Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0822/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile

Pubblicato: 14/04/2026 In vigore dal: 14/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di legno compensato di legno tenero dal Brasile e come vengono calcolati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/822 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di legno compensato di legno tenero (plywood) originario del Brasile, fissati al 5,4% sul prezzo franco frontiera dell'Unione. Questi dazi si applicano a tutte le importazioni del prodotto classificato con codice NC 4412 39 00, indipendentemente dal produttore brasiliano, con l'eccezione della società Nereu Rodrigues & Cia Ltda che non ha praticato dumping. Il dazio è stato determinato sulla base di un'inchiesta che ha accertato l'esistenza di dumping (vendita a prezzi inferiori al valore normale) e un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, causato dalla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni brasiliane a basso costo. La Commissione europea ha verificato che le importazioni brasiliane hanno aumentato significativamente la loro quota di mercato nel 2023 e hanno mantenuto prezzi inferiori rispetto ai costi di produzione dell'industria europea, impedendole di trasferire ai clienti l'aumento dei costi di produzione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/822 of 14 April 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of softwood plywood originating in the Federative Republic of Brazil

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/822 15.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/822 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , («regolamento di base») in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 6 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile («paese interessato» o «Brasile») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 20 gennaio 2025 dal Softwood Plywood Consortium («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di legno compensato di legno tenero («prodotto in esame») ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/922 ( 3 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 7 ottobre 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. (5) Il 4 novembre 2025, la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2219 della Commissione ( 4 ) («regolamento provvisorio»). (6) Come indicato ai considerando 225 e 226 del regolamento provvisorio, nella fase di comunicazione preventiva la Commissione ha ricevuto osservazioni dal produttore esportatore Indústria de Compensados Guararapes Ltda. («Guararapes») e ha rettificato di conseguenza il suo margine di dumping. 1.4. Fase successiva della procedura (7) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti interessate che seguono hanno presentato comunicazioni scritte con le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio: — ABIMCI (Associazione brasiliana del legname trattato meccanicamente), — PTIA (Plywood Trade Interest Alliance), un raggruppamento informale di importatori e utilizzatori dell’Unione, — produttori esportatori: — Itamarati Industria de Compensados Ltda, — Indústria de Compensados Sudati Ltda, — Conply Indústria De Compensados Ltda, — Softwood Plywood Consortium (denunciante). (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante e con l’ABIMCI, insieme al produttore esportatore inserito nel campione Guararapes. (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario del Brasile («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (11) Le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni scritte per esprimersi in merito alle risultanze definitive: — ABIMCI (Associazione brasiliana del legname trattato meccanicamente), — PTIA (Plywood Trade Interest Alliance), un raggruppamento informale di importatori e utilizzatori dell’Unione, — produttori esportatori: — Indústria de Compensados Sudati Ltda, — Nereu Rodrigues & Cia Ltda, — Softwood Plywood Consortium (denunciante). 1.5. Argomentazioni in merito all’apertura (12) Successivamente al regolamento provvisorio e alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito la sua argomentazione relativa al trattamento riservato di alcuni indicatori di pregiudizio nella denuncia, affermando che nel regolamento provvisorio la Commissione non aveva chiarito se esistessero validi motivi per tale trattamento riservato di dati consolidati. (13) La Commissione ha constatato che esistevano validi motivi per il trattamento riservato, in quanto anche i dati aggregati consentirebbero alle parti interessate, comprese le società che fanno parte dell’organizzazione denunciante, di dedurre i dati specifici del gruppo di società. Gli intervalli di valori e gli indici forniti hanno consentito alle altre parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa e di comprendere in misura sufficiente l’andamento degli indicatori di pregiudizio su cui si basava la denuncia. La Commissione ha pertanto ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento di base. (14) La Commissione ha pertanto confermato le risultanze di cui ai considerando da 6 a 31 del regolamento provvisorio. 1.6. Campionamento (15) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore non inserito nel campione Itamarati Industria de Compensados Ltda ha contattato la Commissione chiedendo di rettificare il nome della società nell’allegato del regolamento provvisorio. (16) La società aveva inserito il proprio nome nel sistema di campionamento, ma l’aveva anche tradotto in inglese e tale traduzione era stata considerata come il nome della società nell’allegato. (17) Il 5 dicembre 2025 ( 5 ) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata una rettifica per correggere tale errore materiale. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (18) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono state effettuate ulteriori visite di verifica presso le sedi delle società seguenti: Importatori — Robert Neudeck (Germersheim, Germania) Utilizzatori — Euroline (Leszno, Polonia). 