Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
Quali sono i margini di dumping definitivi applicati alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dal Bahrein, dall'Egitto e dalla Thailandia secondo il Regolamento UE 2026/831?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione del 14 aprile 2026 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti GFR (filati tagliati, rovings e feltri in fibra di vetro) provenienti da tre paesi: Bahrein, Egitto e Thailandia. L'inchiesta è stata avviata il 17 febbraio 2025 a seguito di una denuncia presentata da Glass Fibre Europe per conto dell'industria dell'Unione, che lamentava importazioni a prezzi inferiori al valore normale (dumping) e il conseguente pregiudizio notevole. La Commissione ha condotto verifiche presso i produttori dell'Unione (3B Fibreglass, European Owens Corning, Johns Manville Slovakia) e presso i produttori esportatori dei tre paesi, raccogliendo dati relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024 per l'analisi del dumping e al periodo 2021-2024 per l'analisi del pregiudizio. Per il Bahrein, il margine di dumping definitivo è stato fissato all'11,8% del prezzo cif franco frontiera dell'Unione; per l'Egitto e la Thailandia i margini sono determinati sulla base dei dati raccolti durante l'inchiesta, applicando metodologie di confronto tra valore normale e prezzi all'esportazione con adeguamenti per differenze di stadio commerciale, costi di trasporto, credito e altri fattori di comparabilità.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/831 of 14 April 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain continuous filament glass fibre products (GFR) originating in Bahrain, Egypt and Thailand
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/831
15.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/831 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 17 febbraio 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia («paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2025 da Glass Fibre Europe («GFE») («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di prodotti GFR ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/890 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità dei paesi interessati, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
Il governo dell’Egitto ha sostenuto che l’apertura dell’inchiesta non era conforme alle prescrizioni degli articoli 5.3 e 5.4 dell’accordo antidumping dell’OMC. In particolare l’Egitto ha affermato che la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti, esatti e adeguati per giustificare l’apertura di un’inchiesta, come previsto dall’articolo 5.3 dell’accordo antidumping. L’Egitto ha inoltre sostenuto che la denuncia non ha individuato in modo trasparente i produttori nazionali che la sostengono e non ha fornito adeguati riassunti non riservati delle informazioni essenziali, impedendo così alle parti interessate di esercitare in modo efficace i loro diritti di difesa e di verificare se fosse soddisfatto il requisito relativo alla legittimazione ad agire di cui all’articolo 5.4 dell’accordo antidumping. L’Egitto ha inoltre contestato quello che considerava un uso eccessivo delle richieste di riservatezza, sostenendo che ciò comprometteva la trasparenza e la partecipazione significativa all’inchiesta nella fase di apertura. Infine l’Egitto ha sollevato preoccupazione circa il rischio di doppie misure correttive, osservando che le esportazioni egiziane sono già soggette a dazi compensativi e che l’apertura di un procedimento antidumping parallelo potrebbe comportare una sovrapposizione di misure contraria alle norme dell’OMC.
(7)
Nel quadro dell’analisi della denuncia e conformemente all’articolo 5.4 dell’accordo antidumping, i servizi della Commissione hanno effettuato un esame della legittimazione ad agire prima dell’apertura. A tale scopo, tutti i produttori dell’Unione menzionati nella denuncia e altrimenti noti alla Commissione prima dell’apertura sono stati contattati e presi in considerazione nel calcolo della rappresentatività dei denuncianti. Tale calcolo si è basato sui quantitativi del prodotto in esame fabbricati come indicato nelle dichiarazioni individuali di tali produttori e associazioni di produttori e sulle informazioni contenute nella denuncia, che comprendono anche informazioni sulla produzione totale dell’Unione. Nella fase di apertura si è quindi concluso che le condizioni di cui all’articolo 5.4 dell’accordo antidumping erano soddisfatte. L’argomentazione del governo dell’Egitto è stata pertanto respinta.
(8)
La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e i riassunti non riservati significativi dei dati oggetto di trattamento riservato, essenziali affinché le parti interessate esercitassero il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. In ogni caso il denunciante ha fornito riassunti significativi del contenuto delle parti di natura riservata della denuncia. Le informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della denuncia rientrano in tali categorie. Il denunciante ha fornito anche un riassunto significativo delle informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della denuncia «affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa» dalle parti interessate, come stabilito dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione del governo dell’Egitto è stata pertanto respinta.
(9)
Al fine di evitare doppie misure correttive, nei casi di applicazione concomitante di misure antidumping e compensative la Commissione detrae dal dazio antidumping effettivo l’importo della sovvenzione già compensato dalle misure compensative (sovvenzioni all’esportazione). Dunque non esiste alcun problema di doppio conteggio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(10)
Il governo dell’Egitto ha contestato le asserzioni secondo cui le importazioni di prodotti GFR dall’Egitto avrebbero arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione, sostenendo che le conclusioni erano obsolete e selettive. Inoltre ha confutato le argomentazioni relative alla delocalizzazione geografica della produzione unicamente a fini di elusione dei dazi. L’Egitto ha anche asserito che la denuncia non conteneva un’analisi completa di altri fattori che incidono sul mercato dell’Unione, quali i costi di produzione e le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. I dati indicavano che i prezzi all’esportazione egiziani avevano seguito le tendenze del mercato, contraddicendo le contestazioni di prezzi aggressivi. I volumi delle importazioni sono diminuiti tra il 2021 e il 2023, mettendo in discussione l’asserzione di un impatto significativo sul mercato. Il governo dell’Egitto ha sostenuto che le lievi variazioni dei prezzi nell’Unione non evidenziavano una contrazione dei prezzi significativa, riflettendo normali condizioni di mercato piuttosto che un pregiudizio derivante dalle importazioni. Secondo il governo dell’Egitto tali fattori dimostravano che la denuncia mancava di elementi di prova oggettivi, come richiesto dall’accordo antidumping dell’OMC.
(11)
Contrariamente a quanto affermato dal governo dell’Egitto, la Commissione ha constatato che la denuncia forniva elementi di prova sufficienti a dimostrare come le importazioni di prodotti in fibra di vetro dall’Egitto abbiano arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Inoltre l’analisi di mercato completa contenuta nella denuncia ha rafforzato il legame tra le importazioni egiziane e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, come richiesto dai regolamenti dell’OMC. La denuncia inoltre forniva elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni egiziane hanno causato un notevole undercutting dei prezzi e una significativa contrazione e depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione. I citati cali dei volumi delle importazioni dall’Egitto sono ritenuti temporanei, in quanto la denuncia delinea contesti di domanda più ampi che non riducono l’impatto delle importazioni egiziane. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(12)
Il governo dell’Egitto ha contestato l’analisi del pregiudizio contenuta nella denuncia, affermando che non rispettava le prescrizioni di cui all’articolo 3.4 e all’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC, omettendo diversi fattori economici. La parte ha sostenuto che la denuncia non conteneva un’analisi relativa a produttività, salari, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di ottenere capitale, scorte e crescita complessiva dell’industria, tutti elementi necessari per una determinazione completa del pregiudizio. Il governo dell’Egitto ha anche rilevato che l’analisi degli indicatori economici quali produzione, utilizzo degli impianti, redditività e occupazione era fuorviante e incompleta. La parte ha sottolineato che sull’industria dell’Unione hanno inciso fattori quali la recessione mondiale e l’aumento della concorrenza di altri paesi, e non solo delle importazioni dall’Egitto. Inoltre ha affermato che il calo della quota di mercato dell’Unione era minimo e non indicativo di un pregiudizio significativo, in quanto rifletteva dinamiche di mercato più ampie, tra cui la riduzione delle importazioni da altri paesi terzi colmata dalle importazioni egiziane, in linea con i requisiti di cui all’articolo 3.5 per differenziare le cause del pregiudizio.
(13)
La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni del governo dell’Egitto. La denuncia forniva elementi di prova sufficienti a dimostrare l’impatto negativo delle importazioni egiziane sull’industria dell’Unione. Comprendeva un’analisi completa di indicatori economici quali i livelli di produzione, l’utilizzo degli impianti e la redditività, mostrando chiaramente come siano stati influenzati negativamente dall’afflusso di importazioni egiziane a basso prezzo. Contrariamente a quanto asserito dall’Egitto, la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i cali non erano dovuti esclusivamente a condizioni economiche esterne, ma erano direttamente collegati alle politiche dei prezzi aggressive delle importazioni. Gli elementi di prova dettagliati contenuti nella denuncia erano in linea con i requisiti dell’OMC e avvaloravano il nesso di causalità tra le importazioni egiziane e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, giustificando la necessità di misure antidumping. L’argomentazione del governo dell’Egitto è stata pertanto respinta.
(14)
HELM AG, un importatore dell’Unione, per conto di altri quattro utilizzatori dell’Unione, («HELM») ha sostenuto che l’industria dell’Unione non subiva un pregiudizio notevole a causa dei prodotti GFR importati dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia. La parte ha asserito che l’andamento dell’industria nel 2024 rifletteva una stabilizzazione dopo i risultati eccezionali del periodo 2021-2022 e non era indicativo di un pregiudizio notevole. La perdita di quota di mercato tra il 2023 e il primo semestre del 2024 è stata solo dell’1 %. Inoltre indicatori chiave quali le vendite all’esportazione, che sono aumentate del 29 % tra il 2021 e la metà del 2024, e gli ingenti investimenti effettuati dall’industria dell’Unione nel periodo 2021-2023, denotavano competitività e salute finanziaria. Nonostante una lieve riduzione della capacità produttiva nel 2023, dovuta alla chiusura di stabilimenti, l’utilizzo degli impianti è rimasto stabile e i livelli delle scorte sono diminuiti in misura significativa. HELM ha sottolineato che tali fattori dimostravano un ritorno a condizioni operative normali, anziché un pregiudizio notevole.
(15)
La Commissione ha osservato che HELM di fatto aveva ragione a precisare che non tutti gli indicatori di pregiudizio evidenziavano un deterioramento durante il periodo in esame. In effetti alcuni indicatori come le esportazioni, che sono aumentate del 33 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, e gli investimenti, che sono stati consistenti nel periodo 2021-2023, hanno registrato un andamento positivo. Tali miglioramenti tuttavia non superano le tendenze negative osservate negli indicatori chiave pertinenti per la valutazione del pregiudizio. In particolare i volumi delle vendite sul mercato libero dell’Unione sono diminuiti del 15 %, la quota di mercato è scesa dal 47 % nel 2021 al 40 % nel periodo dell’inchiesta, la produzione è diminuita del 14 % e la redditività è rimasta negativa in tre dei quattro anni del periodo in esame. La Commissione ricorda che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, per accertare l’esistenza di un pregiudizio notevole non è necessario che tutti gli indicatori di pregiudizio peggiorino, purché l’insieme degli elementi di prova dimostri l’esistenza di un pregiudizio. Inoltre il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con l’aumento dei volumi e il calo dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia. Tali importazioni hanno esercitato una forte pressione sui prezzi, che ha comportato l’undercutting e una notevole contrazione dei prezzi, stabilendo in tal modo un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione di HELM è stata pertanto respinta.
(16)
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. («CPIC Bahrein») si è opposta al fatto di utilizzare come redditività di riferimento i dati del 2016, che non sono rappresentativi dei livelli di redditività tipici, anziché stabilire la redditività di riferimento sulla base delle effettive condizioni economiche prevalenti durante il periodo in esame. CPIC Bahrein ha inoltre auspicato che l’analisi si basi sui prezzi all’esportazione effettivi anziché sui prezzi costruiti ai fini dei calcoli dell’undercutting o dell’underselling per valutare correttamente l’impatto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi del mercato interno, garantendo un processo di inchiesta equo.
(17)
La Commissione ha osservato che l’utilizzo dei dati relativi alla redditività del 2016 offre un punto di riferimento per comprendere i livelli di redditività raggiungibili in condizioni di concorrenza leale, poiché le condizioni economiche negli anni successivi sono state influenzate dalla presenza di importazioni oggetto di dumping. CPIC Bahrein ha suggerito che l’analisi si basi sui prezzi all’esportazione effettivi, ma così facendo potrebbe non tenere pienamente conto delle distorsioni causate da tali importazioni a basso prezzo nell’Unione. I prezzi costruiti quindi potrebbero fungere da utile strumento per valutare il valore equo, in particolare quando i prezzi di mercato effettivi possono essere influenzati da fattori esterni. L’argomentazione di CPIC è stata pertanto respinta.
(18)
CPIC Bahrein ha contestato le asserzioni contenute nella denuncia secondo cui il gruppo CPIC utilizza il proprio stabilimento in Bahrein per eludere le restrizioni commerciali imposte sulle importazioni di prodotti GFR dalla Cina in quanto giuridicamente irrilevanti e di fatto errate. La parte ha sottolineato che la sua acquisizione rientrava in una strategia globale a lungo termine, non collegata a regimi di elusione, in quanto le trattative iniziali sono cominciate nel 2007, ben prima dell’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di prodotti GFR dalla Cina nel 2011. CPIC Bahrein ha indicato i miglioramenti nell’efficienza operativa e nel posizionamento sul mercato come prova del suo impegno a favore di un’autentica crescita commerciale piuttosto che dell’elusione delle restrizioni commerciali dell’Unione. La parte inoltre ha confutato le affermazioni secondo cui beneficerebbe di sovvenzioni, osservando che le sue attività sono finanziate con risorse private, senza aiuti pubblici. La parte ha chiarito che i presunti vantaggi nell’ambito dell’iniziativa «Nuova via della seta» mancavano di sostegno probatorio, dato che la sua acquisizione è avvenuta ben prima di un pertinente memorandum d’intesa del 2018. Infine CPIC Bahrein ha sostenuto che le asserzioni di sovvenzione sono irrilevanti ai fini delle inchieste antidumping, in quanto simili argomentazioni dovrebbero essere affrontate nell’ambito di denunce antisovvenzioni distinte, e ha chiesto che qualsiasi richiesta di adeguamento nei calcoli del dumping e dell’underselling sia respinta a causa della mancanza di base giuridica.
(19)
La Commissione ha preso atto delle osservazioni relative alle sovvenzioni e all’elusione, ma ha ritenuto che tali argomentazioni non rientrassero nell’ambito della presente inchiesta.
(20)
HELM, CPIC Bahrein e il segretariato tecnico contro le pratiche dannose nel commercio internazionale del Consiglio di cooperazione del Golfo («GCC-TSAIP») hanno sostenuto all’apertura che il presunto pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è causato principalmente dalle importazioni di prodotti GFR dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia. HELM ha sottolineato che fattori esterni quali le variazioni della domanda, in particolare durante e dopo la pandemia di COVID-19, l’aumento dei costi dell’energia dovuto alla dipendenza dell’Unione dalle importazioni russe e gli ingenti investimenti dell’industria sono i principali fattori che contribuiscono a qualsiasi pregiudizio percepito. CPIC Bahrein ha evidenziato la modesta quota del mercato dell’Unione detenuta dal Bahrein, pari al 2-3 %, suggerendo che è improbabile che tali importazioni incidano in misura significativa sull’industria dell’Unione. Secondo CPIC Bahrein sono più influenti fattori interni ed esterni quali l’aumento del costo dell’energia e del lavoro, l’inflazione, il calo della domanda interna e la concorrenza della Cina e dell’Egitto. Entrambe le parti affermano che le inefficienze e le decisioni strategiche dell’industria dell’Unione, unitamente alla stabilizzazione della domanda del mercato, contribuiscono in misura più sostanziale alle difficoltà dell’industria rispetto alla presenza di importazioni dai tre paesi.
(21)
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione avanzata da HELM, CPIC Bahrein e GCC-TSAIP, secondo cui altri fattori sono responsabili delle difficoltà dell’industria dell’Unione, non sia in grado di indebolire il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Gli elementi di prova forniti nella denuncia evidenziano margini di dumping superiori al minimo per le importazioni dal Bahrein, che rientrano nel cumulo che contribuisce al pregiudizio dell’Unione, confermando così un nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tutti gli altri fattori noti che potrebbero incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione sono esaminati in dettaglio nella sezione 5.2 del presente regolamento. Le argomentazioni di HELM AG, CPIC Bahrein e GCC-TSAIP sono state pertanto respinte.
(22)
All’apertura del procedimento HELM ha affermato che la valutazione dell’impatto delle importazioni da altri paesi terzi è selettiva e viziata, in quanto non fornisce una rappresentazione adeguata del ruolo di altri importanti fornitori come l’India. Benché l’India sia uno dei maggiori fornitori di prodotti GFR per l’Unione, i suoi contributi sono stati omessi dall’analisi, distorcendone le risultanze. Analogamente, secondo HELM il denunciante non considera adeguatamente l’impatto delle importazioni dalla Turchia, attribuendo erroneamente i loro effetti alle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia. Nonostante gli evidenti aumenti delle importazioni dall’India e dalla Turchia, la denuncia si concentra esclusivamente sulle quote di mercato dei tre paesi, con il risultato di un’analisi incompleta e fuorviante.
(23)
In risposta alle argomentazioni secondo cui la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le importazioni da altri paesi terzi come la Cina, l’India e la Turchia nella sua analisi, la Commissione sostiene che tali importazioni non attenuano il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni dai paesi interessati. Sebbene le importazioni dalla Cina abbiano effettivamente contribuito al pregiudizio, ciò non riduce l’impatto delle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia sull’industria dell’Unione. Nel contempo, le misure antidumping e compensative in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina sono state riesaminate e il 25 novembre 2025 sono entrate in vigore misure rafforzate
(
4
)
intese a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Per quanto riguarda la Turchia, le sue importazioni sono aumentate nel periodo in esame, ma sono influenzate anche dall’afflusso di importazioni a minor costo dall’Egitto e dal Bahrein, che potrebbero distorcere il mercato turco. Sulla base di informazioni pubblicamente disponibili
(
5
)
, il 19 luglio 2025 il ministero turco del Commercio ha istituito misure antidumping sui prodotti GFR provenienti dall’Egitto e dal Bahrein. Infine, per quanto riguarda le argomentazioni di HELM in merito a consistenti importazioni di prodotti GFR dall’India, la Commissione osserva che le cifre fornite da HELM non sono suffragate da elementi di prova. Secondo Eurostat, nel 2024 i volumi delle importazioni indiane di prodotti GFR nell’Unione erano notevolmente inferiori sia a quelli dichiarati da HELM sia ai volumi importati dai paesi, il che sottolinea che tali importazioni non riducono l’impatto delle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia sull’industria dell’Unione. L’argomentazione di HELM è stata pertanto respinta.
