Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1288/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativo alla sospensione a sé stante dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 12/06/2026 In vigore dal: 12/06/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 sulla sospensione dell'obbligo di negoziazione dei derivati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento (UE) 2026/1288 della Commissione, entrato in vigore il 15 giugno 2026, introduce un meccanismo di sospensione selettiva dell'obbligo di negoziazione di strumenti derivati per specifiche controparti finanziarie. La norma si applica a quattro grandi banche europee (BNP Paribas SA, Société Générale SA, Crédit Agricole CIB e Deutsche Bank AG) e riguarda esclusivamente le loro operazioni in sedi di negoziazione del Regno Unito. Il regolamento prevede due tipologie di sospensione: la prima (articolo 32bis, lettera a) consente a queste banche di negoziare derivati OTC con controparti non appartenenti al SEE che non hanno accesso attivo a sedi di negoziazione europee; la seconda (articolo 32bis, lettera b) riguarda specificamente BNP Paribas per i credit default swap in sedi "da operatore a operatore". In pratica, le banche beneficiarie possono concludere operazioni in derivati soggetti all'obbligo di negoziazione anche al di fuori dei mercati regolamentati europei, purché rispondano esclusivamente a richieste di quotazione da controparti non-SEE prive di partecipazione attiva in sedi europee. La sospensione è condizionata al rispetto di rigide procedure di conformità e al mantenimento dello status di market maker regolare, verificato attraverso dati storici di attività di negoziazione dal 2021 al 2024.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativo alla sospensione a sé stante dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1288 of 12 June 2026 on the stand-alone suspension of the trading obligation for derivatives in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1288 15.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1288 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2026 relativo alla sospensione a sé stante dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 32 bis , paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 impone alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione ai sensi del titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) di concludere le operazioni con altre siffatte controparti finanziarie o altre siffatte controparti non finanziarie in strumenti derivati appartenenti a una categoria di strumenti derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 600/2014 esclusivamente in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 («obbligo di negoziazione di strumenti derivati»). Ne consegue che l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati vieta a tali controparti di concludere operazioni in tali strumenti derivati in una sede di negoziazione di un paese terzo non riconosciuta equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 introducendo, tra l’altro, il nuovo articolo 32 bis , che consente alla Commissione di sospendere, mediante un atto di esecuzione, l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati nei confronti di talune controparti finanziarie, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo. (2) L’8 novembre 2024 la Commissione ha ricevuto dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) la richiesta di sospendere l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 nei confronti di tre controparti finanziarie soggette alla sua giurisdizione: BNP Paribas SA, Société Générale SA e Crédit Agricole CIB. (3) Il 14 marzo 2025 la Commissione ha ricevuto dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) la richiesta di sospendere l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 nei confronti di una controparte finanziaria soggetta alla sua giurisdizione: Deutsche Bank AG. (4) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l’autorità competente è tenuta a dimostrare che una controparte finanziaria soggetta alla sua giurisdizione agisce regolarmente come market maker, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , in un derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. A tal fine, l’AMF e la BaFin hanno fornito prove scritte a conferma del fatto che le controparti finanziarie richiedenti sono partecipanti di determinati sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE e di determinati sistemi di esecuzione degli swap (SEF) degli Stati Uniti riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 e che forniscono quotazioni in risposta alle richieste di quotazione dei clienti per gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. L’AMF e la BaFin hanno inoltre fornito dati sull’attività di negoziazione delle controparti finanziarie richiedenti in alcuni sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE e alcuni SEF statunitensi riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, indicando che, negli anni dal 2021 al 2024, hanno regolarmente ricevuto richieste di quotazione per strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati ed eseguito regolarmente operazioni impegnando capitale proprio in tali strumenti sulla base delle quotazioni fornite in risposta alle richieste di quotazione dei clienti. Dopo aver esaminato le prove presentati dall’AMF e dalla BaFin, la Commissione ha concluso che l’AMF e la BaFin hanno dimostrato che le controparti finanziarie richiedenti soggette alla loro giurisdizione sono presenti sui mercati finanziari su base continuativa e si dichiarano pronte