Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1045/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 12/05/2026 In vigore dal: 12/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per determinare l'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese ai fini dell'applicazione del dazio antidumping provvisorio?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1045 stabilisce che la Commissione europea può applicare dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici (PBTC) e loro sali di sodio dalla Cina, utilizzando un metodo di calcolo del valore normale basato su prezzi di riferimento esenti da distorsioni anziché sui costi interni cinesi. Questo accade quando la Commissione accerta l'esistenza di "distorsioni significative" nel paese esportatore, definite come situazioni in cui prezzi e costi non risultano dalle forze del libero mercato a causa di interventi pubblici sostanziali. Nel caso della Cina, la Commissione ha identificato distorsioni in sei aree principali: il controllo statale su imprese strategiche, l'interferenza dello Stato nella determinazione di prezzi e costi attraverso le cellule del Partito Comunista Cinese presenti nelle aziende, le politiche pubbliche che favoriscono discriminatoriamente i fornitori nazionali, l'applicazione inadeguata della normativa fallimentare e patrimoniale, la distorsione dei costi salariali, e l'accesso ai finanziamenti condizionato da obiettivi di politica pubblica. La Commissione ha scelto il Brasile come paese rappresentativo per calcolare il valore normale sulla base di costi di produzione esenti da distorsioni, applicando poi un margine congruo per spese generali, amministrative, di vendita e profitti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1045 of 12 May 2026 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain alkyl phosphonic acids and their sodium salts originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1045 13.5.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1045 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2026 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 18 settembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 7 agosto 2025 da LANXESS Deutschland GmbH («Lanxess» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385 della Commissione ( 3 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti, in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (6) Le parti interessate non hanno presentato osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta. 1.5. Campionamento (7) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Nessun campionamento dei produttori dell’Unione (8) Dato che Lanxess è l’unico produttore dell’Unione, nel caso di specie non è stato necessario ricorrere al campionamento. Campionamento degli importatori indipendenti (9) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (10) Tre importatori indipendenti appartenenti allo stesso gruppo societario hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Campionamento dei produttori esportatori (11) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (12) Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. (13) Shandong Green Technologies Import and Export Co., Ltd., un produttore esportatore cinese non inserito nel campione, ha sollevato obiezioni in merito al suo mancato inserimento nel campione. (14) La Commissione ha analizzato nel merito tale obiezione. La Commissione ha confermato che i volumi di esportazione di detto produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta erano notevolmente inferiori rispetto ai volumi degli esportatori inseriti nel campione. Inoltre la Commissione ha ritenuto che il campione proposto costituisse il massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, come disposto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per modificare il campione. Il campione è stato pertanto mantenuto. 1.6. Esame individuale (15) Shandong Green Technologies Import and Export Co., Ltd. ha inoltre informato la Commissione del fatto che avrebbe potuto richiedere un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale produttore esportatore non ha tuttavia risposto al questionario e pertanto, in ultima analisi, non ha richiesto un esame individuale. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (16) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (17) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter , del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (18) La Commissione ha inviato questionari alle società cinesi inserite nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ( 4 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate. Produttori dell’Unione: — LANXESS Deutschland GmbH, Colonia, Germania Importatori indipendenti: — Connect Chemicals GmbH, Connect Chemicals Benelux B.V. e Connect Chemicals Italia Srl («Connect»), Ratingen, Germania Utilizzatori: — Hypred SAS, Dinard, Francia («Hypred») Produttori esportatori della Cina: — Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd., Jiyuan, Cina; — Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd., Nantong, Cina; — Shandong Taihe Technologies Co., Ltd., Zaozhuang, Cina Importatori collegati dell’Unione: — Uniphos GmbH, Gross-Gerau, Germania. 1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (20) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (21) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e il suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio, in forma solida o in soluzione acquosa, ed è attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60) («prodotto oggetto dell’inchiesta» o «PBTC»). (22) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è di norma classificato con i numeri CAS ( Chemical Abstract Service ) 37971-36-1 e 66669-53-2, è registrato nell’Unione europea con i numeri di riferimento CE (Comunità europea) rispettivamente 253-733-5 e 266-442-3 e i numeri CUS ( Customs and Statistics ) corrispondenti nella banca dati dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche («ECICS») sono 0027475-9 e 0087281-1. (23) La fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta avviene in tre fasi principali come segue. In primo luogo, il fosfito di dimetile («DMPI») e l’estere dimetilico dell’acido maleico («MDE») reagiscono con un catalizzatore di base in un reattore, formando l’estere tetrametilico dell’acido fosfonosuccinico (PBS-estere). Il PBS-estere formato nel primo reattore è quindi trasferito senza isolamento in un secondo reattore, in cui reagisce con l’estere metilico dell’acido acrilico (AM) in un’altra reazione con un catalizzatore di base per formare il pentametilestere dell’acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico (PBTC-estere). Il PBTC-estere è quindi trasferito in un terzo reattore. Per formare il PBTC, il PBTC-estere è idrolizzato con acqua. Il PBTC-Na4 è prodotto a partire dal PBTC mediante neutralizzazione con idrossido di sodio. (24) Le principali applicazioni del PBTC comprendono i processi di trattamento delle acque e la pulizia industriale e istituzionale. Ciò è dovuto al suo ruolo ottimale come inibitore di scala e di corrosione. 2.2. Prodotto in esame (25) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina. 2.3. Prodotto simile (26) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (27) Pertanto la Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (28) Alla Commissione non sono pervenute comunicazioni o argomentazioni delle parti interessate in merito alla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (29) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (30) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di PBTC. Quattro produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (31) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione da altre parti in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. (32) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (33) Il 13 marzo 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di PBTC. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato il Brasile come paese rappresentativo appropriato. Due parti interessate [Shandong Taihe Technologies Co., Ltd («Taihe») e Lanxess] hanno presentato osservazioni in merito alla nota. Le osservazioni sono analizzate al punto 3.2. 3.2. Valore normale (34) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (35) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (36) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (37) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.» (38) Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. (39) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (40) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base stabilisce che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». (41) A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina ( 5 ) («relazione»), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio il settore chimico, …). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione relativa alla Cina è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. Il denunciante si è basato sugli elementi di prova contenuti nella relazione, in particolare il capitolo della relazione specificamente dedicato alle distorsioni nel settore chimico in Cina ( 6 ) . (42) Il denunciante ha sottolineato che lo Stato cinese è un’economia di mercato socialista sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»), che copre tutti gli aspetti essenziali dello Stato, compresi l’economia e il sistema giudiziario, in quanto le istituzioni cinesi non sono disciplinate dal principio della separazione dei poteri. Il denunciante ha sostenuto che il PCC esercita un controllo particolarmente rigoroso a livello economico, da cui è scaturita la grande importanza delle imprese di proprietà dello Stato nell’economia cinese. Il PCC è coinvolto nelle istituzioni governative e nelle strutture societarie delle società private e delle imprese di proprietà dello Stato in misura tale da esercitare una posizione dominante e un controllo assoluto sull’intera economia cinese. Il denunciante ha indicato tre principali canali di intervento del governo della RPC nell’economia cinese: amministrativo, finanziario e normativo ( 7 ) . (43) La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Il denunciante ha anche fatto riferimento alle risultanze della Commissione in diverse inchieste recenti che hanno confermato l’esistenza di distorsioni significative per quanto riguarda il settore chimico cinese, tra cui le inchieste relative a determinati esteri di alchilfosfato ( 8 ) , acesulfame ( 9 ) , acido citrico ( 10 ) e glutammato monosodico ( 11 ) . (44) Il denunciante ha anche ricordato i fattori seguenti che provocano distorsioni significative. (45) In primo luogo, il settore del PBTC è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità statali. Il governo della RPC esercita una forte influenza sia sulle imprese di proprietà dello Stato che sulle imprese private, in particolare nei settori considerati strategici o incentivati come il settore chimico (che comprende il PBTC e il suo sale di sodio). Il governo della RPC nomina e controlla i principali dirigenti attraverso il PCC e fornisce alle imprese di proprietà dello Stato l’accesso privilegiato a importanti fattori produttivi (come terreni e capitali) e altri vantaggi competitivi. A livello sia nazionale che locale, il governo della RPC ha istituito le commissioni per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC» – State-owned Assets Supervision and Administration Commissions ) affinché rappresentino gli interessi degli azionisti dello Stato nelle imprese di proprietà dello Stato. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento al «sistema di credito sociale» quale nuovo strumento approvato dal PCC che il governo della RPC utilizzerà per monitorare, valutare e condizionare la condotta di tutte le società nazionali ed estere in Cina ( 12 ) . Nel 2021 infine il governo della RPC ha pubblicato il quattordicesimo piano quinquennale che mira a sostenere le politiche socialiste e a promuovere la crescita economica della Cina attraverso un’economia di mercato socialista. (46) Per quanto riguarda specificamente l’industria del PBTC, persiste un livello sostanziale di proprietà del governo della RPC e, secondo le informazioni pubblicamente disponibili, diversi produttori chiave di PBTC e PBTC-Na4 sono imprese di proprietà dello Stato. Ad esempio, China National Chemical Corporation (ChemChina), di cui Sinochem Holding Company Limited è azionista ( 13 ) . Analogamente, il governo della RPC sembra esercitare uno stretto controllo anche sulle società private ( 14 ) . Secondo il denunciante, il governo della RPC intende anche investire ulteriormente nelle imprese di proprietà dello Stato attive nell’industria del PBTC e del PBTC-Na4, rafforzandole ( 15 ) . (47) In secondo luogo, la presenza dello Stato nelle società produttrici di PBTC consente inoltre alle autorità di interferire in relazione a prezzi e/o costi. Attraverso misure normative e politiche, il governo della RPC influenza anche la produzione, nonché i costi e i prezzi di prodotti come il PBTC e il PBTC-Na4 grazie alla sua presenza e al suo intervento nei settori a monte delle materie prime e dei fattori produttivi necessari per la loro produzione ( 16 ) . Ad esempio, il governo della RPC ha istituito progetti di investimento strategici nella provincia di Shandong in relazione all’anidride maleica, una materia prima fondamentale per la produzione di PBTC, il che dimostra l’obiettivo del governo della RPC di aumentarne la produzione e sottolinea l’importanza dell’anidride maleica nell’industria chimica cinese ( 17 ) . Un altro esempio è il fosforo giallo, una materia prima fondamentale utilizzata nella produzione di PBTC e PBTC-Na4. Il denunciante ha fatto riferimento alla recente inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato dalla Cina, in cui la Commissione ha riconosciuto che il governo della RPC ha messo in atto una strategia per esercitare il controllo e intervenire nella produzione di fosforo giallo ( 18 ) . Il governo della RPC mantiene una tassa all’esportazione sul fosforo giallo fissata al 20 %, che impedisce l’esportazione di tale materia prima e crea enormi capacità in eccesso in Cina. Il denunciante ha inoltre sostenuto che tale tassa all’esportazione costituisce una distorsione del mercato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, che riduce artificialmente il costo di produzione di derivati del fosforo come il PBTC e i suoi sali. La politica del governo della RPC in materia di tasse all’esportazione ha inoltre creato distorsioni a livello internazionale concernenti il fosforo giallo, che interessano i fornitori vietnamiti e kazaki della materia prima ( 19 ) . (48) In terzo luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Il