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (19) Il considerando 48 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»), attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 («prodotto oggetto dell’inchiesta»). 2.2. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (20) In seguito al regolamento provvisorio, la PTIA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il legno compensato di pino e il legno compensato di abete rosso sono prodotti diversi che non possono rientrare in un’unica definizione del prodotto. A tale riguardo, la PTIA ha sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione non ha spiegato per quale motivo il tenore elevato di resina fosse una caratteristica pertinente nel valutare l’intercambiabilità dei prodotti, mentre altri fattori, quali il modulo di elasticità, la resistenza alla frantumazione o il modulo di rottura, non lo erano. La PTIA ha fatto riferimento al caso del legno compensato di legno duro, in cui la Commissione ha constatato che varie specie rientranti nella famiglia del «legno duro» in senso botanico non possono essere raggruppate nella stessa definizione del prodotto. (21) La PTIA ha anche ribadito che il legno compensato di abete rosso e di pino prodotti nell’UE soddisfano il requisito strutturale, mentre il legno compensato di pino brasiliano è generalmente costituito da pannelli di bassa qualità, utilizzati principalmente in applicazioni non strutturali. La parte ha chiesto un’analisi per segmento di mercato in quanto, a suo avviso, il pino e l’abete rosso non sono intercambiabili. (22) La Commissione ha constatato che le caratteristiche aggiuntive esposte dalla PTIA non comportavano un utilizzo o un canale di distribuzione diverso. Il legno compensato di pino brasiliano importato inoltre era certificato per uso strutturale, mentre non tutto il legno compensato di legno tenero europeo venduto è certificato per uso strutturale. Poiché il legno è un prodotto naturale, le caratteristiche variano anche all’interno della stessa specie di legno. (23) La Commissione ha constatato che per gli usi strutturali gli utilizzatori richiederebbero una certificazione, mentre per gli usi non strutturali i venditori o gli importatori non investirebbero in una certificazione. La certificazione stessa tuttavia non modificava le caratteristiche. Anche in assenza della certificazione come criterio distintivo, i numeri di controllo del prodotto utilizzati dalla Commissione nel corso dell’inchiesta garantivano una distinzione sufficiente tra le diverse qualità. (24) La situazione non è dunque paragonabile alla distinzione citata nel caso del legno compensato di legno duro. (25) Successivamente alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito nuovamente che il compensato di legno di pino e quello di legno di abete sono prodotti distinti, e che la presenza della certificazione per usi strutturali del compensato incideva sulla qualità e sulle applicazioni dei pannelli. La PTIA ha richiesto nuovamente un’analisi per segmento di mercato al fine di distinguere il legno di pino dal legno di abete rosso. (26) La PTIA non ha presentato nuovi fatti o argomentazioni tali da modificare le conclusioni precedenti della Commissione. (27) La Commissione ha respinto tale argomentazione e ha confermato la sua conclusione di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Valore normale (28) Non sono pervenute osservazioni in merito al calcolo del valore normale. La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze provvisorie di cui ai considerando da 63 a 78 del regolamento provvisorio. 3.2. Prezzo all’esportazione (29) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha chiesto alla Commissione di costruire il prezzo all’esportazione sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il produttore esportatore brasiliano Nereu Rodrigues & Cia Ltda («Nereu»), le cui vendite al primo acquirente indipendente nell’Unione erano effettuate tramite la sua società commerciale collegata in Brasile, in aggiunta all’adeguamento già apportato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. (30) Il denunciante ha sostenuto che le vendite della società commerciale collegata nell’Unione non erano attendibili a causa dell’associazione tra l’esportatore e la società commerciale. (31) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto, come spiegato ai considerando da 84 a 87 del regolamento provvisorio, ha constatato che l’operatore commerciale in questione svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. (32) Di conseguenza la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione delle vendite effettuate tramite l’operatore commerciale collegato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e non può adeguare ulteriormente il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per gli stessi costi e le stesse funzioni della società commerciale. (33) Le successive vendite effettuate dall’operatore commerciale brasiliano collegato al primo acquirente indipendente e importatore indipendente nell’Unione sono state considerate attendibili. Il fascicolo non contiene elementi di prova di un accordo di compensazione o di un rapporto di associazione tra la società commerciale collegata e l’importatore indipendente. Il prezzo all’esportazione è dunque il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, come spiegato sopra. (34) L’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non si applica a una situazione in cui esiste un prezzo all’esportazione attendibile basato su una vendita al primo acquirente indipendente nell’Unione. (35) Di conseguenza, la richiesta del denunciante di applicare l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per le esportazioni di Nereu effettuate tramite la sua società commerciale brasiliana collegata è stata respinta. (36) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha nuovamente chiesto alla Commissione di adeguare il prezzo all’esportazione tra l’operatore commerciale brasiliano collegato e il primo acquirente indipendente nell’Unione, in considerazione del rapporto tra il produttore esportatore Nereu e il suo operatore commerciale collegato. (37) La