Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni
Quali sono gli obblighi delle istituzioni finanziarie italiane in materia di scambio automatico di informazioni fiscali secondo il Provvedimento AdE 95/2015?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 95/2015 disciplina le modalità con cui le istituzioni finanziarie italiane devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai conti e alle persone oggetto di comunicazione ai fini dello scambio automatico di informazioni fiscali. Questo obbligo si applica alle istituzioni finanziarie individuate dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, fatte salve le eccezioni previste, e riguarda principalmente banche, intermediari finanziari e altri soggetti che gestiscono conti finanziari. Le istituzioni devono trasmettere i dati entro il 30 aprile di ogni anno (con scadenza speciale del 21 agosto 2017 per l'anno 2016), includendo informazioni su titolari di conti, beneficiari effettivi e saldi, secondo il formato XML specificato negli allegati tecnici. I dati devono essere trasmessi attraverso l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) e le istituzioni finanziarie rimangono responsabili della correttezza delle comunicazioni anche se si avvalgono di fornitori terzi di servizi.
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Riferimento normativo
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni
Testo normativo
Prot. n. 125650
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28
dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva
2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone
1. Soggetti tenuti alla comunicazione
1.1. Le Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione individuate
dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 28 dicembre 2015 (di seguito, Decreto), fatte salve le eccezioni
previste dal Decreto stesso, sono tenute alle comunicazioni previste nel presente
provvedimento.
1.2. I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 sono tenuti entro il 18
settembre 2017 all’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI
FATCA/CRS” del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”) prevista al punto
2.1 lett. c del provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.
1.3. I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 già iscritti, alla data del
18 settembre 2017, nella sezione “REI Indagini” con codice operatore 1, 2, 3, 4,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 hanno facoltà di non effettuare la comunicazione
di cui al punto precedente, intendendosi in tal caso confermata, per la sezione
“REI FATCA/CRS”, la casella di posta elettronica certificata già presente, alla
data, nella sezione “REI Indagini”.
1.4. Al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente
provvedimento, le Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
possono avvalersi di fornitori terzi di servizi, secondo le disposizioni di cui
all’allegato A, Sezione I, lettera D del Decreto, ferma restando la responsabilità
di dette Istituzioni per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi. Nella fase di
trasmissione della comunicazione firmata dall’Istituzione finanziaria tenuta alla
comunicazione, il fornitore terzo di servizi assume il ruolo di nodo FTP, il linea
con le regole dell’infrastruttura informatica SID (Sistema di Interscambio Dati) e
delle regole tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento.
2. Oggetto della comunicazione annuale
2.1. I soggetti di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni annuali, recanti le
seguenti informazioni:
a) il codice fiscale della Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
b) le informazioni di cui all’articolo 3 del Decreto relativi alle persone, alle entità e
ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste nel Decreto stesso;
c) il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella
lettera b).
2.2. Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui
articolo 2 del Decreto non venga identificato alcun conto oggetto di
comunicazione per l’anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata
dai soggetti di cui al punto 1 nella forma di “Comunicazione di assenza di dati da
comunicare”.
3. Termini per la comunicazione annuale
3.1. La comunicazione annuale è trasmessa dai soggetti di cui al punto 1, per ciascun
anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo, e include
le giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo la tempistica indicata
nell’allegato “C” del Decreto.
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3.2. La comunicazione annuale relativa all’anno 2016 è trasmessa dai soggetti di cui
al punto 1 entro il 21 agosto 2017.
4. Correzione degli errori
4.1. In applicazione della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014
(in seguito, direttiva) nonché degli Accordi conclusi con i Governi delle
giurisdizioni oggetto di comunicazione (di seguito, accordi) e delle relative intese
tecniche, l’Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di
comunicazione può comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali errori rilevati
nelle comunicazioni ricevute.
4.2. L’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4.1, comunica
la segnalazione di errore all’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione, mediante PEC indirizzata alla casella censita nella sezione del
Registro Elettronico degli Indirizzi di cui al punto 1.2, ovvero secondo le altre
procedure previste dall’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica
del 29/09/1973 n. 600.
4.3. Gli errori possono essere corretti dall’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione:
a) a seguito di una comunicazione di cui al punto 4.2 ovvero
b) su iniziativa spontanea dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione.
4.4. La comunicazione correttiva, da parte dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta
alla comunicazione, degli errori di cui al punto 4.3. lett a) viene trasmessa entro
180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2.
5. Modalità di comunicazione
5.1. I soggetti di cui al punto 1 trasmettono i file contenenti i dati di cui ai punti 2 e
4.3 utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D. secondo le modalità indicate nei
punti 5 (“Modalità di comunicazione”) e 6 (“Predisposizione del file da
trasmettere”) del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25
marzo 2013, prot. n. 37561 intitolato “Modalità per la comunicazione integrativa
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annuale all’archivio dei rapporti finanziari”. Nella predisposizione dei file,
devono essere rispettate le specifiche prescrizioni, stabilite dal Garante per la
protezione dei dati personali, riportate nell’allegato n. 3 al presente
provvedimento che riproduce l’allegato n. 4 del provvedimento prot. n. 37561.
5.2. I file contenenti i dati di cui ai punti 2 e 4.3 sono predisposti secondo il formato
descritto negli allegati nn. 1 e 2 al presente provvedimento.
