Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0801/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 della Commissione, del 9 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani

Pubblicato: 09/04/2026 In vigore dal: 09/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono i margini di dumping provvisori stabiliti dalla Commissione europea per l'acido tereftalico importato dalla Corea e dal Messico?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 della Commissione europea ha stabilito dazi antidumping provvisori su importazioni di acido tereftalico (TA) originario dalla Repubblica di Corea e dal Messico, a seguito di un'inchiesta aperta nel agosto 2025 su denuncia del produttore belga INEOS Aromatics. Per la Corea, i margini di dumping provvisori variano: il 6,2% per Samnam Petrochemical Co., Ltd., lo 0% per Taekwang Industrial Co., Ltd., il 6,2% per Hanwha Impact Corporation (non inserita nel campione), e il 13,7% per tutti gli altri produttori coreani. Per il Messico, poiché nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha applicato il margine del 75,5% basato su dati disponibili e costruzione del valore normale. Questi dazi provvisori rimangono in vigore fino alla conclusione dell'inchiesta definitiva e si applicano al prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. La determinazione dei margini ha considerato il confronto tra il valore normale (prezzo sul mercato interno) e il prezzo all'esportazione, con adeguamenti per fattori quali costi di trasporto, credito e spese bancarie.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 della Commissione, del 9 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/801 of 9 April 2026 imposing provisional anti-dumping duties on imports of terephthalic acid originating in the Republic of Korea and the United Mexican States

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/801 10.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/801 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2026 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 13 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tereftalico («TA») originario della Repubblica di Corea («Corea») e degli Stati Uniti messicani («Messico») (denominati collettivamente «paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2025. La denuncia è stata presentata da un produttore dell’Unione con sede in Belgio, INEOS Aromatics («INEOS» o «denunciante»), che rappresenta oltre il [27-47] % della produzione dell’industria dell’Unione dell’acido tereftalico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013 della Commissione ( 3 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato in merito all’apertura dell’inchiesta i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali, le autorità coreane e messicane e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (6) Il governo coreano e diverse parti interessate hanno presentato osservazioni sull’apertura dell’inchiesta, in particolare: i produttori esportatori messicani Akra Polyester, S.A. de C.V. («Akra») e Tereftalatos Mexicanos S.A. de C.V. («Temex»), insieme denominati «Alpek», e la Korean Chemical Industry Association («KCIA») per conto dei produttori esportatori coreani. (7) In primo luogo, il governo coreano e tali parti hanno sostenuto che la versione non riservata della denuncia non era conforme alle norme di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto non conteneva dati sufficientemente particolareggiati e indicava intervalli troppo ampi per consentire una comprensione e un’analisi adeguate delle principali argomentazioni contenute nella denuncia, e hanno chiesto una versione non riservata aggiornata che utilizzasse intervalli più ristretti o cifre indicizzate. (8) In secondo luogo, la KCIA ha sostenuto che non si poteva ritenere che la denuncia fosse stata presentata «dall’industria dell’Unione o per suo conto», dato che non era dimostrato che essa fosse sostenuta dai produttori dell’Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile alla parte dell’industria dell’Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia, in quanto la versione consultabile della denuncia affermava che «il denunciante rappresenta circa il [percentuale ben al di sopra della soglia del 25 %] % della produzione totale di acido tereftalico nell’UE durante il PI indicato nella denuncia», non dimostrando quindi il raggiungimento della soglia del 50 %. (9) Il denunciante si è opposto a tale interpretazione della soglia del 50 %, sostenendo che essa si applica esclusivamente per valutare se un’eventuale opposizione da parte dell’industria dell’Unione prevalga sul sostegno o sulla neutralità tra i produttori che hanno formalmente espresso una posizione in merito alla denuncia. (10) In terzo luogo, Alpek, la KCIA e il governo coreano hanno anche sostenuto che l’inchiesta non avrebbe dovuto essere aperta, affermando che la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti dell’esistenza di un pregiudizio notevole e di un nesso di causalità. Alpek ha inoltre sostenuto che le importazioni dal Messico non avrebbero potuto essere la causa del pregiudizio e che non avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con le importazioni coreane. (11) Nello specifico, tali parti hanno sostenuto che il periodo selezionato nella denuncia non era rappresentativo, in quanto il 2021, punto di partenza per l’analisi del pregiudizio, era stato pesantemente condizionato dalle perturbazioni del commercio marittimo mondiale e dai lockdown dovuti alla COVID-19, che hanno ridotto i volumi delle importazioni nell’Unione creando condizioni di mercato insolitamente favorevoli e distorcendo il quadro del pregiudizio, e che le tendenze osservate sono solo un ritorno a un mercato normale. Le parti hanno inoltre sostenuto che lo stesso denunciante ha aumentato la propria quota di mercato nell’Unione, migliorando i volumi delle esportazioni, i dati relativi agli utili e i volumi di produzione, il che è in contrasto con l’affermazione di un pregiudizio sistemico per l’industria dell’Unione. (12) Il denunciante ha contestato tali argomentazioni, sottolineando che la situazione del mercato prima della pandemia di COVID-19 non era quella di un mercato normale e non pregiudizievole e sottolineando il fatto che aveva già presentato con successo una denuncia antidumping nel 2016. (13) Per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui la versione non riservata della denuncia non consente di comprendere le tendenze e i modelli, la Commissione ha constatato che la versione consultabile dalle parti interessate conteneva elementi di prova essenziali e riassunti non riservati dei dati sufficienti a consentire alle parti interessate di comprendere adeguatamente l’evoluzione degli indicatori di pregiudizio su cui si basava la denuncia e di esercitare i loro diritti di difesa nel corso dell’intero procedimento, ed era conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. (14) La Commissione ha concluso che sussistevano validi motivi per il trattamento riservato mediante l’utilizzo di intervalli, in quanto vi era un unico denunciante, INEOS, e pertanto la maggior parte delle cifre consiste in dati specifici dell’impresa. (15) La Commissione ha inoltre osservato che le medesime parti hanno presentato argomentazioni e osservazioni sostanziali sulle tendenze proprio sulla base di tali dati, asseritamente insufficienti. Ciò suggerisce anche che i riassunti non riservati contenuti nella versione consultabile della denuncia hanno di fatto fornito una comprensione significativa delle informazioni sensibili sottostanti. (16) Per quanto riguarda le argomentazioni della KCIA sulla mancanza di legittimazione a presentare la denuncia, la Commissione ha sottolineato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, la denuncia si considera presentata «dall’industria dell’Unione o per suo conto» se i membri dell’industria dell’Unione che sostengono espressamente la denuncia rappresentano almeno il 25 % della produzione totale dell’industria dell’Unione e se i sostenitori rappresentano una produzione superiore a quella degli oppositori. (17) La Commissione ha effettuato un esame della legittimazione ad agire prima dell’apertura dell’inchiesta. A tal fine, tutti i produttori dell’Unione menzionati nella denuncia e altrimenti noti alla Commissione prima dell’apertura dell’inchiesta sono stati contattati e presi in considerazione nel calcolo della rappresentatività dei denuncianti. Una nota sulla legittimazione ad agire è stata inserita nel fascicolo pubblico il giorno dell’apertura dell’inchiesta, a dimostrazione del fatto che il denunciante agiva per conto di oltre il [27-47] % della produzione totale dell’Unione, che un produttore ha espresso una posizione neutra e che nessun produttore si è opposto all’apertura dell’inchiesta. (18) È stato pertanto dimostrato il rispetto delle soglie pertinenti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e la Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto infondata. (19) Per quanto riguarda le argomentazioni di Alpek sulla valutazione cumulativa, la Commissione ha constatato che erano soddisfatte le condizioni per la valutazione cumulativa delle importazioni dai paesi interessati nella fase della denuncia sulla base delle informazioni e delle statistiche disponibili. (20) In particolare, i margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. Come risulta dalle statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili, le importazioni oggetto di dumping non erano trascurabili (superiori al livello minimo) in termini di volumi per entrambi i paesi interessati. Inoltre le condizioni di concorrenza sono state considerate simili. La valutazione cumulativa era pertanto giustificata. (21) Il criterio giuridico degli elementi di prova richiesti per una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base («sufficiente a giustificare l’apertura di un’inchiesta») chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella denuncia non sono le stesse su cui la Commissione basa le proprie risultanze al termine di un’inchiesta. La denuncia deve infatti contenere sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui il denunciante possa ragionevolmente disporre. (22) Inoltre l’articolo 5 del regolamento di base non richiede che tutti i fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base siano analizzati in una denuncia o mostrino un deterioramento affinché si possa constatare l’esistenza di elementi di prova sufficienti attestanti un pregiudizio notevole. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma di fatto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (ma non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, elencati all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. (23) Nel caso di specie, l’analisi della Commissione degli elementi di prova forniti dal denunciante, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, ha dimostrato che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 1.5. Campionamento (24) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (25) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tuttavia, poiché tutti e tre i produttori noti dell’Unione si sono manifestati, si è infine deciso che il campionamento non era necessario in quanto tutti potevano essere oggetto dell’inchiesta. Questi tre produttori dell’Unione rappresentavano il 100 % della produzione dell’Unione del prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta. Campionamento degli importatori indipendenti (26) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (27) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Il campionamento non è stato quindi necessario. Campionamento dei produttori esportatori (28) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Corea a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica di Corea presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (29) Tre produttori esportatori della Corea hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della Corea sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione. (30) Dato che in Messico vi era un solo produttore esportatore noto e che nessun altro produttore esportatore messicano si è manifestato dopo l’apertura dell’inchiesta, non è stato necessario ricorrere al campionamento per quanto riguarda il Messico. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (31) La Commissione ha messo a disposizione online ( 4 ) i questionari per i produttori esportatori il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (32) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione: — INEOS, Geel, Belgio; — Indorama Ventures Quimica S.L.U. («IVQ»), San Roque, Cadice, Spagna; — Orlen S.A. («Orlen»), Varsavia, Polonia. Produttori esportatori della Corea: — Samnam Petrochemical Co., Ltd., Seoul, Corea — Taekwang Industrial Co., Ltd., Seoul, Corea (33) Nessun produttore esportatore messicano ha risposto al questionario. Inoltre dieci utilizzatori hanno fornito risposte al questionario, che tuttavia non sono state verificate in questa fase dell’inchiesta. 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (34) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (35) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da acido tereftalico di purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 %, di norma classificato con il numero CAS (Chemical Abstracts Service) 100-21-0 e cui di norma corrisponde il numero CUS ( Customs and Statistics ) 0023865-3, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (36) L’acido tereftalico è utilizzato principalmente nella produzione di polietilentereftalato («PET»), impiegato in bottiglie, imballaggi, fibre, pellicole e granuli. Quantità minori sono utilizzate anche nei plastificanti, nei rivestimenti e in altre applicazioni speciali. 2.2. Prodotto in esame (37) Il prodotto in esame è l’acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11) («prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (38) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (39) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (40) Varie parti (l’utilizzatore UAB NEO Group e la KCIA, con i suoi membri Samnam Petrochemical Co., Ltd., Taekwang Industrial Co., Ltd e Hanwha Impact Corporation) hanno chiesto l’esclusione dell’acido tereftalico qualificato («QTA») dalla definizione del prodotto, sostenendo che: — l’acido tereftalico purificato («PTA») e il QTA non condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche; — l’industria dell’Unione produce solo PTA e non QTA e sarebbe pertanto impossibile confrontare la differenza di prezzo tra il PTA e il QTA, mentre la giurisprudenza dell’OMC obbliga un’autorità incaricata dell’inchiesta a garantire la comparabilità dei prezzi quando effettua la sua analisi degli effetti sui prezzi. (41) UAB NEO Group ha precisato che, sebbene il QTA possa essere utilizzato nella produzione di granuli di PET per bottiglie, non può sostituire completamente il PTA. Di conseguenza il PTA deve essere integrato nel processo insieme al QTA secondo un rapporto specifico. (42) Il denunciante ha replicato affermando che il QTA presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche del PTA ed è ampiamente intercambiabile nella maggior parte delle applicazioni a valle, ponendosi quindi di fatto in concorrenza con il PTA sul mercato della produzione di poliesteri. (43) La Commissione ha concluso in via provvisoria che entrambi i tipi di prodotto condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi utilizzi. Inoltre eventuali differenze nei livelli di purezza del QTA e del PTA non giustificavano un’esclusione del QTA dalla definizione del prodotto. È altresì emerso che il QTA è effettivamente in concorrenza con il PTA nella produzione del prodotto a valle PET per tutte le qualità di PET. Gli elementi di prova raccolti hanno dimostrato che almeno alcuni utilizzatori impiegano efficacemente sia il PTA che il QTA nella propria produzione in modo intercambiabile. Inoltre non è stata riscontrata una chiara differenza di prezzo tra il QTA e il PTA tale da giustificare un adeguamento del costo o del prezzo del QTA. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 3. DUMPING 3.1. Corea 3.1.1. Valore normale (44) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione erano rappresentative. (45) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno. (46) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. Su tale base, per ciascun tipo di prodotto, le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione erano rappresentative. (47) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. (48) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se: a) il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione. (49) Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PI. (50) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se: a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione. (51) Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che per entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione meno dell’80 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle vendite remunerative durante il PI. 3.2. Prezzo all’esportazione (52) Entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione hanno venduto nell’Unione esclusivamente tramite operatori commerciali indipendenti stabiliti al di fuori dell’Unione, compresi operatori commerciali con sede in Corea e in paesi terzi. L’inchiesta ha confermato che i produttori hanno spedito direttamente il prodotto in esame nell’Unione e che il flusso di fatture e pagamenti è passato attraverso gli operatori commerciali indipendenti. (53) Il prezzo all’esportazione franco fabbrica è stato pertanto stabilito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.3. Confronto (54) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale (55) Al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto interno, movimentazione, carico e imballaggio. (56) Sono stati applicati adeguamenti per il seguente fattore che incide sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito. 3.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (57) Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto interno, movimentazione, carico e imballaggio. (58) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito e spese bancarie. 3.4. Margini di dumping (59) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (60) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (%) Samnam Petrochemical Co., Ltd. 6,2 Taekwang Industrial Co., Ltd. 0 (61) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione, non tenendo conto del margine del produttore esportatore per il quale non sono state riscontrate pratiche di dumping. (62) Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è stato fissato al 6,2 %. (63) Per tutti gli altri produttori esportatori della Corea la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (64) Essendo a conoscenza dell’esistenza di almeno un produttore esportatore coreano che non ha collaborato all’inchiesta, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del 25 % delle operazioni oggetto di dumping della società inserita nel campione che ha collaborato con il margine di dumping più elevato. (65) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (%) Produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione: Hanwha Impact Corporation 6,2 Tutte le altre importazioni originarie della Corea 13,7 3.5. Messico (66) Come già indicato al considerando 33, nessun produttore esportatore messicano ha collaborato all’inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha basato le proprie conclusioni in materia di dumping sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. 3.5.1. Valore normale (67) Poiché non esistevano informazioni pubblicamente disponibili sui prezzi dell’acido tereftalico praticati sul mercato interno messicano né per Alpek né per altri produttori, la Commissione ha costruito il valore normale per il Messico utilizzando i dati del periodo dell’inchiesta indicati nella denuncia ( 5 ) e i dati dell’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) per il settore dell’industria chimica. (68) Il valore normale è stato costruito utilizzando i rapporti tra i fattori produttivi dell’industria dell’Unione indicati nella denuncia e i prezzi di tali fattori sul mercato interno del Messico, più i dati prontamente disponibili del produttore Alpek che non ha collaborato: a) le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che non ha collaborato Alpek per il PI; e b) il profitto realizzato dal produttore esportatore che non ha collaborato Alpek nell’ultimo esercizio fiscale redditizio, il 2022. 3.6. Prezzo all’esportazione (69) Il prezzo all’esportazione dell’acido tereftalico dal Messico verso l’Unione è stato determinato in base ai dati di Eurostat e della banca dati Surveillance 3 («Surveillance») ( 6 ) . L’acido tereftalico è classificato con il codice NC 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 00), specifico per «acido tereftalico e suoi sali». Sebbene il prodotto in esame nella presente inchiesta sia solo l’acido tereftalico, secondo la denuncia tutte le importazioni dal Messico nell’Unione con questo codice NC corrispondono all’acido tereftalico. 3.7. Confronto (70) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. (71) Tali dati sui prezzi delle statistiche di Eurostat, rappresentando i prezzi a livello CIF, sono stati adeguati al livello franco fabbrica detraendo i costi di nolo, sdoganamento e trasporto interno aggiornati in base ai tassi di inflazione in Messico. 3.8. Margine di dumping (72) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (73) Di conseguenza i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (%) Tutti i produttori esportatori 75,5 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (74) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da tre produttori dell’Unione: INEOS, Orlen e IVQ. