Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/916 of 27 April 2026 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of pea protein originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/916
28.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/916 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2026
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 29 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina», o «RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 15 luglio 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori dell'Unione di proteine di piselli («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di proteine di piselli ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(6)
Il 22 ottobre 2025 i servizi della Commissione hanno respinto la richiesta di registrazione in veste di parte interessata presentata da NiHTEK Corp Limited (NiHTEK) in quanto, secondo una dichiarazione della stessa società, quest'ultima non produceva né vendeva il prodotto oggetto dell'inchiesta ed era collegata a un produttore esportatore cinese. NiHTEK ha chiesto al consigliere-auditore di riesaminare la situazione. In seguito a ulteriori chiarimenti, il consigliere-auditore ha rilevato che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta (definita come «
proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l'altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche testurizzate
») era limitata al tenore proteico dei piselli e non al tenore proteico generale (pertanto la soglia del 65 % di proteine non si riferisce alle proteine in generale). Le miscele (i miscugli) sono escluse (esclusi) dalla definizione se le loro proprietà fisiche, chimiche e di altro tipo originali sono mutate. NiHTEK non è stata pertanto considerata una parte interessata nel contesto del presente procedimento in quanto non ha prodotto né venduto il prodotto oggetto dell'inchiesta (quanto piuttosto un prodotto a valle). Alla società è stato consigliato di trasmettere eventuali osservazioni tramite l'esportatore cinese collegato.
1.4.
Osservazioni in merito all'apertura
(7)
La China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products («CFNA»), che rappresenta una serie di produttori esportatori
(
4
)
, ha presentato osservazioni in merito alla denuncia e all'apertura dell'inchiesta.
(8)
In via preliminare, la Commissione ha osservato di aver effettuato l'esame della denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base e di essere giunta alla conclusione che le condizioni per l'apertura di un'inchiesta erano soddisfatte, vale a dire che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare l'inchiesta. In assenza di elementi di prova contrari, le asserzioni della CFNA secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato la denuncia erano prive di fondamento. Inoltre, dato che la denuncia offriva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura, non era necessario che la Commissione raccogliesse informazioni supplementari, come lascia intendere la CFNA.
(9)
La CFNA ha contestato il metodo utilizzato nella denuncia per stimare le importazioni. La denuncia ha stimato le importazioni sulla base delle informazioni disponibili provenienti dall'inchiesta condotta negli Stati Uniti sulle proteine di piselli. Ha calcolato la percentuale delle importazioni di proteine di piselli negli Stati Uniti rispetto a tutte le importazioni con i codici doganali statunitensi pertinenti e ha applicato tale percentuale ai codici doganali dell'Unione corrispondenti. La CFNA ha sostenuto che tale metodo era errato dato che la denuncia non forniva alcuna prova della comparabilità del mercato dell'Unione con quello degli Stati Uniti, in considerazione del fatto che l'ambito delle due inchieste non era il medesimo e che negli Stati Uniti il soggetto che ha presentato l'istanza aveva stimato la quota del mercato statunitense direttamente, non sulla base di un mercato terzo.
(10)
La CFNA stessa ha ammesso nelle proprie osservazioni che il denunciante non disponeva di informazioni sui volumi delle importazioni in quanto i codici della nomenclatura combinata («NC») nei quali la proteina di piselli è classificata per fini doganali nell'Unione comprendono altri prodotti. In questo contesto, la Commissione ha ritenuto valido il metodo utilizzato dal denunciante. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini dell'apertura di un'inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario ai fini di una determinazione preliminare o definitiva dell'esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta
(
5
)
. La CFNA non ha fornito alcuna ragione atta a spiegare il motivo per cui tale metodo non sarebbe valido in considerazione della comparabilità tra il mercato dell'Unione e quello statunitense o della diversa definizione del prodotto oppure il motivo per cui il modo in cui il soggetto che ha presentato l'istanza negli Stati Uniti, che ha affrontato lo stesso problema di cui alla denuncia nell'Unione, ha stimato le importazioni renderebbe inesatto il metodo utilizzato nella denuncia. La CFNA stessa non ha fornito un metodo alternativo in grado di contestare quello utilizzato nella denuncia.
(11)
La CFNA ha contestato la concessione dell'anonimato da parte della Commissione ai denuncianti. Detta parte ha sostenuto che i denuncianti non hanno motivato la loro richiesta di anonimato, che non hanno fornito informazioni sintetiche sufficienti nella versione consultabile della denuncia in merito alla loro esposizione nella RPC e che il mantenimento della riservatezza della loro identità ha impedito alle parti interessate di verificare se potessero essere considerate industria dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base e se la denuncia fosse stata presentata per conto dell'industria dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base («analisi della legittimazione ad agire»).
(12)
Tutti i denuncianti hanno fornito una motivazione valida e hanno dimostrato il motivo per cui la divulgazione della loro identità potrebbe avere conseguenze negative ed essere pregiudizievole nei loro confronti. La versione consultabile della richiesta è stata sufficiente per consentire alle parti interessate di conoscere i motivi per cui è stato concesso l'anonimato; in effetti, approfondire i motivi o fornire informazioni più dettagliate sulla loro esposizione nella RPC avrebbe rischiato di rivelare l'identità delle società in questione.
(13)
La concessione del trattamento riservato in relazione all'identità di tali soggetti non ha pregiudicato la possibilità per le parti interessate di verificare se gli stessi fanno parte dell'industria dell'Unione né l'analisi della legittimazione ad agire. L'elenco completo dei produttori dell'Unione è infatti incluso nella denuncia
(
6
)
, il che consente alle parti interessate di verificare le attività di tali società.
(14)
La Commissione ha condotto la propria analisi della legittimazione ad agire contattando tutti i produttori noti di proteine di piselli nell'Unione prima dell'apertura e chiedendo loro di esprimere la loro posizione in merito all'apertura dell'inchiesta così come di comunicare la loro produzione per il periodo dell'inchiesta (dal 1
o
luglio 2024 al 30 giugno 2025). L'esito finale, le società contattate, le risposte non riservate e il metodo sono stati resi disponibili nel fascicolo non riservato dell'inchiesta («nota al fascicolo sulla legittimazione ad agire»). Produttori per oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione hanno espresso sostegno all'apertura dell'inchiesta e nessun produttore ha espresso opposizione o una posizione neutrale. La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base è stata pertanto raggiunta. La soglia per l'apertura sarebbe stata raggiunta anche utilizzando il limite inferiore relativo agli intervalli di produzione delle 3 risposte anonime e non riservate dei rispondenti. Infine la nota sulla legittimazione ad agire ha divulgato le denominazioni di tutte le società contattate, consentendo alle parti interessate di verificare le attività di tali società.
(15)
La CFNA ha sostenuto che la quantità di dati occultati era irragionevole e le aveva impedito di verificare le informazioni e di esercitare i propri diritti di difesa. In concreto, detto soggetto ha sostenuto che: i) la denuncia non aveva comunicato diversi dati chiave relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, basandosi sul presupposto secondo cui ciò avrebbe potuto minacciare di rendere nota l'identità dei singoli denuncianti; ii) non vi era motivo per non divulgare i dati dei denuncianti in considerazione del fatto che si trattava di dati aggregati provenienti da più società; iii) la denuncia non aveva comunicato dati chiave quali le quotazioni dei prezzi, i calcoli del dumping, dell'undercutting o del margine di pregiudizio; e iv) la denuncia si era basata su informazioni tutelate dal diritto d'autore per definire il prodotto oggetto dell'inchiesta, informazioni non divulgate e che impediscono alle parti interessate di chiedere l'esclusione dei prodotti, il che, secondo la CFNA, è problematico dato l'ambito insolitamente ampio che va oltre quello delle inchieste di Stati Uniti e Canada sulle proteine di piselli provenienti dalla Cina.
(16)
Tutti i dati relativi all'intera industria dell'Unione sono stati divulgati integralmente
(
7
)
. Ciò che la denuncia non ha rivelato è stata la quota detenuta dai denuncianti rispetto all'intera industria dell'Unione, in quanto in effetti tale informazione potrebbe consentire alle parti interessate di identificare i denuncianti. Per quanto concerne i dati relativi esclusivamente ai denuncianti, la denuncia ha fornito sintesi non riservate
(
8
)
sotto forma di intervalli di valori e indici. La denuncia ha inoltre fornito sintesi non riservate dei calcoli del dumping, dell'undercutting e del margine di pregiudizio
(
9
)
. Per quanto concerne la definizione del prodotto, la Commissione rileva che l'articolo 19 del regolamento di base riconosce espressamente che talune informazioni possono essere di natura riservata o comunque non adatte alla divulgazione integrale, come nel caso delle informazioni tutelate dal diritto d'autore. Tutti i dati basati su informazioni tutelate dal diritto d'autore sono stati sintetizzati nella denuncia e la sezione sulla definizione del prodotto ha consentito alle parti interessate di conoscere l'ambito dell'inchiesta in modo da poter chiedere l'esclusione di eventuali prodotti. La definizione del prodotto non è stata basata su alcuna informazione tutelata dal diritto d'autore. Il fatto che l'ambito fosse diverso da quello delle inchieste condotte negli Stati Uniti e nel Canada è irrilevante a tale proposito, dato che l'ambito della presente denuncia è stato basato su prodotti che arrecano pregiudizio all'industria dell'Unione e non ai produttori statunitensi o canadesi. In sintesi, la versione consultabile della denuncia ha consentito alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa e di presentare osservazioni in merito alla denuncia, cosa che in effetti dette parti hanno fatto, compresa la presentazione di richieste di esclusione di prodotti.
(17)
La CFNA ha inoltre formulato osservazioni in merito alle asserzioni concernenti il pregiudizio e il nesso di causalità di cui alla denuncia. Ha sostenuto che i volumi e i valori delle importazioni indicati nella denuncia non erano attendibili, che le importazioni dalla Cina hanno acquisito soltanto una presenza trascurabile nell'Unione e che le vendite dell'Unione sono aumentate tra il 2021 e il 2024, mentre i prezzi sono aumentati tra il 2021 e il 2023 e sono rimasti notevolmente al di sopra dei prezzi delle importazioni cinesi. Ha inoltre sostenuto che la denuncia non ha attribuito la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione a fattori diversi dalle importazioni cinesi, quali l'aumento dei costi dovuto alle misure dell'Unione relative alle importazioni di piselli dalla Federazione russa e dalla Bielorussia o l'aumento del costo dell'energia, lo scarso andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione o le importazioni da paesi terzi.
(18)
Nella fase della denuncia, la valutazione della presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza del pregiudizio richiede un esame, tra l'altro, dei fattori attinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base non richiede che tutti i fattori di pregiudizio menzionati nell'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento indichino un deterioramento ai fini della determinazione di un pregiudizio notevole. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, quali quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Pertanto, al fine di accertare se gli elementi di prova dell'esistenza del pregiudizio sono sufficienti, non tutti i fattori devono mostrare un deterioramento né la denuncia doveva necessariamente esaminarli tutti.
(19)
Per quanto concerne il pregiudizio, dall'analisi specifica della denuncia è emersa la presenza di elementi di prova sufficienti a indicare una maggiore penetrazione del mercato dell'Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni di proteine di piselli dalla Cina e che ciò ha comportato un pregiudizio per l'industria dell'Unione.
(20)
L'argomentazione relativa alla determinazione dei volumi e dei valori nella fase della denuncia è già stata trattata al considerando 10. In particolare, per quanto riguarda le importazioni dalla Cina e l'evoluzione delle circostanze dell'industria dell'Unione, secondo gli elementi di prova forniti nella denuncia, dal 2021 al 2024 i volumi delle importazioni sono aumentati del 29 %, portando a una quota di mercato pari al 59 % nel 2024 (rispetto al 58 % del 2020). Inoltre, secondo gli elementi di prova presentati nella denuncia, tali importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping notevolmente inferiori (del 22 %) ai prezzi dell'industria dell'Unione nel 2024 e i margini di pregiudizio calcolati nella denuncia sono stati pari a circa l'80 %. Tale circostanza sembrava aver avuto un effetto pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione, dimostrato per esempio da cali dei volumi di produzione o del tasso di utilizzo o da un deterioramento dei risultati finanziari. In effetti il margine di profitto dei denuncianti è diminuito del 23 % nel periodo in esame, determinando perdite nel 2024.
(21)
Per quanto concerne il nesso di causalità, nella sezione 7 la denuncia ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni cinesi di proteine di piselli hanno avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'Unione, come descritto al considerando 20. La simultaneità del deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e della maggiore penetrazione delle importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e inferiori al suo costo di produzione durante tutto il periodo in esame nella denuncia è stata fortemente indice dell'esistenza di un nesso di causalità.
(22)
La denuncia ha analizzato altri fattori nella sezione 7, tra cui l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'aumento dei suoi costi o le importazioni da altri paesi terzi. La denuncia ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che nessuno di tali fattori era sufficiente, individualmente o collettivamente, a spiegare il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione. In effetti, secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, la presenza massiccia di importazioni dalla Cina nel mercato dell'Unione, con quote di mercato superiori al 50 % e a prezzi inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame, ha portato a un calo della redditività dato che l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire l'aumento dei costi ai suoi acquirenti. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi era trascurabile rispetto a quello delle importazioni cinesi. Per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni, la denuncia ha riconosciuto che potrebbe aver contribuito al pregiudizio, ma non in misura tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(23)
La Commissione ha pertanto concluso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
1.5.
Campionamento
(24)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(25)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della produzione e del volume delle vendite. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione.
(26)
I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 60 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Il campione è stato ritenuto rappresentativo dell'industria dell'Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(27)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(28)
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Alla luce di quanto precede, non è stato definito alcun campione di importatori indipendenti.
Campionamento dei produttori esportatori
(29)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(30)
Tredici produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(31)
Due produttori esportatori, ossia Yantai T.Full Biotech Co. Ltd. («T.Full») e Hengyuan Biotechnology Co., Ltd. e le sue società collegate Shandong Jianyuan Bioengineering Co.,Ltd e Jianyuan International Co. Ltd. («gruppo Jianyuan») hanno presentato osservazioni sul campione proposto, sostenendo che i produttori esportatori inseriti nel campione fabbricavano principalmente proteine di piselli per mangimi, mentre T.Full e il gruppo Jianyuan producevano proteine di piselli per uso alimentare. Entrambi i produttori hanno chiesto di essere inseriti nel campione al fine di garantire che tali tipi di prodotto fossero inclusi nel calcolo del dumping.
(32)
Il denunciante ha sostenuto il campione selezionato dalla Commissione.
(33)
La Commissione ha valutato le argomentazioni dei produttori esportatori e ha ritenuto che le società selezionate per il campione rappresentassero una quota significativa di tutte le esportazioni cinesi di proteine di piselli dei 13 produttori esportatori cinesi di cui al considerando 30 verso l'Unione, ossia circa il 70 %. Inoltre, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili al momento della selezione del campione, i produttori esportatori selezionati hanno prodotto e venduto l'intera gamma del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta. L'inclusione di altre due società nel campione non ne avrebbe pertanto aumentato la rappresentatività e la Commissione ha quindi respinto le argomentazioni formulate al riguardo.
1.6.
Esame individuale
(34)
Il gruppo Jianyuan ha espresso l'intenzione di chiedere alla Commissione di stabilire il suo margine di dumping individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base («esame individuale»). Non ha tuttavia risposto al questionario entro il termine fissato dalla Commissione nell'avviso di apertura. Di conseguenza nessuno dei produttori esportatori non inseriti nel campione ha chiesto un esame individuale.
1.7.
Richiesta di riservatezza da parte dei produttori dell'Unione
(35)
Come indicato al considerando 11, i denuncianti hanno chiesto che i loro nomi fossero mantenuti riservati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali società hanno chiesto la concessione del trattamento riservato nella fase precedente l'apertura e durante l'inchiesta, adducendo il rischio di ritorsioni da parte delle autorità locali e dei loro clienti nella Repubblica popolare cinese, dato che le tre società hanno legami commerciali con tale paese.
(36)
La Commissione ha esaminato le richieste e ha concluso che sussisteva il rischio di ritorsioni. Su tale base essa ha quindi concesso un trattamento riservato di tali società durante tutto il procedimento.
1.8.
Risposte al questionario e visite di verifica
(37)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(38)
Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Di conseguenza, la Commissione ha informato il governo della RPC del fatto che essa intende applicare l'articolo 18 del regolamento di base e utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda l'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del governo della RPC.
(39)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, ai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, alla coalizione ad hoc dei produttori dell'Unione di proteine di piselli («questionario sugli indicatori macroeconomici»), agli importatori e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
10
)
il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
(40)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
produttori dell'Unione e denunciante
—
tre produttori dell'Unione inseriti nel campione ai quali è stato concesso un trattamento riservato, come spiegato nella sezione 1.7;
—
la coalizione ad hoc dei produttori dell'Unione di proteine di piselli;
Produttori esportatori cinesi
(a)
gruppo Sanjia:
—
Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd., città di Jiujiang, Jiangxi, Cina;
—
Yantai Oriental Protein Tech Co., città di Zhaoyuan, Shandong, Cina, unitamente alla loro società commerciale collegata, Yantai Zhongzhen Trading Co. Ltd.;
(b)
gruppo Shuangta:
—
Yantai Shuangta Food Co., Ltd, città di Zhaoyuan, Shandong, Cina, unitamente alla loro società commerciale collegata, Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd.
1.9.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(41)
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell'inchiesta
(42)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l'altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche testurizzate («proteine di piselli»).
(43)
Le proteine di piselli si ottengono isolando e purificando le proteine estratte da piselli
(
11
)
. La materia prima principale per la produzione di proteine di piselli è costituita da piselli che soddisfano le specifiche stabilite per le proteine di piselli. I piselli vengono puliti, sgranati e quindi sottoposti a operazioni di frantumazione e macinazione per ottenere farina di piselli. La proteina contenuta in tale farina viene quindi isolata attraverso il processo di macinazione a umido, nell'ambito del quale i componenti principali dei piselli, ossia amido, proteine e fibre, vengono separati. La frazione proteica viene quindi sottoposta a fasi di estrazione, purificazione, concentrazione ed essiccazione. Tali fasi (isolamento, estrazione, purificazione, concentrazione ed essiccazione delle proteine) costituiscono i passaggi di produzione decisivi per ottenere proteine utilizzabili per il consumo.
(44)
Le proteine di piselli sono utilizzate come alternativa alle proteine animali tanto per il consumo umano quanto per l'alimentazione animale. Possono essere consumate direttamente o fungere da ingrediente per la fabbricazione di alimenti e bevande per uso umano, nonché per alimenti per animali da compagnia, mangimi speciali e applicazioni in mangimi per acquacoltura.
2.2.
Prodotto in esame
(45)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC e TARIC seguenti:
ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91),
ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40),
ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71),
ex 2106 90 92 (codice TARIC 2106 90 92 75),
ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10),
ex 2309 10 11 , ex 2309 10 13 , ex 2309 10 15 , ex 2309 10 19 , ex 2309 10 31 , ex 2309 10 33 , ex 2309 10 39 , ex 2309 10 51 , ex 2309 10 53 , ex 2309 10 59 , ex 2309 10 70 , ex 2309 10 90 , ex 2309 90 10 ed ex 2309 90 20 ,
ex 2309 90 31 (codici TARIC 2309 90 31 12, 2309 90 31 14, 2309 90 31 17, 2309 90 31 19, 2309 90 31 30, 2309 90 31 81 e 2309 90 31 91),
ex 2309 90 33 , ex 2309 90 35 , ex 2309 90 39 , ex 2309 90 41 , ex 2309 90 43 , ex 2309 90 49 , ex 2309 90 51 , ex 2309 90 53 , ex 2309 90 59 , ex 2309 90 70 ed ex 2309 90 91 ,
ex 2309 90 96 (codici TARIC 2309 90 96 31, 2309 90 96 39, 2309 90 96 91 e 2309 90 96 95)
(«prodotto in esame»).
