Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti originari del Mercosur
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti originari del Mercosur
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/888 of 20 April 2026 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards opening and providing for the management of Union tariff quotas for products originating in Mercosur
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/888
21.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/888 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2026
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti originari del Mercosur
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il 9 gennaio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2026/183
(
2
)
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
(
3
)
(«l'accordo interinale»). Lo stesso giorno ha altresì adottato la decisione (UE) 2026/185
(
4
)
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
(
5
)
(«l'accordo di partenariato»).
(2)
L'articolo 2.1 dell'accordo interinale dispone che le parti istituiscano una zona di libero scambio delle merci per un periodo transitorio che decorre dalla data di entrata in vigore di detto accordo. L'articolo 2.4, paragrafo 1, dell'accordo interinale dispone che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie del Mercato comune del Sud («Mercosur») siano dunque ridotti o soppressi conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A di detto accordo.
(3)
L'allegato 2-A dell'accordo interinale dispone che, per talune merci la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sia concessa mediante l'apertura di contingenti tariffari, ove l'Unione gestisce alcuni di tali contingenti tariffari, segnatamente quelli relativi a merci non agricole, secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione gestisce tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
6
)
.
(4)
L'allegato 2-A dell'accordo interinale dispone inoltre che il Mercosur possa ripartire i quantitativi del contingente tariffario aperto dall'Unione europea tra gli Stati firmatari del Mercosur almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio dell'anno contingentale, comunicando i dettagli dell'assegnazione ai fini della sua attuazione da parte dell'Unione europea. Analogamente il Mercosur ha la facoltà di riassegnare i quantitativi non utilizzati entro la fine dell'ottavo mese dell'anno contingentale tra gli Stati firmatari del Mercosur. Poiché l'accordo interinale dovrebbe applicarsi provvisoriamente a decorrere dal 1
o
maggio e gli Stati del Mercosur non hanno comunicato all'UE alcuna assegnazione tra di loro, per il resto del 2026 non è possibile tale assegnazione, né la riassegnazione.
(5)
Ai sensi dell'allegato 2-A, sezione D, dell'accordo interinale, l'Unione rende pubbliche, in modo tempestivo e continuo, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compresi il volume disponibile e i criteri di ammissibilità.
(6)
Ai sensi dell'articolo 2.3 dell'accordo interinale, affinché le merci possano beneficiare dei contingenti tariffari, devono soddisfare le regole di origine e le procedure di origine di cui al capo 3 di detto accordo.
(7)
Il capo 3 dispone altresì che i certificati di origine comunicati dal Mercosur all'Unione siano utilizzati come attestazioni di origine ai fini dell'assegnazione di contingenti. Tali certificati saranno pubblicati con un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(8)
In conformità all'avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
7
)
, l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1
o
maggio 2026. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo interinale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
maggio 2026.
(9)
Il paragrafo 9 della sezione A dell'allegato 2-A dispone che, se l'entrata in applicazione dell'accordo corrisponde a una data successiva al 1
o
gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo contingentale è valutato proporzionalmente per il resto dell'anno civile. Di conseguenza per il periodo contingentale 2026, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari definiti nell'allegato del presente regolamento sono i quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione dell'accordo interinale, ossia il 1
o
maggio 2026, e la fine del suddetto periodo contingentale.
(10)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari dell'Unione sono aperti e i dazi doganali applicabili sono ridotti o soppressi per le merci originarie del Mercato comune del Sud («Mercosur») conformemente all'allegato.
Articolo 2
La Commissione gestisce i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Al fine di essere ammissibili a beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono soddisfare le regole di origine e le procedure di origine di cui al capo 3 dell'accordo interinale.
Articolo 4
Se il Mercosur notifica all'Unione, almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio di un anno contingentale (al più tardi entro il 30 settembre di ciascun anno civile), i dettagli dell'assegnazione, tra gli Stati parte del Mercosur, dei quantitativi di contingenti tariffari aperti dall'Unione, la Commissione pubblica la notifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e se ne avvale ai fini della gestione dei contingenti tariffari nell'anno contingentale a venire e nel successivo. L'assegnazione di cui alla prima frase è valida per almeno 2 (due) anni.