a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati impegnando capitale proprio ai prezzi da esse definiti e, pertanto, agiscono regolarmente come market maker in un derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. (5) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l’autorità competente è tenuta a dimostrare che una controparte finanziaria soggetta alla sua giurisdizione riceve regolarmente richieste di quotazione per gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati da una controparte non appartenente al SEE che è priva di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE che offre la negoziazione del derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Poiché non sono autorizzate a concludere operazioni in strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in sedi di negoziazione di giurisdizioni di paesi terzi non riconosciute equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, ad oggi le controparti finanziarie richiedenti non sono in grado di ricevere richieste di quotazione per tali strumenti derivati da una controparte non appartenente al SEE all’interno di tali giurisdizioni non equivalenti. In particolare, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, le controparti finanziarie richiedenti non sono state in grado di ricevere richieste di quotazione per gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati da controparti non appartenenti al SEE in sedi di negoziazione nel Regno Unito. Alla luce di tale impossibilità materiale, l’AMF e la BaFin hanno valutato l’attività di negoziazione delle controparti finanziarie richiedenti nelle sedi di negoziazione nel Regno Unito prima del 2021. L’AMF e la BaFin hanno fornito prove che dimostrano che, nei tre anni precedenti la data effettiva del recesso del Regno Unito dall’Unione, le controparti finanziarie richiedenti hanno regolarmente ricevuto richieste di quotazione ed eseguito, sulla base delle richieste di quotazione ricevute, operazioni in strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in talune sedi di negoziazione nel Regno Unito. (6) L’AMF e la BaFin hanno inoltre valutato l’attività di negoziazione più recente delle controparti finanziarie richiedenti nelle sedi di negoziazione del Regno Unito e nei SEF statunitensi riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. In primo luogo, l’AMF e la BaFin hanno fornito prove che dimostrano che le controparti finanziarie richiedenti sono rimaste attive in talune sedi di negoziazione nel Regno Unito dopo il 2021, dato che hanno continuato a ricevere richieste di quotazione ed eseguire, sulla base delle richieste di quotazione ricevute, operazioni in strumenti derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. In secondo luogo, l’AMF e la BaFin hanno fornito prove che dimostrano che, negli anni dal 2021 al 2024, le controparti finanziarie richiedenti hanno regolarmente ricevuto richieste di quotazione ed eseguito, sulla base delle richieste di quotazione ricevute, operazioni in strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in determinati SEF statunitensi riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, anche per quanto riguarda le controparti non appartenenti al SEE con le quali le controparti finanziarie richiedenti non hanno interagito in sedi di negoziazione del SEE. Inoltre l’AMF e la BaFin hanno fornito prove a dimostrazione del fatto che le controparti finanziarie richiedenti si sono impegnate ad attuare misure, a seguito della sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, volte a garantire che, nel concludere operazioni nell’ambito di tale sospensione, rispondessero solo alle richieste di quotazione di controparti non appartenenti al SEE che non hanno una partecipazione attiva in una sede di negoziazione del SEE che offre la negoziazione del derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. (7) Le prove presentate dall’AMF e dalla BaFin dimostrano che è ragionevole presumere che, qualora la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati fosse concessa a norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le controparti finanziarie richiedenti riceverebbero regolarmente richieste di quotazione per gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati da controparti non appartenenti al SEE che sono prive di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE che offre la negoziazione del derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. In considerazione del fatto che, ad oggi, le controparti finanziarie richiedenti non sono in grado di ricevere richieste di quotazione per gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati da una controparte non appartenente al SEE soggetta a una giurisdizione non riconosciuta equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, e che la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati dovrebbe essere possibile laddove l’attività di una controparte finanziaria appartenente al SEE con una controparte non appartenente al SEE sia indebitamente influenzata dall’ambito di applicazione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, la Commissione ha concluso che le prove presentate dall’AMF e dalla BaFin dimostrano il rispetto della condizione di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. (8) L’8 novembre 2024 la Commissione ha inoltre ricevuto dall’AMF una richiesta di sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda BNP Paribas SA. (9) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, l’autorità competente è tenuta a dimostrare che una controparte finanziaria soggetta alla sua giurisdizione agisce regolarmente come market maker in un credit default swap soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. L’AMF ha presentato prove scritte a conferma del fatto che la controparte finanziaria richiedente è partecipante ad alcuni sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE e ad alcuni SEF statunitensi riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 e che risponde alle richieste di quotazione dei clienti per gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, compresi i credit default swap. L’AMF ha inoltre fornito dati sull’attività di negoziazione della controparte finanziaria richiedente in alcuni sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE e in alcuni SEF statunitensi riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, indicando che, negli anni dal 2021 al 2024, ha ricevuto regolarmente richieste di quotazione per credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati ed eseguito regolarmente operazioni impegnando capitale proprio in tali strumenti sulla base delle quotazioni fornite in risposta a richieste di quotazione dei clienti. Dopo aver esaminato le prove presentate dall’AMF, la Commissione ha concluso che l’AMF ha dimostrato che la controparte finanziaria richiedente soggetta alla sua giurisdizione è presente sui mercati finanziari su base continuativa e si dichiara pronta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati impegnando capitale proprio a prezzi definiti da tale controparte e che, pertanto, agisce regolarmente come market maker in un credit default swap soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. (10) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014, l’autorità competente è tenuta a dimostrare che la controparte finanziaria richiedente soggetta alla sua giurisdizione intende negoziare credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto in una sede di negoziazione aperta solamente alle controparti che sono partecipanti diretti a una CCP quali definiti all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 (sede «da operatore a operatore»); L’AMF ha fornito l’elenco delle sedi di negoziazione in cui la controparte finanziaria richiedente intende negoziare credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati per conto proprio, la conferma da parte della controparte finanziaria richiedente che tutti i partecipanti in tali sedi di negoziazione sono partecipanti diretti della CCP e l’impegno da parte della controparte finanziaria richiedente di notificare all’AMF lo status di partecipante diretto della CCP di eventuali nuovi membri in tali sedi di negoziazione. Dopo aver esaminato le prove presentate dall’AMF, la Commissione ha concluso che l’AMF ha dimostrato che la controparte finanziaria richiedente intende negoziare credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati per conto proprio in una sede «da operatore a operatore». (11) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014, l’autorità competente è tenuta a dimostrare che la controparte finanziaria richiedente soggetta alla sua giurisdizione intende negoziare per conto proprio credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati con una controparte che è un market maker e che è priva di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione «da operatore a operatore» del SEE che offre la negoziazione di strumenti derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. L’AMF ha ricevuto conferma dalla controparte finanziaria richiedente che tutti i partecipanti alle sedi «da operatore a operatore» con cui la controparte finanziaria richiedente intende negoziare hanno lo status di market maker attivo. L’AMF ha inoltre fornito un impegno da parte della controparte finanziaria richiedente a notificare all’AMF lo status di market maker di eventuali nuovi partecipanti in tali sedi e una conferma scritta del fatto che, per quanto a conoscenza dell’AMF, attualmente non esiste una sede «da operatore a operatore» nel SEE che offra la negoziazione di credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Dopo aver esaminato le prove presentate dall’AMF, la Commissione ha concluso che l’AMF ha dimostrato che la controparte finanziaria richiedente intende negoziare credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto con una controparte che è un market maker e che è priva di una partecipazione attiva a una sede «da operatore a operatore» del SEE che offre la negoziazione di derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. (12) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 600/2014, l’autorità competente è tenuta a dimostrare che la controparte finanziaria richiedente soggetta alla sua giurisdizione compensa i credit default swap di cui a tale disposizione in una CCP autorizzata o riconosciuta in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012. L’AMF ha fornito un elenco di CCP autorizzate o riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 in cui la controparte finanziaria richiedente intende compensare tali credit default swap. Dopo aver esaminato le prove presentate dall’AMF, la Commissione ha concluso che l’AMF ha dimostrato che la controparte finanziaria richiedente compenserà i credit default swap in una CCP autorizzata o riconosciuta in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012. (13) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Commissione ha consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Il 9 ottobre 2025 l’ESMA ha presentato il suo parere alla Commissione, concordando con la valutazione effettuata dalle autorità competenti interessate secondo cui le controparti finanziarie richiedenti soddisfano le condizioni di cui a tale articolo. (14) Nel valutare se sospendere