Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1063 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese
Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per determinare l'esistenza di dumping e applicare dazi antidumping provvisori sulle importazioni da paesi terzi?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1063 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) prodotte mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Cina. La procedura inizia con un'inchiesta aperta dalla Commissione europea su denuncia dei produttori dell'Unione, che devono dimostrare l'esistenza di dumping (vendita a prezzi inferiori al valore normale), pregiudizio all'industria dell'Unione e nesso di causalità tra i due. Nel caso della Cina, la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento di base, che consente di calcolare il valore normale utilizzando prezzi di riferimento esenti da distorsioni anziché i prezzi interni cinesi, poiché accerta l'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese (controllo statale dell'economia, interventi pubblici sostanziali, pianificazione industriale vincolante, accesso ai finanziamenti condizionato a obiettivi di politica pubblica). La Commissione raccoglie dati dai produttori dell'Unione, dai produttori esportatori campionati, dagli importatori e dagli utilizzatori, effettua visite di verifica e analizza le tendenze nel periodo di inchiesta (luglio 2024-giugno 2025) e nel periodo in esame (gennaio 2022-giugno 2025). Il dazio provvisorio viene imposto prima della determinazione definitiva per proteggere l'industria dell'Unione dal danno causato dalle importazioni oggetto di dumping.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1063 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1063 of 12 May 2026 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of PET Spunbond originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1063
13.5.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1063 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2026
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 15 settembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) (nel seguito per brevità: «Spunbond in PET») originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata l’8 agosto 2025 da Freudenberg Performance Materials e Johns Manville («denuncianti»), gli unici produttori noti dell’Unione di Spunbond in PET. La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione dello Spunbond in PET ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2409
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i denuncianti, i produttori esportatori noti e il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»), gli importatori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
In seguito all’apertura, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione dei prodotti tessili (
China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles
, CCCT)
(
4
)
e l’importatore Iko Europe NV hanno presentato osservazioni.
(7)
La CCCT ha ritenuto che i volumi delle importazioni dalla RPC fossero stati determinati su una base inattendibile, in quanto i denuncianti hanno utilizzato un metodo di stima anziché dati tratti direttamente da Eurostat. La CCCT ha inoltre sostenuto che i presunti prezzi bassi delle importazioni cinesi si basavano su dati scelti in modo selettivo e applicati in modo incoerente, quali le quotazioni dei prezzi e i dati sulle importazioni. Infine la CCCT ha asserito che gli elementi di prova raccolti in merito all’undercutting e all’underselling erano insufficienti, in parte a causa dell’inattendibilità dei dati sulle importazioni utilizzati.
(8)
In via preliminare, la Commissione ha osservato di aver effettuato l’esame della denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base e di essere giunta alla conclusione che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta erano soddisfatte, vale a dire che esistevano sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio per avviare l’inchiesta.
(9)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui i denuncianti possono disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini dell’apertura di un’inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario ai fini di una determinazione preliminare o definitiva dell’esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.
(10)
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione della CCCT andasse oltre le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto il ruolo della Commissione nella fase di apertura consiste nell’esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura. La Commissione ha ritenuto che il metodo utilizzato per il calcolo dei volumi delle importazioni fosse sufficientemente attendibile ai fini dell’apertura di un’inchiesta. I codici NC con i quali il prodotto oggetto dell’inchiesta è importato riguardano anche prodotti che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta. Non è stato pertanto possibile utilizzare le statistiche di Eurostat per determinare i volumi delle importazioni e le quote di mercato. Come spiegato nella denuncia, i denuncianti hanno determinato le importazioni sulla base della domanda totale nell’Unione sottraendo le vendite nell’Unione dei produttori dell’Unione. Le importazioni complessive sono state poi suddivise tra le importazioni dalla Cina e quelle provenienti da altri paesi, sulla base di una valutazione dei dati Eurostat. I dati risultanti sono stati quindi sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni di mercato disponibili. Per quanto riguarda i prezzi all’importazione, la natura stessa della preparazione di una denuncia non mette i denuncianti nella condizione di raccogliere elementi di prova diretti e «di prima mano» da singole operazioni. Si è dovuto quindi ricorrere ad altri metodi di raccolta dei dati e la Commissione ha ritenuto che i criteri relativi alla disponibilità di elementi di prova sufficienti nella fase dell’apertura fossero soddisfatti. La Commissione era pertanto del parere che gli elementi di prova che le erano stati presentati fossero sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La Commissione ha ritenuto che i prezzi, come le quotazioni, fossero sufficientemente oggettivi e quindi sufficientemente attendibili ai fini del calcolo dell’undercutting e dell’underselling.
(11)
La CCCT ha inoltre messo in discussione l’impatto negativo che le importazioni dalla RPC hanno avuto sui produttori dell’Unione. In primo luogo, come la CCCT ha altresì dedotto al considerando 7, dato che i prezzi delle importazioni erano inattendibili, non è stato possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La CCCT ha inoltre fatto riferimento anche ad altri fattori, quali i prezzi dei granuli di PET, la principale materia prima, che hanno anch’essi contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, mettendo in discussione il nesso di causalità.
(12)
La Commissione ha ritenuto che i denuncianti abbiano presentato elementi di prova sufficienti dell’undercutting e dell’underselling, nonché di un nesso tra le importazioni dalla Cina e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.