6. Ricevute
6.1. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni di
cui al punto 5 mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di
controllo, sono indicati:
a) a fronte di esito positivo:
i. l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la
comunicazione;
ii. il protocollo attribuito in via automatica al file;
iii. la data in cui il file è stato presentato.
b) in caso di esito negativo e conseguente scarto, dovuto alla non adeguatezza alle
regole di trasmissione, ad anomalie nella nomenclatura del file, a irregolarità
nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati:
i. l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la
comunicazione;
ii. il protocollo attribuito in via automatica al file;
iii. la data in cui il file è stato presentato;
iv. il motivo dello scarto.
In caso di esito negativo e conseguente scarto la comunicazione si considera non
presentata.
6.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 6.1 è resa disponibile,
tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni
lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
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6.3. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, il soggetto
obbligato, anche a seguito di una ricevuta di scarto, può effettuare un nuovo
invio di tutte le posizioni da comunicare, secondo le modalità tecniche previste
nell’allegato n. 2 al presente provvedimento.
6.4. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata entro i quindici giorni successivi
alla scadenza dei termini di cui al punto 3 viene acquisita ed inviata alle Autorità
fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione entro il 30 settembre dello
stesso anno. La trasmissione di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre
il quindicesimo giorno dal termine di cui al punto 3 viene acquisita ed inviata alle
Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione in una fase
successiva.
6.5. La ricevuta di cui al punto 6.1 è predisposta secondo le specifiche tecniche
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sul quale sarà inoltre data
evidenza degli eventuali successivi aggiornamenti apportati a tali specifiche
tecniche.
7. Trattamento dei dati
7.1. Le informazioni di cui al presente provvedimento sono trasmesse all’Agenzia
delle entrate nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali dei contribuenti.
7.2. L’Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati e li trasmette alle Autorità
competenti delle giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo le modalità e i
termini fissati dalla direttiva ovvero dai rispettivi accordi e dalle relative intese
tecniche.
8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
8.1. Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con
provvedimento n. 283 del 22 giugno 2017.
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Motivazioni
La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 nonché gli
accordi sottoscritti in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione concernente la
reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico – OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010,
ovvero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio
automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di
comunicazione al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
Al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla
direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di
comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi
a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di
comunicazione.
Il punto 1 del presente provvedimento individua le categorie dei soggetti che
sono tenuti alle comunicazioni e stabilisce nel 18 settembre 2017 la data entro cui
detti soggetti sono tenuti all’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI
FATCA/CRS” del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”). Ferme restando le
regole generali di individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo di
comunicazione al REI di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 10 maggio 2017 prot. n. 90677, è altresì previsto a fini di semplificazione
degli oneri per le istituzioni finanziarie, un popolamento iniziale nella sezione “REI
FATCA/CRS”, applicabile ai soggetti obbligati che siano destinatari anche
dell’obbligo di comunicazione nella sezione “REI Indagini” – individuati mediante
Codice operatore con requisiti uniformi – la cui PEC risulti ivi presente al 18
settembre 2017 e che si siano avvalsi della facoltà di non effettuare una specifica
comunicazione per la sezione “REI FATCA/CRS” entro tale termine.
Il punto 2 richiama le disposizioni del decreto ministeriale che stabiliscono
l’oggetto della comunicazione all’Agenzia delle entrate. Tra i dati da comunicare
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occorre comprendere anche il codice fiscale italiano, ove disponibile, di ciascun
soggetto interessato dalla comunicazione.
Il punto 3 stabilisce i termini per la comunicazione annuale delle informazioni
segnalando la differente tempistica riportata per ciascuna giurisdizione oggetto di
comunicazione nell’allegato “C” del Decreto.
Il punto 4 definisce le modalità di comunicazione dei dati correttivi da parte
delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione all’Agenzia delle
entrate.
Il punto 5 definisce le modalità tecniche mediante le quali effettuare le
comunicazioni da parte delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
all’Agenzia delle entrate.
Il punto 7 stabilisce le modalità di trattamento dei dati ricevuti da parte
dell’Agenzia delle entrate ai fini dello scambio automatico di informazioni, in
ottemperanza delle già citate norme di recepimento nazionale della Direttiva
comunitaria 2014/107/UE e degli accordi multilaterali (Accordo multilaterale tra
autorità competenti firmato a Berlino il 29 ottobre 2014) e bilaterali conclusi
dall’Italia in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali.
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6
del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001
(articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
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Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera
del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di
avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato
a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10
gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni
finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni
derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri di ratifica
dell’accordo FATCA”.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di
“Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del
Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore
fiscale”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n.
2013/37561, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso
parere favorevole con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31
gennaio 2013.
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017 prot. n.
90677.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 04/07/2017
PER IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Aldo Polito
Firmato digitalmente
Allegati:
1. Tracciato XML e schema XSD
2. Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati
3. Prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
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Il Provvedimento AdE 95/2015 implementa la direttiva 2014/107/UE e l'Accordo FATCA, disciplinando lo scambio automatico di informazioni (CRS - Common Reporting Standard) tra autorità fiscali. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere gli obblighi di comunicazione delle istituzioni finanziarie, i termini di trasmissione, le modalità di correzione degli errori e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali secondo le prescrizioni del Garante.
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