denunciante ha spiegato che l’orientamento dell’economia cinese è determinato da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali, provinciali e locali devono concentrarsi e che tali amministrazioni devono cercare di attuare. Il governo della RPC ha posto in maniera coerente un forte accento sull’industria chimica nei suoi diversi documenti strategici e ha chiaramente plasmato le proprie misure con l’obiettivo di favorire i produttori nazionali di sostanze chimiche. A tale proposito si veda in particolare la decisione del Consiglio di Stato sull’emanazione di disposizioni temporanee per la promozione della ristrutturazione industriale («decisione n. 40»), indicante chiaramente che il governo della RPC sostiene lo sviluppo dell’industria dei prodotti chimici fini. Il denunciante ha fatto riferimento a vari altri piani di attuazione e politiche del governo della RPC, che dimostrano il forte sostegno del governo della RPC per l’industria chimica cinese, ma anche, in particolare, lo sviluppo mirato della produzione di fosforo giallo, che è una materia prima fondamentale per la produzione di PBTC e dei suoi sali [ad esempio, il piano di attuazione per la promozione dell’utilizzo efficiente e ad alto valore delle risorse di fosforo («piano di attuazione per le risorse di fosforo»)] ( 20 ) . (49) In quarto luogo, come qualsiasi altro settore dell’economia cinese, il settore chimico è soggetto alle distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Il denunciante ha sostenuto che il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la protezione dei diritti di creditori e debitori, il che a sua volta influisce sul mercato finanziario e dei prestiti cinese. Inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti per quanto riguarda la proprietà dei terreni e i diritti d’uso dei terreni in Cina, in quanto tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese. Secondo il richiedente, i produttori di PBTC e dei suoi sali sono pertanto soggetti alle norme di diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese e quindi sono soggetti anche alle distorsioni derivanti dall’attuazione discriminatoria o dall’applicazione inadeguata di tale normativa ( 21 ) . (50) In quinto luogo, nel settore del PBTC e del PBTC-Na4 anche i costi salariali sono soggetti a distorsioni. I costi salariali non derivano dalle normali forze di mercato o dalla libera contrattazione collettiva, ma sono soggetti a distorsioni significative in Cina. Le distorsioni dei costi salariali sono ulteriormente rafforzate dalle sovvenzioni al lavoro concesse dallo Stato cinese, in particolare ai produttori di PBTC. Ad esempio, secondo il denunciante Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co., Ltd., ed Henan Qingshuiyuan Technology Co. Ltd. hanno segnalato diverse sovvenzioni di questo tipo, tra cui sussidi per la formazione, sussidi per apprendisti, sussidi per la stabilizzazione dei posti di lavoro nelle imprese, fondi per l’introduzione di talenti e sussidi per l’aggiornamento delle competenze. Pertanto la forte influenza del governo della RPC sui costi salariali nei settori del PBTC incide notevolmente sui costi e sulle forze del libero mercato, creando inevitabilmente distorsioni significative sul mercato ( 22 ) . (51) In sesto luogo, il denunciante ha argomentato che i produttori di PBTC hanno accesso ai finanziamenti concessi da enti che attuano obiettivi di politica pubblica o che comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato. Poiché lo Stato mantiene un’influenza su tutti i principali aspetti del sistema finanziario cinese, l’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a importanti distorsioni. Queste varie distorsioni comprendono una forte presenza del governo negli istituti finanziari e oneri finanziari artificialmente bassi al fine di stimolare la crescita degli investimenti, il che denota una situazione incomparabile ad altre economie di mercato. Il denunciante ha anche fatto riferimento a una serie di documenti strategici e disposizioni giuridiche che stabiliscono principi per la concessione di prestiti agevolati, compreso il piano di attuazione per le risorse di fosforo, a dimostrazione del fatto che l’industria del PBTC e del PBTC-Na4 è interessata da distorsioni significative create dall’interferenza del governo della RPC nel sistema finanziario. Il denunciante ha inoltre asserito che i produttori cinesi di PBTC e PBTC-Na4 beneficiavano direttamente di prestiti agevolati concessi da banche di proprietà statale e private. Ad esempio, Henan Qingshuiyan Technology Co. Ltd. ha ottenuto prestiti da diverse banche cinesi, quali l’Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank, la China Merchants Bank e la CITIC Bank ( 23 ) . (52) Il denunciante ha sostenuto che le distorsioni di cui sopra sono sistemiche. In conclusione, il denunciante ha sostenuto che nel settore cinese del PBTC e del PBTC-Na4 sono presenti distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base e, di conseguenza, non è opportuno utilizzare i costi registrati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La parte ha chiesto alla Commissione di costruire il valore normale sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato ( 24 ) . (53) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, che si basa su fonti pubblicamente disponibili. (54) Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina. 3.2.1.1. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina (55) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori ( 25 ) . (56) L’economia pubblica costituisce la forza trainante dell’economia nazionale e lo Stato ha il mandato di garantirne il consolidamento e la crescita ( 26 ) . In effetti, rispetto al tredicesimo piano quinquennale, la SASAC ha confermato che durante il quattordicesimo piano quinquennale le attività totali delle imprese centrali sono aumentate del 44,6 %, «guidando efficacemente lo sviluppo integrato delle imprese a monte e a valle nella catena industriale e fornendo un forte sostegno al conseguimento degli obiettivi e dei compiti principali dello sviluppo economico e sociale del paese» ( 27 ) . (57) Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. (58) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 28 ) . (59) Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. (60) A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. (61) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente — «[i]l sistema socialista è il sistema fondante della Repubblica popolare cinese» — è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» ( 29 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. (62) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (63) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 30 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (64) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. (65) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione. (66) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). (67) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività imprenditoriali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ( 31 ) . (68) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ( 32 ) . (69) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 33 ) . (70) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti per agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 34 ) . (71) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 35 ) . (72) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 36 ) . 3.2.1.2. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione. (73) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (74) Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private, quali Shandong Taihe Technologies Co. Ltd. ( 37 ) o Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co. Ltd. ( 38 ) , ma anche da società parzialmente di proprietà dello Stato come Nantong Uniphos Chemicals Co. Ltd. ( 39 ) , detenuta al 67 % da Nantong Jiangshan Agrochemicals and Chemicals Co. Ltd. ( 40 ) , che a sua volta è per il 27 % di proprietà dello Stato ( 41 ) . Inoltre nel settore a monte del fosforo giallo, una materia prima primaria utilizzata per produrre PBTC, il grado di proprietà dello Stato rimane significativo, con una serie di produttori parzialmente di proprietà dello Stato o controllati dallo Stato ( 42 ) , come Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. ( 43 ) ( 44 ) , detenuto per il 20 % da Yichang Xingfa Group Co. Ltd., un’impresa di proprietà dello Stato controllata dal governo popolare del comune di Yichang, o Yunnan Phosphorus Group Co., Ltd. ( 45 ) , una controllata al 100 % ( 46 ) di Yunnan Yuntianhua, un’impresa di proprietà dello Stato controllata in ultima istanza dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato di Yunnan ( 47 ) . (75) Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato, ma anche nelle società private ( 48 ) , con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. L’intero settore del prodotto in esame inoltre è oggetto di diverse politiche governative: in primo luogo, i «processi di trattamento dei fanghi di fosforo per la produzione di fosforo giallo», scarsamente inquinanti, sono elencati tra le industrie da incentivare rientranti nella categoria dell’industria chimica e petrolchimica nell’edizione 2024 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria ( 49 ) , un segnale dell’intenzione delle autorità di creare un contesto normativo favorevole allo sviluppo del settore che potenzialmente apre anche la strada all’accesso dell’industria ai finanziamenti. Nel contempo, i produttori di fosforo giallo con capacità produttive inferiori sono elencati tra le industrie da eliminare, a dimostrazione dell’intenzione delle autorità cinesi di influenzare l’assetto dell’industria del fosforo: «unità di produzione di fosforo giallo con una capacità unitaria inferiore a 5 000 tonnellate/anno ( 50 ) ». Altri fattori produttivi, quali metanolo e metacrilato di metile fabbricati da produttori più piccoli, sono anch’essi elencati nella categoria delle industrie soggette a restrizioni ( 51 ) . (76) Il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime ( 52 ) inoltre tratta direttamente dei settori petrolchimico e chimico, affermando che «[i]n settori quali petrolchimico e chimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi e dei materiali da costruzione, promuoveremo una serie di imprese all’avanguardia della catena industriale che esercitano la leadership sull’ecosistema e sono caratterizzate da competitività di base, [...]. Il ruolo guida delle imprese leader nel settore chimico e dei materiali da costruzione è sfruttato per promuovere la riforma e la ristrutturazione delle imprese». Il piano mira anche a «controllare rigorosamente le nuove capacità in settori quali [...] il fosforo giallo». (77) Il «piano di attuazione per le risorse di fosforo» ( 53 ) inoltre è formulato al fine di «attuare le principali attività dei pertinenti piani nazionali, conseguire un utilizzo efficiente e ad alto valore delle risorse di fosforo e rafforzare il vantaggio competitivo dell’intera catena industriale». Più specificamente, il piano mira ad «accelerare la trasformazione e il potenziamento di industrie tradizionali come [...] il fosforo giallo, sviluppare vigorosamente industrie emergenti come i prodotti chimici a base di fosforo di alta gamma, accelerare la creazione di distretti manifatturieri avanzati e costruire sistemi industriali dei prodotti chimici a base di fosforo di alta gamma, intelligenti, verdi, integrati e concentrati». (78) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore ( 54 ) . (79) Ad esempio, la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), l’associazione settoriale di categoria. A norma dell’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale ( 55 ) . (80) Inoltre la CPCIF ha istituito un comitato speciale per le sostanze chimiche di alta gamma che copre esplicitamente gli «agenti per il trattamento delle acque ( 56 ) ». (81) Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. e Yunnan Yuntianhua sono membri della CPCIF ( 57 ) ( 58 ) . (82) Di conseguenza, i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. 3.2.1.3. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (83) Il governo della RPC è in grado di interferire nei prezzi e nei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto, le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. (84) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) ( 59 ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. (85) Risulta che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 60 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 61 ) . (86) Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 62 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (87) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» ( 63 ) («Orientamenti»), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. (88) In base alla sezione II.4 degli orientamenti, «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; mentre la sezione III.6 indica che «[o]ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Quindi gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ( 64 ) . (89) L’inchiesta ha confermato che esistono sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC/l’esercizio di funzioni all’interno del partito anche nel settore del PBTC e del PBTC-Na4. (90) A titolo di esempio, il presidente di Henan Qingshuiyuan Technology ( 65 ) , il gruppo che detiene Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co. Ltd., è anche a capo della sezione generale di partito del gruppo ( 66 ) . (91) Analogamente, il presidente e il vicepresidente di Nantong Jiangshan Agrochemicals and Chemicals Co. Ltd. occupano, rispettivamente, le posizioni di vicesegretario e segretario del comitato di partito ( 67 ) . (92) Inoltre l’articolo 13 dello statuto di Shandong Taihe Technologies Co. Ltd. ( 68 ) stabilisce quanto segue: «Conformemente alle disposizioni della Costituzione del partito comunista cinese, la società deve istituire un’organizzazione del partito comunista e svolgere attività del partito; inoltre deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività di organizzazione del partito». (93) L’ingerenza del PCC nell’industria a monte emerge dai documenti aziendali depositati disponibili. La relazione annuale 2024 di Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. indica che il presidente, il direttore generale e diversi amministratori della società sono, rispettivamente, segretario e vicesegretari del comitato di partito della holding Yichang Xingfa Group Co. Ltd. ( 69 ) . Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che Yichang Xingfa Group Co. Ltd. partecipa attivamente alle azioni di coordinamento del settore ( 70 ) organizzate e controllate dal PCC. (94) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 71 ) . La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore del PBTC e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. 