l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, la Commissione ha inoltre valutato se tale sospensione possa avere un effetto distorsivo sull’obbligo di compensazione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012. Dato che l’obbligo di compensazione continuerà ad applicarsi alle controparti finanziarie che si avvalgono della sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, indipendentemente dal fatto che gli strumenti derivati negoziati da tali controparti finanziarie siano soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, la Commissione ha ritenuto che la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati non avrebbe un effetto distorsivo sull’obbligo di compensazione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012. (15) Considerando che l’AMF e la BaFin hanno dimostrato che le controparti finanziarie richiedenti soggette alle rispettive giurisdizioni soddisfano le condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 e che la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati non avrebbe un effetto distorsivo sull’obbligo di compensazione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno sospendere l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati ai fini di tale articolo per quanto riguarda BNP Paribas SA, Société Générale SA, Crédit Agricole CIB e Deutsche Bank AG. Dato che le prove presentate dall’AMF e dalla BaFin dimostrano che le condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 sono soddisfatte per quanto riguarda le sedi di negoziazione nel Regno Unito, è opportuno sospendere l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati solo nei confronti del Regno Unito. (16) Considerando che l’AMF ha dimostrato che la controparte finanziaria richiedente soggetta alla sua giurisdizione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 e che la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati non avrebbe un effetto distorsivo sull’obbligo di compensazione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno sospendere l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati ai fini di tale articolo per quanto riguarda BNP Paribas SA. Dato che le prove presentate dall’AMF e dalla BaFin dimostrano che le condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 sono soddisfatte per quanto riguarda le sedi di negoziazione nel Regno Unito, è opportuno sospendere l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati solo nei confronti del Regno Unito. (17) A norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, l’atto di esecuzione che sospende l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati deve essere corredato delle prove presentate dalle autorità competenti che richiedono la sospensione. Le prove fornite dalle autorità competenti per dimostrare la conformità alle condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 comprendono dati di negoziazione che costituiscono dati commerciali proprietari e scambi scritti che contengono dati personali. È pertanto necessario presentare tali prove in modo da proteggere le controparti finanziarie da rischi commerciali indebiti e salvaguardare i dati personali, garantendo nel contempo la coerenza e consentendo la valutazione delle prove alla luce delle condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, di tale regolamento. (18) Per consentire alla Commissione di riesaminare periodicamente se continuano a sussistere i motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, ogni cinque anni le autorità competenti delle controparti finanziarie dovrebbero fornire alla Commissione prove aggiornate dei motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. (19) Per consentire alla Commissione di valutare prontamente se la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati debba essere revocata, le autorità competenti delle controparti finanziarie dovrebbero disporre di meccanismi di vigilanza efficaci per individuare tempestivamente le violazioni del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014 e informare immediatamente la Commissione in merito alle violazioni individuate. (20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014 1.   Ai fini dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla luce delle prove presentate nella sezione 1 dell’allegato del presente regolamento, l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati è sospeso nei confronti delle seguenti controparti finanziarie e del seguente mercato specifico: a) controparti finanziarie: i) BNP Paribas SA; ii) Crédit Agricole CIB; iii) Deutsche Bank AG; iv) Société Générale SA; b) mercato specifico: Regno Unito. 2.   Ai fini dell’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, alla luce delle prove presentate nella sezione 2 dell’allegato del presente regolamento, l’obbligo di negoziazione di strumenti derivati è sospeso nei confronti della seguente controparte finanziaria e del seguente mercato specifico: a) controparte finanziaria: BNP Paribas SA; b) mercato specifico: Regno Unito. Articolo 2 Riesame dei motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati 1.   La Commissione riesamina se continuano a sussistere i motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati ogni cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2026. Ai fini del riesame di cui al primo comma, le autorità competenti delle controparti finanziarie di cui all’articolo 1 forniscono alla Commissione prove aggiornate dei motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati al più tardi sei mesi prima della data entro la quale la Commissione deve effettuare tale riesame. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, qualora ritengano che le condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 600/2014 non siano più soddisfatte, le autorità competenti delle controparti finanziarie di cui all’articolo 1 ne informano la Commissione senza indebito ritardo. Ai fini del primo comma, le autorità competenti monitorano regolarmente la conformità delle controparti finanziarie di cui all’articolo 1 del presente regolamento alle condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 600/2014. 3.   A seguito del riesame effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o a seguito della notifica da parte di un’autorità competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o dopo essere altrimenti venuta a conoscenza che una controparte finanziaria di cui all’articolo 1 non soddisfa più i motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, la Commissione può revocare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati nei confronti di tale controparte finanziaria. 4.   Prima di revocare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati a norma del paragrafo 3, la Commissione notifica all’autorità competente della controparte finanziaria interessata la propria intenzione di revocare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati e le relative motivazioni. Entro sei settimane dalla data della notifica, l’autorità competente della controparte finanziaria interessata può presentare alla Commissione una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti al fine di valutare i motivi per la sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini ( GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj ). ( 4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173, del 12.6.2014, pag. 349 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ). ALLEGATO I dati contenuti nel presente allegato sono resi anonimi, in quanto costituiscono dati commerciali proprietari. L’ordine in cui le controparti finanziarie figurano nelle tabelle della sezione 1 non riflette l’ordine in cui sono elencate nell’articolo 1, né è necessariamente coerente tra una tabella e l’altra. SEZIONE 1 Prove presentate dalle pertinenti autorità competenti per dimostrare che le controparti finanziarie richiedenti soggette alla loro giurisdizione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 1.1. Prove presentate per dimostrare che le controparti finanziarie richiedenti agiscono regolarmente come market maker in un derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati Le autorità competenti hanno confermato che i soggetti richiedenti sono controparti finanziarie quali definite all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012. Le autorità competenti hanno utilizzato le prove seguenti per dimostrare che le controparti finanziarie richiedenti soggette alla loro giurisdizione agiscono regolarmente come market maker in un derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati: 1) prove scritte che confermino che le controparti finanziarie richiedenti agiscono come market maker in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in taluni sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dell’UE e in taluni sistemi di esecuzione degli swap (SEF) degli Stati Uniti riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 (cfr. tabella 1); 2) dati indicanti l’attività di negoziazione delle controparti finanziarie richiedenti in sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE e SEF statunitensi riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati (cfr. tabelle 2 e 3). Tabella 1 Controparte finanziaria Prove presentate dalla pertinente autorità competente Controparte finanziaria 1 Conferma scritta rilasciata da due imprese, ciascuna delle quali gestisce un sistema multilaterale di negoziazione dell’UE e un SEF statunitense riconosciuto equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, che la controparte finanziaria 1 partecipa a tali sistemi e fornisce quotazioni in risposta alle richieste di quotazione dei clienti per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Controparte finanziaria 2 L’autorità competente ha confermato che la controparte finanziaria 2 le aveva fornito un «accordo tra operatore e sottoscrittore» e un «accordo di fornitura di liquidità», che confermano entrambi che la controparte finanziaria 2 è un fornitore di liquidità in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in un sistema multilaterale di negoziazione dell’UE e in un SEF degli Stati Uniti riconosciuto equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. L’autorità competente ha inoltre confermato che la controparte finanziaria 2 le aveva fornito la certificazione di un’impresa che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione dell’UE e un SEF statunitense riconosciuto equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, confermando che la controparte finanziaria 2 è un fornitore di liquidità in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in entrambi i sistemi. Controparte finanziaria 3 L’autorità competente ha confermato che la controparte finanziaria 3 le aveva fornito un «accordo tra operatore e sottoscrittore» e un «accordo di fornitura di liquidità», che confermano entrambi che la controparte finanziaria 3 è un fornitore di liquidità in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in un sistema multilaterale di negoziazione dell’UE e in un SEF degli Stati Uniti riconosciuto equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. L’autorità competente ha inoltre confermato che la controparte finanziaria 3 le aveva fornito la certificazione di un’impresa che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione dell’UE e un SEF