(46)
In seguito all'apertura dell'inchiesta, gli Stati membri e le parti interessate hanno asserito che il prodotto in esame può essere classificato con determinati codici NC non menzionati nell'avviso di apertura. La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e ha concluso che erano esatte. Di conseguenza, il 19 dicembre 2025, la Commissione ha pubblicato un avviso che modifica l'avviso di apertura
(
12
)
al fine di assegnare tali codici NC alla definizione del prodotto. La definizione del prodotto non è stata modificata e pertanto l'ambito dell'inchiesta è rimasto invariato rispetto alla data di apertura. Tutte le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito all'inclusione dei codici NC di cui sopra. Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito.
(47)
L'inchiesta ha quindi rivelato che il prodotto in esame non poteva essere classificato con alcuni dei codici TARIC indicati nell'avviso che modifica l'avviso di apertura, in concreto si tratta dei codici TARIC 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61 e 2309 90 96 69. Tali codici non sono pertanto assegnati alla definizione del prodotto.
(48)
Il 19 dicembre 2025 la Commissione ha modificato il regolamento relativo alla registrazione al fine di includervi alcuni codici NC per i motivi illustrati al considerando 46
(
13
)
. Per i motivi di cui al considerando 47, le importazioni con i codici menzionati in tale considerando non sono state soggette a registrazione.
2.3.
Prodotto simile
(49)
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell'Unione;
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese; e
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(50)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(51)
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. e Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd hanno chiesto l'esclusione delle proteine di piselli testurizzate dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali società hanno sostenuto che le proteine di piselli testurizzate e non testurizzate: i) presentano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche, processo di produzione, costo di produzione e fissazione dei prezzi; ii) non sono sostituibili sul mercato; e iii) non rientravano nella definizione del prodotto nelle inchieste di difesa commerciale condotte da Canada e Stati Uniti nei confronti della RPC.
(52)
Le proteine di piselli testurizzate si ottengono sottoponendo le proteine di piselli a testurizzazione, che altera la forma del prodotto finale. La Commissione riconosce che tale fase supplementare può comportare differenze in termini di costi e prezzi.
(53)
Tuttavia, indipendentemente da questa operazione supplementare e dalla differenza di forma, le proteine di piselli testurizzate e non testurizzate sono fabbricate utilizzando le stesse materie prime e impiegando lo stesso processo di produzione fino all'ottenimento di proteine di piselli, e svolgono entrambe la medesima funzione: fungere da fonte di proteine di origine vegetale utilizzate per il consumo umano e nei mangimi per animali. Le proteine di piselli testurizzate e non testurizzate condividono pertanto le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Dato che le proteine di piselli testurizzate condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base delle proteine di piselli non testurizzate, le differenze in termini di costi e prezzi non possono di per sé giustificare un'esclusione del prodotto.
(54)
Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui tali prodotti non sono sostituibili sul mercato, Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. e Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd hanno basato la loro argomentazione sul fatto che le proteine di piselli testurizzate sono utilizzate principalmente come materia prima per prodotti finiti di origine vegetale o vegetariana dai fabbricanti di prodotti vegetariani, mentre le proteine di piselli non testurizzate sono utilizzate principalmente come ingrediente alimentare o nelle formulazioni di alimenti per animali da compagnia per mercati quali quelli degli integratori alimentari, degli alimenti e delle bevande nonché dell'alimentazione sportiva. Di conseguenza i prodotti in questione si rivolgono a segmenti diversi.
(55)
Il fatto che la forma finale del prodotto possa renderlo più adatto alla produzione di prodotti diversi a valle non muta il fatto che i due tipi di proteine di piselli presentano le stesse caratteristiche, come spiegato al considerando 53. Al contrario, l'argomentazione di Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. e Jiujiang Tiantai Food Co. chiarisce di fatto che le proteine di piselli testurizzate e non testurizzate hanno la medesima funzione, ossia fungere da fonte di proteine di origine vegetale utilizzate per il consumo umano e per i mangimi per animali, indipendentemente dalla forma che assumono tali preparazioni alimentari, così come che entrambe possono svolgere tale funzione dato che presentano le stesse caratteristiche.
(56)
Infine il fatto che le proteine di piselli testurizzate non rientrassero nella definizione del prodotto nelle inchieste di difesa commerciale condotte da Canada e Stati Uniti nei confronti della RPC è irrilevante ai fini della determinazione della definizione del prodotto nella presente inchiesta.
(57)
Per questi motivi la Commissione ha respinto l'argomentazione in questione in questa fase dell'inchiesta.
(58)
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. e Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd hanno inoltre chiesto l'esclusione dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta delle proteine di piselli aventi un tenore proteico inferiore all'80 %. Tali società hanno sostenuto che le proteine di piselli aventi un tenore inferiore all'80 % e le proteine di piselli aventi un tenore pari o superiore all'80 %: i) presentano forme diverse; ii) hanno processi di produzione diversi; e iii) prevedono usi finali diversi e sono destinate a segmenti di mercato diversi.
(59)
Per quanto concerne la forma, Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. e Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd hanno sostenuto che le proteine di piselli aventi un tenore proteico pari o superiore all'80 % sono prodotte in genere sotto forma di polvere fine, mentre le proteine di piselli aventi un tenore proteico inferiore all'80 % assumono in genere la forma di una polvere meno fine o di granuli, e che ciò consentirebbe alle autorità doganali di differenziare le due forme.
(60)
Entrambi i tipi di proteine di piselli condividono le stesse caratteristiche e lo stesso processo di fabbricazione di base e hanno le stesse funzioni, come già spiegato al considerando 53. Una differenza in termini di forma non cambia tale circostanza. L'argomentazione è inoltre tecnicamente errata dato che la dimensione delle particelle delle proteine di piselli, indipendentemente dal fatto che si tratti di polvere fine o di granuli, non è legata al tenore proteico; infatti, la dimensione delle particelle può essere adeguata per tutte le qualità di proteine mediante macinazione. Infine il fatto che le amministrazioni doganali possano essere in grado di distinguere una forma dall'altra è irrilevante ai fini della determinazione dell'eventualità che i prodotti presentino o meno le stesse caratteristiche di base.
(61)
Per quanto riguarda il processo di produzione, Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. e Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd hanno sostenuto che le proteine aventi un tenore proteico pari o superiore all'80 % sono soggette a un processo di fabbricazione più complesso in quanto richiedono alcune fasi supplementari.
(62)
L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che tali differenze in termini di processo di fabbricazione sono minime e limitate ad alcuni adeguamenti per raggiungere livelli diversi di concentrazione delle proteine. Tali differenze non modificherebbero in alcun caso il fatto che il prodotto finale in entrambi i casi resta comunque una proteina di piselli ad alto tenore proteico e svolge pertanto la medesima funzione di base.
(63)
Per quanto concerne l'uso finale e i segmenti, Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd. e Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd. hanno sostenuto che le proteine aventi un tenore proteico pari o superiore all'80 % sono utilizzate principalmente come ingredienti alimentari, anche in applicazioni quali prodotti nutrizionali e sanitari, integratori alimentari e alimenti di origine vegetale. Di contro, le proteine di piselli aventi un tenore proteico inferiore all'80 % sono in genere utilizzate soltanto nei mangimi per l'acquacoltura e nelle formulazioni di alimenti per animali da compagnia.
(64)
Gli stessi motivi addotti al considerando 55 in merito alla stessa argomentazione per le proteine di piselli testurizzate si applicano alle proteine di piselli aventi un tenore proteico inferiore all'80 %, ossia il fatto che la forma finale del prodotto lo renda più adatto alla produzione di prodotti diversi a valle non muta il fatto che i due tipi di proteine di piselli presentano le stesse caratteristiche e la stessa funzione.
(65)
Per questi motivi la Commissione ha respinto l'argomentazione in questione in questa fase dell'inchiesta.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(66)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(67)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di proteine di piselli. Quattro produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(68)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, l'11 febbraio 2026, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Il governo della RPC non ha presentato osservazioni in merito all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
(69)
Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(70)
Il 12 settembre 2025 il gruppo Sanjia ha presentato osservazioni sui potenziali paesi rappresentativi appropriati proposti dal denunciante e ha chiesto di non escludere l'Argentina dall'elenco dei potenziali paesi rappresentativi sostenendo che la tassa all'esportazione sulle materie prime non incide sul loro prezzo all'importazione, quanto piuttosto principalmente sui prezzi praticati sul mercato interno, e non influenza pertanto in alcun modo l'idoneità di un paese a fungere da paese rappresentativo. Inoltre il gruppo Sanjia ha suggerito di analizzare anche altri paesi come possibili paesi rappresentativi qualora si dovessero prendere in considerazione paesi aventi una produzione di altre proteine vegetali. Il gruppo Sanjia ha individuato specificamente la Turchia e la Malaysia come paesi in cui potrebbero essere prodotte merci rientranti nella medesima categoria, senza fornire ulteriori elementi di prova a sostegno della propria argomentazione.
(71)
In risposta alle osservazioni del gruppo Sanjia, il denunciante ha espresso disaccordo in merito al fatto di considerare l'Argentina un paese rappresentativo in considerazione delle restrizioni all'esportazione in vigore sui piselli che costituiscono la materia prima principale. Per quanto concerne altri potenziali paesi rappresentativi proposti dal gruppo Sanjia, il denunciante ha sottolineato che detto gruppo non ha fornito alcun elemento di prova in grado di giustificare la scelta operata dallo stesso in relazione al paese rappresentativo.
(72)
Il 9 febbraio 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e seguendo il ragionamento illustrato in dettaglio nella sezione 3.2.2, la Commissione ha individuato possibili paesi rappresentativi e ha considerato il Brasile un paese rappresentativo appropriato. Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla nota dai due produttori esportatori inseriti nel campione e dal denunciante.
(73)
Tutte le parti che hanno presentato osservazioni si sono dette favorevoli alla scelta del Brasile come paese rappresentativo appropriato. Il gruppo Sanjia e il gruppo Shuangta hanno sostenuto altresì che i prezzi all'importazione dei piselli gialli indicati nelle loro risposte al questionario non sono soggetti a distorsioni. Tutte le parti hanno presentato osservazioni in merito a specifici valori di riferimento e tanto il gruppo Sanjia quanto il gruppo Shuangta hanno presentato osservazioni relative al calcolo del margine per le spese generali, amministrative e di vendita («margine delle SGAV»). Dopo la scadenza del termine fissato nell'avviso di apertura, il denunciante ha presentato osservazioni sui prezzi dei piselli gialli a livello internazionale. Tutte le osservazioni sono state descritte in dettaglio e trattate nella sezione 3.2.2.
(74)
A seguito dell'esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale.
3.2.
Valore normale
(75)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(76)
Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
(77)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(78)
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che «
[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(79)
Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco.
(80)
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(81)
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
(82)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la Cina («
relazione
»)
(
14
)
che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in determinati settori. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta all'atto dell'apertura.
(83)
Il denunciante ha asserito che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell'inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, dato che sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base e, di conseguenza, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.
(84)
A sostegno di tale posizione, il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione
(
15
)
. Il denunciante ha inoltre ricordato gli elementi seguenti, che suggeriscono l'esistenza di distorsioni significative nel settore, le quali incidono sulla produzione di proteine di piselli in Cina.
(85)
In primo luogo il settore, compreso il sottosettore delle proteine di piselli, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità statali:
—
la Cina rappresenta il 60 % della produzione mondiale di proteine di piselli. Il denunciante ritiene che l'80 % della produzione cinese di proteine di piselli sia ubicata nella città di Zhaoyuan, nella provincia di Shandong. Tale concentrazione geografica rende l'industria cinese delle proteine di piselli facile da controllare per le autorità cinesi, una circostanza questa che può orientare il comportamento dell'industria delle proteine di piselli, in particolare attraverso le politiche del governo locale di Zhaoyuan;
—
il denunciante si basa inoltre sulla pubblicazione, da parte del governo popolare di Zhaoyuan, del documento di risposta alla proposta di rafforzamento dell'industria dei prodotti proteici per la salute che istituisce il gruppo per la promozione del lavoro nella catena dell'industria alimentare della città di Zhaoyuan sotto la guida del governo municipale. L'obiettivo di tale documento è in particolare quello di «continuare a espandere e rafforzare l'industria delle proteine di piselli»;
—
il denunciante cita inoltre il documento del governo locale di Zhaoyuan di risposta alla proposta sulle raccomandazioni per il rafforzamento dell'industria dei prodotti proteici per la salute. Il documento stabiliva la pianificazione di un parco industriale incentrato sulle imprese leader al fine di «sviluppare l'estrazione a base vegetale attraverso solide catene orizzontali, concentrarsi su alimenti per un'alimentazione sana e prodotti funzionali di qualità elevata e accelerare lo sviluppo di proteine di fascia alta e di altri prodotti nel settore generale dei prodotti per la salute».
(86)
In secondo luogo la presenza dello Stato nelle società produttrici di proteine di piselli consente inoltre alle autorità statali di interferire nella determinazione dei prezzi e/o dei costi:
—
la denuncia specifica che il presidente della società Shuangta Food, che rappresenta il 20 % della capacità produttiva mondiale di proteine di piselli, è altresì membro del partito comunista cinese (PCC) e del 16
o
comitato permanente dell'Assemblea municipale del popolo di Zhaoyuan. Dal 2021 il presidente di Shandong Sanjia Investment Holding Group, la società madre di Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., era membro del comitato permanente della Conferenza consultiva politica del popolo cinese di Zhaoyuan. Infine il presidente di Shandong Jianyuan Biotechnology, Wang Cheng, è il presidente della sesta sezione del comitato municipale della Jiusan Society di Tai'an. La Jiusan Society è un partito, alleato stretto, che accetta la leadership del partito comunista cinese e lavora a stretto contatto con quest'ultimo. In considerazione di quanto sopra, gli elementi di prova prima facie suggeriscono che il PCC è saldamente radicato in seno a tutti e tre i principali produttori del prodotto in esame, una circostanza questa che consente allo Stato di esercitare un livello significativo di controllo su tali entità e di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi;
—
gli stretti legami tra i produttori cinesi di proteine di piselli e il PCC possono consentire tra l'altro ai produttori cinesi di proteine di piselli di beneficiare della fornitura di piselli interi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Le informazioni a disposizione del denunciante suggeriscono che il governo cinese è coinvolto nella catena di approvvigionamento dei piselli interi consumati dai produttori cinesi di proteine di piselli. Ad esempio Shuangta Food acquista materie prime da una società collegata, Zhaoyuan Junyuan Agricultural Machinery Service Professional Cooperative, controllata in ultima istanza dal governo popolare di Jinling Town, città di Zhaoyuan;
—
il denunciante ritiene che i produttori cinesi di proteine di piselli ricevano piselli dalla Russia. Sotto la guida dell'impresa di proprietà dello Stato Qingdao Kaitou Supply Chain Management CO. Ltd, la Cina e la Russia hanno concluso un accordo che consente l'esportazione di piselli russi in Cina. Il 17 marzo 2023 la piattaforma International Railway ha riferito che «il tempo di trasporto dalle principali zone russe di produzione di piselli alla Cina è di soli 20 giorni circa. La riduzione della distanza e delle tempistiche non solo diminuisce il costo dei piselli importati, ma abbassa altresì in misura notevole il rischio di fluttuazioni commerciali causate dal lungo ciclo commerciale, il che rafforza significativamente la competitività dei piselli russi sul mercato cinese». L'accordo esemplifica il grado elevato di intervento esercitato dagli enti pubblici (imprese di proprietà dello Stato) per l'approvvigionamento di materie prime nel settore delle proteine di piselli.
(87)
In terzo luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato:
—
i produttori cinesi di proteine di piselli beneficiano di un rimborso del 70 % dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Già nel 2015 il ministero delle Finanze cinese e l'amministrazione tributaria dello Stato hanno pubblicato il «Repertorio degli incentivi in materia di imposta sul valore aggiunto per prodotti e servizi per un utilizzo globale delle risorse» (Cai Shui [2015] n. 78). La politica di rimborso dell'IVA è stata ulteriormente rafforzata il 30 dicembre 2021. Il repertorio aggiornato degli incentivi in materia di imposta sul valore aggiunto prevede che le imprese che producono, tra l'altro, proteine vegetali derivate da amido o vermicelli possano beneficiare di un rimborso dell'IVA del 70 %, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Shuangta Food ha riferito di aver beneficiato di tale rimborso nel suo bilancio per il 2023;
—
il governo cinese influenza inoltre le forze del libero mercato attraverso documenti di pianificazione. A tale proposito, il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale («repertorio») è un documento di pianificazione che viene aggiornato periodicamente dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC –
National Development and Reform Commission
). Il repertorio è un documento governativo che fornisce orientamenti e indicazioni per la ristrutturazione delle industrie. Funge da riferimento per orientare gli investimenti sociali, gestire i progetti di investimento pubblici e formulare politiche in materia di finanza, fiscalità, credito, terreni, importazioni ed esportazioni. Il repertorio si articola in tre categorie: le categorie «Incentivate», «Soggette a restrizioni» e «Obsolete»;
—
l'edizione 2019 del repertorio comprendeva il titolo «19 Industria leggera» appartenente alla categoria incentivata, la voce 24 «Sviluppo e produzione di nuove tecnologie per additivi alimentari naturali e aromi naturali», la voce 25 «Ricerca e sviluppo e fabbricazione di attrezzature avanzate per la produzione alimentare; ricerca e sviluppo e produzione di strumenti e attrezzature per il monitoraggio (collaudo) della qualità e della sicurezza degli alimenti» e la voce 26 «Sviluppo, produzione e trasformazione di materie prime per bevande proteiche di origine vegetale […] ad alto valore aggiunto». Il repertorio è stato aggiornato nel 2023. Pur non menzionando espressamente le bevande a base di proteine vegetali, esso includeva, ciò nonostante, al titolo «19 Industria leggera», la voce «19 Sviluppo e produzione di nuove tecnologie per additivi alimentari naturali e aromi naturali» e la voce «20 Ricerca e sviluppo e fabbricazione di attrezzature avanzate per la produzione alimentare; ricerca e sviluppo e produzione di strumenti e attrezzature per il monitoraggio (collaudo) della qualità e della sicurezza degli alimenti».
(88)
In quinto luogo nel settore anche i costi salariali sono soggetti a distorsioni:
—
nell'ambito di un'inchiesta del 2021 sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina, la Commissione ha sottolineato che «nella RPC non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nei loro diritti all'organizzazione collettiva» e che «la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari». In tale inchiesta del 2021 la Commissione ha concluso quanto segue: «non ci sono stati elementi di prova che dimostrino che le società che producono cavi di fibre ottiche o i relativi materiali non sono sottoposte al sistema di diritto del lavoro cinese descritto». Nel caso di specie, non vi è motivo di ritenere che i costi salariali non siano distorti anche nel settore delle proteine di piselli.
(89)
In sesto luogo i produttori di proteine di piselli hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato:
—
gli elementi di prova disponibili suggeriscono che la Cina ha stabilito direttive politiche che consentono alle banche delle imprese di proprietà dello Stato di offrire prestiti agevolati e garanzie su prestiti ai produttori cinesi e che i produttori di proteine di piselli hanno beneficiato di prestiti agevolati. Ad esempio la relazione annuale di Shuangta Food del 2022 chiarisce che la società ha ricevuto prestiti agevolati. In tale documento è stato riferito che «i sussidi governativi ricevuti in relazione a sussidi per prestiti agevolati previsti dalle politiche sono compensati con i relativi oneri finanziari; laddove i prestiti con tassi di interesse preferenziali stabiliti dalle politiche siano ottenuti da banche erogatrici, l'importo effettivo dei prestiti ricevuti è considerato come valore registrato dei prestiti assunti e i relativi oneri finanziari sono calcolati sulla base dell'importo del capitale dei prestiti assunti e del tasso di interesse di tali tassi agevolati previsti dalle politiche».