Commissione ha respinto l’affermazione del denunciante secondo cui il prezzo all’esportazione concordato tra l’operatore commerciale collegato e il primo acquirente indipendente debba automaticamente essere inattendibile a causa del rapporto tra il produttore esportatore e il suo operatore commerciale collegato. La Commissione non ha ravvisato alcun motivo per scartare tale prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e costruire un prezzo all’esportazione franco frontiera dell’Unione tra l’operatore commerciale e il primo acquirente indipendente. (38) Il denunciante ha nuovamente sostenuto che un profitto congruo dovrebbe essere sottratto dal prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in sede di costruzione di un prezzo all’esportazione franco frontiera dell’Unione, e di nuovo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, per garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. (39) La Commissione ha nuovamente respinto tale argomentazione in quanto il prezzo all’esportazione tra l’operatore commerciale collegato in Brasile e l’importatore indipendente è stato considerato attendibile e pertanto non si imponeva alcun adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. (40) La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze provvisorie di cui ai considerando 79 e 80 del regolamento provvisorio. 3.3. Confronto (41) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione un margine di profitto più elevato per calcolare l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per le vendite di Nereu tramite la sua società commerciale collegata. (42) La Commissione ha respinto tale richiesta. Il margine di profitto utilizzato per l’adeguamento era basato sul profitto sull’importazione e la rivendita di legno compensato di legno tenero dei due importatori indipendenti verificati. Nessun altro margine di profitto verificato per un importatore di legno compensato di legno tenero era disponibile, né è stato messo a disposizione dal denunciante. (43) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha nuovamente chiesto alla Commissione di utilizzare un margine di profitto più elevato per l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, e di non accettare il profitto medio verificato dei due importatori indipendenti sulle loro vendite di legno compensato di legno tenero importato. (44) Il denunciante ha chiesto alla Commissione di considerare irragionevole tale profitto verificato e di sostituirlo con un profitto nozionale «superiore al profitto standard del 6 %». Il denunciante si è basato su vari precedenti per tale richiesta, tra cui la causa T-190/08, CHEMK e KF/Consiglio ( 6 ) . (45) Il denunciante ha affermato che, al punto 30 di detta sentenza, il Tribunale ha dato alla Commissione la scelta «tra l’utilizzo del margine di profitto reale dell’esportatore collegato e l’utilizzo di un margine di profitto astratto di importatori non collegati, con il solo obbligo che tale margine sia equo». (46) La Commissione ha osservato che la sentenza affermava infatti, al punto 30, che «l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base dev’essere interpretato nel senso che lascia alle istituzioni la scelta tra l’utilizzo del margine di profitto reale dell’esportatore collegato e l’utilizzo di un margine di profitto astratto di importatori non collegati, con il solo obbligo che tale margine sia equo». (47) La Commissione ha verificato due importatori indipendenti e ha constatato che il profitto ottenuto dall’importazione e dalla rivendita di legno compensato di legno tenero era a un livello equo, conformemente alla sentenza di cui sopra. (48) Il denunciante ha richiamato inoltre il profitto complessivo dei due importatori che era stato verificato e ha affermato che la differenza tra il profitto complessivo di tali società e il profitto riscontrato nelle loro importazioni e rivendite di legno compensato di legno tenero metteva in serio dubbio l’affidabilità dei dati utilizzati dalla Commissione nell’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. (49) Durante la verifica dei due importatori, la Commissione ha controllato e verificato il profitto delle società nel loro complesso e il loro profitto sull’importazione e sulla rivendita di legno compensato di legno tenero e si è dichiarata soddisfatta sia dei dati verificati che dei motivi della differenza. (50) I due importatori verificati hanno dichiarato, nella loro risposta alla divulgazione finale delle informazioni, che i loro margini di profitto complessivi comprendevano altri prodotti che generavano profitti diversi, non collegati al prodotto in esame. Il legno compensato di legno tenero proveniente dal Brasile è per loro un prodotto comune, che non genera un margine elevato. Per loro il profitto deriva dalla quantità piuttosto che dal prezzo. (51) Su tale base l’argomentazione del denunciante è stata nuovamente respinta e non è stata apportata alcuna modifica al profitto precedentemente utilizzato per calcolare l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. (52) La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze provvisorie di cui ai considerando da 81 a 87 del regolamento provvisorio. 