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Altri due produttori del gruppo Indorama erano attivi sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame: IndoramaVentures Portugal PTA — Unipessoal Lda a Sines, Portogallo («Indorama Portogallo») e Indorama Ventures Europe B.V. a Rotterdam, Paesi Bassi («Indorama Paesi Bassi»). Entrambi questi impianti hanno cessato la produzione rispettivamente nel 2023 e nel 2024. (75) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata pari a circa 1,65 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, come il questionario relativo ai macroindicatori verificato presentato dal denunciante, integrato dai dati dei questionari individuali sul pregiudizio presentati dai tre produttori dell’Unione attivi nel periodo dell’inchiesta: INEOS, Orlen e IVQ. (76) Come indicato ai considerando 25 e 74, i tre produttori dell’Unione rappresentavano il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta. 4.2. Uso vincolato (77) Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio a causa delle pratiche di dumping e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile (uso vincolato) dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. (78) L’acido tereftalico è una delle principali materie prime per la produzione del PET. L’utilizzo più significativo dell’acido tereftalico è nella produzione di resina di PET, impiegata prevalentemente nella fabbricazione di bottiglie di plastica e imballaggi alimentari. Una quota molto inferiore di acido tereftalico è impiegata per produrre fibre, granuli e pellicole di PET, che sono poi utilizzati per plastificanti, rivestimenti e altre applicazioni speciali. (79) La Commissione ha constatato che una parte sostanziale [35-60] % della produzione di acido tereftalico di IVQ era destinata a un uso vincolato. Una parte significativa della produzione di acido tereftalico era trasferita internamente senza fatture commerciali per l’ulteriore produzione a valle di PET all’interno della società. Ciò faceva parte di una strategia di integrazione verticale perseguita per l’ottimizzazione dei costi ( 7 ) ; IVQ non acquistava quindi acido tereftalico da fornitori indipendenti per la sua produzione di PET. In tale ottica, sebbene i prezzi per il trasferimento interno dell’acido tereftalico praticati da IVQ fossero comparabili ai prezzi di mercato, la Commissione ha ritenuto che questa parte del mercato fosse vincolata. (80) Anche Indorama Paesi Bassi perseguiva un’analoga strategia di integrazione verticale ( 8 ) . Nello stimare il consumo sul mercato libero e l’uso vincolato della produzione totale di acido tereftalico nell’Unione, la Commissione ha pertanto ritenuto che la stessa quota della produzione di Indorama Paesi Bassi fosse destinata all’uso vincolato negli anni in cui questa era operativa. Tale valutazione è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili, comprese le stime presentate dal denunciante nel questionario relativo ai macroindicatori. (81) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. (82) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata all’acido tereftalico e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. (83) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati relativi al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione. (84) Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Questi sono: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero. 4.3. Consumo dell’Unione (85) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del questionario relativo ai macroindicatori verificato presentato dal denunciante, integrato dai dati dei questionari individuali sul pregiudizio verificati presentati dai tre produttori dell’Unione e dai dati di Eurostat e Surveillance. (86) La Commissione ha constatato che la Lituania ha concesso un trattamento riservato a un volume significativo di importazioni di acido tereftalico a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) . Per questo motivo i dati di Eurostat non indicavano le fonti di tutte le importazioni di acido tereftalico. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati di Surveillance per determinare i volumi, i valori e le fonti delle importazioni in Lituania, mentre i dati di Eurostat sono stati utilizzati per determinare i volumi, i valori e le fonti delle importazioni nei restanti 26 Stati membri. (87) Per il motivo di cui sopra, è stato necessario esprimere sotto forma di intervalli i dati relativi ai volumi e ai prezzi delle importazioni e tutti gli altri dati da cui è stato possibile dedurre tali cifre. (88) Sulla base dei dati di cui sopra, la Commissione ha stabilito che il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione [2 500 000 – 3 000 000 ] [1 800 000 – 2 300 000 ] [2 100 000 – 2 600 000 ] [2 000 000 – 2 500 000 ] Indice 100 72 85 83 Mercato vincolato [300 000 –350 000 ] [250 000 –300 000 ] [200 000 –250 000 ] [150 000 –200 000 ] Indice 100 86 71 58 Mercato libero [2 100 000 – 2 600 000 ] [1 500 000 – 2 000 000 ] [1 800 000 – 2 300 000 ] [1 800 000 – 2 300 000 ] Indice 100 71 87 86 Fonte : risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario relativo ai macroindicatori verificato, dati di Eurostat e Surveillance (89) Il periodo in esame è stato caratterizzato da una diminuzione del consumo totale dell’Unione di acido tereftalico. (90) Il 2023 è stato un anno particolarmente impegnativo per l’industria dell’Unione, in quanto la domanda totale è calata del 28 % rispetto all’anno precedente, mentre la domanda sul mercato libero è diminuita del 29 %. Tale flessione è stata determinata dall’incertezza economica generale all’interno dell’Unione che ha colpito l’industria del PET in quanto principale cliente dell’acido tereftalico, nonché dalla normalizzazione del comportamento di acquisto e dalla riduzione delle scorte dei principali clienti dopo la pandemia di COVID-19. (91) Nel 2024, con la stabilizzazione del mercato, la domanda è leggermente aumentata, ma la domanda totale è rimasta inferiore del 15 % rispetto a quella del 2022, mentre la domanda sul mercato libero è risultata inferiore del 13 %. La domanda totale è diminuita di ulteriori due punti percentuali nel periodo dell’inchiesta e la domanda sul mercato libero di un punto percentuale. (92) Il mercato vincolato si è ridotto in ogni anno del periodo in esame e del 42 % nell’arco dell’intero periodo in esame. Tale calo è stato determinato principalmente dalla chiusura dell’impianto di Indorama Paesi Bassi, che stava gradualmente riducendo la produzione (anche per uso vincolato) e ha interrotto la produzione di acido tereftalico e PET nel 2024. (93) Il fatto che il consumo del mercato vincolato sia diminuito in modo così lineare rispetto alla domanda sul mercato libero avvalora ulteriormente la conclusione secondo cui la riduzione delle scorte è stata un fattore importante alla base del calo della domanda sul mercato libero nel 2022. I produttori di PET integrati verticalmente, non avendo necessità di costituire scorte di acido tereftalico, potevano semplicemente continuare a rifornirsene nella misura in cui vi fosse domanda di PET in un dato anno. 4.4. Importazioni dai paesi interessati 4.4.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati (94) La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni oggetto di dumping del prodotto originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. (95) Come stabilito al considerando 60, per un produttore esportatore coreano, Taekwang, non sono state riscontrate pratiche di dumping. Le importazioni di Taekwang sono state pertanto escluse dalla valutazione del pregiudizio. Le considerazioni che seguono riguardano solo le restanti importazioni oggetto di dumping dalla Corea e le importazioni oggetto di dumping dal Messico. Le importazioni di Taekwang sono considerate come importazioni da altri paesi terzi. (96) Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico era superiore al livello minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni oggetto di dumping da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato erano pari al 23 % per le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e al 5 % per il Messico. (97) Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con il prodotto fabbricato nell’Unione, in quanto venduti attraverso gli stessi canali di vendita e alle stesse categorie di clienti. (98) Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. (99) Alpek ha sottolineato che le importazioni dal Messico sono rimaste stabili nel periodo in esame e che il denunciante non ha chiesto una valutazione cumulativa delle importazioni dal Messico e dalla Corea. Alpek ha sostenuto che gli effetti sui prezzi delle importazioni dal Messico e dalla Corea dovrebbero pertanto essere stabiliti in modo indipendente. (100) Il denunciante ha contestato le argomentazioni di Alpek sostenendo che, per il fatto stesso di aver presentato un’unica denuncia riguardante le importazioni dello stesso prodotto sia dal Messico che dalla Corea, esso ha necessariamente invocato il quadro analitico di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunciante ha inoltre sottolineato che l’articolo 3, paragrafo 4, non indica una richiesta formale del denunciante come una delle condizioni per l’analisi cumulativa. (101) La Commissione ha convenuto che una richiesta del denunciante non è un requisito per l’analisi cumulativa. Le importazioni dal Messico sono risultate oggetto di dumping e, nonostante un calo nel periodo in esame, erano presenti in quantità significative. Erano pertanto soddisfatte tutte le condizioni per un’analisi cumulativa a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. (102) La Commissione ha pertanto concluso che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati dovrebbero essere valutati cumulativamente e ha respinto l’argomentazione di Alpek. 4.4.2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati (103) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni oggetto di dumping sulla base dei dati di Eurostat e Surveillance, come illustrato al considerando 86. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è stata calcolata in base al volume delle importazioni e al consumo sul mercato libero dell’Unione indicato nella tabella 1, detraendo le vendite di Taekwang. (104) Le importazioni nell’Unione oggetto di dumping dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Volume delle importazioni oggetto di dumping originarie della Corea (in tonnellate) [350 000 – 410 000 ] [250 000 – 310 000 ] [340 000 – 400 000 ] [440 000 –500 000 ] Indice 100 74 94 125 Quota di mercato (in %) 16 16 17 23 Volume delle importazioni originarie del Messico (in tonnellate) [120 000 – 150 000 ] [120 000 – 150 000 ] [140 000 – 170 000 ] [110 000 –140 000 ] Indice 100 98 111 83 Quota di mercato (in %) 6 8 7 5 Volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati (in tonnellate) [470 000 – 560 000 ] [370 000 – 460 000 ] [480 000 – 570 000 ] [550 000 –640 000 ] Indice 100 80 99 114 Quota di mercato (in %) 21 24 24 28 Fonte : Eurostat, Surveillance e risposta verificata di Taekwang al questionario (105) Le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico sono state presenti sul mercato dell’Unione durante tutto il periodo in esame. Il calo della domanda nel 2023, come indicato al considerando 90, si è tradotto anche in una riduzione del 20 % del volume delle importazioni oggetto di dumping in quell’anno. (106) Dopo tale calo nel 2023, il volume delle importazioni oggetto di dumping ha iniziato ad aumentare drasticamente. Nel 2024 le importazioni oggetto di dumping erano già aumentate di 19 punti percentuali rispetto al 2023. Tale aumento è proseguito anche nel periodo dell’inchiesta, durante il quale le importazioni oggetto di dumping sono aumentate di altri 15 punti percentuali, anche a fronte di un calo della domanda, aumentando complessivamente del 14 % nel corso del periodo in esame. (107) L’evoluzione delle quote di mercato ha dimostrato che le importazioni oggetto di dumping sono aumentate costantemente nonostante la volatilità della domanda. Sebbene con il calo della domanda nel 2023 anche le importazioni oggetto di dumping siano diminuite in termini assoluti, in quell’anno la loro quota di mercato è comunque aumentata di quattro punti percentuali. Nel 2024, con l’aumento sia della domanda totale che delle importazioni, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è rimasta stabile. Tuttavia nel periodo dell’inchiesta le importazioni oggetto di dumping hanno acquisito altri quattro punti percentuali di quota di mercato nell’Unione, in quanto il loro volume ha continuato ad aumentare anche a fronte di un nuovo calo della domanda. 4.5. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e undercutting dei prezzi (108) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni oggetto di dumping in base ai dati di Surveillance ed Eurostat. (109) L’undercutting dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori coreani inseriti nel campione per le importazioni dalla Corea e sulla base dei prezzi indicati da Surveillance ed Eurostat per le importazioni dal Messico. (110) La media ponderata dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Corea [840 –1 000 ] [720 –880 ] [730 –890 ] [680 –840 ] Indice 100 83 84 77 Messico [900 –1 060 ] [800 –960 ] [790 –950 ] [650 –810 ] Indice 100 83 80 73 Media ponderata del prezzo 953 795 791 723 Indice 100 83 83 76 Fonte : Eurostat e Surveillance (111) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico sono diminuiti in ogni anno del periodo in esame, con una leggera fluttuazione al rialzo dei prezzi delle importazioni dalla Corea nel 2024. Poiché nel 2022 le perturbazioni della catena di approvvigionamento a livello mondiale hanno inciso sui costi di trasporto e sui prezzi delle materie prime, il costo di produzione e i prezzi da paesi terzi e nell’Unione sono stati elevati ( 10 ) . (112) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 17 % tra il 2022 e il 2023. Nel 2023 i prezzi delle importazioni dal Messico hanno continuato a diminuire di altri tre punti percentuali, mentre nello stesso anno il prezzo per la Corea è leggermente aumentato. I prezzi delle importazioni da entrambi i paesi sono poi diminuiti di altri sette punti percentuali nel periodo dell’inchiesta, con un conseguente calo complessivo del 24 % della media ponderata del prezzo all’importazione da entrambi i paesi nel periodo in esame. (113) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e b) la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dai produttori inseriti nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione per le importazioni coreane e i prezzi medi delle importazioni ricavati dalle statistiche di Surveillance ed Eurostat per le importazioni messicane, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. (114) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale e dopo aver detratto riduzioni e sconti. I prezzi del QTA sono stati confrontati con i prezzi del PTA in quanto la Commissione ha stabilito che entrambi i tipi di prodotto erano effettivamente in concorrenza sugli stessi mercati e che non vi era alcuna differenza significativa di costo o di prezzo tra i due tipi che giustificasse un adeguamento. (115) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Nel periodo dell’inchiesta non è stato riscontrato alcun undercutting delle importazioni oggetto di dumping. (116) La Commissione ha tuttavia stabilito l’esistenza di una contrazione e depressione dei prezzi durante tutto il periodo in esame. Le importazioni oggetto di dumping sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori ai costi di produzione dell’industria dell’Unione in tutti gli anni del periodo in esame. Nel 2022 e nel 2023 sono state vendute anche a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. (117) Il prezzo di tali importazioni oggetto di dumping è diminuito in ogni anno del periodo in esame. A fronte della forte presenza sul mercato di importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e della continua perdita di quote di mercato a favore di tali importazioni, i produttori dell’Unione non sono stati in grado, in nessuno degli anni del periodo in esame, di fissare o aumentare i loro prezzi al di sopra del costo di produzione. Al contrario, i produttori dell’Unione sono stati costretti a continuare a ridurre i loro prezzi per mantenere almeno una certa quota di mercato. Come indicato nella tabella 7, ad eccezione del 2023, anno in cui si è verificato un calo più consistente del costo di produzione, la riduzione dei prezzi su base annua da parte dell’industria dell’Unione è stata di entità molto maggiore rispetto al calo del costo di produzione; i produttori dell’Unione hanno ridotto i loro prezzi ben al di sotto del costo di produzione, incorrendo così in una situazione di perdita. 4.6. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.6.1. Osservazioni generali (118) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (119) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nel questionario relativo ai macroindicatori verificato presentato dal denunciante, adeguati ove necessario con i dati dei questionari individuali sul pregiudizio presentati dai tre produttori dell’Unione, nonché sulla base dei dati di Surveillance ed Eurostat sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione. I dati riguardavano i tre produttori dell’Unione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (120) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (121) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.6.2. Indicatori macroeconomici 4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (122) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Volume di produzione (in tonnellate) 2 498 563 1 604 032 1 884 941 1 654 276 Indice 100 64 75 66 Capacità produttiva (in tonnellate) 3 841 107 3 687 866 2 107 061 1 944 406 Indice 100 96 55 51 Utilizzo degli impianti 65  % 43  % 89  % 85  % Indice 100 67 138 131 Fonte : questionario relativo ai macroindicatori fornito dal denunciante e questionari individuali sul pregiudizio (123) Il volume della produzione nell’Unione è diminuito del 34 % durante il periodo in esame. Il calo più marcato, pari al 36 %, si è verificato nel 2023. Tale brusca flessione è stata in parte dovuta alla summenzionata contrazione della domanda nello stesso anno. A fronte di un certo miglioramento della domanda nel 2024, anche il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato; tuttavia esso è rimasto inferiore del 25 % rispetto ai livelli iniziali del 2022, subendo un’ulteriore flessione di nove punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. (124) La riduzione della capacità produttiva dell’Unione illustra chiaramente il livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La tendenza sottostante è una massiccia contrazione della capacità produttiva dell’Unione durante il periodo in esame, a seguito della chiusura di diversi impianti di produzione nel 2023 e nel 2024. Nel complesso, per effetto di tali chiusure, la capacità produttiva totale nell’Unione si è dimezzata tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. (125) Per questo motivo l’apparente miglioramento dell’utilizzo degli impianti o il calo dell’utilizzo degli impianti nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta rispetto, rispettivamente, al 2022 e al 2024 non sono indicativi della situazione dell’industria dell’Unione, in quanto riguardano principalmente la chiusura di impianti dell’Unione che ha ridotto la capacità produttiva complessiva. I volumi totali delle vendite e la capacità produttiva sono invece molto più indicativi. 4.6.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato (126) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Quantitativo delle vendite e quota di mercato 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Vendite sul mercato libero (in tonnellate) [1 600 000 – 1 900 000 ] [950 000 – 1 250 000 ] [1 200 000 – 1 500 000 ] [1 000 000 – 1 300 000 ] Indice 100 61 78 71 Quota di mercato delle vendite sul mercato libero in % 73 63 66 61 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori fornito dal denunciante e questionari individuali sul pregiudizio (127) Nel periodo in esame le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 29 %. Il calo più marcato è stato registrato nel 2023, in coincidenza con la flessione della domanda dell’Unione (cfr. tabella 1). Tuttavia, mentre la domanda sul mercato libero è diminuita del 29 % nel 2023, i volumi delle vendite dell’Unione hanno registrato un calo ben più significativo, pari al 39 %. (128) Con il miglioramento della domanda nel 2024, anche le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate, pur rimanendo inferiori del 22 % rispetto ai livelli del 2022. Infine nel periodo dell’inchiesta i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti di ulteriori sette punti percentuali; ancora una volta si è trattato di un calo molto più significativo rispetto alla flessione di 1 punto percentuale della domanda dell’Unione. (129) La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita, passando dal 73 % nel 2022 al 63 % nel 2023. Con il miglioramento della domanda nel 2024, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata nello stesso anno di tre punti percentuali, per poi diminuire nuovamente di cinque punti percentuali, raggiungendo il livello più basso durante il periodo in esame. 4.6.2.3. Crescita (130) Il periodo in esame è stato caratterizzato da un sostanziale calo dei risultati dell’industria dell’Unione. I volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero sono diminuiti del 29 % nel periodo in esame, perdendo 12 punti percentuali di quota di mercato. Per contro, il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 19 % nel periodo in esame, acquisendo sette punti percentuali di quota di mercato. La difficile situazione del mercato ha inoltre comportato la chiusura di diversi siti di produzione dell’Unione, dimezzando di fatto la capacità produttiva totale di acido tereftalico dell’Unione. (131) Come spiegato in precedenza, il periodo in esame è stato caratterizzato anche da una diminuzione del consumo totale dell’Unione; il calo più marcato è stato osservato nel 2023, quando la domanda sul mercato libero nell’Unione è diminuita del 29 % rispetto al 2022. In quell’anno il volume delle vendite dei produttori dell’Unione e il volume delle importazioni hanno raggiunto i livelli più bassi. (132) Tuttavia, mentre nel 2023 le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 39 % rispetto al 2022, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico è calato solo del 20 %. Ciò ha determinato tendenze divergenti nell’evoluzione della quota di mercato, per cui l’industria dell’Unione ha perso 10 punti percentuali, mentre le importazioni oggetto di dumping ne hanno acquisiti 3. (133) Nel 2024 la domanda sul mercato libero è leggermente migliorata, ma è rimasta inferiore del 13 % rispetto al 2022. Anche le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate di 17 punti percentuali, ma sono state comunque inferiori del 22 % rispetto al 2022. Allo stesso tempo le importazioni oggetto di dumping sono aumentate di 19 punti percentuali, tornando quasi allo stesso livello del 2022. (134) Nel periodo dell’inchiesta la domanda dell’Unione è nuovamente diminuita, questa volta solo di un 1 punto percentuale. Ciononostante i volumi delle importazioni oggetto di dumping sono aumentati di altri 19 punti percentuali, mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono nuovamente diminuite di 7 punti percentuali. Nel periodo dell’inchiesta le importazioni oggetto di dumping hanno quindi acquisito altri 4 punti percentuali di quota di mercato, mentre l’industria dell’Unione ne ha persi 5. 