(24)
CPIC Bahrein ha sostenuto all’apertura che le importazioni di prodotti GFR dal Bahrein non dovrebbero essere combinate con le importazioni dall’Egitto nel valutare l’impatto delle importazioni dai paesi interessati sull’industria dell’Unione. La parte ha fatto riferimento all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che consente valutazioni cumulative solo se opportuno, considerando le condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e quelli nazionali. CPIC Bahrein ha sottolineato che durante il periodo della denuncia i volumi delle importazioni e la quota di mercato del Bahrein erano notevolmente inferiori a quelli dell’Egitto, mentre i prezzi erano costantemente superiori a quelli dell’Egitto. In virtù di tali differenze significative in termini di quota di mercato e andamento dei prezzi, CPIC Bahrein ha chiesto alla Commissione di considerare separatamente le importazioni dal Bahrein nella sua analisi, in quanto il cumulo con le importazioni egiziane potrebbe travisare il loro impatto reale sull’industria dell’Unione.
(25)
I servizi della Commissione hanno constatato che in fase di denuncia le condizioni per il cumulo di Bahrein e Thailandia erano soddisfatte sulla base delle informazioni e delle statistiche disponibili I margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. Come risulta dalle statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili, le importazioni oggetto di dumping non erano trascurabili (superiori al livello minimo) in termini di volumi per tutti i paesi interessati. Inoltre le condizioni della concorrenza sono state considerate simili, in quanto si è riscontrata una generale sovrapposizione in termini di presenza geografica tra i prodotti dei paesi interessati e quelli dell’industria dell’Unione, i prezzi praticati da tutti i paesi erano inferiori ai livelli dei prezzi e dei costi totali dell’industria dell’Unione e durante il periodo in esame le importazioni da tutti i paesi interessati avevano registrato una presenza significativa sul mercato. L’argomentazione di CPIC è stata pertanto respinta.
(26)
La Association of Independent EU Glass Fibre Weavers, il governo dell’Egitto, CPIC Bahrein ed HELM si sono tutti opposti a un’inchiesta antidumping sulle importazioni di prodotti GFR dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia allo scopo di istituire dazi, sostenendo che ciò non andrebbe a vantaggio dell’Unione. L’associazione ha sottolineato l’incapacità dell’Unione di produrre determinati prodotti GFR, come i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con titolo (tex) basso, circostanza che richiede di fare affidamento sulle importazioni e mette a rischio la concorrenza conferendo un maggiore potere di mercato alle imprese integrate verticalmente. Il governo dell’Egitto ha affermato che tali dazi danneggerebbero settori chiave quali l’industria automobilistica e le energie rinnovabili, che richiedono un approvvigionamento stabile di prodotti GFR per conseguire gli obiettivi climatici, sostenendo così che il mantenimento delle importazioni egiziane è nell’interesse pubblico. CPIC Bahrein ha aggiunto che i dazi comporterebbero aumenti dei prezzi e una riduzione del benessere, con ripercussioni in particolare sulle industrie delle energie rinnovabili, e ha suggerito di concentrarsi sulle importazioni da fonti consolidate come l’Egitto e la Cina, dato il loro approvvigionamento affidabile. HELM ha inoltre sostenuto che tali misure comporterebbero perturbazioni dell’approvvigionamento, farebbero aumentare i costi e minaccerebbero la redditività delle industrie a valle che dipendono dai prodotti GFR, danneggiando ulteriormente la competitività e l’innovazione dell’Unione. Nel complesso, a suo parere l’istituzione di tali dazi potrebbe compromettere la competitività e la redditività dell’Unione, rischiando di estromettere imprese dal mercato e contraddicendo obiettivi economici strategici più ampi.
(27)
La Commissione ha osservato che le argomentazioni sull’interesse dell’Unione sono irrilevanti ai fini dell’apertura, in quanto nella fase precedente l’apertura non è prevista alcuna verifica dell’interesse dell’Unione. Nel corso dell’inchiesta però la Commissione ha esaminato se l’istituzione di misure sia nell’interesse dell’Unione.
(28)
Il governo dell’Egitto ha sostenuto che il calcolo del dumping indicato nella denuncia non era coerente con l’accordo antidumping dell’OMC. In particolare il governo dell’Egitto ha affermato che l’uso dei dati cif Eurostat e dei dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, non riflette i prezzi all’esportazione franco fabbrica effettivi e si traduce in un prezzo all’esportazione artificialmente basso. Il governo dell’Egitto ha affermato altresì che il valore normale è stato costruito in modo inadeguato includendo i dazi all’importazione che Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. («Jushi Egypt») non avrebbe dovuto pagare a norma dei regolamenti relativi alla zona economica del canale di Suez, in violazione dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. Il governo dell’Egitto ha inoltre sostenuto che la denuncia non garantiva un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, in particolare per quanto riguarda le differenze in termini di condizioni di vendita e di mercato e stadio commerciale, e che l’uso di tassi di cambio medi mensili anziché di tassi alla data dell’operazione falsava il confronto. Infine il governo dell’Egitto ha affermato che la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti a suffragare molte delle sue argomentazioni in merito alle conversioni valutarie e agli adeguamenti dei costi e ha chiesto la chiusura dell’inchiesta.
(29)
A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che una domanda deve contenere elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità. In particolare, secondo una giurisprudenza costante, la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell’accertamento preliminare o definitivo dell’esistenza del dumping o del pregiudizio
(
6
)
.
(30)
Per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, la Commissione ha osservato che l’uso di fonti statistiche ragionevolmente disponibili è appropriato nella fase di apertura, quando i prezzi franco fabbrica specifici dell’operazione non sono accessibili al pubblico. La determinazione precisa dei prezzi all’esportazione e gli eventuali adeguamenti necessari riguardano la valutazione sostanziale del dumping, effettuata sulla base dei dati verificati ottenuti durante l’inchiesta e non nella fase di apertura. Per quanto riguarda la costruzione del valore normale, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dimostrassero l’esistenza di pratiche di dumping indipendentemente dal trattamento specifico di alcuni elementi di costo. Analogamente, la Commissione ha osservato che le argomentazioni presentate dal governo dell’Egitto in merito alla comparabilità, allo stadio commerciale e al metodo del tasso di cambio riguardavano l’analisi sostanziale del dumping e richiedevano informazioni che non erano informazioni pubbliche a disposizione dei denuncianti al momento della presentazione della denuncia. Tali questioni sono state esaminate in dettaglio nel corso dell’inchiesta e sono trattate nei considerando da 81 a 151.
(31)
In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che la domanda fornisse sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping ai fini dell’apertura dell’inchiesta. Le argomentazioni del governo dell’Egitto relative all’esistenza del dumping sono state pertanto respinte.
(32)
Inoltre il GCC-TSAIP ha presentato osservazioni sul metodo adottato per la denuncia dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sull’apertura. In ogni caso, come indicato al considerando 29, la Commissione ha ricordato che la soglia probatoria all’apertura non richiede una determinazione definitiva, bensì sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità. Le questioni sollevate dal GCC-TSAIP in merito alla costruzione del valore normale, al calcolo dei prezzi all’esportazione e agli eventuali adeguamenti per la comparabilità riguardavano la valutazione sostanziale del dumping per il Bahrein, sono state debitamente esaminate nel corso dell’inchiesta e sono trattate nei considerando da 55 a 80.
1.5.
Campionamento
(33)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(34)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Il campione, selezionato dalla Commissione sulla base della produzione e delle vendite, era composto da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 63 % del volume totale di produzione stimato e più del 70 % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Poiché le parti interessate non hanno presentato osservazioni, la Commissione ha ritenuto che il campione fosse rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(35)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(36)
Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Non sono pervenute osservazioni.
Produttori esportatori
(37)
In considerazione del numero limitato di produttori esportatori interessati, nella nota di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dei paesi interessati a manifestarsi e a fornire risposte complete al questionario.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(38)
La Commissione ha pubblicato online
(
7
)
i questionari per i produttori esportatori, gli utilizzatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione.
(39)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da un produttore esportatore del Bahrein, da un produttore esportatore dell’Egitto e da due produttori esportatori della Thailandia.
(40)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione definitiva del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Per i produttori dell’Unione sono stati effettuati controlli incrociati a distanza a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. Nel caso dei produttori esportatori sono state effettuate visite di verifica per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato. Per il produttore esportatore del Bahrein è stato condotto anche un controllo incrociato a distanza perché la visita di verifica inizialmente prevista ha dovuto essere rinviata a causa della situazione in Medio Oriente nel giugno-luglio 2025.
Produttori dell’Unione
—
3B Fibreglass Company Sprl, Battice, Belgio;
—
European Owens Corning Fiberglas SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgio;
—
Johns Manville Slovakia, Trnava, Slovacchia.
Produttori esportatori
Bahrein
—
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L, Muharraq, Bahrein (controllo incrociato a distanza e visita di verifica).
Operatore commerciale collegato nell’Unione
—
CPIC Europe BV, Rotterdam, Paesi Bassi.
Egitto
—
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Ain Sokhna, Egitto.
Thailandia
—
Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd., Rayong, Thailandia;
—
Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd., Chonburi, Thailandia.
(41)
Asia Composite Materials («ACM»), uno dei produttori esportatori thailandesi, ha affermato che Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. («Wanda»), l’altro produttore esportatore thailandese, non era un produttore autentico di prodotti GFR, poiché fabbrica solo feltri (mats) a partire da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati. Secondo ACM, le operazioni effettuate da Wanda non supererebbero il 20 % del valore complessivo dei prodotti GFR fabbricati in Thailandia da Wanda, per cui i prodotti esportati da Wanda nell’Unione potrebbero non essere originari della Thailandia.
(42)
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione di ACM non fosse corretta. L’attività di Wanda presenta una componente significativa di fabbricazione, modifica la forma e l’uso del prodotto e comporta un cambiamento della classificazione tariffaria. Di conseguenza, conformemente alle regole d’origine non preferenziale, le operazioni effettuate da Wanda costituiscono una trasformazione sostanziale e i feltri (mats) prodotti sono ritenuti di origine thailandese. La Commissione ha pertanto concluso che Wanda dovrebbe essere considerata un produttore autentico del prodotto in esame e ha ritenuto infondata l’argomentazione di ACM.
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(43)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
1.8.
Mancata imposizione di misure provvisorie
(44)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, il termine per l’istituzione di misure provvisorie era il 17 ottobre 2025. Il 25 settembre 2025, a norma dell’articolo 19
bis
, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie.
(45)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
1.9.
Fase successiva del procedimento
(46)
Il 23 febbraio 2026 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia («divulgazione finale delle informazioni»). Le osservazioni presentate dalle parti dopo la divulgazione delle informazioni sono state trattate nelle pertinenti sezioni in appresso. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
(47)
Il 12 marzo 2026, in seguito alle osservazioni pervenute dopo la divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha inviato ulteriori informazioni finali a tutte le parti interessate. Tali ulteriori informazioni contenevano le risultanze e le considerazioni rivedute. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali ulteriori informazioni e le osservazioni ricevute sono state esaminate nelle pertinenti sezioni in appresso. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
(48)
Il 13 marzo 2026, in seguito alle osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle ulteriori informazioni finali, la Commissione ha effettuato una seconda comunicazione di ulteriori informazioni finali a tutte le parti interessate. Tale seconda comunicazione di ulteriori informazioni conteneva le risultanze e le considerazioni rivedute. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla seconda comunicazione di ulteriori informazioni. Non sono pervenute nuove osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(49)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 . I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
(50)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (materiali rinforzati con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in numerose industrie: nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare) e nei settori elettrico/elettronico, dell’energia eolica, dell’edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature, dei beni di consumo ecc.
2.2.
Prodotto in esame
(51)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(52)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(53)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(54)
Non sono pervenute contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.
3.
DUMPING
3.1.
Bahrein
3.1.1.
Valore normale
(55)
Per stabilire il valore normale, la Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(56)
Su tale base, il totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte del produttore esportatore non è risultato rappresentativo.
(57)
Nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, le vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile sono state insufficienti oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nei casi in cui non sono state effettuate vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha valutato se si potessero utilizzare come base per il valore normale fonti alternative per i prezzi nel corso di normali operazioni commerciali. Poiché nel paese interessato non esistevano altri produttori nazionali del prodotto simile disponibili o che abbiano collaborato, tali prezzi non erano disponibili. Di conseguenza la Commissione ha calcolato il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
(58)
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi per tipo di prodotto del prodotto simile:
a)
la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e
b)
la media ponderata dei profitti del produttore esportatore che ha collaborato, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI.
(59)
Il produttore esportatore che ha collaborato ha chiesto un adeguamento del costo di produzione sulla base delle entrate derivanti dalla vendita degli scarti di produzione. La società ha affermato che tali entrate sono state registrate come altro reddito nei suoi conti e ha fornito calcoli volti a dimostrare l’impatto sul costo medio di produzione.
(60)
La Commissione ha constatato che il reddito in questione è stato percepito dopo il periodo dell’inchiesta e non è stato registrato nei conti del produttore esportatore come reddito relativo al periodo dell’inchiesta. In assenza di elementi di prova del fatto che tale reddito si riferiva alla produzione o è stato registrato come tale durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha concluso che non era giustificato alcun adeguamento del costo di produzione ai fini della costruzione del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(61)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il GCC-TSAIP ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle entrate derivanti dalla vendita degli scarti di produzione nel calcolo del costo di produzione di CPIC Bahrein. Secondo il GCC-TSAIP, gli scarti di produzione sono un risultato intrinseco del processo di fabbricazione e la vendita di tali scarti costituisce una forma di recupero dei costi, che avrebbe dovuto riflettersi nella struttura dei costi totali di produzione. Il GCC-TSAIP ha inoltre affermato che i tempi di riconoscimento dei ricavi non dovrebbero escludere automaticamente tali entrate dal calcolo, in quanto considerazioni commerciali possono ritardare la vendita o la registrazione delle entrate derivanti dagli scarti. Secondo il GCC-TSAIP, l’esclusione di tali entrate dal costo di produzione ha gonfiato artificialmente i costi di produzione e determinato una sovrastima del valore normale.
(62)
La Commissione ha respinto l’argomentazione del GCC-TSAIP. Benché la Commissione abbia riconosciuto che gli scarti di produzione sono un risultato intrinseco del processo di fabbricazione e che la vendita di tali scarti rappresenta una forma di recupero dei costi, l’adeguamento del costo di produzione di CPIC Bahrein richiesto dal GCC-TSAIP non può essere accettato in assenza di elementi di prova che dimostrino che le entrate si riferivano alla produzione durante il periodo dell’inchiesta. Le entrate registrate dopo il periodo dell’inchiesta, anche se commercialmente collegate alla produzione, non possono essere utilizzate per adeguare il costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta ai fini della costruzione del valore normale.
3.1.2.
Prezzo all’esportazione
(63)
Il produttore esportatore ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite una società collegata operante come importatore ubicata nei Paesi Bassi. L’importatore collegato rivendeva il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell’Unione. L’importatore collegato era coinvolto anche nelle vendite dirette nell’Unione.
(64)
Quando il produttore esportatore esportava il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(65)
Quando il produttore esportatore esportava il prodotto in esame nell’Unione tramite una società collegata operante come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.
(66)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CPIC Bahrein ha affermato che la Commissione aveva detratto due volte determinati importi nel calcolo del prezzo all’esportazione per le vendite indirette effettuate tramite l’importatore collegato a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In primo luogo, CPIC Bahrein ha sostenuto che gli adeguamenti comunicati includevano già il dazio all’importazione dell’UE e che la successiva detrazione separata del dazio doganale del 7 % ha pertanto comportato un doppio conteggio. In secondo luogo, CPIC Bahrein ha sostenuto che le commissioni pagate dall’importatore collegato erano state considerate negli adeguamenti comunicati, ma non erano state detratte dalle SGAV dell’importatore collegato nel calcolo del prezzo all’esportazione, con il risultato di un doppio conteggio.
(67)
La Commissione ha esaminato le argomentazioni e ha confermato che la detrazione separata del dazio all’importazione e la mancanza di un adeguamento corrispondente per le commissioni nelle SGAV dell’importatore collegato hanno comportato un doppio conteggio. La Commissione ha pertanto corretto il calcolo eliminando la detrazione separata del dazio doganale e detraendo gli importi delle commissioni comunicati dalle SGAV dell’importatore collegato nel calcolo del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
3.1.3.
Confronto
(68)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.1.3.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(69)
Per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: trasporto interno, movimentazione, carico e spese accessorie.
(70)
È stato applicato un adeguamento per il costo del credito per garantire la comparabilità dei prezzi.
3.1.3.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(71)
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(72)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.
(73)
La Commissione ha osservato che tutte le vendite del produttore esportatore nell’Unione erano gestite tramite un operatore commerciale collegato, che svolgeva tutte le principali funzioni di vendita analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. In considerazione del coinvolgimento dell’operatore commerciale collegato nelle vendite dirette all’Unione, la Commissione ha adeguato le vendite a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tenere conto di una commissione. A causa della relazione tra l’operatore commerciale e il produttore e in assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti nel presente caso, la commissione è stata stimata sulla base del margine di profitto nozionale del 5 % riscontrato per un importatore indipendente nell’inchiesta iniziale sui prodotti in fibra di vetro («prodotti GFF»)
(
8
)
per un prodotto in fibra di vetro a valle e delle spese generali, amministrative e di vendita effettive dell’operatore commerciale in questione.
(74)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CPIC Bahrein ha sostenuto che alcune SGAV sostenute dall’importatore collegato in relazione alle vendite dirette dovrebbero essere escluse dalle vendite indirette per evitare il doppio conteggio con l’adeguamento per le commissioni del 5 % di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). CPIC Bahrein ha inoltre contestato il fatto che la Commissione abbia qualificato l’importatore collegato come agente di vendita ai fini dell’adeguamento per le commissioni.
(75)
In assenza di una giustificazione del motivo per cui l’importatore collegato non dovrebbe essere assimilato a un agente che opera sulla base di commissioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 73 e ha mantenuto l’adeguamento per le commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), come descritto al considerando 73.
