Decisione di esecuzione (UE) 2026/1135 della Commissione, del 26 maggio 2026, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2025 notificata con il numero C(2026) 3341
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1135 sulla liquidazione dei conti del FEASR per l'esercizio finanziario 2025?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1135 della Commissione europea del 26 maggio 2026 disciplina la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo di programmazione 2023-2027, con riferimento all'esercizio finanziario 2025 (dal 16 ottobre 2024 al 15 ottobre 2025). La decisione riguarda tutti gli Stati membri dell'Unione europea e i loro organismi pagatori responsabili della gestione dei fondi per lo sviluppo rurale nel contesto dei Piani Strategici della PAC.
In pratica, la decisione determina per ogni Stato membro gli importi che devono essere recuperati (se hanno speso più di quanto finanziato) o erogati (se hanno speso meno), sulla base delle spese dichiarate, delle rettifiche applicate e dei pagamenti intermedi già ricevuti durante l'esercizio. L'Allegato I contiene il dettaglio per ciascuno Stato membro, indicando le spese liquidate, gli importi non riutilizzabili e il saldo finale da recuperare o erogare.
La decisione tiene conto anche delle rettifiche relative ai periodi di programmazione precedenti (2014-2022 e 2007-2013) secondo l'articolo 54 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché delle riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento previste dall'articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2116. Aspetto rilevante è che la decisione non pregiudica future decisioni di verifica della conformità che la Commissione potrà adottare per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non conformi alle norme europee.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1135 della Commissione, del 26 maggio 2026, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2025 [notificata con il numero C(2026) 3341]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1135 of 26 May 2026 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure within the CAP Strategic Plan financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in the period 2023-2027 for the financial year 2025 (notified under document C(2026) 3341)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1135
29.5.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1135 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2026
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2025
[notificata con il numero C(2026) 3341]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 104, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
per l’esercizio finanziario 2025.
(2)
A norma dell’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione
(
4
)
, l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
5
)
continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’esercizio finanziario 2025.
(3)
A norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato.
(4)
A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l’esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio finanziario 2025, al fine di allineare il periodo di riferimento per la spesa del FEASR a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2024 e il 15 ottobre 2025, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(5)
La presente decisione riguarda la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal FEASR nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2025. Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese relative all’ultimo esercizio di attuazione (dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025) del periodo di programmazione 2014-2022 del FEASR saranno oggetto di una decisione di liquidazione dopo il 30 giugno 2026.
(6)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità della decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 35, paragrafo 1. A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento di esecuzione la Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
(7)
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.
(8)
Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi.
(9)
Le norme sui termini di pagamento per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applicano a decorrere dall’anno di domanda 2023. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione
(
6
)
, seguono la procedura di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/2116 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l’esercizio finanziario 2025. Tali riduzioni possono essere esaminate, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
(10)
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i debiti derivanti da irregolarità relative alle spese di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.
(11)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i debiti derivanti da irregolarità relative alle spese di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nei conti annuali di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
(12)
La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri in relazione ai periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2022 del FEASR, per i quali l’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116.
(13)
A norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione in conformità degli articoli 54 e 55 di tale regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2025 e relative al periodo 2023-2027.
Gli importi del FEASR che, a norma della presente decisione, devono essere recupera ti da o erogati a ciascuno Stato membro nell’ambito dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 sono indicati nell’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2022 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell’allegato II della presente decisione.
Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 nell’ambito di ciascun piano strategico della PAC sono stabilite nell’allegato III della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le misure necessarie per attuare le decisioni annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione ha adottato a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026
Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj
).
(
6
)
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj
).
