Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 sulla Zampina di Sammichele di Bari?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione europea, del 4 giugno 2026, iscrive l'indicazione geografica protetta (IGP) "Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina" nel registro ufficiale dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Questa registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione era stata presentata dall'Italia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 17 febbraio 2026, senza che fossero presentate opposizioni entro i termini previsti. Con l'iscrizione nel registro, la Zampina di Sammichele acquisisce protezione legale a livello europeo, il che significa che solo i produttori della zona geografica delimitata possono utilizzare questa denominazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, vincolando sia le autorità pubbliche che i privati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1248 of 4 June 2026 on the registration of the geographical indication Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1248
11.6.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1248 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2026
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2026
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
GU C, C/2026/1038, 17.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1038/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1248/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2026/1248 riguarda l'indicazione geografica protetta (IGP), uno strumento di tutela della proprietà intellettuale per i prodotti agroalimentari che garantisce l'origine geografica e le caratteristiche qualitative. Produttori, commercianti e aziende del settore agroalimentare devono conoscere le norme sulla registrazione IGP, sulla tracciabilità, sull'etichettatura e sulla lotta alla contraffazione per operare legalmente nel mercato europeo.
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