Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di acido adipico dalla Cina e come si applicano concretamente?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/913 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica Popolare Cinese, a protezione dell'industria dell'Unione da pratiche di dumping. I dazi variano a seconda del produttore cinese: Chongqing Huafon Chemical paga il 29,1%, Tangshan Zhonghao Chemical il 42,3%, altre società che hanno collaborato il 31,5%, mentre tutte le altre importazioni dalla Cina sono soggette al 42,3%. Questi dazi si applicano sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, calcolato a dazio non corrisposto. Per beneficiare delle aliquote individuali ridotte, gli importatori devono presentare alle autorità doganali una fattura commerciale valida con dichiarazione sottoscritta dal responsabile del fornitore, certificando che il prodotto è stato effettivamente fabbricato dalla società beneficiaria. In assenza di tale documentazione, si applica automaticamente l'aliquota più alta del 42,3% per "tutte le altre importazioni". L'inchiesta ha accertato dumping significativo sulla base di distorsioni economiche rilevanti nel mercato cinese, calcolando il valore normale secondo prezzi di riferimento internazionali esenti da distorsioni, principalmente utilizzando dati dal Brasile come paese rappresentativo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/913 of 4 May 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of adipic acid originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/913
5.5.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/913 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 14 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 28 gennaio 2025 da Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica S.p.A («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di acido adipico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19
bis
del regolamento di base, il 16 ottobre 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.
(5)
Sono pervenute osservazioni da due produttori esportatori inseriti nel campione, Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd, Tangshan, Cina («Zhonghao») e Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd, Chongqing, Cina («Huafon»), che hanno entrambi rilevato un errore materiale nel calcolo del valore normale. In seguito all’analisi, tali osservazioni sono state accolte. La Commissione ha inoltre rilevato un errore di calcolo in relazione al parametro di riferimento per il vapore. La Commissione ha ricalcolato i margini di dumping di conseguenza.
(6)
Un’altra osservazione di Zhonghao non riguardava l’esattezza dei calcoli, ma piuttosto il metodo utilizzato per il calcolo del valore di riferimento per l’acqua. Tale osservazione è stata pertanto esaminata dopo la comunicazione delle misure provvisorie ed è trattata nel considerando 55 del presente regolamento.
(7)
Il 13 novembre 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di acido adipico originario della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(8)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti Allnex Italy s.r.l («Allnex») e COIM S.p.A. Chimica Organica («COIM»), , due utilizzatori di acido adipico, e i produttori cinesi inseriti nel campione Zhonghao e Huafon hanno presentato comunicazioni scritte con le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il
ter
mine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(9)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con Allnex.
(10)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(11)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido adipico originario della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(12)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. Dopo la divulgazione finale delle informazioni non sono state richieste audizioni.
1.5.
Argomentazioni in merito all’apertura
(13)
In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 7 a 11 del regolamento provvisorio.
1.6.
Campionamento
(14)
In assenza di osservazioni concernenti il campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori indipendenti e dei produttori esportatori, sono confermati i considerando da 12 a 17 del regolamento provvisorio.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(15)
In assenza di osservazioni concernenti le risposte al questionario e le visite di verifica, sono confermati i considerando da 18 a 21 del regolamento provvisorio.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(16)
Come indicato al punto 1.7 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(17)
Come indicato nella sezione 2 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da acido adipico, noto anche come acido esandioico, classificato con il numero CAS (Chemical Abstract Service) 124-04-9, attualmente classificato con il codice NC 2917 12 00 («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(18)
Il prodotto in esame è l’acido adipico originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) («prodotto in esame»).
(19)
In assenza di osservazioni concernenti il prodotto simile e la definizione del prodotto, sono confermati i considerando da 26 a 28 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(20)
In assenza di osservazioni concernenti la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 29 a 36 del regolamento provvisorio.
3.2.
Valore normale
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(21)
In assenza di osservazioni concernenti l’esistenza di distorsioni significative, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 37 a 81 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(22)
In assenza di osservazioni concernenti la scelta del paese rappresentativo, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 82 a 94 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(23)
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, le parti interessate hanno presentato argomentazioni concernenti i valori di riferimento adeguati per il cicloesano grezzo, il vapore, l’acqua e il lavoro. La Commissione ha inoltre individuato e successivamente corretto un errore materiale nel calcolo del valore di riferimento per il gas.
3.2.3.1.
Valore di riferimento per il sottoprodotto cicloesano grezzo
(24)
Nella fase provvisoria la Commissione aveva stabilito che esistevano due tipi di cicloesano come sottoprodotto: cicloesano puro e grezzo. Il cicloesano puro è solitamente puro al 99 % (fino al 99,9 %), il grado richiesto per la produzione di acido adipico. Il cicloesano di purezza inferiore al 99 % (e non idoneo per l’uso diretto nella produzione di acido adipico) è stato etichettato dalla Commissione come «grezzo» per distinguerlo dal cicloesano puro e raffinato.
(25)
I denuncianti hanno affermato che il valore di riferimento utilizzato dalla Commissione per il cicloesano grezzo non era corretto, in quanto 1) il cicloesano grezzo non aveva un prezzo di mercato esterno stabilito e non era generalmente commercializzato come prodotto di base e 2) il metodo applicato dalla Commissione si basava erroneamente sugli stessi prezzi/costi cinesi che sono stati ritenuti troppo distorti per fungere da base per la ricostruzione del valore normale all’inizio, e che hanno portato all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, nella presente inchiesta.
