Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161 della Commissione, del 22 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Quali sono le modalità e gli effetti della registrazione delle importazioni di tubi di rame secondo il Regolamento UE 2026/1161?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161 della Commissione europea, entrato in vigore il 26 maggio 2026, dispone l'obbligo di registrazione presso le autorità doganali delle importazioni di tubi di rame raffinato originari della Repubblica popolare cinese, Messico, Vietnam e Uzbekistan. La registrazione si applica ai tubi lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, classificati con codice NC ex 7411 10 90 (TARIC 7411 10 90 10), e ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Lo scopo della registrazione è consentire la riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora l'inchiesta antidumping in corso concluda per l'esistenza di dumping e pregiudizio all'industria dell'Unione. La registrazione è stata disposta dalla Commissione a seguito di una denuncia presentata il 26 gennaio 2026 dall'EU Copper Tubes Defence Committee, che rappresentava produttori costituenti oltre il 25% della produzione totale di tubi di rame nell'UE.
Gli importatori e gli operatori doganali devono comunicare alle autorità competenti tutte le importazioni di questo prodotto durante il periodo di registrazione. L'importo dei dazi da applicare dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antidumping e sarà fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o il livello di eliminazione del pregiudizio, secondo quanto previsto dal regolamento di base (UE) 2016/1036.
Per le aziende importatrici, la registrazione comporta l'obbligo di comunicazione alle autorità doganali e la possibilità di dover versare dazi retroattivi sulle importazioni effettuate durante il periodo di registrazione, una volta conclusa l'inchiesta. Gli importi stimati nella denuncia (margini di dumping tra il 5% e il 35%) sono puramente indicativi e non vincolanti per la determinazione finale dei dazi.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161 della Commissione, del 22 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1161 of 22 May 2026 making imports of copper tubes originating in in the People’s Republic of China, Mexico, Vietnam and Uzbekistan subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1161
26.5.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1161 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2026
che dispone la registrazione delle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Il 12 marzo 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan.
(2)
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 26 gennaio 2026 dall’
EU Copper Tubes Defence Committee
per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di tubi di rame.
1.
PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan.
(4)
Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.
REGISTRAZIONE
(5)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione.
(6)
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.
(7)
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(8)
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
(9)
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 5 % e il 35 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra l’8 % e il 20 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1
o
luglio 2024 al 30 giugno 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
(10)
Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(11)
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(12)
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, attualmente classificati con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
,
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2026/1506, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1506/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295, 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1161/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1161 disciplina la registrazione doganale ai fini della riscossione di dazi antidumping, applicando misure commerciali difensive su importazioni da paesi terzi. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare gli effetti sulla gestione delle importazioni, sulla contabilità dei costi di acquisto e sulla pianificazione fiscale delle aziende importatrici, in relazione alle disposizioni su dumping, pregiudizio all'industria dell'Unione e retroattività dei dazi secondo il regolamento di base antidumping.
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