Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1395/2026

Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012

Pubblicato: 17/06/2026 In vigore dal: 17/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 EN: Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1395 22.6.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/1395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2026 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Dal 1971 l’Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG»). (2) La politica commerciale comune dell’Unione deve essere fondata sui principi e persegue gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, quali fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea. (3) Poiché anche la politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo deve essere fondata sul quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, la politica commerciale comune dell’Unione deve essere coerente con gli obiettivi primari della politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e contribuire al consolidamento degli stessi, specie per quanto riguarda la riduzione e l’eliminazione della povertà, e dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale come pure il buon governo nei paesi in via di sviluppo. La politica commerciale comune dell’Unione deve altresì soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata nell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo. (4) Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , quale modificato dal regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , dispone l’applicazione dell’SPG fino al 31 dicembre 2027, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, al quale detta scadenza non si applica. Successivamente, è opportuno che il sistema di preferenze continui ad applicarsi per un periodo successivo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze tariffarie di cui al presente regolamento, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza. (5) L’SPG ha come obiettivi generali il sostegno all’eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con la risoluzione A/RES/70/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Agenda 2030 delle Nazioni Unite»), in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 17, traguardo 12, relativo al commercio, e la promozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, senza arrecare danno agli interessi dell’industria dell’Unione. La valutazione intermedia del sistema di preferenze tariffarie generalizzate del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d’impatto per la preparazione del riesame del regolamento (UE) n. 978/2012 hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di raggiungere tali obiettivi generali, che rappresentavano l’essenza della riforma dell’SPG effettuata nel 2012. (6) Gli obiettivi generali dell’SPG conservano la loro rilevanza nell’attuale contesto globale e sono coerenti con l’analisi e la prospettiva della comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2021, dal titolo «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva». Come affermato nella comunicazione, l’Unione ha «un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell’economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili» e «deve sfruttare appieno la forza di apertura e l’attrattiva del mercato unico» a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all’SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante «nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro» e definisce quale obiettivo dell’SPG «aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali». L’SPG dovrebbe inoltre aiutare i paesi beneficiari a rafforzare le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente, e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra gli obiettivi dell’SPG, da un lato, e l’assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall’altro, in conformità all’articolo 208 TFUE e al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall’Unione per rafforzare gli effetti positivi e migliorare l’efficacia della cooperazione allo sviluppo. L’assistenza allo sviluppo dell’Unione disciplinata dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e l’SPG condividono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. L’utilizzo da parte dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento come pure la ratifica e l’effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente e buona governance possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza, nell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere garantite sinergie e complementarità con le azioni intraprese nel quadro del regolamento (UE) 2021/947. (7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, l’SPG dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze. (8) La parità di genere in tutte le politiche dell’Unione è saldamente sancita dall’articolo 8 TFUE ed è anche al centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come sancito dal suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5. Gli accordi commerciali e di investimento tendono tuttavia ad avere conseguenze diverse sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali tra i generi. L’SPG può contribuire positivamente all’occupazione e all’emancipazione delle donne. (9) L’SPG dovrebbe contemplare un regime di base («SPG ordinario») e due regimi speciali, vale a dire il «regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo — SPG+» e il «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati — EBA» ( Everything But Arms — tutto tranne le armi). Si conferma quindi la struttura del periodo precedente, in quanto incentrata sui paesi più bisognosi e sulle mutevoli necessità dei paesi beneficiari in termini di sviluppo. L’SPG dovrebbe promuovere l’integrazione regionale tra paesi in via di sviluppo e dovrebbe applicarsi all’intero territorio del paese beneficiario, comprese le zone economiche speciali e le zone di trasformazione per l’esportazione. (10) È opportuno che l’SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di «paesi in via di sviluppo» a livello dell’OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l’elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all’SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un’economia centralizzata a un’economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell’SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall’elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie dell’SPG. Tali paesi si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e quindi non presentano le medesime necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate, essi non dovrebbero pertanto avvalersi dell’SPG ordinario. Inoltre, i paesi a reddito alto o medio-alto non dovrebbero avvalersi delle preferenze tariffarie previste dall’SPG poiché ciò aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Nell’applicare l’SPG ordinario occorre tener conto della possibile evoluzione delle necessità di un paese sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze. È pertanto opportuno far sì che l’SPG ordinario possa essere soggetto ad adeguamenti. (11) Ai fini della coerenza, le preferenze tariffarie concesse a titolo dell’SPG ordinario non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie per la quasi totalità degli scambi. Tuttavia, per dare ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, l’SPG ordinario dovrebbe continuare ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione, per tale paese beneficiario, di un regime di accesso preferenziale al mercato. (12) L’SPG+ si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione del millennio dell’ONU (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell’ILO per il futuro del lavoro (2019), l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, i Principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani (2011) e l’accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»). Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo dell’SPG+ ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le convenzioni e gli accordi internazionali relativi ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell’ambiente e al buon governo e si impegnano ad assicurarne l’effettiva attuazione. L’SPG+ dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall’effettiva attuazione di tali convenzioni e accordi internazionali. L’Unione dovrebbe impegnarsi in missioni periodiche di monitoraggio e dialogo con i paesi beneficiari dell’SPG+ al fine di promuovere i valori universali dei diritti umani, compresi i progressi verso l’abolizione della pena di morte, verso l’assunzione di responsabilità per i crimini di guerra e altri reati gravi e verso l’applicabilità dei diritti umani esistenti. Inoltre, il dialogo con i paesi beneficiari dell’SPG+ dovrebbe promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, la protezione dell’ambiente e il buon governo. (13) L’elenco delle convenzioni internazionali rilevanti per l’SPG di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell’evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali e affrontare in modo proattivo lo sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. A tale proposito dovrebbero essere aggiunte le convenzioni seguenti: l’accordo di Parigi, che sostituisce il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997; la convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006); il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000); la convenzione n. 81 dell’ILO sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio (1947); la convenzione n. 144 dell’ILO sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’adozione di norme internazionali del lavoro (1976); e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000). La Commissione, se del caso insieme al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), dovrebbe, tramite il dialogo esistente con i paesi beneficiari dell’SPG ordinario o dell’EBA, esaminare i loro progressi volti alla ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente e buon governo pertinenti per l’SPG ed elencati nell’allegato VI del presente regolamento («convenzioni pertinenti») e incoraggiare ulteriormente tali progressi al fine di conseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. (14) I paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati designata dall’ONU dovrebbero essere incentivati a proseguire il percorso dello sviluppo sostenibile. A tal fine i criteri di vulnerabilità economica che permettono di accedere all’SPG+ dovrebbero essere resi meno severi rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 978/2012, affinché possa avvalersene un maggior numero di paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati. (15) Le preferenze tariffarie dovrebbero essere volte a promuovere l’ulteriore crescita economica sostenibile dei paesi beneficiari in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nel quadro dell’SPG+ è quindi opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem . (16) I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità all’SPG+ dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro domande la Commissione stabilisca che le relative condizioni sono soddisfatte. (17) I paesi che alla data del 31 dicembre 2026 sono beneficiari dell’SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, come stabilito nell’allegato III di tale regolamento, e che desiderano continuare a beneficiare dell’SPG+, dovranno presentare una nuova domanda entro il 31 dicembre 2028, conformemente ai criteri di ammissibilità di cui al presente regolamento. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e la certezza del diritto agli operatori economici, le preferenze tariffarie a titolo dell’SPG+ previste dal regolamento (UE) n. 978/2012 per tali paesi saranno mantenute durante il periodo di esame delle rispettive domande. Tale periodo transitorio è inteso a concedere a tali paesi beneficiari dell’SPG+ il tempo sufficiente a preparare la loro domanda al fine di soddisfare i requisiti di condizionalità riveduti a norma del presente regolamento e, nel frattempo, mantenere l’accesso preferenziale all’SPG+ di cui al regolamento (UE) n. 978/2012. Le domande di assistenza tecnica e finanziaria presentate da paesi richiedenti in relazione alla ratifica e all’attuazione delle convenzioni pertinenti possono essere considerate favorevolmente. (18) La Commissione e, ove opportuno, il SEAE dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma delle convenzioni pertinenti, ove disponibili, ed esaminando l’attuazione del proposto piano d’azione lungimirante e orientato alle priorità, e delle missioni periodiche sul campo, nonché i contributi dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, nei paesi beneficiari. La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni pertinenti. Tale relazione dovrebbe includere raccomandazioni e priorità in caso di preoccupazioni specifiche in merito all’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti. (19) La società civile e altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero essere consultati durante tutto il ciclo di monitoraggio e le informazioni da loro presentate dovrebbero, se opportuno, essere tenute in debita considerazione. (20) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell’esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l’applicazione delle regole commerciali nell’UE e con i suoi partner commerciali. A riguardo di tale nomina, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l’attuazione e l’applicazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all’SPG. Lo sportello unico fornisce orientamenti adeguati per la presentazione delle denunce e ne garantisce la riservatezza. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento. (21) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell’attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Dovrebbe tuttavia essere possibile integrare tali relazioni con altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono orientare la Commissione nella sua futura programmazione dell’assistenza allo sviluppo. (22) Tenendo conto dell’importanza dei contributi della società civile, la Commissione dovrebbe chiederne il parere, in particolare in sede di esame di una domanda di adesione all’SPG+, durante il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dell’impegno vincolante assunto dai paesi beneficiari dell’SPG+, anche congiuntamente alle missioni di monitoraggio, nel corso di un impegno rafforzato e durante la preparazione della relazione sull’attuazione del presente regolamento. (23) L’EBA dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato dell’Unione europea per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, designati dalle Nazioni Unite, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più designato dall’ONU come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito dell’EBA. È opportuno che le preferenze tariffarie a titolo dell’EBA continuino a essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione. (24) Per quanto riguarda l’SPG ordinario, è opportuno continuare a differenziare le preferenze tariffarie a seconda della natura sensibile o non sensibile dei prodotti, in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno dell’Unione. (25) È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell’Unione europea. (26) Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dall’SPG. Per quanto riguarda i dazi ad valorem , la riduzione generale dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della «nazione più favorita», mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato. (27) I dazi dovrebbero essere sospesi totalmente nei casi in cui dal trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione derivi un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta. (28) La graduazione dei prodotti dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a livello di sezione o sottosezione al fine di ridurre i casi di graduazione di prodotti eterogenei. La graduazione di una sezione o di una sottosezione, composta da capitoli, per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe applicarsi ai paesi beneficiari dell’SPG+ e ai paesi beneficiari dell’EBA, in quanto tali paesi hanno profili economici molto simili, con una base d’esportazione limitata e non diversificata che li rende vulnerabili. (29) È opportuno che le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applichino ai prodotti originari dei paesi beneficiari in conformità alle norme di origine stabilite nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e agli strumenti normativi adottati in conformità ai poteri conferiti da detto regolamento, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 6 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 7 ) . È opportuno concedere il cumulo tra paesi appartenenti a diversi gruppi regionali e il cumulo ampliato a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che il paese beneficiario richiedente apporti prove sufficienti a dimostrare che il cumulo corrisponde alle sue necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e ha quindi come effetti, tra l’altro, la crescita economica, l’eliminazione della povertà, la diversificazione delle esportazioni e l’industrializzazione, e purché non abbia ripercussioni negative sulla situazione di altri paesi, in particolar modo paesi beneficiari dell’EBA. Per valutare se la concessione del cumulo risponda alle necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio del paese richiedente, la Commissione dovrebbe tenere conto della dipendenza del paese beneficiario dal paese fornitore e delle prospettive future riguardanti i prodotti in questione. (30) In caso di carenze nell’attuazione dei principi stabiliti nelle convenzioni pertinenti, inclusi determinati principi delle norme umanitarie internazionali, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni, e qualora ciò sia vantaggioso, la Commissione dovrebbe assumere un impegno rafforzato con il paese beneficiario per affrontare la situazione. In caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni pertinenti e, se del caso, qualora il dialogo con il paese beneficiario non porti a un miglioramento della situazione, la Commissione dovrebbe avere il potere di revocare le preferenze tariffarie al paese beneficiario. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo dell’SPG+ qualora il paese beneficiario non osservi l’impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni pertinenti, oppure qualora il paese beneficiario non collabori in relazione alle procedure di monitoraggio dell’Unione stabilite nel presente regolamento. La revoca temporanea dovrebbe protrarsi fino a quando non vengano meno le condizioni che la giustificano. In caso di violazioni di eccezionale gravità la Commissione dovrebbe avere il potere di reagire con rapidità adottando misure entro tempi brevi. In considerazione dell’approccio di tolleranza zero praticato dall’Unione nella lotta al lavoro minorile, tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dovrebbe figurare l’esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti, quali definiti dalle convenzioni pertinenti. Tuttavia, l’eliminazione del lavoro minorile è un processo a lungo termine, soprattutto nei paesi in cui non sono disponibili condizioni di lavoro dignitose, istruzione gratuita o una rete di sicurezza sociale. In tale contesto, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se il paese beneficiario abbia adottato politiche volte a ridurre il lavoro minorile e se il suo monitoraggio evidenzi progressi e azioni concreti verso il pieno rispetto delle convenzioni pertinenti. La revoca temporanea dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento dovrebbe essere considerata una misura di ultima istanza. (31) L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nel traguardo 7 del suo obiettivo di sviluppo sostenibile 10, invita ad agevolare una mobilità delle persone e una migrazione ordinate, sicure e responsabili, anche attraverso l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite. Tali politiche possono contribuire positivamente alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. In tale prospettiva, è essenziale che sia i paesi di origine sia i paesi di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l’aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani. (32) La politica dell’Unione in materia di rimpatrio e riammissione rispetta pienamente il principio di non respingimento ed è attuata conformemente ai principi internazionali fondamentali in materia di diritti umani. Il rimpatrio volontario rimane un elemento cruciale del sistema comune dell’Unione per i rimpatri, che prevede il rimpatrio umano, effettivo e sostenibile dei migranti irregolari. La politica migratoria dell’Unione sostiene inoltre il miglioramento del reinserimento sostenibile e del rafforzamento delle capacità nei paesi partner, il che a sua volta può contribuire in modo significativo allo sviluppo locale in tali paesi. (33) Il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione costituiscono sfide comuni per l’Unione e i suoi partner. In particolare, ogni Stato ha l’obbligo, a norma del diritto internazionale consuetudinario, di riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nel territorio di un altro Stato. Le convenzioni internazionali multilaterali, quale la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, fanno riferimento anche all’obbligo degli Stati di ammettere nel loro territorio i loro cittadini che sono stati espulsi dal territorio di un altro Stato. Tale approccio e le azioni pertinenti dovrebbero essere attuati conformemente ai principi internazionali fondamentali in materia di diritti umani. (34) La revoca temporanea dei regimi preferenziali per carenze gravi e sistematiche di un paese beneficiario rispetto all’obbligo di riammettere i propri cittadini dovrebbe essere presa in considerazione solo in relazione ai paesi beneficiari: che, secondo la Commissione, a norma dell’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) («codice dei visti»), non cooperano a sufficienza in materia di riammissione; per i quali sono state proposte misure nell’ambito della politica in materia di visti a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti; e per i quali, dopo un periodo di impegno rafforzato specifico, la Commissione ritiene che persista un livello insufficiente di cooperazione in materia di riammissione. (35) Alla luce della loro situazione specifica, della loro situazione socioeconomica, dei loro livelli di sviluppo e dei loro vincoli di capacità, i paesi beneficiari dell’EBA dovrebbero beneficiare di un ulteriore periodo transitorio di 24 mesi prima che sia concessa loro la possibilità di revocare temporaneamente i regimi preferenziali per carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammettere i propri cittadini. Inoltre, la revoca dei regimi preferenziali nell’ambito dell’EBA dovrebbe essere possibile solo qualora persista una cooperazione insufficiente in materia di riammissione dopo l’adozione di misure a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti. (36) Per valutare l’esistenza di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario, la Commissione dovrebbe basarsi sugli elementi pertinenti e oggettivi di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti, compresi dati affidabili forniti dagli Stati membri, nonché dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Nel valutare una revoca temporanea dei regimi preferenziali legata a carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le misure adottate per migliorare la cooperazione di tale paese beneficiario in materia di riammissione. (37) A norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e dei regolamenti precedenti sono stati revocati regimi preferenziali riguardanti le importazioni di prodotti originari della Bielorussia (revoca totale) e della Cambogia (revoca parziale) a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi di determinate convenzioni pertinenti. Poiché i motivi della revoca dei regimi preferenziali sono ancora validi, la revoca temporanea dei regimi preferenziali per la Bielorussia e la Cambogia dovrebbe rimanere in vigore ai sensi del presente regolamento. (38) Qualora le importazioni di un determinato prodotto nell’ambito di uno dei regimi preferenziali contemplati dal presente regolamento causino o minaccino di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione interessati, dovrebbe essere possibile ripristinare in tutto o in parte i normali dazi della tariffa doganale comune su tale prodotto. Nel valutare l’esistenza di gravi difficoltà per i produttori dell’Unione interessati, può essere pertinente tenere conto anche dell’impatto di tali importazioni sull’intero settore, compresa la produzione di prodotti a monte o a valle. Ciò può essere particolarmente pertinente nel settore agricolo o quando sono coinvolte numerose piccole e medie imprese. Le misure di salvaguardia previste dal presente regolamento non si discostano dai normali dazi della tariffa doganale comune. Al contrario, il presente regolamento ripristina temporaneamente l’applicazione delle tariffe doganali comuni nelle relazioni commerciali con un determinato paese eliminando i vantaggi speciali concessi unilateralmente dall’Unione. Le misure di salvaguardia previste del presente regolamento non costituiscono uno strumento di difesa commerciale o una misura di salvaguardia a norma dei regolamenti (UE) 2015/478 ( 9 ) e (UE) 2015/755 ( 10 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, né una misura di salvaguardia ai sensi dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, che stabilisce le norme per l’applicazione di misure di salvaguardia conformemente all’articolo XIX del GATT 1994. È opportuno che un’inchiesta di salvaguardia possa essere aperta su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione. (39) Tenendo conto delle sfide specifiche cui devono far fronte i produttori di riso dell’Unione, è opportuno introdurre un meccanismo prevedibile che porti all’applicazione automatica di contingenti tariffari. Il meccanismo automatico dovrebbe tutelare la redditività della filiera risicola dell’Unione, garantendo nel contempo benefici significativi ai paesi meno sviluppati a norma del presente regolamento. Questo meccanismo mirato per il riso integra gli altri strumenti di salvaguardia previsti dal presente regolamento, che rimangono comunque disponibili per tale filiera. Il meccanismo dovrebbe affrontare situazioni di pressione eccezionale sul mercato ripristinando immediatamente le tariffe della nazione più favorita e limitando le importazioni preferenziali mediante un contingente tariffario durante l’anno successivo non appena i volumi delle importazioni di determinati prodotti a base di riso superano di oltre il 45 % le soglie stabilite. Le soglie sono determinate paese per paese come media aritmetica dei volumi annui delle importazioni nell’Unione originarie di un paese beneficiario nel corso dei 10 anni civili precedenti l’anno del calcolo. Ai fini della certezza del diritto e della prevedibilità, i volumi applicabili durante il primo anno di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere calcolati tenendo conto del periodo di riferimento compreso tra il 1 o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2024. Per il 2027 le soglie risultanti sono pari a 216 047 tonnellate per la Cambogia e a 171 862 tonnellate per il Myanmar. Le importazioni dei prodotti a base di riso in questione da altri paesi beneficiari durante tale periodo di riferimento non hanno superato la soglia del 6 % delle importazioni totali dell’Unione stabilita nel presente regolamento. Dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, le soglie dovrebbero essere rivedute ogni anno per l’anno successivo. (40) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall’altra, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento, alla decisione di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie, all’abrogazione di una revoca temporanea, al rinvio della data di applicazione della revoca temporanea o alla modifica del suo ambito di applicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 11 ) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (41) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) . (42) È opportuno far ricorso alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alla revoca o alla sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell’SPG nei confronti dei paesi beneficiari e all’apertura di una procedura di revoca temporanea, tenendo in considerazione la natura e l’impatto di tali atti. Alla luce dei livelli di sviluppo dei paesi beneficiari dell’EBA, è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione sull’avvio di una procedura di revoca temporanea per tali paesi a causa di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammettere i loro cittadini. (43) È opportuno far ricorso alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione sulle inchieste di salvaguardia e sulla sospensione delle preferenze tariffarie laddove le importazioni possano causare perturbazioni, anche gravi, nei mercati dell’Unione. (44) Al fine di garantire l’integrità ed il corretto funzionamento dell’SPG è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, qualora richiesto da imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali. (45) Per fornire un quadro stabile agli operatori economici, prima della fine del periodo massimo di sei mesi, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla cessazione o alla proroga delle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili. (46) La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora ciò sia reso necessario, in casi debitamente giustificati connessi ad inchieste di salvaguardia, da imperativi motivi d’urgenza connessi al deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione, cui sarebbe difficile porre rimedio. (47) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell’SPG mediante i comitati istituzionali competenti. (48) Nell’attuare il presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni tempestive su fasi procedurali importanti, quali l’adesione all’SPG+, l’impatto sui paesi meno sviluppati che escono dal regime EBA, l’apertura di una procedura di revoca temporanea, un’inchiesta di salvaguardia o una modifica dei codici della nomenclatura combinata di cui al presente regolamento, stabilendo quali prodotti potrebbero essere soggetti a una salvaguardia speciale. La Commissione dovrebbe inoltre tenere informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle attività di impegno rafforzato, compresi i risultati delle missioni di monitoraggio nei paesi beneficiari dell’SPG+, nonché in merito all’avvio e ai risultati di un impegno rafforzato specifico con il paese beneficiario interessato al fine di migliorare il livello di cooperazione di tale paese beneficiario rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini. Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici in questione, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio quando decide di revocare temporaneamente i regimi preferenziali a un paese beneficiario in caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini. La Commissione dovrebbe, in particolare, fornire le informazioni pertinenti incluse nelle relazioni e nelle valutazioni effettuate nel contesto dell’applicazione dell’articolo 25 bis del codice dei visti in relazione al paese beneficiario interessato. Al fine di motivare il ricorso alla condizionalità in materia di riammissione, la Commissione dovrebbe fornire dati adeguati sulle tendenze in materia di riammissione per quanto riguarda il paese beneficiario interessato. Se necessario, dovrebbero essere applicate le procedure per la trasmissione di informazioni riservate. (49) Entro il 1 o gennaio 2033 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull’applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame l’SPG. Tale relazione è necessaria per analizzare l’impatto dell’SPG sulle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo dei paesi beneficiari oltre che sul commercio bilaterale e sul gettito tariffario dell’Unione, con particolare riguardo all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È opportuno prestare particolare attenzione ai paesi meno sviluppati che escono dal regime EBA e a qualsiasi sviluppo pertinente relativo alle condizionalità, specie per quanto riguarda i diritti fondamentali sul lavoro e l’elenco delle convenzioni pertinenti. Si potrebbero inoltre prendere in considerazione i pertinenti sviluppi, in particolare in seno all’OMC, in materia di agevolazione e promozione degli scambi di beni e servizi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici. (50) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 978/2012, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 1.   Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) mediante il quale l’Unione concede l’accesso preferenziale al proprio mercato si applica in conformità al presente regolamento. 2.   Il presente regolamento prevede i seguenti regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG: a) un regime ordinario («SPG ordinario»); b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+); c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)]. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «paesi»: i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale; 2) «paesi meno sviluppati»: i paesi meno sviluppati designati come tali dalle Nazioni Unite; 3) «paesi beneficiari»: i paesi che beneficiano di uno qualsiasi dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG; 4) «paesi beneficiari dell’SPG ordinario»: i paesi che beneficiano dell’SPG ordinario, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso; 5) «paesi beneficiari dell’SPG+»: i paesi che beneficiano dell’SPG+, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso; 6) «paesi beneficiari dell’EBA»: i paesi che beneficiano dell’EBA, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso; 7) «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi doganali specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 13 ) , ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; 8) «sezione SPG»: una sezione figurante negli allegati III e VII, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune; 9) «regime di accesso preferenziale al mercato»: l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione; 10) «piano d’azione»: un elenco di misure previste da un paese richiedente l’SPG+ ai fini dell’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti; 11) «impegno rafforzato»: un processo continuo volto ad agevolare e incentivare i paesi beneficiari a compiere progressi nell’attuazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento o ad affrontare le carenze nel rispetto dei principi delle convenzioni pertinenti; 12) «attuazione effettiva»: l’attuazione integrale degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni pertinenti, in modo da garantire il rispetto dei principi, degli obiettivi e dei diritti ivi stabiliti nell’intero territorio del paese beneficiario, incluse eventuali aree di tale territorio che il paese beneficiario ha designato quali zone economiche speciali o zone di trasformazione per l’esportazione; 13) «denuncia»: una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico; Articolo 3 1.   L’elenco dei paesi ammissibili a beneficiare di uno qualsiasi dei regimi preferenziali nel quadro dell’SPG («paesi ammissibili») figura nell’allegato I, alle colonne A e B. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’elenco di cui all’allegato I in modo da tenere conto dei cambiamenti di stato internazionale o di classificazione dei paesi, del loro sviluppo economico o delle loro necessità sul piano commerciale, finanziario e dello sviluppo. 3.   La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione all’SPG. CAPO II SPG ordinario Articolo 4 1.   Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dall’SPG ordinario, fatta eccezione per i casi seguenti: a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per i tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure b) se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell’SPG o condizioni più favorevoli. 2.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati. Articolo 5 1.   I paesi beneficiari dell’SPG ordinario che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 4 sono elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso. 2.   Entro il 1 o gennaio di ogni anno successivamente al 12 luglio 2026, la Commissione riesamina l’allegato I. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG ordinario e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione all’SPG: a) la decisione di non identificare più un paese come paese beneficiario dell’SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica con decorrenza dal 1 o gennaio del secondo anno civile successivo all’anno civile della data in cui i criteri pertinenti non sono più soddisfatti; b) la decisione di non identificare più un paese come paese beneficiario dell’SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica con decorrenza dal 1 o gennaio del terzo anno civile successivo all’anno civile della data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare la colonna C dell’allegato I sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4. 4.   La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG ordinario circa i cambiamenti del loro stato in relazione all’SPG. Articolo 6 1.   I prodotti inclusi nell’SPG ordinario sono elencati nell’allegato III. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato III al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. Articolo 7 1.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne per i componenti agricoli. 2.   I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato III la riduzione è del 20 %. 3.   Le aliquote di dazio preferenziale applicate a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 12 luglio 2026 si continuano ad applicare se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %. 5.   Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti. 6.   Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato. Articolo 8 1.   Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto riguarda i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG ordinario se, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell’Unione di tali prodotti provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ordinario eccede le soglie fissate nell’allegato IV. Tali soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari. 2.   Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie a titolo dell’SPG, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, che stabilisce un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG ordinario. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. 3.   Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta atti di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7. Tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1 o gennaio dell’anno successivo a quello della loro data di entrata in vigore. 4.   L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1 o settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti quello del riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). 5.   La Commissione notifica al paese interessato gli atti di esecuzione adottati a norma dei paragrafi 2 e 3. 6.   Se l’allegato I è modificato sulla base dei criteri definiti all’articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato IV al fine di adattare le modalità figuranti in tale allegato in modo da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono state sospese a norma del paragrafo 1 del presente articolo. CAPO III SPG+ Articolo 9 1.   Un paese beneficiario può beneficiare delle preferenze tariffarie previste nel quadro dell’SPG+ se soddisfa le condizioni seguenti: a) è considerato vulnerabile, quale definito nell’allegato V, a causa di una mancanza di diversificazione; b) ha ratificato tutte le convenzioni pertinenti e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti; c) non ha formulato, in relazione alle convenzioni pertinenti, alcuna riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o ritenuta, ai fini del presente articolo, incompatibile con l’oggetto e lo scopo delle convenzioni pertinenti; d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a perseguirne e garantirne l’attuazione effettiva, sulla base di un piano d’azione; e) accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione pertinente e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle convenzioni pertinenti; f) si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nel quadro della procedura di rendicontazione e controllo dell’Unione di cui all’articolo 13. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le riserve sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione pertinente nei casi seguenti: a) qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione pertinente sia giunta a tale risultato; oppure b) in mancanza di una procedura siffatta, qualora l’Unione, se parte della convenzione pertinente, o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione pertinente, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione pertinente e si oppongano all’entrata in vigore della convenzione pertinente tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alla convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati; 3.   Il piano d’azione di cui al paragrafo 1, lettera d), si basa sulle informazioni disponibili, in particolare sulle conclusioni più recenti degli organi di controllo delle convenzioni pertinenti. Tale piano d’azione propone inoltre calendari adeguati e indicativi e individua, se del caso, le istituzioni responsabili nel paese beneficiario. Il piano d’azione è lungimirante e orientato alle priorità. Il piano d’azione è pubblicato non appena il paese diventa beneficiario dell’SPG+. Articolo 10 1.   L’SPG+ è concesso alle condizioni seguenti: a) un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tale fine; b) la Commissione ritiene, sulla base dell’esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9. 2.   Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), compreso il piano d’azione. 3.   Dopo aver ricevuto la domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato I al fine di concedere al paese richiedente lo status di paese beneficiario dell’SPG+ identificandolo come tale nella colonna C dello stesso. 5.   Se un paese beneficiario dell’SPG+ non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o c), o revoca uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 45, per modificare l’allegato I al fine di non identificare più tale paese come paese beneficiario dell’SPG+. 6.   La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 dopo che l’atto delegato di cui a tali paragrafi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il paese richiedente a cui è concesso lo status di paese beneficiario dell’SPG+ è informato dalla Commissione della data in cui comincia ad applicarsi tale atto delegato. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di concessione dello status di paese beneficiario dell’SPG+, in particolare per quanto concerne i termini nonché la presentazione e il trattamento delle domande. Articolo 11 1.   I prodotti inclusi nell’SPG+ sono elencati negli allegati III e VII. 2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati III e VII allo scopo di tenere conto delle modifiche della nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in tali allegati. Articolo 12 1.   Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell’SPG+. 2.   Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem . Il dazio specifico per i prodotti della nomenclatura combinata classificati con il codice 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana. Articolo 13 1.   A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+, nel corso di regolari cicli di monitoraggio della durata di tre anni, la Commissione discute con ciascun paese beneficiario dell’SPG+, segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell’SPG+ con gli organi di controllo competenti e i progressi compiuti da ciascun paese beneficiario del SPG+ nell’attuazione del proprio piano d’azione. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. 2.   I paesi beneficiari dell’SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c). 3.   La Commissione effettua, se del caso congiuntamente al SEAE, almeno una visita di monitoraggio in ciascun paese beneficiario dell’SPG+ per ogni ciclo di monitoraggio, al fine di valutare i progressi compiuti da ciascun paese beneficiario dell’SPG+ in termini di attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, tenendo conto delle misure adottate conformemente al pertinente piano d’azione. Articolo 14 1.   Entro il 1 o gennaio 2030 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell’SPG+ da tali convenzioni pertinenti nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 contiene: a) le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo competenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell’SPG+; e b) le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del SEAE, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell’SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse, tenendo conto dell’attuazione dei piani d’azione. La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata. In caso di preoccupazioni specifiche, la relazione indica raccomandazioni su questioni e azioni cui dare priorità nel ciclo di monitoraggio successivo per migliorare l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti di cui ai corrispondenti impegni vincolanti. 3.   Nel formulare le proprie conclusioni sull’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il SEAE, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali. Articolo 15 1.   L’SPG+ è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell’SPG+, qualora tale paese beneficiario dell’SPG+ non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell’SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione pertinente a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c). 2.   Al paese beneficiario dell’SPG+ incombe l’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e alla sua situazione in relazione all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c). 3.   Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, e tenendo conto dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell’SPG+ rispetti gli impegni vincolanti previsti dal piano d’azione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), o gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) o f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione pertinente a norma dell’articolo 9, paragrafo1, lettera c), la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informa il paese beneficiario dell’SPG+ interessato dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. Tale avviso: a) indica i motivi del ragionevole dubbio di cui al paragrafo 3, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario dell’SPG+ di continuare a godere delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+; b) fissa il periodo durante il quale il paese beneficiario dell’SPG + deve presentare le sue osservazioni. Il periodo di cui al primo comma, lettera b), non supera i tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso. 5.   La Commissione offre al paese beneficiario dell’SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b). 6.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi, compresa la società civile. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti. 7.   Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), la Commissione decide: a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. 8.   Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per chiudere la procedura di revoca temporanea. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute. 9.   Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. In sede di preparazione di tali atti delegati la Commissione effettua, sulla base delle informazioni disponibili, un’analisi dell’effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario. 10.   Se la Commissione decide una revoca temporanea, i corrispondenti atti delegati diventano applicabili sei mesi dopo la data della loro adozione. 11.   Dopo l’adozione di atti delegati per revocare temporaneamente l’SPG+, la Commissione prosegue, se del caso, il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20. 12.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che diventino applicabili gli atti delegati di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare tali atti delegati volti a revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 46. 