Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio co
Quali sono i presupposti e le procedure per ottenere l'esenzione dai dazi antidumping e compensativi sul biodiesel canadese secondo il Regolamento UE 2026/1341?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1341 apre un'inchiesta per valutare se concedere l'esenzione dai dazi antidumping e compensativi a Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP, un produttore canadese di biodiesel. L'azienda ha presentato domanda sostenendo di non aver esportato nell'UE durante il periodo dell'inchiesta iniziale (aprile 2009-giugno 2010), poiché costituita legalmente solo nel 2014 e con stabilimento aperto nel 2024. La Commissione europea ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova per avviare il riesame, che durerà nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Durante l'inchiesta, il dazio antidumping (172,2 EUR/tonnellata) è sospeso per le importazioni del richiedente, mentre rimangono in vigore i dazi compensativi fino alla conclusione dell'inchiesta. Le importazioni saranno sottoposte a registrazione doganale per garantire che, qualora si accerti elusione delle misure, i dazi possano essere riscossi retroattivamente dalla data di registrazione. La Commissione valuterà specificamente il rapporto del richiedente con società soggette alle misure e la possibilità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1341 of 17 June 2026 initiating a review of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1266 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America followi
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1341
18.6.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1341 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2026
che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
2
)
(«regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,
visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
DOMANDA
(1)
La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, per quanto riguarda Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP(«richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.
(2)
La domanda è stata presentata il 14 ottobre 2025 dal richiedente, un produttore esportatore di biodiesel del Canada («paese interessato»).
2.
PRODOTTO
(3)
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («prodotto oggetto del riesame»).
(4)
Il prodotto in esame è costituito dal prodotto oggetto del riesame, spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 21), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 10), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 11) («prodotto in esame»).
3.
MISURE IN VIGORE
(5)
Con i regolamenti (CE) n. 598/2009
(
5
)
e (CE) n. 599/2009
(
6
)
il Consiglio ha istituito dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America.
(6)
Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011
(
7
)
e (UE) n. 444/2011
(
8
)
del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no.
(7)
Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.
4.
MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(8)
Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011, segnatamente il periodo compreso tra il 1
o
aprile 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta iniziale»). Secondo gli elementi di prova dallo stesso presentati, il richiedente è stato costituito legalmente solo nel 2014, mentre lo stabilimento è stato costruito e aperto nel 2024, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
(9)
Inoltre il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.
(10)
Il richiedente ha altresì sostenuto che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, nell’ottobre 2025 e nel gennaio 2026 ha esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame.
5.
PROCEDURA
5.1.
Apertura
(11)
La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese.
(12)
L’industria dell’Unione notoriamente interessata è stata informata in merito alla domanda di riesame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(13)
Nella sua inchiesta la Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che tale entità non sia stata costituita per eludere le misure. La Commissione valuterà anche l’opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l’inchiesta concluda che la concessione dell’esenzione è giustificata.
5.2.
Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni
(14)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori nel paese d’esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni del prodotto nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.
(15)
Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, al fine di garantire che, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di elusione da parte del richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni. L’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere sarebbe pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 (172,2 EUR/tonnellata).
5.3.
Misure antisovvenzioni in vigore
(16)
Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali durante l’inchiesta iniziale, tali misure rimarranno in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno abrogate per il richiedente solo se il riesame accerta che esso ha diritto a un’esenzione.
5.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame
(17)
L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1
o
aprile 2009 e il 31 marzo 2026 («periodo dell’inchiesta di riesame»).
5.5.
Inchiesta sul richiedente
(18)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.
5.6.
Parti interessate
(19)
Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame fabbricato dall’industria dell’Unione o il prodotto in esame immesso sul mercato dell’Unione.
(20)
I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame fabbricato dall’industria dell’Unione o il prodotto in esame immesso sul mercato dell’Unione.
(21)
Le altre parti di cui al primo paragrafo del presente punto potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame fabbricato dall’industria dell’Unione o il prodotto in esame immesso sul mercato dell’Unione. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.
(22)
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo:
https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI
. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina
(
9
)
.
5.7.
Altre comunicazioni scritte
(23)
Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5.8.
Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
(24)
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative all’apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.9.
Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(25)
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
(26)
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «
Sensitive
» («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
(27)
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «
For inspection by interested parties
» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
(28)
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.
(29)
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le procure e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:
https://europa.eu/!7tHpY3
.
(30)
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica
Direzione G, Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles
BELGIO
Email:
TRADE-R859-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu
.
6.
POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI
(31)
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi siano ulteriori informazioni finali, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori informazioni dovranno essere inviate entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tali ulteriori informazioni, salvo diverse disposizioni. Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
7.
PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO
(32)
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente regolamento dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.
(33)
In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.
(34)
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel regolamento, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
8.
OMESSA COLLABORAZIONE
(35)
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni affermative o negative in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.
(36)
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
(37)
Se una parte interessata non collabora o collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
(38)
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
9.
CONSIGLIERE-AUDITORE
(39)
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
(40)
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le parti sono invitate a presentare la domanda entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente, le domande da sottoporre al consigliere-auditore devono essere presentate il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
(41)
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento.
(42)
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica:
https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it
.
10.
CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(43)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l’inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(44)
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
.
(45)
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica:
https://europa.eu/!vr4g9W
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperto un riesame a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037 al fine di determinare se le importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 42 (codice TARIC 2710 19 42 21), ex 2710 19 44 (codice TARIC 2710 19 44 21), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 21), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 10), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 11), prodotti da Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP (codice addizionale TARIC 88FD), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267.
Articolo 2
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
3
)
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj
.
(
4
)
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1267/oj
.
(
5
)
Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (
GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/598/oj
).
(
6
)
Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (
GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/599/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (
GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/443/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (
GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/444/oj
).
(
9
)
In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo
trade-service-desk@ec.europa.eu
o al numero di telefono +32 22979797.
(
10
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1341/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1341 disciplina l'esenzione dai dazi antidumping e compensativi nel settore del biodiesel, applicando le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/1036 (antidumping) e dal Regolamento (UE) 2016/1037 (antisovvenzioni). Commercialisti e consulenti di diritto commerciale internazionale devono conoscere i concetti di "nuovo esportatore", "elusione delle misure", "registrazione doganale" e "periodo dell'inchiesta" per assistere operatori che importano biodiesel dal Canada. La normativa è rilevante per chi opera nel commercio estero, nella logistica doganale e nella consulenza su dazi e tariffe TARIC.
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