(26)
La Commissione ha espresso disaccordo con tali affermazioni. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha ricevuto e verificato elementi di prova forniti dalle società inserite nel campione a dimostrazione del fatto che durante il periodo dell’inchiesta esse hanno venduto volumi consistenti di cicloesano grezzo a società indipendenti. È stato pertanto confermato che il cicloesano di purezza inferiore al 99 % è stato venduto come tale durante il periodo dell’inchiesta.
(27)
L’inchiesta ha anche confermato che il cicloesano di purezza inferiore al 99 % può comunque essere utilizzato in diversi modi. Può essere utilizzato in quanto tale in processi chimici dove il livello massimo di purezza non è essenziale, ad esempio come solvente, sverniciatore, componente di miscelazione per flussi di idrocarburi (dove è sufficiente anche una purezza del 90 %)
(
5
)
, o può essere ulteriormente distillato per raggiungere un livello di purezza più elevato. Il livello di purezza inferiore e la possibile necessità di un’ulteriore distillazione si riflettono nel minore valore di mercato del cicloesano grezzo rispetto al cicloesano puro.
(28)
Come affermato dai denuncianti, non esiste un valore di riferimento (internazionale) stabilito per questo sottoprodotto, soprattutto perché la composizione e il livello di purezza possono variare. Nella fase provvisoria la Commissione aveva pertanto utilizzato il rapporto tra il prezzo indicato dalle società per il cicloesano grezzo e puro, applicandolo al valore di riferimento per il cicloesano puro, per stabilire un valore di riferimento per il cicloesano grezzo (considerando 107 del regolamento provvisorio).
(29)
La formulazione del regolamento provvisorio ha indotto i denuncianti a chiedere se la Commissione avesse utilizzato il costo o il prezzo del cicloesano per stabilire tale valore di riferimento. La Commissione conferma che il valore di riferimento era effettivamente basato sulla differenza di prezzo, ossia sul rapporto tra il prezzo di vendita del cicloesano puro e del cicloesano grezzo per ciascuna società inserita nel campione.
(30)
Nella loro comunicazione i denuncianti hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i prezzi delle società cinesi per stabilire tale valore di riferimento, poiché l’inchiesta si basava sull’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, essendo stato stabilito che i costi e i prezzi sul mercato interno cinese sono oggetto di distorsioni. Secondo i denuncianti, il rapporto tra due prezzi distorti di una società cinese produttrice di acido adipico non può pertanto essere considerato un metodo di adeguamento legittimo.
(31)
Secondo la Commissione tuttavia il rapporto tra i prezzi del cicloesano grezzo e puro non è influenzato dalla distorsione generale dell’economia cinese. Lo stesso metodo è utilizzato nelle inchieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, ad esempio per i materiali di consumo e le spese generali, in cui è prassi consolidata della Commissione esprimere tali voci come percentuale del costo delle materie prime sulla base dei costi propri delle società cinesi, applicandola successivamente ai costi esenti da distorsioni.
(32)
I denuncianti hanno inoltre affermato che, poiché a loro avviso il metodo per stabilire il valore di riferimento per il cicloesano grezzo è sbagliato, la Commissione dovrebbe individuare un metodo diverso per stabilire tale valore di riferimento o ignorare completamente questo sottoprodotto. I denuncianti non hanno però fornito alcuna alternativa per tale valore di riferimento dato che, a loro avviso, il prodotto non ha alcun valore commerciale esterno. Poiché inoltre, come indicato al considerando 26, l’inchiesta ha confermato che il cicloesano grezzo aveva un valore commerciale ed è stato effettivamente venduto a parti indipendenti, tale sottoprodotto non può essere ignorato.
(33)
Alla luce del fatto che: i) il cicloesano grezzo è un prodotto commercializzabile venduto ad acquirenti indipendenti da entrambe le società cinesi inserite nel campione e pertanto ha un valore comprovato; ii) né i denuncianti né altre parti hanno proposto un metodo alternativo per la determinazione di un valore di riferimento per il cicloesano grezzo, la Commissione ha respinto le argomentazioni dei denuncianti.
(34)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i denuncianti hanno ribadito le loro argomentazioni in merito al presunto valore di riferimento non corretto utilizzato per il cicloesano grezzo. In particolare hanno ribadito che il cicloesano grezzo non ha un prezzo di mercato esterno stabilito e che il metodo applicato dalla Commissione si basava su prezzi e costi cinesi oggetto di distorsioni.
(35)
La Commissione ha osservato che tali argomentazioni si limitavano a ripetere gli argomenti già presentati nella fase provvisoria e affrontati nei considerando da 25 a 33 del regolamento provvisorio. I denuncianti non hanno fornito nuovi elementi di prova, né hanno ulteriormente suffragato le loro asserzioni o risposto alle risultanze della Commissione esposte nella fase provvisoria e nella divulgazione finale delle informazioni.
(36)
In particolare, i denuncianti non hanno contestato la risultanza della Commissione secondo cui il cicloesano grezzo è stato venduto in volumi consistenti da entrambe le società cinesi inserite nel campione ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta, a dimostrazione del fatto che il prodotto ha un valore commerciale. Non hanno neppure proposto un metodo alternativo per stabilire un valore di riferimento per il cicloesano grezzo come sottoprodotto.
(37)
Inoltre i denuncianti non hanno confutato la spiegazione della Commissione secondo cui l’uso del rapporto tra i prezzi del cicloesano grezzo e puro costituiva un metodo di adeguamento appropriato. In particolare, non hanno dimostrato che tale rapporto sarebbe sostanzialmente influenzato dalle distorsioni individuate nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(38)
In assenza di nuovi argomenti o elementi di prova, e dato che i denuncianti non hanno affrontato il ragionamento della Commissione di cui ai considerando da 25 a 33 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato le proprie risultanze.