ALLEGATO I
Spese liquidate del FEASR per piano strategico della PAC per l'esercizio finanziario 2025
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per piano strategico della PAC
Piano strategico della PAC approvato con spese dichiarate per il FEASR 2023-2027
In EUR
Stato membro
CCI
Spese esercizio finanziario 2025
Rettifiche
Totale
Importi non riutilizzabili
Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2025
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario
(
*1
)
Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro
i
ii
iii = i + ii
iv
v = iii - iv
vi
vii = v - vi
AT
2023AT06AFSP001
429 827 366,11
0,00
429 827 366,11
0,00
429 827 366,11
429 827 366,11
0,00
BE
2023BE06AFSP001
40 922 031,08
0,00
40 922 031,08
0,00
40 922 031,08
40 921 509,88
521,20
BE
2023BE06AFSP002
22 888 803,27
0,00
22 888 803,27
0,00
22 888 803,27
22 864 545,83
24 257,44
BG
2023BG06AFSP001
49 777 581,77
0,00
49 777 581,77
0,00
49 777 581,77
49 052 621,59
724 960,18
CY
2023CY06AFSP001
16 180 532,04
0,00
16 180 532,04
0,00
16 180 532,04
16 180 532,04
0,00
CZ
2023CZ06AFSP001
197 384 860,76
0,00
197 384 860,76
0,00
197 384 860,76
197 387 776,51
-2 915,75
DE
2023DE06AFSP001
852 673 326,33
0,00
852 673 326,33
0,00
852 673 326,33
852 921 439,18
- 248 112,85
DK
2023DK06AFSP001
70 611 053,19
0,00
70 611 053,19
0,00
70 611 053,19
70 611 053,17
0,02
EE
2023EE06AFSP001
34 514 938,00
0,00
34 514 938,00
0,00
34 514 938,00
34 515 716,57
- 778,57
ES
2023ES06AFSP001
497 519 923,98
0,00
497 519 923,98
0,00
497 519 923,98
497 802 644,49
- 282 720,51
FI
2023FI06AFSP001
292 835 758,52
0,00
292 835 758,52
0,00
292 835 758,52
292 836 589,83
- 831,31
FR
2023FR06AFSP001
1 273 396 936,26
0,00
1 273 396 936,26
0,00
1 273 396 936,26
1 273 360 922,78
36 013,48
EL
2023EL06AFSP001
158 091 443,09
0,00
158 091 443,09
0,00
158 091 443,09
158 103 790,14
-12 347,05
HR
2023HR06AFSP001
147 115 122,10
0,00
147 115 122,10
0,00
147 115 122,10
147 115 125,56
-3,46
HU
2023HU06AFSP001
286 092 696,89
0,00
286 092 696,89
0,00
286 092 696,89
286 092 733,37
-36,48
IE
2023IE06AFSP001
266 168 711,00
0,00
266 168 711,00
0,00
266 168 711,00
266 168 711,00
0,00
IT
2023IT06AFSP001
593 369 158,18
0,00
593 369 158,18
0,00
593 369 158,18
593 593 476,30
- 224 318,12
LT
2023LT06AFSP001
154 288 598,49
0,00
154 288 598,49
0,00
154 288 598,49
154 288 608,22
-9,73
LU
2023LU06AFSP001
9 624 087,66
0,00
9 624 087,66
0,00
9 624 087,66
9 603 372,68
20 714,98
LV
2023LV06AFSP001
67 667 238,56
0,00
67 667 238,56
0,00
67 667 238,56
67 667 238,56
0,00
MT
2023MT06AFSP001
14 136 671,87
0,00
14 136 671,87
0,00
14 136 671,87
14 136 769,70
-97,83
NL
2023NL06AFSP001
158 858 031,65
0,00
158 858 031,65
0,00
158 858 031,65
158 858 031,65
0,00
PL
2023PL06AFSP001
533 777 792,21
0,00
533 777 792,21
0,00
533 777 792,21
535 248 474,52
-1 470 682,31
PT
2023PT06AFSP001
132 405 609,14
0,00
132 405 609,14
0,00
132 405 609,14
132 447 839,68
-42 230,54
RO
2023RO06AFSP001
667 596 602,07
0,00
667 596 602,07
0,00
667 596 602,07
667 544 104,36
52 497,71
SE
2023SE06AFSP001
136 200 795,87
0,00
136 200 795,87
0,00
136 200 795,87
136 767 246,42
- 566 450,55
SI
2023SI06AFSP001
85 079 918,82
0,00
85 079 918,82
0,00
85 079 918,82
85 079 921,83
-3,01
SK
2023SK06AFSP001
129 317 303,92
0,00
129 317 303,92
0,00
129 317 303,92
129 318 974,62
-1 670,70
(
*1
)
I pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario includono gli importi negativi dichiarati nell'esercizio finanziario 2025. Tali importi negativi sono stati compensati con il pagamento trimestrale agli Stati membri interessati.