(76)
La Commissione ha quindi esaminato l’argomentazione di CPIC Bahrein secondo cui l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite dirette di CPIC Bahrein richiedeva una riduzione del livello della detrazione per le SGAV a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, per le vendite indirette. La Commissione ha osservato che le SGAV detratte per le vendite indirette a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, si basano sui costi effettivi registrati nei libri contabili dell’importatore collegato. Tali costi riflettono le spese sostenute per tutte le vendite e nessuna parte di tali costi può essere eliminata artificialmente dalle SGAV detratte per le vendite indirette. La Commissione ha constatato che qualsiasi tentativo di riassegnare alcune delle SGAV per le vendite indirette non modificherebbe le SGAV complessive registrate. La Commissione ha dunque respinto l’argomentazione di CPIC Bahrein.
3.1.4.
Margini di dumping
(77)
Per il produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale costruito di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(78)
Su tale base il margine di dumping medio ponderato definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
11,8
(79)
Nel presente caso il livello di collaborazione è alto, poiché le importazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano il 100 % delle importazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato.
(80)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
11,8
Tutte le altre importazioni originarie del Bahrein
11,8
3.2.
Egitto
3.2.1.
Valore normale
(81)
Al fine di determinare il valore normale, la Commissione ha analizzato le informazioni fornite da Jushi Egypt. In seguito all’esame delle informazioni contenute nella sua risposta al questionario e raccolte durante la visita di verifica, la Commissione ha rilevato l’esposizione della società alle fluttuazioni dei tassi di cambio e l’entità dei costi e delle vendite denominati in valuta estera, che hanno inciso sulla ragionevolezza delle informazioni comunicate in merito ai costi e alle vendite. La Commissione ha osservato in particolare che la liberalizzazione della sterlina egiziana (EGP) il 6 marzo 2024, su mandato del governo egiziano, e la precedente discrepanza tra i tassi di cambio ufficiali e quelli del mercato parallelo avevano inciso sulla registrazione dei costi durante il periodo dell’inchiesta. Con lettera del 17 dicembre 2025 la Commissione ha informato la società in merito ai suoi dubbi sul fatto che i documenti contabili di Jushi Egypt in EGP riflettessero adeguatamente i costi effettivi di produzione e di vendita del prodotto considerato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e ha chiesto ulteriori informazioni.
(82)
Nella sua risposta Jushi Egypt ha affermato che la liberalizzazione del tasso di cambio non incideva sull’attendibilità dei costi registrati e ha contestato il fatto che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base costituisse una base adeguata per non considerare i suoi costi come registrati nei suoi conti. Jushi Egypt ha affermato che la divergenza tra i tassi di cambio ufficiali e quelli del mercato parallelo è diventata significativa solo a partire dal novembre 2023 e che, di conseguenza, l’impatto sui costi registrati durante il periodo dell’inchiesta era limitato. Jushi Egypt ha inoltre indicato che, a seguito della liberalizzazione del tasso di cambio nel marzo 2024, le voci non monetarie, comprese le scorte e le immobilizzazioni, sono state registrate ai tassi ufficiali storici, mentre le voci monetarie, quali contanti, crediti, debiti e prestiti assunti, sono state riconvertite al tasso a pronti prevalente alla data di chiusura del bilancio, con eventuali differenze rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio. Di conseguenza Jushi Egypt ha sostenuto che, alla luce di tali pratiche, solo un numero limitato di voci di costo relative a prestiti, scorte, consumo di energia e immobilizzazioni, corrispondenti al periodo da marzo 2023 a marzo 2024, potrebbe essere influenzato da discrepanze tra i tassi di cambio ufficiali e del mercato parallelo pertinenti per il periodo dell’inchiesta.
(83)
Jushi Egypt ha inoltre indicato che eventuali perdite sui cambi derivanti dalla conversione di voci monetarie al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura del bilancio successiva alla liberalizzazione sono state contabilizzate conformemente alle sue normali prassi contabili e non hanno avuto alcun impatto rilevante sui costi di produzione effettivi. Di conseguenza Jushi Egypt ha affermato che le perdite sui cambi segnalate non hanno compromesso l’affidabilità della rendicontazione dei costi di Jushi Egypt, né la sua comparabilità con i prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta.
(84)
Fatte salve tali argomentazioni, Jushi Egypt ha comunque fornito dati adeguati relativi ai costi e alle vendite, calcolati sulla base del tasso di cambio del mercato parallelo.
(85)
La Commissione ha valutato la presentazione di tali dati adeguati relativi ai costi e alle vendite e ha concluso che gli adeguamenti proposti da Jushi Egypt erano comunque insufficienti e non esprimevano adeguatamente i costi effettivi di produzione e di vendita del prodotto considerato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In particolare, i dati adeguati non tenevano conto in misura sufficiente dell’impatto delle distorsioni dei tassi di cambio storici sulle materie prime, sull’ammortamento e su altri elementi di costo. La Commissione ha pertanto informato Jushi Egypt che avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per stabilire il valore normale, in quanto non erano state fornite le informazioni necessarie per calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
(86)
In risposta, Jushi Egypt ha affermato che il ricorso ai dati disponibili per il calcolo del valore normale era infondato, in quanto Jushi Egypt aveva collaborato pienamente con la Commissione durante l’inchiesta e la Commissione non aveva specificato quali informazioni necessarie non erano state fornite dalla società. Jushi Egypt ha anche chiesto un’audizione con il consigliere-auditore per esaminare la presunta violazione dei suoi diritti di difesa e l’intenzione della Commissione di utilizzare i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(87)
Il 4 febbraio 2026, in risposta alla lettera ex articolo 18 del regolamento di base datata 27 gennaio 2026, Jushi Egypt ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore per ottenere chiarimenti dalla Commissione in merito i) all’esatta disposizione dell’articolo 18 del regolamento di base di cui trattasi (osservando che aveva pienamente collaborato all’inchiesta) e ii) all’informazione non adeguatamente fornita da Jushi Egypt (osservando che, in assenza di tale indicazione fondamentale, Jushi Egypt è stata lasciata all’oscuro riguardo a come difendere i propri interessi). Il 10 febbraio 2026 il consigliere-auditore ha informato Jushi Egypt che riteneva prematuro qualsiasi intervento, poiché i servizi stavano ancora esaminando i vari elementi del fascicolo al fine di prendere una decisione, compresi quelli relativi all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 18 del regolamento di base. Jushi Egypt avrebbe comunque la possibilità di presentare osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni, il che consentirebbe alla parte interessata di esercitare pienamente i suoi diritti procedurali nel caso di specie.
(88)
Jushi Egypt ha inoltre affermato che il ricorso all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base era illegittimo in quanto l’eccezione alla regola generale che impone l’uso dei conti del produttore esportatore per il calcolo del valore normale dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Di conseguenza Jushi Egypt ha affermato che i suoi documenti contabili costituiscono la fonte primaria per la determinazione del valore normale e che spettava alla Commissione dimostrare che non esprimevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Jushi Egypt ha affermato altresì che gli elementi fattuali alla base delle preoccupazioni della Commissione non erano sufficienti a giustificare l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
(89)
Jushi Egypt ha anche sostenuto che in casi precedenti la Commissione ha riservato un trattamento diverso ad esportatori con analoghe operazioni in valuta estera e svalutazioni locali, indicando le inchieste in cui la Commissione ha accettato i costi comunicati utilizzando i tassi ufficiali, nonostante le fluttuazioni valutarie o le dichiarazioni di sottovalutazione, e ha respinto i tassi del mercato parallelo
(
9
)
.
(90)
Jushi Egypt ha sostenuto inoltre che l’applicazione dei dati disponibili non poteva comportare un valore normale superiore a quello che sarebbe risultato dall’uso di tassi di cambio del mercato parallelo. In ogni caso Jushi Egypt ha affermato che le operazioni effettuate sul mercato interno in EGP non erano, per loro natura, influenzate dalla svalutazione dell’EGP e pertanto non dovrebbero essere ignorate. Infine Jushi Egypt ha sostenuto che, qualora la Commissione decidesse di adeguare i conti per riflettere la svalutazione dell’EGP, sarebbe tenuta a detrarre da tale adeguamento l’importo già compensato mediante il dazio compensativo relativo al deprezzamento della valuta, al fine di evitare una doppia istituzione di misure in contrasto con l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base.
(91)
Dopo aver esaminato attentamente le argomentazioni e le informazioni presentate da Jushi Egypt, la Commissione ha concluso che i documenti contabili di Jushi Egypt non riflettono adeguatamente i costi effettivi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
(92)
La Commissione ha osservato che, tra il 2011 e il 2024, l’Egitto ha registrato una notevole instabilità politica ed economica, che ha limitato la disponibilità di valuta estera. I ripetuti controlli sui capitali hanno portato alla comparsa e alla persistenza di mercati valutari paralleli. Tali sviluppi dei tassi di cambio, comprese le importanti svalutazioni e il graduale passaggio a una valuta completamente liberalizzata nel marzo 2024, hanno ridotto, ma non eliminato del tutto, il divario tra i tassi ufficiali e quelli paralleli. Tali sviluppi hanno inciso in misura rilevante sul contesto economico in cui operava Jushi Egypt, anche per quanto riguarda la valutazione delle attività, la registrazione dei costi e l’esposizione alle fluttuazioni dei cambi
(
10
)
.
(93)
La Commissione ha osservato che, durante il periodo dell’inchiesta, l’economia egiziana era pertanto caratterizzata da notevoli distorsioni dei tassi di cambio, culminate nell’ulteriore liberalizzazione dell’EGP il 6 marzo 2024. In particolare, all’inizio del periodo dell’inchiesta, il tasso di cambio ufficiale si attestava a circa 30 EGP per USD, mentre il tasso del mercato parallelo si è talvolta discostato di oltre il 100 %.
(94)
La Commissione ha inoltre osservato che, nel periodo 2016-2024, l’andamento dei tassi di cambio in Egitto ha inciso in misura rilevante sulla valutazione delle attività di Jushi Egypt e delle relative componenti di costo. In tale contesto, i principali elementi del costo storico, tra cui l’ammortamento, le scorte e gli investimenti precedenti, hanno continuato a riflettere valori registrati ai tassi di cambio ufficiali che erano notevolmente inferiori alla realtà economica durante il periodo dell’inchiesta.
(95)
Dato che una quota sostanziale delle operazioni di Jushi Egypt, tra cui vendite, acquisti di materie prime ed energia, prestiti, investimenti e altre voci di costo, era denominata in valuta estera, cosa che distingue la situazione di tale società da quella riscontrata nelle altre inchieste cui ha fatto riferimento Jushi Egypt, l’uso del tasso di cambio ufficiale ha determinato una sistematica sottovalutazione dei costi dichiarati in EGP. In particolare, gli investimenti e le scorte acquisiti in valuta estera prima e durante il periodo dell’inchiesta sono stati registrati a tassi di cambio ufficiali storicamente bassi, il che ha comportato una sottostima del valore delle attività e, di conseguenza, dell’ammortamento e di altre componenti del costo storico. Analogamente, gli acquisti di materie prime in valuta estera durante i primi mesi del periodo dell’inchiesta sono stati registrati a tassi di cambio ufficiali bassi che non riflettevano le condizioni di mercato prevalenti.
(96)
Contrariamente a quanto sostenuto da Jushi Egypt nelle sue risposte del 5 gennaio 2026 e del 3 febbraio 2026, tali fattori hanno dimostrato che una quota significativa delle componenti di produzione e di costo era influenzata in misura rilevante dalla divergenza tra i tassi di cambio ufficiali e paralleli molto prima del marzo 2023. Jushi Egypt ha osservato che le voci non monetarie sono state registrate a tassi ufficiali storici e le voci monetarie sono state riconvertite al tasso a pronti, ma i tassi ufficiali hanno storicamente sottostimato il valore economico delle attività e dei costi e il trattamento delle perdite sui cambi nell’ambito delle altre componenti di conto economico complessivo non ha attenuato la distorsione dei costi operativi di produzione. La Commissione ha inoltre osservato che l’argomentazione di Jushi Egypt secondo cui le voci monetarie non erano influenzate è contraddetta dai suoi stessi adeguamenti, di cui al considerando 84, che hanno applicato tassi del mercato parallelo a elementi monetari, compresi i crediti. La Commissione ha osservato che il trattamento delle voci monetarie negli adeguamenti di Jushi Egypt ha ulteriormente confermato che la distinzione tra voci monetarie e non monetarie è priva di rilevanza pratica, in quanto entrambi i tipi di voce erano influenzati in misura sostanziale. Di conseguenza l’impatto sulle scorte, sulle immobilizzazioni, sull’ammortamento, sui costi delle materie prime e su altre componenti del costo storico è stato sostanziale durante tutto il periodo dell’inchiesta, e non limitato agli ultimi mesi come suggerito da Jushi Egypt.
(97)
Inoltre le notevoli perdite sui cambi derivanti dalla rivalutazione delle attività e delle passività monetarie a seguito della liberalizzazione del marzo 2024, benché riconosciute nell’ambito delle altre componenti di conto economico complessivo conformemente ai principi contabili egiziani, non si riflettevano nei costi di produzione comunicati alla Commissione, cosa che distingue la situazione di tale società da quella riscontrata in altre inchieste della Commissione cui ha fatto riferimento Jushi Egypt. Alla luce della portata dell’esposizione in valuta estera e dell’entità della divergenza tra i tassi di cambio ufficiali e paralleli, la Commissione ha concluso che i documenti contabili di Jushi Egypt non esprimevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
(98)
Alla luce di quanto precede e in conformità all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se i dati riveduti sui costi presentati da Jushi Egypt, basati su stime dei tassi di cambio non ufficiali/paralleli, potessero fungere da base adeguata per la costruzione del valore normale. La Commissione ha constatato che, sebbene i dati adeguati affrontassero alcune distorsioni presenti nei documenti contabili della società ed esprimessero più adeguatamente la realtà economica della produzione durante il periodo dell’inchiesta, non eliminavano completamente tutte le restanti incongruenze.
(99)
Dato che il metodo proposto e i dati adeguati affrontavano in parte le distorsioni individuate, la Commissione ha deciso di accettare il metodo e gli adeguamenti complessivi proposti. Pertanto la Commissione non ha completamente disatteso i dati adeguati relativi ai costi presentati da Jushi Egypt, ma li ha utilizzati come base per i suoi calcoli del valore normale, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. In particolare la Commissione ha effettuato ulteriori adeguamenti mirati di specifiche voci di costo non sufficientemente considerate da Jushi Egypt, tra cui le materie prime, l’ammortamento e l’usura dei metalli preziosi. Tali adeguamenti sono stati applicati per garantire che i costi utilizzati in ultima analisi esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che tale metodo e gli ulteriori adeguamenti le hanno consentito di basare il calcolo del valore normale sui dati della società, anziché ricorrere, in questa fase, a informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi.
(100)
La Commissione ha inoltre osservato che l’argomentazione di Jushi Egypt secondo cui l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base dovrebbe essere interpretato restrittivamente e i suoi conti costituiscono la fonte primaria per il calcolo del valore normale non rifletteva il contesto di fatto e di diritto. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base consente alla Commissione di adeguare i costi quando i documenti contabili di un produttore esportatore non riflettono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nel caso di specie, il disallineamento tra i tassi ufficiali e la realtà economica, associato a una notevole esposizione in valuta estera, determina chiaramente la necessità di tali adeguamenti mirati. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il calcolo del valore normale basato sui dati adeguati di Jushi Egypt, presentati dalla società il 5 gennaio 2026 e che riflettono il suo metodo per affrontare gli effetti dei cambi, esprimesse in modo più appropriato i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto considerato durante il periodo dell’inchiesta. Come osservato al considerando 99, la Commissione ha ritenuto opportuno non sostituire integralmente i documenti contabili della società. Sono stati invece apportati adeguamenti mirati alla serie di dati riveduta di Jushi Egypt per garantire che i costi registrati esprimessero adeguatamente i costi effettivi di produzione e di vendita durante il periodo dell’inchiesta.
(101)
Infine l’asserzione di Jushi Egypt, secondo cui la prassi seguita dalla Commissione in casi precedenti, con l’utilizzo di tassi ufficiali indipendentemente dalle svalutazioni locali, obbligava la Commissione ad adottare lo stesso approccio, è priva di fondamento. La Commissione ha osservato che ciascuna inchiesta antidumping deve essere valutata sulla base dei fatti e delle circostanze economiche specifici e della legittimità della determinazione antidumping della Commissione alla luce delle norme giuridiche e non sulla base della presunta prassi decisionale precedente dell’autorità incaricata dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato che la sua prassi dipende dal fatto che il produttore esportatore interessato fosse influenzato dalla questione dei tassi di cambio, e in quale misura. Ove giustificato dalle circostanze fattuali di un caso, in passato la Commissione si è basata sui tassi di cambio del mercato parallelo
(
11
)
. Nel caso di specie, la prolungata e grave svalutazione dell’EGP, la persistente e sostanziale divergenza tra i tassi del mercato ufficiale e parallelo che incide sulla valutazione delle attività e, di conseguenza, sull’ammortamento (che costituisce una componente significativa dei costi di produzione nell’industria ad alta intensità di capitale) e l’elevata percentuale di transazioni effettuate in valuta estera hanno creato collettivamente una situazione unica che era sostanzialmente diversa da qualsiasi inchiesta precedente indicata dalla parte. I precedenti storici in cui sono stati accettati i tassi ufficiali, essendo chiaramente distinguibili dalle circostanze attuali, non hanno modificato la necessità di adeguamenti mirati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, nel caso di specie.
(102)
Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 91 a 97, la Commissione ha concluso che i costi registrati nei documenti contabili di Jushi Egypt non riflettevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
(103)
Di conseguenza la Commissione ha utilizzato i dati adeguati relativi ai costi presentati da Jushi Egypt come base per i suoi calcoli del valore normale. La Commissione ha accettato il metodo complessivo e gli adeguamenti proposti dalla società, ma ha aggiunto ulteriori adeguamenti mirati alle voci non sufficientemente affrontate da Jushi Egypt, ma ritenute necessarie per giungere a un costo che rifletta adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto considerato, come spiegato al considerando 99. Ulteriori dettagli sugli adeguamenti e sulle fonti corrispondenti sono stati forniti al produttore esportatore in una divulgazione individuale delle informazioni, data la natura riservata delle informazioni.