3.4. Margini di dumping (53) In assenza di argomentazioni accolte riguardanti il calcolo del margine di dumping, sono confermate le risultanze di cui al considerando 94 del regolamento provvisorio. (54) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha chiesto alla Commissione di divulgare il metodo utilizzato per stabilire il prezzo franco frontiera dell’Unione («prezzo cif») quando il prezzo all’esportazione non era al livello della frontiera dell’Unione. (55) La Commissione ha confermato che, se i prezzi all’esportazione sono franco fabbrica («EXW») o franco a bordo («fob»), i produttori esportatori sono tenuti a calcolare il prezzo all’esportazione franco frontiera dell’Unione. A tal fine i produttori esportatori utilizzano dati ricavati dai loro prezzi all’esportazione cif o da preventivi confermati degli spedizionieri per i costi fino alla frontiera dell’Unione. (56) Questo metodo è stato utilizzato nella presente inchiesta quando il prezzo all’esportazione non era franco frontiera dell’Unione. Conformemente alle richieste dei produttori esportatori inseriti nel campione, non sono state divulgate informazioni specifiche sulle società. (57) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha chiesto un’ulteriore divulgazione del tipo di costi aggiunti al prezzo all’esportazione per calcolare il valore cif. (58) La Commissione ha confermato che i costi aggiunti a un prezzo all’esportazione franco fabbrica sono il trasporto fino al porto di esportazione; costi di movimentazione e carico; nolo marittimo e assicurazione fino al porto di ingresso nell’Unione. Se il prezzo all’esportazione è fob, i normali costi aggiunti sono il nolo marittimo e l’assicurazione verso il porto di ingresso nell’Unione. (59) Il denunciante ha nuovamente chiesto tali informazioni per ciascun produttore esportatore incluso nel campione. La Commissione ha confermato di non poter divulgare l’adeguamento effettuato per calcolare il valore cif di ciascun produttore esportatore incluso nel campione, nemmeno sotto forma di intervalli di valori, in quanto tale divulgazione rivelerebbe i costi sostenuti da ciascun produttore esportatore incluso nel campione, nonché le condizioni di consegna e gli accordi commerciali dei ciascun produttore esportatore. (60) La modifica del prezzo cif tra la comunicazione preventiva e i dazi provvisori per il produttore esportatore Indústria de Compensados Guararapes Ltda è stata spiegata ai considerando 225 e 226 del regolamento provvisorio. Non è stata ritenuta necessaria alcuna ulteriore divulgazione per consentire al denunciante di esercitare il diritto alla difesa. (61) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti. Come indicato al considerando 89 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore Nereu Rodrigues & Cia Ltda non ha praticato dumping. Società Margine di dumping definitivo (%) Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda. 5,4 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 5,4 Tutte le altre importazioni originarie del Brasile 5,4 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (62) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio. 4.2. Consumo dell’Unione (63) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio. 4.3. Importazioni dal paese interessato (64) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 100 a 110 del regolamento provvisorio. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (65) In seguito al regolamento provvisorio, l’ABIMCI e la PTIA hanno ribadito le loro argomentazioni che contestavano l’uso dell’anno 2021 come punto di riferimento (anno di base) per l’analisi del pregiudizio, sostenendo che durante tale anno e nel 2022 le industrie si stavano riprendendo dalla COVID-19 e pertanto tale anno non era rappresentativo ai fini dell’analisi del pregiudizio. Le parti avevano già avanzato questa argomentazione nelle osservazioni in merito alla denuncia e all’apertura, come indicato al considerando 30 del regolamento provvisorio. La PTIA ha avanzato nuovamente l’argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. (66) Hanno sostenuto che il 2021 ha segnato una ripresa dopo il crollo della domanda nel 2020 a causa della COVID-19 e che l’utilizzo del 2021 come riferimento rischiava di sovrastimare alcune tendenze che erano spiegate in modo più plausibile da altri fattori. (67) Hanno anche affermato che la risultanza della Commissione al considerando 31 del regolamento provvisorio, secondo cui il periodo scelto per valutare il pregiudizio era in linea con la prassi consolidata della Commissione, non prevaleva sul requisito giuridico secondo cui la determinazione del pregiudizio deve basarsi su un esame obiettivo. Le parti hanno sostenuto che, basandosi sui dati di redditività del 2017 per stabilire il margine di pregiudizio, la Commissione ha riconosciuto che gli indicatori precedenti al 2021 possono fornire un quadro più esatto e rappresentativo delle condizioni normali dell’industria. (68) La Commissione ha chiarito che al considerando 31 del regolamento provvisorio non aveva fatto riferimento alla sua prassi di analizzare il pregiudizio notevole nell’arco di tre anni civili più il periodo dell’inchiesta in quanto prevalente sul requisito giuridico di un esame obiettivo. (69) Al contrario, la raccolta di dati nel corso di tale periodo ha garantito che nessuno degli eventi di un singolo anno determinasse da solo l’analisi del pregiudizio. Dunque la Commissione non solo ha effettuato un’analisi dall’inizio alla fine del periodo in esame, ma ha esaminato l’andamento di ogni anno, che ha portato ai cambiamenti intervenuti tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta, per determinare il pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta. (70) Nessuna parte ha sostenuto che la situazione del mercato nel 2023 o nel periodo dell’inchiesta sia stata influenzata dalla pandemia di COVID-19. È stato importante analizzare le tendenze nel periodo in esame e tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta. (71) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui i dati raccolti per il periodo in esame, in linea con la prassi della Commissione, non consentivano un’analisi obiettiva del pregiudizio. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (72) Successivamente al regolamento provvisorio l’ABIMCI ha sostenuto che il calo dell’utilizzo degli impianti può essere spiegato in parte dalla decisione dell’industria dell’Unione di aumentare la sua capacità produttiva nel 2022. (73) Come dimostrato nella tabella 4 del regolamento provvisorio, la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata solo da 1 106 000 m 3 nel 2021 a 1 110 000 m 3 nel 2022, fino a 1 113 000 m 3 nel 2023, ed è rimasta stabile nel periodo dell’inchiesta. Ciò ha comportato un aumento pari solo allo 0,63 % nel periodo in esame. (74) A titolo di confronto, nello stesso periodo l’utilizzo degli impianti è diminuito del 24 %. (75) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui l’aumento della capacità nel 2022 o in qualsiasi anno del periodo in esame ha avuto un’influenza sostanziale sulla riduzione dell’utilizzo degli impianti. (76) La Commissione ha quindi confermato la sua conclusione di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio. 4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (77) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio. 4.4.2.3. Crescita (78) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 123 del regolamento provvisorio. 