statunitense riconosciuto equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, confermando che la controparte finanziaria 3 è un fornitore di liquidità in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in entrambi i sistemi. Controparte finanziaria 4 L’autorità competente ha confermato che la controparte finanziaria 4 le aveva fornito un «accordo tra operatore e sottoscrittore» e un «accordo di fornitura di liquidità», che confermano entrambi che la controparte finanziaria 4 è un fornitore di liquidità in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in un sistema multilaterale di negoziazione dell’UE e in un SEF degli Stati Uniti riconosciuto equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. L’autorità competente ha inoltre confermato che la controparte finanziaria 4 le aveva fornito la certificazione di un’impresa che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione dell’UE e un SEF statunitense riconosciuto equivalente a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, che conferma che la controparte finanziaria 4 è un fornitore di liquidità in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in entrambi i sistemi. Tabella 2 La tabella 2 mostra l’attività di negoziazione di ciascuna controparte finanziaria negli anni dal 2021 al 2024 in sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE, rappresentata dal numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute e di operazioni eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Poiché si tratta di dati commerciali proprietari, la presente tabella indica l’attività di negoziazione utilizzando intervalli di valori. Controparte finanziaria Attività di negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE 2021 2022 2023 2024 Controparte finanziaria 1 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [50 -75 ] [100 -125 ] [100 -125 ] [100 -125 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] [25 -50 ] ]0 -25 ] [25 -50 ] Controparte finanziaria 2 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [225 -250 ] [325 -350 ] [275 -300 ] [275 -300 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute [50 -75 ] [75 -100 ] [50 -75 ] [50 -75 ] Controparte finanziaria 3 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [100 -125 ] [125 -150 ] [75 -100 ] [50 -75 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] [25 -50 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Controparte finanziaria 4 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [50 -75 ] [50 -75 ] [25 -50 ] [50 -75 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Tabella 3 La tabella 3 mostra l’attività di negoziazione di ciascuna controparte finanziaria negli anni dal 2021 al 2024 in SEF statunitensi riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, rappresentata dal numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute e di operazioni eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Poiché si tratta di dati commerciali proprietari, la presente tabella indica l’attività di negoziazione utilizzando intervalli di valori. Controparte finanziaria Attività di negoziazione in SEF statunitensi 2021 2022 2023 2024 Controparte finanziaria 1 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [100 -125 ] [175 -200 ] [150 -175 ] [150 -175 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute [25 -50 ] [50 -75 ] [25 -50 ] [50 -75 ] Controparte finanziaria 2 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [800 -825 ] [800 -825 ] [650 -675 ] [725 -750 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute [150 -175 ] [225 -250 ] [150 -175 ] [150 -175 ] Controparte finanziaria 3 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [75 -100 ] [50 -75 ] [25 -50 ] [25 -50 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Controparte finanziaria 4 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [50 -75 ] [50 -75 ] [25 -50 ] [25 -50 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] 1.2. Prove presentate per dimostrare che le controparti finanziarie richiedenti ricevono regolarmente richieste di quotazione per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati da controparti non appartenenti al SEE prive di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE Le autorità competenti hanno utilizzato le prove seguenti per dimostrare che le controparti finanziarie richiedenti ricevono regolarmente richieste di quotazione per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati da controparti non appartenenti al SEE prive di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE: 1) dati indicanti che, nei tre anni precedenti la data effettiva del recesso del Regno Unito dall’Unione, le controparti finanziarie richiedenti hanno ricevuto regolarmente richieste di quotazione per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati e hanno eseguito operazioni sulla base di richieste di quotazione ricevute in sedi di negoziazione del Regno Unito (cfr. tabella 4); 2) conferma scritta rilasciata da due imprese che gestiscono sedi di negoziazione del Regno Unito attestante che le controparti finanziarie richiedenti hanno fino a quel momento partecipato a tali sistemi di negoziazione e potrebbero rispondere alle richieste di quotazione dei clienti per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in tali sedi, se autorizzate a farlo; 3) dati indicanti che, negli anni dal 2022 al 2024, le controparti finanziarie richiedenti hanno continuato a ricevere richieste di quotazione per derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati e a eseguire, sulla base delle richieste di quotazione ricevute, operazioni nelle sedi di negoziazione del Regno Unito e che