Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o “Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
Quali sono gli uffici competenti e le modalità operative per l'adesione ai regimi speciali OSS e IOSS in materia di IVA?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 633/2026 disciplina l'organizzazione amministrativa per gestire tre regimi speciali di IVA introdotti dall'Unione Europea per semplificare l'e-commerce transfrontaliero: l'OSS non UE (per fornitori extra-UE), l'OSS UE (per vendite intracomunitarie e piattaforme) e l'IOSS (per importazioni da paesi terzi). Il Centro Operativo di Pescara (COP) è individuato come ufficio centrale competente per tutte le attività di registrazione, liquidazione dell'imposta, accertamenti e controlli automatizzati relativi a questi regimi. L'adesione è facoltativa e avviene tramite registrazione online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con compilazione di moduli specifici secondo gli allegati A, B e C del provvedimento.
I soggetti passivi devono presentare dichiarazioni periodiche (trimestrali per OSS, mensili per IOSS) utilizzando gli schemi forniti negli allegati D, E e F, anche in assenza di operazioni. Le Direzioni provinciali territorialmente competenti mantengono competenze specifiche per i controlli connessi agli obblighi dei soggetti stabiliti in Italia, mentre il COP gestisce il contenzioso attraverso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. L'assistenza ai contribuenti è fornita tramite indirizzi email dedicati (ossitaly@agenziaentrate.it per informazioni generali, cop.pescara.oss@agenziaentrate.it e cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it per questioni specifiche).
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Riferimento normativo
Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o “Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
Testo normativo
Prot. 168315/2021
Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai
regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o
“Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DISPONE
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a) per “One Stop Shop non Ue” o “Oss non Ue” si intende il regime speciale
disciplinato dall’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto IVA”), cui possono aderire i soggetti passivi
domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno
Stato membro dell'Unione, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul
valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non
soggetti passivi d'imposta;
b) per “One Stop Shop Ue” o “Oss Ue” si intende il regime speciale disciplinato
dall’articolo 74-sexies del Decreto IVA, cui possono aderire (i) i soggetti passivi
domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, identificati in Italia, (ii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori
dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, nonché (iii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che
non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o
trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia
di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione
europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a
distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-ter, commi 1 e 3, del decreto legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e per tutte le
cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche ai sensi dell’articolo 2-
bis, comma 1, lett. a) del Decreto IVA;
c) per “Import scheme” o “Ioss” si intende il regime speciale disciplinato
dall’articolo 74-sexies1 del Decreto IVA, cui possono aderire i soggetti passivi
domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che
dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o
residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione
europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto,
relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui
all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di
valore intrinseco non superiore a 150 euro;
d) per “intermediario Ioss” si intende un rappresentante fiscale appositamente nominato
dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale Import scheme o Ioss;
e) con l’acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.
2. Ambito applicativo
2.1 Le disposizioni del presente Provvedimento, in attuazione dell’articolo 7 del decreto
legislativo 25 maggio 2021, n. 83 individuano gli Uffici competenti allo svolgimento
delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali One Stop Shop non Ue, One Stop
Shop Ue e Import scheme di cui al punto 1.
2
3. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale
One Stop Shop non Ue
3.1 Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al
regime speciale One Stop Shop non Ue di seguito elencate:
a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b) il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate ai sensi dell’articolo
74-quinquies, comma 6 del Decreto IVA;
c) l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal
regime speciale;
d) i controlli automatizzati di cui all’articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3 del Decreto IVA;
e) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
54-quater del Decreto IVA, relativamente alle prestazioni di servizi rese verso
committenti stabiliti non soggetti passivi;
f) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del Decreto
IVA;
g) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis del Decreto
IVA;
h) le attività di accertamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 54-quinquies
del Decreto IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese verso committenti
stabiliti non soggetti passivi;
i) i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del
Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 per i soggetti
non residenti non identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato;
j) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
3.2 La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in
base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti
che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i
controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del Decreto
IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli dall’articoli 51 e 52 del citato
3
Decreto. I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla
relativa Direzione regionale.
4. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale
One Stop Shop Ue
4.1 Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al
regime speciale One Stop Shop Ue di seguito elencate:
a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b) il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate ai sensi dell’articolo
74-quinquies, comma 6 del decreto del Decreto IVA;
c) l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal
regime speciale;
d) i controlli automatizzati di cui all’articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3 del Decreto IVA;
e) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
54-quater del Decreto IVA relativamente alle cessioni di beni con partenza e
arrivo nel territorio dello Stato, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, ai
sensi dell’articolo 2-bis del citato Decreto;
f) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del Decreto
IVA;
g) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis del Decreto
IVA;
h) le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA
relativamente alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato,
facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell’articolo 2-bis del
citato Decreto;
i) i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del
Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 per i soggetti
non residenti, identificati ai sensi dell’articolo 35-ter del Decreto IVA;
4
j) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
4.2 La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in
base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti
che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i
controlli connessi agli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli 74-sexies,
comma 1, e 74-quinquies, comma 10 del Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di
cui agli articoli 51 e 52 del citato Decreto. I controlli di cui al periodo precedente possono
essere effettuati anche dalla relativa Direzione regionale.
5. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale
Import Scheme
5.1 Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al
regime speciale Import Scheme di seguito elencate:
a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b) il trattamento delle dichiarazioni IVA mensili presentate ai sensi dell’articolo 74-
sexies.1, comma 10 del Decreto IVA;
c) l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal
regime speciale;
d) i controlli automatizzati di cui all’articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3 del Decreto IVA;
e) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
54-quater del Decreto IVA, relativamente alle vendite a distanza di beni importati
da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a
destinazione dell’acquirente nello Stato;
f) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del Decreto
IVA;
g) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis del Decreto
IVA;
5
h) le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA
relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi
terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente
nello Stato;
i) i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del
Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 per i soggetti
non residenti identificati ai sensi dell’articolo 35-ter del citato Decreto;
j) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
5.2 La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in
base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti
che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i
controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-sexies.1, comma 15 del Decreto
IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del citato Decreto. I
controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa
Direzione regionale.
6. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività dei regimi speciali Oss
non Ue, Oss UE e Import scheme per le operazioni territorialmente rilevanti nel
territorio dello Stato
6.1. Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai
regimi speciali Oss non Ue, Oss Ue e Import Scheme di seguito elencate:
a) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
54-quater del Decreto IVA, relativamente alle prestazioni rese verso committenti
stabiliti non soggetti passivi, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle
vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della
spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle
cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei
beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi;
6
b) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 2 del Decreto
IVA;
c) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 74-septies, comma 2 del Decreto
IVA;
d) le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA
relativamente alle prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi stabiliti,
alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni
importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto
a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite
l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello
Stato a destinazione di non soggetti passivi;
e) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
7. Registrazione ai regimi speciali One Stop Shop non Ue, One Stop Shop Ue ed
Import Scheme
7.1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in
alcuno Stato membro dell'Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop
Shop non Ue di cui all’articolo 74-quinquies del Decreto IVA identificandosi in Italia,
richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione a libero accesso
redatta in lingua inglese. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al
richiedente, via email, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo
per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4
cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in
lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. A tal fine, i predetti
soggetti tramettono all’Agenzia delle entrate, per via telematica, i dati contenuti nello
schema di cui all’allegato A.
7.2 I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano
stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o
7
residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea,
identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime
speciale One Stop Shop Ue di cui all’articolo 74-sexies del Decreto IVA utilizzano le
funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata
online, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti
esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati
contenuti nello schema di cui all’allegato B.
7.3. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano
stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori
dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in
alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui
all’articolo 74-sexies.1 del Decreto IVA, identificandosi in Italia, direttamente o tramite
l’intermediario Ioss, richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile
sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso. A tal fine, i
predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle
entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato C. I soggetti passivi domiciliati o
residenti fuori dell'Unione europea stabiliti in un Paese con il quale l’Unione europea ha
concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE
del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010, possono registrarsi direttamente al
regime, previa richiesta di attribuzione dell’identificativo di cui al punto 7.1.