—
Nell'ambito di procedimenti dinanzi al dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Oriental Protein ha riferito di aver ricevuto prestiti o finanziamenti per la trasformazione e l'ammodernamento industriali dalla Agricultural Bank of China, una banca la cui maggioranza delle quote è detenuta dallo Stato. È probabile che altri produttori di proteine di piselli abbiano beneficiato di prestiti agevolati analoghi;
—
il governo cinese detiene l'83,8 % delle azioni della Agricultural Bank of China, una delle quattro grandi banche cinesi. Inoltre, come osservato dalla Commissione nella sua relazione sulle distorsioni significative, il governo cinese è in grado di influenzare i prezzi sul mercato interno e all'esportazione dei prodotti agricoli di base attraverso le imprese commerciali di Stato, spesso «cercando di mantenere stabili i prezzi dei prodotti agricoli di base 'strategici'». Secondo la Commissione, tale meccanismo opera di fatto come una sovvenzione implicita. La Cina utilizza altri meccanismi per controllare i prezzi e i costi, tra i quali figura la costituzione di scorte.
(90)
In conclusione il denunciante ha sostenuto che nel settore delle proteine di piselli sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(91)
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, come pure nella sua versione aggiornata («
relazione aggiornata
»)
(
16
)
, che si basa su fonti pubblicamente disponibili.
(92)
Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.
3.2.1.1.
Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
(93)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «
proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori
»
(
17
)
.
(94)
L'economia pubblica è la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di garantirne «il consolidamento e la crescita»
(
18
)
. Il governo della RPC cerca inoltre di «promuovere la concentrazione del capitale statale in industrie importanti [...] e in industrie strategiche emergenti orientate al futuro»
(
19
)
nonché di «rafforzare i conferimenti di capitale al fine di sostenere uno sviluppo di alta qualità delle imprese di proprietà dello Stato»
(
20
)
. Pertanto l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.
(95)
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
21
)
.
(96)
Secondo il diritto cinese, inoltre, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.
(97)
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione.
(98)
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese»
(
22
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.
(99)
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(100)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
23
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(101)
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. Nel 2025 il comitato centrale del PCC ha pubblicato un'analisi nella quale si afferma la natura vincolante dei piani: «
La formulazione scientifica e l'attuazione efficace dei piani di sviluppo nazionali costituiscono mezzi importanti per consentire al nostro partito di guidare in modo efficace lo sviluppo economico e sociale. Nella pratica della modernizzazione, la Cina ha studiato e stabilito un accordo istituzionale ai sensi del quale, sotto la guida centralizzata e unificata del comitato centrale del partito, una sessione plenaria di detto comitato presenta una proposta di piano, il Consiglio di Stato prepara un progetto di massima di piano e l'Assemblea nazionale del popolo lo riesamina e lo approva prima che sia annunciato pubblicamente e attuato. Tale processo trasforma di fatto le proposte del partito nella volontà dello Stato e del popolo. Attraverso tale processo, le principali direttive strategiche del comitato centrale del partito sono trasformate in piani giuridicamente vincolanti ai fini dell'attuazione a livello nazionale
»
(
24
)
. L'insieme di questi piani forma una matrice completa e complessa di politiche settoriali e trasversali che è presente a tutti i livelli di governo.
(102)
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione.
(103)
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.).
(104)
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani
(
25
)
.
(105)
In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati
(
26
)
, il governo della RPC intende «
aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida
». Il governo della RPC intende altresì «
fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici e sostenere una serie di progetti di investimento privati qualificati in settori importanti e in aree chiave
»
(
27
)
.
(106)
Inoltre il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali di Stato e dalle banche demandate all'attuazione delle politiche del governo della RPC, descritte come «la forza principale al servizio dell'economia reale e che fornisce un forte sostegno alla stabilità e allo sviluppo a lungo termine dell'economia nazionale»
(
28
)
. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto
(
29
)
.
(107)
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC
(
30
)
.
(108)
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti in modo tale da «
conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo economico e sociale
»
(
31
)
. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
32
)
.
(109)
Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale
(
33
)
. Ad esempio, il governo della RPC intende «
ottimizzare il funzionamento e il meccanismo di vigilanza dei principali fondi industriali al fine di garantire che la direzione degli investimenti dei fondi soddisfi le prescrizioni delle strategie nazionali
»
(
34
)
.
(110)
Gli interventi del governo della RPC nell'economia sono configurati come sforzi coordinati di politica fiscale, monetaria, industriale, dei prezzi, occupazionale e di altro tipo relativi all'attuazione dei piani di sviluppo nazionali e delle strategie principali
(
35
)
.
(111)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
36
)
.
3.2.1.2.
Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione
(112)
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
(113)
Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private, quali Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd
(
37
)
, il gruppo Shandong Jianyuan
(
38
)
, Yantai T-Full
(
39
)
o Shandong Jiahua (Sinoglory) Biotechtechnology Co. Ltd
(
40
)
. Yantai Shuangta Food Co. Ltd
(
41
)
è anch'essa una società a maggioranza privata, con una partecipazione statale pari al 32,69 %. Tale società è inoltre controllata in ultima istanza da una holding di proprietà dello Stato a livello locale
(
42
)
.
(114)
Gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private
(
43
)
e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese. In effetti l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.
(115)
La legge sulla promozione dello sviluppo dell'economia privata
(
44
)
riconosce formalmente le imprese private come «
una componente importante dell'economia di mercato socialista
» e impone parallelamente «
alle organizzazioni economiche private e ai loro operatori di sostenere la leadership del PCC, aderire al sistema socialista con caratteristiche cinesi e partecipare attivamente alla costruzione di un potere socialista moderno
»
(
45
)
.
(116)
Di conseguenza, gli operatori economici sono soggetti, direttamente o indirettamente, agli orientamenti politici, alla direzione amministrativa e alle prescrizioni in materia di allineamento ideologico stabilite dalle istituzioni del partito e dello Stato, una circostanza questa che perpetua distorsioni strutturali all'interno dell'ambiente concorrenziale.
(117)
Inoltre il settore delle proteine di piselli è soggetto a diverse politiche pubbliche, come le politiche fondamentali del 2022 annunciate dal ministero delle Finanze e dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali: «
[s]viluppo integrato del settore agricolo. Coordinare la configurazione e la creazione di una serie di parchi agro-industriali moderni a livello nazionale, cluster industriali vantaggiosi e caratteristici e comuni agro-industriali forti.
[…]
costruire un sistema industriale rurale moderno, basato su cittadine industriali forti, di cui i parchi industriali siano il motore e i cluster industriali la colonna portante, con schemi a livello di province, contee e città, e garantire la promozione coordinata di punti, linee e aree, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dello sviluppo industriale nel suo complesso
»
(
46
)
. Analogamente il 14
o
piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell'agricoltura e delle zone rurali definisce gli obiettivi seguenti: «[r]
afforzare lo sviluppo di zone vantaggiose per prodotti agricoli speciali; […] rafforzare il sostegno tecnologico, il controllo della qualità, la creazione di marchi e la commercializzazione dei prodotti; costruire una serie di basi standardizzate per la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio e la logistica di prodotti agricoli speciali
»
(
47
)
.
(118)
Più specificamente, le «
attrezzature ad alta efficienza per la separazione e la purificazione di proteine
» sono elencate come industria incentivata nel repertorio di riferimento del 2024 per l'adeguamento strutturale dell'industria
(
48
)
.
(119)
Inoltre, la «
produzione e trasformazione di bevande proteiche di origine vegetale
» figura nel repertorio del 2025 delle industrie incentivate nelle regioni occidentali
(
49
)
.
(120)
Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore
(
50
)
.
(121)
Ad esempio la China Food Additives and Ingredients Association («CFAA»)
(
51
)
afferma all'articolo 3 del proprio statuto
(
52
)
che «
l'associazione accetta la leadership del partito
»
Conformemente alla costituzione del partito, istituisce organizzazioni del partito ai fini dello svolgimento delle attività del partito. […]
(122)
La CFAA ha istituito un comitato speciale per le proteine funzionali e gli ingredienti peptidici
(
53
)
che copre il settore delle proteine di piselli.
(123)
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd è membro della CFAA
(
54
)
.
(124)
Inoltre la China National Food Industry Association
(
55
)
(«CNFIA») è pertinente anche per il settore delle proteine di piselli. A norma dell'articolo 3 del suo statuto
(
56
)
, la CNFIA persegue l'obiettivo di «
attuare pienamente il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
» e di «
promuovere il sano sviluppo dell'industria alimentare cinese
». Inoltre l'articolo 4 del suo statuto stabilisce che la CNFIA «
accetta l'orientamento e la supervisione commerciali del ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese, dell'organo di leadership nell'edificazione del partito, della commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato e dei pertinenti dipartimenti di gestione dell'industria
»
(
57
)
.
(125)
Yantai Shuangta Food Co. Ltd. è membro della CNFIA
(
58
)
. Inoltre il gruppo Shandong Jianyuan è consapevole di essere soggetto alla supervisione della CNFIA
(
59
)
.
(126)
Di conseguenza persino i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità.
3.2.1.3.
Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(127)
Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali.
(128)
Secondo l'articolo 17 del diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC con almeno tre membri del PCC, come specificato nell'articolo 30 della costituzione del PCC
(
60
)
, e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito.
(129)
Risulta che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico
(
61
)
, anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito
(
62
)
.
(130)
Già nel 2018 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 73 % dei 2,57 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola nelle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società
(
63
)
. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(131)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («
Orientamenti
»)
(
64
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.
(132)
La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti sottolineano dunque e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato
(
65
)
.
(133)
L'inchiesta ha confermato che sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC/l'esercizio di funzioni sono comuni anche nel settore delle proteine di piselli. A titolo di esempio, il presidente di Yantai Shuangta Food Co. Ltd. è membro del partito
(
66
)
. Ha inoltre preso in considerazione l'appartenenza al PCC come criterio di assunzione per il personale dirigenziale
(
67
)
.
(134)
La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
68
)
. La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore delle proteine di piselli e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.
3.2.1.4.
Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(135)
La legislazione applicabile agli appalti pubblici discrimina esplicitamente i prodotti non nazionali e stabilisce che la quotazione di un prodotto nazionale sarà soggetta a una deduzione di prezzo del 20 % e il prezzo ridotto sarà preso in considerazione durante il processo di valutazione
(
69
)
. Di conseguenza le decisioni in materia di appalti favoriscono i prodotti nazionali e non sono prese sulla base delle forze del libero mercato.
(136)
Inoltre l'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.
(137)
Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
70
)
.
(138)
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.
(139)
Le politiche fondamentali del 2022 del ministero delle Finanze e del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali sopra descritte (cfr. considerando 117) contemplano anche le seguenti disposizioni che influenzano il funzionamento del settore: «
[l]o Stato continuerà ad attuare politiche quali le sovvenzioni per i produttori di granturco e soia, le sovvenzioni per il riso nonché incentivi per le contee grandi produttrici di cereali, in modo da consolidare l'efficacia della riforma strutturale dal lato dell'offerta nel settore agricolo e garantire la sicurezza alimentare nazionale
» oppure «
[p]remi per le principali contee produttrici di sementi. Ampliare la portata del sostegno a favore delle principali contee produttrici di sementi di riso, frumento, granturco
[…]
, e promuovere la trasformazione e l'ammodernamento dell'industria delle sementi
»
(
71
)
.
(140)
Il 14
o
piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell'agricoltura e delle zone rurali
(
72
)
mira a «[m]igliorare le politiche di sostegno alla produzione cerealicola. Stabilizzare le sovvenzioni a favore dei produttori di cereali, migliorare la politica del prezzo minimo di acquisto per il riso e il frumento e la politica di sovvenzioni per i produttori di granturco e soia. Migliorare il meccanismo di compensazione degli interessi per le principali zone cerealicole e migliorare il sistema della politica di sostegno per le principali contee produttrici di cereali»
(
73
)
. Detto piano mira inoltre a «
promuovere l'agglomerato di industrie a livello di contea e città, sostenere la delocalizzazione delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli nelle contee e guidare le imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli nella costruzione di parchi di trasformazione e poli logistici nelle città (circoscrizioni) con condizioni adeguate e sostenere le contee ammissibili (città, distretti) nella costruzione di parchi industriali agricoli moderni, promuovendo la concentrazione di entità di mercato quali la ricerca e lo sviluppo scientifici, la logistica di trasformazione e i servizi di commercializzazione nei parchi
»
(
74
)
.
(141)
Il 14
o
piano quinquennale sullo sviluppo della bioeconomia si rivolge direttamente al settore del prodotto in esame, stabilendo l'obiettivo di «[r]afforzare la posizione principale dell'innovazione d'impresa. Consentire alle imprese leader nel settore biologico di svolgere il proprio ruolo di guida e sostegno, guidare le grandi imprese affinché aprano risorse quali l'innovazione tecnologica, la catena di approvvigionamento e i servizi finanziari alla filiera dell'industria a monte e a valle e promuovere l'integrazione e l'innovazione nelle piccole e medie imprese. Concentrarsi sui settori principali che hanno un'influenza ampia e su vasta scala quali la biomedicina, la bioagricoltura e la bioproduzione per incoraggiare le imprese bioinnovative a specializzarsi ulteriormente in sottosettori, a coltivare i propri vantaggi di sviluppo e a rafforzarli per trasformarsi in singoli campioni competitivi a livello mondiale»
(
75
)
.
(142)
A livello provinciale, secondo il 14
o
piano quinquennale di Hebei sulle industrie strategiche ed emergenti
(
76
)
le autorità pubbliche devono plasmare la configurazione industriale del settore come segue: «
sviluppando prodotti derivati da estratti vegetali quali spezie naturali, oli essenziali, nutrienti naturali, proteine vegetali e oli
»
(
77
)
.
(143)
Inoltre nel 2025 Shandong ha pubblicato un parere di attuazione sull'ulteriore approfondimento della riforma rurale e sul rafforzamento degli sforzi per promuovere in modo globale il rilancio rurale
(
78
)
, che richiede «
di sviluppare attivamente l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli; (...) di sviluppare vigorosamente la trasformazione intensiva di prodotti agricoli; e di costruire parchi di trasformazione e logistica per i prodotti agricoli
».
(144)
Inoltre nel 2025 Shandong ha pubblicato un piano d'azione per la scienza e l'innovazione tecnologica volto a modernizzare l'industria alimentare (2026-2028)
(
79
)
con l'obiettivo di «
sviluppare materiali di base fondamentali per la trasformazione, quali amidi speciali ad alte prestazioni
» e «
polveri di proteine vegetali
», nonché di «
costruire un sistema di produzione multilivello per le materie prime di alimenti sani
» sotto la guida del dipartimento provinciale della Scienza e delle tecnologie di Shandong.
(145)
Il comune di Yantai, situato a Shandong, costituisce la zona più ampia di produzione di proteine di piselli al mondo
(
80
)
.
(146)
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd, il gruppo Shandong Jianyuan, Yantai T Full, Shandong Jiahua (Sinoglory) Biotechtechnology Co. Ltd e Yantai Shuangta Food Co. Ltd hanno tutti sede a Shandong.
(147)
Più specificamente, Yantai Shuangta Food Co. Ltd è sostenuta direttamente dal governo provinciale di Shandong nella sua veste di centro di ricerca e sviluppo «One Company – One Technology»
(
81
)
affinché sviluppi ulteriormente: «
1. tecnologie chiave nella catena dell'industria dei vermicelli; 2. un'analisi dei valori nutrizionali delle proteine e delle fibre di piselli e della loro applicazione innovativa nella lavorazione delle carni; 3. la ricerca e l'industrializzazione al fine di migliorare l'efficienza della separazione dell'amido di piselli utilizzando batteri acido-lattici autoctoni; 4. la ricerca e l'industrializzazione di un isolato di proteine di piselli a basso contenuto di sodio, ad alto contenuto di calcio e senza allergeni della soia
»
(
82
)
.
(148)
Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.
(149)
In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
3.2.1.5.
Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(150)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente.
(151)
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito dei procedimenti
(
83
)
.
(152)
Inoltre, nei casi in cui viene applicato il diritto fallimentare, i procedimenti mancano di trasparenza e comportano pratiche discriminatorie
(
84
)
.
(153)
In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti di uso
(
85
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
86
)
. Il governo della RPC cerca inoltre di «
migliorare il sistema di gestione dei terreni al fine di garantire che detto sistema sia collegato in modo efficiente alle macropolitiche e allo sviluppo regionale e dia priorità all'uso ragionevole di terreni per le industrie leader e i progetti importanti
»
(
87
)
e, di conseguenza, le autorità spesso perseguono obiettivi politici specifici, compresa l'attuazione dei piani economici nell'assegnazione dei terreni
(
88
)
.
(154)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore delle proteine di piselli. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.
(155)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.
3.2.1.6.
Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(156)
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell'esercizio dei loro diritti all'organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'ILO, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
89
)
.
(157)
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
90
)
. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(158)
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza
(
91
)
. Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC.
(159)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore delle proteine di piselli non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).
3.2.1.7.
Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(160)
L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(161)
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
92
)
che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)
(
93
)
e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.
(162)
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
94
)
. Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
(163)
Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione
(
95
)
. Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali nello specifico ora devono prendere in considerazione come i soggetti «
rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale
», e in particolare come «
rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti
»
(
96
)
.
(164)
Più specificamente, il governo della RPC cerca altresì di «
guidare gli istituti finanziari nell'uso di strumenti diversificati quali prestiti, obbligazioni, capitale proprio e assicurazioni al fine di fornire servizi finanziari completi alle principali imprese e alle importanti imprese di sostegno che operano all'interno di catene industriali chiave, di fornire soluzioni finanziarie per il funzionamento stabile delle imprese interessate da influenze esterne e di sostenere le imprese private affinché partecipino attivamente alla costruzione indipendente e controllabile di catene industriali
»
(
97
)
.
(165)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo
(
98
)
. Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti
(
99
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(166)
Inoltre gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(167)
Oltre a ciò, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Ad esempio le imprese di proprietà dello Stato, ma anche interi settori industriali considerati strategici dal governo della RPC, beneficiano di tassi di interesse inferiori a quelli di mercato
(
100
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
(168)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», il cui numero è in aumento
(
101
)
, oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(169)
In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(170)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
3.2.1.8.
Natura sistemica delle distorsioni descritte
(171)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.
(172)
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare ai considerando da 112 a 170. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di proteine di piselli sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.
(173)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.
(174)
In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(175)
Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori.
3.2.2.
Paese rappresentativo
3.2.2.1.
Osservazioni generali
(176)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
102
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
—
l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(177)
Come illustrato ai considerando 72 e 73, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. Nella nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti, le parti interessate sono state informate in merito ai paesi che potrebbero essere considerati paesi rappresentativi appropriati nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(178)
Nella nota la Commissione ha inizialmente individuato Argentina e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(179)
Tuttavia, come illustrato in dettaglio ai considerando da 181 a 187, la Commissione ha constatato che la Turchia e l'Argentina non sono state considerate paesi rappresentativi appropriati. Per questo motivo, e dato che non è stato possibile trovare una produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in nessun altro paese avente un livello di sviluppo analogo a quello della Cina, la Commissione ha cercato un paese rappresentativo appropriato tra i paesi aventi un livello di sviluppo analogo a quello della Cina con una produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale/allo stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta che, come spiegato al considerando 188, è rappresentato dalle proteine di soia.
(180)
Su tale base sono stati analizzati altri tre possibili paesi rappresentativi: Colombia, Brasile e Malaysia, tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.
Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(181)
Nella nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia Turchia e Argentina, nonché per quelli individuati in seguito a una valutazione preliminare, come indicato al considerando 180, ossia Malaysia, Colombia e Brasile, la disponibilità dei dati necessari deve essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta o di prodotti appartenenti alla medesima categoria.
(182)
L'analisi complessiva delle importazioni di cui alla nota ha concluso che l'Argentina ha importato una quantità notevolmente inferiore di piselli gialli, il fattore produttivo principale, rispetto a tutti gli altri paesi. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, sono stati importati in Argentina, a prezzi inferiori a quelli di mercato, volumi significativi di altri due fattori produttivi originari della Cina, ossia l'agente antischiuma e la soda caustica liquida, una circostanza questa che mette in discussione l'adeguatezza dell'Argentina quale paese rappresentativo.
(183)
La Commissione ha inoltre rilevato l'esistenza in Argentina di tasse all'esportazione sulla materia prima principale, ossia i piselli gialli
(
103
)
. L'esistenza di una tassa all'esportazione sui piselli gialli in Argentina ha distorto i prezzi dei piselli gialli e, in ultima analisi, i prezzi di tutti i prodotti a valle nella catena del valore dei piselli, impedendo l'uso dei costi e dei prezzi delle proteine di piselli in Argentina. La Commissione ha pertanto ritenuto che i prezzi dei piselli gialli in Argentina possano non essere considerati attendibili a causa dell'esistenza di distorsioni del mercato.
(184)
Per quanto concerne la disponibilità di informazioni finanziarie in Argentina, la Commissione ha individuato una società produttrice del prodotto in esame. Tuttavia per tale società non erano prontamente disponibili dati finanziari per l'anno 2024 o 2023. In assenza di altre informazioni nel fascicolo in merito alla presenza di altre società produttrici di proteine di piselli in Argentina aventi dati finanziari prontamente disponibili e a seguito dell'esistenza di ostacoli agli scambi, come descritto al considerando 183, la Commissione ha concluso che l'Argentina non poteva più essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
(185)
In Turchia le importazioni di piselli gialli originari della Russia, che rappresentavano oltre il 70 % di tutte le importazioni di tale materia prima principale, sono risultate vendute a prezzi notevolmente inferiori rispetto alle importazioni da tutte le altre origini durante il periodo dell'inchiesta. I piselli e altre colture sono attualmente soggetti a dazi doganali ad valorem pari al 50 % nell'UE
(
104
)
a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali aumenti dei dazi sono stati istituiti nel luglio 2024 al fine di impedire l'ingresso nell'Unione di quantitativi significativi di piselli originari della Russia. L'istituzione di tali dazi ha determinato un calo immediato delle esportazioni di piselli russi nell'Unione, che sono passate da una media mensile di 161 000 tonnellate nell'anno precedente a 29 tonnellate dall'aumento dei dazi. Il calo delle importazioni nell'Unione, in precedenza il principale mercato di esportazione di piselli russi, allo 0,02 % dei volumi precedenti, ha coinciso con un aumento significativo delle esportazioni di piselli russi in Turchia, a fronte di uno sconto sul prezzo superiore al 10 %
(
105
)
. Per quanto concerne le importazioni di piselli gialli dalla Turchia, durante il periodo dell'inchiesta il prezzo all'importazione di piselli gialli dalla Russia è stato in media inferiore del 12 % rispetto ai prezzi all'importazione dal resto del mondo in Turchia e inoltre inferiore del 70 % rispetto al prezzo medio all'importazione di piselli gialli dal resto del mondo in Argentina. Lo stesso vale per le importazioni di carbone bituminoso dalla Russia, che rappresentavano pressoché il 70 % di tutte le importazioni di carbone bituminoso in Turchia durante il periodo dell'inchiesta. Il carbone e altri combustibili fossili sono attualmente oggetto di sanzioni da parte dell'UE nei confronti della Russia
(
106
)
. Il prezzo all'importazione del carbone bituminoso dalla Russia è stato inferiore del 30 % in Turchia rispetto al prezzo all'importazione dal resto del mondo. Inoltre il prezzo all'importazione del carbone bituminoso in Turchia dal resto del mondo (1,02 CNY/kg) è stato costantemente inferiore al prezzo all'importazione dal resto del mondo in Argentina, ma anche in tutti gli altri paesi (fatta eccezione per la Colombia), il che suggerisce che i prezzi russi artificiosamente bassi stanno deprimendo i prezzi complessivi all'importazione in Turchia. Di conseguenza la Commissione ha concluso che il prezzo del carbone bituminoso originario della Russia è soggetto a distorsioni e ha ritenuto che i prezzi di riferimento per il carbone bituminoso originario della Turchia non fossero rappresentativi. Inoltre non erano disponibili informazioni sufficienti per individuare un parametro di riferimento rappresentativo per gli agenti antischiuma.
(186)
Per quanto concerne i dati finanziari prontamente disponibili in Turchia, le informazioni relative a Eaynı Tüm Hakları Saklıdır, l'unica società che ha fabbricato il prodotto oggetto dell'inchiesta che è stato possibile individuare, non erano prontamente disponibili. Di conseguenza nonché a seguito della risultanza sull'effetto perturbatore delle esportazioni russe di piselli di cui al considerando 185, la Commissione ha concluso che la Turchia non era idonea a essere considerata un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta.
(187)
In linea con tali risultanze, nella nota la Commissione ha concluso che in questa fase l'Argentina e la Turchia non potevano essere considerate un paese rappresentativo appropriato e ha pertanto deciso di estendere l'analisi a un prodotto simile e ad altri paesi nei quali era possibile individuare produttori di tale prodotto simile.
(188)
Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo e dell'analisi della Commissione, tutte le altre proteine vegetali aventi un processo di produzione analogo sono state considerate un prodotto simile al prodotto oggetto dell'inchiesta. A tale riguardo, il denunciante ha rilevato somiglianze tra i diversi segmenti del settore delle proteine vegetali, dato che tutti i tipi di proteine presentano processi di produzione simili e rispondono a dinamiche di mercato simili, compresi gli usi, ossia mercati in crescita per alternative alla carne o per cambiamenti delle abitudini alimentari. Tra le proteine vegetali, il denunciante ha individuato le proteine di soia come le maggiori proteine vegetali prodotte a livello mondiale e ha rilevato che le proteine di soia sono utilizzate per usi simili a quelli delle proteine di piselli. A tale proposito la Commissione ha individuato la Malaysia, la Colombia e il Brasile come paesi produttori di proteine di soia. Sono state esaminate le loro importazioni dei fattori produttivi principali.
(189)
Dall'analisi è emerso che il 28 % di tutte le importazioni di agenti antischiuma in Malaysia proveniva dalla Cina, così come il 15 % delle importazioni di soda caustica liquida. Inoltre il 27 % delle importazioni di carbone bituminoso in Malaysia proveniva dalla Russia ed è risultato essere stato venduto con uno sconto significativo.
(190)
Per quanto concerne le informazioni finanziarie, la Commissione ha analizzato numerose società produttrici di proteine di soia, ma non ha riscontrato alcun produttore in Malaysia per il quale fossero prontamente disponibili informazioni finanziarie. In assenza di dati finanziari prontamente disponibili e tenuto conto dell'inattendibilità di alcuni prezzi all'importazione per taluni dei fattori produttivi principali in Malaysia, come illustrato al considerando 189, la Commissione ha concluso che la Malaysia non costituiva un paese rappresentativo appropriato.
(191)
Nel caso della Colombia, il 28 % delle importazioni totali di agente antischiuma proveniva dalla Cina. La Commissione ha individuato una società produttrice di proteine di soia le cui informazioni finanziarie erano prontamente disponibili. La Commissione ha tuttavia osservato che le informazioni disponibili risalivano al 2024 e coprivano solo parzialmente il periodo dell'inchiesta e, di conseguenza, sono state considerate meno adeguate, in quanto erano disponibili dati più recenti, come indicato al considerando 194.
(192)
Per quanto concerne il Brasile, il 35 % delle importazioni totali di agenti antischiuma proveniva dalla Cina.
(193)
La Commissione non è stata in grado di individuare alcun produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile, ma ha rilevato che nel 2019 una società produttrice di beni di origine vegetale, Milhão Ingredients, ha annunciato che avrebbe investito nella produzione di isolati di proteine di piselli. La Commissione ha inoltre osservato che dall'apertura della presente inchiesta vi sono state importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta dal Brasile, il che suggerisce che in tale paese potrebbe esserci una produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(194)
La Commissione non ha tuttavia potuto trovare dati finanziari prontamente disponibili del produttore menzionato o di altri possibili produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile. La Commissione ha quindi fatto ricorso a produttori di proteine di soia. È stata pertanto individuata la società Caramuru Alimentos S.A., un produttore di proteine di soia con dati finanziari dettagliati prontamente disponibili relativi all'intero periodo dell'inchiesta, e, nella nota, la Commissione ha informato le parti che intendeva utilizzare tali dati per le SGAV e i profitti e le ha invitate a presentare osservazioni in merito.
(195)
Nelle sue osservazioni in merito alla nota, il gruppo Shuangta ha convenuto che vi sono taluni elementi che renderebbero inadeguata la selezione della Turchia e dell'Argentina e il gruppo Sania e il denunciante hanno espresso il loro sostegno a favore della scelta del Brasile come paese rappresentativo. Nessuno di tali soggetti ha presentato osservazioni in merito all'uso dei dati finanziari di Caramuru Alimentos S.A. in Brasile.
Livello di protezione sociale e ambientale
(196)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.2.2.
Conclusioni
(197)
Alla luce dell'analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.2.3.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(198)
Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e ha dichiarato che, al fine di costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire i prezzi esenti da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le informazioni dell'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, del Ministério de Minas e Energia e della Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A. per stabilire i costi esenti da distorsioni, rispettivamente, del lavoro
(
107
)
, dell'energia
(
108
)
e dell'acqua
(
109
)
.
3.2.3.1.
Fattori produttivi
(199)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi delle proteine di piselli
Fattore produttivo
Codice della merce
Fonte
Valore esente da distorsioni (CNY)
Unità di misura
Materie prime
Pisello giallo (
Pisum sativum
)
0713 10 90
GTA
4,73
kg
Pisello giallo biologico
(
110
)
N/D
N/D
7,42
kg
Pisello pulito
N/D
Calcolo sulla base del corrispondente valore di riferimento per il pisello giallo
per produttore esportatore (dati riservati
(
111
)
)
kg
Pisello pulito biologico
N/D
Calcolo sulla base del corrispondente valore di riferimento per il pisello biologico
per produttore esportatore (dati riservati
(
112
)
)
kg
Acido cloridrico
2806 10
GTA
1,65
kg
Soda caustica liquida
2815 12
GTA
2,20
kg
Agente antischiuma
3906 90
GTA
20,59
kg
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
N/D
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
42,35
ore
Energia
Carbone (bituminoso)
2701 12
GTA
1,23
kg
Energia elettrica
N/D
Ministério de Minas e Energia
1,11
kWh
Gas naturale
N/D
Ministério de Minas e Energia
4,80
m
3
Acqua
N/D
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
39,19
m
3
Vapore
N/D
Ministério de Minas e Energia / ministero dell'Energia degli Stati Uniti
0,73
kg
Sottoprodotti
Residuo di piselli
2302 50
GTA
1,05
kg
(
110
)
Come spiegato ai considerando da 203 a 208, il valore di riferimento per i piselli gialli biologici è stato costruito aggiungendo una maggiorazione di prezzo del 57 % al prezzo di riferimento all'importazione dei piselli gialli.
(
111
)
Tali informazioni saranno comunicate al produttore interessato nella sua divulgazione delle informazioni individuale.
(
112
)
Tali informazioni saranno comunicate al produttore interessato nella sua divulgazione delle informazioni individuale.
(200)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione sui costi di fabbricazione che non erano stati inclusi nei singoli fattori produttivi di cui sopra. Il metodo è debitamente illustrato al considerando 240.
3.2.3.2.
Materie prime
(201)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nella banca dati del GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
113
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione.
(202)
In caso di importazioni delle materie prime principali dalla RPC o da uno dei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio nel paese rappresentativo, è stato necessario non tenere conto di tali importazioni nel considerare il prezzo di riferimento per tali fattori produttivi al fine di garantire che non fossero sostanzialmente influenzati da importazioni dalla RPC o da uno dei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Pisello giallo e pisello giallo biologico
(203)
Nella nota la Commissione ha informato le parti che, dato che per la produzione di proteine di piselli biologici si utilizzano solo piselli biologici e dato che non esiste un codice SA distinto per tale tipo di piselli, si dovrebbe utilizzare il valore di riferimento del pisello giallo convenzionale adeguandolo al fine di rispecchiare la differenza di prezzo tra piselli gialli convenzionali e piselli biologici. La Commissione ha informato tutte le parti che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate e alle informazioni pubblicamente disponibili, i prezzi dei piselli biologici sono superiori del 57-67 % rispetto a quelli dei piselli convenzionali
(
114
)
e che avrebbe costruito il valore di riferimento applicando un adeguamento al rialzo al valore di riferimento per i piselli gialli corrispondente alla maggiorazione di prezzo per i piselli biologici, come da fonti contenute nel fascicolo.
(204)
Nelle sue osservazioni in merito alla nota, il gruppo Shuangta ha sostenuto che i suoi prezzi di acquisto effettivi per i piselli gialli importati (basati su diverse centinaia di milioni di kg) rispecchiavano molto meglio le condizioni di grandi acquirenti quali il gruppo Shuangta rispetto ai volumi limitati delle importazioni per il Brasile e la Colombia. Per lo stesso motivo, il gruppo Shuangta ha chiesto alla Commissione di stabilire il prezzo di riferimento dei piselli gialli biologici sulla base dei prezzi di acquisto dal gruppo Shuangta stesso per i piselli gialli biologici.
(205)
Il gruppo Sanjia ha sostenuto che il prezzo di acquisto dei piselli gialli importati non dovrebbe essere sostituito da valori di riferimento, in quanto tali piselli sono stati acquistati da altri mercati, con prezzi fissati in condizioni di mercato normali, non influenzati in alcun modo dalla situazione del mercato cinese e privi di presunte distorsioni del mercato.
(206)
Il gruppo Sanjia ha rilevato altresì che la fonte individuata dalla Commissione per giustificare la maggiorazione per i piselli biologici rispetto a quelli normali risaliva a prima del periodo dell'inchiesta e offre pertanto un valore di riferimento limitato. Il gruppo Sanjia ha presentato un confronto dei prezzi interni alla società, nel contesto dei quali la maggiorazione per i piselli biologici era inferiore a quella proposta dalla Commissione e ha sostenuto che la presunta maggiorazione del 57-67 % per i piselli biologici era irragionevole e doveva essere adeguata.
(207)
Il denunciante ha presentato osservazioni in merito alla maggiorazione di prezzo proposta per i piselli biologici, rilevando che i prezzi pubblicamente disponibili hanno confermato che la differenza di prezzo tra piselli biologici e convenzionali è sostanziale e decisamente superiore alla maggiorazione del 57-67 % proposta dalla Commissione, dato che raggiungerebbe il 100 % negli elementi di prova presentati. Alla luce di quanto precede, il denunciante ha chiesto alla Commissione di adeguare la maggiorazione per il prezzo di riferimento per i piselli biologici ad almeno il 100 %.
(208)
Per il valore di riferimento per i piselli biologici, e alla luce degli elementi di prova presentati da Sanjia e dal denunciante, i quali indicano maggiorazioni di prezzo sia più elevate sia più basse per i piselli biologici, in relazione alle quali non sono stati forniti elementi di prova conclusivi, e in assenza di dati comparabili sulle importazioni, la Commissione ha ritenuto che una maggiorazione del prezzo pari al 57 % rispetto al valore di riferimento per i piselli biologici fosse la più appropriata. Dato che il gruppo Sanjia non ha fornito elementi di prova più recenti e prontamente disponibili in relazione alla maggiorazione per i piselli biologici rispetto a quella di cui al considerando 203, l'argomentazione relativa a un valore di riferimento limitato è stata respinta.
(209)
Il denunciante ha presentato una risposta alle osservazioni formulate dal gruppo Shuangta e dal gruppo Sanjia in merito alla scelta del valore di riferimento per i piselli gialli e ha sostenuto che i produttori esportatori cinesi erano in grado di rifornirsi di piselli gialli dalla Russia a prezzi soggetti a distorsioni e che l'effetto di tale circostanza aveva determinato altresì una riduzione dei prezzi all'importazione canadesi in Cina, e ha quindi esortato la Commissione a basarsi sui prezzi all'importazione riscontrati in Brasile, anziché su quelli comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione.
(210)
Per quanto concerne le asserzioni di entrambi i gruppi in merito ai prezzi internazionali esenti da distorsioni, ossia il suggerimento del gruppo Shuangta secondo cui i suoi prezzi delle importazioni dirette di piselli gialli potrebbero essere utilizzati come valore di riferimento appropriato per tutti gli acquisti di piselli gialli attraverso un importatore locale, e l'argomentazione del gruppo Sanjia secondo cui il prezzo delle sue importazioni dirette di piselli gialli non sarebbe soggetto a distorsioni, l'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base afferma esplicitamente che i costi sul mercato interno possono essere presi in considerazione per la costruzione del valore normale solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni.
(211)
Come illustrato nelle sezioni 3.2.1.3 e 3.2.1.8 del presente regolamento, la Commissione ha constatato che i piselli gialli acquistati tramite importatori in Cina erano soggetti a distorsioni dei prezzi e, di conseguenza, non possono essere considerati una base ai fini della determinazione del valore normale.
(212)
Inoltre i piselli e altre colture sono attualmente soggetti a dazi doganali ad valorem pari al 50 % nell'UE
(
115
)
, istituiti nel luglio 2024 in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022 al fine di impedire l'ingresso nell'Unione di quantità significative di piselli secchi originari della Russia. L'istituzione di tali dazi ha determinato un calo immediato delle esportazioni di piselli russi nell'Unione, che sono passate da una media mensile di 161 000 tonnellate nell'anno precedente a 29 tonnellate dall'aumento dei dazi
(
116
)
, il che rappresenta soltanto lo 0,02 % dei volumi precedenti. Tale circostanza è coincisa con un aumento significativo del volume delle esportazioni di piselli gialli russi in Cina, che sono aumentate del 55 % nello stesso periodo
(
117
)
, a un prezzo notevolmente inferiore a quello dei prezzi internazionali dei piselli, quale il prezzo delle esportazioni canadesi di piselli in Cina, sostituendo di fatto queste ultime.
(213)
A seguito della rapida penetrazione delle importazioni russe di piselli gialli nel mercato cinese a prezzi ridotti, a scapito delle importazioni di piselli canadesi, la cui quota di mercato si è dimezzata tra il 2022 e il 2025, passando dall'86 % ad appena il 28 %, il prezzo delle importazioni di piselli canadesi in Cina è diminuito notevolmente, in quanto la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla Russia ha ridotto il livello dei prezzi dei piselli gialli in Cina e ha costretto gli esportatori canadesi ad allineare i loro prezzi al ribasso.
(214)
Inoltre, nel marzo 2025, durante il periodo dell'inchiesta, la Cina ha applicato una tariffa del 100 % sulle importazioni di piselli gialli dal Canada, il che ha determinato un conseguente calo del 25 % del volume mensile delle importazioni dal Canada per il resto dell'anno, una circostanza cui è corrisposto un aumento del 54 % del volume mensile delle importazioni di piselli gialli dalla Russia e un ulteriore rafforzamento dell'effetto distorsivo dei piselli russi sui prezzi canadesi.