pertanto sono rimaste attive in tali sedi dopo il 2021 per quanto riguarda i derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati (cfr. tabella 5); 4) dati indicanti che, negli anni dal 2021 al 2024, le controparti finanziarie richiedenti hanno ricevuto regolarmente richieste di quotazione per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati sia in sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE che in SEF statunitensi (cfr. tabelle 2 e 3); 5) la conferma del fatto che, negli anni dal 2021 al 2024, le controparti finanziarie richiedenti hanno risposto alle richieste di quotazione ricevute da controparti non appartenenti al SEE in SEF statunitensi, comprese le controparti non appartenenti al SEE con le quali le controparti finanziarie richiedenti non hanno interagito in sedi di negoziazione del SEE; 6) una descrizione delle misure che le controparti finanziarie richiedenti si sono impegnate ad attuare per garantire che, al momento di concludere operazioni in regime di sospensione dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, esse rispondano esclusivamente alle richieste di quotazione ricevute da controparti non appartenenti al SEE prive di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE che offre la negoziazione di derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati (cfr. tabella 6). Tabella 4 La tabella 4 mostra l’attività di negoziazione di ciascuna controparte finanziaria negli anni dal 2018 al 2020 nelle sedi di negoziazione del Regno Unito, rappresentata dal numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute e di operazioni eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Poiché si tratta di dati commerciali proprietari, la presente tabella indica l’attività di negoziazione utilizzando intervalli di valori. Controparte finanziaria Attività di negoziazione in sedi di negoziazione del Regno Unito 2018 2019 2020 Controparte finanziaria 1 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [50 -75 ] [50 -75 ] [100 -125 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] [25 -50 ] Controparte finanziaria 2 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [125 -150 ] [175 -200 ] [300 -325 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute [25 -50 ] [25 -50 ] [50 -75 ] Controparte finanziaria 3 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [50 -75 ] [50 -75 ] [75 -100 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Controparte finanziaria 4 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati ]0 -25 ] [50 -75 ] [25 -50 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Tabella 5 La tabella 5 mostra l’attività di negoziazione di ciascuna controparte finanziaria negli anni dal 2022 al 2024 in sedi di negoziazione del Regno Unito, rappresentata dal numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute e di operazioni eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute per derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Poiché si tratta di dati commerciali proprietari, la presente tabella indica l’attività di negoziazione utilizzando intervalli di valori. Controparte finanziaria Attività di negoziazione in sedi di negoziazione del Regno Unito 2022 2023 2024 Controparte finanziaria 1 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [25 -50 ] [25 -50 ] [50 -75 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Controparte finanziaria 2 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [225 -250 ] [275 -300 ] [325 -350 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute [50 -75 ] [50 -75 ] [50 -75 ] Controparte finanziaria 3 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [50 -75 ] [75 -100 ] [100 -125 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Controparte finanziaria 4 Numero medio giornaliero di richieste di quotazione ricevute per derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati [75 -100 ] [25 -50 ] [25 -50 ] Numero medio giornaliero di operazioni in derivati OTC non soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati eseguite sulla base delle richieste di quotazione ricevute ]0 -25 ] ]0 -25 ] ]0 -25 ] Tabella 6 Controparte finanziaria Prove presentate dalle pertinenti autorità competenti Tutte le controparti finanziarie richiedenti Le controparti finanziarie richiedenti si sono impegnate a mettere in atto procedure di conformità per garantire che, nel fornire liquidità in derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati nelle sedi di negoziazione del Regno Unito, esse rispondano esclusivamente alle richieste di quotazione ricevute da controparti non appartenenti al SEE prive di una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE che offre la negoziazione del derivato OTC soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. Più specificamente, le controparti finanziarie richiedenti si sono impegnate a intraprendere le azioni seguenti. 1) Prima di accettare nuovi clienti per gli strumenti di negoziazione soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati nelle sedi di negoziazione del Regno Unito, verificheranno il domicilio dei clienti. Solo i clienti con domicilio al di fuori del SEE potranno presentare alle controparti finanziarie richiedenti richieste di quotazione per strumenti soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. 2) Per i clienti esistenti e nuovi non appartenenti al SEE, tali controparti finanziarie chiederanno alle pertinenti sedi di negoziazione del SEE se tali clienti hanno una partecipazione attiva a tali sedi. Un cliente non appartenente al SEE potrà inviare richieste di quotazione per strumenti soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati alle controparti finanziarie richiedenti solo previa conferma da parte di tali sedi che il cliente non figura tra i loro partecipanti attivi. 