Decisione di esecuzione (UE) 2026/1137 della Commissione, del 26 maggio 2026, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2025 notificata con il numero C(2026) 3359
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1137 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori per il FEAGA nell'esercizio 2025?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1137 della Commissione europea del 26 maggio 2026 disciplina la liquidazione dei conti annuali degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2025 (periodo 16 ottobre 2024 - 15 ottobre 2025). La decisione determina gli importi che ciascuno Stato membro deve recuperare o ricevere dalla Commissione, calcolati detraendo i pagamenti mensili effettuati durante l'esercizio dalle spese riconosciute come legittime. La Commissione ha verificato i conti annuali trasmessi dagli Stati membri, applicando riduzioni per pagamenti effettuati oltre i termini regolamentari, per irregolarità riscontrate e per mancato rispetto dei massimali finanziari stabiliti dalla normativa UE. Gli allegati I e II della decisione riportano in dettaglio, per ogni Stato membro, le spese liquidate, le riduzioni applicate, gli importi dovuti a titolo dell'articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (relativi al mancato recupero di irregolarità oltre i termini), e il saldo finale da recuperare o erogare.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1137 della Commissione, del 26 maggio 2026, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2025 [notificata con il numero C(2026) 3359]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1137 of 26 May 2026 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for the financial year 2025 (notified under document C(2026) 3359)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1137
29.5.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1137 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2026
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2025
[notificata con il numero C(2026) 3359]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 104, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
2
)
, in particolare l’articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2025.
(2)
A norma dell’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione
(
3
)
, l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
4
)
continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2025.
(3)
A norma dell’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2025.
(4)
A norma dell’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione
(
5
)
, l’articolo 5, l’articolo 5
bis
, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, l’articolo 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione
(
6
)
continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2025.
(5)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato.
(6)
A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2025, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2024 e il 15 ottobre 2025, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(7)
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro, in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 908/2014 e dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/128. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
(8)
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.
(9)
Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi.
(10)
A norma dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione è tenuta a verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, dei periodi di pagamento e dei massimali finanziari stabiliti dalla legislazione dell’Unione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari e a decidere in merito a eventuali riduzioni dei pagamenti mensili agli Stati membri.
(11)
A norma dell’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2021/2116, in combinato disposto rispettivamente con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, se i pagamenti sono stati effettuati dopo l’ultima data possibile di pagamento, la Commissione deve ridurre l’importo dei pagamenti mensili concessi agli Stati membri e adeguare l’incidenza finanziaria della riduzione in proporzione al ritardo di pagamento applicando i diversi tassi di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, gli eventuali superamenti dei termini di pagamento devono essere presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dell’esercizio finanziario 2025 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
(12)
La Commissione, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/2116, ha già ridotto una serie di pagamenti mensili per l’esercizio finanziario 2025 per spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tenere conto di tali importi ridotti per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione dovrebbero essere esaminati, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
(13)
La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2025 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e delle decisioni sulla verifica dell’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, in applicazione fino al 2025 prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2025. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
(14)
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i debiti derivanti da irregolarità relative alle spese di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.
(15)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i debiti derivanti da irregolarità relative alle spese di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nei conti annuali di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
(16)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2025.
Gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le future misure necessarie ad attuare le decisioni annuali sulla verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione ha adottato a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026
Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj
.
(
2
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj
).
(
6
)
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni (
GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj
).
