Decisione UE In vigore

Decisione UE 1387/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2026) 4305

Pubblicato: 17/06/2026 In vigore dal: 17/06/2026 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza imposte dalla Commissione europea contro la peste dei piccoli ruminanti in Romania e quali restrizioni ai movimenti di animali vengono stabilite?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 modifica le precedenti misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti (PPR) in Romania, a seguito della segnalazione di un nuovo focolaio nel distretto di Mureș il 8 giugno 2026. La normativa si applica agli allevatori, ai commercianti di bestiame e agli operatori del settore zootecnico che operano in Romania o che intendono importare ovini e caprini da questo paese. Le misure pratiche prevedono l'istituzione di zone di protezione (raggio 5 km dal focolaio), zone di sorveglianza (raggio 20 km) e ulteriori zone soggette a restrizioni nei distretti di Mureș e Sibiu, con divieti di movimento degli animali fino a luglio 2026. Aspetto rilevante: il divieto è stato esteso fino al 31 dicembre 2026 per tutti i movimenti di caprini e ovini dall'intero territorio della Romania verso altri Stati membri o paesi terzi, al fine di prevenire la diffusione della malattia a livello europeo e internazionale.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2026) 4305] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1387 of 17 June 2026 amending Implementing Decision (EU) 2025/638 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2026) 4305)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1387 18.6.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1387 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2026) 4305] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono caprini o ovini. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione ( 4 ) è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I della medesima decisione di esecuzione. (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 la Romania ha notificato alla Commissione, l’8 giugno 2026, la comparsa di un altro focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini e caprini, situato nel distretto di Mureș. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Romania ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. Sebbene si tratti del primo focolaio segnalato nella contea di Mureș, siamo di fronte a una ricorrenza della malattia, in quanto l’ultimo focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania è stato segnalato il 5 marzo 2025. (5) Al fine di controllare la diffusione della malattia, di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione le zone soggette a restrizioni per l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, in Romania. (6) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Romania nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/638, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate per tenere conto del nuovo focolaio. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione. (7) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni e del numero delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del virus della peste dei piccoli ruminanti nell’intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ( 5 ) . (8) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 istituisce anche le aree nel territorio della Romania, elencate nell’allegato II, nelle quali devono essere applicate ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e nelle quali per un certo periodo di tempo, dopo la scadenza dei termini previsti per le misure applicabili nelle zone di protezione e di sorveglianza, devono essere vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree. È necessario indicare nell’allegato II la durata delle misure applicabili in tali zone. (9) Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 vieta, per un determinato periodo di tempo, i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri. (10) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente della Romania, si tratta di una ricorrenza dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in un’area mai colpita prima, più di dodici mesi dopo la segnalazione dell’ultimo focolaio in Romania, con pochissime informazioni sull’origine del focolaio. Vi è pertanto un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, non solo all’interno della Romania e nel resto dell’Unione, ma anche in paesi terzi. (11) È pertanto necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 il divieto dei movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Romania verso qualsiasi destinazione situata in un altro Stato membro, o che attraversa un altro Stato membro, ed estendere tale divieto a qualsiasi destinazione situata in paesi terzi. (12) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dalla Romania ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata: all’articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata al di fuori della Romania, in un altro Stato membro o in un paese terzo, siano vietati fino al 31 dicembre 2026.». Articolo 2 Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 3 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 ( GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj ). ( 5 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/ . ALLEGATO « ALLEGATO I Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Paese Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Mureș RO-PPR-2026-00001 Zona di protezione:: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.314, Long. 24.578 (2026/1). 1.7.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș, County, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat. 46.314, Long. 24.578 (2026/1), excluding the areas contained in the protection zone. 10.7.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat. 46.314, Long. 24.578 (2026/1), excluding the areas contained in the protection zone. 2.7.2026 – 10.7.2026 Parte B: Ulteriore zona soggetta a restrizioni Paese Area amministrativa Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Mureș The entire territory of Mureș County excluding the areas contained in any protection or surveillance zone. 10.7.2026 Distretto di Sibiu The entire territory of Sibiu County excluding the areas contained in any protection or surveillance zone. 10.7.2026 ALLEGATO II Paese Area amministrativa Aree di cui all'articolo 2 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Mureș The entire territory of Mureș County 11.7.2026-30.7.2026 Distretto di Sibiu The entire territory of Sibu County 11.7.2026-30.7.2026 » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1387/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La normativa riguarda le restrizioni veterinarie e il controllo delle malattie animali trasmissibili secondo il regolamento (UE) 2016/429. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le zone di protezione, sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, nonché i divieti di movimento del bestiame per garantire la conformità alle misure di sanità animale e evitare sanzioni amministrative.

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