4.4.2.4. Occupazione e produttività (79) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 124 a 126 del regolamento provvisorio. 4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (80) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 127 e 128 del regolamento provvisorio. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (81) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 129 a 131 del regolamento provvisorio. 4.4.3.2. Costo del lavoro (82) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 132 e 133 del regolamento provvisorio. 4.4.3.3. Scorte (83) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 134 e 135 del regolamento provvisorio. 4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (84) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 136 a 141 del regolamento provvisorio. 4.5. Conclusioni sul pregiudizio (85) In seguito al regolamento provvisorio, l’ABIMCI ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio, sostenendo che l’industria dell’Unione era in grado di vendere la sua produzione totale. (86) La Commissione ha rilevato che la capacità dell’industria dell’Unione di vendere il suo volume totale di produzione non era un indicatore che escluderebbe il pregiudizio, in quanto lo stesso volume di produzione era diminuito nel periodo in esame in risposta alla pressione sul mercato esercitata dalle importazioni a basso prezzo. Il calo dell’utilizzo degli impianti e dei profitti ha dimostrato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio. Nonostante l’elevato profitto ottenuto nel 2022 in conseguenza della domanda insolitamente elevata di tale anno, il notevole calo dei profitti dal 2023 al periodo dell’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione non ha più potuto vendere la sua produzione con un profitto ragionevole nel periodo dell’inchiesta. (87) La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (88) In seguito al regolamento provvisorio, l’ABIMCI ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui esisteva un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni brasiliane di legno compensato di legno tenero. L’ABIMCI ha sostenuto che le importazioni dal Brasile nel periodo dell’inchiesta erano inferiori a quelle del 2022 e che l’impressionante aumento dei volumi delle importazioni nel 2022 era dovuto all’elevata domanda. (89) L’ABIMCI ha inoltre sostenuto che, prendendo come punto di partenza il 2019, i prezzi all’importazione dal Brasile hanno registrato in media un aumento ed erano notevolmente superiori nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2020. (90) L’ABIMCI ha sostenuto altresì che le importazioni brasiliane si sono limitate a seguire l’andamento del consumo. (91) In seguito al regolamento provvisorio, la PTIA ha sostenuto che non esisteva alcun nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni brasiliane di legno tenero, in quanto i volumi delle importazioni nel 2021 erano ad un minimo storico e successivamente si sono solo ripresi. (92) Secondo la Commissione, il lieve calo dei volumi delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile dal 2022 al periodo dell’inchiesta non costituiva un’indicazione dell’assenza del nesso di causalità. Come rilevato dalla stessa ABIMCI, negli anni 2021 e 2022 la domanda sul mercato dell’Unione era elevata. La Commissione ha pertanto ritenuto più indicativo dell’esistenza di un nesso di causalità il fatto che le importazioni brasiliane oggetto di dumping abbiano notevolmente aumentato la loro quota di mercato in un periodo di calo della domanda nel 2023 e abbiano mantenuto tale quota di mercato elevata nel periodo dell’inchiesta, evidenziando solo un leggero calo. A causa di questa quota di mercato elevata, combinata con prezzi all’importazione bassi e in calo, le importazioni brasiliane oggetto di dumping hanno esercitato una forte pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, che non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento dei costi. (93) La Commissione ha concluso che il confronto isolato dei prezzi di tutte le importazioni brasiliane dal 2019 o dal 2020 al periodo dell’inchiesta non era un indicatore dell’assenza di un nesso di causalità, poiché non tiene conto di altri fattori come il costo di produzione negli stessi anni rispetto al periodo dell’inchiesta. L’analisi della Commissione inoltre faceva riferimento all’andamento delle importazioni brasiliane oggetto di dumping e non al totale delle importazioni brasiliane, a cui fa riferimento l’ABIMCI. (94) La Commissione ha constatato che il volume delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile è aumentato in misura più significativa rispetto all’aumento del consumo nell’Unione nel 2022. Il volume di tali importazioni inoltre è diminuito in misura minore rispetto al calo del consumo nel 2023, con un conseguente aumento significativo della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile nel 2023, una quota di mercato mantenuta anche nel periodo dell’inchiesta. (95) La Commissione ha rilevato che l’argomentazione della PTIA secondo cui le importazioni brasiliane si erano solo riprese da un minimo storico nel 2021 non tiene conto del notevole aumento della quota di mercato delle importazioni brasiliane oggetto di dumping nel 2023 e del mantenimento di tale livello elevato, con solo un lieve calo nel periodo dell’inchiesta. (96) La Commissione ha constatato che la quota di mercato elevata delle importazioni brasiliane oggetto di dumping nel periodo dell’inchiesta, in combinazione con i prezzi oggetto di dumping in calo, ha consentito a tali importazioni di esercitare una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, causando il calo della sua redditività nel periodo dell’inchiesta. (97) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito le osservazioni già trattate nei considerando da 88 a 92 e non ha apportato nuovi elementi. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni dell’ABIMCI e della PTIA e ha confermato la sua conclusione di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni oggetto di dumping di legno compensato di legno tenero provenienti dal Brasile hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in termini di prezzo e di volume. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni non oggetto di dumping dal Brasile (98) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 156 a 158 del regolamento provvisorio. 5.2.2. Importazioni da paesi terzi (99) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 159 a 165 del regolamento provvisorio. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (100) In assenza di osservazioni, sono confermati i considerando da 166 a 168 del regolamento provvisorio. 5.2.4. Consumo (101) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 169 e 170 del regolamento provvisorio. 5.2.5. Costi di produzione più elevati (102) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 171 a 180 del regolamento provvisorio. (103) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che il costo di produzione più elevato ha ridotto in modo significativo la redditività dell’industria dell’Unione, principalmente perché l’industria non è stata in grado di trasferire l’aumento dei costi ai suoi acquirenti. La PTIA ha osservato che ciò era dimostrato dal fatto che i prezzi all’importazione erano inferiori ai prezzi di vendita e ai costi dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (104) La Commissione ha constatato che l’incapacità dell’industria dell’Unione di ribaltare l’aumento dei costi di produzione sui suoi acquirenti ha coinciso con l’aumento significativo della quota di mercato delle importazioni brasiliane oggetto di dumping nel 2023 e con il simultaneo brusco calo dei prezzi all’importazione. Come esplicitato al considerando 173 del regolamento provvisorio. la Commissione ha constatato che, in normali condizioni di mercato, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita al fine di tenere conto dell’aumento del costo delle materie prime e trasferire tali costi ai propri acquirenti. (105) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 5.2.6. Aumento dei costi di vendita (106) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 181 e 182 del regolamento provvisorio. 5.2.7. Condizioni di vendita migliori (107) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 183 e 184 del regolamento provvisorio. 5.2.8. Perdita di clienti a causa degli aumenti di prezzo nel 2022 (108) In seguito al regolamento provvisorio, l’ABIMCI ha sostenuto che nel 2022 i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno aumentato i loro prezzi di vendita nell’UE del 39 %, mentre i loro costi unitari di produzione sono aumentati del 22 %. Secondo l’ABIMCI questo notevole aumento dei prezzi, superiore a quanto necessario per preservare i margini, avrebbe probabilmente influenzato l’andamento degli acquisti dei clienti. (109) Tale argomentazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova del fatto che gli acquirenti abbiano deciso di non acquistare più dai produttori dell’Unione negli anni successivi al 2022, a causa dell’aumento dei prezzi nel 2022. Come dimostrato inoltre al considerando 107 del regolamento provvisorio, anche i prezzi all’importazione delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile hanno evidenziato un aumento sostanziale del 31 %, il che indica che la forte domanda nel 2022 ha consentito a tutti i venditori di aumentare notevolmente i prezzi. (110) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione dell’ABIMCI. 5.2.9. Investimenti (111) In seguito al regolamento provvisorio, l’ABIMCI ha sostenuto che gli investimenti effettuati dall’industria dell’Unione nel 2023 possono aver contribuito alla minore redditività osservata nel periodo dell’inchiesta e possono anche spiegare il livello inferiore degli investimenti e il calo del flusso di cassa durante il periodo dell’inchiesta. (112) Gli investimenti medi dell’industria dell’Unione nel corso del 2021 e del 2022 e nel periodo dell’inchiesta sono stati pari a 4 507 149 EUR. Sebbene gli investimenti nel 2023, pari a 9 092 561 EUR, siano raddoppiati e possano comportare ammortamenti leggermente più elevati nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, l’importo supplementare da ammortizzare non è di entità tale da spiegare la perdita sostanziale di flusso di cassa e di redditività. (113) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 5.2.10. Altri fattori (114) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione non aveva trattato i fattori aggiuntivi da essa menzionati nelle sue precedenti comunicazioni, che erano tali da interrompere o attenuare il nesso di causalità. (115) In primo luogo, la PTIA ha sostenuto che l’esistenza di un contingente esente da dazi di 448 500 m 3 , che incoraggia l’importazione di legno compensato di conifere nell’Unione, significava che l’attuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era autoinflitto, dato che il contingente era stato stabilito previa consultazione dell’industria dell’Unione. (116) In primo luogo, la Commissione ha osservato che il prodotto in esame poteva essere importato nell’Unione entro il limite di un contingente esente da dazi di 448 500 m 3 ( 7 ) ed era soggetto a un dazio doganale ordinario del 7 % una volta esaurito il contingente. I quantitativi delle importazioni dal Brasile nell’Unione hanno esaurito il contingente esente da dazi in ogni anno del periodo in esame. L’esistenza di tale contingente non impedisce in alcun modo alla Commissione di effettuare un’analisi del pregiudizio nella presente inchiesta conformemente al regolamento di base. (117) Inoltre, il fatto che l’industria dell’Unione sia consultata prima di stabilire un contingente non rende la determinazione del contingente un’azione