Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0888/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti originari del Mercosur

Pubblicato: 20/04/2026 In vigore dal: 20/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono i contingenti tariffari aperti dall'Unione europea per i prodotti originari del Mercosur e come vengono gestiti?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 implementa gli accordi commerciali tra l'Unione europea e i paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), stabilendo contingenti tariffari per specifici prodotti. Questi contingenti permettono l'importazione di determinate merci a dazi ridotti o azzerati, entro limiti di volume annuali definiti. Il regolamento si applica a partire dal 1° maggio 2026 e riguarda principalmente formule per lattanti, rum e acqueviti da canna da zucchero, e biodiesel, con volumi e riduzioni tariffarie differenziate per paese di origine e per anno.

La gestione dei contingenti segue il principio "primo arrivato, primo servito" per i prodotti non agricoli, con la Commissione europea responsabile dell'amministrazione secondo le norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per il 2026, i quantitativi sono proporzionali al periodo maggio-dicembre. A partire dal 2027, il Mercosur può notificare all'UE (entro il 30 settembre) come ripartire i contingenti tra i suoi Stati membri, con facoltà di riassegnare le quantità inutilizzate entro agosto nel trimestre finale dell'anno.

Le merci devono soddisfare le regole di origine previste dal capo 3 dell'accordo interinale e essere accompagnate da certificati di origine. La Commissione pubblica tempestivamente tutte le informazioni sulla gestione dei contingenti, inclusi volumi disponibili e criteri di ammissibilità, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per gli importatori, è essenziale verificare l'origine certificata dei prodotti e monitorare i volumi contingentali disponibili per evitare l'applicazione dei dazi ordinari una volta esausti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti originari del Mercosur EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/888 of 20 April 2026 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards opening and providing for the management of Union tariff quotas for products originating in Mercosur