13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea dell’SPG+, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e le condizioni per il riesame. Articolo 16 Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie mentre altre decadono, oppure se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea, le misure adottate a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, sono adattate di conseguenza. CAPO IV EBA Articolo 17 1.   Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’EBA se è un paese meno sviluppato. 2.   La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA di cui all’allegato I, identificati come tali nella colonna C dello stesso, sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più la condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato I al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dell’EBA non soddisfa più tale condizione. 3.   In attesa che un nuovo paese indipendente sia designato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato I a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA. Se tale nuovo paese indipendente non è stato designato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati senza ritardo, conformemente all’articolo 45, per modificare l’allegato I al fine di escludere tale paese da detto allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione all’SPG. Articolo 18 I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell’EBA. CAPO V Disposizioni generali in materia di impegno Articolo 19 La Commissione e, se del caso, il SEAE si impegnano con i paesi beneficiari dell’SPG ordinario e con i paesi beneficiari dell’EBA nel contesto dei dialoghi bilaterali esistenti al fine di esaminare e incoraggiare i progressi verso la ratifica delle convenzioni pertinenti. Articolo 20 1.   La Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, può assumere un impegno rafforzato con un paese beneficiario dell’SPG ordinario o con un paese beneficiario dell’EBA nelle situazioni in cui ciò sarebbe utile per affrontare le carenze nell’attuazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento e, in particolare, nel caso di carenze nel rispetto dei principi delle convenzioni pertinenti. Se ritiene che il paese beneficiario dell’SPG ordinario o il paese beneficiario dell’EBA abbia adottato le misure necessarie per affrontare tali carenze, la Commissione può porre fine all’impegno rafforzato. 2.   Per i paesi beneficiari dell’SPG+, la Commissione, nel quadro dell’impegno rafforzato, svolge le necessarie azioni di riesame, monitoraggio e valutazione secondo la procedura di cui all’articolo 13. Articolo 21 Ai fini dell’applicazione delle pertinenti fasi procedurali a norma del presente regolamento relative alle convenzioni pertinenti, la Commissione tiene conto delle pertinenti attività e procedure intraprese dalle entità internazionali competenti in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente, e buona governance. Articolo 22 1.   I dialoghi bilaterali esistenti e gli impegni rafforzati con i paesi beneficiari di cui al presente capo possono riguardare la collaborazione ai fini della riammissione dei cittadini di tali paesi, qualora dette persone siano migranti irregolari nell’Unione. 2.   Qualora abbia presentato una proposta a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione avvia un impegno rafforzato specifico con il paese beneficiario interessato al fine di migliorare il livello di cooperazione del paese beneficiario rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini. 3.   In caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di un paese beneficiario di riammettere i propri cittadini, i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di tale paese beneficiario, qualora la Commissione ritenga che persista un livello insufficiente di cooperazione in materia di riammissione a seguito di: a) un impegno rafforzato, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di almeno 12 mesi dalla data in cui la Commissione presenta al Consiglio la proposta di adottare una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, per i paesi beneficiari dell’SPG ordinario e per i paesi beneficiari dell’SPG+; b) un impegno rafforzato, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di almeno 12 mesi dalla data in cui il Consiglio adotta una decisione di esecuzione conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, per i paesi beneficiari dell’EBA. 4.   La Commissione può avviare la procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali a un paese beneficiario a norma del paragrafo 3 solo dopo aver valutato, in via preliminare, se un’eventuale revoca temporanea dei regimi preferenziali sarebbe proporzionata, tenendo conto del contributo di una revoca temporanea al miglioramento della cooperazione con il paese terzo in questione, anche alla luce della situazione socioeconomica di tale paese. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua valutazione ed elabora una relazione pubblica in cui presenta le sue conclusioni. 5.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’articolo 23, paragrafi da 3 a 17, e l’articolo 24 si applicano alla revoca temporanea dei regimi preferenziali a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Quando la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 23, paragrafo 10, al fine di revocare temporaneamente i regimi preferenziali a un paese beneficiario in caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle informazioni pertinenti incluse nelle relazioni redatte e nelle valutazioni effettuate nel contesto dell’applicazione dell’articolo 25 bis del codice dei visti in relazione a tale paese beneficiario, compresi dati adeguati sulle tendenze in materia di riammissione per quanto riguarda tale paese beneficiario. 7.   La relazione sull’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 49, paragrafo 2, comprende una valutazione della necessità e del funzionamento del legame tra l’SPG e la cooperazione in materia di riammissione dei propri cittadini da parte dei paesi beneficiari. 8.   I paragrafi 3 e 4 si applicano ai paesi beneficiari dell’EBA a decorrere dal 1 o gennaio 2029. CAPO VI Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi preferenziali Articolo 23 1.   I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni pertinenti; b) esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti; c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio; d) pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state contrastate dal paese beneficiario; e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche. Per dette pratiche commerciali sleali di cui al paragrafo 1, lettera d), che sono vietate o impugnabili ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC. 2.   Il paragrafo 1, lettera d), del presente articolo non si applica ai prodotti di un paese beneficiario che siano oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) o del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) . 3.   Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto, se del caso, dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2. Se ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie sulla base dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera a), la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per aprire una procedura di revoca temporanea. Se ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie sulla base dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. La Commissione informa dell’adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e informa il paese beneficiario interessato dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. Tale avviso: a) indica, in relazione all’atto di esecuzione, le ragioni sufficienti a motivare l’apertura di una procedura di revoca temporanea, di cui al paragrafo 3; e b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e che, se del caso, proseguirà il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20. 5.   La Commissione effettua il controllo e la valutazione per un periodo di sei mesi a partire dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di impegnarsi e collaborare in qualsiasi momento durante tale periodo. 6.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti, anche quelle provenienti dalla società civile. 7.   Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese. 8.   Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione decide: a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 9.   Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea. 10.   Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In sede di preparazione dell’atto delegato la Commissione effettua, sulla base delle informazioni disponibili, un’analisi dell’effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario. 11.   L’atto di esecuzione o delegato adottato, di cui rispettivamente ai paragrafi 9 e 10, si basa, tra l’altro, sulle prove raccolte e ricevute. 12.   Se la Commissione decide di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie, l’atto delegato di cui al paragrafo 10 diventa applicabile sei mesi dalla sua adozione. 13.   Dopo l’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, la Commissione prosegue, se del caso, il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20. In assenza di tale impegno, la Commissione può perseguire altri strumenti di dialogo. 14.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che sia applicabile l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto delegato adottato per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 46. 15.   Se la Commissione ritiene che, in circostanze eccezionali quali un’emergenza sanitaria di portata mondiale, catastrofi naturali o altri eventi imprevisti, sia opportuno riesaminare la portata della revoca temporanea oppure ritardarne o sospenderne l’applicazione, alla Commissione è conferito il potere di modificare l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 46. 16.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame delle misure adottate. 17.   La Commissione apre la procedura di revoca temporanea a norma dei paragrafi da 3 a 16 se ritiene che: a) esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a); e b) sussistano imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati, quali violazioni eccezionalmente gravi dei principi di cui al paragrafo 1, lettera a), che richiedono una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario e che sarebbero difficili da affrontare utilizzando la procedura di cui al paragrafo 3. Nell’ambito della procedura prevista dal presente paragrafo, il periodo di cui al paragrafo 5 è ridotto a due mesi e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a cinque mesi. 18.   Se la Commissione decide di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 17 del presente articolo, l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo è adottato in conformità all’articolo 46 e si applica un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 24 Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 23, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG. Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie mentre altre decadono, o se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, le misure adottate a norma dell’articolo 23, paragrafo 10, sono adattate di conseguenza. Articolo 25 1.   I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o dell’obbligo di garantirne il rispetto, nonché in caso di mancata prestazione della cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto di tali regimi preferenziali. 2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 richiede tra l’altro che il paese beneficiario: a) comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme; b) assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione; c) assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2; d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine; e) rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, qualora il paese beneficiario usufruisca di tale cumulo; f) assista l’Unione nella verifica di comportamenti per i quali esiste una presunzione di frode connessa all’origine; si può presumere l’esistenza di una frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario. 3.   Se ritiene che esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea di regimi preferenziali per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 48, paragrafo 4, per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione a tutti i prodotti o a determinati prodotti originari del paese beneficiario. 4.   Prima di adottare tali atti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando i motivi del dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento. 5.   La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 3 prima che questo diventi applicabile. 6.   Il periodo iniziale di revoca temporanea delle preferenze tariffarie non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4, al fine di porre termine alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di estenderne la durata oltre il periodo iniziale. 7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, comprese le irregolarità che potrebbero sorgere in merito alle norme di origine, che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, la sua proroga o la sua cessazione. CAPO VII Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza Sezione I Salvaguardia generale Articolo 26 1.   Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti totalmente o parzialmente per detto prodotto. 2.   Ai fini del presente capo, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. 3.   Ai fini del presente capo, nelle «parti interessate» sono incluse le parti coinvolte nella produzione, distribuzione o vendita dei prodotti importati di cui al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame delle misure. Articolo 27 Si considera che esistano gravi difficoltà, come indicato all’articolo 26, paragrafo 1, qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica o finanziaria. Nel valutare se esista tale deterioramento, la Commissione può anche valutare, se del caso, le dinamiche di mercato nel settore nel suo complesso, compreso l’impatto su altri produttori del settore, come i produttori di prodotti a monte o a valle. Nell’effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto degli indicatori pertinenti della situazione economica o finanziaria. Tali indicatori possono comprendere i seguenti: a) quota di mercato; b) produzione; c) scorte; d) capacità produttiva; e) importazioni. Articolo 28 1.   Se ravvisa elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, la Commissione avvia un’inchiesta per decidere se i normali dazi della tariffa doganale comune debbano essere reintrodotti totalmente o in parte. 2.   La Commissione avvia un’inchiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base della valutazione di cui all’articolo 27, a giustificare tale inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene elementi di prova prima facie sufficienti indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l’istituzione della misura di salvaguardia di cui all’articolo 26, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta. 3.   Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Tale avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio internazionale della Commissione. L’inchiesta è avviata entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Se risultano elementi di prova prima facie insufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione informa gli Stati membri della sua decisione di non avviare un’inchiesta entro un mese dalla data di ricevimento di tale domanda. 4.   L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 29, 30 e 31, è conclusa entro 12 mesi dall’apertura. 5.   