(39)
Le argomentazioni dei denuncianti sono state pertanto respinte.
3.2.3.2.
Vapore
(40)
Zhonghao ha sostenuto che il valore di riferimento utilizzato per il vapore non era corretto per la sua società, in quanto si basava sull’uso del gas naturale per la produzione di vapore, mentre Zhonghao utilizzava carbone. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la società ha fornito elementi di prova verificabili a sostegno della sua argomentazione. In particolare la società ha fornito informazioni sul tipo di carbone utilizzato, sul suo potere calorifico, sul tasso di utilizzo, sul tipo di processo produttivo utilizzato per la generazione di vapore e prove delle sue specifiche tecniche, comprese le temperature e la pressione
ter
miche, nonché una serie di altri dati verificabili. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha utilizzato le informazioni fornite per ricalcolare il valore di riferimento per il vapore. Il valore di riferimento risultante per Zhonghao era di [250-300] CNY per tonnellata metrica di vapore. I margini di dumping sono stati ricalcolati tenendo conto di questo nuovo valore di riferimento.
(41)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Zhonghao ha presentato ulteriori osservazioni in merito al valore di riferimento utilizzato per il carbone nel calcolo del costo del vapore. Pur accogliendo con favore il fatto che la Commissione abbia accettato il carbone come appropriato fattore produttivo del calore, la società ha affermato che il valore di riferimento utilizzato rimaneva inadeguato, in quanto si basava presumibilmente su dati relativi alle importazioni che non distinguevano tra i diversi tipi di carbone.
(42)
In particolare Zhonghao ha sostenuto che il valore di riferimento, ricavato dalle statistiche sulle importazioni con il codice SA 2701 12 , comprende sia il carbone da coke che il carbone termico e pertanto sovrastima il prezzo del carbone effettivamente utilizzato dalla società, che secondo quanto affermato è esclusivamente carbone termico.
(43)
La Commissione osserva innanzitutto che l’argomentazione relativa alla specificità del valore di riferimento per il carbone utilizzato dalla società è stata presentata in una fase molto avanzata dell’inchiesta. La società non ha sollevato la questione dopo la prima o la seconda nota sui fattori produttivi, né dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, nonostante il fatto che l’elemento metodologico in questione le fosse già stato comunicato in tali diverse fasi dell’inchiesta. La Commissione ha comunque esaminato le argomentazioni, ma ha constatato che esse non giustificano una revisione della metodologia.
(44)
La Commissione ha ricordato che, in assenza di prezzi attendibili sul mercato interno a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, il valore normale deve essere calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. A tale riguardo, le statistiche sulle importazioni da un paese rappresentativo appropriato costituiscono una fonte adeguata, in quanto riflettono i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato.
(45)
La Commissione ha inoltre osservato che l’uso dei dati riferiti al codice SA 2701 12 è stato ritenuto appropriato in quanto è stato selezionato come il livello più dettagliato prontamente disponibile in serie di dati affidabili. Il fatto che tali dati possano includere diverse sottocategorie di prodotti non rende di per sé inappropriato il valore di riferimento, in particolare laddove non siano accessibili dati più granulari e costantemente disponibili.
(46)
Inoltre Zhonghao non ha dimostrato che l’inclusione di diversi tipi di carbone nel codice SA selezionato comporterebbe una distorsione sostanziale del valore di riferimento nelle circostanze specifiche del caso. Le argomentazioni della società si basano su differenze generali tra i prezzi del carbone da coke e del carbone termico a livello mondiale, ma non dimostrano che i dati specifici sulle importazioni utilizzati dalla Commissione non sono rappresentativi del tipo di carbone utilizzato nella produzione di vapore.
(47)
Per quanto riguarda l’alternativa proposta, ossia il Pink Sheet della Banca mondiale
(
6
)
, la Commissione ha ritenuto che non costituisse un valore di riferimento più appropriato. Tali dati forniscono tendenze indicative dei prezzi internazionali, ma non si basano su operazioni di importazione in un paese rappresentativo e può darsi che non riflettano le caratteristiche specifiche del prodotto, il potere calorifico o le condizioni di mercato pertinenti per i fattori produttivi utilizzati dalla società.
(48)
Inoltre l’uso di una media di serie di prezzi internazionali selezionate, come proposto da Zhonghao, introdurrebbe un ulteriore livello di ipotesi e adeguamenti, riducendo in tal modo l’affidabilità e la trasparenza del valore di riferimento rispetto all’uso di statistiche effettive sulle importazioni.
(49)
In seguito alla richiesta di ulteriori informazioni sugli acquisti di carbone, la società ha trasmesso una comunicazione in cui indicava di aver acquistato nove diversi tipi di carbone durante il periodo dell’inchiesta. Data la diversità dei tipi di carbone comunicati e l’assenza di informazioni sufficientemente dettagliate e verificabili che consentano di operare una distinzione tra di essi, la Commissione non ha però potuto stabilire valori di riferimento specifici per tipo. In assenza di tali informazioni e poiché non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che l’uso di un valore di riferimento medio comporterebbe una distorsione significativa, la Commissione ha ritenuto opportuno basarsi sul valore di riferimento stabilito inizialmente.
(50)
In assenza di elementi di prova sufficientemente fondati che dimostrino che il valore di riferimento utilizzato dalla Commissione è inadeguato o che l’alternativa proposta sarebbe più affidabile e rappresentativa, la Commissione ha respinto l’argomentazione.
3.2.3.3.