7.4 I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono registrarsi per svolgere le
funzioni dell’intermediario Ioss trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate
i dati contenuti nello schema di cui all’allegato C. Il COP, effettuate le necessarie
verifiche, comunica al richiedente, a mezzo email, il numero di identificazione
d’intermediario Ioss attribuito.
7.5. La variazione dei dati presentati ai sensi dei punti precedenti, l’intenzione di non
svolgere più le forniture di beni e servizi di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-
8
sexies.1 del Decreto IVA nonché la perdita dei requisiti richiesti dai predetti regimi sono
comunicate all’Agenzia delle entrate, per via telematica, ai sensi dell’articolo 74-
quinquies, commi 4 e 8 e 74-sexies.1, commi 8 e 13 del citato Decreto, utilizzando le
funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
7.6. L’Agenzia delle entrate comunica ai predetti soggetti l’esclusione d’ufficio dai
regimi speciali ai sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5, 74-sexies comma 3bis e 74-
sexies.1, comma 8 del Decreto IVA.
8. Adempimenti dichiarativi
8.1 I soggetti di cui al punto 7.1, al fine di assolvere all’adempimento previsto
dall’articolo 74-quinquies, comma 6 del Decreto IVA presentano, per ciascun trimestre
dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in
mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui
all’allegato D utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia
delle entrate.
8.2 I soggetti di cui al punto 7.2, al fine di assolvere all’adempimento previsto
dall’articolo 74-sexies, comma 4 del Decreto IVA presentano, per ciascun trimestre
dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in
mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui
all’allegato E utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia
delle entrate.
8.3 I soggetti di cui al punto 7.3, al fine di assolvere all’adempimento previsto
dall’articolo 74-sexies.1, comma 10 del Decreto IVA presentano, direttamente o tramite
l’intermediario Ioss, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale
la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione,
compilata sulla base dello schema di cui all’allegato F utilizzando le specifiche
funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
9. Utilizzo informazioni
9
9.1 I dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al presente Provvedimento sono resi disponibili anche agli Uffici centrali
dell’Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.
10. Contenzioso
10.1 Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività di cui
ai punti 3, 4, 5 e 6 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.
11. Assistenza ai contribuenti
11.1. Per informazioni di carattere generale sull’applicazione della normativa nazionale e
unionale dei regimi Oss e Ioss è attivo il seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail:
ossitaly@agenziaentrate.it .
11.2. I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle
ordinarie attività di assistenza.
11.3 Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di assistenza sia sulle
attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione. Al riguardo,
sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica: cop.pescara.oss@agenziaentrate.it ;
cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it.
12. Disposizioni finali
12.1 Il presente provvedimento sostituisce dal 1° luglio 2021 il provvedimento
direttoriale n. prot. 118987/2016.
10
Motivazioni
La direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017 e la direttiva
2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019 hanno apportato significative
modifiche alle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE con riferimento alle norme
applicabili all’e-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C).
L’intento – coerentemente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nel 2015
con la Comunicazione “A Digital Single Market Strategy for Europe” e nel 2016 con la
Comunicazione “Towards a single EU VAT area – Time to decide” – è duplice:
-) semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le imprese impegnate nell’e-
commerce transfrontaliero; -) assicurare alle imprese UE la “fair competition” nel
mercato unionale rispetto alle imprese non-UE.
A tal fine è stato predisposto il c.d.“pacchetto e-commerce” composto, oltre che dalle
citate direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, dai seguenti atti normativi: -) il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011 (come modificato dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017); -) il Regolamento
di esecuzione (UE) n. 2019/2026 del 21 novembre 2019; -) il Regolamento di esecuzione
(UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 (come modificato dal Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2017/2454 del 5 dicembre 2017).
Tali disposizioni prevedono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e
digitale, che ricomprende – oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio-
diffusione già rientranti nel regime MOSS – le seguenti operazioni:
1. le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
2. le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
3. le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
4. le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della
Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma
non nello Stato membro di consumo.
