Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1248/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 04/06/2026 In vigore dal: 04/06/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 sulla Zampina di Sammichele di Bari?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione europea, del 4 giugno 2026, iscrive l'indicazione geografica protetta (IGP) "Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina" nel registro ufficiale dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Questa registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione era stata presentata dall'Italia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 17 febbraio 2026, senza che fossero presentate opposizioni entro i termini previsti. Con l'iscrizione nel registro, la Zampina di Sammichele acquisisce protezione legale a livello europeo, il che significa che solo i produttori della zona geografica delimitata possono utilizzare questa denominazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, vincolando sia le autorità pubbliche che i privati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1248 of 4 June 2026 on the registration of the geographical indication Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1248 11.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1248 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2026 recante iscrizione dell’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. (3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2026 Per la Commissione a nome della presidente Christophe HANSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) GU C, C/2026/1038, 17.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1038/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1248/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2026/1248 riguarda l'indicazione geografica protetta (IGP), uno strumento di tutela della proprietà intellettuale per i prodotti agroalimentari che garantisce l'origine geografica e le caratteristiche qualitative. Produttori, commercianti e aziende del settore agroalimentare devono conoscere le norme sulla registrazione IGP, sulla tracciabilità, sull'etichettatura e sulla lotta alla contraffazione per operare legalmente nel mercato europeo.

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