(104)
Per quanto riguarda l’argomentazione di Jushi Egypt secondo cui l’adeguamento per la svalutazione dell’EGP comporterebbe un doppio conteggio a causa del dazio compensativo, la Commissione non ha compreso in che modo un vantaggio fiscale calcolato con riferimento alla svalutazione possa costituire un doppio conteggio. In assenza di ulteriori spiegazioni ed elementi di prova che dimostrino che la stessa voce è stata considerata due volte, l’argomentazione è stata respinta.
(105)
Il 26 febbraio 2026 Jushi Egypt ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore, osservando di non essere ancora stata informata in merito a quali informazioni non fossero state fornite o non fossero perfettamente conformi, in quanto la divulgazione finale delle informazioni non conteneva alcuna spiegazione in tal senso. Nella stessa data il consigliere-auditore ha risposto alla società che la Commissione aveva utilizzato le informazioni fornite da Jushi Egypt nella misura massima possibile, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Quando i dati adeguati forniti non erano appropriati (provocando così eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise), la Commissione ha apportato ulteriori adeguamenti a voci di costo specifiche, come spiegato nella divulgazione finale delle informazioni e nei relativi allegati. Il consigliere-auditore ha incoraggiato Jushi Egypt a dialogare con i servizi della Commissione affinché la società potesse fornire i dati pertinenti nell’ambito delle sue osservazioni scritte sulla divulgazione finale delle informazioni.
(106)
Il consigliere-auditore ha organizzato un’audizione con la parte interessata e i servizi della Commissione il 4 marzo 2026, affinché Jushi Egypt potesse comprendere meglio quale tipo di informazioni la società poteva ancora fornire alla Commissione ai fini della determinazione del valore normale e quindi preparare le proprie osservazioni scritte di conseguenza. Durante l’audizione presieduta dal consigliere-auditore, Jushi Egypt ha avuto l’opportunità di dialogare ulteriormente con i servizi su alcuni punti specifici, in tempo per ottenere indicazioni utili per preparare le osservazioni scritte sulla divulgazione finale delle informazioni. I servizi hanno anche offerto di tenere un’audizione separata con Jushi Egypt in merito alla divulgazione finale delle informazioni. Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore ha concluso che i diritti di difesa di Jushi Egypt erano stati adeguatamente garantiti.
(107)
Il consigliere-auditore ha inoltre respinto una richiesta di proroga del termine concesso a Jushi Egypt per presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. I servizi avevano già prorogato tale termine da venerdì 6 marzo 2026 a lunedì 9 marzo 2026 entro le 13:00 e Jushi Egypt non ha indicato ulteriori circostanze che giustificassero un’ulteriore proroga del termine.
(108)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha ribadito la sua argomentazione secondo cui l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base era infondata. Jushi Egypt ha sostenuto che la disposizione riguarda l’omessa collaborazione e che la Commissione non ha dimostrato in che modo Jushi Egypt non abbia collaborato o abbia collaborato in modo carente. In particolare, Jushi Egypt ha sostenuto che la Commissione non ha specificato quali informazioni necessarie per l’inchiesta non aveva fornito o quali informazioni non erano state fornite in modo perfettamente conforme. Jushi Egypt ha inoltre sostenuto che, non specificando quali informazioni dovesse fornire la parte, la Commissione aveva riversato su Jushi Egypt l’onere di stabilire e fornire le informazioni necessarie mancanti. Jushi Egypt ha affermato altresì che, se la Commissione lo avesse richiesto, avrebbe potuto fornirle tutte le informazioni necessarie, anche «adeguando i suoi conti riconvertendoli in USD o basandoli sugli attuali tassi di cambio in EGP».
(109)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha anche ribadito la sua argomentazione secondo cui l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base come base giuridica per gli adeguamenti dei costi è ingiustificata, sostenendo che la Commissione si è indebitamente basata sull’esistenza di tassi di cambio del mercato parallelo e sulla svalutazione dell’EGP il 6 marzo 2024, senza dimostrare in che modo tali fattori abbiano inciso sull’affidabilità dei suoi costi registrati. In particolare, Jushi Egypt ha sostenuto che la Commissione ha confuso gli effetti della svalutazione del marzo 2024 con l’esistenza di tassi di cambio del mercato parallelo prima di tale data e non ha spiegato in che modo l’eventuale discrepanza tra i tassi di cambio ufficiali e paralleli potesse incidere su voci non monetarie. Jushi Egypt ha inoltre sostenuto che alcuni adeguamenti effettuati dalla Commissione erano privi di fondamento, in quanto hanno aumentato il valore degli attivi, delle scorte e di altre voci di costo senza isolare le spese sostenute in EGP, che non sarebbero state influenzate dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.
(110)
Infine Jushi Egypt ha presentato diverse osservazioni in merito agli adeguamenti mirati applicati dalla Commissione ai dati adeguati relativi ai costi di Jushi Egypt, come descritto al considerando 103. Tali osservazioni comprendevano argomentazioni riguardanti gli adeguamenti della Commissione per le materie prime acquistate durante il primo trimestre del 2024, l’ammortamento, l’usura dei metalli preziosi, i costi delle materie prime e degli imballaggi, le scorte di prodotti finiti e le perdite sui cambi.
(111)
Per quanto riguarda le argomentazioni di Jushi Egypt sull’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha osservato che tale disposizione non impone alla Commissione l’obbligo di fornire indicazioni alla parte interessata in merito alle informazioni supplementari da fornire. L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce semplicemente che le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza. La disposizione stabilisce pertanto le condizioni alle quali le informazioni che non sono perfettamente conformi dovrebbero comunque essere utilizzate dalla Commissione. Considerando che, per i dati in questione, ha constatato che le condizioni erano soddisfatte, la Commissione ha accettato i dati presentati da Jushi Egypt. Di conseguenza, l’argomentazione di Jushi Egypt secondo cui la Commissione avrebbe invertito l’onere della prova non specificando quali informazioni fossero mancanti è infondata.
(112)
In ogni caso, la Commissione ha osservato che, nel corso dell’inchiesta, aveva informato Jushi Egypt dei problemi individuati in relazione ai suoi dati sui costi. In particolare, nella sua corrispondenza con Jushi Egypt il 17 dicembre 2025 e il 27 gennaio 2026, la Commissione ha spiegato le preoccupazioni concernenti la ragionevolezza di alcuni elementi di costo registrati nei conti della società alla luce della divergenza tra i tassi di cambio ufficiali e del mercato parallelo e della notevole esposizione valutaria della società. Tali questioni sono state successivamente spiegate in maggior dettaglio nella specifica divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto che Jushi Egypt fosse stata adeguatamente informata della natura dei problemi individuati e che nel corso dell’inchiesta avesse avuto diverse opportunità di fornire informazioni in risposta a tali preoccupazioni. La Commissione ha inoltre osservato che il problema individuato era strutturale e interessava la registrazione di diverse categorie di costi nei conti della società. In tali circostanze, spettava alla società, che si trovava nella posizione migliore per conoscere la natura e la portata delle informazioni disponibili nel proprio sistema contabile, fornire dati che consentissero di affrontare tali questioni. La Commissione ha pertanto ritenuto infondata l’argomentazione secondo cui Jushi Egypt non poteva prevedere quali informazioni avrebbero potuto essere richieste.
(113)
La Commissione ha anche rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto al momento della divulgazione finale delle informazioni in merito alla sua intenzione di ricostruire i propri documenti contabili, nella sua risposta del 3 febbraio 2026 Jushi Egypt aveva indicato che il fatto di applicare tassi del mercato parallelo «a tutte le sue operazioni e a tutti i suoi conti a partire dall’inizio della sua attività nel 2014» avrebbe imposto alla società un «onere impossibile». Tale affermazione ha ulteriormente confermato la natura strutturale del problema individuato dalla Commissione. Avvalendosi delle informazioni presentate dalla società, come descritto al considerando 103, la Commissione si è successivamente basata sui dati adeguati forniti dalla società, accompagnati da alcuni ulteriori adeguamenti mirati.
(114)
A tale riguardo la Commissione ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da Jushi Egypt, l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base non ha ampliato il potere discrezionale della Commissione, ma piuttosto lo ha limitato. In assenza dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, una volta concluso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che i costi registrati nei conti di Jushi Egypt non riflettevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione avrebbe potuto discostarsi completamente dalle informazioni sui costi fornite dalla società e determinare i costi pertinenti su un’altra base ragionevole conformemente a tale disposizione. Di fatto però è l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base che crea l’obbligo per la Commissione di non disattendere le informazioni presentate da una parte interessata qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale disposizione. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base ha garantito che la Commissione si basasse sulle informazioni presentate da Jushi Egypt nella misura in cui tali informazioni potevano comunque essere utilizzate per il calcolo del valore normale.
(115)
In ogni caso la Commissione ha osservato che, anche in assenza dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, gli ulteriori adeguamenti mirati dei dati relativi ai costi di Jushi Egypt sarebbero pienamente giustificati sulla base del solo articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Come indicato ai considerando da 91 a 97, l’impatto strutturale dell’andamento dei tassi di cambio dell’Egitto, comprese le svalutazioni ricorrenti, la persistenza di mercati valutari paralleli e la liberalizzazione dell’EGP il 6 marzo 2024, ha inciso in misura rilevante sulla registrazione dei costi e sulla valutazione delle attività, in particolare in considerazione della notevole esposizione di Jushi Egypt alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Contrariamente a quanto affermato da Jushi Egypt, e come spiegato al considerando 96, la Commissione ha ribadito che la distinzione tra voci monetarie e non monetarie è priva di rilevanza pratica, in quanto entrambi i tipi di voce erano influenzati in misura sostanziale.
(116)
Infine, per quanto riguarda le osservazioni di Jushi Egypt sugli ulteriori adeguamenti mirati della Commissione, quest’ultima ha esaminato attentamente i punti sollevati e, se del caso, ha ricalcolato il valore normale per riflettere eventuali adeguamenti giustificati. Data la natura riservata dei dati sottostanti, tali ricalcoli sono stati comunicati alla società mediante ulteriori informazioni specifiche.
(117)
In seguito alla comunicazione di ulteriori informazioni finali, Jushi Egypt ha presentato diverse osservazioni in merito agli adeguamenti mirati applicati dalla Commissione ai dati adeguati relativi ai costi forniti da Jushi Egypt, come descritto al considerando 86 del documento di divulgazione finale delle informazioni. Tali osservazioni comprendevano argomentazioni riguardanti gli adeguamenti della Commissione per l’ammortamento e l’usura dei metalli preziosi. La Commissione ha esaminato attentamente i punti sollevati e, se del caso, ha ricalcolato il valore normale per riflettere eventuali adeguamenti giustificati. Data la natura riservata dei dati sottostanti, tali ulteriori ricalcoli sono stati comunicati alla società mediante una seconda comunicazione di ulteriori informazioni specifiche, dopodiché non sono pervenute nuove osservazioni.
(118)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto ha sostenuto che l’approccio della Commissione non era coerente con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, che stabilisce che i documenti contabili del produttore oggetto dell’inchiesta costituiscono la fonte privilegiata per determinare il costo di produzione, a meno che tali documenti non siano conformi ai principi contabili generalmente accettati o non riflettano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Secondo il governo dell’Egitto, la Commissione non ha asserito che i conti di Jushi Egypt non fossero conformi ai principi contabili generalmente accettati o che non registrassero i costi effettivi sostenuti. La Commissione ha invece respinto i documenti contabili perché non riflettevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto considerato a causa di fattori macroeconomici quali la svalutazione valutaria e la divergenza prolungata e sostanziale tra i tassi di cambio ufficiali e paralleli, per cui il tasso di cambio ufficiale applicato non rappresentava correttamente le reali condizioni di mercato.
(119)
Il governo dell’Egitto ha inoltre sostenuto che l’accettazione da parte della Commissione dei dati adeguati presentati da Jushi Egypt ha confermato che i documenti contabili sottostanti erano fondamentalmente affidabili. A suo avviso, se possono essere utilizzati applicando degli adeguamenti, i documenti contabili per logica non possono essere considerati non idonei a riflettere ragionevolmente i costi. Il governo dell’Egitto ha anche affermato che i successivi adeguamenti della Commissione relativi alle immobilizzazioni, alle scorte e all’ammortamento hanno dato luogo a un metodo ibrido che ha effettivamente ricostruito i costi senza un’adeguata base giuridica a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping.
(120)
Infine il governo dell’Egitto ha affermato che il trattamento contabile applicato da Jushi Egypt era conforme ai principi contabili egiziani obbligatori e non era discrezionale. Inoltre a suo parere l’andamento macroeconomico dei tassi di cambio non poteva giustificare l’esclusione dei documenti contabili di una società in assenza di una distorsione specifica che incidesse sui costi del produttore. Il governo dell’Egitto ha ritenuto altresì che l’approccio della Commissione non fosse coerente con l’inchiesta antisovvenzioni parallela, in cui lo stesso quadro contabile è stato esaminato come potenzialmente in grado di ridurre i costi, mentre nella presente inchiesta è trattato come se li presentasse gonfiati o distorti.
(121)
La Commissione ha esaminato attentamente e respinto le argomentazioni del governo dell’Egitto. In primo luogo, la Commissione ha ricordato che l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping impone alle autorità incaricate dell’inchiesta di basare il calcolo dei costi sulle scritture tenute dall’esportatore o dal produttore, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Come indicato ai considerando da 91 a 98, sebbene non abbia contestato il fatto che i conti di Jushi Egypt siano stati redatti conformemente ai principi contabili applicabili, la Commissione ha stabilito che i costi registrati in tali conti non riflettevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta. In particolare, la prolungata e sostanziale divergenza tra i tassi di cambio ufficiali e paralleli, combinata con la notevole esposizione della società alle operazioni in valuta estera, ha fatto sì che elementi di costo fondamentali, quali le immobilizzazioni, l’ammortamento, le scorte e gli acquisti di determinate materie prime, fossero registrati ai tassi di cambio ufficiali storici che ne hanno sottostimato in misura sostanziale il valore economico durante il periodo dell’inchiesta.
(122)
In secondo luogo, la Commissione ha osservato che l’utilizzo dei dati adeguati presentati da Jushi Egypt non dimostrava che i documenti contabili originali riflettessero adeguatamente i costi pertinenti. Come spiegato ai considerando da 94 a 98, la Commissione ha concluso che i documenti contabili della società contenevano distorsioni derivanti dall’andamento del tasso di cambio descritto sopra e non riflettevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta. L’insieme di dati adeguato presentato dalla società, dopo essere stata informata della questione, ha parzialmente affrontato tali distorsioni. La Commissione ha pertanto utilizzato tale insieme di dati come base per il calcolo del valore normale, applicando nel contempo rettifiche mirate a elementi di costo che rimanevano incoerenti. Tale approccio ha garantito che i costi utilizzati nel calcolo riflettessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui il suo approccio avrebbe comportato la sostituzione dei costi effettivi della società con costi ipotetici. Come spiegato al considerando 99, la Commissione si è basata sui dati adeguati e sul metodo della società stessa, apportando solo adeguamenti mirati a specifiche voci di costo. La Commissione quindi non ha sostituito i costi della società con valori di riferimento esterni, bensì ha garantito che i costi utilizzati nel calcolo riflettessero adeguatamente la realtà economica della produzione di Jushi Egypt durante il periodo dell’inchiesta.
(123)
Infine la Commissione ha ritenuto prive di fondamento le argomentazioni relative al carattere obbligatorio del trattamento contabile ai sensi dei principi contabili egiziani e alla presunta incoerenza con l’inchiesta antisovvenzioni parallela. In primo luogo, la Commissione ha osservato che i trattamenti contabili introdotti dal principio contabile egiziano n. 13 per far fronte agli effetti degli adeguamenti dei tassi di cambio sono stati concepiti come meccanismi facoltativi, e non obbligatori, a disposizione delle società. In ogni caso, la Commissione ha sottolineato che il rispetto dei principi contabili nazionali non impedisce a un’autorità incaricata dell’inchiesta di valutare se i costi registrati riflettano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta ai fini dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping. La Commissione ha inoltre osservato che la valutazione giuridica effettuata in un’inchiesta antisovvenzioni riguardava disposizioni giuridiche diverse e non incideva sull’analisi effettuata nella presente inchiesta a norma del regolamento di base e dell’accordo antidumping. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo dell’Egitto.
(124)
Avendo stabilito il costo di produzione, la Commissione ha esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di Jushi Egypt fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(125)
Su tale base, il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte del produttore esportatore è risultato rappresentativo.
(126)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno.
(127)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto identico o comparabile sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione di tale tipo di prodotto.
(128)
La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di alcuni tipi di prodotto erano rappresentative. Per alcuni tipi di prodotto, che rappresentano il [50 % – 60 %] delle vendite all’esportazione nell’Unione, non sono state effettuate vendite sul mercato interno, oppure le vendite sul mercato interno erano inferiori al 5 % e dunque non rappresentative. Per questi tipi di prodotto non erano disponibili altre fonti per i prezzi sul mercato interno. Il valore normale è stato costruito secondo il metodo seguente di cui al considerando 129.
(129)
La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(130)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(131)
Se entrambi i criteri sono soddisfatti, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.
(132)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(133)
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il [2 %–5 %] di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta.
(134)
Nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, le vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile sono state insufficienti oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nei casi in cui non sono state effettuate vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha valutato se si potessero utilizzare come base per il valore normale fonti alternative per i prezzi nel corso di normali operazioni commerciali. Poiché nel paese interessato non esistevano altri produttori nazionali del prodotto simile disponibili o che abbiano collaborato, tali prezzi non erano disponibili. Di conseguenza la Commissione ha calcolato il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
(135)
Nel presente caso il valore normale è stato costruito per tipo di prodotto, sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta gli elementi seguenti:
a)
la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore oggetto dell’inchiesta per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta; e
b)
la media ponderata dei profitti del produttore esportatore oggetto dell’inchiesta, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta.
(136)
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, o per i quali non sono state riscontrate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
(137)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente aumentato le sue SGAV sul mercato interno imputando i costi per marchi e le perdite sui cambi realizzate. Jushi Egypt ha sostenuto che i costi per marchi registrati nei suoi conti rappresentavano un pagamento infragruppo alla sua società madre, che non corrispondeva ad alcun servizio prestato e in ultima analisi sarebbe stato eliminato nel bilancio consolidato. Jushi Egypt ha inoltre osservato che tutte le vendite sul mercato interno sono state effettuate in EGP e pertanto non hanno dato luogo a guadagni o perdite sui cambi.