Per le inchieste di salvaguardia generale relative ai prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo è ridotto a due mesi nei casi seguenti: a) qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 25; b) qualora le importazioni di prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato. Articolo 29 Per motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 48, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di 12 mesi. Articolo 30 Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 26, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione entrano in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 31 Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 26, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Se entro il termine fissato all’articolo 28, paragrafo 4, non è pubblicato alcun atto di esecuzione, l’inchiesta si considera terminata ed eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 29 scadono automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali atti di esecuzione sono rimborsati. Articolo 32 I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti totalmente o parzialmente per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate. Sezione II Salvaguardia speciale per determinati prodotti Articolo 33 1.   Fatta salva la sezione I del presente capo, entro il 1 o gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire i regimi preferenziali di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III, ai prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III o ai prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata 2207 10 00 e 2207 20 00 , qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale: a) per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 2207 10 00 e 2207 20 00 superi la quota di cui all’allegato IV, punto 1, del valore delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari nel corso di un anno civile; b) per i prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III e per i prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III, superi la quota di cui all’allegato IV, punto 3, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III o di prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III provenienti da tutti i paesi beneficiari nel corso di un anno civile. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % del valore delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti. 3.   L’abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dalla data di pubblicazione del relativo atto di esecuzione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 34 1.   Qualora le importazioni di prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10 , 1006 20 e 1006 30 originari di un paese beneficiario superino, cumulativamente e in qualsiasi momento di un anno civile, i volumi annui delle importazioni stabiliti per ciascun paese beneficiario secondo il metodo di cui al paragrafo 4 di almeno il 45 %, la Commissione: a) sospende, con effetto immediato, le preferenze tariffarie per le importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato per il resto dell’anno civile; e b) introduce, per la durata dell’anno civile successivo, un contingente tariffario per le importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato. Il contingente tariffario di cui al primo comma, lettera b), è pari al volume annuo delle importazioni dal paese beneficiario interessato stabilito per l’anno in cui la sospensione di cui al primo comma, lettera a), ha preso effetto, conformemente alla metodologia specificata al paragrafo 4. Solo le importazioni nell’ambito del contingente tariffario di cui al primo comma, lettera b), continuano a beneficiare delle preferenze tariffarie. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari la cui quota per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10 , 1006 20 e 1006 30 considerati cumulativamente, non supera il 6 % delle importazioni totali dell’Unione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, le modalità relative al monitoraggio dei volumi delle importazioni, alla sospensione delle preferenze tariffarie e all’applicazione del presente articolo. Il primo di tali atti di esecuzione si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. 4.   Per l’anno civile 2027, i volumi delle importazioni per ciascun paese beneficiario di cui al paragrafo 1 sono determinati dalla media aritmetica dei volumi annui delle importazioni dell’Unione originarie di ciascun paese beneficiario tra il 1 o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per specificare i volumi delle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo applicabili per l’anno civile successivo, sulla base della media aritmetica dei volumi annui delle importazioni dell’Unione originarie di ciascun paese beneficiario nel corso dei dieci anni civili precedenti, sulla base dei dati disponibili più recenti. 5.   La relazione sull’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 49, secondo comma, comprende una valutazione della necessità e del funzionamento del meccanismo di cui al presente articolo. Articolo 35 Fatte salve le sezioni I e III del presente capo, se le importazioni di prodotti elencati nell’allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni ultraperiferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione ai prodotti in questione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. Articolo 36 La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 33, 34 o 35 prima che questa diventi applicabile. Sezione III Sorveglianza nei settori dell’agricoltura e della pesca Articolo 37 1.   Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. Per quanto riguarda prodotti specifici, una sorveglianza speciale è avviata su richiesta di uno Stato membro o può essere avviata dalla Commissione. 2.   Qualora i risultati della sorveglianza speciale di prodotti a norma del presente articolo confermino perturbazioni dei mercati dell’Unione, la Commissione, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3, al fine di applicare i dazi della tariffa doganale comune ai prodotti oggetto di sorveglianza. L’abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo atto di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 3.   Nel valutare le perturbazioni dei mercati dell’Unione a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi di mercato, compreso l’impatto delle importazioni totali in questione sulla situazione del mercato dell’Unione. Tale valutazione comprende fattori quali l’impatto delle importazioni interessate sul livello dei prezzi dell’Unione, l’impatto delle importazioni da altre fonti, un’impennata delle importazioni da un paese beneficiario, nonché l’impatto delle importazioni sulla stabilità complessiva del mercato dell’Unione per il prodotto in questione. 4.   La valutazione della Commissione di cui al paragrafo 3 non richiede più di sei mesi. Il periodo per tale valutazione può, se necessario, essere prorogato per un massimo di 12 mesi. 5.   I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti per un periodo di 12 mesi. Il periodo di reintroduzione di tali dazi può essere prorogato, ove necessario, per contrastare le perturbazioni nei mercati dell’Unione pertinenti. Articolo 38 La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente all’articolo 37 prima che questa diventi applicabile. CAPO VIII Disposizioni comuni Articolo 39 1.   Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario. 2.   Ai fini dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine preferenziale sono quelle stabilite in conformità all’articolo 64, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   Fatte salve le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo e su richiesta di un paese beneficiario, la Commissione concede il cumulo regionale di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tra paesi beneficiari appartenenti a diversi gruppi regionali o il cumulo ampliato di cui all’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 se e fintanto che sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la domanda presentata dal paese beneficiario fornisce prove sufficienti a dimostrare che tale cumulo è necessario in funzione delle specifiche necessità del paese in questione sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze; b) il cumulo non crea indebite difficoltà commerciali ad altri paesi ammissibili, in particolare paesi beneficiari dell’EBA, considerata la possibile deviazione dei flussi commerciali; c) il paese beneficiario dimostra di non poter rispettare le norme di origine applicabili ai prodotti in questione senza la concessione di tale cumulo. 4.   Per valutare se la domanda sia giustificata in funzione delle specifiche necessità del paese beneficiario sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, in particolare sulla base delle informazioni fornite dal paese in questione, la Commissione tiene conto del livello di dipendenza del paese beneficiario dalla produzione integrata con i paesi terzi interessati dalla domanda, dell’impatto di tale dipendenza sullo sviluppo sostenibile del paese beneficiario, della rilevanza dei settori di tale produzione integrata per l’economia del paese beneficiario e delle prospettive future di sviluppo riguardanti i prodotti in questione. 5.   Prima di decidere in merito a tale domanda la Commissione concede al paese beneficiario la possibilità di presentare il proprio parere. Articolo 40 Nell’attuazione del presente regolamento sono garantite le sinergie e la complementarità con le azioni e i programmi esterni pertinenti dell’Unione, in particolare per quanto concerne lo sviluppo. Articolo 41 1.   Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso. 2.   Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata conformemente al presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale. Articolo 42 1.   Le statistiche del commercio estero dell’Unione elaborate dalla Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica da utilizzare ai fini del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) . Al fine di agevolare la condivisione delle informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce che i dati statistici pertinenti relativi alle sezioni SPG siano regolarmente resi disponibili in una banca dati pubblica. 3.   A norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie nei mesi precedenti a tale richiesta. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 4.   La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603, 0803 90 10 , 1006, 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701, 1704, 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403, 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 , 3824 99 56 , 3824 99 57 , 3824 99 92 , 3824 84 00 , 3824 85 00 , 3824 86 00 , 3824 87 00 , 3824 88 00 , 3824 99 93 e 3824 99 96 , onde stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 26, 33, 34 35 e 37. Articolo 43 La Commissione chiede periodicamente i pareri dei rappresentanti della società civile nell’Unione e nei paesi beneficiari, a seconda dei casi, e tiene conto delle informazioni da essi fornite, anche nel quadro di dialoghi specifici, al fine di riesaminare, monitorare e valutare l’attuazione del presente regolamento. Articolo 44 La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le misure adottate a norma del capo VII. Articolo 45 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 7, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafi 9 e 13, all’articolo 16, all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, all’articolo 23, paragrafi 10, 15 e 16, all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 luglio 2026. 3.   La delega di poteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 7, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafi 9 e 13, all’articolo 16, all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, all’articolo 23, paragrafi 10, 15 e 16, all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 4, 5 o 7, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 9 o 13, dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 2 o 3, dell’articolo 23, paragrafo 10, 15 o 16, dell’articolo 24 o dell’articolo 26, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 46 1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza. 2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 45, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. Articolo 47 1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. 2.   Non possono essere divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite. 3.   Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione. 4.   Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per il soggetto che l’ha fornita o che ne è la fonte o sulle relazioni internazionali bilaterali dell’Unione. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate a norma del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto dei legittimi interessi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati. Articolo 48 1.   La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( 17 ) . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5. Articolo 49 Entro il 1 o gennaio 2030 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell’SPG e sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, che copre il triennio più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché sulle attività di monitoraggio della Commissione, incluse le informazioni non riservate relative alle denunce presentate attraverso lo sportello unico che siano pertinenti ai fini del presente regolamento. Entro il 1 o gennaio 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione può, in particolare, prendere in considerazione l’elenco delle convenzioni pertinenti in riferimento agli aggiornamenti degli organi di controllo delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nonché i meccanismi di classificazione dei paesi e di transizione, in particolare con riguardo ai paesi meno sviluppati. Tale relazione può essere eventualmente corredata di una proposta legislativa. Articolo 50 Il regolamento (UE) n. 978/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2027. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII. CAPO IX Disposizioni finali Articolo 51 1.   Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte a norma del presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario dell’SPG+ in virtù del regolamento (UE) n. 978/2012 se l’inchiesta o la procedura concerne soltanto i benefici accordati a titolo dell’SPG+. Tale inchiesta o procedura è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare dell’SPG+ a titolo del presente regolamento prima del 1 o gennaio 2029. 2.   Le informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta aperta a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte. 3.   I paesi che, alla data del 31 dicembre 2026, sono paesi beneficiari dell’SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, come indicato nell’allegato III di tale regolamento nella versione in vigore a tale data, sono considerati paesi beneficiari dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. I paesi che intendono continuare a beneficiare dell’SPG+ a norma del presente regolamento a decorrere dal 1 o gennaio 2029 presentano una domanda a tal fine prima di detta data conformemente all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Per i paesi che hanno presentato tale domanda, l’SPG + è mantenuto a norma del presente regolamento durante il periodo di valutazione della loro domanda da parte della Commissione a norma dell’articolo 10 del presente regolamento nonché, ove applicabile, durante il termine per sollevare obiezioni di cui all’articolo 45, paragrafo 6, del presente regolamento. Articolo 52 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 7, l’articolo 15, paragrafo 12, l’articolo 23, paragrafo 15, l’articolo 26, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 3, e l’articolo 45 si applicano a decorrere dal 12 luglio 2026. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2036. Tale termine di applicazione non riguarda tuttavia né l’EBA stabilito al capo IV né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale capo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio La presidente M. RAOUNA ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2026. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ( GU L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ( GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 8 ) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). ( 11 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj . ( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ). ( 13 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 14 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj ). ( 15 ) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj ). ( 16 ) Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj ). ( 17 ) Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ( GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/732/oj ). ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato Indice I Paesi ammissibili e beneficiari II Paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali a titolo dell’SPG sono state temporaneamente revocate per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi III Elenco di prodotti inclusi nell’SPG ordinario e nell’SPG+ IV Modalità di applicazione degli articoli 8 e 33 V Modalità di applicazione del capo III VI Convenzioni pertinenti VII Elenco di prodotti inclusi solo nell’SPG+ VIII Tavola di concordanza ALLEGATO I PAESI AMMISSIBILI E BENEFICIARI Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione Colonna B: Nome Colonna C: Regime preferenziale a titolo dell’SPG di cui beneficia il paese A B C AE Emirati arabi uniti AF Afghanistan EBA AG Antigua e Barbuda AL Albania AM Armenia AO Angola EBA AR Argentina AZ Azerbaigian BA Bosnia- Erzegovina BB Barbados BD Bangladesh EBA BF Burkina Faso EBA BH Bahrein BI Burundi EBA BJ Benin EBA BN Brunei BO Bolivia SPG ordinario ( 1 ) BR Brasile BS Bahamas BT Bhutan EBA BW Botswana BY Bielorussia SPG ordinario ( 2 ) BZ Belize CD Repubblica democratica del Congo EBA CF Repubblica centrafricana EBA CG Congo SPG ordinario CI Costa d’Avorio CK Isole Cook SPG ordinario CL Cile CM Camerun CO Colombia CR Costa Rica CU Cuba CV Cabo Verde SPG ordinario ( 3 ) DJ Gibuti EBA DM Dominica DO Repubblica dominicana DZ Algeria EC Ecuador EG Egitto ER Eritrea EBA ET Etiopia EBA FJ Figi FM Micronesia SPG ordinario GA Gabon GD Grenada GE Georgia GH Ghana GM Gambia EBA GN Guinea EBA GQ Guinea equatoriale GT Guatemala GW Guinea-Bissau EBA GY Guyana HN Honduras HT Haiti EBA ID Indonesia IN India SPG ordinario IQ Iraq IR Iran JM Giamaica JO Giordania KE Kenya KG Kirghizistan SPG ordinario ( 4 ) KH Cambogia EBA ( 5 ) KI Kiribati EBA KM Comore EBA KN Saint Kitts e Nevis KW Kuwait KZ Kazakhstan LA Laos EBA LB Libano LC Santa Lucia LK Sri Lanka SPG ordinario ( 6 ) LR Liberia EBA LS Lesotho EBA LY Libia MA Marocco MD Moldova ME Montenegro MG Madagascar EBA MH Isole Marshall MK Macedonia del Nord ML Mali EBA MM Myanmar/Birmania EBA MN Mongolia SPG ordinario ( 7 ) MR Mauritania EBA MU Maurizio MV Maldive MW Malawi EBA MX Messico MY Malaysia MZ Mozambico EBA NA Namibia NE Niger EBA NG Nigeria SPG ordinario NI Nicaragua NP Nepal EBA NR Nauru NU Niue SPG ordinario OM Oman PA Panama PE Perù PG Papua Nuova Guinea PH Filippine SPG ordinario ( 8 ) PK Pakistan SPG ordinario ( 9 ) PW Palau PY Paraguay QA Qatar RW Ruanda EBA SA Arabia Saudita SB Isole Salomone EBA SC Seychelles SD Sudan EBA SL Sierra Leone EBA SN Senegal EBA SO Somalia EBA SR Suriname SS Sud Sudan EBA ST Sao Tomé e Principe EBA ( 10 ) SV El Salvador SY Siria SPG ordinario SZ Eswatini TD Ciad EBA TG Togo EBA TH Thailandia TJ Tagikistan SPG ordinario TL Timor Leste EBA TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TT Trinidad e Tobago TV Tuvalu EBA TZ Tanzania EBA UA Ucraina UG Uganda EBA UY Uruguay UZ Uzbekistan SPG ordinario ( 11 ) VC Saint Vincent e Grenadine VE Venezuela VN Vietnam VU Vanuatu SPG ordinario WS Samoa XK Kosovo ( 12 ) RS Serbia YE Yemen EBA ZA Sud Africa ZM Zambia EBA ZW Zimbabwe ( 1 ) Considerata un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 2 ) Revoca totale. ( 3 ) Considerato un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 4 ) Considerato un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 5 ) Revoca parziale. ( 6 ) Considerato un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 7 ) Considerata un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 8 ) Considerate un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 9 ) Considerato un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 10 ) A norma del regolamento delegato (UE) 2025/1951, Sao Tomé e Principe cesserà di essere un paese beneficiario dell’EBA, e diventerà un paese beneficiario dell’SPG ordinario a decorrere dal 1 o gennaio 2029. ( 11 ) Considerato un paese beneficiario dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. Cfr. articolo 51, paragrafo 3. ( 12 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ALLEGATO II PAESI BENEFICIARI PER I QUALI I REGIMI PREFERENZIALI A TITOLO DELL’SPG SONO STATI TEMPORANEAMENTE REVOCATI PER TUTTI O PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI TALI PAESI Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione Colonna B: nome Colonna C: regime preferenziale ritirato per il paese A B C BY Bielorussia SPG ordinario ( 1 ) KH Cambogia EBA ( 2 ) ( 1 ) Revoca totale. ( 2 ) Revoca parziale. ALLEGATO III ELENCO DI PRODOTTI INCLUSI NELL’SPG ORDINARIO E NELL’SPG+ Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione. I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. La colonna «Sensibile/Non sensibile» si riferisce ai prodotti inclusi nell’SPG ordinario (articolo 6). Tali prodotti sono elencati con la menzione «NS» (prodotto non sensibile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1) o «S» (prodotto sensibile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi. Sezione SPG Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non sensibile S-1a 01 0101 29 90 Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione S 0101 30 00 Asini vivi S 0101 90 00 Muli e bardotti, vivi S 0104 20 10 * Riproduttori di razza pura della specie caprina S 0106 14 10 Conigli domestici vivi S 0106 39 10 Piccioni vivi S 02 0205 00 Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata S 0206 80 91 Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici S 0206 90 91 Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici S 0207 14 91 Fegati, congelati, di galli o di galline della specie Gallus domesticus S 0207 27 91 Fegati, congelati, di tacchine e di tacchini, congelati S 0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91 Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche S 0208 90 70 Cosce di rane NS 0210 99 10 Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche S 0210 99 59 Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dal lombatello sottile e dal lombatello S ex 0210 99 85 Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate S ex 0210 99 85 Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina S 04 0403 20 41 Yogurt, addizionati di cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, contenenti, in peso meno di 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola S 0403 20 51 Yogurt, aromatizzato o addizionati di frutta o di cacao S 0403 20 53 0403 20 59 0403 20 91 0403 20 93 0403 20 99 0403 90 71 Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao S 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 0405 20 10 Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % S 0405 20 30 0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile S 0410 10 Insetti S 0410 90 00 Altri prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove S 05 0511 99 39 Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge S S-1b 03 ex capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 19 00 S 0301 19 00 Pesci ornamentali di mare, vivi NS S-2a 06 ex capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti delle sottovoci 0603 12 00 e 0604 20 40 S 0603 12 00 Garofani e boccioli di fiore, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi NS 0604 20 40 Rami di conifere, freschi NS S-2b 07 0701 Patate, fresche o refrigerate S 0703 10 Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati S 0703 90 00 Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati S 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati S 0705 Lattuga ( Lactuca sativa ) e cicoria ( Cichorium spp.), fresche o refrigerate S 0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati S ex 0707 00 05 Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre S 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati S 0709 20 00 Asparagi, freschi o refrigerati S 0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate S 0709 40 00 Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati S 0709 51 00 0709 52 00 0709 53 00 0709 54 00 0709 55 00 0709 59 00 Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 56 00 S 0709 60 10 Peperoni, freschi o refrigerati S 0709 60 99 Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi S 0709 70 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati S ex 0709 91 00 Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1 o luglio al 31 ottobre S 0709 92 10 * Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio S 0709 93 10 Zucchine, fresche o refrigerate S 0709 93 90 0709 99 90 Altri ortaggi, freschi o refrigerati S 0709 99 10 Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe ( Lactuca sativa ) e dalle cicorie ( Cichorium spp.) S 0709 99 20 Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati S 0709 99 40 Capperi, freschi o refrigerati S 0709 99 50 Finocchi, freschi o refrigerati S ex 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85 S ex 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90 S ex 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19 S 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati S 0714 20 10 * Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano NS 0714 20 90 Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano S 0714 90 90 Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago NS 08 0802 11 90 Mandorle fresche o essiccate, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare S 0802 12 90 0802 21 00 Nocciole ( Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate S 0802 22 00 0802 31 00 Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate S 0802 32 00 0802 41 00 Castagne e marroni ( Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati S 0802 42 00 o decorticati 0802 51 00 Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati NS 0802 52 00 0802 61 00 Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate NS 0802 62 00 0802 90 85 Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata NS 0802 91 00 0802 92 00 Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati NS 0803 10 10 Banane plantano (banane da cuocere), fresche S 0803 10 90 Banane, comprese le banane plantano, essiccate S 0803 90 90 0804 10 00 Datteri, freschi o secchi S 0804 20 10 Fichi, freschi o secchi S 0804 20 90 0804 30 00 Ananassi, freschi o secchi S 0804 40 00 Avocadi, freschi o secchi S ex 0805 21 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1 o marzo 31 ottobre S ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 0805 40 00 Pompelmi e pomeli, freschi o secchi NS 0805 50 90 Limette ( Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ), fresche o secche S 0805 90 00 Altri agrumi, freschi o secchi S ex 0806 10 10 Uve da tavola, fresche, dal 1 o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur ( Vitis vinifera c.v.) dal 1 o al 31 dicembre S 0806 10 90 Altre uve fresche S ex 0806 20 Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30 , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg S 0807 11 00 Meloni (compresi i cocomeri), freschi S 0807 19 00 0808 10 10 Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre S 0808 30 10 Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1 o agosto al 31 dicembre S ex 0808 30 90 Altre pere, fresche, dal 1 o maggio al 30 giugno S 0808 40 00 Cotogne, fresche S ex 0809 10 00 Albicocche, fresche, dal 1 o gennaio al 31 maggio e dal 1 o agosto al 31 dicembre S 0809 21 00 Ciliege acide ( Prunus cerasus ), fresche S ex 0809 29 Ciliege, fresche, dal 1 o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide ( Prunus cerasus ) S ex 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1 o gennaio al 10 giugno e dal 1 o ottobre al 31 dicembre S ex 0809 40 05 Prugne, fresche, dal 1 o gennaio al 10 giugno e dal 1 o ottobre al 31 dicembre S 0809 40 90 Prugnole, fresche S ex 0810 10 00 Fragole, fresche, dal 1 o gennaio al 30 aprile e dal 1 o agosto al 31 dicembre S 0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi S 0810 30 Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi S 0810 40 30 Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus ), freschi S 0810 40 50 Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum , freschi S 0810 40 90 Altri frutti del genere Vaccinium , freschi S 0810 50 00 Kiwi, freschi S 0810 60 00 Durian, freschi S 0810 70 00 0810 90 75 Cachi Altra frutta fresca S ex 0811 Frutta e frutta a guscio anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20 S ex 0812 Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate ma inadatte in tale stato per il consumo immediato, esclusi i prodotti della sottovoce 0812 90 30 S 0812 90 30 Papaie NS 0813 10 00 Albicocche, secche S 0813 20 00 Prugne S 0813 30 00 Mele, secche S 0813 40 10 Pesche, comprese le pesche noci, secche S 0813 40 30 Pere, secche S 0813 40 50 Papaie, secche NS 0813 40 95 Altra frutta, secca, diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 NS 0813 50 12 Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, ma non contenenti prugne S 0813 50 15 Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenenti prugne S 0813 50 19 Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugne S 0813 50 31 Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802 S 0813 50 39 Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicali S 0813 50 91 Altri miscugli di frutta secca e di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi S 0813 50 99 Altri miscugli di frutta secca e di frutta a guscio del capitolo 8 S 0814 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze NS S-2c 09 ex capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 e 0904 21 10 , delle voci 0905 e 0907 e delle sottovoci 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 e 0910 99 99 NS 0901 12 00 Caffè non torrefatto, decaffeinizzato S 0901 21 00 Caffè torrefatto, non decaffeinizzato S 0901 22 00 Caffè torrefatto, decaffeinizzato S 0901 90 90 Succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione S 0904 21 10 Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati S 0905 Vaniglia S 0907 Garofani (antofilli, chiodi e steli) S 0910 91 90 Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910 , tritati o polverizzati S 0910 99 33 Timo diverso dal serpillo ( Thymus serpyllum L.); foglie di alloro S 0910 99 39 0910 99 50 0910 99 99 Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910 S S-2d 10 1008 50 00 Quinoa ( Chenopodium quinoa ) S 11 ex 1104 29 17 Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento S 1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate S 1106 10 00 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 S 1106 30 Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 S 1108 20 00 Inulina S 12 ex capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 80 e 1209 99 91 ; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00 S 1209 21 00 Semi di erba medica, da sementa NS 1209 23 80 Altri semi di festuca, da sementa NS 1209 29 50 Semi di lupini, da sementa NS 1209 29 80 Altri semi da foraggio, da sementa NS 1209 30 00 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa NS 1209 91 80 Altri semi di ortaggi, da sementa NS 1209 99 91 Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00 NS 1211 90 30 Fave tonka, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate NS 13 ex capitolo 13 Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00 S 1302 12 00 Succhi ed estratti vegetali di liquirizia NS S-3 15 1501 90 00 Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 S 1502 10 90 1502 90 90 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana S 1503 00 19 Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali S 1503 00 90 Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana S 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente S 1505 00 10 Grasso di lana greggio S 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente S 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente S 1511 10 90 Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, ma non modificato chimicamente S 1511 90 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio S 1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente S 1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente S 1514 Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente S 1515 Altri grassi ed oli vegetali o di origine microbica (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente S ex 1516 Grassi e oli animali o vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10 S 1516 20 10 Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» NS 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del Capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 S 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove S 1521 90 99 Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge S 1522 00 10 Degras S 1522 00 91 Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva S S-4a 16 1601 00 10 Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato S 1602 20 10 Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra S 1602 41 90 Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica S 1602 42 90 Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica S 1602 49 90 Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica S 1602 90 31 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio S 1602 90 69 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica S 1602 90 91 1602 90 95 1602 90 99 1603 00 10 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg S 1604 Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce S 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati S S-4b 17 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro S 1702 90 10 Maltosio chimicamente puro S 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) S 18 Capitolo 18 Cacao e sue preparazioni S 19 ex capitolo 19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91 S 1901 20 00 Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 NS 1901 90 91 Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 NS 20 ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19 , 2008 20 39 , e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00 , 2008 40 19 , 2008 40 31 , da 2008 40 51 a 2008 40 90 , 2008 70 19 , 2008 70 51 , da 2008 70 61 a 2008 70 98 S 2008 20 19 Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove NS 2008 20 39 21 ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19 , e esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 e 2106 90 59 S 2101 20 Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate NS 2102 20 19 Altri lieviti morti NS 22 ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207 , delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40 S 23 2302 50 00 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi S 2307 00 19 Altre fecce di vino S 2308 00 19 Altri tipi di vinacce S 2308 00 90 Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove NS 2309 10 90 Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari S 2309 90 10 Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali NS 2309 90 91 Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali S 2309 90 96 Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico S S-4c 24 ex capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 2401 10 60 S 2401 10 60 Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati NS S-5 25 2519 90 10 Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato NS 2522 Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825 NS 2523 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati NS 27 Capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali NS S-6a 28 2801 Fluoro, cloro, bromo e iodio NS 2802 00 00 Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale NS ex 2804 Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00 NS 2805 19 Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio NS 2805 30 Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro NS 2806 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico NS 2807 00 Acido solforico; oleum NS 2808 00 00 Acido nitrico; acidi solfonitrici NS 2809 Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no NS 2810 00 90 Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici NS 2811 Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici NS 2812 Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici NS 2813 Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio NS 2814 Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) S 2815 Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio S 2816 Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario NS 2817 00 00 Ossido di zinco; perossido di zinco S 2818 10 Corindone artificiale, anche definito chimicamente S 2818 20 00 Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale NS 2819 Ossidi e idrossidi di cromo S 2820 Ossidi di manganese S 2821 Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe 2 O 3 NS 2822 00 00 Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio NS 2823 00 00 Ossidi di titanio S 2824 Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione NS ex 2825 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00 NS 2825 10 00 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici S 2825 80 00 Ossidi di antimonio S 2826 Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro NS ex 2827 Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00 ; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri NS 2827 10 00 Cloruro di ammonio S 2827 32 00 Cloruro di alluminio S 2828 Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti NS 2829 Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati NS ex 2830 Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00 ; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no NS 2830 10 00 Solfuri di sodio S 2831 Ditioniti e solfossilati NS 2832 Solfiti; tiosolfati NS 2833 Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) NS 2834 10 00 Nitriti S 2834 21 00 Nitrati di potassio NS 2834 29 Altri nitrati diversi dai nitrati di potassio NS 2835 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no S ex 2836 Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00 , 2836 40 00 e 2836 60 00 ; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio NS 2836 20 00 Carbonato di disodio S 2836 40 00 Carbonati di potassio S 2836 60 00 Carbonato di bario S 2837 Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi NS 2839 Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio NS 2840 Borati; perossoborati (perborati) NS ex 2841 Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00 NS 2841 61 00 Permanganato di potassio S 2842 Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi NS 2843 Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi NS ex 2844 30 11 Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi NS ex 2844 30 51 Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi NS 2845 20 00 2845 30 00 2845 40 00 2845 90 90 Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall’acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom) e diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio, dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom) NS 2846 Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli NS 2847 00 00 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea NS ex 2849 Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30 NS 2849 20 00 Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no S 2849 90 30 Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no S ex 2850 00 Idruri, nitruri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 NS ex 2850 00 60 Siliciuri, di costituzione chimica definita o no S 2852 Composti, inorganici o organici, del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami NS 2853 Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi NS 29 2903 Derivati alogenati degli idrocarburi S ex 2904 Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00 NS 2904 20 00 Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi S ex 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 S 2905 45 00 Glicerolo (glicerina) NS 2906 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi NS ex 2907 Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00 ; fenoli-alcoli NS 2907 15 90 Naftoli e loro sali diversi dall’1-naftolo S ex 2907 22 00 Idrochinone S 2908 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli NS 2909 Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi S 2910 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi NS 2911 00 00 Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi NS ex 2912 Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00 NS 2912 41 00 Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide) S 2913 00 00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 NS ex 2914 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00 , ex 2914 29 e 2914 22 00 NS 2914 11 00 Acetone S 2914 22 00 Cicloesanone e metilcicloesanoni S ex 2914 29 00 Canfora S 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi S ex 2916 Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00 , 2916 12 e 2916 14 NS ex 2916 11 00 Acido acrilico S 2916 12 00 Esteri dell’acido acrilico S 2916 14 00 Esteri dell’acido metacrilico S ex 2917 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00 , ex 2917 12 00 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 e 2917 36 00 NS 2917 11 00 Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri S ex 2917 12 00 Acido adipico e suoi sali S 2917 14 00 Anidride maleica S 2917 32 00 Ortoftalati di diottile S 2917 35 00 Anidride ftalica S 2917 36 00 Acido tereftalico e suoi sali S ex 2918 Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 e ex 2918 29 00 NS 2918 14 00 Acido citrico S 2918 15 00 Sali ed esteri dell’acido citrico S 2918 21 00 Acido salicilico e suoi sali S 2918 22 00 Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri S ex 2918 29 00 Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri S 2919 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi NS 2920 Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi NS ex 2921 Composti a funzione ammina S 2921 42 00 Derivati dell’anilina e loro sali NS ex 2922 Composti amminici a funzioni ossigenate S 2922 41 00 Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti NS 2923 Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no NS ex 2924 Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00 S 2924 23 00 Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali NS 2925 Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina NS ex 2926 Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00 NS 2926 10 00 Acrilonitrile S 2927 00 00 Composti a funzione diazo, azo o azossi NS 2928 00 90 Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina NS 2929 10 00 Isocianati S 2929 90 Altri composti ad altre funzioni azotate NS 2930 10 00 2-(N,N-dimetilammino)etantiolo S 2930 20 00 Tiocarbammati e ditiocarbammati NS 2930 30 00 Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame NS 2930 40 90 Metionina diversa dalla metionina (DCI) S 2930 60 00 2-(N,N-dietilammino)etantiolo S 2930 70 00 bis(2-idrossietil)solfuro (tiodiglicolo (DCI)) S 2930 80 00 Aldicarb (ISO), captafol (ISO) e metamidofos (ISO) S 2930 90 13 Cisteina e cistina S 2930 90 16 Derivati di cisteina o cistina NS 2930 90 80 Forato (ISO) S ex 2930 90 95 Altri tiocomposti organici ditiocarbonati (xantati, xantogenati) NS ex 2930 90 95 Altri tiocomposti organici, diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati) S 2931 Altri composti organo-inorganici NS ex 2932 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00 , 2932 13 00 e ex 2932 20 90 NS 2932 12 00 2-Furaldeide (furfurale) S 2932 13 00 Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico S ex 2932 20 90 Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine S ex 2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00 NS 2933 61 00 Melamina S 2934 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici NS 2935 00 Solfonammidi S 2938 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati NS ex 2940 00 00 Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939 S ex 2940 00 00 Ramnosio, raffinosio, mannosio NS 2941 20 30 Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati NS 2942 00 00 Altri composti organici NS S-6b 31 3102 21 Solfato di ammonio NS 3102 40 Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante NS 3102 50 Nitrato di sodio NS 3102 60 Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio NS 3103 11 00 3103 19 00 Perfosfati S 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg S 32 ex capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206 , e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirabolano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale) NS ex 3204 Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita S 3204 11 00 Coloranti sintetici, organici, in dispersione; preparazioni a base di coloranti sintetici, organici, in dispersione NS 3204 13 00 Coloranti organici sintetici basici; preparazioni a base di coloranti organici sintetici basici NS 3204 14 00 Coloranti organici sintetici diretti; preparazioni a base di coloranti organici sintetici diretti NS 3204 15 Coloranti al tino organici, sintetici, incl. quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari; preparazioni a base di coloranti al tino organici, sintetici NS 3206 Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del Capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita S 33 Capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche NS 34 Capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso NS 35 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina S 3502 90 90 Albuminati ed altri derivati delle albumine NS 3503 00 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 NS 3504 00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo NS 3505 10 50 Amidi e fecole esterificati o eterificati NS 3506 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg NS 3507 Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove S 36 Capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili NS 37 Capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia NS 38 ex capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00 , delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00 , e della voce 3825 , ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60 NS 3802 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito S 3817 00 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 S 3823 12 00 Acido oleico S 3823 70 00 Alcoli grassi industriali S 3825 Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38 S S-7a 39 ex capitolo 39 Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901 , 3902 , 3903 e 3904 , delle sottovoci 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 61 , 3907 69 e 3907 99 , delle voci 3908 e 3920 , e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00 NS 3901 Polimeri di etilene, in forme primarie S 3902 Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie S 3903 Polimeri di stirene, in forme primarie S 3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie S 3906 10 00 Poli(metacrilato di metile) S 3907 10 00 Poliacetali S 3907 61 00 Poli(etilene tereftalato) con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g S 3907 69 00 Poli(etilene tereftalato), diverso da quello con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g S 3907 99 Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi S 3908 Poliammidi in forme primarie S 3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie S ex 3921 90 10 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati S 3923 21 00 Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene S S-7b 40 ex capitolo 40 Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010 NS 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata S S-8a 41 ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19 S ex 4106 31 00 Cuoi e pelli depilati o senza peli di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati NS 4106 32 00 Cuoi e pelli depilati o senza peli di suini, conciati o in crosta, allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati NS 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 S 4112 00 00 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 S ex 4113 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 , esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00 NS 4113 10 00 di caprini S 4114 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati S 4115 10 00 Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati S S-8b 42 ex capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203 NS 4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta S 4203 Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti S 43 Capitolo 43 Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori NS S-9a 44 ex capitolo 44 Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410 , 4411 , 4412 , delle sottovoci 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 74 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 e 4420 90 91 ; carbone di legna NS 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici S 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici S 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato S 4418 11 00 Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno tropicale S 4418 19 Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno di altro tipo S 4418 21 10 Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44 S 4418 74 00 Altri pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno S 4420 10 11 Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; Legno intarsiato e legno incrostato; Altri cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44 S 4420 90 10 4420 90 91 S-9b 45 ex capitolo 45 Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 NS 4503 Lavori di sughero naturale S 46 Capitolo 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio S S-11a 50 Capitolo 50 Seta S 51 ex capitolo 51 Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crine S 52 Capitolo 52 Cotone S 53 Capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta S 54 Capitolo 54 Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali S 55 Capitolo 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco S 56 Capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia S 57 Capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili S 58 Capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami S 59 Capitolo 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili S 60 Capitolo 60 Stoffe a maglia S S-11b 61 Capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: S 62 Capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia S 63 Capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci S S-12a 64 Capitolo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti S S-12b 65 Capitolo 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti NS 66 Capitolo 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti S 67 Capitolo 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli NS S-13 68 Capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili NS 69 Capitolo 69 Prodotti ceramici S 70 Capitolo 70 Vetro e lavori di vetro S S-14 71 ex capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; monete; esclusi i prodotti della voce 7117 NS 7117 Minuterie di bigiotteria S S-15a 72 7202 «Ferro-leghe» S 73 Capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio NS S-15b 74 Capitolo 74 Rame e lavori di rame S 75 7505 12 00 Barre, profilati, di leghe di nichel NS 7505 22 00 Fili, di leghe di nichel NS 7506 20 00 Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel NS 7507 20 00 Accessori per tubi, di nichel NS 76 ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601 S 78 ex capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801 S 7801 99 Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso NS 79 ex capitolo 79 Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903 S 81 ex capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8109 21 00 , 8109 29 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 e 8113 00 20 , esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8112 69 10 , 8108 20 00 e 8108 30 00 S 8101 94 00 Tungsteno greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione NS 8104 11 00 Magnesio greggio, contenente almeno 99,8  %, in peso, di magnesio NS 8104 19 00 Magnesio greggio diverso da quello della sottovoce 8104 11 00 NS 8112 69 10 Cadmio greggio; polveri NS 8108 20 00 Titanio greggio; polveri NS 8108 30 00 Cascami e avanzi di titanio NS 82 Capitolo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni S 83 Capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni S S-16 84 ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10 NS 8401 10 00 Reattori nucleari (Euratom) S 8407 21 10 Motori per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm 3 S 85 ex capitolo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00 , 8519 20 , 8519 30 00 , delle voci 8521 , 8525 e 8527 , delle sottovoci 8528 49 00 , 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72 , della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 00 e 8540 12 00 NS 8516 50 00 Forni a microonde S 8519 20 Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi S 8519 30 00 ex 8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, esclusi i prodotti della sottovoce 8521 90 00 S 8521 90 00 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione (esclusi quelli a nastri magnetici); apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (esclusi quelli a nastri magnetici) NS 8525 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali S 8527 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria S 8528 59 Altri monitor e altri proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai monitor con tubo catodico e dai monitor e proiettori di tipo collegabile direttamente ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 ; altri apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video, a colori, diversi da quelli in monocromie S 8528 69  - 8528 72 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 S 8540 11 Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori o in monocromie S 8540 12 00 S-17a 86 Capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi NS S-17b 87 ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702 , 8703 , 8704 , 8705 , 8706 00 , 8707 , 8708 , 8709 , 8711 , 8712 00 e 8714 NS 8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente S 8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa S 8704 Autoveicoli per il trasporto di merci S 8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) S 8706 00 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore S 8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine S 8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 S 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti S 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car») S 8712 00 Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore S 8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 S 88 Capitolo 88 Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti NS 89 Capitolo 89 Navi, battelli ed altri natanti NS S-18 90 Capitolo 90 Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi S 91 Capitolo 91 Orologi e loro parti S 92 Capitolo 92 Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti NS S-20 94 ex capitolo 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405 NS 9405 Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove S 95 ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99 NS 9503 00 35  - 9503 00 39 Altri assortimenti e giocattoli da costruzione; S 9503 00 41  - 9503 0049 Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani S 9503 00 55 Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli S 9503 00 61  - 9503 00 69 Puzzle S 9503 00 70 Altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie S 9503 00 75  - 9503 00 79 Altri giocattoli e modelli, a motore S 9503 00 81 Armi giocattolo S 9503 00 85 Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo S 9503 00 87 Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini S 9503 00 95  - 9503 00 99 Altri giocattoli S 96 Capitolo 96 Lavori diversi NS ALLEGATO IV MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 33 1. L’articolo 8 o l’articolo 33 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 del rispettivo articolo è superiore al 47 %. 2. L’articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell’allegato III quando la percentuale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 17,5 %. 3. L’articolo 8 o l’articolo 33 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato III quando la percentuale di cui al paragrafo 1 del rispettivo articolo è superiore al 37 %. ALLEGATO V MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CAPO III 1. Ai fini del capo III, per paese vulnerabile s’intende un paese le cui sette sezioni principali delle importazioni nell’Unione coperte dall’SPG di prodotti elencati nell’allegato III rappresentano più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni di prodotti elencati in tale allegato, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi. 2. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1 o settembre dell’anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1. 3. Ai fini dell’articolo 11, i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1 o settembre dell’anno precedente a quello in cui è adottato l’atto delegato di cui all’articolo 11, paragrafo 2. ALLEGATO VI CONVENZIONI PERTINENTI A. Convenzioni ONU sui diritti umani 1. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) 2. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965) 3. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) 4. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) 5. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979) 6. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984) 7. Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) 8. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000) 9. Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) B. Convenzioni ILO sul diritto del lavoro 10. Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, n. 29 (1930) 11. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948) 12. Convenzione sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, n. 81 (1947) 13. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949) 14. Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951) 15. Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957) 16. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professione, n. 111 (1958) 17. Convenzione sull’età minima per l’assunzione all’impiego, n. 138 (1973) 18. Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’adozione di norme internazionali del lavoro, n. 144 (1976) 19. Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999) C. Accordi e convenzioni in materia di protezione del clima e dell’ambiente 20. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973) 21. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987) 22. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989) 23. Convenzione sulla diversità biologica (1992) 24. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992) 25. Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica (2000) 26. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001) 27. Accordo di Parigi (2015) D. Convenzioni relative al buon governo 28. Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) 29. Convenzione sulle sostanze psicotrope (1971) 30. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988) 31. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004) 32. Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) ALLEGATO VII ELENCO DI PRODOTTI INCLUSI SOLO NELL’SPG+ Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione. I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi; questi potrebbero comprendere anche prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi. Sezione SPG Capitolo Codice NC Designazione delle merci S-1a 02 ex 0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20 04 0409 00 00 Miele naturale S-1b 03 Capitolo 3 ( 1 ) Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici S-2b 07 0710 80 85 Asparagi 0709 56 00 Tartufi ( Tuber spp.) 08 0811 10 Fragole 0811 20 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina S-4a 16 1602 50 31 Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie di animali della specie bovina diverse da quelle non cotte; miscugli di carne o frattaglie cotte e di carne o frattaglie non cotte 1602 50 95 S-4b 17 1704 ( 2 ) Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 20 2002 Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico 2005 80 00 Granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) 2008 40 19 Pere con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % non nominate né comprese altrove 2008 40 31 Pere con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 2008 40 51  - 2008 40 90 Pere senza aggiunta di alcole 2008 70 19 Pesche, comprese le pesche noci con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % non nominate né comprese altrove 2008 70 51 Pesche, comprese le pesche noci con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 2008 70 61  - 2008 70 98 Pesche, comprese le pesche noci, senza aggiunta di alcole 22 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo S-6b 31 3102 Concimi minerali o chimici azotati S-15b 78 7801 10 Piombo raffinato 7801 91 Piombo greggio contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso, diverso da quello raffinato ( 1 ) Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6  %. ( 2 ) Il dazio specifico per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana. ALLEGATO VIII TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (UE) n. 978/2012 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, lettera a) — Articolo 2, lettera b) Articolo 2, punto 1) — Articolo 2, punto 2) Articolo 2, lettera c) — — Articolo 2, punto 3) Articolo 2, lettera d) Articolo 2, punto 4) Articolo 2, lettera e) Articolo 2, punto 5) Articolo 2, lettera f) Articolo 2, punto 6) Articolo 2, lettera g) Articolo 2, punto 7) Articolo 2, lettere h) e i) — Articolo 2, lettera j) Articolo 2, punto 8) Articolo 2, lettera k) Articolo 2, punto 9) — Articolo 2, punti 10) e 11) Articolo 2, lettera l) Articolo 2, punto 12) — Articolo 2, punto 13) Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 4, paragrafo 3 — Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafi 1 e 2 Articolo 9, paragrafo 2 — — Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 12 Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Articolo 13, paragrafi 1 e 2 — Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14 Articolo 14 Articolo 15, paragrafi da 1 a 10 Articolo 15, paragrafi da 1 a 10 — Articolo 15, paragrafo 11 Articolo 15, paragrafi 11 e 12 Articolo 15, paragrafi 12 e 13 Articolo 16 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 17 Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 18 Articolo 18, paragrafi 2 e 3 — — Articolo 19 — Articolo 20 — Articolo 21 — Articolo 22 Articolo 19, paragrafi da 1 a 12 Articolo 23, paragrafi da 1 a 12 — Articolo 23, paragrafo 13 Articolo 19, paragrafo 13 Articolo 23, paragrafo 14 — Articolo 23, paragrafo 15 Articolo 19, paragrafo 14 Articolo 23, paragrafo 16 — Articolo 23, paragrafi 17 e 18 Articolo 20 Articolo 24 Articolo 21 Articolo 25 Articolo 22 Articolo 26 Articolo 23 Articolo 27 Articolo 24 Articolo 28, paragrafi da 1 a 4 — Articolo 28, paragrafo 5 Articolo 25 Articolo 29 Articolo 26 Articolo 30 Articolo 27 Articolo 31 Articolo 28 Articolo 32 Articolo 29 Articolo 33 — Articolo 34 Articolo 30 Articolo 35 Articolo 31 Articolo 36 Articolo 32, paragrafo 1 Articolo 37, paragrafi 1 e 2 Articolo 32, paragrafo 2 — — Articolo 37, paragrafi da 3 a 5 — Articolo 38 Articolo 33, paragrafi 1 e 2 Articolo 39, paragrafi 1 e 2 — Articolo 39, paragrafi da 3 a 5 — Articolo 40 Articolo 34 Articolo 41 Articolo 35 Articolo 42 — Articolo 43 — Articolo 44 Articolo 36, paragrafi da 1 a 3 Articolo 45, paragrafi da 1 a 3 — Articolo 45, paragrafo 4 Articolo 36, paragrafi 4 e 5 Articolo 45, paragrafi 5 e 6 Articolo 37 Articolo 46 Articolo 38 Articolo 47 Articolo 39 Articolo 48 Articolo 40 Articolo 49 Articolo 41 Articolo 50 Articolo 42, paragrafi 1 e 2 Articolo 51, paragrafi 1 e 2 — Articolo 51, paragrafo 3 Articolo 43 Articolo 52 Allegato I, parte positiva degli allegati II, III e IV Allegato I Parte negativa degli allegati II, III e IV Allegato II Allegato V Allegato III Allegato VI Allegato IV Allegato VII Allegato V Allegato VIII, parti A e B Allegato VI Allegato IX Allegati III e VII Allegato X Allegato VIII ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1395/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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