. allegato II Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 69,0 C999 Repubblica araba d’Egitto Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 33,1 C533 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica araba d’Egitto 33,1 C999 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 10 81, 7019 62 90 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81 e 7019 90 00 81). Il dazio esteso è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia (codici TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 10 83, 7019 62 90 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 e 7019 90 00 83) ad eccezione di quelle prodotte dalle società sottoelencate: Paese Società Codice addizionale TARIC Turchia Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. C115 Turchia Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. C116 Turchia Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi C117 Turchia Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS 899G Il dazio esteso è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 5.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84) che sono riesportate ai sensi del codice doganale dell’Unione su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS. 6.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione ( rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono ricevute su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell’ambito del paragrafo 5. 7.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure stabilita a seguito di inchieste antielusione di cui al paragrafo 4 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese in questione. 8.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 9.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233, i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 10.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 59 ) comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell’inchiesta di restituzione. 11.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1 o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/776/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS ( GU L 145 del 24.5.2022, pag. 20 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/806/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco ( GU L 46 del 25.2.2022, pag. 49 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/302/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/301 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco ( GU L 46 del 25.2.2022, pag. 31 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/301/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233 della Commissione, del 18 luglio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU L 190 del 19.7.2022, pag. 70 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1233/oj ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1477 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia ( GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1477/oj ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia ( GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1478/oj ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2169 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1477 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia ( GU L, 2023/2169, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2169/oj ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2158 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia ( GU L, 2023/2158, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2158/oj ). ( 12 ) GU C, C/2024/4357, 9.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4357/oj . ( 13 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU C, C/2025/2022, 3.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2022/oj ). ( 14 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU C, C/2025/3223, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3223/oj ). ( 15 ) Inserita nel fascicolo per le parti interessate con il numero di riferimento seguente: t25.010131. ( 16 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2784 . ( 17 ) Inserita nel fascicolo per le parti interessate con il numero di riferimento seguente: t25.005259. ( 18 ) Domanda (versione consultabile), punti 45-48. ( 19 ) Domanda (versione consultabile), punti 46-49. ( 20 ) Domanda (versione consultabile), punto 50. ( 21 ) Domanda (versione consultabile), punti 52-54. ( 22 ) Domanda (versione consultabile), punti 55-72. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione, del 13 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 179 del 14.7.2023, pag. 57 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj ), considerando da 42 a 68; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2673, 14.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj ), considerando da 44 a 70. ( 24 ) Domanda (versione consultabile), punto 74. ( 25 ) Domanda (versione consultabile), punto 75. ( 26 ) Domanda (versione consultabile), punto 76. ( 27 ) Domanda (versione consultabile), punto 77. ( 28 ) Domanda (versione consultabile), punti 79-88. ( 29 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando da 53 a 68, e regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando da 54 a 70. ( 30 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 70. ( 31 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando da 53 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando da 54 a 56. ( 32 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando da 56 a 59; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando da 57 a 60. ( 33 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 60-61; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando da 61 a 63. ( 34 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 63. ( 35 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 64. ( 36 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 65. ( 37 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando da 98 a 162. ( 38 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», SWD(2024)91 final del 10 aprile 2024. ( 39 ) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 40 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 41 ) TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr) . ( 42 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en . ( 46 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 47 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto ( GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj ). ( 48 ) Classificazione statistica delle attività economiche, comunemente denominata NACE. ( 49 ) Istituto di statistica turco — Indici del costo del lavoro: TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr) . Consultato da ultimo il 30 marzo 2026. I fascicoli pertinenti sono inseriti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il seguente numero di riferimento: t25.010131. ( 50 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en , ultima consultazione il 10 settembre 2025. ( 51 ) https://www.sisecam.com/en/investor-relations/annual-reports , ultima consultazione il 13 ottobre 2025. ( 52 ) https://comtradeplus.un.org/ . ( 53 ) https://www.globalpetrolprices.com/Egypt/electricity_prices/ . ( 54 ) https://www.salaryexplorer.com/average-salary-wage-comparison-egypt-c64 . ( 55 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1477. ( 56 ) Cfr. considerando 480 e 481 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. ( 57 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË. ( 58 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ( 59 ) Regolamento (UE) 2016/1037del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj ). ALLEGATO I Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni iniziale sia all’inchiesta antidumping iniziale Nome della società Codice addizionale TARIC Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995 Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534 Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; C535 Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537 NMG Composites Co., Ltd C538 Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539 ALLEGATO II Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping iniziale ma non all’inchiesta antisovvenzioni iniziale Nome della società Codice addizionale TARIC Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd C536 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1203/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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