ALLEGATO I
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2025
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro
(in euros)
Stato membro
2025 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono
Totale a + b
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario
(
1
)
Importo da imputare conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario
Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro
(
2
)
liquidati
stralciati
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili
a
b
c=a+b
d
e
f=c+d+e
g
h=f-g
AT
EUR
705 303 609,43
0,00
705 303 609,43
-1 249,82
-10 566,26
705 291 793,35
705 215 860,58
75 932,77
BE
EUR
552 674 038,83
0,00
552 674 038,83
-1 813 013,45
- 180,16
550 860 845,22
551 143 888,97
- 283 043,75
BG
BGN
0,00
0,00
0,00
0,00
- 269,76
- 269,76
0,00
- 269,76
BG
EUR
850 250 703,41
0,00
850 250 703,41
-12 013 301,93
0,00
838 237 401,48
836 734 071,66
1 503 329,82
CY
EUR
54 707 041,72
0,00
54 707 041,72
-4 596,92
0,00
54 702 444,80
54 714 901,94
-12 457,14
CZ
CZK
0,00
0,00
0,00
0,00
- 187 118,56
- 187 118,56
0,00
- 187 118,56
CZ
EUR
856 724 675,41
0,00
856 724 675,41
-2 161 618,48
0,00
854 563 056,93
854 735 355,58
- 172 298,65
DE
EUR
4 488 921 027,48
0,00
4 488 921 027,48
-2 515 056,79
- 225 835,06
4 486 180 135,63
4 487 055 574,18
- 875 438,55
DK
DKK
0,00
0,00
0,00
0,00
-11 440,99
-11 440,99
0,00
-11 440,99
DK
EUR
826 880 517,78
0,00
826 880 517,78
-7 881 336,86
0,00
818 999 180,92
818 995 914,58
3 266,34
EE
EUR
201 853 033,89
0,00
201 853 033,89
22 010,04
0,00
201 875 043,93
201 878 838,92
-3 794,99
ES
EUR
5 707 157 495,17
0,00
5 707 157 495,17
-10 300 430,52
- 237 377,91
5 696 619 686,74
5 698 834 318,61
-2 214 631,87
FI
EUR
527 888 566,90
0,00
527 888 566,90
- 535 491,70
-8 214,39
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3 261,52
FR
EUR
7 381 245 788,01
0,00
7 381 245 788,01
-18 691 598,32
- 184 304,65
7 362 369 885,04
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-3 855 161,41
EL
EUR
1 776 683 240,35
0,00
1 776 683 240,35
- 167 227 652,11
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1 608 927 218,26
1 610 086 516,71
-1 159 298,45
HR
EUR
389 342 232,84
0,00
389 342 232,84
-8 038 025,73
- 237 571,18
381 066 635,93
381 219 994,09
- 153 358,16
HU
EUR
1 399 175 342,28
0,00
1 399 175 342,28
-11 158 797,85
0,00
1 388 016 544,43
1 388 016 544,43
0,00
HU
HUF
0,00
0,00
0,00
0,00
- 240 529 466,00
- 240 529 466,00
0,00
- 240 529 466,00
IE
EUR
1 177 728 349,18
0,00
1 177 728 349,18
1 129 816,48
-6 526,78
1 178 851 638,88
1 177 726 221,31
1 125 417,57
IT
EUR
4 217 246 453,70
0,00
4 217 246 453,70
-14 910 412,84
-27 879 632,34
4 174 456 408,52
4 204 278 186,53
-29 821 778,01
LT
EUR
597 630 028,39
0,00
597 630 028,39
-7 857 067,10
-7 458,25
589 765 503,04
589 772 961,29
-7 458,25
LU
EUR
33 254 107,96
0,00
33 254 107,96
- 435 310,60
0,00
32 818 797,36
32 731 479,54
87 317,82
LV
EUR
338 563 823,95
0,00
338 563 823,95
-1 588,29
- 366,14
338 561 869,52
338 557 520,08
4 349,44
MT
EUR
9 816 998,31
0,00
9 816 998,31
3,05
0,00
9 817 001,36
9 814 519,23
2 482,13
NL
EUR
731 017 423,04
0,00
731 017 423,04
-22 814 771,89
0,00
708 202 651,15
708 176 189,75
26 461,40
PL
EUR
3 574 240 998,87
0,00
3 574 240 998,87
-1 135 446,08
0,00
3 573 105 552,79
3 573 107 188,77
-1 635,98
PL
PLN
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 495 071,55
-15 495 071,55
0,00
-15 495 071,55
PT
EUR
904 546 850,88
0,00
904 546 850,88
-25 823 328,59
-12 931,63
878 710 590,66
876 805 879,34
1 904 711,32
RO
EUR
1 968 028 614,52
0,00
1 968 028 614,52
-41 096 754,88
0,00
1 926 931 859,64
1 927 025 905,36
-94 045,72
RO
RON
0,00
0,00
0,00
0,00
-69 413 305,78
-69 413 305,78
0,00
-69 413 305,78
SE
EUR
699 103 000,78
0,00
699 103 000,78
-5 142 179,94
0,00
693 960 820,84
694 001 502,17
-40 681,33
SE
SEK
0,00
0,00
0,00
0,00
- 148 060,50
- 148 060,50
0,00
- 148 060,50
SI
EUR
136 670 994,34
0,00
136 670 994,34
0,00
0,00
136 670 994,34
136 781 882,34
- 110 888,00
SK
EUR
406 240 285,08
0,00
406 240 285,08
- 690 789,18
- 198,63
405 549 297,27
405 702 763,08
- 153 465,81
(
1
)
Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento e altre riduzioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e agli articoli 39-42 del regolamento (UE) 2021/2116.