4.6.2.4. Occupazione e produttività (135) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti 1 088 900 642 607 Indice 100 83 59 56 Produttività (in unità/dipendente) 2 296 1 783 2 937 2 723 Indice 100 78 128 119 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori fornito dal denunciante e questionari individuali sul pregiudizio (136) La difficile situazione dell’industria dell’Unione ha comportato la perdita di 480 equivalenti a tempo pieno nel periodo in esame. Rispecchiando le sopra descritte chiusure di impianti di acido tereftalico nell’Unione (sezione 4.6.2.1), ma anche la riduzione della forza lavoro presso i tre produttori dell’Unione ancora operativi, il numero totale di dipendenti è diminuito in ogni anno del periodo in esame. La forza lavoro ha subito una contrazione del 17 % nel 2023, cui hanno fatto seguito un altro drastico calo di 24 punti percentuali nel 2024 e un’ulteriore flessione di tre punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. (137) La produttività ha seguito un andamento in linea con l’evoluzione della produzione e dell’occupazione. Ha toccato il punto più basso in particolare nel 2023, in coincidenza con la flessione della domanda nell’Unione. Nel 2024 si è registrato un apparente incremento della produttività di 50 punti percentuali, non a causa di miglioramenti dei processi produttivi, bensì come conseguenza della chiusura di fabbriche e del fatto che i restanti produttori hanno consolidato la produzione e ridotto il personale. (138) Nel periodo dell’inchiesta, mentre i produttori dell’Unione continuavano a perdere volumi di vendita sul mercato libero e quote di mercato, a fronte anche di una riduzione dell’uso vincolato, la produttività è scesa di ulteriori nove punti percentuali, nonostante un’ulteriore riduzione della forza lavoro. 4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (139) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha avuto un’incidenza non trascurabile sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. (140) L’acido tereftalico era già stato oggetto di un’inchiesta antidumping, avviata nel 2016 nei confronti delle importazioni di acido tereftalico dalla Corea. L’inchiesta è stata tuttavia chiusa il 6 giugno 2017 ( 11 ) in quanto i margini di dumping riscontrati erano inferiori al livello minimo. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.6.3. Indicatori microeconomici 4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (141) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai tre produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell’Unione 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero (in EUR/tonnellata) 1 001 811 737 698 Indice 100 81 74 70 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) 1 066 1 024 876 860 Indice 100 96 82 81 Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai tre produttori dell’Unione (142) Sebbene sia il costo medio di produzione unitario dell’industria dell’Unione sia il prezzo medio di vendita sul mercato libero siano diminuiti in ogni anno del periodo in esame, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a basso costo, i produttori dell’Unione sono stati costretti a vendere a prezzi inferiori al loro costo di produzione in tutti gli anni del periodo in esame. (143) Come già indicato al considerando 111, il costo di produzione nel 2022 è stato elevato a livello mondiale. Tale fenomeno è stato particolarmente marcato nell’Unione, a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia registrato a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. (144) Con la normalizzazione della situazione del mercato mondiale e la stabilizzazione dei prezzi dell’energia nell’Unione a partire dal 2023, i costi e i prezzi hanno iniziato a diminuire. Il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione ha subito una flessione del 4 % nel 2023, cui ha fatto seguito un calo sostanziale di altri 14 punti percentuali nel 2024. Il calo del costo di produzione è proseguito gradualmente nel periodo dell’inchiesta, portando a un’ulteriore riduzione di 1 punto percentuale. (145) Anche i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti in ogni anno del periodo in esame, risultando tuttavia costantemente inferiori al costo di produzione unitario. Ciò ha dimostrato che i costi di produzione non rappresentavano il fattore determinante per i livelli dei prezzi. (146) Al contrario, le importazioni oggetto di dumping sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione in tutti gli anni del periodo in esame. Perdendo ogni anno quote di mercato a favore di tali importazioni a basso costo (ad eccezione di un recupero temporaneo di una certa quota di mercato nel 2024), i produttori dell’Unione hanno dovuto ricorrere a drastiche riduzioni dei prezzi e vendere al di sotto del loro costo di produzione per mantenere almeno una parte dei volumi di vendita. (147) Nel 2022 e nel 2023 le importazioni oggetto di dumping sono state vendute a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione ha quindi diminuito i prezzi del 19 % tra il 2022 e il 2023, con un ulteriore riduzione di sette punti percentuali nel 2024 e di quattro punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. 4.6.3.2. Costo del lavoro (148) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei tre produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/anno) 100 273 106 190 109 635 123 942 Indice 100 106 109 124 Fonte : risposte al questionario verificate fornite dai tre produttori dell’Unione (149) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel 2023 e di altri 3 punti percentuali nel 2024. Infine è cresciuto di altri 15 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. 4.6.3.3. Scorte (150) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (unità di misura) 63 623 38 583 88 864 85 394 Indice 100 61 140 134 Scorte finali in percentuale della produzione 3  % 2  % 5  % 5  % Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai tre produttori dell’Unione (151) I livelli delle scorte finali hanno oscillato in linea con i volumi di produzione e di vendita, diminuendo del 39 % nel 2023, per poi più che raddoppiare nel 2024 e quindi diminuire leggermente di sei punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. 4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (152) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei tre produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) -4  % -25  % -17  % -21  % Flusso di cassa (in EUR) -5 727 453 - 126 149 667 - 194 936 339 - 200 367 756 Indice - 100 -2 203 -3 404 -3 498 Investimenti (in EUR) 37 617 198 48 691 745 30 504 952 26 133 432 Indice 100 129 81 69 Utile sul capitale investito -10  % -51  % -74  % -79  % Indice - 100 - 489 - 711 - 757 Fonte : risposte al questionario verificate fornite dai tre produttori dell’Unione (153) La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (154) Come dimostrato dalla differenza tra i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione e il costo di produzione unitario, l’industria dell’Unione registrava perdite già nel 2022, nel tentativo di competere con le importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. (155) Nel 2023, a fronte del calo della domanda nell’Unione e del raggiungimento dei livelli minimi di vendita per l’industria dell’Unione, e contemporaneamente alla riduzione dei prezzi per competere con le importazioni oggetto di dumping a più basso costo, l’industria dell’Unione ha registrato le perdite più ingenti dell’intero periodo in esame, pari al -25 %. (156) La domanda dell’Unione e i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono leggermente migliorati nel 2024, mentre i costi di produzione sono diminuiti. Tuttavia ciò non si è tradotto in operazioni redditizie. Al contrario, poiché il volume delle importazioni oggetto di dumping ha continuato ad aumentare mentre i loro prezzi sono ulteriormente diminuiti, l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre ulteriormente i suoi prezzi, con risultati solo leggermente meno negativi, pari a un profitto del -17 % in tale anno. (157) Poiché la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping si è protratta anche nel periodo dell’inchiesta, con un ulteriore calo dei prezzi e un aumento dei loro volumi e della loro quota di mercato, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e ha nuovamente ridotto i prezzi, con un conseguente peggioramento del margine di profitto, attestatosi al -21 %. (158) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto era negativo già nel 2022 e si è costantemente deteriorato nel periodo in esame, a ulteriore riprova della drammatica situazione dell’industria dell’Unione. (159) Anche gli investimenti sono diminuiti nel periodo in esame, di pari passo con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. L’entità degli investimenti è leggermente aumentata nel 2023, in quanto alcuni produttori dell’Unione hanno dovuto procedere a interventi di manutenzione ordinaria. Nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta gli investimenti sono tuttavia diminuiti rispettivamente di 38 e 12 punti percentuali. (160) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. A causa della riduzione dei nuovi investimenti negli impianti di produzione e del calo dei livelli di profitto, anche l’utile sul capitale investito è costantemente peggiorato nel periodo in esame. (161) La capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitale è stata inoltre gravemente compromessa dall’erosione della redditività e dal flusso di cassa sempre più negativo nel periodo in esame. 4.7. Conclusioni sul pregiudizio (162) Come indicato in precedenza, l’evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping e i loro effetti sui prezzi devono essere considerati nel contesto dell’evoluzione della domanda del mercato. (163) Come descritto nella sezione 4.3, il consumo dell’Unione sul mercato libero è diminuito del 14 % nel periodo in esame. A causa di specifiche condizioni di mercato, la domanda è diminuita significativamente nel 2023 (del 29 %), prima di stabilizzarsi in parte nel 2024, pur rimanendo su un livello inferiore del 13 % rispetto al 2022. Il calo è proseguito gradualmente nel periodo dell’inchiesta, portando a un’ulteriore flessione della domanda di 1 punto percentuale. (164) In un contesto di contrazione del mercato ci si poteva attendere una certa perdita di volumi di vendita. Tuttavia il calo delle vendite e del volume di produzione dell’industria dell’Unione è stato molto più pronunciato rispetto alla flessione del 14 % della domanda dell’Unione: i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti di un ben più significativo 29 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. Anche la loro quota di mercato è diminuita, passando dal 73 % al 61 % nel corso di tale periodo, il che dimostra un chiaro pregiudizio in termini di volume. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico è aumentato del 14 %, portando la loro quota di mercato dal 21 % al 28 %. (165) Le importazioni oggetto di dumping sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori ai costi di produzione dell’industria dell’Unione in tutti gli anni del periodo in esame. Nel 2022 e nel 2023 sono state vendute anche a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Perdendo ogni anno quote di mercato a favore delle importazioni oggetto di dumping, i produttori dell’Unione hanno dovuto ricorrere a drastiche riduzioni dei prezzi. Nel tentativo di mantenere almeno una parte dei volumi di vendita, l’industria dell’Unione ha venduto a prezzi persino inferiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, a costo di deprimere ulteriormente la propria situazione già in perdita. Tali andamenti dei prezzi indicavano una contrazione dei prezzi nel 2022, nonché una contrazione e una depressione dei prezzi nel 2023, nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta. (166) Dalle tabelle 4 e 6 è emerso che l’utilizzo degli impianti e la produttività sono apparentemente aumentati rispetto ai livelli del 2022 nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia, come spiegato nelle rispettive sezioni, ciò è stato una conseguenza della chiusura di diversi impianti nell’Unione nel 2023 e nel 2024, nonché della riduzione della forza lavoro presso gli impianti dei tre produttori dell’Unione ancora operativi. Queste tendenze apparentemente positive non depongono quindi a favore dell’assenza di pregiudizio, bensì indicano l’esatto opposto. (167) Come illustrato in precedenza, tutti i principali fattori di pregiudizio hanno evidenziato tendenze negative. Il volume di produzione, la capacità, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la redditività, i flussi di cassa, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale sono tutti peggiorati durante il periodo in esame. (168) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (169) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono: calo del consumo, importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni e costo di produzione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (170) In un contesto di calo della domanda, le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico hanno continuato a entrare nell’Unione a prezzi di gran lunga inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Allo stesso tempo l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato ed è stata costretta a ridurre ulteriormente i propri prezzi per mantenere almeno una certa quota di mercato, subendo enormi perdite. (171) Nel corso del periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso il 12 % della quota di mercato, mentre i volumi della sua produzione e delle sue vendite sul mercato libero sono diminuiti rispettivamente del 34 % e del 29 %. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 19 %, sottraendo all’industria dell’Unione il 7 % di quota di mercato. (172) Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 85 a 168 è emerso che la situazione economica dell’industria dell’Unione, pur registrando il calo più marcato nel 2023, è ulteriormente peggiorata nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022, in coincidenza con un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. (173) Alcuni utilizzatori hanno segnalato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping coreane e messicane erano molto vicini ai prezzi dell’industria dell’Unione, sostenendo che esse non potevano pertanto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. (174) Il denunciante ha contestato tale interpretazione, sottolineando che i prezzi erano apparentemente allineati proprio a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. (175) In effetti, come già stabilito in precedenza, le importazioni oggetto di dumping hanno causato una notevole contrazione dei prezzi nel 2022 e nel 2023, nonché una contrazione e una depressione dei prezzi nel 2023, nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi al di sopra del costo di produzione. Al contrario, sebbene i suoi prezzi fossero stati fissati a un livello inferiore ai costi di produzione unitari già nel 2022, l’industria dell’Unione ha dovuto ridurli ulteriormente durante tutto il periodo in esame. (176) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Consumo 5.2.1.1. Uso vincolato (177) Come indicato nella tabella 1, è stata accertata la presenza di un mercato vincolato nell’Unione durante il periodo in esame per la produzione di PET. Poiché i volumi relativi all’uso vincolato sono diminuiti gradualmente in ogni anno del periodo in esame, senza il forte calo osservato nel 2023 sul mercato libero, essi rappresentavano tra il [7-10] % e il [13-16] % del consumo totale dell’Unione durante il periodo in esame. (178) L’uso vincolato totale è diminuito del 42 % nel periodo in esame; come menzionato al considerando 92, tale calo è stato determinato dalla chiusura dell’impianto di Indorama Paesi Bassi; il volume dell’uso vincolato nell’altro produttore dell’Unione che utilizzava parte della sua produzione a fini vincolati è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame. (179) A causa di ciò e del fatto che l’uso vincolato rappresentava solo una quota limitata della produzione totale dell’Unione (tra il [7-10] % e il [13-16] % durante il periodo in esame), la Commissione ha concluso che l’andamento del mercato vincolato non ha contribuito al pregiudizio. 5.2.1.2. Calo del consumo (180) Come già descritto, il consumo dell’Unione sul mercato libero è diminuito del 14 % nel periodo in esame. Tuttavia, come indicato in precedenza, i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono calati di un ben più significativo 29 %, mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 14 %, pur in un mercato così in contrazione, acquisendo il 7 % della quota di mercato. (181) Pertanto, la contrazione del mercato avrebbe indubbiamente comportato la perdita di una parte dei volumi di vendita, ma anche laddove un calo della domanda avesse causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, il fatto che le importazioni oggetto di dumping abbiano acquisito un ulteriore 7 % di quota di mercato durante il periodo in esame dimostra che il calo della domanda non è il fattore determinante per il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La contrazione del mercato ha invece creato una situazione difficile in cui le importazioni oggetto di dumping a basso costo hanno iniziato a sottrarre quote di mercato ai produttori dell’Unione mediante una drastica riduzione dei prezzi, trascinando verso il basso i volumi delle vendite e i prezzi dei produttori dell’Unione, con un impatto devastante sulla loro redditività. (182) Infine, dato che la domanda è diminuita solo del 14 %, la Commissione ha concluso che tale calo della domanda non ha attenuato il nesso di causalità. 5.2.2. Importazioni da paesi terzi (183) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni da paesi terzi Paese 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Taekwang Volume (in tonnellate) [100 000 – 135 000 ] [160 000 – 195 000 ] [155 000 – 190 000 ] [150 000 – 185 000 ] Indice 100 155 149 143 Quota di mercato 5  % 11  % 8  % 8  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) [800 –1 000 ] [800 –1 000 ] [740 –940 ] [700 –900 ] Indice 100 92 85 78 Cina Volume (in tonnellate) [8 000 –10 000 ] [24 000 –26 000 ] [34 000 –36 000 ] [56 000 –58 000 ] Indice 100 300 418 685 Quota di mercato 0  % 1  % 2  % 3  % Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 667 781 799 730 Indice 100 117 120 109 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) [7 500 –8 500 ] [7 000 –8 000 ] [2 000 –3 000 ] [1 500 –2 500 ] Indice 100 92 29 26 Quota di mercato (%) 0 0 0 0 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 100 1 021 1 412 942 Indice 100 93 128 86 Totale di tutti i paesi terzi tranne i paesi interessati, comprese le importazioni non oggetto di dumping dalla Corea. Volume (in tonnellate) [120 000 – 150 000 ] [200 000 – 230 000 ] [200 000 – 230 000 ] [220 000 – 250 000 ] Indice 100 160 158 170 Quota di mercato (%) 6 13 10 11 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 954 880 825 746 Indice 100 92 87 78 Fonte : Eurostat, Surveillance e risposta al questionario di Taekwang (184) Anche le importazioni non oggetto di dumping da Taekwang sono entrate nell’Unione a prezzi inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione in ogni anno del periodo in esame, ma superiori ai prezzi di vendita di quest’ultima nel 2023, nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta. (185) Allo stesso tempo le importazioni di Taekwang sono balzate al livello più elevato nel 2023 e sono costantemente diminuite nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta. La sua quota di mercato è più che raddoppiata nel 2023, ma è diminuita nel 2024 ed è rimasta stabile nel periodo dell’inchiesta. (186) I prezzi delle importazioni dalla Cina sono stati i più bassi nel 2022 e nel 2023, ma superiori ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, sebbene ancora inferiori ai prezzi e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Tuttavia il volume di tali importazioni, nonostante il graduale aumento e l’acquisizione di quote di mercato, è rimasto minimo. (187) Infine le importazioni da altri paesi terzi erano praticamente inesistenti. La Commissione ha pertanto concluso che tali importazioni non avrebbero potuto avere un impatto sul mercato dell’Unione o sugli utilizzatori dell’Unione. (188) D’altro canto, le importazioni da Taekwang erano significative e vendute a un prezzo inferiore al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Pur avendo sottratto alcuni punti percentuali di quota di mercato, esse non hanno avuto sui prezzi dell’industria dell’Unione lo stesso effetto delle importazioni oggetto di dumping, che erano più economiche delle importazioni di Taekwang in tutti gli anni del periodo in esame e molto superiori in termini di quantità. Ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che i prezzi all’importazione di Taekwang erano superiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel 2023, nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta. (189) Le importazioni cinesi sono state tuttavia vendute a prezzi inferiori al costo di produzione unitario e ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione in tutti gli anni del periodo in esame. I volumi di tali importazioni erano però bassi e la loro quota di mercato era compresa tra lo 0 % e il 3 % nel periodo in esame. (190) In sintesi si può osservare che anche le importazioni a basso prezzo da Taekwang e dalla Cina hanno sottratto circa il 5 % di quota di mercato all’industria dell’Unione. Alla luce di quanto precede, anche se hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, il loro effetto non è stato tuttavia tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. (191) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni da paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità. 