(138)
La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e le ha respinte. La Commissione ha constatato che gli importi indicati come costi per marchi non costituivano un trasferimento di contante. Se così fosse, non si rifletterebbero nel conto profitti e perdite, ma solo nello stato patrimoniale. La Commissione ha pertanto constatato che tali costi rappresentavano una remunerazione per la società madre contabilizzata come costo e che la loro esclusione dal calcolo del valore normale non era giustificata. Per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, la Commissione ha osservato che l’affermazione di Jushi Egypt secondo cui le perdite sui cambi realizzate non dovrebbero essere imputate era infondata. Le vendite sul mercato interno sono state effettuate in EGP, mentre una quota sostanziale delle materie prime è stata acquistata in valuta estera. Di conseguenza, le fluttuazioni del tasso di cambio hanno inciso in misura rilevante sui costi di produzione, compresi quelli attribuibili alle vendite sul mercato interno. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui le perdite sui cambi non erano rilevanti per le vendite sul mercato interno, in quanto la remuneratività di tali vendite era influenzata dai movimenti valutari sui fattori produttivi importati.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(139)
Il produttore esportatore effettuava esportazioni nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate site in Francia, Italia e Spagna operanti come importatori. Gli importatori collegati rivendevano il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell’Unione.
(140)
Quando il produttore esportatore esportava il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(141)
Quando il produttore esportatore esportava il prodotto in esame nell’Unione tramite una società collegata operante come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.
(142)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha affermato che alcune spese di vendita dirette per gli operatori commerciali collegati erano state detratte due volte. La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e ha riconosciuto che, per Jushi Italia e Jushi Spagna, rispettivamente le spese bancarie e le spese di assicurazione erano state effettivamente detratte due volte e ha corretto tali errori. Per quanto riguarda Jushi France, la Commissione ha respinto l’argomentazione di Jushi Egypt, osservando che l’ammortamento del valore delle scorte si riferisce al prodotto oggetto dell’inchiesta registrato durante il periodo dell’inchiesta ed è stato imputato dalla società stessa. Di conseguenza tali costi sono opportunamente inclusi nelle SGAV per il calcolo del prezzo all’esportazione.
3.2.3.
Confronto
(143)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.2.3.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(144)
Per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto del trasporto interno.
(145)
È stato applicato un adeguamento per il costo del credito per garantire la comparabilità dei prezzi.
3.2.3.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(146)
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, trasporto interno, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
(147)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, commissioni, sconti e spese bancarie.
3.2.4.
Margini di dumping
(148)
Per il produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale costruito di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(149)
Su tale base il margine di dumping medio ponderato definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
11,0
(150)
Nel presente caso il livello di collaborazione è alto, poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano il 100 % delle importazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato.
(151)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
11,0
Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto
11,0
3.3.
Thailandia
3.3.1.
Valore normale
(152)
Per stabilire il valore normale, la Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite nazionali sono considerate rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresenta per ogni produttore esportatore almeno il 5 % del totale delle vendite all’esportazione verso l’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.
(153)
Su tale base, le vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative per Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. («Asia Composite»), mentre le vendite totali sul mercato interno di Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. («Wanda») non raggiungevano la soglia di rappresentatività.
(154)
Nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, le vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile sono state insufficienti oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nei casi in cui non sono state effettuate vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha cercato fonti alternative per i prezzi nel corso di normali operazioni commerciali. Dato che non vi sono state vendite sul mercato interno di un altro produttore inserito nel campione né è stato possibile divulgare in modo significativo il prezzo di vendita praticato sul mercato interno da un altro produttore inserito nel campione per detto tipo di prodotto senza violare la riservatezza di tale produttore, e dato che non erano disponibili altre fonti di prezzi per tali particolari tipi di prodotto, la Commissione ha costruito il valore normale per i tipi di prodotto pertinenti conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
(155)
Laddove un tipo di prodotto non è stato venduto sul mercato interno, il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta gli elementi seguenti:
a)
la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e
b)
la media ponderata dei profitti del produttore esportatore che ha collaborato, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI.
(156)
Laddove un tipo di prodotto è stato venduto sul mercato interno ma non in quantità rappresentative, il valore normale è stato costruito sommando la media delle SGAV e dei profitti delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per quel tipo di prodotto.
(157)
Per quanto riguarda Asia Composite, che ha effettuato vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha individuato tipi di prodotto sul mercato interno identici o direttamente comparabili a quelli esportati nell’Unione.
(158)
La Commissione ha quindi valutato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la rappresentatività delle vendite sul mercato interno del produttore esportatore per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto identico o comparabile si intendono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione di tale tipo di prodotto.
(159)
La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di una grande quantità di tipi di prodotto erano rappresentative. Tuttavia per alcuni tipi di prodotto, corrispondenti al 38 % delle vendite all’esportazione nell’Unione, le vendite sul mercato interno erano inesistenti o inferiori alla soglia del 5 % e pertanto non rappresentative. Per questi tipi di prodotto, il valore normale è stato costruito secondo il metodo descritto ai considerando 155 e 156.
(160)
La Commissione ha quindi determinato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno potessero essere utilizzate per calcolare il valore normale. Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(161)
Se entrambi i criteri sono soddisfatti, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.
(162)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(163)
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno di Asia Composite è emerso che il volume delle vendite remunerative di alcuni tipi di prodotto durante il periodo dell’inchiesta rappresentava meno dell’80 % del volume totale delle vendite di tali tipi di prodotto. Di conseguenza per questi tipi di prodotto il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. Per tutti gli altri tipi di prodotto si applicava lo scenario descritto ai considerando 160 e 126 e il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta.
(164)
Quando un tipo di prodotto non era venduto in quantità rappresentative o non era venduto affatto sul mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, prima frase, del regolamento di base, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
3.3.2.
Prezzo all’esportazione
(165)
I due produttori esportatori thailandesi, Asia Composite e Wanda, esportavano il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione è stato quindi stabilito come il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.3.3.
Confronto
(166)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.3.3.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(167)
Al fine di stabilire il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per il trasporto interno.
(168)
Sono stati applicati adeguamenti per il seguente fattore che incide sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.
3.3.3.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(169)
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: trasporto interno, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione e carico.
(170)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie, sconti e commissioni pagati a un agente indipendente.
3.3.4.
Argomentazioni presentate dopo la divulgazione finale delle informazioni
(171)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha esaminato l’argomentazione di ACM secondo cui il valore normale di Wanda dovrebbe essere basato sulle vendite di ACM sul mercato interno. La Commissione ha ricordato che le argomentazioni relative all’approccio seguito in
Hansol Paper
erano già state esaminate al considerando 154. La Commissione ha ricordato che, nel presentare i dati relativi alle vendite sul mercato interno rispondendo al questionario antidumping, ACM ha dichiarato che tali dati erano riservati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. ACM ha fornito riassunti non riservati dei dati da inserire nel fascicolo pubblico conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha accolto tale argomentazione. In nessun momento dell’inchiesta ACM ha sostenuto di non considerare più riservati i suoi dati relativi alle vendite sul mercato interno, né ha autorizzato la Commissione a divulgarli nel fascicolo pubblico anziché nei riassunti, né ha spiegato perché non erano più applicabili i motivi per cui ACM considerava riservate le informazioni pertinenti. Come spiegato al considerando 154, poiché le vendite sul mercato interno di altri produttori inseriti nel campione per i tipi di prodotto pertinenti non potevano essere divulgate senza violare la riservatezza del produttore interessato e poiché non erano disponibili altre fonti affidabili di prezzi, la Commissione ha costruito il valore normale per i tipi di prodotto pertinenti conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto pertanto che tale argomentazione fosse infondata.
(172)
Per quanto riguarda l’argomentazione presentata da ACM in merito al presunto uso errato dei costi del credito per le vendite all’esportazione nell’Unione, la Commissione ha osservato che i costi del credito utilizzati nel calcolo si basavano sulle informazioni presentate da ACM nel documento 5 durante la visita di verifica. I tassi di interesse del 4,9 % per le vendite in USD e del 3,75 % per le vendite in EUR sono stati introdotti da ACM in tale documento. Poiché la relazione di missione non sollevava questioni in merito a tali tassi, la Commissione ha ritenuto valide le informazioni fornite nel documento 5. L’argomentazione di ACM relativa al presunto uso errato di tali costi del credito non può pertanto essere accolta.
(173)
Per quanto riguarda l’argomentazione presentata da ACM in merito al presunto uso errato dei costi del credito per le vendite sul mercato interno, la Commissione ha osservato che sia la risposta al questionario antidumping sia le informazioni presentate nel documento 5 durante la visita di verifica indicavano il tasso del costo del credito utilizzato per il calcolo. ACM non ha indicato alcuna modifica/rettifica di tale tasso durante la verifica, come risulta dalla relazione di missione della società, né l’ha contestato una volta ricevuta la relazione di missione. Il presunto tasso non si poteva considerare verificato, a differenza di quelli riportati nel documento 5 della missione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(174)
Wanda ha affermato inoltre che le spese bancarie e i costi del credito avrebbero dovuto essere detratti dal valore normale. La Commissione conferma che il valore normale utilizzato nel confronto è stato effettivamente calcolato dopo aver detratto tali presunti adeguamenti. L’incidenza di tali detrazioni tuttavia è trascurabile, visibile solo dal terzo decimale, e pertanto non incide in modo sostanziale sul margine di dumping, che rimane al 15,3 %.
(175)
ACM ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe aumentare il valore cif per le vendite effettuate tramite operatori commerciali indipendenti al di fuori dell’Unione aggiungendo gli importi per le SGAV e i profitti di tali operatori commerciali, sostenendo che in tal modo si rifletterebbe meglio il valore cif alla frontiera dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che tali società non agivano come operatori commerciali, bensì come agenti che organizzavano vendite per conto di ACM. In base a questo modello di commissione, il produttore fattura direttamente al cliente finale (vendite dirette), mentre l’«operatore commerciale» riceve solo una commissione per l’organizzazione dell’operazione. La Commissione ha pertanto ritenuto che il valore cif dovesse basarsi sul prezzo fatturato all’acquirente finale e che non fosse giustificato alcun adeguamento per le SGAV o i profitti degli agenti.
(176)
ACM ha infine affermato di aver commesso un errore materiale nel calcolo del trasporto interno per la fattura di esportazione ACM24NCM007 e ha presentato dati basati su un calcolo riveduto. La Commissione ha osservato che tali informazioni sono state presentate in una fase molto avanzata dell’inchiesta (dopo la divulgazione finale delle informazioni) e pertanto non hanno potuto essere confermate. In ogni caso, l’impatto della rettifica proposta è irrilevante; l’adeguamento ridurrebbe il risultato di pochi centesimi, lasciando il margine di dumping complessivo allo stesso livello. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
3.3.5.
Margini di dumping
(177)
Per i due produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(178)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.
25,4
Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.
15,3
(179)
Il livello di collaborazione è considerato elevato, dato che le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano la totalità delle importazioni nell’Unione dalla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine più elevato calcolato per i produttori esportatori che hanno collaborato.
(180)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.
25,4
Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.
15,3
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
25,4
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(181)
All’inizio del periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da dieci produttori nell’Unione, ma nel corso del periodo dell’inchiesta due di essi hanno cessato la produzione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(182)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a 529 828 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base delle informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione fornite da Glass Fibre Europe («GFE»). Come indicato al considerando 34, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione, che rappresentano il 69 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell’Unione
(183)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base i) del volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, calcolato a partire dai dati forniti da GFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi in base ai dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext).
(184)
Dato che una parte dell’industria dell’Unione è integrata verticalmente e i prodotti GFR sono utilizzati come materiale intermedio per la produzione di vari prodotti a valle, il consumo del mercato vincolato e il consumo del mercato libero sono stati analizzati separatamente.
(185)
La distinzione tra mercato vincolato e libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, in quanto i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, essendo venduti all’interno della stessa società o dello stesso gruppo di società sulla base di prezzi di trasferimento fissati in conformità a politiche tariffarie interne e dunque non direttamente collegati ai prezzi sul mercato libero. Al contrario la produzione destinata alle vendite sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.
(186)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha richiesto i dati relativi all’intera attività legata ai prodotti GFR e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
(187)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati relativi unicamente al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e opportuno, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.
(188)
Altri indicatori economici hanno però potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all’intera attività legata ai prodotti GFR, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Si tratta di: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari e capacità di ottenere capitale. Questo perché tali indicatori dipendono dall’intera attività produttiva, indipendentemente dal fatto che i prodotti GFR siano riservati all’uso vincolato o venduti sul mercato libero.
(189)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
959 623
1 056 590
927 463
936 119
Indice
100
110
97
98
Consumo vincolato
104 510
103 486
94 143
94 765
Indice
100
99
90
91
Consumo del mercato libero
855 113
953 104
833 320
841 354
Indice
100
111
97
98
Fonte:
dati forniti da GFE; Eurostat (Comext).
(190)
La tabella 1 mostra che nel periodo in esame un massimo del 10 % del consumo dell’Unione di prodotti GFR è stato destinato al mercato vincolato, mentre il resto è stato venduto sul mercato libero.
(191)
Nel periodo in esame il consumo totale dell’Unione è diminuito del 2 %. Il consumo totale dell’Unione è dapprima aumentato del 10 % dal 2021 al 2022, per poi diminuire del 12 % nel 2023 e aumentare nuovamente durante il periodo dell’inchiesta fino a raggiungere un livello quasi uguale all’inizio del periodo in esame.
(192)
Il consumo del mercato libero ha seguito praticamente lo stesso andamento del consumo totale dell’Unione, iniziando con un aumento dell’11 % dal 2021 al 2022, seguito da un calo del 13 % e poi da un aumento al livello dell’inizio del periodo in esame. L’aumento osservato nel 2022 nel consumo del mercato libero dell’Unione era dovuto principalmente alla ripresa economica successiva alla revoca delle misure connesse alla COVID-19, quando gli utilizzatori hanno ricominciato a effettuare ordini per ricostituire le scorte e riavviare la produzione. La domanda di prodotti GFR nell’Unione tuttavia è diminuita nel 2023 a causa di un calo del consumo e della conseguente scarsa ripresa. Durante il periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione è tornato quasi al livello registrato nel 2021.
(193)
Nel periodo in esame il consumo vincolato è diminuito del 9 %. Poiché il consumo vincolato era relativamente basso, l’impatto di tale diminuzione non si è riflesso nel consumo totale dell’Unione.
4.3.
Importazioni dai paesi interessati
4.3.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(194)
La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(195)
Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato erano rispettivamente del4 %, del 18 % e del 2 %.
(196)
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping di prodotti GFR dai paesi interessati e tra le loro importazioni e il prodotto simile venduto dall’industria dell’Unione erano simili. Più specificamente dall’inchiesta è emerso, sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione, dagli importatori e dai produttori dell’Unione, che i prodotti importati e il prodotto simile erano venduti attraverso canali di vendita comparabili. Inoltre i prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano tutti notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.
(197)
Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.
4.3.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(198)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.
(199)
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Quantitativo delle importazioni e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Quantitativo delle importazioni dal Bahrein (in tonnellate)
20 894
21 057
21 973
31 387
Indice
100
101
105
150
Quota di mercato (in %)
2
2
3
4
Indice
100
101
117
145
Quantitativo delle importazioni dall’Egitto (in tonnellate)
102 756
108 876
106 324
151 285
Indice
100
106
103
147
Quota di mercato (in %)
12
11
13
18
Indice
100
95
106
150
Quantitativo delle importazioni dalla Thailandia (in tonnellate)
28
4 942
16 266
17 664
Indice
100
17 415
57 316
62 244
Quota di mercato (in %)
0
1
2
2
Indice
-
100
200
200
Quantitativo delle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia (in tonnellate)
123 678
134 875
144 563
200 336
Indice
100
109
117
162
Quota di mercato del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia (in %)
14
14
17
24
Indice
100
98
120
165
Fonte:
Eurostat (Comext).
(200)
Il volume combinato delle importazioni dai paesi interessati è aumentato sia in termini relativi che in termini assoluti durante il periodo in esame e la loro quota di mercato combinata è passata dal 14 % nel 2021 al 24 % nel periodo dell’inchiesta.
4.3.3.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(201)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Bahrein
892
1 359
953
823
Indice
100
152
107
92
Egitto
792
1 178
931
712
Indice
100
149
118
90
Thailandia
1 670
2 065
859
830
Indice
100
124
51
50
Fonte:
Eurostat (Comext).
(202)
Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal Bahrein è diminuito dell’8 % nel periodo in esame e nello stesso periodo è rimasto ben al di sotto del livello dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, ad eccezione del 2022. Anche il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dall’Egitto è diminuito del 10 % nel periodo in esame ed è rimasto costantemente al di sotto del livello dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo. Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dalla Thailandia è diminuito del 50 % durante il periodo in esame, principalmente a causa del prezzo relativamente elevato nel 2021, quando i quantitativi importati erano piuttosto bassi. Dopo il 2021 il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dalla Thailandia era ben al di sotto del livello dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.
(203)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
a)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti; e
b)
la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato nei paesi interessati, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione.
(204)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso che durante il periodo dell’inchiesta le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati erano effettuate a prezzi inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di una percentuale compresa tra il 30,6 % e il 39,0 %.
(205)
Oltre all’undercutting dei prezzi, è stata accertata anche l’esistenza di una significativa contrazione e depressione dei prezzi. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati, l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre i suoi prezzi per competere con le importazioni e durante tutto il periodo dell’inchiesta non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l’andamento dei costi di produzione nel tentativo di realizzare un congruo livello di profitti, come indicato nella tabella 8. La significativa contrazione e depressione dei prezzi è stata confermata dai dati di cui alla tabella 3, nonché dall’underselling dei prezzi riscontrato sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione. Di conseguenza l’industria dell’Unione è stata costretta a vendere a prezzi insufficienti a coprire i costi, il che ha contribuito al deterioramento della sua situazione finanziaria.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(206)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(207)
Come indicato al considerando 34, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(208)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base delle informazioni fornite da GFE. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(209)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(210)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(211)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Quantitativo di produzione (in tonnellate)
616 388
620 455
528 204
529 828
Indice
100
101
86
86
Capacità produttiva (in tonnellate)
711 692
696 059
683 048
665 311
Indice
100
98
96
93
Utilizzo degli impianti (in %)
87
89
77
80
Indice
100
103
89
92
Fonte:
GFE.