ALLEGATO II
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2025 - FEASR
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013
Stato membro
Valuta
In valuta nazionale
In EUR
In valuta nazionale
In EUR
AT
EUR
0,00
657,07
0,00
0,00
BE
EUR
0,00
12 728,94
0,00
2 054,14
BG
BGN
622 332,90
0,00
5 088 167,75
0,00
CY
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
CZ
CZK
72 748,68
0,00
6 356 407,29
0,00
DE
EUR
0,00
129 531,70
0,00
18 376,71
DK
DKK
0,00
0,00
0,00
0,00
EE
EUR
0,00
108 430,19
0,00
126 460,33
ES
EUR
0,00
1 156 004,22
0,00
12 991,51
FI
EUR
0,00
83 509,81
0,00
11 904,87
FR
EUR
0,00
300 648,66
0,00
71 538,82
EL
EUR
0,00
289 840,83
0,00
539 987,15
HR
EUR
0,00
196 436,34
0,00
0,00
HU
HUF
14 465 302,00
0,00
629 345 312,00
0,00
IE
EUR
0,00
14 406,32
0,00
0,00
IT
EUR
0,00
2 316 111,75
0,00
23 693 092,02
LT
EUR
0,00
3 453,72
0,00
1 306 195,50
LU
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
LV
EUR
0,00
72 531,04
0,00
0,00
MT
EUR
0,00
2 924,69
0,00
0,00
NL
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
PL
PLN
1 443 372,01
0,00
3 523 171,13
0,00
PT
EUR
0,00
679 136,85
0,00
2 314 488,13
RO
RON
1 968 527,66
0,00
30 133 504,28
0,00
SE
SEK
140 513,07
0,00
0,00
0,00
SI
EUR
0,00
2 244,99
0,00
290 930,37
SK
EUR
0,00
0,00
0,00
497 182,08
ALLEGATO III
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2025 - FEASR
Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116
In EUR
Stato membro
CCI
Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2025
AT
2023AT06AFSP001
0,00
BE
2023BE06AFSP001
0,00
BE
2023BE06AFSP002
0,00
BG
2023BG06AFSP001
56 127,58
CY
2023CY06AFSP001
0,00
CZ
2023CZ06AFSP001
0,00
DE
2023DE06AFSP001
0,00
DK
2023DK06AFSP001
0,00
EE
2023EE06AFSP001
0,00
ES
2023ES06AFSP001
0,00
FI
2023FI06AFSP001
0,00
FR
2023FR06AFSP001
3 358 802,76
EL
2023EL06AFSP001
0,00
HR
2023HR06AFSP001
2 078 251,27
HU
2023HU06AFSP001
9 677 207,82
IE
2023IE06AFSP001
4 226 460,67
IT
2023IT06AFSP001
2 675 612,85
LT
2023LT06AFSP001
0,00
LU
2023LU06AFSP001
0,00
LV
2023LV06AFSP001
0,00
MT
2023MT06AFSP001
68 606,63
NL
2023NL06AFSP001
0,00
PL
2023PL06AFSP001
515 112,03
PT
2023PT06AFSP001
0,00
RO
2023RO06AFSP001
0,00
SE
2023SE06AFSP001
0,00
SI
2023SI06AFSP001
0,00
SK
2023SK06AFSP001
0,00
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1135/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2026/1135 è il riferimento principale per la liquidazione dei conti FEASR e riguarda direttamente gli organismi pagatori, i Piani Strategici della PAC, la gestione finanziaria dei fondi di sviluppo rurale e il recupero di importi derivanti da irregolarità. Amministratori pubblici, esperti di fondi europei e consulenti agricoli la consultano per comprendere le rettifiche finanziarie, le riduzioni per mancato rispetto dei termini di pagamento, l'imputazione agli Stati membri secondo l'articolo 54 del Regolamento 1306/2013 e le procedure di verifica della conformità della spesa agricola.
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