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (192) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei tre produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dei tre produttori dell’Unione 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) [450 000 – 510 000 ] [350 000 – 410 000 ] [250 000 – 310 000 ] [150 000 – 210 000 ] Indice 100 80 59 43 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 931 755 678 651 Indice 100 81 73 70 Fonte : risposte al questionario verificate fornite dai tre produttori dell’Unione (193) Anche le esportazioni di acido tereftalico sono diminuite gradualmente durante il periodo in esame. I volumi delle esportazioni sono calati del 20 % nel 2023, di un ulteriore 21 % nel 2024 e di un ulteriore 16 % nel periodo dell’inchiesta. I prezzi all’esportazione hanno mostrato lo stesso andamento al ribasso delle vendite sul mercato interno, in quanto l’industria dell’Unione ha continuato a ridurre i prezzi anche per arginare la perdita dei mercati di esportazione. (194) Tuttavia, data la quota relativamente bassa delle esportazioni, pari al [16-20] % delle vendite totali dei produttori dell’Unione all’inizio del periodo in esame e scesa all’[11-15] % durante il periodo dell’inchiesta, emerge che il rallentamento delle esportazioni avrebbe avuto al massimo un impatto modesto e non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.2.4. Costi di produzione (195) Diverse parti interessate e la Repubblica di Corea hanno sostenuto che la causa principale del pregiudizio subito fossero gli elevati costi di produzione e, nello specifico, che l’industria dell’Unione fosse particolarmente esposta agli shock dei prezzi dell’energia e dell’energia elettrica a causa di una storica dipendenza strutturale dell’Unione dalle importazioni di energia dalla Russia. (196) Le parti hanno sottolineato che gli anni 2022 e 2023 sono stati caratterizzati da un forte aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, in quanto l’Unione ha introdotto sanzioni nei confronti della Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina e le forniture di gas naturale sono diminuite in modo significativo. (197) Le parti hanno sostenuto che l’inflazione risultante, e in particolare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e delle materie prime, compreso il paraxilene, che è stato specifico dell’Unione, ha posto l’industria dell’Unione in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle importazioni dalla Corea e dal Messico. (198) Il denunciante ha riconosciuto il forte aumento dei costi di produzione nel 2022 dovuto all’impennata dei prezzi dell’energia a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Come si evince dalla tabella 7, i costi di produzione, nonostante un lieve calo, sono rimasti elevati anche nel 2023. (199) Ciò non attenua tuttavia il nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (200) Il fatto che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico abbiano toccato il culmine nel 2022 suggerisce che un contesto di costi elevati non fosse specifico della sola Unione. (201) Inoltre i costi di produzione dell’Unione sono diminuiti in ogni anno del periodo in esame e hanno registrato un calo significativo nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022. Allo stesso tempo le importazioni oggetto di dumping sono arrivate nell’Unione in quantità sempre crescenti e a prezzi inferiori, impedendo all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi al di sopra dei propri costi di produzione. (202) Come si evince chiaramente dalla tabella 10, la redditività dell’industria dell’Unione è stata molto inferiore nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta (gli anni in cui i costi di produzione sono diminuiti) rispetto al 2022 (l’anno con il più alto costo di produzione). Altri indicatori di pregiudizio mostrano andamenti analoghi. Il significativo deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione non coincide temporalmente con il periodo di massimi costi di produzione, bensì con la crescente presenza di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. (203) Infine la Commissione ha sottolineato che, sebbene il contesto di costi elevati possa aver rappresentato una realtà macroeconomica più ampia per l’industria dell’Unione nel 2022 e nel 2023, le importazioni dalla Corea e dal Messico sono risultate coinvolte in pratiche di dumping. Pertanto, sebbene possano essere stati un fattore di criticità, i costi di produzione più elevati non interrompono né attenuano il nesso di causalità tra le importazioni a prezzi sleali, che hanno esercitato un’azione di contrazione e depressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, e il pregiudizio causato all’industria dell’Unione. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (204) Come indicato sopra, nel contesto del calo della domanda sul mercato dell’Unione, pari al 14 % nel periodo in esame, le vendite dei produttori dell’Unione sono diminuite del 29 %. Sebbene in un mercato in contrazione ci si sarebbe aspettati una certa perdita di volumi di vendita a tutti i livelli, nello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping sono tuttavia aumentate del 13 %. (205) Inoltre le importazioni a basso prezzo da Taekwang e dalla Cina potrebbero aver contribuito anch’esse al pregiudizio, in quanto sono aumentate in termini di volume e hanno acquisito complessivamente quasi il 5 % della quota di mercato. (206) Tuttavia tale aumento non è stato tale da attenuare il nesso di causalità. L’industria dell’Unione ha perso sette punti percentuali di quota di mercato nell’Unione a favore diretto delle importazioni oggetto di dumping, le quali erano vendute a prezzi inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione e più bassi dei prezzi di Taekwang. Per arginare un’ulteriore perdita di quota di mercato e mantenere almeno un certo livello di volume di produzione, i produttori dell’Unione hanno continuato a ridurre i loro prezzi sempre più al di sotto dei costi di produzione, subendo ingenti perdite nel periodo in esame. (207) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto della contrazione della domanda, delle importazioni da paesi terzi e dell’andamento delle esportazioni sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione in termini di perdita di volumi di vendita, quota di mercato e redditività è stato solo limitato. (208) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio ha consistito principalmente nella perdita di quota di mercato, nella contrazione e depressione dei prezzi, nonché nella diminuzione della redditività. 6. LIVELLO DELLE MISURE (209) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. 6.1. Margine di pregiudizio (210) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (211) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (212) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Poiché non tutti i tre produttori dell’Unione sono stati in grado di fornire dati attendibili per dimostrare la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione prima dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, la Commissione ha stabilito il profitto di base per determinare il prezzo non pregiudizievole al 6 %, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. (213) Diverse parti interessate hanno contestato la richiesta del denunciante di un margine di profitto di riferimento dell’[8-18] %, proposto nella denuncia. Esse hanno sostenuto che il profitto di riferimento dovrebbe essere fissato al 6 %. (214) La Commissione ha ricordato che il profitto di riferimento utilizzato nella denuncia si basava sui profitti storici effettivi del denunciante per la produzione di acido tereftalico. Nella presente inchiesta, poiché altri due produttori dell’Unione hanno risposto al questionario, la Commissione ha cercato di stabilire un profitto di riferimento conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. (215) Tuttavia, come indicato al considerando 212, poiché non tutti i produttori dell’Unione sono stati in grado di fornire dati attendibili per dimostrare la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione prima dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, la Commissione ha dovuto ricorrere alla determinazione di un profitto di base del 6 %, il livello minimo previsto dall’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Le argomentazioni delle parti in merito al livello del profitto di riferimento sono quindi diventate irrilevanti. (216) L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. A seguito della verifica, le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari allo [0-1,5] %. (217) La percentuale calcolata per ciascun produttore è stata aggiunta al profitto di base del 6 % indicato al considerando 212 per ottenere il rispettivo profitto di riferimento. (218) Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è calcolato tra [50-60] e [70-80] EUR/tonnellata; tale valore risulta dall’applicazione del suddetto margine di profitto per ciascun produttore dell’Unione al costo di produzione sostenuto da ognuno dei tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (219) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis («futuri costi di conformità»), che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Sulla base degli elementi di prova presentati dai tre produttori dell’Unione, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra [8-14] e [36-42] EUR/tonnellata, a seconda dei costi sostenuti da ciascun produttore. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 218. (220) Su tale base la Commissione ha calcolato la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile per l’industria dell’Unione di [880 - 1 020] EUR/tonnellata, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione di ognuno dei tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione a ogni tipo. (221) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato in Corea e sulla base dei prezzi di Eurostat per il Messico, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. (222) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando da 59 a 65, 72 e 73). Paese Società Margine di dumping (in %) Margine di pregiudizio (in %) Corea Samnam Petrochemical Co., Ltd. 6,2 34,7 Corea Altra società che ha collaborato non inclusa nel campione: Hanwha Impact Corporation 6,2 34,7 Corea Tutte le altre importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato 13,7 47,0 Messico Tutte le importazioni originarie del paese interessato 75,5 25,7 6.2. Conclusioni sul livello delle misure (223) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping provvisorio (%) Corea Samnam Petrochemical Co., Ltd. 6,2 Corea Altra società che ha collaborato non inclusa nel campione: Hanwha Impact Corporation 6,2 Corea Tutte le altre importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato 13,7 Messico Tutte le importazioni originarie del paese interessato 25,7 7. INTERESSE DELL’UNIONE (224) Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (225) Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato forti perdite. Ha perso volumi di vendita e quote di mercato ed è stata costretta a mantenere i propri prezzi a livelli insostenibili. La difficile situazione ha già comportato la chiusura di diversi impianti di produzione nell’Unione e la perdita di circa 500 posti di lavoro. Anche i principali indicatori microeconomici di pregiudizio dei tre produttori dell’Unione ancora operativi hanno registrato un deterioramento nel periodo in esame. (226) Come spiegato in precedenza, le importazioni oggetto di dumping sono state la causa principale di tale pregiudizio. L’istituzione di misure antidumping allevierà pertanto l’onere delle pratiche tariffarie sleali, consentendo all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi a livelli più sostenibili e verosimilmente di invertire tale declino. (227) D’altro canto, la mancata istituzione di misure consentirà verosimilmente il persistere di tali tendenze al peggioramento, rischiando potenzialmente di spazzare via anche il resto dell’industria dell’Unione. (228) L’istituzione di misure sarebbe pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali (229) Nella presente inchiesta nessun importatore o operatore commerciale indipendente si è manifestato per opporsi alle misure. La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure non sarebbe contraria all’interesse degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti. 7.3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori (230) Dieci utilizzatori hanno partecipato all’inchiesta fornendo risposte al questionario, mentre molti di essi hanno anche presentato osservazioni contrarie all’istituzione di dazi. Quattro di loro hanno inoltre chiesto e ottenuto un’audizione per illustrare la loro posizione. (231) Sulla base dei dati attualmente disponibili, la Commissione ha stimato che queste dieci società impieghino complessivamente circa 1 400 persone nel segmento di attività relativo all’acido tereftalico. Queste dieci società sembrano rappresentare la totalità delle importazioni coreane e la metà di tutte le importazioni messicane nell’Unione. La maggior parte di esse utilizza l’acido tereftalico nella produzione di PET. (232) Nelle loro osservazioni, gli