Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1085/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1085 della Commissione, del 20 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Pubblicato: 20/05/2026 In vigore dal: 20/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e gli effetti della registrazione delle importazioni di esteri acrilici disposta dal Regolamento UE 2026/1085?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2026/1085 della Commissione europea, entrato in vigore il 21 maggio 2026, ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni di determinati esteri acrilici (acrilato di butile e acrilato di 2-etilesile) provenienti da Cina, Arabia Saudita, Sud Africa e Stati Uniti. La registrazione è uno strumento procedurale previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento antidumping UE 2016/1036, che consente di tracciare e controllare i flussi di importazione durante un'inchiesta antidumping. Lo scopo principale è garantire che, qualora vengano accertate pratiche di dumping e stabiliti dazi antidumping definitivi, questi possano essere riscossi retroattivamente sulle merci già importate durante il periodo di registrazione. La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e riguarda i prodotti classificati con codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15). Gli importatori e gli operatori doganali devono comunicare alle autorità competenti ogni importazione di questi prodotti, creando così una traccia amministrativa delle transazioni. L'importo effettivo dei dazi da applicare dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antidumping in corso e sarà determinato nel regolamento che istituirà i dazi definitivi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1085 della Commissione, del 20 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1085 of 20 May 2026 making imports of certain acrylic esters originating in the People’s Republic of China, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of South Africa, and the United States of America subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1085 21.5.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1085 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2026 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Il 12 marzo 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), del Regno dell’Arabia Saudita («Arabia Saudita»), della Repubblica del Sud Africa («Sud Africa») e degli Stati Uniti d’America («USA»). (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 28 gennaio 2026 dal Consortium for certain acrylic esters per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati esteri acrilici. 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile (BA), attualmente classificato con il numero CAS ( Chemical Abstracts Service ) 141-32-2 e con il codice CUS ( Customs Union and Statistics ) 0012413-0, e acrilato di 2-etilesile (2EHA), attualmente classificato con il numero CAS 103-11-7 e con il codice CUS 0017228-1, originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America. (4) Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15). 2. REGISTRAZIONE (5) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione. (6) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. (7) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. (8) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. (9) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati ai livelli seguenti: i) tra il 43,51 % e il 48,22 % per la Cina; ii) al 37,35 % per l’Arabia Saudita; iii) al 67,88 % per il Sud Africa; e iv) tra il 23,97 % e il 30,49 % per gli USA per il prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1 o luglio 2024 e il 30 giugno 2025. I corrispondenti livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati stimati come segue: i) tra il 30 % e il 40 % per la Cina; ii) tra il 10 % e il 20 % per l’Arabia Saudita; iii) tra il 30 % e il 40 % per il Sud Africa; e iv) tra il 10 % e il 20 % per gli USA. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. (10) Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter , del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (11) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (12) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile, attualmente classificato con il numero CAS 141-32-2 e con il codice CUS 0012413-0, e acrilato di 2-etilesile, attualmente classificato con il numero CAS 103-11-7 e con il codice CUS 0017228-1, attualmente classificati con il codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2026/1469, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1469/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295, 21.11.2018, pag.39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1085/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/1085 è lo strumento normativo di riferimento per operatori che importano esteri acrilici e devono gestire obblighi di registrazione doganale, dazi antidumping e compliance commerciale internazionale. Consulenti doganali, spedizionieri e importatori consultano questa normativa per comprendere le procedure di registrazione delle importazioni, i margini di dumping stimati (43,51%-48,22% per la Cina, 37,35% per l'Arabia Saudita, 67,88% per il Sud Africa, 23,97%-30,49% per gli USA) e le modalità di riscossione retroattiva dei dazi secondo il regolamento antidumping dell'Unione europea.

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