in capo all’industria dell’Unione stessa. Poiché la fissazione di un contingente non è una decisione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui la fissazione di un contingente potrebbe costituire un caso di pregiudizio autoinflitto da parte dell’industria dell’Unione. (118) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (119) In secondo luogo, la PTIA ha sostenuto che l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte alla pressione concorrenziale esercitata da prodotti in legno alternativi, quali il legno lamellare a strati incrociali (CLT) e il legno microlamellare (LVL), che potrebbero aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Il CLT e il LVL sono prodotti con caratteristiche diverse dal legno compensato di legno tenero e non sono oggetto della presente inchiesta. (120) La PTIA non ha dimostrato in che modo l’importazione di tali prodotti attenuerebbe il nesso di causalità effettivo e sostanziale tra il dumping e il pregiudizio riscontrato nella presente inchiesta. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (121) In terzo luogo, la PTIA ha sostenuto che i risultati dell’industria dell’Unione erano influenzati dal prezzo e dalla disponibilità dei tronchi di legno, principale materia prima. La Commissione ha già affrontato l’aumento del prezzo della materia prima nei considerando 172 e 173 del regolamento provvisorio. (122) Per quanto riguarda la disponibilità di tronchi, la PTIA ha fatto riferimento ad alcune difficoltà temporanee nell’approvvigionamento della materia prima da parte di un denunciante, il che non è indicativo di un problema sistemico dell’industria. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (123) Infine la PTIA ha citato alcuni eventi societari specifici dei produttori dell’Unione, sostenendo che il loro esito è stato un pregiudizio autoinflitto dell’industria dell’Unione. La PTIA non ha fornito alcun elemento di prova tangibile a sostegno del nesso tra tali eventi e il peggioramento dei risultati dell’industria dell’Unione nel segmento del legno compensato di legno tenero. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (124) La Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 185 a 190 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (125) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’ABIMCI ha espresso preoccupazioni in merito al fatto che la Commissione si sia basata sull’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , del regolamento di base per stabilire il prezzo indicativo dei produttori dell’Unione. Secondo l’ABIMCI l’accordo antidumping dell’OMC («ADA») non conteneva disposizioni relative all’inclusione di futuri costi di conformità ambientale per adeguare il prezzo non pregiudizievole. (126) Il quadro giuridico della Commissione per determinare il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione è l’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , del regolamento di base. (127) L’ABIMCI ha inoltre chiesto chiarimenti sugli specifici costi futuri considerati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , del regolamento di base e ha chiesto se fossero inclusi i costi connessi al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE («ETS»), dato che i produttori nei settori esposti alla concorrenza internazionale avevano diritto a ricevere quote gratuite consistenti ed era improbabile che sostenessero costi aggiuntivi connessi all’ETS fino al 2030. (128) La Commissione ha chiarito che i costi connessi all’ETS non sono stati inclusi nella determinazione del prezzo non pregiudizievole. Sono stati invece considerati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , altri costi futuri non connessi all’ETS che avrebbero sostenuto i produttori dell’Unione. (129) In assenza di altre osservazioni, è confermato il considerando 200 del regolamento provvisorio. 6.2. Conclusioni sul livello delle misure (130) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Società Dazio antidumping definitivo (in %) Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda. 5,4 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 5,4 Tutte le altre importazioni originarie del Brasile 5,4 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (131) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 203 a 205 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (132) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 206 a 208 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori (133) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 209 a 212 del regolamento provvisorio. 7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (134) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato la sua conclusione di cui al considerando 213 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (135) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (136) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Dazio antidumping definitivo (in %) Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda. 5,4 94,0 5,4 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 5,4 94,0 5,4 Tutte le altre importazioni originarie del Brasile 5,4 94,0 5,4 (137) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione ( 8 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (138) Le statistiche riguardanti il legno compensato di legno tenero sono spesso espresse in metri cubi. Tale unità statistica supplementare non esiste per il codice NC 4412 39 00 per il legno compensato di legno tenero specificato nella nomenclatura combinata pubblicata nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione ( 9 ) che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 10 ) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. (139) È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche la quantità in metri cubi. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (140) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 8.3. Riscossione retroattiva (141) La Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (142) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. (143) Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni di legno compensato di legno tenero dal Brasile oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. (144) Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (da aprile 2025 a novembre 2025). (145) Confrontando inoltre i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame nel periodo compreso tra il mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (da aprile 2025 a novembre 2025) con i volumi medi mensili delle importazioni nel periodo corrispondente durante il periodo dell’inchiesta (da aprile 2024 a novembre 2024), è stato osservato un calo dei volumi delle importazioni del 6 %: Tabella Importazioni di legno compensato di legno tenero dal Brasile Periodo MEDIA mensile delle importazioni in tonnellate Periodo dell’inchiesta (da gennaio 2024 a dicembre 2024) 399 509 Periodo dell’inchiesta (da aprile 2024 a novembre 2024) 255 733 Periodo successivo all’inchiesta (da aprile 2025 a novembre 2025) 239 779 Fonte: banca dati Surveillance 3. (146) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva non erano soddisfatte. 9. DISPOSIZIONI FINALI (147) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (148) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»), attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 e originario del Brasile. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda. 5,4 89XQ Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 5,4 Cfr. allegato Tutte le altre importazioni originarie del Brasile 5,4 8999 3.   I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore brasiliano Nereu Rodrigues & Cia Ltda (codice addizionale TARIC 89XR). 4.   Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, il peso in metri cubi del prodotto importato è indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione. 5.   Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione dei metri cubi importati con il codice NC 4412 39 00 . 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2219, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2025/1490, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1490/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/922 della Commissione, del 20 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile ( GU L, 2025/922, 21.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/922/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2219 della Commissione, del 3 novembre 2025, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile ( GU L, 2025/2219, 4.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2219/oj ). ( 5 ) GU L, 2025/90996, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2219/corrigendum/2025-12-05/oj . ( 6 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF)/Consiglio , causa T-190/08, ECLI:EU:T:2011:618, punto 30. ( 7 ) Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ( GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/32/oj ). ( 8 ) Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu ; Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË. ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L, 2025/1926, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1926/oj ). ( 10 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256, 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 11 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori brasiliani che hanno collaborato non inseriti nel campione Nome Codice addizionale TARIC Agil Madeiras Eireli 89XS Agrosepac Serrados Ltda 89XT Argenta Bonotto & Cia Ltda 89XU Brasnile Industrial Ltda 89XV Celplac Industria e Comercio Ldta 89XW Comércio De Madeiras Brandes Ltda 89XX Compensa Industry And Trade Plywood Ltda 89XY Compensados Drabecki Ltda 89XZ Compensados e Laminados Lavrasul S/A 89YA Compensados Fiveply Ltda 89YB Compensados Fuck Ltda 89YC Compensados Laselva Ltda 89YD Compensados Nm Ltda 89YE Compensados Novo Milênio Ltda 89YF Compensados Relvaplac Ltda 89YG Compensados Scharan Ltda 89YH Dalgallo Compensados e Portas Ltda 89YI Dallo Madeiras Ltda 89YJ Fabricio Antonio Moreira Neto Eireli 89YK Faganello Industria e Comércio De Compensados Ltda 89YL Formato Compensados Ltda 89YM Fv De Araujo 89YN G13 Madeiras Ltda 89YO Guaraetá Compensados Ltda 89YP Industrial Arbhores Compensados Eireli 89YQ Industrial Madeireira S.A 89YR Itamarati Industria de Compensados Ltda 89YS J8 Compensados Ltda 89YT Laminadora Centenário Ltda 89YU Lfr Carli & Cia Ltda 89YV M7 Industria e Comercio e Compensados e Laminados Ltda 89YW Madebil Madereira Bituruna Ltda 89YX Madeiras Eulide 89YZ Madeireira Belo Horizonte Ltda 89ZA Madeireira Ek Ltda 89ZB Madeireira Rio Claro Ltda 89ZC Madeireira Rochembach Ltda 89ZD Marini Industria de Compensados Ltda 89ZE Mgs Industria de Compensados Ltda 89ZF Multi Ply Wood do Brasil SA 89ZG Newply Madeiras Eireli 89ZH Nobre Painéis Ltda 89ZI Palmasola S/A Madeiras e Agricultura 89ZJ Pinustan Industria e Comercio de Madeiras Ltda 89ZK Placa Comercio de Madeiras e Compensados Ltda 89ZL Miraluz Industria e Comércio de Madeiras Ltda 89ZM Randa Portas, Molduras e Compensados Ltda 89ZN Repinho Reflorestadora Madeiras e Compensados Ltda 89ZO Rionile Madeiras Ltda 89ZP Rodochapas Administradora de Bens Ltda 89ZQ Senbra Industria e Comercio de Madeiras 89ZR Somapar Sociedade Madereira Paranaense Ltda 89ZS Tableros Indústria e Comércio de Painéis Ltda 89ZT Top Pisos Industria de Artefatos de Madeiras Ltda 89ZU VW Indústria e Comércio de Madeiras 89ZV ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/822/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/822 è il riferimento normativo per i dazi antidumping su legno compensato brasiliano, applicabile a importatori e commercianti di legname. Professionisti del commercio estero e consulenti doganali devono conoscere il margine di dumping del 5,4%, la procedura di registrazione delle importazioni, il codice TARIC 8999 per le società non campionate, e le modalità di dichiarazione in metri cubi oltre al peso. La normativa riguarda anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori e l'interesse dell'Unione nel proteggere l'industria europea del compensato.

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