Acqua
(51)
Huafon ha ribadito le sue argomentazioni di cui al considerando 101 del regolamento provvisorio, secondo cui il valore di riferimento utilizzato per l’acqua era eccessivamente elevato, in quanto era influenzato sia da periodi di siccità estrema in Brasile durante il periodo dell’inchiesta, sia dalla privatizzazione dell’azienda idrica utilizzata dalla Commissione, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo («SABESP»). La Commissione non contesta il fatto che alcune regioni del Brasile abbiano subito siccità negli ultimi anni, né il fatto che SABESP sia stata privatizzata nel luglio 2024. Tuttavia Huafon non ha ancora fornito elementi di prova del fatto che tali fattori abbiano determinato un aumento delle tariffe idriche tale da far ritenere tali prezzi irragionevoli ai fini dell’utilizzo come valore di riferimento a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(52)
Gli articoli citati da Huafon nella sua comunicazione non indicavano che la siccità o la privatizzazione hanno determinato aumenti di prezzo. L’articolo concernente l’esistenza di periodi siccità e di incendi
(
7
)
ne illustrava l’impatto sugli abitanti dell’Amazzonia, in particolare le donne, nonché sulle colture e sul bestiame. Tale articolo non menzionava aumenti dei prezzi, né Huafon ha fornito altre prove quantitative di aumenti dei prezzi che avrebbero reso irragionevole il valore di riferimento.
(53)
L’articolo citato in relazione a un aumento dei prezzi a seguito della privatizzazione di SABESP
(
8
)
è stato pubblicato nell’aprile 2023, quindi prima della privatizzazione e scollegato da tale evento. Di fatto, SABESP generalmente aumenta il prezzo dell’acqua ogni anno per motivi quali «inflazione, fattore di efficienza, indice di qualità, revisione tariffaria e adeguamento compensativo», come indicato nello stesso articolo. Per quanto riguarda gli effetti della privatizzazione sui prezzi, il segretario per l’Ambiente, le infrastrutture e la logistica di San Paolo ha dichiarato che non solo è probabile che con la privatizzazione si riducano le tariffe idriche, ma il governo statale fisserebbe anche un tetto onde evitare un aumento del costo per la popolazione
(
9
)
. L’articolo citato da Huafon, che indica un possibile futuro aumento del 200 % delle tariffe idriche, risale al dicembre 2024 e non è pertinente per il periodo dell’inchiesta su cui si basa il valore di riferimento. In effetti, sembra che il primo aumento dei prezzi (il normale aumento annuale basato sull’inflazione) da quando SABESP è stata privatizzata abbia avuto luogo solo a partire dal 1
o
gennaio 2026, ossia dopo il periodo dell’inchiesta
(
10
)
.
(54)
Per i motivi di cui sopra, le argomentazioni formulate da Huafon in merito al valore di riferimento per l’acqua sono state respinte.
(55)
Zhonghao ha affermato che il valore di riferimento per l’acqua utilizzato dalla Commissione comprendeva una tassa del 6,9030 %. Secondo la società tale tassa dovrebbe essere dedotta dal valore di riferimento, in quanto anche il costo dell’acqua per la stessa Zhonghao era dichiarato al netto delle imposte. Le tasse PIS/Cofins a cui si riferiva Zhonghao tuttavia erano imposte effettivamente versate dalle aziende idriche e non soggette a restituzioni o rimborsi. Il prezzo dovuto per l’acqua in Brasile era pertanto il prezzo comprensivo di tale tassa.
(56)
Su questa base, la Commissione ha respinto l’argomentazione di Zhonghao.
3.2.3.4.
Lavoro (manodopera)
(57)
Huafon ha ribadito la sua argomentazione espressa al considerando 99 del regolamento provvisorio, secondo cui il valore di riferimento per il lavoro utilizzato dalla Commissione era incoerente, irragionevole e inattendibile, in quanto si basava su molteplici banche dati e su dati statistici nazionali del 2023. Secondo la società, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la banca dati dell’Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») per il 2024, anziché le statistiche dell’IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia a Estatistica) per il 2023 aggiornate secondo l’indice dei prezzi alla produzione, ricavando nel contempo il numero medio di ore di lavoro dall’OIL. Huafon ha sostenuto che l’utilizzo di una sola banca dati come fonte per i salari e le ore lavorate costituirebbe un approccio più coerente, citando a tale proposito una precedente inchiesta della Commissione in cui è stata fatta tale affermazione.
(58)
Nell’inchiesta citata da Huafon (su determinati esteri di alchilfosfato) però si applicava esattamente lo stesso metodo seguito nell’inchiesta attuale e in altre inchieste
(
11
)
: i dati IBGE sui salari, aggiornati secondo un indice dei prezzi e utilizzando le ore di lavoro fornite dall’OIL. Nel caso degli esteri di alchilfosfato si spiegava che l’utilizzo dei dati IBGE, benché obsoleti e quindi aggiornati secondo un indice dei prezzi, combinati con i dati OIL, risultava più affidabile rispetto all’utilizzo dei soli dati OIL
(
12
)
. L’OIL non forniva lo stesso livello di dettaglio dell’IBGE, poiché presentava dati aggregati per l’intero settore manifatturiero, a prescindere dalla dimensione e dal sottogruppo di attività delle società, per cui l’IBGE era considerato una fonte di dati più affidabile per stabilire un costo del lavoro esente da distorsioni. Nell’inchiesta in questione si è applicata una logica analoga per utilizzare i dati IBGE: la banca dati dell’OIL aggregava i dati per l’intero settore chimico, mentre i dati IBGE erano specifici per i prodotti chimici organici, tra cui l’acido adipico. L’insieme di dati dell’OIL inoltre non includeva elementi quali il fatto che i lavoratori brasiliani percepivano tredici mesi di retribuzione per anno di lavoro o adeguamenti sociali integrali.