3.2.1.4. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (95) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali, provinciali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. (96) Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 72 ) . (97) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame. (98) Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035 ( 73 ) mira a «potenziare le industrie tradizionali, promuovere l’ottimizzazione e l’adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime quali i prodotti petrolchimici, l’acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, ampliare l’offerta di prodotti di alta qualità in settori quali l’industria leggera e il tessile, accelerare la trasformazione e il potenziamento delle imprese in settori chiave quali l’industria chimica e la fabbricazione della carta e migliorare il sistema di fabbricazione verde» ( 74 ) . (99) Secondo il quattordicesimo piano quinquennale sull’industria delle materie prime ( 75 ) , la Cina «si concentrerà sui sottosettori o sui prodotti chiave con solide fondamenta industriali, importanti vantaggi comparativi e tecnologie di punta, al fine di sfruttare pienamente il ruolo guida delle imprese leader nella catena industriale, [...] e sviluppare un gruppo di distretti industriali nel settore petrolchimico. [...] In settori quali i prodotti petrolchimici e chimici, l’acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione promuoveremo una serie di imprese all’avanguardia che potrebbero guidare l’ecosistema della catena industriale con una competitività di base» ( 76 ) . (100) Più specificamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo verde dell’industria ( 77 ) impone che «occorre sottoporre a un controllo rigoroso la nuova capacità in settori quali [...] il fosforo giallo» ( 78 ) . (101) Il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche ( 79 ) inoltre richiede di «rafforzare le politiche settoriali e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria: […] migliorare la capacità di approvvigionamento di polimeri di alta gamma, specialità chimiche e altri prodotti»; […] nonché «[m]igliorare le politiche di sostegno: rafforzare il coordinamento delle politiche industriali con le politiche di bilancio, finanziarie, regionali, di investimento, di import-export, nonché in materia di energia, ecologia e ambiente, prezzi e altro. Sfruttare appieno il ruolo della piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza [...]». (102) Il «piano di attuazione per le risorse di fosforo» ( 80 ) mira anche a «rafforzare il vantaggio competitivo dell’intera catena industriale [del fosforo]» e impone di «accelerare la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali come i concimi fosfatici e il fosforo giallo, sviluppare vigorosamente industrie emergenti come i prodotti chimici a base di fosforo di alta gamma, accelerare la creazione di distretti manifatturieri avanzati e costruire un sistema industriale chimico del fosforo di alta gamma, intelligente, verde, integrato e concentrato per fornire un forte sostegno alla promozione di una nuova industrializzazione e accelerare la costruzione di una potenza manifatturiera». (103) A livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Henan sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera richiede di «costruire una base nazionale dell’industria dei sali [e di] accelerare la trasformazione dell’industria chimica verso prodotti chimici fini e nuovi materiali chimici» ( 81 ) . Più specificamente, nel 2017 Henan ha pubblicato un piano di attuazione per l’innovazione tecnologica ( 82 ) volto a «promuovere e potenziare le industrie tradizionali [e a concentrarsi sullo] sviluppo di tecnologie chiave e di set completi di apparecchiature efficienti per il trattamento avanzato delle acque reflue industriali». (104) Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd ha sede ad Henan. (105) Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica ( 83 ) invita le autorità locali ad «[a]umentare la trasformazione tecnologica delle imprese esistenti, migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’energia e delle risorse e a rafforzare la competitività essenziale delle imprese, nonché a istituire un meccanismo che consenta alle imprese di ritirarsi dai parchi, eliminare in maniera risoluta la capacità produttiva obsoleta, controllare in maniera rigorosa la capacità produttiva limitata e attuare politiche e misure differenziate per l’allocazione di risorse quali i terreni, l’energia elettrica e l’acqua al fine di costringere le imprese a trasformarsi e svilupparsi». Esorta altresì ad «[a]ccrescere il sostegno finanziario, rafforzare gli incentivi in materia di politica fiscale, coordinare e coinvolgere fondi speciali, sostenere le imprese chimiche nell’accelerare la trasformazione tecnologica, la trasformazione intelligente, i trasferimenti industriali, la delocalizzazione in parchi, l’eliminazione di apparecchiature obsolete ecc., nonché attuare le esenzioni fiscali applicabili alle importazioni di apparecchiature tecniche importanti, i rimborsi IVA, le politiche di ricerca e sviluppo come l’ulteriore detrazione delle spese e la compensazione delle spese assicurative per la prima serie di apparecchiature tecniche, orientare attivamente i vari tipi di istituti finanziari e di capitale sociale affinché investano nell’industria chimica, sfruttare i vantaggi dei finanziamenti basati sulle politiche, dei finanziamenti allo sviluppo e dei finanziamenti commerciali, e aumentare il sostegno finanziario ai settori chiave della tecnologia chimica». Più specificamente, il piano mira a «guidare e sviluppare l’industria dei sali chimici verso industrie strategiche emergenti come i nuovi materiali, la nuova protezione dell’ambiente e le nuove energie». (106) Inoltre il piano d’azione triennale di Shandong per lo sviluppo di alta qualità dell’industria per la protezione ecologica e ambientale 2023-2025 ( 84 ) impone al comune di Zaozhuang di «espandere e rafforzare l’industria chimica dei nuovi materiali, concentrandosi principalmente sugli agenti di alta gamma per il trattamento delle acque, adeguare la struttura industriale e la struttura di approvvigionamento energetico degli agenti per il trattamento delle acque, ottimizzare la configurazione industriale, costruire una catena industriale dei nuovi materiali di alta gamma per la protezione dell’ambiente e adoperarsi per creare un’importante base industriale interna per i nuovi materiali per la protezione dell’ambiente (agenti per il trattamento delle acque)». Il piano d’azione impone inoltre che «sulla base di progetti esistenti e di fondazioni di catene industriali quali Shandong Taihe Technologies Co. Ltd. e Xintai Water Treatment, [il comune di Zaozhuang] realizzi più di dieci progetti chiave, tra cui l’espansione della catena industriale degli agenti per il trattamento delle acque, sviluppi nuove varietà di agenti per il trattamento delle acque e aumenti la percentuale di prodotti per il trattamento delle acque rispettosi dell’ambiente ed ecologici. Entro il 2025 la capacità produttiva di vari nuovi materiali per la protezione dell’ambiente (agenti per il trattamento delle acque) raggiungerà 1 milione di tonnellate.» (107) Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte. (108) In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. 3.2.1.5. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (109) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. (110) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento ( 85 ) . (111) In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti di uso ( 86 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 87 ) . Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 88 ) . (112) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore del PBTC e del PBTC-Na4. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (113) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. 3.2.1.6. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (114) In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell’esercizio dei loro diritti all’organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 89 ) . (115) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 90 ) . Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. (116) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 91 ) . Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC. (117) Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore del PBTC e del PBTC-Na4 non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina). 3.2.1.7. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (118) L’accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. (119) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 92 ) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 93 ) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. (120) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 94 ) . Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (121) I recenti sviluppi illustrano ulteriormente la portata dell’influenza del governo sulle istituzioni finanziarie in Cina. Nel marzo 2025 il governo della RPC ha annunciato un’emissione di buoni Tesoro per 500 miliardi di CNY al fine di fornire un sostegno finanziario sostanziale alle principali banche, tra cui Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications e Postal Savings Bank of China. L’intervento, inteso a stabilizzare tali istituzioni in un contesto di calo ai minimi storici della redditività e di margini di interesse netti, evidenzia le misure proattive adottate dallo Stato per mantenere la stabilità economica ( 95 ) . (122) Inoltre il governo della RPC ha chiarito che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e gestionali ( 96 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora prendere in considerazione in particolare come i soggetti «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» ( 97 ) . (123) Per quanto riguarda inoltre il livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati ( 98 ) , il governo della RPC intende «aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida». Il governo della RPC intende anche «fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici [e] sostenere una serie di qualificati progetti di investimento privati in settori importanti e in aree chiave» ( 99 ) . (124) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo ( 100 ) . Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 101 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (125) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (126) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell’ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 102 ) . Recentemente i media ufficiali della Cina hanno riferito che il PCC ha invitato a «orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» ( 103 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (127) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (128) In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (129) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.2.1.8. Natura sistemica delle distorsioni descritte (130) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e contenuta nella parte II della relazione aggiornata. (131) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/dell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte dettagliatamente sopra. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di PBTC e di PBTC-Na4 sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. (132) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata. (133) In effetti, gli interventi pubblici descritti in riferimento all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (134) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori. 3.2.2. Paese rappresentativo 3.2.2.1. Osservazioni generali (135) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ( 104 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (136) Come illustrato al considerando 33, il 13 marzo 2026 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descriveva i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informava le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare il Brasile un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse stata confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.3. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (137) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che, al di fuori della Cina, il prodotto oggetto dell’inchiesta sembra essere fabbricato soltanto nell’Unione europea (Germania) e in India: si tratta di paesi che non presentano un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina conformemente ai criteri indicati al considerando 135. (138) Poiché tutti i paesi in cui si produce il PBTC (Germania e India) presentano un livello di sviluppo economico diverso da quello della Cina, la Commissione ha preso in considerazione la produzione di un prodotto nella stessa categoria generale e/o nel medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato «altri composti organo-inorganici» come categoria generale di prodotti cui appartiene il PBTC per stabilire un paese rappresentativo appropriato per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (139) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Brasile, Colombia, Indonesia e Malaysia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica tutti come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, nei quali considerare la produzione di un prodotto nella stessa categoria generale e/o nel medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta. (140) Non sono pervenute osservazioni riguardo al livello di sviluppo economico dei paesi individuati. (141) Nelle sue osservazioni sulla nota, Taihe ha concordato con la Commissione sul fatto che il prodotto oggetto dell’inchiesta era fabbricato solo nell’UE, in India e in Cina e che il PBTC dovrebbe rientrare nella categoria generale di prodotti «altri composti organo-inorganici». 3.2.4. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo (142) Nella nota la Commissione ha individuato i paesi che presentavano una produzione di «altri composti organo-inorganici», ossia Brasile, Colombia, Indonesia e Malaysia. La Commissione ha inoltre constatato che in tutti e quattro i potenziali paesi rappresentativi era presente un numero sufficiente di società redditizie che producevano «altri composti organo-inorganici», il che le avrebbe consentito di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. (143) La Commissione ha pure analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi in Brasile, Colombia, Indonesia e Malaysia. (144) La Commissione ha constatato che nessuno di questi paesi importava DMPI, la principale materia prima per la produzione di PBTC. La Commissione ha verificato altri potenziali paesi, ma ha concluso che le importazioni di DMPI in paesi a reddito medio-alto erano quasi inesistenti. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare i dati del Global Trade Atlas («GTA») sulle importazioni da tutti i paesi verso tutti i paesi per stabilire un valore di riferimento internazionale esente da distorsioni per il DMPI. Avendo constatato che i prezzi delle importazioni di DMPI dalla Cina erano molto inferiori ai prezzi delle importazioni da altre fonti (e quindi probabilmente influenzati dalle distorsioni riscontrate nel caso di specie), la Commissione ha eliminato dal calcolo del valore di riferimento le importazioni di DMPI originario della Cina. (145) La Commissione ha poi esaminato le importazioni di acrilato di metile (AM), anidride maleica (MA), metanolo (MeOH), contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e secchi di plastica in Brasile, Colombia, Indonesia e Malaysia. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni da fonti diverse dalla Cina in Colombia, Indonesia e Malaysia di alcuni dei principali fattori produttivi non erano sufficienti e pertanto né la Colombia, né l’Indonesia né la Malaysia potevano essere considerate un paese rappresentativo adeguato. In particolare, dall’analisi è emerso che per la Colombia la quota delle importazioni di acrilato di metile dalla Cina rappresentava il 77 % delle importazioni totali. Tali importazioni erano effettuate a prezzi inferiori in media del 20 % rispetto a fonti diverse dalla Cina (per cui probabilmente erano influenzate dalle distorsioni riscontrate in Cina). Inoltre il 62 % delle importazioni di IBC proveniva dalla Cina, a prezzi inferiori del 44 % rispetto alle importazioni da altre fonti. Nel caso dell’Indonesia, le importazioni dalla Cina di anidride maleica rappresentavano il 91 % delle importazioni totali, a prezzi inferiori in media del 22 % rispetto a fonti diverse dalla Cina, mentre le importazioni dalla Cina di IBC e secchi di plastica rappresentavano, rispettivamente, l’84 % e il 61 % delle importazioni totali, a prezzi inferiori in media rispettivamente del 44 % e del 26 % rispetto a fonti diverse dalla Cina. Per la Malaysia la quota delle importazioni dalla Cina di acrilato di metile rappresentava l’87 % delle importazioni totali, a prezzi inferiori in media del 36 % rispetto a fonti diverse dalla Cina. Inoltre le importazioni dalla Cina di anidride maleica e di secchi di plastica rappresentavano entrambe il 73 % delle importazioni totali, a prezzi inferiori in media rispettivamente del 73 % e del 18 % rispetto a fonti diverse dalla Cina. Per contro, per il Brasile l’unica materia prima principale per cui le importazioni dalla Cina costituivano una fonte importante (58 %) era l’anidride maleica. Il prezzo medio all’importazione dalla Cina era comparabile (di fatto superiore del 3,6 %) ai prezzi dalle altre fonti ed era dunque improbabile che fosse influenzato da distorsioni. (146) L’analisi ha pertanto dimostrato che il Brasile poteva essere utilizzato come paese rappresentativo appropriato, in quanto le importazioni dei principali fattori produttivi erano sufficienti in termini quantitativi e non erano sostanzialmente influenzate dalle importazioni dalla Cina o da uno dei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 105 ) . In particolare, le importazioni in Brasile da fonti diverse dalla Cina rappresentavano il 71 % per l’acrilato di metile, il 100 % per il metanolo, l’85 % per gli IBC e il 57 % per i secchi di plastica. (147) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla propria intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e le società Unipar Carbocloro S.A, Videolar-Innova S/A, Sika S A, Braskem Green S.A, Basequimica S.A. e Birla Carbon Brasil LTDA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni. (148) Taihe ha sostenuto che dovrebbe essere utilizzata come paese rappresentativo la Turchia, anziché il Brasile. Taihe ha affermato che per alcuni dei fattori produttivi, vale a dire anidride maleica, secchi di plastica e IBC (gli ultimi due sono utilizzati come materiale da imballaggio), la Turchia importava meno dalla Cina rispetto al Brasile. (149) Mentre per alcuni fattori produttivi la Turchia importava meno dalla Cina rispetto al Brasile, la Commissione ha comunque constatato che i dati pubblicamente disponibili (Orbis) per i produttori turchi di «altri composti organo-inorganici» evidenziavano un tasso eccessivamente elevato di SGAV (59 %). La Turchia non ha pertanto potuto essere considerata un paese rappresentativo appropriato. (150) Taihe ha affermato altresì che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i dati del GTA sulle importazioni da tutti i paesi verso tutti i paesi per stabilire il prezzo di mercato internazionale del DMPI, ma avrebbe dovuto applicare esclusivamente il prezzo all’esportazione dalla Malaysia. (151) La Commissione ha espresso disaccordo in merito all’argomentazione. Avendo constatato che nessun paese a reddito medio-alto importava DMPI, la Commissione ha deciso che un valore di riferimento internazionale esente da distorsioni fosse più appropriato rispetto alle esportazioni dalla Malaysia, che non è stata ritenuta un paese rappresentativo adeguato nel presente caso. La Commissione ha inoltre osservato che i quantitativi esportati dalla Malaysia erano modesti (50 400 tonnellate su 867 115 tonnellate di esportazioni mondiali totali esclusa la Cina), a sostegno del fatto che un valore di riferimento internazionale era più appropriato nel caso di specie. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (152) Taihe ha affermato infine che tre delle sei società brasiliane selezionate per il calcolo del valore di riferimento esente da distorsioni per le SGAV e i profitti non dovrebbero essere utilizzate in quanto la loro attività principale non riguardava «altri composti organo-inorganici». Si tratta delle seguenti società: UNIPAR CARBOCLORO S.A, SIKA S A e BIRLA CARBON BRASIL LTDA. La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha confermato che due delle società (SIKA S A e BIRLA CARBON BRASIL LTDA) svolgevano attività principali diverse da «altri composti organo-inorganici». Tuttavia per la terza società, UNIPAR CARBOCLORO S.A, non sono stati individuati elementi di prova in tal senso. (153) La Commissione ha tenuto conto di tali informazioni per definire l’elenco delle società i cui dati finanziari sono stati utilizzati per stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti, e ha rivisto l’elenco delle società brasiliane con dati finanziari per il 2024 che mostrano una redditività positiva: — UNIPAR CARBOCLORO S.A; — VIDEOLAR-INNOVA S/A; — BRASKEM GREEN S.A; — BASEQUIMICA S.A. 3.2.5. Livello di protezione sociale e ambientale (154) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era il paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.5.1. Conclusioni (155) Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. 3.2.5.2. Fattori produttivi (156) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del PBTC Fattore produttivo Codice della merce Valore esente da distorsioni (CNY) Unità di misura MATERIE PRIME Fonte dei dati : HIS Markit Global Trade Atlas (GTA) ( 106 ) per le importazioni e mappa dell’accesso al mercato del Centro internazionale per il commercio (MacMap) ( 107 ) per i dazi doganali. Fosfito di dimetile (DMPI) 2920 21 00 42 099,04 MT Acrilato di metile (esteri metilici dell’acido acrilico) (AM) 2916 12 10 14 023,20 MT Anidride maleica (MA) 2917 14 00 8 672,81 MT Metanolo (alcole metilico) MeOH 2905 11 00 3 300,10 MT Contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) — in polimeri: 3925 10 00 — in acciaio, o acciaio inossidabile: 7309 00 7310 10 42 455,19 MT Secchi di plastica 3923 90 90 3926 90 67 003,64 MT LAVORO (MANODOPERA) n.d. n.d. 23,01 CNY Ora di lavoro ENERGIA Fonti dei dati : Energia elettrica: Ministério de Minas e Energia in Brasile ( 108 ) , acqua: Sanel Brazil ( 109 ) , gas: Ministério de Minas e Energia in Brasile ( 110 ) , metodo proposto dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ( 111 ) , basato sul costo del gas naturale necessario per produrlo. Energia elettrica n.d. 1,08 CNY kWh Acqua n.d. 13,36 CNY M 3 Vapore n.d. 206 ~ 252 CNY MT SOTTOPRODOTTI Metanolo (alcole metilico) MeOH 2905 11 00 3 300,10 CNY Kg ( 106 ) https://connect.spglobal.com/ . ( 107 ) www.macmaLp.org . ( 108 ) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english . ( 109 ) https://www.sanel.eco.br/legislacao-e-tarifas/ ( 110 ) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english . ( 111 ) https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf . Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell’acqua di alimentazione. Nell’applicazione del metodo è stato effettuato un calcolo sulla base dell’uso della pressione e della temperatura da parte di ciascuna società. (157) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire questo importo la Commissione ha espresso le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in percentuale del costo effettivo delle materie prime utilizzate e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere le spese generali di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e le spese generali indicate potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare le spese generali di produzione esenti da distorsioni. 3.2.5.3. Materie prime (158) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 112 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto ai considerando 132 e 133 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. (159) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile (meno del 2 %) del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. (160) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato il valore CIF registrato nelle statistiche relative alle importazioni del paese rappresentativo, quali disponibili nel GTA. I dazi all’importazione pertinenti, disponibili in MacMap, sono stati aggiunti ai valori CIF. (161) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. 3.2.5.4. Lavoro (manodopera) (162) L’Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Brasile. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili di ILOSTAT relative al 2024 per il costo medio del lavoro nel settore manifatturiero in Brasile, corrispondente alla classificazione statistica delle attività economiche, comunemente nota come NACE, che comprende i costi del lavoro nella fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base ( 113 ) . (163) In seguito alla nota, Lanxess ha affermato che per il valore di riferimento del lavoro in Brasile si dovrebbero utilizzare le statistiche nazionali ufficiali del Brasile pubblicate dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anziché i dati ILOSTAT. La Commissione ha esaminato i dati presentati da Lanxess e ha constatato che le informazioni statistiche disponibili dell’IBGE non si sovrapponevano al periodo dell’inchiesta e pertanto sono state considerate meno adeguate dei dati ILOSTAT per il 2024, che coprono almeno la metà del periodo dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.2.5.5. Energia elettrica (164) Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Brasile è pubblicato dal Ministério de Minas e Energia in Brasile. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in BRL/kWh, pubblicati il 14 luglio 2025, riferiti al 2024 ( 114 ) . 3.2.5.6. Acqua (165) La Commissione ha utilizzato il costo medio dell’acqua in Brasile addebitato da Sanel Brazil ( 115 ) per il 2025, ossia 13,36 CNY/m 3 . 3.2.5.7. Vapore (166) La Commissione ha calcolato il prezzo del vapore in Brasile nel periodo dell’inchiesta utilizzando il metodo suggerito dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ( 116 ) , basato sul costo del gas necessario per produrlo. Il prezzo medio risultante per il periodo dell’inchiesta era compreso tra 206 e 252 CNY/tonnellata. 3.2.5.8. Sottoprodotti (167) Per stabilire il valore di riferimento per i sottoprodotti, la Commissione ha utilizzato il rapporto tra il valore dei sottoprodotti e il valore della materia prima iniziale, registrato nel sistema contabile dei produttori esportatori, e ha applicato tale rapporto al valore di riferimento ottenuto dal GTA. 3.2.5.9. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (168) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (169) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (170) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2024 per le società di cui al considerando 153 estratti dalla banca dati Orbis. Calcolo (171) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (172) La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.5.3. (173) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l’ammortamento, come osservato ai considerando 169 e 170. (174) Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 21,0 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 20,0 %. (175) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all’esportazione (176) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori. (177) Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (178) Per il produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite una società collegata operante come un importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati (4,6 %) che costituiscono il profitto dell’importatore indipendente che ha collaborato. 3.4. Confronto (179) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (180) Come spiegato al considerando 171, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (181) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico. (182) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie. 3.5. Margini di dumping (183) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (184) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 210,4 Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 219,4 Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 182,9 (185) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. (186) Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato è pari al 210,4 %. (187) Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato nel periodo dell’inchiesta, stabilite in base alle informazioni fornite dal denunciante. (188) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito oltre l’80 % delle importazioni totali nel periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato inserita nel campione con il margine di dumping più elevato, 219,4%. (189) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 210,4 Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 219,4 Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 182,9 Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione 200,4 Tutti gli altri produttori esportatori cinesi 219,4 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (190) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da un unico produttore dell’Unione, Lanxess. La società costituiva pertanto l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (191) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa [7 200–9 600] tonnellate. La Commissione ha basato tale cifra sulla risposta al questionario verificata del denunciante. 