Provvedimento AdE In vigore Procedimenti

Provvedimento AdE 241/2026

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Pubblicato: 01/01/2026 In vigore dal: 01/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che un'impresa appaltatrice deve possedere per essere esentata dagli obblighi di trasmissione delle deleghe di pagamento e dell'elenco nominativo dei lavoratori?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 241/2026 approva uno schema di certificato che attesta la sussistenza di specifici requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 241/1997. Questo certificato consente alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di essere esentate dagli obblighi di trasmissione mensile delle deleghe di pagamento delle ritenute e dell'elenco nominativo dei lavoratori al committente. L'esenzione si applica quando l'impresa dimostra il possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 17-bis, la cui verifica avviene rispettivamente attraverso l'Anagrafe Tributaria (lettera a) e i dati degli Agenti della riscossione (lettera b). Il certificato ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio, è disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese presso gli uffici territoriali della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, ed è completamente esente da imposta di bollo e tributi speciali. L'impresa può segnalare dati aggiuntivi all'ufficio emittente, il quale procederà a verificarli e, se necessario, emetterà un nuovo certificato.

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Riferimento normativo

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Testo normativo

Prot. n. 54730 Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 1.1. È approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (allegato A); 1.2. La sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera a), è verificata dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, secondo i criteri definiti nell’allegato B; 1.3. La sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera b), è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione, secondo i criteri definiti nell’allegato B; 2. Esenzione da imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio del certificato 2.1. Il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali. 2 3. Disponibilità del certificato 3.1. Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. 3.2. Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. 3.3. L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato. 4. Reperibilità dello schema di certificato 4.1. Lo schema di certificato di cui al punto 1.1 e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Motivazioni L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis che reca, tra l’altro, misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. Il comma 1 dell’articolo 17-bis impone ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte 3 dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle 4 entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo. Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato. Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”. Il certificato è, altresì, esente dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. Il presente provvedimento approva pertanto lo schema del certificato a uso degli uffici dell’Agenzia delle entrate e indica altresì i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti. 5 Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, Sezione I, recante disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione; Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Titolo VI, recante disposizioni finanziarie; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell’imposta di bollo; Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 6 febbraio 2020 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)

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Il certificato di sussistenza dei requisiti è uno strumento essenziale nel contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disciplinato dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997, e riguarda direttamente le deleghe di pagamento, le ritenute fiscali su lavoro dipendente e i rapporti di appalto. Commercialisti e responsabili amministrativi devono conoscere i criteri di verifica dell'Anagrafe Tributaria e i carichi presso gli Agenti della riscossione per valutare l'opportunità di richiedere il certificato e semplificare gli adempimenti verso i committenti.

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