(59)
Su questa base, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
3.2.3.5.
Gas
(60)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha rilevato due errori materiali nel calcolo del valore di riferimento per il gas. Dopo la correzione degli errori è risultato un valore di riferimento di 4,25 CNY per m
3
di gas. I margini di dumping sono stati ricalcolati tenendo conto di questo nuovo valore di riferimento.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(61)
In assenza di osservazioni sul prezzo all’esportazione, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 130 a 132 del regolamento provvisorio.
3.4.
Confronto
(62)
Huafon ha ribadito la sua argomentazione formulata nella fase provvisoria e trattata nella sezione 3.5.1 del regolamento provvisorio secondo cui, al fine di garantire un confronto equo, i costi di distribuzione dovrebbero essere dedotti dalle SGAV del produttore rappresentativo. Huafon ha affermato che la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base pone inequivocabilmente l’obbligo di garantire un confronto equo a carico dell’autorità incaricata dell’inchiesta, ossia la Commissione. Secondo Huafon, spettava quindi alla Commissione dimostrare che le SGAV non comprendevano le spese di distribuzione.
(63)
La Commissione ha osservato che, sebbene la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base imponga effettivamente alla Commissione di effettuare un confronto equo, l’onere della prova per gli adeguamenti da applicare per ottenerlo spetta alle parti che invocano tali adeguamenti. Huafon lo ha riconosciuto nella sua comunicazione. Per logica, resta dunque in carico alla parte che chiede un adeguamento delle SGAV per i costi di distribuzione l’obbligo di dimostrare che la Commissione aveva incluso tali costi nelle SGAV utilizzate per costruire il valore normale.
(64)
Secondo Huafon, la voce «
receitas (despesas) operacionais
» menzionata nei rendiconti finanziari di Rhodia Brasil include «tipicamente» i costi di distribuzione. Huafon non ha però fornito elementi di prova del fatto che le SGAV utilizzate dalla Commissione comprendessero effettivamente i costi di distribuzione e che questi ultimi non appartengano allo stadio commerciale franco fabbrica. Huafon non ha neppure fornito elementi di prova atti a dimostrare che i costi utilizzati dalla Commissione comporterebbero un importo di SGAV che non sarebbe «congruo» a tale stadio commerciale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Non erano pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.5.
Margini di dumping
(65)
Come descritto ai considerando 40 e 60, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate la Commissione ha rivisto i margini di dumping.
(66)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
29,1
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
42,3
Altre società che hanno collaborato
31,5
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
42,3
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(67)
In assenza di osservazioni concernenti l’industria dell’Unione, la produzione dell’Unione e la determinazione del mercato pertinente dell’Unione, sono confermati i considerando da 147 a 154 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell’Unione
(68)
In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, sono confermati i considerando da 155 a 159 del regolamento provvisorio.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
(69)
In assenza di osservazioni sulle importazioni dal paese interessato, sono confermati i considerando da 160 a 162 del regolamento provvisorio.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi
(70)
In assenza di osservazioni concernenti l’undercutting dei prezzi e la contrazione dei prezzi a causa delle importazioni dalla Cina, sono confermati i considerando da 163 a 169 del regolamento provvisorio.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(71)
In assenza di considerazioni relative alle osservazioni generali concernenti l’esame del pregiudizio, sono confermati i considerando da 170 a 174 del regolamento provvisorio.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(72)
COIM ha ribadito la sua argomentazione presentata all’apertura e già affrontata al considerando 177 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria dell’Unione non possedeva una capacità produttiva sufficiente a soddisfare l’intera domanda di acido adipico dell’Unione. COIM ha rilevato che al considerando 177 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato che nel 2022 la capacità produttiva complessiva è diminuita di circa 100 000 tonnellate senza specificare a quale produttore dell’Unione sia attribuibile tale calo. Dal momento che uno dei produttori dell’Unione, BASF, ha annunciato pubblicamente un ridimensionamento della sua produzione di acido adipico della stessa entità nel febbraio 2023, COIM ha espresso dubbi sulla correttezza della stima della capacità, che evidenziava un calo già nel 2022. COIM ha inoltre affermato che nella sua valutazione circa l’assenza di probabili carenze di approvvigionamento la Commissione non ha tenuto conto di uno sviluppo fondamentale, vale a dire l’annunciata chiusura dello stabilimento di BASF a Ludwigshafen a partire dalla fine del 2025, che rappresenta una perdita sostanziale e permanente di capacità produttiva nell’Unione.
(73)
La Commissione ha ricordato che la capacità dell’industria dell’Unione è stata stabilita sulla base dei dati aggregati ricavati dalle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e di altri produttori dell’Unione, tra cui BASF. Le informazioni pubblicamente disponibili invocate da COIM non contraddicono i dati riportati nel regolamento provvisorio, in particolare la tendenza generale e l’entità del calo della capacità produttiva durante il periodo in esame.