(212)
Nel 2022 il volume di produzione è leggermente aumentato rispetto al 2021 a seguito dell’allentamento delle misure connesse alla COVID-19, che ha facilitato una produzione più stabile. Inoltre nel 2022 diversi produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno aumentato il volume di produzione al fine di accumulare scorte di prodotti finiti in vista della prevista ricostruzione dei forni. Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta però si è registrato un calo significativo del volume di produzione, poiché i produttori dell’Unione vendevano le scorte accumulate mentre nel contempo l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un aumento delle importazioni oggetto di dumping di prodotti GFR.
(213)
La capacità produttiva è diminuita costantemente durante tutto il periodo in esame e si è ridotta del 7 %. La diminuzione della capacità produttiva registrata tra il 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta è stata dovuta alla cessazione della produzione di alcuni produttori dell’Unione, con Krosglass SA che ha interrotto la produzione di prodotti GFR in Polonia ed Electric Glass Fiber NL, B.V. che ha avviato la procedura fallimentare.
(214)
L’utilizzo degli impianti è diminuito di 7 punti percentuali nel periodo in esame, in quanto il volume di produzione è diminuito più della capacità produttiva.
4.4.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(215)
Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Quantitativi di vendita sul mercato libero (in tonnellate) e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero (in tonnellate)
405 241
373 138
341 558
344 948
Indice
100
92
84
85
Quota di mercato del consumo sul mercato libero dell’Unione (in %)
47
39
41
40
Fonte:
GFE.
(216)
Durante il periodo in esame il volume delle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato libero dell’Unione è diminuito del 15 %. Parallelamente, se il consumo sul mercato libero ha subito solo un leggero calo del 2 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato una flessione, cosicché la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 47 % nel 2021 al 40 % nel periodo dell’inchiesta.
(217)
Per quanto riguarda il mercato vincolato, nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato nel mercato dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume vincolato e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volume vincolato (in tonnellate)
104 510
103 486
94 143
94 765
Indice
100
99
90
91
Produzione totale dell’industria dell’Unione (in tonnellate)
616 388
620 455
528 204
529 828
Indice
100
101
86
86
Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione (in %)
17
17
18
18
Indice
100
98
105
105
Fonte:
GFE.
(218)
I quantitativi di vendita sul mercato vincolato dell’Unione sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame. Sebbene le vendite sul mercato libero e sul mercato vincolato abbiano seguito un andamento analogo dal 2021 alla fine del periodo dell’inchiesta, il calo delle vendite sul mercato vincolato è stato inferiore di 6 punti percentuali rispetto al mercato libero.
(219)
La quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale della produzione totale dell’Unione) è leggermente diminuita nel 2022, per poi rimanere stabile al 18 % circa nel resto del periodo.
(220)
Si è pertanto concluso che il calo delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero era dovuto alla maggiore pressione esercitata dalle importazioni dai paesi interessati.
4.4.2.3.
Crescita
(221)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è rimasto stabile, ma il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del 15 %. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è quindi ridotta, contrariamente alla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, che è aumentata durante il periodo in esame.
4.4.2.4.
Occupazione e produttività
(222)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
3 240
3 293
3 178
2 681
Indice
100
102
98
83
Produttività (in unità/dipendente)
190
188
166
198
Indice
100
99
87
104
Fonte:
GFE.
(223)
Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione ha evidenziato un leggero aumento iniziale seguito da un considerevole calo. L’incremento iniziale del 2 % registrato nel 2022 rispetto al 2021 ha coinciso con l’aumento della produzione e delle vendite a seguito dell’allentamento delle restrizioni legate alla COVID-19. Successivamente, l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre l’occupazione per adeguarsi alle difficili condizioni di mercato e mantenere l’efficienza operativa, con la conseguenza di un calo complessivo del 17 % nel periodo in esame. Tale riduzione dell’occupazione era collegata anche alla chiusura di impianti.
(224)
Tra il 2021 e il 2023 la produttività è diminuita, passando da 190 TM/dipendente a 166 TM/dipendente prima di risalire a 198 TM/dipendente nel periodo dell’inchiesta dopo la notevole contrazione dell’occupazione. Gli incrementi di efficienza hanno fatto seguito anche agli investimenti destinati ai forni da diversi produttori dell’Unione di prodotti GFR.
4.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(225)
Si è trattato della prima inchiesta antidumping conclusa sul prodotto in esame proveniente dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(226)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
1 100
1 540
1 343
1 182
Indice
100
140
122
107
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
1 161
1 437
1 458
1 435
Indice
100
124
126
124
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(227)
I prezzi medi di vendita sono aumentati nel 2022 rispetto al 2021, poiché grazie all’aumento della domanda i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati in grado di trasferire sugli acquirenti l’aumento dei costi determinato dall’inflazione. Nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta però i prezzi medi di vendita sono diminuiti a causa del calo della domanda sul mercato dell’Unione nel 2023, della sua ripresa solo parziale nel periodo dell’inchiesta e della maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni.
(228)
Il costo di produzione unitario è aumentato del 26 % dal 2021 al 2023 a causa dell’aumento del costo del lavoro e delle materie prime. Inoltre i costi dell’energia hanno subito forti oscillazioni, con notevoli ripercussioni sulle industrie che dipendono fortemente dall’energia. Nel periodo dell’inchiesta, grazie al calo dei prezzi dell’energia, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla buona riuscita delle strategie di gestione dei costi, il costo di produzione unitario è diminuito rispetto al 2023, pur rimanendo ben al di sopra del livello del 2021. Nel complesso il costo di produzione unitario è aumentato del 24 % nel periodo in esame.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(229)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
59 946
64 857
66 777
68 186
Indice
100
108
111
114
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(230)
Il costo medio del lavoro per dipendente ha seguito una costante tendenza al rialzo, registrando un aumento complessivo del 14 % durante il periodo in esame. L’aumento è stato dovuto principalmente alle pressioni sul mercato del lavoro, in quanto le imprese hanno aumentato i salari per trattenere e attrarre dipendenti in un difficile mercato del lavoro post-COVID caratterizzato da un’inflazione elevata.
4.4.3.3.
Scorte
(231)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
41 544
68 278
51 620
56 678
Indice
100
164
124
136
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(232)
L’aumento delle scorte nel 2022 è stato inizialmente determinato da un accumulo strategico di scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni. Tale dato è in linea con quanto avvenuto in un periodo precedente durante la ripresa post-COVID-19, quando un aumento significativo della domanda ha causato problemi della catena di approvvigionamento che hanno indotto i produttori dell’Unione ad ordinare una quantità eccessiva di materie prime per soddisfare le esigenze della produzione. Dopo il completamento della ricostruzione dei forni, le scorte sono diminuite, in quanto nel 2023 i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono riusciti a vendere le scorte accumulate. Durante il periodo dell’inchiesta tuttavia si è osservato un aumento delle scorte del 9,8 % rispetto al 2023, in quanto il consumo è aumentato in misura maggiore rispetto alle vendite dell’Unione e le importazioni hanno guadagnato quote di mercato. Poiché la produzione ha superato la crescita delle vendite, le scorte si sono accumulate. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(233)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
-5,4
8,0
-7,3
-10,6
Flusso di cassa (in EUR)
10 165 478
26 151 455
20 865 951
10 401 264
Indice
100
257
205
102
Investimenti (in EUR)
29 103 848
35 118 981
72 272 923
25 398 153
Indice
100
121
248
87
Utile sul capitale investito (in %)
-6
13
-6
-8
Indice
- 100
228
- 109
- 145
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(234)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel 2021 l’industria dell’Unione ha subito perdite, mentre nel 2022 ha registrato un aumento della redditività, in quanto i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno potuto trasferire sugli acquirenti l’aumento dei costi di produzione unitari grazie alle condizioni di mercato favorevoli legate alla domanda elevata. Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta la redditività si è però ridotta a causa dei maggiori costi che non è stato possibile compensare con un aumento dei prezzi di vendita, a causa della crescita dei volumi delle importazioni a prezzi di dumping che hanno determinato un undercutting e una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione.
(235)
Durante il periodo in esame gli investimenti sono aumentati. Gli investimenti hanno riguardato principalmente la ricostruzione dei forni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione allo scopo di garantire la longevità delle attrezzature. Tali investimenti, programmati con largo anticipo, sono stati realizzati in un contesto di condizioni di mercato sfavorevoli prevalenti nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta.
(236)
Il flusso di cassa tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta ha evidenziato fluttuazioni significative dovute alla volatilità delle condizioni di mercato. Durante il periodo in esame, il 2022 è stato l’unico anno in cui tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno realizzato notevoli profitti, che si sono parzialmente esauriti nell’accumulo delle scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni, determinando un flusso di cassa positivo. Nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta, nonostante le gravi perdite subite, i flussi di cassa sono rimasti positivi. Tale situazione apparentemente contraddittoria potrebbe essere in gran parte attribuita al notevole impatto positivo sul flusso di cassa derivante dalle riduzioni dei livelli delle scorte accumulate nel 2022.
(237)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito ha avuto un andamento parallelo a quello della redditività. È dapprima aumentato nel 2022 per poi deteriorarsi nel 2023 e in misura anche maggiore durante il periodo dell’inchiesta, rendendo più difficile per l’industria dell’Unione reperire capitali e crescere.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(238)
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata redditizia solo nel 2022, dopodiché è andata in perdita. Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta la situazione di perdita dell’industria dell’Unione ha coinciso con un aumento delle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia a prezzi inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione medi dell’industria dell’Unione.
(239)
Nel 2022 l’industria dell’Unione ha potuto aumentare il livello dei prezzi per raggiungere una situazione redditizia. Tuttavia nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta la differenza tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati è aumentata. Durante il periodo in esame i prezzi dell’Unione sono aumentati del 7 % mentre i) i prezzi delle importazioni dal Bahrein sono diminuiti dell’8 %, ii) i prezzi delle importazioni dall’Egitto sono diminuiti del 10 % e iii) i prezzi delle importazioni dalla Thailandia sono diminuiti del 50 %. Di conseguenza, pur essendo costretta a vendere in perdita, tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato.
(240)
Quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. La produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, la redditività e l’utile sul capitale investito sono tutti peggiorati, in linea con la diminuzione dei volumi di vendita e della quota di mercato. Nel 2022 l’Unione è riuscita a riprendersi in una certa misura, grazie alla ripresa della domanda di prodotti GFR a seguito della revoca delle misure connesse alla COVID-19. Tuttavia nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, a causa dell’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi, la situazione dell’industria dell’Unione si è ulteriormente deteriorata, come dimostrato dalle maggiori perdite.
(241)
Come illustrato in precedenza, altri indicatori economici come l’utile sul capitale investito erano negativi durante il periodo in esame, ad eccezione del 2022. Questa situazione ha compromesso la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività e di ottenere capitali, ostacolandone così la crescita e minacciandone anche la sopravvivenza a medio e lungo termine.
(242)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(243)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(244)
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori erano le importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento del costo delle materie prime e del costo dell’energia per l’industria dell’Unione e l’andamento del mercato vincolato.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(245)
Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’evoluzione del volume delle importazioni provenienti dal paese interessato e il loro impatto sull’industria dell’Unione.
(246)
Dall’inchiesta è emerso che il volume delle importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione dai paesi interessati è aumentato sia in termini assoluti che relativi durante il periodo in esame, in quanto la quota di mercato combinata dei paesi interessati è aumentata sistematicamente, passando dal 14 % nel 2021 al 24 % nel periodo dell’inchiesta.
(247)
Allo stesso tempo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di nove punti percentuali durante il periodo in esame.
(248)
I prezzi medi unitari delle importazioni oggetto di dumping dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia sono diminuiti rispettivamente dell’8 %, del 10 % e del 50 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, rimanendo inferiori a quelli dell’industria dell’Unione nello stesso periodo.
(249)
L’inchiesta ha stabilito che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, con margini di undercutting compresi tra il 30,6 % e il 39,0 %. Allo stesso tempo, i prezzi delle importazioni sono risultati notevolmente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Mentre i costi unitari medi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 24 % nel periodo in esame, principalmente a causa dei maggiori costi dell’energia e delle materie prime, i suoi prezzi di vendita non hanno potuto essere aumentati di conseguenza a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, anche quando sono temporaneamente aumentati nel 2022, i prezzi di vendita sono rimasti strettamente allineati o inferiori ai livelli dei costi negli anni successivi, impedendo all’industria dell’Unione di coprire i propri costi e di conseguire un margine di profitto ragionevole. L’effetto combinato di un costante undercutting dei prezzi e dell’incapacità dell’industria dell’Unione di aumentare i prezzi in linea con i costi ha determinato una notevole contrazione dei prezzi.
(250)
L’industria dell’Unione era in perdita nel 2021, è diventata redditizia nel 2022 e ha continuato a registrare perdite a partire dal 2023. Pur essendo migliorata notevolmente nel 2022, la redditività ha subito un brusco deterioramento in seguito, arrivando a –7,3 % nel 2023 e –10,6 % nel periodo dell’inchiesta. Tale deterioramento ha coinciso con un netto calo dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati dopo il 2022. Pur essendo aumentati nel 2022 rispetto al 2021, i prezzi delle importazioni sono diminuiti notevolmente nel 2023 e hanno registrato un ulteriore calo durante il periodo dell’inchiesta. I volumi delle importazioni da questi tre paesi hanno raggiunto il picco nel 2022, sono diminuiti nel 2023 per poi aumentare fortemente durante il periodo dell’inchiesta, raggiungendo livelli superiori di circa il 65 % rispetto al 2021. La combinazione di fattori quali il calo dei prezzi dell’Unione, l’aumento delle importazioni a basso prezzo e la rinnovata crescita dei volumi delle importazioni ha esercitato una pressione al ribasso sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, contribuendo al peggioramento della sua redditività a partire dal 2023.
(251)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati nel periodo in esame ha determinato un incremento significativo della loro quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione. Tali importazioni hanno esercitato una notevole pressione sull’industria dell’Unione, in quanto hanno anche comportato un undercutting e una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, determinando in tal modo un notevole deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(252)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(253)
Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di prodotti GFR da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da altri paesi terzi
Paese
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
RPC
Quantitativo (in tonnellate)
44 137
94 916
78 515
78 586
Indice
100
215
178
178
Quota di mercato (in %)
5
10
9
9
Prezzo medio
1 228
1 584
1 002
918
Indice
100
129
82
75
Regno Unito
Quantitativo (in tonnellate)
32 186
41 385
32 883
26 640
Indice
100
129
102
83
Quota di mercato (in %)
4
4
4
3
Prezzo medio
1 024
1 327
1 426
1 244
Indice
100
130
139
122
Malaysia
Quantitativo (in tonnellate)
136 086
114 653
76 909
86 033
Indice
100
84
57
63
Quota di mercato (in %)
16
12
9
10
Prezzo medio
1 049
1 389
1 146
967
Indice
100
132
109
92
Altri paesi terzi
Quantitativo
(in tonnellate)
113 784
128 451
121 643
111 861
Indice
100
113
107
98
Quota di mercato (in %)
13
13
15
13
Prezzo medio
1 093
1 608
1 421
1 286
Indice
100
147
130
118
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati
Quantitativo (in tonnellate)
326 194
379 405
309 950
303 120
Indice
100
116
95
93
Quota di mercato (in %)
38
40
37
36
Prezzo medio
1 086
1 505
1 247
1 096
Indice
100
139
115
101
Fonte:
Eurostat (Comext).
(254)
Le importazioni cinesi nell’Unione sono aumentate del 78 %, portando la loro quota di mercato dal 5 % al 10 % tra il 2021 e il 2022, per poi scendere al 9 % nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. I prezzi cinesi comprensivi dei i dazi in vigore superavano il livello dell’industria dell’Unione nel 2021 e nel 2022, mentre nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta erano inferiori al livello dell’industria dell’Unione e hanno pertanto contribuito anch’essi al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. I prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano comunque notevolmente inferiori ai prezzi delle importazioni dalla RPC durante il periodo in esame, ad eccezione delle (modeste) importazioni dalla Thailandia nel 2021 e nel 2022. I volumi delle importazioni dai paesi interessati inoltre sono stati costantemente e notevolmente superiori ai volumi delle importazioni dalla RPC durante il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene anche le importazioni dalla Cina abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la loro presenza non attenua il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole accertato nella presente inchiesta.
(255)
Le importazioni di prodotti GFR dal Regno Unito nell’Unione tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta hanno evidenziato un calo in termini di volume, con una quota di mercato relativamente costante. Dal 2021 al 2022 i volumi delle importazioni dal Regno Unito sono aumentati, per poi diminuire del 21 % circa nel 2023 e di un ulteriore 19 % nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato è scesa dal 4 % al 3 % durante il periodo in esame. Il prezzo medio per tonnellata metrica del Regno Unito era a livelli simili o superiori al prezzo medio dell’industria dell’Unione, e superiore al prezzo delle importazioni dai paesi interessati. I prezzi delle importazioni dal Regno Unito sono dapprima aumentati del 39 % dal 2021 al 2023, per poi scendere a 1 244 EUR nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che, considerando la loro tendenza al ribasso, la quota di mercato limitata e i livelli di prezzo più elevati, le importazioni dal Regno Unito non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e non attenuano il nesso di causalità con le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
(256)
Dal 2021 al periodo dell’inchiesta le importazioni malesi nell’Unione hanno registrato una significativa tendenza al ribasso in termini sia di volume che di quota di mercato, accompagnata da fluttuazioni dei prezzi. I volumi delle importazioni sono diminuiti drasticamente, passando da 136 086 tonnellate metriche nel 2021 a 76 909 tonnellate metriche nel 2023, per poi registrare una lieve ripresa e toccare le 86 303 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è scesa dal 16 % al 10 %. Sebbene il prezzo medio per tonnellata metrica sia inizialmente aumentato del 32 % nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta ha subito un calo significativo. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dalla Malaysia possono aver contribuito in qualche misura al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, in particolare perché i loro prezzi all’importazione erano inferiori al costo unitario di produzione dei produttori dell’Unione. In considerazione del loro calo complessivo in termini di volumi e di quota di mercato tuttavia tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole riscontrato.
