Decisione (PESC) 2026/1170 del Consiglio, del 28 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate libanesi
Quali sono gli obiettivi e le modalità di attuazione della misura di assistenza dell'UE a sostegno delle forze armate libanesi secondo la Decisione (PESC) 2026/1170?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2026/1170 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 28 maggio 2026, istituisce una misura di assistenza finanziata attraverso lo Strumento Europeo per la Pace (EPF) a favore del Libano, con un importo di riferimento di 100 milioni di euro. La misura si applica alle forze armate libanesi (LAF) e mira a rafforzare la cooperazione UE-Libano nel settore della sicurezza e della difesa, contribuendo al consolidamento della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato libanese, in particolare dopo l'accordo di cessate il fuoco del 27 novembre 2024 tra Israele e Libano.
L'assistenza finanzia esclusivamente attrezzature non letali in cinque ambiti specifici: controllo territoriale (istituzione del 5° reggimento di frontiera), consapevolezza multidominio (sistemi di droni e intelligence), sicurezza marittima, protezione di siti militari critici mediante sistemi anti-drone (C-UAS), e assistenza sanitaria. La durata della misura è di 48 mesi dalla data di adozione, con attuazione affidata all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e a soggetti specializzati quali CPMA, Défense Conseil International ed Économat des Armées.
La decisione prevede rigorose condizioni di conformità: il beneficiario deve garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, l'uso corretto delle attrezzature, la loro manutenzione e la prevenzione di trasferimenti non autorizzati. L'Alto Rappresentante esercita sorveglianza continua mediante relazioni annuali del beneficiario, visite in loco e audit, con possibilità di sospensione o cessazione del sostegno in caso di violazioni degli obblighi stabiliti.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2026/1170 del Consiglio, del 28 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate libanesi
EN: Council Decision (CFSP) 2026/1170 of 28 May 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Lebanese Armed Forces
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1170
29.5.2026
DECISIONE (PESC) 2026/1170 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2026
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate libanesi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione del Consiglio (PESC) 2021/509
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (
European Peace Facility
— EPF), che è volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a sud dell’Unione e di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, compresi il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
(3)
Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica, con l’obiettivo per l’Unione di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.
(4)
Nelle conclusioni del 18 aprile 2024 il Consiglio europeo ha ribadito l’obiettivo dell’Unione di collaborare con tutti i partner del Medio Oriente per evitare un ulteriore inasprimento delle tensioni, in particolare in Libano, e ha sottolineato l’impegno dell’Unione a favore della stabilità del paese.
(5)
Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha accolto con favore l’accordo di cessate il fuoco del 27 novembre 2024 tra Israele e Libano, frutto degli sforzi di mediazione compiuti in particolare da Francia e Stati Uniti. Ha esortato le parti ad attuare il cessate il fuoco come concordato e ha chiesto l’attuazione piena e simmetrica della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha ricordato, in tale contesto, il fondamentale ruolo di stabilizzazione svolto nel Libano meridionale dalla forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL). L’Unione continuerà a sostenere la sovranità e l’integrità territoriale dello Stato libanese nonché i suoi sforzi di consolidamento dello Stato, anche contribuendo al rafforzamento delle forze armate libanesi (LAF). Il Consiglio europeo ha invitato i leader politici libanesi a intraprendere le azioni necessarie per superare lo stallo politico ed economico, compresa la rapida elezione di un presidente.
(6)
Nelle conclusioni del 20 marzo 2025 il Consiglio europeo si è compiaciuto della fine dello stallo politico in Libano e ha espresso la disponibilità dell’Unione a collaborare con le nuove autorità per stabilizzare la situazione economica e di sicurezza nel paese. Ha ribadito il suo invito affinché le parti attuino i termini dell’accordo di cessate il fuoco del 27 novembre 2024 e sia data attuazione alla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(7)
Il 15 dicembre 2025 l’Unione e il Libano hanno tenuto il nono consiglio di associazione UE-Libano e hanno espresso la volontà di sostenere ulteriormente il settore della sicurezza libanese facendo pieno uso degli strumenti dell’Unione, compreso l’EPF.
(8)
A seguito dell’escalation di violenza in Medio Oriente, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha messo in guardia contro il rischio che il Libano sia trascinato in una guerra che non è la sua, con gravi conseguenze umanitarie, e ha chiesto che la sovranità e l’integrità territoriale del Libano siano rispettate, ribadendo nel contempo l’impegno dell’Unione a sostenere il paese e il suo popolo.
(9)
Nell’aprile 2026 l’alto rappresentante ha ricevuto una richiesta dal Libano affinché l’Unione assista le LAF nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le loro capacità di monitorare, controllare e mettere in sicurezza il territorio del Libano e garantirne il monopolio statale sulle armi, migliorando nel contempo il benessere, l’ecosistema e la professionalizzazione delle forze armate libanesi.
(10)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti enunciati nella decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(11)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, portata e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Libano («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il Libano nel settore della sicurezza e della difesa;
b)
contribuire a rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate libanesi;
c)
potenziare la sicurezza nazionale e la stabilità del Libano, come pure la protezione dei civili.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia attrezzature non concepite per l’uso letale della forza negli ambiti seguenti:
a)
controllo territoriale, mediante il sostegno all’istituzione del 5
o
reggimento di frontiera da dispiegare lungo il confine nordorientale con la Siria;
b)
consapevolezza multidominio, mediante la creazione di una capacità congiunta di intelligence, sorveglianza e ricognizione con un sistema operativo di droni e un programma di formazione globale;
c)
sicurezza marittima, rafforzando le capacità di sorveglianza e integrando i mezzi in un sistema di comando e controllo marittimo;
d)
protezione dei siti militari critici, mediante la fornitura di C-UAS per garantire la protezione del comando delle LAF e di parte delle basi principali dell’aeronautica militare delle forze armate libanesi;
e)
assistenza sanitaria, mediante la prosecuzione della fornitura di attrezzature mediche al sistema sanitario centrale.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 100 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
la conformità delle unità delle forze armate libanesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è incaricato di garantire l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione, avviene ad opera:
a)
per il punto a) di tale paragrafo, dell’agenzia centrale di gestione dei progetti (
Central Project Management Agency
— CPMA) e dell’amministratore delle misure di assistenza;
b)
per i punti b) e d) di tale paragrafo, del
Défense Conseil International
(gruppo DCI);
c)
per il punto c) di tale paragrafo, dell’
Économat des Armées
(EdA);
d)
per il punto e) di tale paragrafo, dell’agenzia centrale di gestione dei progetti (CPMA).
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate libanesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna: i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. DAMIANOS
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1170/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione (PESC) 2026/1170 rappresenta un intervento di politica estera e di sicurezza comune dell'UE basato sullo Strumento Europeo per la Pace, disciplinato dalla decisione (PESC) 2021/509, e deve rispettare la Posizione Comune 2008/944/PESC sui controlli delle esportazioni di tecnologia militare. Professionisti del settore della difesa e della cooperazione internazionale consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di finanziamento dell'assistenza militare, i vincoli legati al diritto internazionale umanitario, le modalità di monitoraggio e controllo delle attrezzature fornite, nonché le condizioni di sospensione e cessazione dell'aiuto.
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