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/888 21.4.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/888 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2026 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti originari del Mercosur LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, considerando quanto segue: (1) Il 9 gennaio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2026/183 ( 2 ) relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ( 3 ) («l'accordo interinale»). Lo stesso giorno ha altresì adottato la decisione (UE) 2026/185 ( 4 ) relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ( 5 ) («l'accordo di partenariato»). (2) L'articolo 2.1 dell'accordo interinale dispone che le parti istituiscano una zona di libero scambio delle merci per un periodo transitorio che decorre dalla data di entrata in vigore di detto accordo. L'articolo 2.4, paragrafo 1, dell'accordo interinale dispone che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie del Mercato comune del Sud («Mercosur») siano dunque ridotti o soppressi conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A di detto accordo. (3) L'allegato 2-A dell'accordo interinale dispone che, per talune merci la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sia concessa mediante l'apertura di contingenti tariffari, ove l'Unione gestisce alcuni di tali contingenti tariffari, segnatamente quelli relativi a merci non agricole, secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione gestisce tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 6 ) . (4) L'allegato 2-A dell'accordo interinale dispone inoltre che il Mercosur possa ripartire i quantitativi del contingente tariffario aperto dall'Unione europea tra gli Stati firmatari del Mercosur almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio dell'anno contingentale, comunicando i dettagli dell'assegnazione ai fini della sua attuazione da parte dell'Unione europea. Analogamente il Mercosur ha la facoltà di riassegnare i quantitativi non utilizzati entro la fine dell'ottavo mese dell'anno contingentale tra gli Stati firmatari del Mercosur. Poiché l'accordo interinale dovrebbe applicarsi provvisoriamente a decorrere dal 1 o maggio e gli Stati del Mercosur non hanno comunicato all'UE alcuna assegnazione tra di loro, per il resto del 2026 non è possibile tale assegnazione, né la riassegnazione. (5) Ai sensi dell'allegato 2-A, sezione D, dell'accordo interinale, l'Unione rende pubbliche, in modo tempestivo e continuo, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compresi il volume disponibile e i criteri di ammissibilità. (6) Ai sensi dell'articolo 2.3 dell'accordo interinale, affinché le merci possano beneficiare dei contingenti tariffari, devono soddisfare le regole di origine e le procedure di origine di cui al capo 3 di detto accordo. (7) Il capo 3 dispone altresì che i certificati di origine comunicati dal Mercosur all'Unione siano utilizzati come attestazioni di origine ai fini dell'assegnazione di contingenti. Tali certificati saranno pubblicati con un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (8) In conformità all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 7 ) , l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o maggio 2026. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo interinale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o maggio 2026. (9) Il paragrafo 9 della sezione A dell'allegato 2-A dispone che, se l'entrata in applicazione dell'accordo corrisponde a una data successiva al 1 o gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo contingentale è valutato proporzionalmente per il resto dell'anno civile. Di conseguenza per il periodo contingentale 2026, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari definiti nell'allegato del presente regolamento sono i quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione dell'accordo interinale, ossia il 1 o maggio 2026, e la fine del suddetto periodo contingentale. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti tariffari dell'Unione sono aperti e i dazi doganali applicabili sono ridotti o soppressi per le merci originarie del Mercato comune del Sud («Mercosur») conformemente all'allegato. Articolo 2 La Commissione gestisce i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 3 Al fine di essere ammissibili a beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono soddisfare le regole di origine e le procedure di origine di cui al capo 3 dell'accordo interinale. Articolo 4 Se il Mercosur notifica all'Unione, almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio di un anno contingentale (al più tardi entro il 30 settembre di ciascun anno civile), i dettagli dell'assegnazione, tra gli Stati parte del Mercosur, dei quantitativi di contingenti tariffari aperti dall'Unione, la Commissione pubblica la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e se ne avvale ai fini della gestione dei contingenti tariffari nell'anno contingentale a venire e nel successivo. L'assegnazione di cui alla prima frase è valida per almeno 2 (due) anni. Articolo 5 Se i quantitativi assegnati non sono interamente utilizzati entro la fine dell'ottavo mese di un anno contingentale (agosto), il Mercosur ha la facoltà di notificare all'Unione una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati nell'ultimo trimestre (dal 1 o ottobre al 31 dicembre) dell'anno contingentale. La Commissione pubblica tale notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e attua detta riassegnazione entro l'ultimo trimestre dell'anno contingentale corrispondente. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra ( GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj ). ( 3 ) GU L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj . ( 4 ) Decisione (UE) 2026/185 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione,e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra ( GU L, 2026/185, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/185/oj ). ( 5 ) GU L, 2026/186, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/186/oj . ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 7 ) Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ( GU L, 2026/868, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2026/868/oj ). ALLEGATO Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella seconda colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC figuranti nella prima colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Codice NC Designazione Assegnazione per regione o paese Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate metriche, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio del contingente tariffario (riduzione in %) Numeri d'ordine 1901 10 00 Formule per lattanti Mercosur Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 334 10 09.0872 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 1 000 ( 1 ) 20 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 1 500 ( 1 ) 30 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 2 000 ( 1 ) 40 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 2 500 ( 1 ) 50 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 3 000 ( 1 ) 60 Dall'1.1.2032 al 31.12.2032 3 500 ( 1 ) 70 Dall'1.1.2033 al 31.12.2033 4 000 ( 1 ) 80 Dall'1.1.2034 al 31.12.2034 4 500 ( 1 ) 90 Dall'1.1.2035 al 31.12.2035 4 750 ( 1 ) 95 Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo 5 000 ( 1 ) 100 Brasile Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 10 09.0886 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 20 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 30 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 40 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 50 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 60 Dall'1.1.2032 al 31.12.2032 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 70 Dall'1.1.2033 al 31.12.2033 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 80 Dall'1.1.2034 al 31.12.2034 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 90 Dall'1.1.2035 al 31.12.2035 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 95 Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Argentina Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 10 09.0887 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 20 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 30 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 40 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 50 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 60 Dall'1.1.2032 al 31.12.2032 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 70 Dall'1.1.2033 al 31.12.2033 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 80 Dall'1.1.2034 al 31.12.2034 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 90 Dall'1.1.2035 al 31.12.2035 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 95 Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Paraguay Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 10 09.0888 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 20 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 30 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 40 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 50 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 60 Dall'1.1.2032 al 31.12.2032 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 70 Dall'1.1.2033 al 31.12.2033 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 80 Dall'1.1.2034 al 31.12.2034 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 90 Dall'1.1.2035 al 31.12.2035 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 95 Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Uruguay Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 10 09.0889 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 20 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 30 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 40 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 50 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 60 Dall'1.1.2032 al 31.12.2032 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 70 Dall'1.1.2033 al 31.12.2033 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 80 Dall'1.1.2034 al 31.12.2034 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 90 Dall'1.1.2035 al 31.12.2035 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 95 Dall'1.1.2036 al 31.12.2036 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 2208 40 51 ; 2208 40 99 Rum e altre acqueviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri Mercosur Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 267 ( 2 ) 100 09.0874 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 800 ( 2 ) 100 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 1 200 ( 2 ) 100 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 1 600 ( 2 ) 100 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 2 000 ( 2 ) 100 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo 2 400 ( 2 ) 100 Brasile Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 100 09.0890 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Argentina Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 100 09.0891 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Paraguay Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 100 09.0892 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Uruguay Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 Non applicabile 100 09.0893 Dall'1.1.2027 al 31.12.2027 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2028 al 31.12.2028 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2029 al 31.12.2029 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2030 al 31.12.2030 Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 Dall'1.1.2031 al 31.12.2031 e ogni anno successivo Se il Mercosur effettua la notifica in linea con gli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 100 3826 00 10 ; 3826 00 90 Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi Paraguay Dall'1.5.2026 al 31.12.2026 33 333 100 09.0875 Ogni anno dall'1.1.2027 al 31.12.2036 50 000 100 ( 1 ) Il volume contingentale può essere adeguato conformemente agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. ( 2 ) Litri di equivalente alcole puro. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/888/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2026/888 disciplina i contingenti tariffari preferenziali per le importazioni dal Mercosur, interessando direttamente gli operatori del commercio estero, gli importatori e i consulenti doganali. Le disposizioni riguardano la riduzione tariffaria, le regole di origine, la gestione "primo arrivato primo servito" e la notifica dei quantitativi assegnati, elementi fondamentali per la pianificazione degli acquisti internazionali e la corretta classificazione doganale delle merci.

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Regolamento UE 1341/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026,…
Regolamento UE 1203/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026,…
Regolamento UE 1200/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, …
Decisione UE 1295/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1295 del Consiglio, del 4 giugno 2026, che au…
Regolamento UE 1187/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 della Commissione, del 26 maggio 2026,…

Altre normative del 2026

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… Legge 112 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… Legge 113 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… Legge 108 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… Legge 107 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… Legge 106 Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanz… Decisione UE 1462 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, che chiude … Decisione UE 1379 Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1399

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1418 della Commissione, del 22 giugno 2026, recante i… 1418/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1394 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che attua il … 1394/2026 Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, re… 1395/2026 Regolamento (UE) 2026/1388 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, re… 1388/2026 Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, ch… 1384/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1353 della Commissione, del 15 giugno 2026, che modif… 1353/2026
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