(215)
Di fatto i prezzi delle importazioni di piselli gialli sul mercato cinese sono scesi da 3 582 CNY/tonnellata prima della penetrazione dei piselli gialli russi, in linea con i prezzi internazionali in altri mercati in cui la presenza di importazioni russe era marginale o inesistente, a 2 890 nel 2025, facendo registrare una riduzione dei prezzi pari a quasi il 20 %.
(216)
Nei mercati in cui le importazioni russe sono marginali o inesistenti, i prezzi medi all'importazione sono aumentati costantemente tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta, contrariamente alla tendenza osservata nel prezzo all'importazione di piselli canadesi in Cina. Tale disparità può essere rilevata nei mercati internazionali; ovunque le importazioni di piselli gialli russi siano significative, il prezzo all'importazione dei piselli gialli aventi altre origini, in particolare di quelli provenienti dal Canada, è notevolmente inferiore a quello dei mercati in cui le esportazioni russe sono marginali o assenti.
(217)
Da un confronto tra il prezzo all'importazione dei piselli gialli canadesi in Cina, dove la presenza di importazioni russe a prezzi ridotti è diventata predominante, rappresentando il 60 % nel 2025 rispetto allo 0 % nel 2022, e i prezzi delle importazioni canadesi in mercati con una presenza marginale o nulla di importazioni russe, emerge che, tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta, i piselli gialli canadesi sono stati importati a un prezzo stabile, in contrasto con la suddetta depressione dei prezzi osservata sul mercato cinese.
(218)
Alla luce delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che, data la situazione specifica del mercato cinese dei piselli causata dalle esportazioni russe a prezzi inferiori ai normali prezzi di mercato, avente un effetto di depressione sul prezzo di mercato complessivo, i prezzi all'importazione dei piselli gialli in Cina non possano essere considerati esenti da distorsioni. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, non è stato opportuno utilizzare il prezzo di acquisto dei piselli gialli comunicato dai produttori esportatori inseriti nel campione ai fini della costruzione del valore normale. Le argomentazioni relative all'utilizzo dei prezzi di acquisto effettivi per i piselli importati sono state pertanto respinte.
Agenti antischiuma
(219)
Nella nota la Commissione ha indicato che vi erano percentuali significative di importazioni di agenti antischiuma dalla Cina in tutti i possibili paesi rappresentativi.
(220)
Il gruppo Sanjia ha sostenuto che il prezzo all'importazione degli agenti antischiuma in Brasile era più elevato, in misura anomala, rispetto ai prezzi all'importazione di tale fattore produttivo negli altri possibili paesi di riferimento, a seguito di un confronto a livello di codice SA a sei cifre. Detto gruppo ha sostenuto che basarsi esclusivamente su questo ampio codice SA a sei cifre per stabilire i prezzi all'importazione includerebbe i prezzi di prodotti non comparabili, non sarebbe in linea con il tipo specifico di agente antischiuma utilizzato nella produzione del prodotto in esame e genererebbe quindi dati sui prezzi non rappresentativi e fuorvianti.
(221)
Il gruppo Sanjia ha inoltre asserito che, dato che in Brasile esiste un solo produttore di proteine di soia, le importazioni brasiliane di agenti antischiuma per la produzione di proteine di piselli sono relativamente limitate. Di conseguenza all'interno dei dati sulle importazioni per i prodotti con il codice SA a sei cifre, soltanto una piccola parte è riferita ad agenti antischiuma impiegati specificamente per le proteine di piselli. In tali circostanze, i prezzi all'importazione brasiliani di agenti antischiuma sarebbero soggetti a distorsioni e non rappresentativi a causa dell'inclusione di numerosi altri prodotti.
(222)
Sulla base di quanto precede, il gruppo Sanjia ha proposto la Malaysia come fonte per il valore di riferimento per gli agenti antischiuma, sostenendo che, dato che la Commissione ha individuato diversi produttori di proteine di soia nel paese, è probabile che il prezzo all'importazione delle importazioni di agenti antischiuma in Malaysia, definito a livello a sei cifre, sia più rappresentativo.
(223)
La Commissione ha osservato che il confronto diretto tra Brasile e Cina è possibile soltanto a livello di codice SA a sei cifre. Di fatto, nonostante le affermazioni del gruppo Sanjia secondo cui il livello a sei cifre costituisce una categoria statistica ampia, detta parte ha proposto di utilizzare i prezzi all'importazione malesi allo stesso livello a sei cifre. Inoltre il gruppo Sanjia non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua asserzione secondo cui il prezzo all'importazione di agenti antischiuma in Brasile rispecchiava i prezzi di agenti antischiuma non suscettibili di essere utilizzati nella produzione di proteine di piselli.
(224)
Inoltre, secondo i dati presentati nell'allegato II della nota, il Brasile ha importato i volumi maggiori di agenti antischiuma dal resto del mondo, dietro solo alla Turchia. In effetti, il prezzo delle importazioni dal resto del mondo in Brasile era in linea con quello comunicato in Argentina e Colombia, il che contraddice le asserzioni del gruppo Sanjia secondo cui tale prezzo sarebbe anomalo e non rappresentativo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
Fibra di piselli
(225)
Nella nota la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare il prezzo all'importazione del codice SA a sei cifre 210690 «Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove» al fine di stabilire il valore di riferimento per le fibre di piselli.
(226)
Il denunciante ha osservato che, conformemente al processo di produzione delle proteine di piselli, la fibra di piselli costituisce un coprodotto delle proteine di piselli e non può essere trattata come un sottoprodotto ai fini della determinazione dei fattori produttivi utilizzati nel calcolo del valore normale, dato che ciò non rispecchierebbe la realtà economica del processo di produzione comune.
(227)
Le informazioni contenute nella nota si basano sulle informazioni fornite dai produttori esportatori nella risposta al questionario. I sottoprodotti comunicati non sempre presentano denominazioni o descrizioni tecniche coerenti e ampiamente utilizzate a tutti i livelli. In questo caso i produttori esportatori avevano citato tale sottoprodotto, la «fibra di piselli», nella loro risposta e la Commissione l'ha incluso sotto tale nome nella nota. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che, indipendentemente dalla denominazione attribuita a questo specifico sottoprodotto dai produttori esportatori, il codice SA a sei cifre più appropriato era il 230250 «Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di legumi». Inoltre, come spiegato al considerando 229, la Commissione ha deciso di classificare tutti i sottoprodotti come «residui di piselli». Di conseguenza qualsiasi menzione relativa alla «fibra di piselli» è stata eliminata dall'elenco dei sottoprodotti.
Sottoprodotti
(228)
In merito alle sue osservazioni concernenti la nota, il denunciante ha rilevato di non essere stato in grado di individuare i sottoprodotti elencati e la loro natura precisa e ha chiesto alla Commissione ulteriori chiarimenti. In particolare il denunciante ha fatto riferimento ai seguenti fattori classificati come sottoprodotti nella nota «mezzo pisello», «residuo di fibra di piselli», «residuo di proteine di piselli», «residuo di piselli», «piselli rotti» e «piselli rotti in polvere».
(229)
Durante le verifiche in loco presso le sedi dei produttori esportatori è stato accertato che i sottoprodotti indicati corrispondevano di fatto ai residui risultanti dal processo di vaglio. Tali sottoprodotti erano di scarsa qualità e di scarso valore. La Commissione ha pertanto deciso di classificare tutti i sottoprodotti come residui di piselli e di applicare il suo valore di riferimento a tutti i sottoprodotti comunicati dai produttori esportatori.
(230)
In caso di quantitativi e valori trascurabili di uno specifico sottoprodotto, la Commissione ha deciso di includerli nei materiali di consumo.
Lavoro (manodopera)
(231)
L'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Brasile. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2023 per il costo medio del lavoro nel corrispondente settore di attività (fabbricazione di prodotti di origine vegetale)
(
118
)
, adeguate al fine di tenere conto dell'inflazione
(
119
)
e del numero di ore lavorate
(
120
)
.
Energia elettrica
(232)
Il prezzo dell'energia elettrica per le società (utenze industriali) in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell'energia del paese. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale per il 2024 pubblicati sul sito web del ministero
(
121
)
. Allo stadio attuale dell'inchiesta, le informazioni sui prezzi dell'energia elettrica per il 2025 non sono ancora disponibili. Qualora diventino disponibili i prezzi per il 2025, la Commissione aggiornerà i dati nella fase definitiva.
Gas naturale
(233)
Il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell'energia nei suoi bollettini mensili sull'industria del gas naturale
(
122
)
. La Commissione ha utilizzato i prezzi nella fascia di consumo corrispondente
(
123
)
durante il periodo dell'inchiesta.
Vapore
(234)
La Commissione ha ricavato il costo esente da distorsioni per il vapore dal costo esente da distorsioni del gas naturale sulla base del prezzo pagato dagli utilizzatori industriali nel periodo dell'inchiesta, quale pubblicato nei bollettini mensili del ministero delle Miniere e dell'energia del Brasile
(
124
)
.
(235)
La Commissione ha calcolato il costo del vapore in Brasile utilizzando il metodo proposto dal dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti
(
125
)
e impiegato dalla Commissione nell'inchiesta sull'acido fosforoso originario della RPC
(
126
)
. Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull'input di calore richiesto per produrlo. La Commissione ha inoltre aggiunto i costi operativi stimati ammontare al 10 % del costo totale di produzione del vapore, nonché le SGAV e i profitti, di un produttore e distributore brasiliano di gas naturale, ossia la società Petrobras
(
127
)
.
Acqua
(236)
La Commissione ha utilizzato la tariffa dell'acqua applicata da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsabile dell'approvvigionamento idrico, nonché della raccolta e del trattamento delle acque reflue a San Paolo. Le informazioni consentono di individuare le tariffe per l'approvvigionamento idrico e la raccolta di acque reflue applicabili agli utilizzatori industriali nel 2024 e sono prontamente disponibili
(
128
)
.
(237)
Nelle sue osservazioni in merito alla nota, il gruppo Sanjia ha espresso preoccupazione circa il livello di dettaglio fornito in merito alle fonti di informazioni per i valori di riferimento per l'energia e il lavoro e ha chiesto alla Commissione di divulgare informazioni dettagliate sul calcolo dei valori di riferimento proposti.
(238)
La Commissione ha ricordato al gruppo Sanjia che è prassi abituale della Commissione indicare le fonti previste nella nota sulle fonti e fornire i valori esatti dei parametri di riferimento soltanto dopo aver valutato le osservazioni formulate dalle parti interessate in merito alle fonti proposte nella nota, solitamente in una seconda nota o nel regolamento provvisorio. Nel caso di specie, la Commissione ha fornito il valore di riferimento per i fattori produttivi al considerando 199 (tabella 1).
3.2.3.3.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(239)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(240)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(241)
La Commissione ha informato le parti interessate della propria intenzione di utilizzare i dati finanziari sottoposti a revisione per il 2024 e il 2025 per Caramuru Alimentos S.A., prontamente disponibili sul sito web di tale società, al fine di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. Nella nota la Commissione ha fornito il calcolo dettagliato delle SGAV e dei margini di profitto durante il periodo dell'inchiesta sulla base delle relazioni trimestrali della società individuata e ha chiesto alle parti di presentare osservazioni.
(242)
Il gruppo Sanjia ha sostenuto che il prospetto relativo ai profitti divulgato dalla Commissione era stato presentato in modo vago senza dettagli specifici. Di conseguenza detta parte ha sostenuto che le parti interessate non erano in grado di comprendere cosa fosse esattamente incluso nelle cifre e hanno chiesto alla Commissione di divulgare una ripartizione dettagliata dei dati.
(243)
Il gruppo Sanjia ha inoltre rilevato che è probabile che il margine delle SGAV di Caramuru Alimentos S.A., come indicato nella nota, includa i costi di trasporto e ha richiesto la deduzione di tali costi al fine di garantire un confronto equo. Il gruppo Shuangta ha osservato che i rendiconti finanziari di Caramuru Alimentos S.A. contengono informazioni specifiche in merito ai costi e alle spese sostenuti dalla società, che consentono alla Commissione di approssimare meglio il margine delle SGAV a livello franco fabbrica.
(244)
Facendo riferimento alla sentenza
Sinopec
(
129
)
, il gruppo Shuangta ha asserito altresì che il Tribunale ha sottolineato la necessità di stabilire il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale al fine di garantire un'analisi equa e comparabile e ha chiesto alla Commissione di detrarre le commissioni di vendita e le spese di esportazione dalle SGAV. A tal fine Shuangta ha sostenuto che tali spese possono essere dedotte dal prezzo all'esportazione soltanto se sono detratte anche dal valore normale; in caso contrario, si configura una violazione della parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, che impone di effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale.
(245)
Per quanto concerne la presunta mancanza di informazioni finanziarie dettagliate, come sostenuto dal gruppo Sanjia, la Commissione ha rilevato che la fonte individuata nella nota, ossia i conti finanziari sottoposti a revisione di Caramuru Alimentos S.A., offre un livello di dettaglio considerevole, come dimostrato dalle osservazioni presentate dal gruppo Shuangta che identificano una ripartizione dettagliata dei costi inclusi nel conto economico della società. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(246)
Per quanto riguarda le richieste di escludere talune spese dal margine delle SGAV, la Commissione ha riconosciuto la necessità di adeguare il prezzo all'esportazione e il valore normale allo stesso stadio commerciale e ha escluso le spese di trasporto, le spese all'esportazione e le commissioni di vendita dai conti finanziari utilizzati ai fini del calcolo dei margini delle SGAV e di profitto, in quanto tali spese non appartengono allo stadio commerciale franco fabbrica.
(247)
Inoltre, a seguito di un ulteriore esame, la Commissione ha rilevato di aver erroneamente incluso nell'allegato III della nota il conto «profitti (perdite) da controllate di Caramuru Alimentos S.A.» nel calcolo delle SGAV. Come evidenziato dalla ripartizione delle spese supplementari presentata dal gruppo Shuangta, tale conto non era collegato alle spese effettivamente sostenute da Caramuru Alimentos S.A. ed è stato pertanto escluso dal calcolo.
Calcolo
(248)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(249)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi unitari di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della visita di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.3.1
(250)
La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato al considerando 240, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni.
(251)
Ai costi di produzione stabiliti con la modalità di cui al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Caramuru Alimentos S.A. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,59 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,22 %.
(252)
La Commissione ha esaminato la proprietà di piselli gialli da parte del gruppo Shuangta, una delle materie prime principali, ma ha riscontrato incongruenze nella documentazione e nei documenti contabili della società, motivo per cui non è stato possibile stabilire la proprietà della materia prima con un grado ragionevole di affidabilità. Considerando che il consumo dichiarato dalla società ai fini della determinazione del valore normale si basava sui costi di tale materia prima, la Commissione ha stabilito che, in considerazione delle incoerenze nella documentazione e della ripartizione sproporzionata dei costi tra i prodotti principali e il prodotto oggetto dell'inchiesta, tale metodo non era affidabile.
(253)
Di conseguenza la Commissione ha respinto il metodo di ripartizione del consumo di materie prime del gruppo Shuangta basato sui costi indicati nella sua contabilità. La Commissione si è basata sul volume totale di piselli puliti acquistati dalla società collegata, ma non sui costi associati, che sono stati considerati inattendibili a causa della distorsione presente in Cina nonché delle incoerenze presenti nella documentazione della società in questione.
(254)
Con lettera del 9 febbraio 2026 la Commissione ha informato la società in merito ai problemi incontrati in relazione alla tracciabilità e alla verifica dell'approvvigionamento di materie prime e all'intenzione di non tenere conto del metodo utilizzato dalla società per ripartire il consumo di materie prime e di applicare i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
(255)
Il 17 febbraio 2026, in risposta a tale lettera, il gruppo Shuangta ha presentato osservazioni. Innanzitutto detto soggetto ha affermato di non aver ricevuto la relazione relativa alla missione e di non essere quindi stato in grado di rispondere pienamente alle questioni descritte nella lettera. La Commissione ha ritenuto che la società fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie, in particolare dei documenti presentati nel corso dell'inchiesta al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione, e ha fornito alla società la relazione completa relativa alla missione il 19 febbraio 2026.
(256)
Il gruppo Shuangta ha contestato il fatto che la proprietà delle materie prime non potesse essere stabilita in modo affidabile e ha sostenuto che, secondo il diritto tributario cinese, il pagamento dei dazi all'importazione e dell'IVA da parte della sua società collegata trasferiva la proprietà a detto gruppo. Il gruppo Shuangta ha sostenuto altresì che il metodo di ripartizione dei costi è utilizzato storicamente dalla società e che pertanto la Commissione non ha il diritto di respingere tale metodo. A sostegno di tale argomentazione, il gruppo Shuangta ha fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e alla relazione del panel dell'OMC nella controversia
China - Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the United States
(
130
)
.
(257)
Tuttavia, per quanto concerne la proprietà delle materie prime, il gruppo Shuangta non ha fornito alcun elemento di prova che confermi la sua argomentazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Analogamente, per quanto concerne il riferimento al panel e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha ricordato che il panel, nella sua relazione, ha sottolineato che potrebbe non esserci un'unica ripartizione corretta dei costi. La ripartizione corretta dei costi è quella adeguata ai fatti e alle circostanze del produttore e del prodotto in questione
(
131
)
. Dato che la Commissione ha constatato che i documenti contabili, sebbene storicamente utilizzati, non rispecchiano adeguatamente i costi di produzione e di vendita, in quanto i dati su cui si basava il loro metodo non erano esatti, la Commissione non ha potuto basarsi sui valori contabili né sui costi finali dei piselli puliti. Di conseguenza, a causa della mancanza di elementi di prova del trasferimento dei piselli gialli alla società collegata, non è stato possibile stabilire in modo attendibile il loro valore effettivo di vendita e pertanto anche i costi registrati dei prodotti semilavorati, ossia dei piselli puliti, sono stati considerati inattendibili. La Commissione ha pertanto respinto il metodo di ripartizione dei costi basato sul valore dei prodotti semilavorati.
(258)
La Commissione ha pertanto utilizzato un metodo alternativo basato sul valore, attribuendo il volume della principale materia prima acquistata dalla società, ossia i piselli puliti, che poteva essere verificato e tracciabile, come spiegato al considerando 253, alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in modo proporzionale al fatturato dei prodotti finiti. Al fine di stabilire il costo dei piselli puliti, la Commissione ha utilizzato il valore di riferimento dei piselli gialli adeguato al fine di rispecchiare il valore dei piselli puliti. La Commissione ha pertanto costruito il valore normale sulla base del consumo di piselli puliti.
(259)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
3.3.
Prezzo all'esportazione
(260)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite operatori commerciali collegati nella RPC.
(261)
Per le esportazioni del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.
Confronto
(262)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(263)
Come spiegato ai considerando da 248 a 259, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
3.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione
(264)
Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di quanto segue: trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori.
(265)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni.
(266)
È stato effettuato un adeguamento per le commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per il gruppo Shuangta e il gruppo Sanjia e i loro operatori commerciali collegati. Gli operatori commerciali di entrambe le parti erano responsabili dei rapporti con i clienti, in particolare del mantenimento e dell'avvio di contatti con i clienti. Il personale degli operatori commerciali collegati era inoltre responsabile della gestione degli ordini e delle operazioni, dell'organizzazione dei trasporti, del nolo e dell'assicurazione per le vendite. In effetti, le società in questione hanno ottenuto un profitto per i loro servizi e hanno commercializzato un'ampia gamma di merci diverse dal prodotto in esame. La Commissione ha pertanto constatato che gli operatori commerciali agivano in qualità di agenti sulla base di commissioni. Considerando la relazione tra gli operatori commerciali e i produttori, la Commissione ha stabilito l'importo della commissione sulla base delle SGAV degli operatori commerciali collegati e di un profitto teorico pari al 6,89 %. Entrambi i gruppi hanno effettuato una percentuale significativa di vendite dirette attraverso i loro dipartimenti vendite interni, pertanto è stato ritenuto che gli operatori commerciali collegati non abbiano agito come un dipartimento vendite esternalizzato.