3) Contatteranno i clienti non appartenenti al SEE che hanno una partecipazione attiva a una sede di negoziazione del SEE e si informeranno sulla natura della partecipazione. Il cliente potrà inviare richieste di quotazione per strumenti soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati alle controparti finanziarie richiedenti solo se è confermato che: — è un gestore di attivi non appartenente al SEE che negozia in sedi di negoziazione del SEE per conto dei fondi di investimento SEE che gestisce; — le richieste di quotazione sono inviate esclusivamente per conto dei fondi di investimento non SEE gestiti dal gestore di attivi non appartenente al SEE (poiché, in tal caso, la controparte dell’operazione è il fondo non SEE). 4) Forniranno alle rispettive autorità competenti un elenco di tutte le controparti non appartenenti al SEE con le quali intendono negoziare strumenti derivati soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati in sedi del Regno Unito e gli eventuali aggiornamenti dell’elenco. SEZIONE 2 Prove presentate dalle pertinenti autorità competenti per dimostrare che le controparti finanziarie richiedenti soggette alla loro giurisdizione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 32 bis , paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 2.1. Prove presentate per dimostrare che la controparte finanziaria richiedente agisce regolarmente come market maker in un credit default swap soggetto all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati L’autorità competente ha confermato che il soggetto richiedente è una controparte finanziaria quale definita all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012. L’autorità competente ha inoltre confermato che l’attività di negoziazione della controparte finanziaria richiedente, come indicato nella sezione 1.1, comprende anche i credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati e che pertanto la controparte finanziaria agisce regolarmente come market maker in tali strumenti (cfr. sezione 1.1 dell’allegato). 2.2. Prove presentate per dimostrare che la controparte finanziaria richiedente intende negoziare credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto in una sede di negoziazione aperta solamente alle controparti che sono partecipanti diretti a una CCP quali definiti all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 (sede «da operatore a operatore») Tabella 7 Controparte finanziaria Prove presentate dalla pertinente autorità competente Controparte finanziaria L’autorità competente ha ricevuto dalla controparte finanziaria richiedente un elenco di tre sedi «da operatore a operatore» stabilite nel Regno Unito di cui la controparte finanziaria richiedente è partecipante e nelle quali intende negoziare per conto proprio credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. L’autorità competente ha inoltre ricevuto conferma scritta dalla controparte finanziaria richiedente che tutti i partecipanti a queste tre sedi di negoziazione sono partecipanti diretti a una CCP quali definiti all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012. La controparte finanziaria richiedente si è impegnata a informare quanto prima la propria autorità competente quando viene a conoscenza di nuovi partecipanti a tali tre sedi di negoziazione per confermare che i nuovi partecipanti sono partecipanti diretti a una CCP quali definiti all’articolo 2, punto 14), di tale regolamento. 2.3. Prove presentate per dimostrare che la controparte finanziaria richiedente intende negoziare credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati per proprio conto con una controparte che è un market maker e che è priva di una partecipazione attiva a una sede «da operatore a operatore» del SEE che offre la negoziazione di derivati OTC soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati Tabella 8 Controparte finanziaria Prove presentate dall’autorità competente Controparte finanziaria L’autorità competente ha ricevuto conferma dalla controparte finanziaria richiedente che tutti i partecipanti alle tre sedi «da operatore a operatore» del Regno Unito con cui la controparte finanziaria richiedente intende negoziare hanno lo status di market maker attivo. La controparte finanziaria richiedente si è inoltre impegnata a notificare alla propria autorità competente lo status di market maker di eventuali nuovi partecipanti a tali sedi. L’autorità competente ha confermato per iscritto che, per quanto a sua conoscenza, non esiste attualmente nel SEE una sede «da operatore a operatore» che offra la negoziazione di credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati. L’autorità competente controllerà costantemente se una sede «da operatore a operatore» inizia a operare nel SEE. 2.4. Prove presentate per dimostrare che la controparte finanziaria richiedente compensa i credit default swap in una CCP autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 Tabella 9 Controparte finanziaria Prove presentate dall’autorità competente Controparte finanziaria Per ogni sede «da operatore a operatore» stabilita nel Regno Unito in cui la controparte finanziaria richiedente intende negoziare credit default swap soggetti all’obbligo di negoziazione di strumenti derivati, l’autorità competente ha ricevuto un elenco delle CCP in cui compenserà tali credit default swap. Tali CCP sono CCP autorizzate o riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1288/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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