(74)
Per quanto riguarda l’annunciata chiusura dello stabilimento di produzione di BASF a Ludwigshafen entro la fine del 2025, va osservato che, poiché tale periodo non rientra nel periodo dell’inchiesta, la Commissione non dispone di informazioni verificate sull’andamento dei macroindicatori, compreso il consumo dell’Unione. In ogni caso, secondo le informazioni pubbliche disponibili
(
13
)
la chiusura comunicata nel 2025 non incide solo sulla produzione di acido adipico, ma anche su quella dei suoi prodotti a valle, vale a dire il ciclododecanone e il ciclopentanone. Dato che la maggior parte della produzione di BASF [tra il 60 % e il 70 %] durante tutto il periodo in esame era destinata all’uso/alle vendite vincolati, è lecito presumere che, dopo la chiusura dell’impianto, la domanda dell’Unione diminuirebbe in proporzioni analoghe. Ipotizzando una riduzione del consumo dell’Unione equivalente all’uso vincolato/alle vendite vincolate indicati da BASF nel 2024, si stima che i restanti produttori dell’Unione dovrebbero comunque essere in grado di coprire l’intero consumo stimato dell’Unione. Anche supponendo che il consumo dell’Unione rimanga invariato, la restante industria dell’Unione sarebbe comunque in grado di coprire la stragrande maggioranza del consumo stimato dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che COIM non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri che la chiusura dello stabilimento di BASF comporterebbe carenze di approvvigionamento. Come dimostrato inoltre nella sezione 5.2.1 del regolamento provvisorio, sono disponibili anche fonti alternative di acido adipico da altri paesi terzi, come il Brasile, la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Infine, alla luce del livello moderato dei dazi e delle capacità inutilizzate disponibili in Cina, si prevede che le importazioni dalla Cina nell’Unione continuerebbero dopo l’istituzione dei dazi. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze sulla capacità produttiva dell’industria dell’Unione per quanto riguarda il periodo in esame, come indicato ai considerando da 175 a 178 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda il periodo a partire dal 2025, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo non sostengano l’argomentazione relativa alle carenze di approvvigionamento, anche considerando la stima più estesa sul consumo dell’Unione.
4.4.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(75)
In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, sono confermati i considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.
4.4.2.3.
Crescita
(76)
In assenza di osservazioni riguardanti la crescita, è confermato il considerando 184 del regolamento provvisorio
4.4.2.4.
Occupazione e produttività
(77)
In assenza di osservazioni sull’occupazione e sulla produttività, sono confermati i considerando da 185 a 187 del regolamento provvisorio.
4.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(78)
In assenza di osservazioni sono confermati i considerando 188 e 189 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(79)
In assenza di osservazioni sui prezzi e sul costo unitario dell’industria dell’Unione, sono confermati i considerando da 190 a 193 del regolamento provvisorio.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(80)
In assenza di osservazioni sul costo del lavoro, sono confermati i considerando 194 e 195 del regolamento provvisorio.
4.4.3.3.
Scorte
(81)
In assenza di osservazioni sulle scorte, sono confermati i considerando 196 e 197 del regolamento provvisorio.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(82)
In assenza di osservazioni sugli indicatori finanziari, sono confermati i considerando da 198 a 203 del regolamento provvisorio.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(83)
In assenza di ulteriori osservazioni sulle conclusioni sul pregiudizio, sono confermati i considerando da 204 a 207 del regolamento provvisorio
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(84)
In assenza di osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, sono confermati i considerando da 208 a 212 del regolamento provvisorio.
5.2.
Importazioni da paesi terzi
(85)
In assenza di osservazioni sulle importazioni da paesi terzi, sono confermati i considerando da 213 a 216 del regolamento provvisorio.
5.3.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(86)
In assenza di osservazioni sull’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, sono confermati i considerando da 217 a 219 del regolamento provvisorio.
5.4.
Aumenti dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia
(87)
In assenza di osservazioni sugli aumenti dei costi, sono confermati i considerando da 220 a 222 del regolamento provvisorio.
5.5.
Consumo
(88)
In assenza di osservazioni sul nesso di causalità, sono confermati i considerando da 223 a 230 del regolamento provvisorio.
5.6.
Conclusioni sul nesso di causalità
(89)
In assenza di osservazioni sono confermati i considerando da 231 a 233 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(90)
In assenza di osservazioni sono confermati i considerando da 234 a 236 del regolamento provvisorio.
6.1.
Margine di underselling
(91)
In assenza di osservazioni sul margine di underselling, sono confermati i considerando da 237 a 245 del regolamento provvisorio.
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(92)
In assenza di osservazioni concernenti l’esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio, sono confermati i considerando 246 e 247 del regolamento provvisorio.
6.3.
Conclusioni sul livello delle misure
(93)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
29,1
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
42,3
Altre società che hanno collaborato
31,5
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
42,3
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(94)
In assenza di osservazioni, è confermato il considerando 249 del regolamento provvisorio.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(95)
In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, sono confermati i considerando da 250 a 254 del regolamento provvisorio.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(96)
In assenza di osservazioni sull’interesse degli importatori indipendenti, sono confermati i considerando da 255 a 261 del regolamento provvisorio.
7.3.
Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori
(97)
COIM ha affermato che, nella sua valutazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione non ha considerato la crescente concentrazione dell’industria dell’Unione. Secondo COIM, i recenti sviluppi hanno ridotto il numero di produttori dell’Unione e dunque le fonti di approvvigionamento su un mercato già altamente concentrato. A tale riguardo, COIM ha menzionato la chiusura nel 2025 dello stabilimento di produzione di BASF a Ludwigshafen, il completamento dell’acquisizione da parte di BASF delle restanti azioni detenute da DOMO Chemicals nella loro impresa comune, Alsachimie JV, e l’acquisizione di Radici da parte di Lone Star, un’impresa di private equity. Di conseguenza, entro il 2025 il numero di produttori dell’Unione si è ridotto da quattro nel periodo dell’inchiesta a tre nel periodo successivo.
(98)
COIM ha inoltre affermato che la conclusione della Commissione al considerando 267 del regolamento provvisorio, ossia che gli utilizzatori sono mediamente redditizi e rimarrebbero tali anche con il livello più elevato di dazi e dovrebbero pertanto essere in grado di assorbire gli aumenti di prezzo, non era sufficientemente spiegata, né suffragata da elementi di prova. In particolare COIM ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione gli svantaggi competitivi che gli utilizzatori dell’Unione si troverebbero ad affrontare rispetto ai produttori di paesi
ter
zi. A tale proposito COIM ha ribadito le sue argomentazioni sull’impatto negativo che avrebbero i dazi sulla competitività degli utilizzatori sul mercato dei prodotti a valle, come descritto al considerando 264 del regolamento provvisorio.