(267)
La Commissione si è basata sulle SGAV effettive dichiarate dagli operatori commerciali collegati. Per quanto concerne i profitti, nel presente procedimento nessuno degli importatori indipendenti ha collaborato, pertanto la Commissione si è basata in via provvisoria sui profitti ritenuti ragionevoli nell'ambito di una precedente inchiesta relativa alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina
(
132
)
. Tale profitto è stato fissato al 6,89 %. La Commissione non dispone di dati provenienti da operatori commerciali indipendenti che commercializzano lo stesso prodotto o un prodotto simile al prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto fatto ricorso al prodotto maggiormente simile al prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia la lisina, che condivide la stessa classificazione NC (con i codici NC 2309 90 31 e 2309 90 96 ) e per la quale sono disponibili dati. Dato che la lisina è classificata come prodotto chimico, nell'inchiesta relativa alla lisina sono stati utilizzati i profitti dell'operatore commerciale indipendente derivanti dall'inchiesta sugli alcoli polivinilici. Nella situazione attuale tali profitti sono stati considerati i più appropriati.
3.5.
Margini di dumping
(268)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(269)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF (
cost, insurance and freight
, ossia: costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margini di dumping provvisori
Gruppo Sanjia
40,5 %
Gruppo Shuangta
67,4 %
(270)
A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione dovrebbe calcolare la media ponderata del margine di dumping in base ai margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione, senza tuttavia tenere conto del margine stabilito nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza, nel caso di specie, il margine per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è stato stabilito in base al margine del produttore esportatore inserito nel campione il cui margine di dumping è stato stabilito in assenza delle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.
(271)
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 40,5 %.
(272)
Per tutti gli altri produttori esportatori del paese interessato la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell'Unione provenienti dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta, stabilite in base ai volumi verificati dei due produttori inseriti nel campione, alle osservazioni presentate dalla CFNA e alle risposte ai moduli per il campionamento degli altri produttori esportatori che hanno collaborato, come spiegato nei considerando da 278 a 284.
(273)
Nel caso di specie il livello di collaborazione è alto perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito pressoché la totalità delle importazioni dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.
(274)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Gruppo Sanjia
40,5 %
Gruppo Shuangta
67,4 %
Altre società che hanno collaborato
40,5 %
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
67,4 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(275)
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da sei produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(276)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 40 800 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, fornite nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici della coalizione ad hoc dei produttori dell'Unione di proteine di piselli, sottoposte a controlli incrociati rispetto alle risposte al questionario ricevute dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione. Come precisato al considerando 26, i produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell'Unione
(277)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base: i) dei volumi di vendita verificati dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione comunicati nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici fornita dal denunciante, sottoposti a controllo incrociato rispetto ai volumi di vendita verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione; e ii) delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da tutti i paesi terzi stabilite come descritto ai considerando 283 e 284).
(278)
Tutti i codici NC con i quali le proteine di piselli sono classificate per fini doganali nell'Unione comprendono anche altri prodotti, pertanto non sono disponibili statistiche sulle importazioni riguardanti specificamente il prodotto oggetto dell'inchiesta. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha chiesto al denunciante di fornire una stima per il periodo in esame nell'ambito del questionario sugli indicatori macroeconomici. Per lo stesso motivo la Commissione ha inviato richieste di assistenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di base agli Stati membri aventi il volume più elevato di importazioni per i codici NC con i quali il prodotto oggetto dell'inchiesta può essere classificato.
(279)
La CFNA ha sostenuto che il metodo utilizzato nella denuncia per stimare il volume delle importazioni dalla Cina nell'Unione non era attendibile e che la Commissione dovrebbe basare le proprie risultanze sui dati effettivi relativi alle esportazioni presentati dai produttori esportatori cinesi. Detta parte ha fornito i volumi delle esportazioni per i produttori esportatori che rappresenta.
(280)
Per quanto concerne la stima del volume delle importazioni dalla Cina nell'Unione da parte del denunciante, che ha utilizzato lo stesso metodo di cui alla denuncia, non vi erano elementi di prova del motivo per cui i volumi delle importazioni nell'Unione possano essere equiparati a quelli negli Stati Uniti, né per le proteine di piselli né per altri prodotti inclusi nei codici doganali della definizione del prodotto statunitense.
(281)
Per quanto concerne la richiesta di assistenza, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire il volume, il valore, l'origine, la data di importazione e la descrizione del dichiarante, nella dichiarazione doganale, delle importazioni rientranti nelle voci SA e nei codici NC 2106 10 20 , 2106 10 80 , 2303 10 90 , 2309 e 3504 00 90 . Le descrizioni dei prodotti fornite non hanno tuttavia consentito alla Commissione di stabilire se tali importazioni fossero o meno il prodotto oggetto dell'inchiesta per la maggior parte delle importazioni classificate con tali codici.
(282)
I dati presentati dalla CFNA comprendevano soltanto i dati dei suoi membri e potrebbero esserci altri produttori esportatori. In ogni caso, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato dei dati della CFNA rispetto ai moduli per il campionamento presentati dai produttori esportatori cinesi e ai dati verificati dei due produttori cinesi inseriti nel campione e le quantità erano simili. La Commissione ha pertanto concluso che, in assenza di informazioni migliori e sebbene vi possano essere altri produttori esportatori in Cina, tali dati potevano essere utilizzati in questa fase come i dati più accurati disponibili ai fini della determinazione del volume delle importazioni dalla Cina nell'Unione.
(283)
Di conseguenza la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Cina nell'Unione sulla base dei volumi verificati dei due produttori inseriti nel campione, delle osservazioni presentate dalla CFNA e dei moduli per il campionamento per altri produttori esportatori che hanno collaborato.
(284)
Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nell'Unione, in assenza di altre informazioni, è stato determinato sulla base dei dati forniti dal denunciante, in base alle sue conoscenze del mercato applicate alle statistiche ufficiali.
(285)
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell'Unione (in tonnellate)
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione
30 443
42 605
40 937
38 810
Indice
100
140
134
127
Fonte:
risposte verificate al questionario sugli indicatori macroeconomici, risposte verificate al questionario per i produttori esportatori inseriti nel campione e della CFNA.
(286)
Nel periodo in esame il consumo di proteine di piselli dell'Unione è aumentato complessivamente del 27 %. Il consumo è aumentato del 40 % su base annua dal 2022 al 2023, è diminuito del 4 % nel 2024 ed è ulteriormente sceso del 5 % durante il periodo dell'inchiesta. L'aumento complessivo è stato determinato dalle preferenze dei consumatori per regimi alimentari a base vegetale e opzioni alimentari sostenibili, rispetto ad altre opzioni quali le proteine animali, tanto nel settore dell'alimentazione umana quanto in quello della cura degli animali.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(287)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e delle quote di mercato in questa fase sulla base dei volumi verificati dei due produttori inseriti nel campione, dei dati presentati dalla CFNA e dei moduli per il campionamento per altri produttori esportatori che hanno collaborato, come illustrato ai considerando da 277 a 283.
(288)
Le importazioni di proteine di piselli dalla Cina nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Quantità delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
9 291
20 558
16 440
11 454
Indice
100
221
177
123
Quota di mercato (in %)
31 %
48 %
40 %
30 %
Indice
100
158
132
97
Fonte:
risposte verificate ai questionari per i produttori esportatori inseriti nel campione e ai moduli per il campionamento e risposte fornite dalla CFNA.
(289)
Durante il periodo in esame le importazioni di proteine di piselli dalla RPC sono aumentate complessivamente del 23 %. Le importazioni hanno registrato un'impennata del 121 % tra il 2022 e il 2023, per poi diminuire del 20 % nel 2024 e del 30 % durante il periodo dell'inchiesta su base annua.
(290)
La quota di mercato delle importazioni dalla RPC ha registrato un andamento corrispondente di conseguenza, oscillando tra il 31 % nel 2022 e un picco del 48 % nel 2023, per poi scendere al 40 % nel 2024 e al 30 % durante il periodo dell'inchiesta.
4.4.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(291)
In assenza di altre informazioni sui prezzi all'importazione dalla Cina, la Commissione li ha stabiliti sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dai due produttori esportatori cinesi inseriti nel campione per il periodo dell'inchiesta. Per gli anni precedenti il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito i loro prezzi a livello CIF applicando a tali anni la differenza tra il prezzo all'esportazione indicato da tali produttori nelle loro risposte al questionario per il periodo dell'inchiesta e il prezzo CIF nel periodo dell'inchiesta. I due produttori esportatori in questione rappresentavano oltre il 70 % del volume delle esportazioni cinesi nell'Unione per tutti gli anni del periodo in esame. Di conseguenza i loro prezzi all'importazione sono stati considerati rappresentativi del prezzo medio all'importazione di tutte le importazioni dalla Cina.
(292)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato l'andamento di cui alla tabella 4
(
133
)
.
Tabella 4
Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
RPC
[2 654 -3 015 ]
[1 985 -2 372 ]
[1 749 -2 112 ]
[2 237 -2 699 ]
Indice
100
70
66
83
Fonte:
risposte verificate dei produttori esportatori inseriti nel campione.
(293)
Il prezzo delle importazioni dalla RPC è diminuito tra il 2022 e il 2023, passando da [2 654-3 015] EUR/tonnellata a [1 985-2 372] EUR/tonnellata. Nel 2024 il prezzo medio all'importazione è ulteriormente sceso a [1 749-2 112] EUR/tonnellata, per poi risalire a [2 237-2 699] EUR/tonnellata. Complessivamente i prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 17 % nel periodo in esame. Tali prezzi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi di vendita nell'Unione e al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante tutto il periodo in esame (cfr. tabella 8).
(294)
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
2)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori della Cina inseriti nel campione, praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello CIF, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.
(295)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato superiore al 35 % per le importazioni dalla Cina al mercato dell'Unione. L'undercutting è stato riscontrato per l'83 % dei volumi delle importazioni provenienti dalle società inserite nel campione.
(296)
L'undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una depressione dei prezzi e da una contrazione dei prezzi notevoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Il prezzo medio delle importazioni dalla Cina è stato inferiore tanto al prezzo di vendita quanto al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante tutto il periodo in esame (cfr. tabella 4 al considerando 292 e tabella 8 al considerando 316). Fatta eccezione per il 2022, quando l'industria dell'Unione era a malapena redditizia, i suoi prezzi di vendita sono rimasti al di sotto del suo costo di produzione (cfr. tabella 8 di cui al considerando 316). A causa della pressione sui prezzi causata dai volumi e dai bassi prezzi delle importazioni dalla Cina, l'industria dell'Unione ha dovuto abbassare i suoi prezzi a un livello che le ha impedito di ottenere profitti ragionevoli.
(297)
Tali effetti sui prezzi rilevati a livello macro sono stati ulteriormente confermati dalle risultanze a livello di società. I livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati determinati per tipo di prodotto, tenendo pertanto conto di eventuali differenze tra il mix di prodotti delle importazioni cinesi e le vendite sul mercato interno dell'industria dell'Unione. Nel periodo dell'inchiesta, le importazioni effettuate dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione sono state vendute sottocosto rispetto ai prezzi di vendita sul mercato interno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in misura superiore a un intervallo di valori compreso tra il 70 % e il 130 % a seconda del tipo di prodotto (cfr. sezione 6.1).
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(298)
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(299)
Come indicato al considerando 25, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(300)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario concernente tali indicatori presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
(301)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(302)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(303)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Quantitativo di produzione (in tonnellate)
50 152
41 738
41 740
40 802
Indice
100
83
83
81
Capacità produttiva (in tonnellate)
55 688
52 745
56 152
55 194
Indice
100
95
101
99
Utilizzo degli impianti
90 %
79 %
74 %
74 %
Indice
100
88
83
82
Fonte:
risposta verificata al questionario sugli indicatori macroeconomici.
(304)
Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito notevolmente nel corso del periodo in esame. In seguito a un notevole calo da circa 50 100 tonnellate nel 2022 a circa 41 700 tonnellate nel 2023, dovuto in parte alla chiusura di un sito di produzione, la produzione è rimasta stabile nel 2024 per poi diminuire nuovamente del 2 % durante il periodo dell'inchiesta, determinando un conseguente calo complessivo del 19 % durante l'intero periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta la produzione si è attestata a circa 40 800 tonnellate.
(305)
Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta complessivamente stabile.
(306)
L'utilizzo degli impianti ha seguito tendenze analoghe a quelle del volume di produzione, scendendo dapprima dal 90 % nel 2022 al 79 % nel 2023, per poi diminuire nuovamente nel 2024 al 74 % della capacità totale e rimanere stabile al 74 % durante il periodo dell'inchiesta.
4.5.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(307)
Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Quantitativo delle vendite e quota di mercato
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Quantitativo totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)
17 817
18 660
20 070
21 867
Indice
100
105
113
123
Quota di mercato (in %)
59 %
44 %
49 %
56 %
Indice
100
75
84
96
Fonte:
risposta verificata al questionario sugli indicatori macroeconomici.
(308)
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 5 % tra il 2022 e il 2023, per poi salire dell'8 % nel 2024 e infine aumentare del 9 % durante il periodo dell'inchiesta, con un conseguente aumento complessivo del 23 % nel corso dell'intero periodo in esame.
(309)
Tale crescita non si rispecchia nell'andamento della quota di mercato, che nel complesso è diminuita durante il periodo in esame, mentre il consumo dell'Unione è aumentato nello stesso periodo. La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha pertanto subito fluttuazioni, passando dal 59 % nel 2022 al 44 % nel 2023, per poi salire al 49 % nel 2024 e al 56 % durante il periodo dell'inchiesta. Complessivamente la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 %.
4.5.2.3.
Crescita
(310)
Considerando il calo della quota di mercato del volume delle vendite dell'Unione, nel corso del periodo in esame l'industria dell'Unione non è stata in grado di beneficiare pienamente del consumo crescente sul mercato dell'Unione.
4.5.2.4.
Occupazione e produttività
(311)
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti
258
240
251
259
Indice
100
93
97
100
Produttività (in tonnellate/dipendente)
194
174
166
158
Indice
100
89
86
81
Fonte:
risposta verificata al questionario sugli indicatori macroeconomici.
(312)
Durante il periodo in esame l'occupazione è rimasta complessivamente stabile. Il valore corrispondente è diminuito del 7 % nel 2023 per poi aumentare del 5 % nel 2024 e del 3 % durante il periodo dell'inchiesta.
(313)
La riduzione significativa del volume di produzione, combinata con un numero stabile di dipendenti, ha determinato un calo della produttività del 19 %, essendo passata da 194 tonnellate per dipendente nel 2022 a 158 tonnellate per dipendente durante il periodo dell'inchiesta.
4.5.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(314)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dalla Cina.
(315)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(316)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell'Unione
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
4 432
4 607
3 896
3 818
Indice
100
104
88
86
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
4 359
4 895
4 000
4 138
Indice
100
112
92
95
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(317)
I prezzi di vendita sono dapprima aumentati del 4 % nel 2023 rispetto al 2022. Tuttavia il prezzo di vendita è poi diminuito notevolmente, passando da 4 607 EUR/tonnellata nel 2023 a 3 896 EUR/tonnellata nel 2024 e a 3 818 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. Complessivamente i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sono calati del 14 % nel corso del periodo in esame.
(318)
Il costo unitario di produzione è aumentato del 12 % tra il 2022 e il 2023, è diminuito del 18 % nel 2024 ed è nuovamente salito del 3 % durante il periodo dell'inchiesta, determinando un conseguente calo complessivo del 5 %. Le fluttuazioni sono state determinate dal costo delle materie prime (piselli e prodotti chimici) e dai prezzi dell'energia. Nel 2023 i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno dovuto far fronte ad aumenti notevoli dei costi, a fronte di un aumento dei prezzi delle materie prime dell'11 % e a un'impennata dei prezzi dell'energia del 72 %. Tali costi sono poi diminuiti rispettivamente del 17 % e del 31 % nel 2024, prima che le materie prime registrassero una ripresa del 3 %, mentre i prezzi dell'energia sono rimasti stabili durante il periodo dell'inchiesta.
4.5.3.2.
Costo del lavoro
(319)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
78 223
80 546
81 707
82 094
Indice
100
103
104
105
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(320)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 5 % nel corso del periodo in esame.
4.5.3.3.
Scorte
(321)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
13 543
16 179
16 749
16 834
Indice
100
119
124
124
Scorte finali in percentuale della produzione
40 %
59 %
59 %
61 %
Indice
100
148
148
154
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(322)
Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è aumentato complessivamente del 24 % nel corso del periodo in esame, passando da circa 13 500 tonnellate nel 2022 a circa 16 800 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Le scorte finali sono aumentate del 19 % su base annua dal 2022 al 2023, sono ulteriormente cresciute del 4 % nel 2024 e sono rimaste stabili durante il periodo dell'inchiesta. Nel complesso le scorte finali sono aumentate nel periodo in esame rispetto ai volumi di produzione, passando dal 40 % nel 2022 al 59 % nel 2023 e nel 2024, per poi raggiungere il 61 % durante il periodo dell'inchiesta.
4.5.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(323)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
1,6 %
-6,3 %
-2,7 %
-8,4 %
Flusso di cassa (in EUR)
-16 640 780
-13 605 214
- 612 662
5 832 321
Indice
- 100
-82
-4
35
Investimenti (in EUR)
15 356 822
8 889 579
4 174 759
3 401 773
Indice
100
58
27
22
Utile sul capitale investito
-10 %
-17 %
-12 %
-12 %
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(324)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sotto forma di differenza tra il fatturato delle vendite sul mercato dell'Unione a parti indipendenti e il costo di produzione, espresso in percentuale rispetto al fatturato delle vendite. Fatta eccezione per il 2022, quando ha raggiunto a malapena il pareggio, l'industria dell'Unione ha registrato perdite durante l'intero periodo in esame. La redditività si è attestata all'1,6 % nel 2022, è scesa a - 6,3 % nel 2023, è leggermente migliorata nel 2024 salendo al - 2,7 %, per poi scendere al - 8,4 % durante il periodo dell'inchiesta.
(325)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è migliorato nel corso dell'intero periodo in esame, registrando un aumento del flusso di cassa dell'industria dell'Unione, passato da -16 640 780 EUR nel 2022 a un disavanzo inferiore pari a - 13 605 214 EUR nel 2023, per poi scendere ulteriormente a - 612 662 EUR nel 2024, prima di diventare positivo e raggiungere 5 832 321 EUR durante il periodo dell'inchiesta.
(326)
Gli investimenti sono diminuiti complessivamente del 78 % nel corso dell'intero periodo in esame. Gli investimenti sono dapprima diminuiti del 42 % tra il 2022 e il 2023, per poi calare del 53 % nel 2024 e infine diminuire di un ulteriore 18 % durante il periodo dell'inchiesta.
(327)
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito è diminuito tra il 2022 e il 2023, è migliorato nel 2024 ed è rimasto stabile durante il periodo dell'inchiesta, ma inferiore a quello registrato nel 2022.
(328)
La capacità dei produttori dell'Unione inseriti nel campione di ottenere capitale è stata influenzata dalla redditività negativa. Un produttore dell'Unione inserito nel campione ha riferito che nel periodo in esame diversi progetti di spesa in conto capitale sono stati messi in attesa. Un altro produttore dell'Unione inserito nel campione ha spiegato che, sebbene la sua capacità complessiva di ottenere capitale non sia stata integralmente influenzata, ciò è stato dovuto alla diversificazione delle sue attività al di là del prodotto oggetto dell'inchiesta.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(329)
In termini di volumi, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno di un mercato in espansione nel periodo in esame. Durante tale periodo la produzione è diminuita del 19 %, facendo registrare un calo analogo dell'utilizzo degli impianti. L'occupazione e la capacità sono rimaste costanti nonostante l'aumento della domanda. Il volume delle vendite dell'Unione è aumentato, ma secondo un ritmo più lento rispetto al consumo. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita, passando dal 59 % nel 2022 al 56 % nel periodo dell'inchiesta.