L’implementazione della complessa architettura delineata dal pacchetto e-commerce si
fonda sulla previsione di nuovi regimi speciali IVA per: -) i servizi resi da soggetti non
UE (regime “Oss non Ue”); -) i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza
11
intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme (regime
“Oss UE”); -) la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi
(regime “Import scheme”).
L’adesione a detti regimi è facoltativa.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni, originariamente fissata al 1°gennaio 2021, è
stata posticipata, in risposta alla pandemia COVID-19, al 1° luglio 2021 con la decisione
(UE) n.1109/2020 del Consiglio del 20 luglio 2020.
Le menzionate disposizioni unionali sono state recepite col decreto legislativo n. 83 del
25 maggio 2021, pubblicato in G.U. del 15 giugno 2021, che integra alcune disposizioni
contenute: nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633; nel decreto
legge 30 agosto 1993 n. 331; nel decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85; nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; nel decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; nel
regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489.
L’articolo 7 del suddetto decreto ha previsto che, con uno o più provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa, ove necessaria, con il Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, siano individuati gli uffici competenti a
svolgere le attività previste dai predetti regimi speciali ed analiticamente individuate ai
precedenti paragrafi.
Ciò posto, con il presente provvedimento, dando attuazione all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, sono individuati gli Uffici competenti a svolgere le
attività di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento, rimborsi (punti
da 3 a 8), relative ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e
74-sexies.1 del Decreto IVA conseguenti all’applicazione dei regimi speciali (come
definiti nel punto 1). Sono, inoltre, individuate le competenze per ciò che concerne i
controlli IVA di cui agli articoli 51 e 52 del Decreto IVA per i soggetti passivi stabiliti in
Italia ed ivi identificati ai fine dei regimi speciali. Tali controlli non sono finalizzati
all’accertamento della maggiore imposta dovuta (attività di competenza dello Stato
membro di consumo), ma rientrano tra le disposizioni in materia di cooperazione
12
amministrativa e lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto di cui al
Regolamento (UE) n. 904 del 2010.
Le modalità operative per la registrazione ai regimi speciali e gli adempimenti
dichiarativi sono disciplinati, rispettivamente, ai punti 7 e 8 del Provvedimento. Inoltre, il
Provvedimento approva gli schemi dei dati relativi alle citate fasi (di registrazione e
dichiarazione) individuati negli allegati A, B, C, D, E, F.
Il punto 9 stabilisce che i dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di
imposta sul valore aggiunto di cui al punto 1 sono resi disponibili anche agli Uffici
centrali dell’Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.
In base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli 4 e 10 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per le controversie relative agli atti emessi
dal COP ai sensi del presente atto nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi
speciali in oggetto è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (punto
10). I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie
attività di assistenza. Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di
assistenza sia sulle attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria
emanazione (punto 11). Il punto 12 indica la data a partire dalla quale il presente
provvedimento sostituisce il provvedimento direttoriale n. prot. 118987/2016,
individuandola nel 1° luglio 2021.
Si ricorda, tuttavia, che al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente
operativi da tale data, già dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul
sito istituzionale le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e
non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la
registrazione online (cfr. Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29
marzo 2021).
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo
13
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo
71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4)
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001
b) Riferimenti normativi
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto
Direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l’ambito
di applicazione dell’articolo 143, lett. a) e b) della Direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune
importazioni definitive di beni
Direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017
Direttiva 2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2454 del 5 dicembre 2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2026 del 21 novembre 2019
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;
Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, pubblicato in G.U. n. 141 del 15
giugno 2021
14
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 25 giugno 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Il provvedimento disciplina i regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import Scheme) per l'e-commerce B2C transfrontaliero, rappresentando l'implementazione italiana delle direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 sulla semplificazione IVA. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di registrazione, gli obblighi dichiarativi trimestrali e mensili, i controlli automatizzati, i rimborsi IVA e la cooperazione amministrativa secondo il Regolamento UE 904/2010, nonché le competenze del Centro Operativo di Pescara per accertamenti e contenzioso tributario.
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