(99)
Per quanto riguarda la concentrazione sul mercato dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse infondata, in quanto non sono stati forniti elementi di prova a sostegno dell’argomentazione secondo cui la riduzione da quattro a tre produttori dell’Unione inciderebbe negativamente sugli interessi degli utilizzatori, a parte la riduzione della capacità disponibile già trattata nella sezione 4.4.2.1. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che il calo del numero di produttori dell’Unione da quattro a tre non fosse di per sé un’indicazione in base alla quale si poteva stabilire che l’istituzione di dazi era contraria all’interesse dell’Unione.
(100)
La Commissione ha invece ritenuto che tali cambiamenti siano una conseguenza delle difficoltà economiche che l’industria dell’Unione stava attraversando a causa della concorrenza sleale imposta dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Le riorganizzazioni e le acquisizioni in corso riflettono lo sforzo dell’industria dell’Unione di adattarsi e rimanere competitiva e sono pertanto un’indicazione della sua resilienza.
(101)
Per quanto riguarda l’analisi della situazione degli utilizzatori e quella del mercato a valle, esposta ai considerando 262 e 263 del regolamento provvisorio, la Commissione ha tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli utilizzatori che hanno consentito una valutazione dettagliata dell’impatto delle misure. Dall’analisi di sette risposte al questionario (che rappresentano circa il 91 % del volume delle importazioni del prodotto in esame degli utilizzatori che hanno collaborato), compresa quella di COIM, è emerso che, anche se il prezzo dell’acido adipico dovesse aumentare a causa dei dazi residui (e supponendo che gli utilizzatori continueranno ad acquistare dalla RPC nella stessa proporzione indicata nel periodo dell’inchiesta), in media gli utilizzatori continuerebbero comunque a realizzare profitti sui prodotti contenenti acido adipico. Esiste un’ampia varietà di prodotti contenenti acido adipico e l’impatto delle misure può variare da un prodotto all’altro; tuttavia, per stabilire se l’interesse dell’Unione richieda un intervento occorre valutare tutti i vari interessi nel loro complesso, compresi quelli dell’industria dell’Unione e degli utilizzatori o importatori. Come spiegato al considerando 269 del regolamento provvisorio, sebbene gli utilizzatori possano trovarsi ad affrontare un aumento dei costi, in particolare se continuano ad acquistare acido adipico dalla Cina, è improbabile che vadano in perdita a causa delle misure, mentre d’altro canto la mancata istituzione di misure con ogni probabilità comporterebbe la totale esclusione dal mercato dell’industria dell’Unione, determinando una dipendenza dalle importazioni dalla Cina chiaramente contraria all’interesse dell’Unione. Le argomentazioni di COIM sono state pertanto respinte.
(102)
Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori argomentazioni, sono confermati i considerando da 262 a 269.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(103)
Sulla base di quanto precede, la Commissione conferma le proprie conclusioni esposte al considerando 270 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi erano fondati motivi di ritenere che l’istituzione di misure sulle importazioni di acido adipico originario della Cina fosse contraria all’interesse dell’Unione.
7.5.
Richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale
(104)
Allnex ha chiesto un’esenzione nel quadro del regime di uso finale a norma dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione
(
14
)
per l’uso dell’acido adipico per la produzione di resine per rivestimento in polvere di poliestere («PPCR»).
(105)
Allnex ha affermato che non esiste un possibile sostituto dell’acido adipico nella produzione di PPCR e che i dazi causerebbero un danno sproporzionato ai produttori a valle, che sono principalmente piccole e medie imprese. Allnex ha sostenuto che, sulla base di informazioni di mercato, erano in preparazione numerose nuove inchieste antidumping su altri prodotti chimici di base, il cui effetto combinato eroderebbe la redditività di Allnex. Allnex ha anche spiegato che la protezione dei produttori di PPCR sarebbe in linea con le politiche dell’UE in materia di sostenibilità, in quanto tale prodotto è una pietra angolare della finitura superficiale rispettosa dell’ambiente, essendo un prodotto a bassa emissione di COV, efficiente sotto il profilo energetico e con spruzzo in eccesso recuperabile. Allnex ha infine affermato che un’esenzione nel quadro del regime di uso finale per le PPCR non comprometterebbe l’efficacia dei dazi, in quanto tale prodotto rappresenta una percentuale molto ridotta della domanda totale di acido adipico nell’Unione.
(106)
La Commissione ha analizzato le informazioni e gli elementi di prova presentati da Allnex e ha constatato che Allnex non necessita di una qualità/un tipo speciale di acido adipico per la produzione di PPCR e potrebbe pertanto rifornirsi da qualsiasi produttore dell’Unione o di qualsiasi altro paese
ter
zo. In altre parole, non vi erano elementi di prova del fatto che Allnex potesse rifornirsi di acido adipico solo dalla Cina o da un fornitore specifico. La Commissione ha inoltre stabilito, sulla base dell’analisi della risposta al questionario e delle osservazioni durante l’audizione, che i dazi istituiti sull’acido adipico avrebbero un impatto limitato sulla redditività di Allnex. A tale riguardo è importante chiarire che le conclusioni dell’attuale (e di qualsiasi) inchiesta antidumping devono basarsi sugli elementi di prova disponibili (e verificabili) nel fascicolo. La Commissione ha pertanto ritenuto che il presunto impatto di potenziali inchieste future, nonché di obiettivi strategici più ampi dell’Unione, fosse puramente ipotetico e non suffragato da elementi di prova verificabili. Di conseguenza tali considerazioni non hanno potuto essere incluse nell’analisi dell’impatto dei dazi. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale.