(330)
Nonostante l'aumento del volume delle vendite, il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione è diminuito del 14 % durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione non è stata in grado di raggiungere livelli sostenibili di redditività in nessuno degli anni del periodo in esame. Nel 2022 ha raggiunto a malapena il pareggio e dal 2023 in poi non è stata nemmeno in grado di aumentare i prezzi nell'Unione a livelli sufficientemente elevati da poter recuperare i costi sostenuti. Di conseguenza l'industria dell'Unione, che era leggermente redditizia nel 2022 (1,6 %), ha iniziato a registrare perdite (- 6,3 % nel 2023, - 2,7 % nel 2024 e - 8,4 % nel periodo dell'inchiesta).
(331)
Nel corso dell'intero periodo in esame l'industria dell'Unione non è stata in grado di vendere proteine di piselli nell'Unione a prezzi tali da garantire livelli di redditività sostenibili necessari a coprire i suoi costi di produzione e a sfruttare la crescita del mercato dell'Unione, ad esempio effettuando nuovi investimenti a favore dell'espansione. In effetti, in tale situazione gli investimenti sono diminuiti costantemente, del 78 % durante l'intero periodo in esame, la capacità e l'occupazione sono rimaste costanti e le scorte dell'industria dell'Unione sono aumentate del 24 %, tutte circostanze queste che dimostrano che l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere a fronte di un mercato in crescita.
(332)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(333)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono stati: le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'andamento del consumo dell'Unione e l'andamento del costo di produzione dovuto all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(334)
Il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina è aumentato del 23 % durante il periodo in esame, passando da 9 291 tonnellate nel 2022 a circa 11 454 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento non è stato costante: le importazioni sono più che raddoppiate dal 2022 al 2023, passando da 9 291 tonnellate a 20 500 tonnellate, registrando un aumento su base annua del 121 %, per poi diminuire del 20 % su base annua a 16 440 tonnellate nel 2024 e del 30 % su base annua a 11 454 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita dal 31 % nel 2022 al 30 % durante il periodo dell'inchiesta. Nel 2023 e nel 2024 le quote di mercato delle importazioni cinesi sono state pari al 48,3 % e al 40,2 %.
(335)
L'aumento delle importazioni cinesi nell'Unione è stato dovuto al fatto che si trattava di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo, inferiori del 35 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, come stabilito al considerando 295. Oltre alle risultanze relative all'undercutting durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 17 % nel periodo in esame e sono stati inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in tutti gli anni del periodo in esame.
(336)
In termini di volumi, fino al periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare dell'aumento del consumo. Al contrario, dal 2022 al 2024 le importazioni cinesi sono aumentate del 77 %, superando notevolmente tanto l'aumento del consumo del 34 % quanto l'aumento del 13 % delle vendite dell'Unione. In tale periodo l'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è andato a scapito dell'industria dell'Unione. Ciò è stato dimostrato anche dall'aumento del 24 % delle scorte dell'industria dell'Unione tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta. Sebbene l'industria dell'Unione abbia recuperato quote di mercato nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2024 in considerazione di un calo delle importazioni cinesi, ciò è avvenuto a scapito della sua redditività, come spiegato al considerando 337.
(337)
In termini di prezzi, il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è stato dovuto alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, che hanno costretto l'industria dell'Unione a ridurre i suoi prezzi del 14 % durante il periodo in esame. Anche i prezzi delle importazioni cinesi nell'Unione sono stati costantemente inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame, registrando un picco della differenza tra entrambi nel 2023, anno in cui le importazioni cinesi sono diventate la forza dominante sul mercato dell'Unione, con una quota di mercato pari al 48 %. Di fronte a prezzi di dumping così bassi, l'industria dell'Unione non è mai stata in grado di realizzare profitti ragionevoli nel corso dell'intero periodo in esame e, al fine di evitare di perdere ulteriori quote di mercato, ha dovuto ridurre i propri prezzi al di sotto del proprio costo di produzione e a vendere in perdita dal 2023 fino alla fine del periodo dell'inchiesta.
(338)
Da quanto precede consegue che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno determinato una perdita di vendite da parte dell'industria dell'Unione e hanno impedito a quest'ultima di raggiungere livelli ragionevoli di profitto nel corso dell'intero periodo in esame. La quota significativa delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese a prezzi di dumping così bassi ha causato un pregiudizio all'industria dell'Unione in tutti gli anni del periodo in esame e la sua situazione finanziaria si è notevolmente deteriorata. La Commissione ha pertanto concluso che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(339)
Le importazioni da paesi terzi sono state stabilite secondo la metodologia descritta al considerando 284.
(340)
Nel periodo in esame la quantità e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Stati Uniti d'America
Quantitativo (in tonnellate)
1 873
1 675
2 713
3 402
Indice
100
89
145
182
Quota di mercato
6 %
4 %
7 %
9 %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
12 369
19 497
13 206
13 837
Indice
100
158
107
112
India
Quantitativo (in tonnellate)
738
1 323
1 370
1 045
Indice
100
179
186
142
Quota di mercato
2 %
3 %
3 %
3 %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 792
4 123
3 778
5 249
Indice
100
109
100
138
Australia
Quantitativo (in tonnellate)
42
115
39
786
Indice
100
276
94
1 883
Quota di mercato
0,1 %
0,2 %
0,1 %
2 %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
6 533
5 868
12 395
9 360
Indice
100
90
190
143
Canada
Quantitativo
(in tonnellate)
682
275
304
256
Indice
100
40
45
38
Quota di mercato
2 %
1 %
1 %
1 %
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 566
8 386
11 188
11 383
Indice
100
235
314
319
Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC
Quantitativo (in tonnellate)
3 334
3 388
4 426
5 489
Indice
100
102
133
165
Quota di mercato
11 %
8 %
11 %
14 %
Prezzo medio
8 598
12 129
10 142
11 446
Indice
100
141
118
133
Fonte:
risposta verificata al questionario sugli indicatori macroeconomici.
(341)
Il volume delle importazioni di proteine di piselli da paesi terzi diversi dalla Cina è rimasto a livelli relativamente bassi durante l'intero periodo in esame. In termini di quota di mercato, nessun paese terzo ha superato il 9 %, mentre nel complesso tutti i paesi terzi sono rimasti costantemente al di sotto del 15 %, ossia meno della metà della quota di mercato delle importazioni cinesi registrata in qualsiasi momento durante il periodo in esame.
(342)
Inoltre il prezzo medio delle importazioni da tutti i paesi terzi diversi dalla Cina è stato, nel complesso, notevolmente superiore alla media dei prezzi di vendita dell'Unione. Singolarmente, soltanto il prezzo medio all'importazione dall'India è stato leggermente inferiore al prezzo di vendita dell'Unione nel 2022, nel 2023 e nel 2024, ma è stato notevolmente superiore al prezzo medio all'importazione dalla Cina per tali anni, mentre i quantitativi sono stati decisamente modesti.
(343)
La Commissione ha concluso pertanto che, in questa fase, le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(344)
La Commissione ha valutato il volume delle esportazioni sulla base delle informazioni presentate dal denunciante per l'industria dell'Unione nel suo complesso. I prezzi all'esportazione praticati a parti indipendenti sono stati determinati sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(345)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
2022
2023
2024
Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
27 468
18 799
21 314
22 161
Indice
100
68
78
81
Prezzo medio praticato ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)
4 271
3 562
3 988
4 039
Indice
100
83
93
95
Fonte:
risposte verificate al questionario sugli indicatori macroeconomici (volume di esportazione) e risposte verificate al questionario per i produttori dell'Unione inseriti nel campione (prezzi all'esportazione).
(346)
Nel corso dell'intero periodo in esame il quantitativo delle esportazioni dell'industria dell'Unione è diminuito complessivamente del 19 %. I volumi sono diminuiti del 32 % su base annua dal 2022 al 2023, hanno registrato una ripresa del 13 % nel 2024 e sono ulteriormente aumentati del 4 % durante il periodo dell'inchiesta. I prezzi all'esportazione praticati ad acquirenti indipendenti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sono diminuiti complessivamente del 5 % nel periodo in esame. Nel 2024 e nel periodo dell'inchiesta tali prezzi sono stati superiori ai prezzi di vendita nell'Unione praticati da tali soggetti.
(347)
L'industria dell'Unione è in larga misura orientata all'esportazione e, in tale contesto, le esportazioni rappresentano oltre la metà delle sue vendite nel periodo in esame e gli Stati Uniti costituiscono il principale mercato di esportazione
(
134
)
. Nel 2023 e nel 2024 le autorità statunitensi hanno condotto inchieste antidumping e compensative, dalle quali è emerso che le importazioni di proteine di piselli dalla Cina erano oggetto di pratiche di dumping e sovvenzioni sleali, il che aveva causato un pregiudizio all'industria nazionale statunitense. Ciò suggerisce che il calo iniziale dell'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione potrebbe essere stato causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping e di sovvenzioni nel mercato statunitense con cui erano in concorrenza in tale mercato, così come dalla ripresa attribuita alle misure istituite dalle autorità statunitensi.
(348)
Su tale base, dati i loro volumi e prezzi, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha contribuito al pregiudizio subito da quest'ultima industria. I prezzi all'esportazione dell'industria dell'Unione hanno tuttavia registrato un andamento positivo a partire dal 2023, mentre i prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione hanno registrato un andamento negativo a partire dal 2023. Anche i prezzi all'esportazione dell'industria dell'Unione sono stati superiori ai prezzi medi nell'Unione a partire dal 2024. La Commissione ha pertanto concluso che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, in cui la presenza delle importazioni cinesi oggetto di dumping ha guadagnato quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame e ha costretto l'industria dell'Unione ad abbassare i suoi prezzi durante l'intero periodo in esame, una circostanza questa che ha portato a registrare perdite.
5.2.3.
Andamento del consumo
(349)
Come descritto al considerando 286, il consumo di proteine di piselli dell'Unione è aumentato complessivamente del 27 % durante il periodo in esame. Esso non può pertanto aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Al contrario, se non fossero state presenti sul mercato dell'Unione esportazioni cinesi oggetto di dumping in volumi significativi, tale andamento positivo del consumo dell'Unione avrebbe offerto un'opportunità di crescita all'industria dell'Unione.
5.2.4.
Andamento del costo di produzione dovuto agli aumenti dei costi delle materie prime e dell'energia.
(350)
Nelle sue osservazioni in merito all'apertura, la CFNA ha sostenuto che il pregiudizio è stato causato da un aumento dei costi dovuto: i) all'aumento del costo dell'energia; e ii) all'aumento del costo dei piselli, la materia prima principale, causato da un dazio doganale ad valorem pari al 50 % sulle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia istituito dall'UE nel 2024
(
135
)
, che avrebbe presumibilmente determinato un aumento dei prezzi dei piselli nell'Unione.
(351)
I piselli hanno rappresentato circa il 30 % del costo dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, mentre l'energia ha rappresentato tra l'11 % e il 16 % a seconda dell'anno. Per quanto concerne i costi dell'energia, sulla base delle informazioni verificate fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione, si è effettivamente registrato un aumento del 72 % dal 2022 al 2023, prima che fosse registrato un nuovo calo nel 2024 e nel periodo dell'inchiesta. Complessivamente i costi dell'energia sono aumentati del 19 % nel periodo in esame. Per quanto concerne i piselli, il loro costo ha subito fluttuazioni, ma è diminuito complessivamente del 5 % nel periodo in esame. Inoltre il costo dei piselli è diminuito del 18 % tra il 2023 e il 2024, anno in cui è entrato in vigore il dazio del 50 % sulle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia. Nel complesso, come descritto al considerando 318, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 5 % nel periodo in esame.
(352)
Pertanto gli aumenti del costo dell'energia e dei piselli durante alcuni anni del periodo in esame non possono aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Inoltre, in assenza della pressione notevole sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping durante l'intero periodo in esame, l'industria dell'Unione avrebbe potuto trasferire tali aumenti dei costi sui propri acquirenti.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(353)
La Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. L'aumento delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con un calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e la maggior parte della domanda crescente nell'Unione è stata assorbita dalle importazioni provenienti dalla Cina, nonostante un calo delle importazioni nel periodo dell'inchiesta con una conseguente ripresa della quota di mercato dell'industria dell'Unione. L'aumento delle importazioni dalla Cina è stato possibile in considerazione dei prezzi bassi di dumping, inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione e notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, e ha impedito all'industria dell'Unione di fissare i prezzi ai livelli sostenibili necessari per ottenere margini di profitto congrui.
(354)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Sebbene l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione abbia contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato. Per quanto concerne le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento del consumo dell'Unione e quello del costo di produzione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che tali fattori non hanno causato alcun pregiudizio all'industria dell'Unione.
(355)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(356)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
(357)
Nelle loro risposte al questionario, i produttori dell'Unione inseriti nel campione e la coalizione ad hoc dei produttori dell'Unione di proteine di piselli hanno sostenuto che, nel caso di specie, vi erano elementi a sostegno dell'eliminazione della regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Concretamente, tali soggetti hanno asserito che i piselli, che rappresentano oltre il 17 % del costo di produzione delle proteine di piselli, sono soggetti a una riduzione o a una revoca del rimborso dell'IVA in Cina. Nessuna di tali parti ha tuttavia fornito elementi di prova in merito al fatto che il prezzo cinese dei piselli sia inferiore al prezzo sui mercati internazionali rappresentativi, come richiesto dal regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
6.1.
Margine di pregiudizio
(358)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(359)
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dalla Cina, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, le attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(360)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali.
(361)
Come indicato nelle tabelle 3, 4 e 8, l'industria dell'Unione ha registrato perdite o ha raggiunto a malapena il pareggio durante l'intero periodo in esame, mentre la presenza di importazioni dalla Cina era già significativa nel 2022 e i prezzi all'importazione di tale paese erano costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Nessuno degli anni considerati è dunque adatto a fornire un profitto di riferimento in linea con l'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.
(362)
Uno dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione non ha fornito alcuna informazione in merito al livello adeguato per il profitto di riferimento. Gli altri due produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno fornito dati relativi ai sette anni precedenti il periodo in esame.
(363)
Al fine di determinare il volume delle importazioni cinesi nell'Unione durante questi sette anni rispetto al periodo in esame, e in assenza di statistiche precise per i motivi illustrati al considerando 278, la Commissione ha utilizzato i dati sulle esportazioni cinesi nell'Unione per il codice doganale 2106 10 00 «Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate», del Global Trade Atlas. Sebbene tale codice comprenda anche prodotti diversi dalle proteine di piselli, la Commissione ha ritenuto che l'andamento delle esportazioni nel contesto di tale codice abbia costituito un indicatore adeguato della penetrazione delle importazioni di proteine di piselli cinesi nell'Unione. Inoltre, secondo la CFNA e come confermato dalle informazioni fornite nelle risposte al questionario dai due produttori esportatori inseriti nel campione, durante il periodo in esame, i produttori cinesi hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Cina nell'Unione soltanto utilizzando tale codice. L'anno con il volume più basso in cui entrambe le società che hanno fornito dati sono state redditizie è stato il 2017. Nel 2017 le esportazioni cinesi nell'Unione con il codice doganale 2106 10 00 si sono attestate a 12 025 tonnellate, un dato decisamente inferiore alle esportazioni con lo stesso codice per qualsiasi anno del periodo in esame così come alla media annua del periodo in esame per le esportazioni con lo stesso codice, pari a 38 617 tonnellate l'anno. La Commissione ha pertanto concluso che l'anno 2017 poteva essere utilizzato ai fini della determinazione del profitto di riferimento.
(364)
La Commissione ha quindi stabilito il profitto di riferimento calcolando la media dei dati relativi ai profitti comunicati dai due produttori dell'Unione inseriti nel campione nell'anno 2017. Ne è risultato un profitto di riferimento di base pari al [9,5-10,5] %
(
136
)
.
(365)
L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni sulla base dei piani di investimento che dovevano essere attuati nel periodo in esame, ma che sono stati annullati o rinviati, e ha ritenuto che tali argomentazioni fossero giustificate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale rispetto al fatturato, è stata pari all'1,55 %, valore che è stato aggiunto al profitto di riferimento di base. Di conseguenza il profitto di riferimento è stato pari all'[11-12] %.
(366)
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è compreso tra circa 3 000 e 5 500 EUR per tonnellata, a seconda del tipo di prodotto, risultante dall'applicazione del suddetto margine di profitto pari all'[11-12] % rispetto al costo di produzione durante il periodo dell'inchiesta dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(367)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di 300 EUR per tonnellata, dal quale ha dedotto il costo effettivo di conformità a tali convenzioni durante il periodo dell'inchiesta, vale a dire 265 EUR per tonnellata, il che ha portato a un risultato di 35 EUR per tonnellata. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 366.
(368)
Su detta base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole compreso tra 3 035 e 5 535 EUR per tonnellata a seconda del tipo di prodotto per il prodotto simile dell'industria dell'Unione, applicando il margine di profitto di riferimento pari all'[11-12] % del costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta e aggiungendo poi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies.
(369)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.
(370)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando da 268 a 273).
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Repubblica popolare cinese
Gruppo Sanjia
40,5
81,9
Gruppo Shuangta
67,4
130,8
Altre società che hanno collaborato
40,5
81,9
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
67,4
130,8
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(371)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese
Gruppo Sanjia
40,5 %
Gruppo Shuangta
67,4 %
Altre società che hanno collaborato
40,5 %
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
67,4 %
7.
INTERESSE DELL'UNIONE
(372)
La Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, dei fornitori a monte, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(373)
Nell'Unione vi sono sei società che producono proteine di piselli e impiegano circa 259 dipendenti (ETP – equivalenti a tempo pieno). I produttori hanno sede in Belgio, Francia, Germania e Spagna. Nessuno dei produttori si è opposto all'apertura dell'inchiesta.
(374)
Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese. Come concluso alle sezioni 4 e 5, la situazione dell'intera industria dell'Unione si è deteriorata a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
(375)
L'istituzione di misure consentirebbe di ripristinare condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione e permetterebbe all'industria dell'Unione di beneficiarne e di aumentare i suoi prezzi, migliorando così la sua redditività verso un livello sostenibile e riprendendosi. L'industria dell'Unione sarebbe inoltre in grado di riprendere gli investimenti nelle innovazioni e di aumentare la propria produzione e il proprio utilizzo degli impianti, il che inciderebbe ulteriormente in modo positivo sui suoi risultati.
(376)
La mancata istituzione di misure aggraverebbe la situazione già soggetta a pregiudizio notevole dell'industria dell'Unione in termini di calo del volume di produzione e dell'utilizzo degli impianti e di ulteriore deterioramento finanziario della sua situazione economica in termini di redditività e investimenti. Tali circostanze minaccerebbero la redditività dell'industria dell'Unione.
(377)
La Commissione conclude pertanto che l'istituzione di misure provvisorie in questa fase sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.
7.2.
Interesse dei fornitori a monte
(378)
Oltre all'occupazione diretta, l'industria delle proteine di piselli si basava anche su una rete globale di fornitori a monte delle materie prime necessarie per la produzione delle proteine di piselli, in particolare piselli e sostanze chimiche. Il denunciante ha spiegato che l'industria delle proteine di piselli dell'Unione offre opportunità commerciali ai coltivatori di piselli e agli agricoltori
(
137
)
, in quanto tutti i piselli utilizzati dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione provengono dall'interno dell'Unione.
