Decisione (PESC) 2026/1082 del Consiglio, del 12 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Bosnia-Erzegovina
Decisione (PESC) 2026/1082 del Consiglio, del 12 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Bosnia-Erzegovina
EN: Council Decision (CFSP) 2026/1082 of 12 May 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1082
13.5.2026
DECISIONE (PESC) 2026/1082 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2026
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (
European Peace Facility
– EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Bosnia-Erzegovina forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra
(
2
)
firmato nel 2008 ed entrato in vigore nel 2015, e della decisione del Consiglio europeo del 2024 di avviare negoziati di adesione.
(3)
L’Unione riconosce il contributo della Bosnia-Erzegovina alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), compresa la sua partecipazione alle missioni e operazioni PSDC e ai gruppi tattici dell’UE.
(4)
Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica per la sicurezza e la difesa con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità militari e di difesa dei suoi partner.
(5)
Come ricordato nelle dichiarazioni di Bruxelles del 18 dicembre 2024 e del 17 dicembre 2025, i leader dell’Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno invitato l’Unione a continuare a lavorare con la regione per svilupparne ulteriormente le competenze e capacità di difesa, anche attraverso l’EPF.
(6)
Il 22 ottobre 2025 l’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dalla Bosnia-Erzegovina affinché l’Unione presti assistenza alle forze armate della Bosnia-Erzegovina nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare la prontezza operativa.
(7)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
3
)
, e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(8)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Bosnia-Erzegovina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (
European Peace Facility
– EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione della sicurezza e della difesa tra l’Unione e la Bosnia-Erzegovina;
b)
contribuire a potenziare le capacità di sicurezza e difesa delle forze armate della Bosnia-Erzegovina al fine di migliorare la sicurezza nazionale e la resilienza e, in tal modo, proteggere meglio la popolazione civile in caso di crisi e emergenze.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e di servizi:
—
dispositivi di protezione individuale;
—
attrezzature CBRN individuali;
—
veicoli da carico;
—
apparecchiature di visione notturna.
La misura di assistenza finanzia altresì i servizi e le forniture relativi, compresa la formazione tecnica, operativa e sulla manutenzione, ove richiesta.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 15 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’Agenzia centrale di gestione dei progetti e dall’amministratore delle misure di assistenza.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
presentazione di relazioni sull’inventario, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sull’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, nelle quali il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj
).
(
2
)
GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/997/oj
.
(
3
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1082/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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