4.2. Consumo dell’Unione (192) La Commissione ha basato questa cifra sulla risposta al questionario verificata del denunciante e sulle risposte al campionamento fornite dai produttori cinesi che hanno collaborato, che rappresentano la totalità delle importazioni cinesi nel periodo in esame. (193) Il consumo dell’Unione ( 117 ) ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione [12 100 –16 200 ] [11 500 –15 300 ] [12 200 –16 300 ] [11 300 –15 000 ] Indice 100 95 100 93 Fonte : Lanxess, produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. (194) Il consumo dell’Unione è diminuito del 5 % tra il 2022 e il 2023, tornando a livelli quasi identici a quelli del 2022 entro il 2024. Il consumo è poi sceso nel periodo dell’inchiesta ai livelli osservati nel 2023. La fluttuazione nel 2022 e nel 2023 riflette l’impatto delle perturbazioni commerciali successive alla COVID-19. Nel 2022 gli utilizzatori dell’Unione di PBTC hanno costituito scorte per anticipare le carenze di approvvigionamento, determinando un aumento artificiale e temporaneo del consumo. (195) Nel periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione di PBTC è sceso del 7 % rispetto ai livelli del 2022, ma tale evoluzione nel periodo dell’inchiesta indica piuttosto un ritorno alla normalità, dato che i livelli di consumo del 2022 sono il risultato dell’accumulo di scorte elevate indotto dalla COVID-19. (196) In ogni caso, il quadro generale per il periodo in esame mostra che il consumo dell’Unione è rimasto relativamente stabile, con variazioni da un anno all’altro ampiamente legate all’aumento o allo smaltimento delle scorte del materiale. 4.3. Importazioni dalla Cina 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina (197) Le importazioni del prodotto in esame sono classificate con il codice NC 2931 49 80 . Si tratta tuttavia di un codice residuo per «altri composti organo-inorganici», che comprende un’ampia varietà di composti chimici che supera ampiamente il prodotto in esame nella presente inchiesta. In assenza di statistiche granulari o di altri valori di riferimento affidabili per stimare il volume delle importazioni cinesi, la Commissione ha utilizzato come base per i volumi delle importazioni i dati sulle vendite all’esportazione per il periodo in esame forniti dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta nelle loro risposte al questionario di campionamento. La Commissione ha concluso che nel presente caso il livello di collaborazione è stato elevato, in quanto i volumi dichiarati erano superiori ai volumi delle importazioni stimati dal denunciante. (198) La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata calcolata sulla stessa base dei volumi delle importazioni. (199) Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativo delle importazioni e quota di mercato 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Quantitativo delle importazioni dalla Cina (in tonnellate) 6 742 9 318 9 703 9 290 Indice 100 138 144 138 Quota di mercato (in %) [38 -51 ] [56 -75 ] [55 -74 ] [57 -76 ] Indice 100 146 143 148 Fonte : risposte al campionamento dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. (200) Durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate in termini assoluti di oltre 2 500 tonnellate, pari al [18-20] % del consumo totale dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato totale delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal già elevato [38-51] % nel 2022 a un sorprendente [57-76] % nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso le importazioni dalla Cina sono aumentate del 38 % nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022. 4.4. Prezzi delle importazioni dalla Cina, undercutting dei prezzi e depressione dei prezzi (201) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle risposte ai fini del campionamento dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta. L’undercutting dei prezzi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione e dal produttore dell’Unione, nonché delle risposte degli importatori indipendenti (per i costi successivi all’importazione). (202) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Importazioni dalla Cina 2 134 1 229 1 011 976 Indice 100 58 47 46 Fonte : risposte al campionamento dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. (203) Il prezzo medio delle importazioni cinesi è diminuito drasticamente, passando da 2 134 EUR/tonnellata nel 2022 a 1 229 EUR/tonnellata nel 2023, per poi scendere ulteriormente nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, rispettivamente a 1 011 EUR/tonnellata e 976 EUR/tonnellata. (204) Durante il periodo in esame il prezzo medio unitario delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è diminuito del 54 %. Già all’inizio del periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi di vendita osservati nell’Unione, come indicato nelle tabelle 4 e 8. A partire dal 2023 e ininterrottamente fino alla fine del periodo in esame tuttavia il divario di prezzo è diventato ancora più evidente (ad esempio, nel periodo dell’inchiesta i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione del [35-45] %). (205) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e b) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. (206) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per singole tipologie di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico del produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 20 % e il 40 % per le importazioni dalla Cine al mercato dell’Unione. (207) La Commissione ha inoltre osservato che le importazioni oggetto di dumping hanno anche determinato una notevole depressione dei prezzi (come dimostrato dalla perdita di redditività) durante il periodo dell’inchiesta, quando l’industria dell’Unione ha venduto PBTC a un prezzo inferiore al suo costo di produzione. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (208) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (209) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta verificata presentata dall’unico produttore dell’Unione. La Commissione ha valutato anche gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario fornita dall’unico produttore dell’Unione. (210) Gli indicatori macroeconomici sono i seguenti: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (211) Gli indicatori microeconomici sono i seguenti: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (212) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Quantitativo di produzione (in tonnellate) [10 600 –14 200 ] [5 900 –7 800 ] [7 600 –10 100 ] [7 200 –9 600 ] Indice 100 55 71 68 Capacità produttiva (in tonnellate) [15 700 –21 100 ] [15 400 –20 600 ] [15 500 –20 800 ] [15 500 –20 700 ] Indice 100 98 99 98 Utilizzo degli impianti (in %) [60 -70 ] [32 -42 ] [40 -50 ] [38 -48 ] Indice 100 57 72 69 Fonte : Lanxess. (213) La produzione del prodotto simile nell’Unione ha evidenziato una chiara tendenza al ribasso se si confronta il 2022 con il resto del periodo in esame, con un calo della produzione del 30 %-45 % circa nel periodo che va dal 2023 alla fine del periodo dell’inchiesta (2023-PI). Sebbene i livelli di produzione siano migliorati nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2023, ciò può essere attribuito al fatto che il consumo è aumentato dopo che gli utilizzatori nel 2023 hanno consumato gran parte delle scorte che avevano costituito nel 2022. In ogni caso, nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta i livelli di produzione dell’industria dell’Unione hanno raggiunto solo il 70 % circa dei volumi di produzione osservati all’inizio del periodo in esame. (214) La capacità produttiva è rimasta stabile nel periodo in esame, evidenziando solo un lieve calo dell’1-2 % nel 2023-PI, a dimostrazione del fatto che l’unico produttore dell’Unione non ha effettuato chiusure, né ha provveduto all’installazione di capacità supplementari. (215) L’utilizzo degli impianti, in linea con l’evoluzione della produzione (cfr. il considerando 213), ha registrato un calo significativo dopo il 2022 ed è rimasto costantemente basso fino al periodo dell’inchiesta. L’utilizzo degli impianti è sceso ben al di sotto del 50 % nel 2023, attestandosi ad appena il [38-48] % nel periodo dell’inchiesta. 4.5.2.2. Quantitativo delle vendite e quota di mercato (216) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativo delle vendite e quota di mercato 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Quantitativo totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) [6 500 –8 700 ] [3 700 –5 000 ] [4 100 –5 500 ] [3 500 –4 700 ] Indice 100 57 63 54 Quota di mercato (in %) [45 -60 ] [27 -36 ] [28 -37 ] [26 -35 ] Fonte : Lanxess. (217) Il volume delle vendite del produttore dell’Unione evidenzia un calo notevole tra l’inizio del periodo in esame (2022) e il resto del periodo in esame (2023-PI). Il volume delle vendite si attestava a [6 500-8 700] tonnellate nel 2022, ma è diminuito drasticamente negli anni successivi, con quantitativi delle vendite nel periodo dell’inchiesta pari solo a circa la metà dei quantitativi venduti dal produttore dell’Unione nel 2022. (218) Per quanto concerne l’evoluzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, la tendenza negativa generale è stata chiaramente visibile per tutto il periodo in esame, mentre la perdita di quota di mercato ha raggiunto il massimo su base annua tra il 2022 e il resto del periodo in esame, quando la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal [45-60] % (2022) al [27-35] % nel periodo 2023-PI. (219) La perdita di quota di mercato, accompagnata dal calo dei livelli di produzione e dei tassi operativi, è derivata dalle importazioni oggetto di dumping di PBTC dalla Cina, che hanno guadagnato quote di mercato (cfr. il considerando 200) a scapito dell’unico produttore dell’Unione. 4.5.2.3. Crescita (220) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato del 7 %, ma il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito di una percentuale molto superiore, pari al 46 %. Di conseguenza, l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato a favore delle importazioni cinesi, ora dominanti. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (221) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti [45 -50 ] [30 -35 ] [30 -35 ] [30 -35 ] Indice 100 69 71 70 Produttività (in unità/dipendente) [200 -300 ] [150 -250 ] [200 -300 ] [200 -300 ] Indice 100 80 101 97 Fonte : Lanxess. (222) Durante il periodo in esame l’occupazione nell’Unione è diminuita del 30 %, mentre nello stesso periodo la produttività è scesa solo del 3 %, dato che il calo dei livelli di occupazione ha coinciso essenzialmente con il calo della produzione nel periodo (ad eccezione del 2023, quando il forte calo della produzione non era ancora accompagnato dal ridimensionamento della forza lavoro). 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (223) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dalla Cina. (224) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (225) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata) [2 300 –3 000 ] [1 800 –2 300 ] [1 400 –1 900 ] [1 400 –1 900 ] Indice 100 78 61 62 Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata) [2 300 –3 100 ] [2 400 –3 200 ] [1 900 –2 600 ] [2 000 –2 700 ] Indice 100 102 83 88 Fonte : Lanxess. (226) Dalla tabella che precede si evince l’evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato dell’Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. (227) Già nel 2022 i prezzi medi di vendita erano inferiori al costo unitario medio di produzione. A seguito dello smaltimento delle scorte da parte dell’industria utilizzatrice e dell’ulteriore pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, la situazione del produttore dell’Unione si è ulteriormente deteriorata. Tale peggioramento ha determinato una depressione dei prezzi di vendita del produttore dell’Unione, che sono scesi ben al di sotto del costo di produzione, in particolare nel periodo 2023-PI. (228) Tale depressione dei prezzi si è verificata in circostanze per cui, nonostante la correzione del costo di produzione dopo il 2023, una volta che la crisi energetica si è attenuata, il prezzo di vendita è diminuito ancora più nettamente, come illustrato nella tabella 8. Nel complesso, nel periodo dell’inchiesta e rispetto al 2022 il costo di produzione è sceso del 12 %, mentre il prezzo medio di vendita è diminuito di un margine maggiore, ossia del 38 %. Di conseguenza, il produttore dell’Unione ha operato con perdite significative durante il 2023 e il periodo dell’inchiesta. 4.5.3.2. Costo del lavoro (229) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [64 000 –85 500 ] [61 000 –81 600 ] [62 500 –83 600 ] [63 600 –85 100 ] Indice 100 95 98 99 Fonte : Lanxess. (230) Il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto relativamente stabile durante tutto il periodo in esame, diminuendo rispettivamente del 5 % e del 2 % nel periodo 2023-2024 rispetto al 2022 per poi tornare sostanzialmente ai livelli del 2022 nel periodo dell’inchiesta. 4.5.3.3. Scorte (231) Nel periodo in esame i livelli delle scorte del produttore dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (in tonnellate) [600 –700 ] [700 –1 000 ] [800 –1 000 ] [1 000 –1 300 ] Indice 100 134 140 177 Scorte finali in percentuale della produzione 5 13 10 14 Fonte : Lanxess. (232) Le scorte finali a fine esercizio in percentuale della produzione sono salite dal 5 % nel 2022 al 13 % nel 2023 e fino al 14 % nel periodo dell’inchiesta, quando l’impatto delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è stato avvertito maggiormente nell’arco del periodo in esame. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (233) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del produttore dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [0 -4 ] % [-24 ]–[-32 ] % [-27 ]–[-36 ] % [-32 ]–[-42 ] % Flusso di cassa (in EUR) [450 000 –550 000 ] [-3 500 000 ]–[-4 500 000 ] [-4 000 000 ]–[-5 000 000 ] [-5 000 000 ]–[-6 000 000 ] Investimenti (in EUR) [300 000 –400 000 ] [240 000 –340 000 ] [90 000 –130 000 ] [40 000 – 80 000 ] Indice 100 81 30 16 Utile sul capitale investito [-7 ]-[-10 ] % [- 138 ]-[- 184 ] % [- 154 ]-[- 206 ] % [- 200 ]-[- 267 ] % Fonte : Lanxess. (234) La Commissione ha stabilito la redditività dell’unico produttore dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel 2022 la perturbazione delle catene di approvvigionamento ha inciso sulle esportazioni cinesi e ha ridotto l’offerta di PBTC. Nel 2022, dovendo già far fronte a a volumi significativi di importazioni dalla Cina, Lanxess ha registrato solo un leggero profitto; successivamente, a partire dal 2023, la situazione è diventata insostenibile per il produttore dell’Unione, che ha registrato un calo dei volumi di vendita e dei prezzi ben al di sotto del suo costo di produzione, con il risultato di una situazione fortemente deficitaria nel periodo compreso tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta. (235) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità del produttore dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’analisi del flusso di cassa netto ha evidenziato un calo notevole nel 2023, che si è protratto fino alla fine del periodo in esame, in linea con la tendenza osservata per altri principali indicatori di pregiudizio. (236) Anche gli investimenti hanno evidenziato una tendenza al ribasso a partire dal 2023. Nel complesso, durante tutto il periodo in esame gli investimenti di Lanxess sono nettamente diminuiti (dell’84 %) e hanno riguardato principalmente la manutenzione dei macchinari. Il drastico calo degli investimenti nel periodo 2023-PI ha rispecchiato l’andamento in perdita delle vendite di PBTC dell’Unione. (237) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Alla luce degli sviluppi sopra descritti, è diminuito costantemente dal 2022 fino alla fine del periodo in esame. (238) In termini di capacità di ottenere capitali, a causa del deterioramento del contesto imprenditoriale la raccolta di capitali è diventata notevolmente più costosa e difficile per l’industria dell’Unione. In ogni caso, la Commissione non ritiene che la capacità di ottenere capitali inciderebbe in alcun modo sulla valutazione del pregiudizio nel caso di specie. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (239) Durante il periodo in esame i principali indicatori macroeconomici hanno registrato un andamento negativo: il volume di produzione dell’Unione è diminuito del 32 %, l’utilizzo degli impianti del 31 %, il volume delle vendite dell’Unione del 46 % e l’occupazione del 30 %. Tali indicatori sono diminuiti drasticamente soprattutto a partire dal 2023 e questa tendenza negativa si è protratta per il resto del periodo in esame. (240) Un quadro analogo può essere tracciato per gli indicatori microeconomici: la redditività delle vendite nell’Unione è stata (leggermente) positiva solo nel 2022, ma in seguito è calata e l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite dal 2023. Analogamente, il flusso di cassa positivo all’inizio del periodo in esame è diventato negativo a partire dal 2023. Le scorte finali a fine esercizio in percentuale della produzione sono salite oltre il 10 % a partire dal 2023, quando l’impatto delle crescenti importazioni dalla Cina stava diventando insostenibile per l’industria dell’Unione. (241) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 38 %. In un contesto di calo del consumo annuo di oltre 1 000 tonnellate nel periodo in esame, le importazioni annuali dalla Cina sono aumentate di oltre 2 500 tonnellate nello stesso periodo, con un conseguente aumento della quota delle esportazioni dalla Cina sul mercato (che comprende Lanxess e gli esportatori cinesi) in misura corrispondente, poiché i prezzi cinesi erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta, i margini di undercutting degli esportatori del paese interessato erano significativi e oscillavano tra il 20 % e il 40 % (come indicato al considerando 206). (242) Anche le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina hanno causato una significativa depressione dei prezzi per l’industria dell’Unione. Di conseguenza, l’industria dell’Unione non è stata in grado di vendere nemmeno a prezzi che coprissero il costo di produzione (nonostante la tendenza al ribasso dei costi dopo il 2023) e ha iniziato a registrare perdite a partire dal 2023. (243) Durante tutto il periodo in esame gli investimenti netti sono diminuiti di un impressionante 84 %, mentre l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono diventati negativi a partire dal 2023, mentre il numero di dipendenti è sceso del 30 % durante il periodo in esame. Ne consegue che l’industria dell’Unione si trova ad affrontare una minaccia esistenziale dovuta all’aumento del flusso di importazioni oggetto di dumping, con Lanxess che ha già ridotto notevolmente la sua forza lavoro. (244) Gli sviluppi negativi degli indicatori finanziari quali profitto, flusso di cassa e utile sul capitale investito hanno inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di effettuare investimenti significativi, ostacolandone in tal modo la crescita. (245) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (246) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Tali fattori erano le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni del produttore dell’Unione, gli effetti delle variazioni dei costi delle materie prime e la domanda nel mercato dell’Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (247) I quantitativi importati dalla Cina durante il periodo in esame sono aumentati del 38 %, passando da 6 742 tonnellate nel 2022 a 9 290 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Tale marcato aumento, come spiegato al considerando 200, ha coinciso con un calo del 7 % del consumo interno, mentre le vendite sul mercato interno del produttore dell’Unione sono diminuite del 46 % nello stesso periodo. (248) Di conseguenza, nel periodo in esame la quota di mercato cinese è aumentata dal [38-51] % al [57-76] %. Nel frattempo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita della stessa percentuale (dato che il mercato dell’Unione è essenzialmente servito solo da Lanxess e dai produttori esportatori cinesi), passando dal [45-60] % ad appena il [26-35] % nel periodo dell’inchiesta. (249) Già all’inizio del periodo in esame, nonostante le perturbazioni nelle catene di approvvigionamento e i livelli straordinari di accumulo di scorte da parte degli acquirenti, il produttore dell’Unione ha dovuto far fronte a consistenti volumi di importazioni cinesi. Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono diventati ancora più gravi a partire dal 2023, in quanto tali importazioni hanno continuato ad aumentare la loro quota di mercato e a esercitare una crescente pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione in difficoltà. Mentre nel 2022 il produttore dell’Unione è comunque riuscito a realizzare modesti profitti, la pressione derivante dall’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi di dumping notevolmente inferiori al costo di produzione del produttore dell’Unione nel periodo successivo è diventata insostenibile per l’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non era in grado di aumentare il suo prezzo di vendita per coprire il costo di produzione, poiché doveva far fronte alla concorrenza sleale delle importazioni cinesi di PBTC. Al fine di attenuare le perdite in termini di volumi di produzione e quota di mercato, il produttore dell’Unione è stato costretto a ridurre i prezzi a scapito della redditività. L’industria dell’Unione ha registrato notevoli perdite a partire dal 2023. Le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno pertanto causato una depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. (250) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (251) In base alla denuncia, oltre che dalla Cina nel periodo dell’inchiesta sono state effettuate importazioni irrilevanti (circa lo 0,1 % del consumo dell’Unione) dall’India. Le importazioni cinesi dunque costituiscono essenzialmente l’unica fonte alternativa di approvvigionamento del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione. In conclusione, i volumi delle importazioni da paesi terzi, essendo sostanzialmente inesistenti, plausibilmente non hanno potuto incidere sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (252) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni del produttore dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni del produttore dell’Unione 2022 2023 2024 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) [500 –700 ] [300 –400 ] [350 –450 ] [350 –450 ] Indice 100 63 59 61 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) [2 400 –3 200 ] [2 100 –2 800 ] [1 400 –1 900 ] [1 400 –1 900 ] Indice 100 88 59 58 Fonte : Lanxess. (253) Analogamente ai volumi di produzione e alle vendite sul mercato interno, i volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuiti notevolmente nel periodo in esame e principalmente a partire dal 2023. Inoltre i prezzi all’esportazione hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi sul mercato dell’Unione. (254) Le esportazioni ad acquirenti indipendenti tuttavia hanno rappresentato solo il [7–10] % circa delle vendite complessive dell’industria dell’Unione nell’Unione, assorbendo circa il 5 % della sua produzione nel periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che, sebbene abbia contribuito al pregiudizio notevole, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio riscontrato. 5.2.3. Domanda nell’Unione (255) Il mercato dell’Unione ha effettivamente subito una contrazione del 7 % durante il periodo in esame, pur rimanendo sostanzialmente stabile negli anni precedenti il periodo dell’inchiesta. In condizioni di concorrenza normali, in un mercato in contrazione i volumi delle vendite di tutti gli operatori del mercato sarebbero diminuiti più o meno allo stesso modo. Nel caso di specie, le importazioni cinesi invece hanno guadagnato un’ulteriore quota di mercato di [20–25] punti percentuali sul mercato dell’Unione nel periodo in esame, a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato è diminuita in egual misura nello stesso periodo. Pertanto nel presente caso non è stato accertato che la contrazione della domanda abbia causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. 5.2.4. Variazioni dei costi delle materie prime (256) I prezzi delle materie prime influenzano inevitabilmente la fissazione del prezzo di qualsiasi prodotto. Nel presente caso il produttore dell’Unione è stato in grado di aumentare i prezzi di vendita per assorbire l’aumento del costo di produzione e raggiungere determinati livelli di profitto all’inizio del periodo in esame. Tuttavia a partire dal 2023, e nonostante la graduale variazione al ribasso dei prezzi delle materie prime, Lanxess è stato costretto a vendere PBTC sottocosto a causa dell’aumento dell’afflusso di PBTC cinese a prezzi aggressivi. L’incapacità di trasferire gli aumenti di costo e il crollo della redditività sono stati solo una manifestazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, piuttosto che da un calo delle prestazioni autoinflitto. La fluttuazione dei costi delle materie prime nel periodo in esame non può pertanto essere considerata un fattore che attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (257) È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’altro. Vi è stata una coincidenza temporale tra il notevole aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e il peggioramento dei risultati dell’industria dell’Unione, particolarmente evidente a partire dal 2023. In un mercato caratterizzato da una contrazione della domanda, l’aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping ha eroso i tassi operativi dell’industria dell’Unione e la sua capacità di fissare prezzi a un livello tale da assorbire il costo di produzione, dimostrando chiaramente l’esistenza di una depressione dei prezzi. Tale situazione ha determinato una situazione di perdita per il produttore dell’Unione a partire dal 2023. (258) La Commissione ha esaminato altri possibili fattori che possono avere inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tali fattori sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. (259) Per quanto riguarda gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, la Commissione ha concluso che, fatta eccezione per i volumi irrilevanti di importazioni indiane, le importazioni da paesi terzi erano inesistenti (cfr. il considerando 251). Pertanto tale fattore non avrebbe potuto plausibilmente arrecare alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. Analogamente, le esportazioni ad acquirenti indipendenti rappresentavano solo una parte limitata delle vendite complessive dell’industria dell’Unione (cfr. il considerando 254) e, sebbene l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione possa aver contribuito al pregiudizio notevole, non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio riscontrato. (260) Infine, il pregiudizio notevole non era dovuto né alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime né a una leggera contrazione del consumo dell’Unione nel periodo in esame. La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di vendita si è tradotta nell’incapacità dell’industria dell’Unione di trasferire almeno il calo del costo di produzione. Inoltre la notevole perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione, nonostante un calo solo moderato della domanda, è piuttosto una dimostrazione della depressione dei prezzi causata dai crescenti volumi di importazioni cinesi a basso prezzo e del pregiudizio subito a causa di tali importazioni oggetto di dumping. (261) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori (importazioni da altri paesi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, fluttuazione dei costi delle materie prime e contrazione della domanda), considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato o interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in una riduzione della quota di mercato, della produzione, dell’utilizzo degli impianti di produzione, dei livelli di occupazione, della redditività, delle scorte finali, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Come spiegato al considerando 249, l’industria dell’Unione ha inoltre subito una depressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di underselling (262) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies , del regolamento di base. (263) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (264) Il profitto dell’unico produttore dell’Unione durante tutto il periodo in esame è stato inferiore al 6 % e non è stata fornita una redditività comprovata per il periodo precedente. Nessuno degli anni considerati è dunque adatto a fornire un profitto di riferimento in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base. Inoltre il produttore dell’Unione non ha presentato un’argomentazione motivata per la rinuncia a investimenti o costi di R&S e innovazione. Alla luce di tali fatti, per stabilire il prezzo non pregiudizievole la Commissione ha fatto ricorso al profitto di riferimento minimo del 6 %, che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell’industria dell’Unione. (265) In assenza di argomentazioni motivate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’OIL elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito. (266) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dal produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. (267) Il margine di underselling per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni al punto 3.5. Società Margine di underselling (in %) Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 105,6 Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 119,0 Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 104,9 Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione 109,7 Tutti gli altri produttori esportatori cinesi 119,0 (268) Nel presente caso il denunciante ha rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di underselling. 