(379)
Un distributore di sostanze chimiche avente sede in Spagna, Quimidroga S.A., ha sostenuto l'inchiesta e l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Cina. Tale società ha asserito che negli ultimi cinque anni ha perso numerosi clienti a causa della concorrenza cinese e ha sostenuto che l'ipotetica scomparsa della produzione dell'Unione lascerebbe il mercato con un approvvigionamento insufficiente e incapace di soddisfare la crescente domanda di proteine di piselli. La società ha inoltre spiegato che il settore agricolo è strategico e non può essere delocalizzato, tanto per motivi legati alla catena di approvvigionamento quanto per motivi geostrategici.
(380)
In assenza di ulteriori informazioni a sua disposizione, sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping provvisori sarebbe altresì nell'interesse dei fornitori di proteine di piselli nell'Unione.
7.3.
Interesse degli importatori indipendenti
(381)
Alla data di apertura, 27 importatori sono stati contattati e invitati a collaborare all'inchiesta. Un importatore si è registrato come parte interessata, ma non ha fornito alcuna risposta al questionario. Di conseguenza, nessun importatore indipendente ha collaborato durante l'inchiesta.
(382)
In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti, la Commissione non è stata in grado di determinare con precisione l'impatto dei dazi antidumping sulle loro attività.
(383)
Sebbene le misure antidumping possano avere un certo impatto negativo sugli importatori, la Commissione ha ritenuto che gli importatori saranno in grado di assorbire e/o trasferire parte dell'aumento dei costi causato dal dazio ai loro acquirenti.
(384)
La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che gli importatori indipendenti non sarebbero influenzati in modo sproporzionato dall'istituzione di misure.
7.4.
Interesse degli utilizzatori
(385)
Come illustrato al considerando 44, le proteine di piselli fungono da ingrediente per la fabbricazione di alimenti e bevande per uso umano, nonché per alimenti per animali da compagnia, mangimi speciali e applicazioni in mangimi per acquacoltura. Alla data di apertura la Commissione ha contattato diverse società fabbricanti di alcuni di tali prodotti. Non è stata ottenuta alcuna collaborazione.
(386)
La Commissione non dispone pertanto di informazioni relative al potenziale impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che l'industria delle proteine di piselli dell'Unione dispone di una notevole capacità inutilizzata. L'obiettivo dell'istituzione di misure è ripristinare un commercio equo e non impedire alle esportazioni cinesi di entrare nel mercato dell'Unione. Esistono inoltre altre fonti diverse dalla Cina per le esportazioni di proteine di piselli per il mercato dell'Unione. È pertanto improbabile che si verifichino carenze di approvvigionamento.
(387)
Secondo la Commissione le proteine di piselli hanno rappresentato una quota molto limitata del carrello della spesa dei consumatori. È probabile che l'eventuale incidenza dell'istituzione di dazi antidumping sulla situazione finanziaria di un consumatore medio sia trascurabile.
(388)
Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ha concluso che l'istituzione delle misure non inciderebbe in modo sproporzionato sugli utilizzatori.
7.5.
Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(389)
L'istituzione di misure antidumping affronterebbe la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione causata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e consentirebbe all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi a livelli sostenibili. Ciò inciderebbe in modo positivo sulla sua redditività e consentirebbe all'industria di difendere la propria posizione di mercato e di investire nella ricerca al fine di sviluppare tipi di prodotto nuovi. Per contro, la mancata istituzione delle misure comporterebbe un rapido ulteriore deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione e, in ultima analisi, non le consentirebbe di svilupparsi, con conseguenti ulteriori perdite di quote di mercato, perdite finanziare maggiori e una possibile chiusura delle fabbriche.
(390)
Allo stesso tempo, dall'inchiesta non è emerso che le misure avrebbero effetti negativi sproporzionati sugli importatori e sugli utilizzatori, mentre sarebbero nell'interesse dei fornitori.
(391)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Cina.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(392)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(393)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping di cui al considerando 370. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(394)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese
Gruppo Sanjia
40,5 %
Gruppo Shuangta
67,4 %
Altre società che hanno collaborato
40,5 %
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
67,4 %
(395)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(396)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(397)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(398)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(399)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(400)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.
(401)
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(402)
Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(403)
Il gruppo Shuangta ha presentato osservazioni sui calcoli. Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha riveduto il proprio calcolo del dumping per il gruppo Shuangta. Altre osservazioni del gruppo Shuangta facevano riferimento al metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping. Poiché tali osservazioni non riguardavano direttamente l'esattezza dei calcoli, saranno affrontate, se del caso, nella fase definitiva dell'inchiesta. Nessun'altra parte interessata ha presentato osservazioni.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(404)
Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(405)
Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l'altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche testurizzate («proteine di piselli»), attualmente classificate con i codici NC e TARIC seguenti e con i codici addizionali TARIC cui al paragrafo 2 e all'allegato del presente regolamento:
ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91),
ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40),
ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71),
ex 2106 90 92 (codice TARIC 2106 90 92 75),
ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10),
ex 2309 10 11 , ex 2309 10 13 , ex 2309 10 15 , ex 2309 10 19 , ex 2309 10 31 , ex 2309 10 33 , ex 2309 10 39 , ex 2309 10 51 , ex 2309 10 53 , ex 2309 10 59 , ex 2309 10 70 , ex 2309 10 90 , ex 2309 90 10 ed ex 2309 90 20 ,
ex 2309 90 31 (codici TARIC 2309 90 31 12, 2309 90 31 14, 2309 90 31 17, 2309 90 31 19, 2309 90 31 30, 2309 90 31 81 e 2309 90 31 91),
ex 2309 90 33 , ex 2309 90 35 , ex 2309 90 39 , ex 2309 90 41 , ex 2309 90 43 , ex 2309 90 49 , ex 2309 90 51 , ex 2309 90 53 , ex 2309 90 59 , ex 2309 90 70 ed ex 2309 90 91 ,
ex 2309 90 96 (codici TARIC 2309 90 96 31, 2309 90 96 39, 2309 90 96 91 e 2309 90 96 95)
e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d'origine
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
gruppo Sanjia:
—
Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd.
—
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd
40,5 %
88BQ
Yantai Shuangta Food Co. Ltd.
67,4 %
88BR
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
40,5 %
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
67,4 %
88ZZ
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di proteine di piselli venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».
Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2025/4850, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4850/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2144, 22.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2144/oj
).
(
4
)
Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., Yantai T.Full Biotech Co., Ltd., Yantai Shuangta Food Co, Ltd., Shandong Hua-Thai Foodproducts Co., Ltd., Shandong Jindu Talin Foods Co., Ltd., Zhaoyuan Xiriben Food Stuff Co., Ltd, Shandong Furun Biotechnology Co., Ltd, Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd., Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd., Hengyuan Biotechnology Co., Ltd. e le sue società collegate Shandong Jianyuan Bioengineering Co.,Ltd e Jianyuan International Co., Ltd.
(
5
)
Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2017,
Viraj Profiles Ltd/Consiglio dell'Unione europea
, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98.
(
6
)
Denuncia, allegato 2.1.
(
7
)
Denuncia, sezione 5.3.1.
(
8
)
Denuncia, sezione 5.3.2.
(
9
)
Denuncia, sezioni 4 e 5.3.3.
(
10
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2810
.
(
11
)
Denuncia, punti 28 e 29.
(
12
)
Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2025/6699, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6699/oj
).
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2581 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2581, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2581/oj
).
(
14
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2.
(
15
)
Con riferimento anche alla versione aggiornata della relazione, pubblicata nel 2024 (cfr. di seguito).
(
16
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10.4.2024, SWD(2024) 91 final.
(
17
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pag. 7.
(
18
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 7-8.
(
19
)
Cfr. decisione del comitato centrale del PCC sulla riforma complessivamente più approfondita e sulla promozione della modernizzazione in stile cinese, sezione II.5, disponibile all'indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm
(consultato il 14 gennaio 2026).
(
20
)
Cfr. pareri del Consiglio di Stato sull'ulteriore miglioramento del sistema di bilancio per le operazioni relative a capitali di proprietà dello Stato, disponibili all'indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/content/202401/content_6924612.htm
(consultato il 14 gennaio 2026).
(
21
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(
22
)
Cfr.:
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.html
(consultato il 21 ottobre 2024).
(
23
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 29-30.
(
24
)
Cfr.:
https://www.qstheory.cn/20250428/e7943a2c8fef49efb520aa336197849c/c.html
(consultato il 14 gennaio 2026).
(
25
)
Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(
26
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
27
)
Ibidem, sezione 11.
(
28
)
Cfr.:
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
29
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 149-150.
(
30
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 153-171.
(
31
)
Cfr. NDRC, Orientamenti per il soddisfacimento delle responsabilità principali degli enti appaltanti, articolo 4, disponibile all'indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202511/t20251111_1401536.html
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
32
)
Relazione aggiornata – capitolo 7, pagg. 204-205.
(
33
)
Relazione aggiornata – capitolo 8, pagg. 207-208 e 242-243.
(
34
)
Cfr. decisione del comitato centrale del PCC sulla riforma complessivamente più approfondita e sulla promozione della modernizzazione in stile cinese, sezione III.9, disponibile all'indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
35
)
Ibidem, sezione V.16 (consultato il 15 gennaio 2026).
(
36
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 19-24, capitolo 4, pagg. 69 e 99-100, capitolo 5, pagg. 130-131.
(
37
)
Cfr.:
http://en.dongfang-protein.cn/
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
38
)
Cfr.:
http://www.jianyuangroup.com/
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
39
)
Cfr.:
http://www.tfull.com/native/50.html
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
40
)
Cfr.:
https://www.sinoglorygroup.com/about/2672.html
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
41
)
Cfr. relazione annuale di Yantai Shuangta Food Co. Ltd del 2024, disponibile all'indirizzo:
https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-4/2025-04-29/11023246.PDF
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
42
)
Ibidem, pagg. 57-58.
(
43
)
Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. relazione aggiornata – capitolo 3, pagg. 47-50.
(
44
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202504/content_7022018.htm
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
45
)
Ibidem. Articolo 5.
(
46
)
Cfr.:
http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm
, punto 20 (consultato il 23 gennaio 2026).
(
47
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm
, sezione II.1 (consultato il 23 gennaio 2026).
(
48
)
Cfr.:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf
, p.31, (consultato il 23 gennaio 2026).
(
49
)
Cfr.:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202411/P020241129575948108198.pdf
, pag. 13 (consultato il 23 gennaio 2026).
(
50
)
Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 24-27.
(
51
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/lxweb/toIndex.action?type=en¶m.paramCode=UTI_ENGLISH_1
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
52
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_2
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
53
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_1
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
54
)
Cfr.:
https://www.cfaa.cn/lxweb/queryCompanyAllDetail.action?companyInfo.id=13474
(consultato il 23 gennaio 2023).
(
55
)
Cfr.:
https://www.cnfia.cn/
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
56
)
Cfr.:
https://www.cnfia.cn/archives/917
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
57
)
Ibidem.
(
58
)
Cfr.:
http://www.shuangtafood.com/about.html
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
59
)
Cfr. documento sulla divulgazione delle offerte pubbliche, disponibile all'indirizzo:
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201608310017428789_1.pdf
, pag. 54 (consultato il 23 gennaio 2026).
(
60
)
Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 40.
(
61
)
Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble:
The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster
, Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.
(
62
)
Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 41.
(
63
)
Cfr.:
https://merics.org/en/comment/who-ccp-chinas-communist-party-infographics
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
64
)
Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, cfr. al seguente indirizzo:
www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
65
)
Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», cfr. al seguente indirizzo:
https://on.ft.com/3mYxP4j
(consultato il 21 ottobre 2024).
(
66
)
Cfr.:
https://www.maigoo.com/mingren/12771.html
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
67
)
Cfr.:
https://www.shm.com.cn/szb/ytrb/paper/pc/content/202509/08/content_243471.html
(consultato il 27 gennaio 2026).
(
68
)
Relazione aggiornata – capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(
69
)
Cfr. comunicazione del Consiglio di Stato sull'attuazione delle norme nazionali in materia di prodotti per gli appalti pubblici e altre politiche correlate, sezione III, disponibile all'indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/content/202509/content_7042999.htm
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
70
)
Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100.
(
71
)
Cfr.:
http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm
, punti 6 e 15 (consultato il 18 ottobre 2024).
(
72
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
73
)
Ibidem, sezione II.1.
(
74
)
Ibidem. Sezione IV.1-2.
(
75
)
Cfr.:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202205/P020220510324220702505.pdf
, sezione III.6 (consultato il 23 gennaio 2026).
(
76
)
Cfr.:
https://www.acfic.org.cn/ztzlhz/145gh/145gh_03/202201/t20220117_312114.html
(consultato il 23 gennaio 2026).
(
77
)
Ibidem, sezione IV.3.
(
78
)
Cfr.:
https://www.sdnxs.com/sdnxs/374213/2025040210493138973/index.html
(consultato il 27 gennaio 2026).
(
79
)
Cfr.:
http://gb.shandong.gov.cn/art/2025/11/5/art_307620_10358479.html
(consultato il 27 gennaio 2026).
(
80
)
Cfr.:
https://www.yantai.gov.cn/art/2023/8/17/art_41950_3143573.html
(consultato il 27 gennaio 2026).
(
81
)
Cfr.:
http://gxt.shandong.gov.cn/art/2025/8/20/art_15203_10351851.html
(consultato il 27 gennaio 2026).
(
82
)
Cfr. società numero 23, nell'elenco di Shandong del 2025 dei centri di ricerca e sviluppo «One Company – One Technology», disponibile all'indirizzo:
http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=957001dbc2294a87bd1e85cb3217d62e.pdf
(consultato il 27 gennaio 2026).
(
83
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 171-179.
(
84
)
Cfr.:
https://www.reuters.com/world/china/chinas-murky-bankruptcies-expose-hazards-foreign-investors-2025-04-15/
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
85
)
Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 260-261.
(
86
)
Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 257-260.
(
87
)
Cfr. sezione IV.23, disponibile all'indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
88
)
Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 252-254.
(
89
)
Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370.
(
90
)
Relazione aggiornata – capitolo 13, pag. 366.
(
91
)
Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. 370-373.
(
92
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 137-140.
(
93
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 146-149.
(
94
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pag. 149.
(
95
)
Cfr. il documento
Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022)
, pubblicato il 28 agosto 2020 dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC» – commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa); disponibile all'indirizzo:
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928
(consultato il 21 ottobre 2024). Il piano dispone di «
attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario
». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «
[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria
[…]
Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza
».
(
96
)
Cfr. la comunicazione
Notice on the Commercial banks performance evaluation method
pubblicata dalla CBIRC il 15 dicembre 2020, disponibile all'indirizzo:
http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm
(consultato il 21 ottobre 2024).
(
97
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202508/content_7035298.htm
(consultato il 15 gennaio 2025).
(
98
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 157-158.
(
99
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171.
(
100
)
Cfr. relazione del Rhodium Group,
Far From Normal: An Augmented Assessment of China's State Support
, pag. 22, disponibile all'indirizzo:
https://rhg.com/research/far-from-normal-an-augmented-assessment-of-chinas-state-support/
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
101
)
Cfr.:
https://www.bloomberg.com/graphics/2025-china-deflation-cost/?utm_campaign=202511_BATC_subs_eng_china_inflation_subs_eng_chinainflation_nov2025&utm_term=20383998&utm_source=subs-email&utm_medium=email&utm_content=15664976
(consultato il 15 gennaio 2026).
(
102
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
103
)
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-230-2020-335065/texto
.
(
104
)
GU L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj
.
(
105
)
Prezzi medi mensili per chilogrammo nei sei mesi antecedenti l'aumento dei dazi rispetto al prezzo medio mensile per chilogrammo nei sei mesi successivi all'aumento dei dazi.
(
106
)
Cfr. allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, (
GU L 229, 31.7.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj
).
(
107
)
IBGE | Portal do IBGE | IBGE
.
(
108
)
Ministério de Minas e Energia
.
(
109
)
https://sabesp.com.br/
(
110
)
Come spiegato ai considerando da 203 a 208, il valore di riferimento per i piselli gialli biologici è stato costruito aggiungendo una maggiorazione di prezzo del 57 % al prezzo di riferimento all'importazione dei piselli gialli.
(
111
)
Tali informazioni saranno comunicate al produttore interessato nella sua divulgazione delle informazioni individuale.
(
112
)
Tali informazioni saranno comunicate al produttore interessato nella sua divulgazione delle informazioni individuale.
(
113
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
114
)
Organic producers looking at slim profits
- TFO Canada
.
(
115
)
GU L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj
.
(
116
)
Prezzi medi mensili per chilogrammo nei sei mesi antecedenti l'aumento dei dazi rispetto al prezzo medio mensile per chilogrammo nei sei mesi successivi all'aumento dei dazi.
(
117
)
Volumi medi mensili delle importazioni nei sei mesi precedenti l'aumento dei dazi rispetto ai volumi medi mensili delle importazioni nei sei mesi successivi all'aumento dei dazi.
(
118
)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
:
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/industry-and-construction/16906-pia-enterprise-pia1.html?=&t=downloads
, cfr. 10.69 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente.
(
119
)
Banca dati della Banca mondiale sull'inflazione
:
https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database
.
(
120
)
ILOStat
:
https://ilostat.ilo.org/data/?cat_mode=subject
.
(
121
)
Boletins Mensais de Energia – Ministerio de Minas e Energia
:
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
122
)
Boletin Mensal de Acompanahmento da Industria de Gas Natural – Ministerio de Minas e Energia
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/publicacoes-1/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural/2025
.
(
123
)
Intervallo di consumo di 20 000 m
3
/giorno BRL.
(
124
)
Boletins Mensais de Energia – Ministerio de Minas e Energia
:
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english
.
(
125
)
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam15_benchmark.pdf
.
(
126
)
Considerando dal 148 al 151 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314 della Commissione, del 17 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2314, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2314/oj
).
(
127
)
SGAV e profitti per il segmento Gas e Energie a basse emissioni di carbonio di Petrobras. Dati finanziari disponibili all'indirizzo:
https://www.investidorpetrobras.com.br/en/results-and-announcements/results-center/
.
(
128
)
https://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl15142024.pdf
.
(
129
)
Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024,
Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd. e a.
, T-762/20, punti 126 e 127.
(
130
)
China - Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the United States
- relazione del panel a norma dell'articolo 21.5 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie -
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/427RW.pdf&Open=True
.
(
131
)
Ibidem, punto 7.39, lettera g).
(
132
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 315 del 29.9.2020
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj
), considerando 352.
(
133
)
I prezzi all'importazione di cui al presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli di valori, dato che provengono soltanto dai due produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, in modo tale che nessuno dei due possa inferire i dati del suo concorrente mediante decompilazione dei dati.
(
134
)
Denuncia, punto 280.
(
135
)
Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj
).
(
136
)
Il dato è indicato sotto forma di intervalli di valori in quanto proviene soltanto da due produttori dell'Unione inseriti nel campione, affinché nessuno dei due possa determinare i dati del suo concorrente mediante decompilazione.
(
137
)
Denuncia, punto 316.
ALLEGATO
Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Anhui Wanshen Biotechnology Co., Ltd.
88BS
Gruppo Jianyuan:
—
HENGYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
—
JIANYUAN INTERNATIONAL CO., LTD.
88BT
Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd.
88BU
SHANDONG FURUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD
88BV
SHANDONG HUA-THAI FOODPRODUCTS CO., LTD.
88BW
Shandong Jindu Talin Foods Co.,Ltd.
88BX
YANTAI T.FULL BIOTECH CO.,LTD.
88BY
Yasin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd.
88BZ
ZHAOYUAN XIRIBEN FOOD STUFF CO., LTD
88CA
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/916/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0916/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.