(107)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Allnex ha ribadito la sua richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale sulla base delle stesse argomentazioni presentate in precedenza e descritte al considerando 105. Allnex ha inoltre rilevato che la sua proposta alternativa di un sistema di contingenti non è stata esaminata dalla Commissione.
(108)
Per quanto riguarda la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale, la Commissione ritiene che non siano state presentate nuove argomentazioni che confutino le principali risultanze della sua valutazione illustrata al considerando 106, in base alle quali tale richiesta è stata respinta. Di conseguenza, la Commissione ha confermato tale posizione. Per quanto riguarda la proposta di un sistema di contingenti, di cui al considerando 103, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere che l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di acido adipico originario della Cina fosse contraria all’interesse dell’Unione. In tale contesto la Commissione ha esaminato anche la situazione degli utilizzatori e degli importatori, come illustrato in dettaglio nella sezione 7.3 del regolamento provvisorio, che pertanto non giustifica la modulazione dei dazi in contingenti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(109)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(110)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di underselling (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
29,1
47,1
29,1
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
42,3
48,7
42,3
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
31,5
47,4
31,5
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
42,3
48,7
42,3
(111)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(112)
Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione
(
15
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(113)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(114)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(115)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(116)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(117)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(118)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Riscossione retroattiva
(119)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(120)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(121)
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, una delle condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi consiste nello stabilire che, oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. Dall’analisi della Commissione tuttavia non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Ai fini di tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame nel periodo compreso tra il mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’ultimo mese intero precedente l’istituzione delle misure provvisorie (ossia da aprile a ottobre 2025) con i volumi medi mensili delle importazioni nello stesso periodo del periodo dell’inchiesta (ossia da aprile a ottobre 2024). Dal confronto è emerso che i volumi delle importazioni sono diminuiti da una media di 9 621 tonnellate/mese a 7 774 tonnellate/mese. Tendenze analoghe sono state riscontrate confrontando i volumi medi mensili delle importazioni nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2025 con la media mensile complessiva delle importazioni durante l’intero periodo dell’inchiesta, durante il quale i volumi medi delle importazioni sono diminuiti da 8 590 tonnellate/mese a 7 774 tonnellate/mese.
(122)
La Commissione ha pertanto concluso che una delle condizioni giuridiche necessarie per la riscossione retroattiva del dazio definitivo per il periodo di registrazione non era soddisfatta.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(123)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
16
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(124)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido adipico, attualmente classificato con i codici NC 2917 12 00 (codice TARIC 2917 12 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd
29,1 %
89ZW
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd
42,3 %
89ZX
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
31,5 %
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
42,3 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2025/1608, 14.3.2025. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1608/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione, del 27 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1041, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1041/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 della Commissione, del 12 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2287, 13.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2287/oj
).
(
5
)
Cfr. ad esempio
https://www.univarsolutions.com/cyclohexane-2008000
;
https://www.dcceew.gov.au/environment/protection/npi/substances/fact-sheets/cyclohexane
. Il tipo di società che acquistano cicloesano grezzo dalle società cinesi inserite nel campione dimostra che si tratta effettivamente dei segmenti industriali interessati al cicloesano di purezza inferiore.
(
6
)
https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/c579e19c-83a7-4d94-abda-77e4810b4ea4/content
.
(
7
)
https://reliefweb.int/report/brazil/acaps-thematic-report-brazil-impact-drought-brazilian-amazon-and-2025-outlook-28-january-2025
.
(
8
)
https://www.metropoles.com/sao-paulo/conta-de-agua-da-sabesp-vai-subir-956-a-partir-de-maio-em-sp?utm
.
(
9
)
https://exame.com/brasil/tarifa-de-agua-sera-mais-barata-com-privatizacao-da-sabesp-e-tera-um-teto-diz-secretaria/
.
(
10
)
https://en.clickpetroleoegas.com.br/sabesp-privatizada-tera-aumento-na-conta-de-agua-em-2026-mhbb01/
.
(
11
)
Cfr. ad esempio regolamento di esecuzione (UE) 2023/1404 della Commissione del 3 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 169 del 4.7.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1404/oj
).
(
12
)
Cfr. considerando da 309 a 312 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione, del 9 aprile 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1064, 10.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj
) e sezione 3.4.2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione, del 12 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2415, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2415/oj
).
(
13
)
Gli articoli di stampa su BASF figurano nel fascicolo al punto t25.012092.
(
14
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
). .
(
15
)
Email:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1049 Bruxelles, Belgio.
(
16
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
Nome
Codice addizionale TARIC
China Pingmei Shenma Energy Chemical Group International Trading Co., Ltd.
89ZY
Hengli Petrochemical (Dalian) Chemical Co., Ltd.
8Z00
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.,Ltd.
8Z01
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/913/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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I dazi antidumping sono misure commerciali che proteggono l'industria dell'Unione da importazioni a prezzi artificialmente bassi (dumping). L'articolo 2, paragrafo 6 bis del Regolamento UE 2016/1036 consente di ricostruire il valore normale utilizzando costi esenti da distorsioni quando il mercato interno del paese esportatore è significativamente distorto. Commercialisti e operatori doganali devono verificare la corretta classificazione TARIC (2917 12 00 10), il margine di dumping calcolato sulla base del confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale, e il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio all'industria dell'Unione.
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