utilizzatori contrari ai dazi hanno sostenuto principalmente che qualsiasi aumento del prezzo dell’acido tereftalico, in quanto loro principale materia prima, renderà i loro prodotti ancora meno competitivi rispetto alle importazioni nell’Unione e sui mercati di esportazione, data la loro estrema sensibilità ai prezzi. Ciò potrebbe comportare la loro uscita dal mercato, causando un’ulteriore contrazione della domanda di acido tereftalico dell’industria dell’Unione e mettendo a rischio l’intera catena del valore. Gli utilizzatori hanno pertanto concluso che, in ultima analisi, le misure antidumping non sarebbero atte allo scopo. (233) Nelle loro risposte al questionario, solo due utilizzatori hanno dichiarato un profitto nel periodo dell’inchiesta; un utilizzatore ( Celanese Performance Solutions Switzerland Sàrl («Celanese» )) non ha comunicato alcun dato sulla redditività della propria attività nell’Unione, mentre gli altri sette erano in perdita, sia nel segmento di attività relativo all’acido tereftalico che a livello di società nel suo complesso. (234) Uno dei due utilizzatori redditizi, sebbene avesse una quota relativamente elevata di acido tereftalico nel costo totale di produzione e si rifornisse di quantitativi modesti di acido tereftalico dai paesi interessati, è risultato altamente redditizio nel periodo dell’inchiesta. Si è stimato che, con l’attuale livello dei dazi, manterrà un buon profitto. (235) Altri due utilizzatori, Celanese ed Envalior Deutschland GmbH, acquistavano solo una quota molto limitata del loro acido tereftalico dai paesi interessati. Si è pertanto concluso che essi non subiranno un impatto significativo a causa dei dazi. (236) Per uno dei sette utilizzatori rimanenti, l’acido tereftalico rappresenta una quota molto ridotta dei costi totali di produzione. Tuttavia tale utilizzatore è già in perdita e si approvvigiona per circa la metà del proprio acido tereftalico nei paesi interessati. Subirebbe quindi verosimilmente un impatto negativo dall’istituzione di dazi, ma in misura minore, data la ridotta quota di acido tereftalico nel suo costo totale di produzione. (237) Per gli altri sei utilizzatori, l’acido tereftalico rappresenta una quota più significativa del costo totale di produzione, compresa tra il 30 % e il 75 %. Essi acquistano altresì dai paesi interessati una quota compresa tra il 20 % e l’85 % del proprio acido tereftalico. Poiché in base ai dati attuali non è stato possibile valutare in che misura il loro approvvigionamento provenga da Taekwang, che non sarà soggetta ai dazi , e dato che tutti questi utilizzatori avevano una redditività negativa o bassa, con il livello di informazioni disponibili in questa fase la Commissione ha concluso che i dazi aggiungerebbero un ulteriore onere per le loro attività. (238) Allo stesso tempo, i dati presentati dai dieci utilizzatori di cui sopra mostrano che nel complesso essi si approvvigionano per circa 1/3 del proprio fabbisogno di acido tereftalico presso l’industria dell’Unione, per un totale di circa 300 000 tonnellate. Tali utilizzatori rappresentavano inoltre il 90 % delle importazioni totali di acido tereftalico nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, pari a circa 730 000 tonnellate. (239) Come indicato nella tabella 1, la domanda di acido tereftalico sul mercato libero dell’Unione è stata calcolata pari a oltre 2 milioni di tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Ciò significa che nell’Unione vi sono utilizzatori che rappresentano l’altra metà del mercato, ossia circa 1 milione di tonnellate di acido tereftalico che essi acquistano quasi esclusivamente dall’industria dell’Unione, e che non si sono manifestati per opporsi ai dazi. (240) Considerando le enormi perdite subite dall’industria dell’Unione, se anche i restanti produttori dell’Unione chiudessero i loro impianti, ciò eliminerebbe un’importante fonte di approvvigionamento per alcuni dei dieci utilizzatori di cui sopra che hanno risposto al questionario e anche per gli utilizzatori che non si sono manifestati nell’inchiesta. (241) Inoltre, anche se otto di questi utilizzatori hanno registrato perdite, con una redditività nel PI compresa tra il -3 % e il -15 %, i produttori di acido tereftalico si trovano in una situazione ancora più precaria, con una redditività accertata al -21 % nel periodo dell’inchiesta. In considerazione di ciò e del fatto che il livello di dumping accertato per la Corea, il principale paese importatore, è relativamente basso, la Commissione ha concluso che nel complesso l’istituzione di misure non era contraria all’interesse dell’Unione. (242) Inoltre l’industria del PET, cui appartengono quasi tutti gli utilizzatori di cui sopra che hanno risposto al questionario, è già protetta da misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni indiane e cinesi. Tali misure offrono pertanto già un livello di protezione della loro competitività a valle nei confronti dei produttori di tali paesi. (243) Infine, anche se otto dei dieci utilizzatori che hanno risposto al questionario erano in perdita, la loro redditività nel periodo dell’inchiesta era compresa tra il -3 % e il -15 %. I produttori di acido tereftalico dell’Unione si trovano tuttavia in una situazione ancora più precaria, con una redditività accertata al -21 % nel periodo dell’inchiesta (cfr. tabella 10). (244) Alcune parti hanno inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione non dispone della capacità per soddisfare la domanda dell’Unione e che per questo motivo è stato necessario rifornirsi dalla Corea e dal Messico. (245) A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che lo scopo dei dazi antidumping non è quello di escludere le importazioni dal mercato, bensì di ripristinare condizioni di parità sul mercato stesso. (246) La Commissione ha inoltre sottolineato che, persino nel periodo dell’inchiesta e dopo che la capacità produttiva totale dell’Unione si era quasi dimezzata, l’industria dell’Unione disponeva ancora della capacità per soddisfare l’85 % della domanda totale dell’Unione (sia sul mercato libero che su quello vincolato). Esistono inoltre ampie fonti alternative di approvvigionamento: le importazioni da Taekwang non saranno soggette ad alcun dazio antidumping, in Cina sono disponibili capacità sostanziali e nuove capacità sono in corso di installazione in Turchia. Non vi è pertanto alcun rischio di carenza di approvvigionamento. (247) Tenendo conto di tutte le considerazioni di cui sopra e considerando che il livello di dumping accertato per la Corea, il principale paese importatore, è relativamente basso, la Commissione ha concluso che nel complesso l’istituzione di misure non è contraria all’interesse degli utilizzatori. 7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (248) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non esistevano fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni oggetto di dumping di acido tereftalico originario della Corea e del Messico. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (249) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (250) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni oggetto di dumping di acido tereftalico originario della Corea e del Messico, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (251) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio (%) Corea Samnam Petrochemical Co., Ltd. 6,2 Corea Altra società che ha collaborato non inclusa nel campione Hanwha Impact Corporation 6,2 Corea Tutte le altre importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato 13,7 Messico Tutte le importazioni originarie del paese interessato 25,7 (252) Per la Corea, le aliquote individuali del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (253) Per tutte le importazioni dal Messico, l’aliquota del dazio applicabile è l’aliquota per «tutte le importazioni originarie del paese interessato». (254) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». (255) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (256) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (257) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (258) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (259) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (260) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (261) Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli. Samnam ha presentato osservazioni entro il termine stabilito. Tali osservazioni riguardavano tuttavia la metodologia di calcolo e saranno pertanto trattate nella fase definitiva. 11. DISPOSIZIONI FINALI (262) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (263) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11) e originario della Repubblica di Corea («Corea») e degli Stati Uniti messicani («Messico»). 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Corea Samnam Petrochemical Co., Ltd. 6,2 88BN Corea Hanwha Impact Corporation 6,2 88BO Corea Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 13,7 8999 Messico Tutte le importazioni originarie del paese interessato 25,7 8999 3.   I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore coreano Taekwang Industrial Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 899BP). 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 5.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico( GU C, C/2025/4539, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4539/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013 della Commissione, dell’8 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e del Messico ( GU L, 2025/2013, 9.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2013/oj ). ( 4 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2809 . ( 5 ) Per il paraxilene e l’acido acetico: Eurostat; per i costi di trasporto sostenuti per le importazioni e le esportazioni: relazione «Doing Business in Mexico 2020» del Gruppo della Banca mondiale; i valori della relazione sono stati aumentati del tasso di inflazione fino al PI secondo i tassi di inflazione del Banco de México; per il trasporto di merci dal Messico all’UE: piattaforma Xeneta con abbonamento a pagamento; per l’energia elettrica: Comisión Federal de Electricidad («CFE»); per il gas naturale: Comisión Reguladora de Energía («CRE»). ( 6 ) Banca dati istituita a norma dell’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/surveillance-system_en?prefLang=it . ( 7 ) Cfr. ad esempio il comunicato stampa di Indorama: https://www.indoramaventures.com/en/updates/other-release/158/ivl-acquisition-of-cepsa-business-in-spain-complete#:~:text=Bangkok%2C%20Thailand%20%E2%80%93%2008%====day=dm-%202016,a%20subsidiary%20of%20Compa%C3%B1%C3%ADa%20Espa%C3%B1ola (ultima consultazione il 17 febbraio 2026). ( 8 ) Cfr. ad esempio il comunicato stampa di Indorama: https://www.indoramaventures.com/en/updates/other-release/172/ivl-announces-completion-of-expansion-of-pta-capacity-in-europe (ultima consultazione il 17 febbraio 2026). ( 9 ) Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj ). ( 10 ) Come si può vedere nella tabella 7 per i costi e i prezzi dell’industria dell’Unione e nella tabella 11 per i prezzi delle importazioni non oggetto di dumping da Taekwang. ( 11 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/957 della Commissione, del 6 giugno 2017, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea ( GU L 144 del 7.6.2017, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/957/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/801/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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