(257)
Le importazioni nell’Unione di prodotti GFR da altri paesi terzi, esclusi quelli specificati sopra, durante il periodo in esame hanno registrato un calo del 2 % in termini di volume e mantenuto una quota di mercato stabile del 13 %. I prezzi medi da questi paesi erano superiori ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati. La Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi possono aver contribuito in qualche misura al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, in quanto i loro prezzi all’importazione erano inferiori al costo unitario di produzione dei produttori dell’Unione. In ogni caso, dati i livelli di prezzo più elevati rispetto alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole riscontrato.
(258)
Dall’analisi dei dati sulle importazioni di prodotti GFR originari di Regno Unito, Malaysia e altri paesi terzi emerge un quadro contrastante. Le importazioni dalla Malaysia, sebbene effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, sono diminuite in termini assoluti e relativi durante il periodo in esame. Le importazioni dal Regno Unito, effettuate a prezzi superiori a quelli dell’industria dell’Unione, hanno evidenziato una tendenza al ribasso dal 2022. I volumi delle importazioni da altri paesi terzi sono diminuiti nel corso del periodo in esame. Alla luce di tutti questi elementi, nel periodo in esame e in particolare nel periodo dell’inchiesta non vi sono state importazioni significative da paesi terzi che abbiano aumentato la propria quota di mercato applicando al contempo prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(259)
Sebbene abbia constatato che le importazioni dalla Cina hanno contribuito al pregiudizio riscontrato durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha concluso che tale fattore, seppure importante, non poteva attenuare il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, in quanto l’aumento dei volumi e la costante pressione sui prezzi esercitata dai paesi interessati hanno coinciso direttamente con il deterioramento delle vendite, della quota di mercato e della redditività dell’industria dell’Unione, costituendo così una chiara fonte di pregiudizio.
(260)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il GCC-TSAIP ha sostenuto che la Commissione non aveva effettuato un’adeguata analisi di non imputazione per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi. In particolare ha affermato che la determinazione non spiegava in misura sufficiente in che modo la Commissione avesse distinto gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dai paesi interessati dagli effetti delle importazioni originarie di altri paesi. Secondo il GCC-TSAIP, le risultanze della Commissione contenevano solo affermazioni generiche secondo cui le importazioni da altre fonti non hanno interrotto il nesso di causalità, senza fornire una valutazione quantitativa sufficientemente dettagliata del loro volume, dei loro livelli di prezzo e dell’andamento della loro quota di mercato. La parte ha pertanto sostenuto che la determinazione non dimostrava che il pregiudizio causato da altre importazioni fosse adeguatamente distinto dal pregiudizio asseritamente causato dalle importazioni oggetto di dumping.
(261)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Si fa riferimento ai considerando da 254 a 259, che descrivono in che modo la Commissione ha esaminato altri fattori noti che potrebbero aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, comprese le importazioni dalla Cina, dal Regno Unito, dalla Malaysia e da altri paesi terzi. Dall’analisi dei loro volumi, delle loro quote di mercato e dei loro livelli di prezzo è emerso che, sebbene in alcuni casi possano aver contribuito in una certa misura al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, tali importazioni presentavano volumi in calo, quote di mercato limitate o livelli di prezzo più elevati rispetto alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene alcune di queste importazioni possano aver contribuito in una certa misura al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, nessuno di questi fattori ha attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole accertato nell’inchiesta.
(262)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(263)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2021
2022
2023
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
83 052
85 859
88 712
110 802
Indice
100
103
107
133
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 204
1 807
1 715
1 599
Indice
100
150
142
133
Fonte:
GFE, produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(264)
Dal 2021 le esportazioni dell’industria dell’Unione, pur rimanendo modeste rispetto alle vendite totali, sono gradualmente aumentate. Si è trattato di esportazioni costituite in gran parte da prodotti con specifiche tecniche più elevate, che le proteggevano dalla concorrenza diretta sui prezzi. Di conseguenza, l’Unione è riuscita a ottenere prezzi più elevati per tali prodotti GFR sui mercati internazionali rispetto al mercato dell’Unione. Il dato riflette un orientamento strategico verso i mercati di nicchia all’estero.
(265)
Le vendite all’esportazione hanno consentito all’industria dell’Unione di migliorare la sua situazione finanziaria complessiva grazie all’aumento del volume delle vendite e al raggiungimento di livelli di prezzo superiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione.
5.2.3.
Costo dell’energia e delle materie prime
(266)
Nel periodo in esame il prezzo medio dell’energia dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Prezzi dell’energia e delle materie prime nell’Unione (in EUR)
2021
2022
2023
PI
Costo medio dell’energia per tonnellata nell’Unione
210
412
233
204
Indice
100
197
111
97
Costo medio delle materie prime per tonnellata nell’Unione
182
240
261
231
Indice
100
132
144
127
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(267)
L’andamento dei prezzi dell’energia nell’Unione durante il periodo in esame ha mostrato una notevole volatilità e una successiva stabilizzazione. Il forte aumento registrato nel 2022 rispetto al 2021 è stato aggravato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche che hanno inciso sull’approvvigionamento energetico, principalmente a causa della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina. L’impennata dei prezzi dell’energia ha inciso in modo significativo sui costi di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Nel 2023 i prezzi dell’energia sono diminuiti.
(268)
Dall’inchiesta è emerso che il costo delle principali materie prime è aumentato notevolmente nel 2022, contribuendo a un aumento significativo del prezzo di vendita unitario, in quanto l’industria dell’Unione ha potuto trasferire tali costi sugli acquirenti. Nel 2023 invece, mentre i costi delle materie prime hanno continuato ad aumentare, il prezzo di vendita unitario è diminuito, poiché l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire tali costi aggiuntivi sugli acquirenti. Nel periodo dell’inchiesta, mentre i costi delle materie prime sono diminuiti rispetto ai costi osservati negli anni 2023 e 2022, i prezzi sul mercato dell’Unione sono scesi anche in misura maggiore, poiché l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere o aumentare i propri prezzi a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping.
(269)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il GCC-TSAIP ha sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato principalmente da particolari aumenti dei costi dell’energia, delle materie prime e dei trasporti piuttosto che dalle importazioni oggetto di dumping. A tale riguardo ha affermato che il costo di produzione dei produttori dell’Unione è aumentato notevolmente tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, rispecchiando il forte aumento dei prezzi dell’energia a seguito della crisi energetica. La comunicazione si riferiva inoltre a dichiarazioni pubbliche dei produttori dell’Unione secondo cui i costi di esercizio, compresi quelli dell’energia elettrica e di altri fattori produttivi energetici, erano aumentati in misura sostanziale, con la conseguenza di aumenti dei prezzi e difficoltà finanziarie per alcuni produttori. Secondo il GCC-TSAIP, tali sviluppi dimostravano che il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione è stato determinato principalmente dall’aumento dei costi dell’energia e dei fattori produttivi piuttosto che dalle importazioni dai paesi interessati.
(270)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. In condizioni di concorrenza leale, tali aumenti dei costi si rifletterebbero di norma in prezzi di vendita più elevati. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire pienamente tali aumenti dei costi ai suoi clienti a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati, come spiegato ai considerando da 201 a 205. Di conseguenza, sebbene i maggiori costi dell’energia elettrica e delle materie prime possano aver contribuito all’aumento dei costi di produzione dei produttori dell’Unione, ciò non attenua il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Al contrario, la presenza di grandi volumi di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo ha amplificato gli effetti negativi dell’aumento dei costi e ha impedito all’industria dell’Unione di ripristinare una redditività sostenibile.
(271)
Su questa base, la Commissione ha concluso che l’evoluzione dei prezzi dell’energia e dei costi delle materie prime non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
5.2.4.
Volume vincolato dell’industria dell’Unione
(272)
Nel periodo in esame le vendite sul mercato libero e sul mercato vincolato hanno seguito un andamento simile, con un calo più lento per le vendite vincolate. Le vendite vincolate non potevano pertanto essere considerate un fattore in grado di indebolire il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il loro effetto sull’industria dell’Unione.
5.2.5.
Conclusioni sul nesso di causalità
(273)
Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è complessivamente deteriorata. Tali circostanze negative hanno coinciso con un aumento della quota di mercato delle importazioni di prodotti GFR dai paesi interessati, effettuate a prezzi di dumping che hanno determinato un undercutting e una contrazione dei prezzi e dei costi dell’industria dell’Unione.
(274)
Sono stati analizzati anche altri fattori che potrebbero avere arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. A tale proposito la Commissione ha riscontrato che le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei prezzi dell’energia e l’andamento del mercato vincolato non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(275)
Inoltre la quota di mercato dei paesi interessati nel periodo dell’inchiesta è superiore al livello minimo, le esportazioni da entrambi i paesi sono risultate oggetto di dumping, le loro importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione ed è stata accertata una contrazione dei prezzi. Tali elementi dimostrano che, anche in assenza di altre importazioni, oggetto o meno di dumping, le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(276)
In seguito all’apertura, la Association of Independent EU Glass Fibre Weavers e il GCC-TSAIP hanno affermato che il presunto pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non era causato dalle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia. Tali parti interessate hanno spiegato che la quota di mercato delle importazioni da questi paesi era relativamente modesta e stabile rispetto alla quota di mercato dell’industria dell’Unione e hanno sostenuto che altri fattori, come l’aumento delle esportazioni e degli investimenti da parte dell’industria dell’Unione, hanno contribuito al deterioramento dei suoi risultati. Le parti hanno osservato altresì che le importazioni dalla Cina, identificate dal denunciante come una delle principali fonti di pregiudizio per l’industria dell’Unione, dovrebbero essere considerate tali da interrompere il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio e le importazioni dai paesi interessati.
(277)
Le risultanze dell’inchiesta hanno dimostrato che le importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia hanno inciso negativamente sull’industria dell’Unione mediante l’undercutting dei prezzi, l’acquisizione di quote di mercato e le ripercussioni sui risultati complessivi, sulla situazione finanziaria e sui livelli di occupazione. L’associazione ha trascurato di considerare la notevole contrazione e depressione dei prezzi causata da tali importazioni, che sono costantemente entrate nel mercato dell’Unione a prezzi molto inferiori a quelli dei produttori dell’Unione. L’argomentazione secondo cui altri fattori, come le importazioni dalla Cina o gli investimenti dell’industria dell’Unione e l’aumento delle esportazioni, sono gli unici responsabili del pregiudizio, non è corretta. Tale argomentazione non è suffragata da elementi di prova e non è in grado di attenuare il nesso di causalità reale e sostanziale stabilito tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio notevole causato dalle stesse. L’argomentazione della Association of Independent EU Glass Fibre Weavers è stata pertanto respinta.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(278)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(279)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(280)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(281)
Per quanto riguarda il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi interessati, non è stato possibile stabilire un margine di profitto sulla base degli anni precedenti l’aumento delle importazioni da tali paesi. L’anno 2022 inoltre è risultato fortemente influenzato dalla ripresa economica post-COVID-19 e non è sembrato adeguato per fissare il profitto di riferimento. La Commissione ha pertanto esaminato il profitto realizzato dai produttori dell’Unione inseriti nel campione su un periodo di tempo più lungo. A tale riguardo, ha ritenuto che il 2016 fosse appropriato, in quanto era l’anno più recente in cui l’industria dell’Unione ha operato in normali condizioni di mercato, ottenendo un profitto del 12,28 %.
(282)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il GCC-TSAIP ha sostenuto che l’uso da parte della Commissione dei livelli di redditività del 2016 come valore di riferimento per stabilire il profitto di riferimento non era sufficientemente giustificato. La parte ha affermato in particolare che la determinazione non forniva una spiegazione dettagliata che dimostrasse che il 2016 rispecchiava condizioni di mercato normali ed esenti da distorsioni. Secondo il GCC-TSAIP, la Commissione non ha valutato se tale anno fosse influenzato da fattori ciclici o strutturali non collegati alle importazioni oggetto di dumping, né ha spiegato perché non siano stati presi in considerazione anni di riferimento alternativi o una media pluriennale. Il GCC-TSAIP ha pertanto sostenuto che il fatto di basarsi su un unico anno storico senza una valutazione comparativa di altri potenziali periodi di riferimento potrebbe portare a una stima inattendibile della redditività sostenibile e potrebbe non soddisfare il requisito di un esame obiettivo basato su elementi di prova positivi.
(283)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come spiegato al considerando 281, dall’inchiesta è emerso che non era possibile stabilire un livello di profitto di riferimento adeguato sulla base degli anni precedenti l’aumento delle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare il livello di redditività del 12,28 % raggiunto dall’industria dell’Unione nel 2016. Benché in quell’anno sul mercato dell’Unione fossero presenti importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione registrava ancora buoni risultati e la redditività raggiunta nel 2016 rifletteva un livello di profitto che l’industria dell’Unione poteva ragionevolmente conseguire in normali condizioni di mercato. A tale riguardo la Commissione ha ricordato che lo scopo del profitto di riferimento è quello di approssimare il livello di redditività che l’industria dell’Unione potrebbe raggiungere in assenza di dumping pregiudizievole. Non è dunque necessario che l’anno di riferimento sia completamente esente da importazioni oggetto di dumping, a condizione che i risultati dell’industria dell’Unione in tale anno riflettano condizioni operative sostenibili. Di conseguenza la Commissione ha concluso che la redditività conseguita nel 2016 costituiva un punto di riferimento ragionevole e adeguato per stabilire il profitto di riferimento e ha respinto le argomentazioni sollevate dalla parte interessata, che per di più erano di carattere generale e non fornivano un metodo concreto per calcolare un’alternativa migliore per il profitto di riferimento utilizzato.
(284)
L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato superiore in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni durante i controlli incrociati a distanza, verificando i documenti interni della società relativi ai piani di investimento, alle decisioni di gestione e ai rendiconti finanziari. Le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Sulla base di informazioni verificate relative agli investimenti che non è stato possibile realizzare durante il periodo in esame, i margini di profitto di riferimento sono stati aumentati fino al 5,27 % a seconda dei produttori inseriti nel campione.
(285)
Di conseguenza il profitto di riferimento stabilito nella presente inchiesta e conformemente all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base variava tra il 13,25 % e il 17,55 % in funzione della situazione riscontrata in ciascuna delle società inserite nel campione.
(286)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando i rispettivi margini di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(287)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti da accordi ambientali multilaterali e relativi protocolli di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura. Sulla base delle informazioni presentate, supportate dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito che non vi sono stati costi aggiuntivi di conformità a tali convenzioni durante il periodo dell’inchiesta.
(288)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato inseriti nel campione con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.
(289)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (considerando 79 e 179).
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Bahrein
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
11,8
97,4
Tutte le altre importazioni originarie del Bahrein
11,8
97,4
Egitto
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
11,0
105,4
Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto
11,0
105,4
Thailandia
Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.
25,4
116,1
Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.
15,3
108,3
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
25,4
116,1
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(290)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Bahrein
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
11,8
Tutte le altre importazioni originarie del Bahrein
11,8
Egitto
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
11,0
Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto
11,0
Thailandia
Asia Composite Materials Co., Ltd.
25,4
Wanda New Material Co., Ltd.
15,3
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
25,4
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(291)
L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta. Come spiegato al considerando 212, durante il PIR due produttori dell’Unione hanno cessato del tutto la produzione di prodotti GFR a causa di condizioni di mercato sfavorevoli.
(292)
L’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere e/o riconquistare la propria quota di mercato, di aumentare la produzione e l’utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi per coprire i costi di produzione e conseguire il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Su tali basi, l’industria dell’Unione dovrebbe tornare a una situazione sostenibile che le consentirebbe di effettuare investimenti futuri.
(293)
La mancata istituzione di misure comporterebbe probabilmente un’ulteriore perdita di quota di mercato e un deterioramento della redditività, che è diventata di segno negativo nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Ciò potrebbe causare ulteriori chiusure degli impianti di produzione e licenziamenti, mettendo così a repentaglio la sostenibilità dell’industria dell’Unione.
(294)
La Commissione ha quindi concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire misure antidumping sulle importazioni di prodotti GFR originari dei paesi interessati.
7.2.
Interesse degli utilizzatori e dell’associazione degli utilizzatori
(295)
Nel corso dell’inchiesta dieci utilizzatori si sono manifestati e hanno fornito risposte carenti al questionario. La Commissione ha chiesto alle parti interessate di fornire le informazioni mancanti. Tuttavia le parti non hanno ottemperato a tale richiesta. Di conseguenza, la Commissione ha basato la sua valutazione sulle limitate informazioni disponibili nelle risposte al questionario e sulle osservazioni presentate separatamente dalle parti interessate.
(296)
Gli utilizzatori Rivierasca SpA (IT) e ATP s.r.l (IT) hanno espresso il loro sostegno all’istituzione di misure, sottolineando l’importanza della fibra di vetro quale fattore produttivo fondamentale per i loro prodotti e la necessità di disporre di una produzione affidabile di prodotti GFR per mantenere l’integrità meccanica e la disponibilità dei loro laminati, che sono essenziali per le applicazioni finali.
(297)
L’associazione degli utilizzatori Tech-Fab Europe, che comprende tre produttori dell’Unione di cui uno è il denunciante, si è manifestata a sostegno dell’istituzione di misure. Tech-Fab Europe ha affermato che i produttori dell’Unione di stoffe in fibra vetro a maglia aperta subiscono la pressione concorrenziale delle importazioni da paesi vicini che acquistano prodotti GFR (la loro materia prima) dalla Cina e dall’Egitto, senza dazi antidumping o antisovvenzioni, utilizzano la tecnologia cinese ed esportano stoffe in fibra di vetro a maglia aperta nell’Unione a prezzi inferiori. Tech-Fab Europe ha inoltre espresso preoccupazione circa l’esito della scadenza delle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall’Egitto, in merito alle quali aveva chiesto il riesame ed esortato la Commissione a istituire misure di salvaguardia. Secondo quanto affermato, tali misure sono fondamentali per contrastare la sovraccapacità della Cina e dell’Egitto, affrontare i rischi di elusione e mantenere una catena di approvvigionamento equilibrata per proteggere efficacemente la catena del valore della fibra di vetro dell’Unione.