Articolo 5
Se i quantitativi assegnati non sono interamente utilizzati entro la fine dell'ottavo mese di un anno contingentale (agosto), il Mercosur ha la facoltà di notificare all'Unione una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati nell'ultimo trimestre (dal 1
o
ottobre al 31 dicembre) dell'anno contingentale. La Commissione pubblica tale notifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e attua detta riassegnazione entro l'ultimo trimestre dell'anno contingentale corrispondente.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
maggio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (
GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj
).
(
3
)
GU L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj
.
(
4
)
Decisione (UE) 2026/185 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione,e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (
GU L, 2026/185, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/185/oj
).
(
5
)
GU L, 2026/186, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/186/oj
.
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
(
7
)
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra (
GU L, 2026/868, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2026/868/oj
).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella seconda colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC figuranti nella prima colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento.
Codice NC
Designazione
Assegnazione per regione o paese
Periodo contingentale
Volume del contingente (in tonnellate metriche, peso netto, salvo diversa indicazione)
Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
Numeri d'ordine
1901 10 00
Formule per lattanti
Mercosur
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
334
10
09.0872
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
1 000
(
1
)
20
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
1 500
(
1
)
30
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
2 000
(
1
)
40
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
2 500
(
1
)
50
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031
3 000
(
1
)
60
Dall'1.1.2032 al 31.12.2032
3 500
(
1
)
70
Dall'1.1.2033 al 31.12.2033
4 000
(
1
)
80
Dall'1.1.2034 al 31.12.2034
4 500
(
1
)
90
Dall'1.1.2035 al 31.12.2035
4 750
(
1
)
95
Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo
5 000
(
1
)
100
Brasile
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
10
09.0886
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
20
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
30
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
40
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
50
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
60
Dall'1.1.2032 al 31.12.2032
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
70
Dall'1.1.2033 al 31.12.2033
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
80
Dall'1.1.2034 al 31.12.2034
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
90
Dall'1.1.2035 al 31.12.2035
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
95
Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Argentina
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
10
09.0887
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
20
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
30
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
40
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
50
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
60
Dall'1.1.2032 al 31.12.2032
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
70
Dall'1.1.2033 al 31.12.2033
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
80
Dall'1.1.2034 al 31.12.2034
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
90
Dall'1.1.2035 al 31.12.2035
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
95
Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Paraguay
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
10
09.0888
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
20
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
30
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
40
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
50
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
60
Dall'1.1.2032 al 31.12.2032
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
70
Dall'1.1.2033 al 31.12.2033
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
80
Dall'1.1.2034 al 31.12.2034
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
90
Dall'1.1.2035 al 31.12.2035
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
95
Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Uruguay
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
10
09.0889
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
20
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
30
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
40
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
50
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
60
Dall'1.1.2032 al 31.12.2032
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
70
Dall'1.1.2033 al 31.12.2033
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
80
Dall'1.1.2034 al 31.12.2034
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
90
Dall'1.1.2035 al 31.12.2035
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
95
Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
2208 40 51 ; 2208 40 99
Rum e altre acqueviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri
Mercosur
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
267
(
2
)
100
09.0874
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
800
(
2
)
100
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
1 200
(
2
)
100
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
1 600
(
2
)
100
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
2 000
(
2
)
100
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo
2 400
(
2
)
100
Brasile
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
100
09.0890
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Argentina
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
100
09.0891
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Paraguay
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
100
09.0892
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Uruguay
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
Non applicabile
100
09.0893
Dall'1.1.2027 al 31.12.2027
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2028 al 31.12.2028
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2029 al 31.12.2029
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2030 al 31.12.2030
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo
Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
100
3826 00 10 ; 3826 00 90
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Paraguay
Dall'1.5.2026 al 31.12.2026
33 333
100
09.0875
Ogni anno dall'1.1.2027 al 31.12.2036
50 000
100
(
1
)
Il volume contingentale può essere adeguato conformemente agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
(
2
)
Litri di equivalente alcole puro.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/888/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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