Provvedimento AdE
In vigore
Provvedimento AdE 241/2026
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Riferimento normativo
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Testo normativo
Prot. n. 54730
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
1.1. È approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(allegato A);
1.2. La sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera
a), è verificata dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema
informativo dell’Anagrafe Tributaria, secondo i criteri definiti nell’allegato B;
1.3. La sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera
b), è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione,
secondo i criteri definiti nell’allegato B;
2. Esenzione da imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio del certificato
2.1. Il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali.
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3. Disponibilità del certificato
3.1. Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con
riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di
cui al comma 2 dell’articolo 17-bis, è messo a disposizione a partire dal terzo
giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del
rilascio.
3.2. Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso
un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in
base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo
adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il
certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai
sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
3.3. L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il
certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica
tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai
carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo
tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio
procede all’emissione di un nuovo certificato.
4. Reperibilità dello schema di certificato
4.1. Lo schema di certificato di cui al punto 1.1 e gli eventuali aggiornamenti
sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Motivazioni
L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, nel decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis che reca, tra l’altro, misure in
materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi
adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. Il comma 1
dell’articolo 17-bis impone ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte
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dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a
un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati
o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali
di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere
all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a
rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di
cui agli articoli 23 e 24 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria
e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione
dell'opera o del servizio.
Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il
riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i
cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e
le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici,
anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di
tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente
direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio
delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del
servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a
tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei
confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione
affidata dal committente.
Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non
trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici
consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle
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entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5
del suddetto articolo.
Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale
della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo
diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione
del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al
rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza
di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe
tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni.
L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali
ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e
richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati
agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio
sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti
d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo
certificato.
Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è
esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono esenti
dall’imposta di bollo gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione
di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai
competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
Il certificato è, altresì, esente dai tributi speciali considerato che la sua
emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta
dagli uffici non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.
Il presente provvedimento approva pertanto lo schema del certificato a uso degli
uffici dell’Agenzia delle entrate e indica altresì i criteri per la verifica della sussistenza
dei requisiti.
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Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, Sezione I, recante disposizioni in
materia di versamento unitario e compensazione;
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Titolo VI, recante disposizioni finanziarie;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina
dell’imposta di bollo;
Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi
e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 6 febbraio 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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