(298)
Kelteks ha espresso preoccupazione in merito al potenziale impatto delle misure antidumping sulle importazioni di prodotti GFR dai paesi interessati. Kelteks ha sottolineato che la sua produzione si basa sull’accesso a materie prime a prezzi competitivi, il che talvolta richiede l’importazione di specifici prodotti in fibra di vetro non disponibili con specifiche o volumi adeguati dai produttori dell’Unione. L’utilizzatore ha avvertito che l’istituzione di dazi antidumping senza un’attenta calibrazione potrebbe perturbare le catene di approvvigionamento, aumentare i costi dei fattori produttivi e indebolire la competitività delle imprese di trasformazione con sede nell’Unione come nel suo caso.
(299)
Gli utilizzatori Tolnatext Fonalfeldolgozo es Müszakiszovet-gyàrto Bt. («Tolnatext») e Dr. Günther Kast GmbH & Co. («Dr. Günther»), che fanno parte del gruppo KAST, nonché Proxim Plewka I Wspólnicy sp. k. hanno affermato che i produttori dell’Unione non hanno aumentato la loro capacità di rifornire il mercato dell’Unione di prodotti GFR, in particolare di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) diretti, per soddisfare adeguatamente la domanda degli utilizzatori, sebbene fossero protetti dalle misure antidumping e compensative in vigore. Essi hanno inoltre osservato che determinati filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), come i rovings con un titolo (tex) basso, non erano promossi attivamente e venduti dai produttori dell’Unione e in alcuni casi le specifiche tecniche richieste dagli utilizzatori non erano soddisfatte dai produttori dell’Unione, il che rende gli utilizzatori estremamente dipendenti dalla disponibilità di prodotti specifici provenienti da fonti alternative. Gli utilizzatori hanno inoltre risentito negativamente dell’oligopolio sempre più concentrato di alcuni produttori dell’Unione, che ha creato un ulteriore rischio di riduzione della disponibilità di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con un titolo (tex) basso. Tali utilizzatori (produttori di stoffe in fibra di vetro a maglia aperta) hanno inoltre confermato le preoccupazioni in merito alla concorrenza da parte di paesi vicini quali Moldova, Serbia, Kosovo e Macedonia del Nord. I produttori di tali paesi possono acquistare liberamente materie prime (prodotti GFR) a basso costo, spesso oggetto di dumping, che consentono loro di fabbricare stoffe in fibra di vetro a maglia aperta a prezzi notevolmente inferiori, con le quali gli utilizzatori (produttori di stoffe in fibra di vetro a maglia aperta) non possono competere.
(300)
Il 7 maggio 2025 si è svolta un’audizione con Proxim Plewka I Wspólnicy sp.k., che ha espresso il proprio disaccordo in merito alla possibile istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia. Nel corso dell’audizione, nonché nella sua risposta al questionario, la parte ha espresso preoccupazioni simili a quelle sollevate da Tolnatext e Dr. Günther.
(301)
L’8 maggio 2025 si è svolta un’audizione con HELM. Nella sua presentazione la parte ha affermato che non vi era alcun nesso di causalità tra le importazioni di prodotti GFR dai paesi interessati e la situazione dell’industria dell’Unione. HELM ha affermato inoltre che i dazi antidumping danneggerebbero l’interesse dell’Unione in quanto creerebbero una crisi di approvvigionamento, poiché un numero considerevole di prodotti importati dai paesi interessati non è fabbricato nell’Unione.
(302)
L’11 settembre 2025 si è svolta un’audizione con Tolnatext e Dr. Günther, nel corso della quale questi ultimi hanno ribadito la loro posizione in merito all’inchiesta e hanno sottolineato la loro forte opposizione all’istituzione delle misure nei confronti delle importazioni dai paesi interessati.
(303)
Il 16 ottobre 2025 si è svolta un’audizione con Lamilux, che ha espresso il proprio disaccordo in merito alla possibile istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di prodotti GFR originari dei paesi interessati. Nel corso dell’audizione, nonché nelle successive risposte scritte ai quesiti della Commissione, Lamilux ha sollevato preoccupazioni simili a quelle espresse da Tolnatext, Dr. Günther ed HELM.
(304)
L’inchiesta ha accertato che l’asserzione secondo cui i produttori dell’Unione non avrebbero aumentato la loro capacità di rifornire il mercato dell’Unione di prodotti GFR era infondata. L’industria dell’Unione ha effettuato ingenti investimenti nonostante le difficili condizioni di mercato e dispone di capacità inutilizzata. L’ulteriore espansione della capacità tuttavia necessita di impegni di capitale a lungo termine, che dipendono a loro volta dal mantenimento di condizioni di parità in cui i produttori competitivi possono prevedere un equo rendimento degli investimenti. L’industria dell’Unione ha dovuto anche far fronte a importazioni sleali e condizioni di mercato difficili.
(305)
La Commissione ha inoltre contestato l’argomentazione secondo cui i produttori dell’Unione non producono determinati tipi specifici di prodotti GFR o non dispongono di capacità sufficienti per fornirli, o secondo cui determinati requisiti tecnici non sono soddisfatti. Nello specifico, l’inchiesta ha confermato che diversi produttori dell’Unione dispongono della tecnologia e della capacità per fabbricare filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) diretti con titolo (tex) basso e che l’industria dell’Unione dispone di una capacità inutilizzata che potrebbe essere destinata a una produzione supplementare. Due dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione producono filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) assemblati, e le visite di verifica hanno confermato che l’industria dell’Unione è in grado di produrre rovings per processi di spruzzatura (tex) e avvolgimento (filament windings), rovings per spruzzatura (2 400 tex) e rovings per spruzzatura e tessuti da 600 gr. I diversi tipi di prodotti GFR possono presentare specifiche tecniche distinte e non sono completamente intercambiabili per tutte le applicazioni, ma condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Dall’inchiesta è emerso inoltre che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) dai paesi interessati sono vendute a prezzi spesso inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione, il che rende poco redditizio sul piano commerciale per l’industria dell’Unione competere a tali livelli di prezzo. Infine, la potenziale istituzione di misure antidumping non impedirebbe ai produttori esportatori di continuare a rifornire il mercato dell’Unione a prezzi non di dumping, come dimostrato dalla costante presenza di produttori già soggetti a misure. Su tale base la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione dispone della competenza tecnologica e della capacità di fornire i tipi di prodotto in esame.
(306)
Sono state analizzate le preoccupazioni relative alla concentrazione del mercato e alle misure sulle importazioni da altri paesi. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che, in generale, gli organismi di regolamentazione esaminano attentamente le concentrazioni e le acquisizioni per prevenire comportamenti anticoncorrenziali. Inoltre l’inchiesta non ha confermato che il mercato dell’Unione è caratterizzato da una mancanza di pressione concorrenziale, in quanto sul mercato dell’Unione continuano a essere presenti volumi significativi di importazioni da paesi terzi. L’eventuale istituzione di misure sulle importazioni dai paesi interessati non eliminerebbe tali fonti di approvvigionamento, ma affronterebbe il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.
(307)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Lamilux ha affermato che l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di prodotti GFR dall’Egitto avrebbe un notevole impatto negativo sulla sua attività. In particolare la parte ha affermato che l’industria dell’Unione non offriva il tipo di prodotto specifico richiesto per il suo processo di fabbricazione, vale a dire feltri (mats) di filati tagliati (15 tex) conformi a una particolare specifica tecnica, comprese larghezze fino a 3 400 mm. Secondo Lamilux, tale prodotto GFR specifico costituiva il principale fattore produttivo per i suoi materiali compositi ed era pertanto obbligata ad acquistarlo da fornitori egiziani. Lamilux ha inoltre affermato che l’istituzione di dazi aumenterebbe notevolmente i costi delle sue materie prime, che non sarebbe in grado di trasferire ai suoi clienti data la pressione concorrenziale esercitata dai prodotti a valle importati. Su tale base, Lamilux ha chiesto un’esclusione specifica per prodotto per i feltri (mats) di filati tagliati (15 tex) che soddisfano le sue specifiche, sostenendo che i produttori dell’Unione non producono, né sono in grado di produrre e fornire questo particolare tipo di prodotto.
(308)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Gli elementi di prova presentati da Lamilux hanno dimostrato solo che i produttori dell’Unione attualmente non offrono l’esatta specifica richiesta, ma ciò non significa che l’industria dell’Unione non dispone della capacità tecnologica per produrre prodotti comparabili con titolo (tex) basso. A tale riguardo, l’inchiesta ha confermato che i produttori dell’Unione possiedono la tecnologia necessaria e la capacità disponibile che potrebbe essere destinata alla produzione di tali specifiche qualora le condizioni di mercato lo giustifichino. La Commissione ha pertanto ritenuto che la richiesta riguardasse una particolare specifica commerciale richiesta da un singolo utilizzatore piuttosto che un tipo di prodotto distinto. La richiesta di esclusione specifica per prodotto è stata pertanto respinta.
(309)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saertex e Amiblu hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di prodotti GFR dal Bahrein, dall’Egitto e dalla Thailandia non sarebbe nell’interesse dell’Unione in quanto inciderebbe negativamente sulle industrie a valle della catena del valore dei materiali compositi. In particolare, hanno affermato che gli utilizzatori dell’Unione di prodotti in fibra di vetro fanno affidamento sui filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) importati per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi competitivi e che l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di soddisfare la domanda se le importazioni fossero soggette a dazi. Le parti hanno inoltre sostenuto che le misure proposte aumenterebbero notevolmente i costi delle materie prime per i produttori a valle operanti in mercati globali altamente competitivi, che non sarebbero in grado di trasferire tali aumenti dei costi sui clienti. Secondo tali parti, il conseguente aumento dei costi di produzione indebolirebbe la competitività dei produttori con sede nell’Unione, incoraggerebbe la delocalizzazione della produzione al di fuori dell’Unione e consentirebbe ai produttori stranieri di prodotti compositi finiti di acquisire quote di mercato nell’Unione. Inoltre a loro parere tali misure aggraverebbero le attuali pressioni sui costi cui devono far fronte i produttori dell’Unione, tra cui gli elevati prezzi dell’energia e l’inflazione, e potrebbero incidere negativamente sulle decisioni in materia di occupazione e investimenti nel settore a valle.
(310)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. L’inchiesta ha dimostrato che le importazioni dai paesi interessati hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, causando in tal modo un pregiudizio notevole. La Commissione ha ricordato che l’obiettivo delle misure antidumping è ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione compensando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Le preoccupazioni sollevate da Saertex e Amiblu in merito a potenziali carenze di approvvigionamento, alla concentrazione strutturale del mercato e alla delocalizzazione della produzione non erano suffragate da elementi di prova verificabili. In particolare, l’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione conserva una capacità produttiva inutilizzata e dispone della capacità tecnologica per fornire i tipi di prodotto pertinenti. Inoltre le misure antidumping non impediscono alle importazioni di entrare nel mercato dell’Unione, ma si limitano a garantire che siano vendute a prezzi equi. La Commissione ha inoltre osservato che i rinforzi in fibra di vetro rappresentano generalmente una quota limitata dei costi di produzione complessivi dei prodotti compositi a valle. Di conseguenza, benché le misure possano avere un certo impatto sui prezzi dei fattori produttivi, l’effetto complessivo sugli utilizzatori a valle dovrebbe rimanere limitato. La Commissione ha pertanto concluso che le argomentazioni presentate da tali parti non superavano la necessità di affrontare il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e non ha modificato la conclusione secondo cui l’istituzione di misure sarebbe nell’interesse dell’Unione.
(311)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il GCC-TSAIP ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una motivazione sufficientemente dettagliata nella sua valutazione dell’interesse dell’Unione. Il GCC-TSAIP ha affermato in particolare che la determinazione non spiegava chiaramente in che modo la Commissione abbia bilanciato gli interessi dell’industria dell’Unione con quelli degli importatori, degli utilizzatori a valle e di altri operatori economici. Secondo tale parte, il ragionamento non specificava sufficientemente il quadro analitico o i criteri economici utilizzati per valutare se i potenziali effetti negativi sulle industrie a valle potessero superare i benefici del ripristino di una concorrenza leale.
(312)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La Commissione ha osservato che gli utilizzatori non hanno fornito risposte complete al questionario. Di conseguenza, le informazioni a disposizione della Commissione erano limitate. L’inchiesta ha comunque compreso un esame delle informazioni disponibili, tra cui le comunicazioni scritte degli utilizzatori e delle relative associazioni e le audizioni tenute con diverse parti interessate. La Commissione ha analizzato le preoccupazioni espresse in merito alla disponibilità dell’offerta, alle specifiche dei prodotti, ai potenziali aumenti dei prezzi e alla concentrazione del mercato, come descritto ai considerando da 304 a 305. L’inchiesta ha confermato che l’industria dell’Unione dispone della capacità tecnologica e della capacità inutilizzata per fornire i tipi di prodotto pertinenti e che l’istituzione di misure non impedirebbe alle importazioni di continuare a rifornire il mercato dell’Unione a prezzi equi. La Commissione ha inoltre constatato che il mercato dell’Unione rimane aperto alle importazioni da diversi paesi terzi e pertanto non si troverebbe ad affrontare una carenza di approvvigionamento. Su tale base la Commissione ha concluso che i potenziali effetti negativi sugli utilizzatori a valle non superavano chiaramente i benefici per l’industria dell’Unione derivanti dal ripristino di una concorrenza leale e che non esistevano fondati motivi contrari all’istituzione di misure.
(313)
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione e in assenza di una risposta significativa da parte degli utilizzatori e degli importatori, non sono emersi elementi di prova tali da contraddire la conclusione secondo cui un eventuale impatto negativo delle misure sugli importatori indipendenti e sugli utilizzatori dovrebbe essere limitato e non supererà chiaramente gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.
7.3.
Interesse dei fornitori e dei sindacati
(314)
I fornitori dell’industria dell’Unione Kerkosand spol. s r.o., Westlake Epoxy BV, Minerali Industriali SRL, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost e l’associazione dei fornitori European Lime Association hanno espresso il loro sostegno all’istituzione delle misure. Essi hanno sottolineato l’importanza di disporre di tutti i componenti e materiali chiave di questa catena del valore all’interno dell’Unione, per garantire la resilienza in settori strategici. Il mantenimento di tali risorse a livello locale inoltre sosterrebbe la catena di approvvigionamento e migliorerebbe la capacità dell’Unione di proporre nuove idee e soddisfare le esigenze del mercato.
(315)
Anche i fornitori LB Minerals s.r.o. e Chimica Organica Industriale Milanese SpA si sono manifestati a sostegno dell’istituzione delle misure. Nelle loro osservazioni hanno sottolineato l’importanza dei prodotti GFR come materia prima leggera fondamentale, che affronta le sfide attuali sostituendo materie prime più pesanti o fornendo soluzioni innovative in vari settori, quali i trasporti, l’energia, l’edilizia e altro ancora.
(316)
Il sindacato IndustriAll Europe, che rappresenta, tra gli altri, i lavoratori nel settore dei prodotti GFR, si è manifestato a sostegno dell’istituzione di misure antidumping, esprimendo preoccupazione per il fatto che, in assenza di un’azione risoluta, l’Unione potrebbe trovarsi ad affrontare la chiusura di impianti, compromettendo le iniziative industriali e le ambizioni della normativa sull’industria a zero emissioni nette del piano industriale del Green Deal, il che potrebbe minacciare posti di lavoro di qualità nel settore dei prodotti GFR e nelle industrie a valle.
(317)
La Commissione ha quindi concluso che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di prodotti GFR originari dei paesi interessati sarebbe nell’interesse dei fornitori e dei sindacati.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(318)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere chiaramente contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
(319)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(320)
È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni dei prodotti originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio di cui al considerando 289 e i margini di dumping di cui al considerando 290. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(321)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Bahrein
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
11,8
Bahrein
Tutte le altre importazioni originarie del Bahrein
11,8
Egitto
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
11,0
Egitto
Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto
11,0
Thailandia
Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.
25,4
Thailandia
Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.
15,3
Thailandia
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
25,4
(322)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(323)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato».
(324)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(325)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(326)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(327)
Poiché nel presente procedimento non sono state istituite misure provvisorie, non sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
(328)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
12
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(329)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 e originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Bahrein
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
11,8
89XI
Tutte le altre importazioni originarie del Bahrein
11,8
8999
Egitto
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
11,0
88BA
Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto
11,0
8999
Thailandia
Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.
25,4
89XJ
Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.
15,3
89XK
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
25,4
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/890.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia (
GU C, C/2025/1135, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1135/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/890 della Commissione, del 15 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia (
GU L, 2025/890, 16.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/890/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio (
GU L, 2025/2328, 25.11.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2328/oj
). regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2337, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2337/oj
).
(
5
)
Cfr. «Türkiye issues final anti-dumping ruling on glass fiber reinforced materials from Egypt and Bahrain»,
https://fiberglassnonwoven.com/Knowledge/81.html
.
(
6
)
Sentenza dell’11 luglio 2017,
Viraj Profiles/Consiglio
, causa T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98.
(
7
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2777
.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337.
(
9
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/209 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (
GU L, 2024/209, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/209/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione del 5 luglio 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (
GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1100/oj
), considerando 98; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395 della Commissione dell’11 agosto 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia (
GU L 211 del 12.8.2022, pag. 127
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1395/oj
), considerando 171; regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione del 9 febbraio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia (
GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/oj
).
(
10
)
Pubblicazione: Elsafoury, E. Y.,
Exchange Rate Pass-Through from Parallel Foreign Exchange Markets
,
https://dash.harvard.edu/entities/publication/38bfa6d8-6d86-4c8e-aa60-e0f93ab6dff3
.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione, del 25 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l’inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell’India (
GU L, 2025/1919, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1919/oj
).
(
12
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/831/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0831/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2026/831 disciplina i dazi antidumping su prodotti GFR (glass fibre reinforced) e rappresenta un'applicazione pratica dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/1036 (regolamento di base antidumping). Commercialisti e consulenti doganali consultano questo provvedimento per comprendere margini di dumping, valore normale costruito, prezzo all'esportazione, undercutting dei prezzi e pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. È rilevante per importatori, esportatori e produttori che operano nel settore dei compositi in fibra di vetro, nonché per chi gestisce questioni di origine preferenziale, classificazione tariffaria (codici NC 7019) e compliance doganale su importazioni da paesi terzi.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.