(
2
)
Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate e il totale dei pagamenti mensili per le spese liquidate. Tasso di cambio applicabile in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/127.
Stato membro
Spese
(
3
)
Entrate con destinazione specifica
(
3
)
Articolo 54, paragrafo 2 (=e)
Totale (=h)
08 02 06 01
6200
6200
i
j
k
l = i+j+k
AT
EUR
86 499,03
0,00
-10 566,26
75 932,77
BE
EUR
0,00
- 282 863,59
- 180,16
- 283 043,75
BG
BGN
0,00
0,00
- 269,76
- 269,76
BG
EUR
1 503 329,82
0,00
0,00
1 503 329,82
CY
EUR
0,00
-12 457,14
0,00
-12 457,14
CZ
CZK
0,00
0,00
- 187 118,56
- 187 118,56
CZ
EUR
0,00
- 172 298,65
0,00
- 172 298,65
DE
EUR
0,00
- 649 603,49
- 225 835,06
- 875 438,55
DK
DKK
0,00
0,00
-11 440,99
-11 440,99
DK
EUR
3 266,34
0,00
0,00
3 266,34
EE
EUR
0,00
-3 794,99
0,00
-3 794,99
ES
EUR
0,00
-1 977 253,96
- 237 377,91
-2 214 631,87
FI
EUR
100 829,79
-89 353,88
-8 214,39
3 261,52
FR
EUR
0,00
-3 670 856,76
- 184 304,65
-3 855 161,41
EL
EUR
0,00
- 630 928,47
- 528 369,98
-1 159 298,45
HR
EUR
84 213,02
0,00
- 237 571,18
- 153 358,16
HU
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
HU
HUF
0,00
0,00
- 240 529 466,00
- 240 529 466,00
IE
EUR
1 131 944,35
0,00
-6 526,78
1 125 417,57
IT
EUR
0,00
-1 942 145,67
-27 879 632,34
-29 821 778,01
LT
EUR
0,00
0,00
-7 458,25
-7 458,25
LU
EUR
87 317,82
0,00
0,00
87 317,82
LV
EUR
23 577,90
-18 862,32
- 366,14
4 349,44
MT
EUR
10 536,99
-8 054,86
0,00
2 482,13
NL
EUR
26 461,40
0,00
0,00
26 461,40
PL
EUR
0,00
-1 635,98
0,00
-1 635,98
PL
PLN
0,00
0,00
-15 495 071,55
-15 495 071,55
PT
EUR
1 917 642,95
0,00
-12 931,63
1 904 711,32
RO
EUR
0,00
-94 045,72
0,00
-94 045,72
RO
RON
0,00
0,00
-69 413 305,78
-69 413 305,78
SE
EUR
0,00
-40 681,33
0,00
-40 681,33
SE
SEK
0,00
0,00
- 148 060,50
- 148 060,50
SI
EUR
0,00
- 110 888,00
0,00
- 110 888,00
SK
EUR
0,00
- 153 267,18
- 198,63
- 153 465,81
(
3
)
LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative, che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00, e le rettifiche positive a favore degli SM, che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.
NB:
nomenclatura 2025: 08 02 06 01, 6200
ALLEGATO II
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2025 – FEAGA
Rettifiche in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013*
Stato membro
Valuta
In valuta nazionale
In EUR
CY
EUR
0,00
0,00
CZ
CZK
0,00
0,00
HU
HUF
0,00
0,00
LV
EUR
0,00
0,00
MT
EUR
0,00
0,00
PL
PLN
13 456,46
0,00
SI
EUR
0,00
0,00
SK
EUR
0,00
0,00
(*)
Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (
GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36
)].
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1137/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
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La Decisione 2026/1137 è lo strumento principale per la liquidazione dei conti FEAGA e riguarda direttamente la gestione finanziaria della politica agricola comune (PAC). Amministratori pubblici, organismi pagatori e consulenti agricoli devono conoscere le modalità di calcolo delle rettifiche finanziarie, le sanzioni per ritardi di pagamento, il recupero delle irregolarità e l'applicazione dell'articolo 54 del regolamento 1306/2013 sulla responsabilità degli Stati membri. La decisione si applica ai regolamenti delegati e di esecuzione (2022/127, 2022/128, 907/2014, 908/2014) che disciplinano gli organismi pagatori, la gestione finanziaria e i controlli sulla spesa agricola.
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