6.2. Distorsioni relative alle materie prime (269) Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza in Cina di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base in relazione al prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia il tricloruro di fosforo («PCl3»), che rappresenta oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, è soggetto a un rimborso dell’IVA dello 0 % in Cina. (270) Di conseguenza, come annunciato nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, la Commissione ha esaminato la presunta distorsione e qualsiasi altra distorsione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base in Cina. (271) La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime utilizzate da ciascun produttore esportatore inserito nel campione per la produzione del prodotto in esame. I tre produttori esportatori inseriti nel campione non utilizzano il PCl3 come materia prima per la produzione di PBTC. Acquistano invece DMPI, una sostanza chimica prodotta a partire da PCl3 e metanolo. Il PCl3 è quindi una materia prima a monte del PBTC, in quanto si tratta di una materia prima incorporata nel DMPI, che è la principale materia prima del PBTC. Di conseguenza, anche se non acquistano PCl3, i produttori esportatori inseriti nel campione beneficiano di eventuali distorsioni relative alle materie prime che incidono sul PCl3. (272) Le materie prime interessate dalle distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , sono state definite come quelle che rappresentano almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha dapprima individuato i fattori produttivi per ciascun produttore esportatore inserito nel campione. In primo luogo, la Commissione ha stabilito la quantità di PCl3 necessaria per produrre una tonnellata di DMPI utilizzando i dati forniti dal denunciante riguardo al suo processo di produzione del DMPI, comprese le materie prime, l’energia, la manodopera e le spese generali. La Commissione ha quindi stabilito, sulla base dei coefficienti di consumo forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione e utilizzando i prezzi esenti da distorsioni in Brasile per ciascun fattore produttivo, quale quota il DMPI rappresentava nel costo di produzione del PBTC per ciascun produttore esportatore inserito nel campione. Infine, la Commissione ha applicato la percentuale del PCl3 nel costo di produzione del DMPI alla percentuale del DMPI nel costo di produzione del PBTC. Di conseguenza, la Commissione ha constatato che il PCl3 rappresentava oltre il 17 % del costo di produzione del PBTC per ciascuno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione. (273) La Commissione ha quindi esaminato se il prezzo del PCl3 risultasse distorto da una delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all’esportazione, sovrattasse all’esportazione, contingenti all’esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all’esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. A tal fine la Commissione ha utilizzato un sito web sulle aliquote IVA cinesi ( 118 ) , in base al quale è stato confermato che il PCl3 era soggetto a un’aliquota IVA del 13 % e che il rimborso dell’IVA all’esportazione era dello 0 % durante il periodo dell’inchiesta. (274) Successivamente, la Commissione ha confrontato il prezzo del PCl3 con i prezzi sui mercati internazionali rappresentativi. Poiché nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione acquistava PCl3, la Commissione ha utilizzato dati pubblicamente disponibili sui prezzi cinesi dei prodotti chimici ( 119 ) , dai quali è emerso che il prezzo cinese del PCl3 durante il periodo dell’inchiesta era in media di 5 714 CNY. La Commissione ha confrontato tale prezzo con le statistiche GTA sulle importazioni di PCl3 da tutti i paesi verso tutti i paesi nel periodo dell’inchiesta, che indicavano una media ponderata dei prezzi di 11 136 CNY. Poiché i prezzi cinesi del PCl3 erano pari al 51 % dei prezzi all’importazione internazionali, la Commissione ha concluso che i prezzi in Cina erano notevolmente inferiori ai prezzi sul mercato internazionale rappresentativo. (275) La Commissione ha concluso che il PCl3 era soggetto a una distorsione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. 6.2.1. Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (276) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che era nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell’Unione. (277) La Commissione si è adoperata attivamente per ottenere dalle parti interessate informazioni che le consentissero di determinare se debba applicarsi il paragrafo 2 o il paragrafo 2 bis del regolamento di base. Tutte le parti interessate sono state invitate a fornire le informazioni pertinenti nell’avviso di apertura. Al governo cinese è stato inviato un questionario specifico e sono state richieste informazioni anche attraverso i questionari a disposizione di tutte le parti interessate al momento dell’apertura del procedimento. 6.2.1.1. Capacità inutilizzate nel paese esportatore (278) I produttori esportatori dispongono di una capacità inutilizzata per il PBTC superiore a 25 kt, ossia quasi il doppio del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Esiste pertanto un potenziale incentivo per le importazioni oggetto di dumping di PBTC dalla Cina a continuare ad affluire nel mercato dell’Unione in quantità significative, anche se il livello dei dazi è fissato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. 6.2.1.2. Concorrenza per le materie prime (279) La valutazione della concorrenza per le materie prime si è concentrata sul tricloruro di fosforo (PCl3). Le materie prime necessarie per produrre PCl3 sono il fosforo giallo (P4) e il cloro (CL2). Il principale fattore produttivo utilizzato nella produzione di PCl3 è il fosforo giallo, che è un fattore produttivo a monte nella produzione di PBTC sia nell’Unione che in Cina. È infatti a livello del fosforo giallo che esiste una forte concorrenza per le materie prime. Il fosforo giallo è prodotto solo in alcune regioni del mondo in cui sono disponibili riserve di fosfati, ad esempio in Cina, in Kazakhstan e negli Stati Uniti. (280) Mentre il fosforo è disponibile sul mercato interno cinese, i produttori dell’Unione non hanno alcuna fonte interna e devono importarlo da paesi terzi, principalmente dal Kazakhstan o dalla Cina, e acquistarlo sul mercato aperto, dove i prezzi sono soggetti alle dinamiche della domanda e dell’offerta a livello mondiale, ai costi dell’energia e ai fattori geopolitici. A differenza delle loro controparti cinesi, i produttori dell’Unione non beneficiano di restrizioni all’esportazione in grado di proteggerli dalla volatilità dei prezzi. Tale svantaggio strutturale in termini di approvvigionamento pone gli utilizzatori a valle di fosforo nell’Unione, compreso il denunciante, in una posizione notevolmente sfavorevole rispetto ai produttori esportatori cinesi. Ciò vale anche nel caso in cui tali produttori cinesi non acquistino direttamente fosforo giallo, ma lo acquistino indirettamente, già incorporato dapprima nel PCl3 e poi nel fosfito di dimetile, che è il fattore produttivo a monte immediato per la produzione di PBTC. 6.2.1.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione (281) In assenza di informazioni sulla catena di approvvigionamento connessa al fosforo per le società dell’Unione, il potenziale impatto delle misure al livello del margine di dumping è stato analizzato esclusivamente per la catena di approvvigionamento a valle, ossia l’industria utilizzatrice di PBTC. (282) Tutti i 25 utilizzatori noti sono stati invitati a fornire informazioni, compresa la valutazione dell’effetto sulle catene di approvvigionamento in caso di istituzione di misure. La collaborazione molto limitata dell’industria utilizzatrice (meno del 10 % del mercato del PBTC dell’Unione) suggerisce che essa non prevede perturbazioni sostanziali derivanti dall’istituzione di dazi, nonostante il fatto che i due utilizzatori che hanno collaborato si aspetterebbero una minore disponibilità di PBTC, un aumento dei prezzi e una potenziale necessità di passare a una sostanza chimica alternativa nel loro processo di produzione. (283) Si ritiene che la sufficiente capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione, che può coprire la totalità del consumo dell’Unione, garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento di PBTC a lungo termine. (284) In assenza di importazioni oggetto di dumping, si prevede che l’industria dell’Unione aumenti la produzione e migliorie l’utilizzo degli impianti, riducendo in tal modo i costi unitari e consentendo all’industria di mantenere la redditività a prezzi di vendita più bassi. Ciò migliorerebbe la disponibilità di materiale di provenienza locale per gli utilizzatori a valle, riducendone la dipendenza dalle catene di approvvigionamento dei paesi terzi e rafforzandone la resilienza dell’approvvigionamento. 6.2.2. Conclusioni sull’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (285) Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso che è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (286) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 210,4 Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 219,4 Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 182,9 Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione 200,4 Tutti gli altri produttori esportatori cinesi 219,4 7. INTERESSE DELL’UNIONE (287) Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, la Commissione ha altresì esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (288) Come indicato al considerando 190, durante il periodo dell’inchiesta il PBTC era fabbricato da un unico produttore dell’Unione, Lanxess. (289) In una situazione in cui i volumi di produzione e le vendite dell’Unione sono diminuiti notevolmente durante il periodo in esame e in cui l’industria dell’Unione ha subito perdite pesanti, dovendo far fronte all’afflusso di importazioni cinesi di PBTC oggetto di dumping, l’istituzione di dazi antidumping dovrebbe ripristinare condizioni di commercio equo nel mercato dell’Unione per il PBTC. Il ripristino di condizioni di parità porrebbe fine alla contrazione dei prezzi e consentirebbe all’industria dell’Unione di riprendersi, migliorare la redditività e sostenere la propria forza lavoro. (290) In assenza di misure, è molto probabile che si verifichi un ulteriore deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. Di fatto, in assenza di un’efficace azione correttiva, l’unico produttore dell’Unione corre un grave rischio di cessare completamente la produzione. Tale circostanza, a sua volta, non lascerebbe agli utilizzatori dell’Unione di PBTC altra scelta se non quella di dipendere interamente dalle importazioni cinesi. (291) Inoltre un potenziale impatto negativo delle misure sugli importatori o sugli utilizzatori sarebbe limitato (cfr. i punti 7.2 e 7.3) e controbilanciato dall’interesse dell’industria dell’Unione nel caso di specie. (292) La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire dazi antidumping. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (293) Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, un gruppo di società (Connect Chemicals), comprendente tre importatori, ha collaborato alla presente inchiesta rispondendo al questionario della Commissione. Connect Chemicals si è dichiarato contrario a potenziali misure antidumping. Per l’importatore, le rivendite di PBTC rappresentano solo lo [0–10] % del suo fatturato totale. Di conseguenza, anche se fossero istituite misure sul PBTC l’attività dell’importatore ne risentirebbe in misura trascurabile. Si ricorda che le misure mirano a ripristinare condizioni commerciali eque tra il PBTC prodotto nell’Unione e il PBTC cinese e che agli importatori non sarà impedito di continuare a importare PBTC cinese. 7.3. Interesse degli utilizzatori (294) Le principali applicazioni del PBTC sono i) la pulizia industriale e istituzionale e ii) il trattamento delle acque industriali e delle acque reflue. Nel caso di specie, si sono manifestati utilizzatori attivi in entrambi i segmenti. (295) Tuttavia solo due utilizzatori (Hypred e Kurita) con applicazioni più specializzate del PBTC (prevalentemente operanti rispettivamente nella pulizia agricola/alimentare e nel trattamento delle acque industriali) hanno risposto al questionario per gli utilizzatori messo a disposizione all’inizio dell’inchiesta. Altri utilizzatori hanno partecipato all’inchiesta senza compilare l’apposito questionario per gli utilizzatori. (296) Per quanto riguarda Hypred e Kurita, i loro risultati finanziari hanno dimostrato che godevano di margini di profitto positivi, del [2-10] %. Dalle comunicazioni presentate da tali utilizzatori è emerso inoltre che nel loro costo di produzione la percentuale del costo del PBTC era limitata e in genere rappresentava non più del 10 % del costo di produzione. Inoltre le entrate derivanti dai prodotti contenenti PBTC non superavano il 10-25 % delle entrate totali delle società. Una parte del PBTC acquistato dagli utilizzatori che si sono manifestati proveniva anche dall’industria dell’Unione (15-35 %). In caso di istituzione delle misure proposte, l’impatto sulla redditività totale degli utilizzatori dovrebbe essere limitato (e in ogni caso non superiore a 1 punto percentuale). (297) Nel contesto dell’analisi dell’interesse degli utilizzatori inoltre è degno di nota il fatto che Kurita abbia riconosciuto che la causa principale del pregiudizio sembrano essere le importazioni cinesi di PBTC. (298) Kurita e Hypred hanno sostenuto che, in termini di passaggio a fonti di approvvigionamento diverse dalle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di soddisfare la domanda di PBTC. (299) Le parti non hanno fornito alcun elemento di prova fondato del fatto che l’unico produttore dell’Unione non sarebbe in grado di soddisfare la domanda proveniente dagli utilizzatori dell’Unione. Sebbene i produttori dell’Unione possano aver ridotto i loro tassi operativi in un mercato in calo, come indicato al considerando 215, la loro capacità produttiva è rimasta stabile e a livelli sufficienti durante tutto il periodo in esame. In particolare, la capacità produttiva di Lanxess superava il consumo dell’Unione di oltre 5 000 tonnellate. Il produttore dell’Unione è dunque in grado di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, indipendentemente dai flussi delle importazioni cinesi. (300) Alla luce degli elementi di cui sopra, che dimostrano l’impatto limitato di eventuali misure sugli utilizzatori di PBTC, si conclude che eventuali potenziali vantaggi per gli utilizzatori in assenza di misure nei confronti delle importazioni di PBTC dalla Cina non sono in grado di superare le conseguenze negative (che in un caso estremo porterebbero all’eliminazione dell’industria del PBTC) che la situazione attuale avrebbe sull’industria dell’Unione. 7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (301) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di PBTC originario della Cina. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (302) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (303) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di PBTC originario della Cina conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 285 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping. (304) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (in %) Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 210,4 Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 219,4 Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 182,9 Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione elencati nell’allegato 200,4 Tutti gli altri produttori esportatori cinesi 219,4 (305) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (306) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». (307) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (308) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l’aliquota o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (309) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (310) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. (311) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (312) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (313) Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli. 11. DISPOSIZIONI FINALI (314) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (315) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio, in forma solida o in soluzione acquosa, attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60), i numeri CAS 37971-36-1 e 66669-53-2, i numeri CUS 0027475-9 e 0087281-1, registrato nell’Unione europea con i numeri di riferimento CE (Comunità europea) 253-733-5 e 266-442-3 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Codice addizionale TARIC Cina Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 210,4 88CI Cina Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 219,4 88CJ Cina Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 182,9 88CK Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 200,4 Cfr. l’allegato Cina Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 219,4 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2025/5021, 18.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5021/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385 della Commissione, del 27 novembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/2385, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2385/oj ). ( 4 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2813 . ( 5 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» [SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024]. ( 6 ) Denuncia (versione consultabile), punto 74. ( 7 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 64 a 66. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione, del 9 aprile 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/1064, 10.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 19 del 28.1.2022, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/116/oj ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/633/oj ). ( 12 ) Denuncia (versione consultabile), sezione 4.1.3. ( 13 ) Denuncia (versione consultabile), punto 91. ( 14 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 92 a 94. ( 15 ) Denuncia (versione consultabile), punto 95. ( 16 ) Denuncia (versione consultabile), punto 103. ( 17 ) Denuncia (versione consultabile), punto 104. ( 18 ) Denuncia (versione consultabile), punto 105; cfr. anche la nota 4. ( 19 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 106 a 109. ( 20 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 111 a 120. ( 21 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 121 a 124. ( 22 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 125 a 128. ( 23 ) Denuncia (versione consultabile), punti da 129 a 141. ( 24 ) Denuncia (versione consultabile), punti 142 e 143. ( 25 ) Relazione – capitolo 2, pag. 7. ( 26 ) Relazione – capitolo 2, pagg. da 7 a 8. ( 27 ) Cfr. all’indirizzo: http://finance.people.com.cn/n1/2026/0128/c1004-40654753.html (consultazione: 5 marzo 2026). ( 28 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 10-18. ( 29 ) Disponibili all’indirizzo: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultazione: 8 aprile 2024). ( 30 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 29 e 30. ( 31 ) Relazione – capitolo 4, pagg. 57, 92. ( 32 ) Relazione – capitolo 6, pagg. 149 e 150. ( 33 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 153 a 171. ( 34 ) Relazione – capitolo 7, pagg. 204 e 205. ( 35 ) Relazione – capitolo 8, pagg. 207-208 e 242-243. ( 36 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 19-24, capitolo 4, pagg. 69 e 99-100, capitolo 5, pagg. 130-131. ( 37 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.thwater.com/rongyu.html (consultazione: 20 marzo 2026). ( 38 ) Cfr. all’indirizzo: http://www.qyscl.com.cn/index.php/about/31#31 (consultazione: 20 marzo 2026). ( 39 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.uniphos.com.cn/ (consultazione: 20 marzo 2026). ( 40 ) Cfr. all’indirizzo: https://en.jsac.com.cn/ (consultazione: 20 marzo 2026). ( 41 ) Cfr. la relazione annuale 2024 di Nantong Jiangshan Agrochemicals and Chemicals Co. Ltd, pag. 83, disponibile all’indirizzo: https://www.jsac.com.cn/uploadfile/202504/cd9fba280fea622.pdf (consultazione: 20 marzo 2026). ( 42 ) Cfr. all’indirizzo: https://chemicalresearchinsight.com/2025/11/01/top-10-companies-in-the-yellow-phosphorus-industry-2025-market-leaders-powering-global-chemicals/ (consultazione: 20 marzo 2026). ( 43 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.xingfagroup.com/ (consultazione: 20 marzo 2026). ( 44 ) Cfr. la relazione annuale 2024 di Hubei Xingfa Chemicals Group, pag. 74, disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-4/2025-04-01/10835918.PDF (consultazione: 20 marzo 2026). ( 45 ) Cfr. all’indirizzo: http://en.yunphos.com/ (consultazione: 20 marzo 2026). ( 46 ) Cfr. all’indirizzo: https://ypc123456.en.made-in-china.com/ (consultazione: 20 marzo 2026). ( 47 ) Cfr. la relazione annuale 2024 di Yunnan Yuntianhua Co. Ltd, pag. 115, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-25/10802990.PDF (consultazione: 20 marzo 2026). ( 48 ) Cfr. l’articolo 33 della Costituzione del PCC e l’articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. la relazione – capitolo 3, pagg. da 47 a 50. ( 49 ) Cfr. la pag. 23 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2024, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html (consultazione: 20 marzo 2026). ( 50 ) Ibidem, pag. 110. ( 51 ) Ibidem, pag. 87. ( 52 ) Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime, sezioni IV.3 e IV.1, disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultazione: 20 marzo 2026). ( 53 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6923991.htm (consultazione: 20 marzo 2026). ( 54 ) Relazione – capitolo 2, pagg. da 24 a 27. ( 55 ) Cfr. all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultazione: 20 marzo 2026). ( 56 ) Cfr. all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/39747711-f959-4eb8-8a59-0f3f776ae8e0 (consultazione: 20 marzo 2026). ( 57 ) Cfr. all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consultazione: 20 marzo 2026). ( 58 ) Cfr. all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/78f4fdd0-52c0-429d-b47b-a34ee66ff54f (consultazione: 20 marzo 2026). ( 59 ) Relazione – capitolo 3, pag. 40. ( 60 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster , Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. da 10 a 19. ( 61 ) Relazione – capitolo 3, pag. 41. ( 62 ) Disponibili all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultazione: 24 marzo 2026). ( 63 ) Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare l’attività del Fronte unito nel settore privato per la nuova era: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultazione: 23 marzo 2026). ( 64 ) Financial Times (2020) — «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultazione: 23 marzo 2026). ( 65 ) Cfr. all’indirizzo: http://www.qyscl.com.cn/ (consultazione: 23 marzo 2026). ( 66 ) Cfr. all’indirizzo: http://www.qyscl.com.cn/index.php/content/231 (consultazione: 23 marzo 2026). ( 67 ) Cfr. la relazione annuale 2024 di Nantong Jiangshan Agrochemicals and Chemicals Co. Ltd, pag. 45, disponibile all’indirizzo: https://www.jsac.com.cn/uploadfile/202504/cd9fba280fea622.pdf (consultazione: 23 marzo 2026). ( 68 ) Cfr. all’indirizzo: https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300801&id=11086997 (consultazione: 23 marzo 2026). ( 69 ) Cfr. la relazione annuale 2024 di Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd, pag. 35, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-4/2025-04-01/10835918.PDF (consultazione: 23 marzo 2026). ( 70 ) Cfr. all’indirizzo: https://news.hubeidaily.net/mobile/c_5118226.html (consultazione: 23 marzo 2026). ( 71 ) Relazione – capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3. ( 72 ) Relazione – capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100. ( 73 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultazione: 23 marzo 2026). ( 74 ) Ibidem, sezione III.8. ( 75 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consultazione: 12 marzo 2026). ( 76 ) Ibidem. Cfr. le sezioni IV.2 e IV.3. ( 77 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/03/content_5655701.htm (consultazione: 23 marzo 2026). ( 78 ) Ibidem. ( 79 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html (consultazione: 23 marzo 2026). ( 80 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6923991.htm (consultazione: 23 marzo 2026). ( 81 ) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale di Henan sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera e sulla modernizzazione dell’industria dei servizi, 2021/49, sezione III.1. ( 82 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.jiyuan.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zc/xzgfxwj/t829785.html (consultazione: 24 marzo 2026). ( 83 ) Cfr. all’indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=17e54531cb74483596b5cca1a40ec8d8.pdf (consultazione: 23 marzo 2026). ( 84 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.h2o-china.com/news/346173.html (consultazione: 24 marzo 2026). ( 85 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 171 a 179. ( 86 ) Relazione – capitolo 9, pagg. da 260 a 261. ( 87 ) Relazione – capitolo 9, pagg. da 257 a 260. ( 88 ) Relazione – capitolo 9, pagg. da 252 a 254. ( 89 ) Relazione – capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370. ( 90 ) Relazione – capitolo 13, pag. 366. ( 91 ) Relazione – capitolo 13, pagg. da 370 a 373. ( 92 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 137 a 140. ( 93 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 146 a 149. ( 94 ) Relazione – capitolo 6, pag. 149. ( 95 ) «GOC - Ad hoc Support to Banks», annuncio ufficiale, ministero delle Finanze, Cina, 29 marzo 2025 https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm (consultazione: 12 marzo 2026). ( 96 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission del 28 agosto 2020: Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022 ): http://www.hunan.gov.cn/zqt/zcsd/202009/t20200914_13727273.html (consultazione: 24 marzo 2026). Il piano dispone di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: « [r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ». ( 97 ) Cfr. la comunicazione dalla CBIRC sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali , pubblicata il 15 dicembre 2020: https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202204/t20220407_2656358.html (consultazione: 24 marzo 2026.). ( 98 ) Cfr. all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm (consultazione: 24 marzo 2026). ( 99 ) Ibidem, sezione 11. ( 100 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 157 a 158. ( 101 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171. ( 102 ) OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultazione: 27 marzo 2026). ( 103 ) http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202006/t20200618_3534446.htm (consultazione: 13 marzo 2026). ( 104 ) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 105 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione del Kazakhstan dall’elenco dei paesi di cui all’allegato I del suddetto regolamento ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj ). ( 112 ) A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 113 ) https://rshiny.ilo.org/dataexplorer96/?lang=en&segment=indicator&id=SDG_0851_SEX_OCU_NB_A . ( 114 ) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english . ( 115 ) https://www.sanel.eco.br/legislacao-e-tarifas/ ( 116 ) https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf . Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell’acqua di alimentazione. Nell’applicazione del metodo è stato effettuato un calcolo sulla base dell’uso della pressione e della temperatura da parte di ciascuna società. ( 117 ) Un uso vincolato irrilevante di PBTC è stato preso in considerazione per il consumo e per altri indicatori economici. ( 118 ) https://cess.tax360.com.cn (ultima consultazione: 27 marzo 2026). ( 119 ) https://www.chemall.com.cn/news/search.php?kw=%E4%B8%89%E6%B0%AF%E5%8C%96%E7%A3%B7&page=4 (ultima consultazione: 27 marzo 2026). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione Nome Codice addizionale TARIC SHANDONG GREEN TECHNOLOGIES IMPORT AND EXPORT CO., LTD 88CL HEBEI LONGKE WATER TREATMENT CO., LTD 88CM ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1045/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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