(13)
In seguito all’apertura, i fornitori dell’industria dell’UE (BASF, Cargill, Corepla, Synthomer, Valmieras Stikla Skiedra) hanno presentato osservazioni a sostegno dell’inchiesta. Anche le associazioni italiane degli operatori addetti al riciclaggio di plastica ASSORIMAP e Plastics Recyclers Europe hanno espresso il loro sostegno, sottolineando l’importanza dello Spunbond in PET per il riciclaggio del PET. L’associazione polacca delle membrane di copertura dei tetti (utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta) ha espresso il proprio sostegno, così come l’associazione europea delle stoffe non tessute EDANA. Si è manifestato anche un utilizzatore tedesco, che ha espresso preoccupazione e ha rilevato l’importanza delle importazioni cinesi per la sicurezza dell’approvvigionamento.
(14)
In risposta all’apertura del procedimento, l’importatore/utilizzatore Iko Europe NV ha presentato una richiesta di esclusione del prodotto. Tale argomentazione è illustrata più in dettaglio al punto 2.4.
1.5.
Campionamento
(15)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.5.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(16)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni, ma infine la Commissione ha deciso che il campionamento dei produttori dell’Unione non era necessario in quanto i tre produttori dell’Unione noti e che hanno collaborato rappresentavano il 100 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
1.5.2.
Campionamento degli importatori indipendenti
(17)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. I due importatori indipendenti che si sono manifestati durante l’esercizio di campionamento sono stati invitati a rispondere al questionario.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori
(18)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(19)
Otto produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori, uno dei quali costituito da due entità, sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione
(
5
)
. Non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione del campione.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(20)
La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), del regolamento di base.
(21)
La Commissione ha inoltre inviato questionari ai produttori dell’Unione e agli importatori e li ha messi a disposizione dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione. Altri questionari, come quelli per gli utilizzatori dell’Unione, sono stati messi a disposizione online
(
6
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(22)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttori dell’Unione
—
Johns Manville GmbH, Bobingen, Germania
—
Politex SAS di Freudenberg Politex SRL, Milano, Italia
—
Freudenberg Performance Materials S.A.S, Colmar, Francia
Produttori esportatori della RPC
—
Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd, Changde City, provincia di Hunan
—
Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd, Dezhou City, provincia di Shandong
—
Hubei Unibon nonwovens Co Ltd, Jingmen City, provincia di Hubei
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(23)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(24)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati da fibre di vetro, di peso superiore a 70 g/m
2
, di spessore compreso fra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con uno o più leganti, contenenti meno del 30 % di fibre di vetro in peso, non spalmati o ricoperti, attualmente classificati con i codici NC ex 5603 13 90 , 5603 14 20 ed ex 5603 14 80 (codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70)
(
7
)
(«prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(25)
La Commissione ha chiarito che i prodotti realizzati a partire da fibre in fiocco non rientrano nell’ambito dell’inchiesta, che comprende solo i prodotti costituiti da filamenti sintetici o artificiali, ossia fibre continue di materiali sintetici o artificiali.
(26)
Il processo di produzione per la fabbricazione di Spunbond in PET inizia con granuli di PET (o scaglie di PET) che vengono prima fusi e successivamente formati in filamenti mediante filatura e stiratura del polimero fuso. Questi filamenti sono poi dispersi su una rete (indirizzati mediante flussi d’aria) per formare una tela. I filamenti sono successivamente intrecciati meccanicamente mediante agugliatura meccanica, uniti da un legante (chimico) a base di amido o di polimeri, e possono essere rinforzati con fibra di vetro. Il prodotto finale è avvolto e confezionato in rotoli di grandi dimensioni o tagliato su misura in base alle esigenze del cliente.
(27)
Lo Spunbond in PET è solitamente venduto in rotoli ed essenzialmente utilizzato come supporto per le membrane bituminose, ossia materiali impermeabilizzanti per la copertura dei tetti nel settore edile. Le membrane bituminose sono generalmente prodotte impregnando una membrana di supporto realizzata in Spunbond in PET (talvolta rinforzata con fibra di vetro per migliorarne la resistenza e la durabilità) nel bitume, una sostanza a base di petrolio altamente resistente all’acqua e all’umidità.
2.2.
Prodotto in esame
(28)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese.
2.3.
Prodotto simile
(29)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto in esame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(30)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(31)
La Commissione ha ricevuto un’argomentazione sulla definizione del prodotto dall’importatore/utilizzatore Iko Europe NV (Iko). Iko ha chiesto di escludere alcuni tipi di Spunbond in PET di larghezza superiore a 5 metri e senza legante. La Commissione ha chiarito che i prodotti Spunbond in PET con legante sono inclusi, indipendentemente dalla loro larghezza. La Commissione ha inoltre chiarito che, in base alla definizione del prodotto, i tipi di prodotto senza legante non rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(32)
I numeri di controllo del prodotto (NCP), quali stabiliti in fase di apertura, distinguevano tra Spunbond in PET rinforzato con fibra di vetro e non rinforzato. Diverse parti si sono espresse a favore di un NCP più preciso, che tenga conto anche dei diversi tipi di leganti applicati (acrilici o a base di amido). Tuttavia sia l’industria dell’Unione che i produttori esportatori utilizzano una miscela di leganti. Si è constatato che tutti i tipi presentano impieghi e prezzi simili. Pertanto non è stata ritenuta necessaria un’analisi più dettagliata dei prodotti con diversi tipi di legante che non differiscono in termini di impiego o di prezzo.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base
(33)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base.
(34)
Di conseguenza, per raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di Spunbond in PET. Quattro produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(35)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(36)
Per quanto riguarda il ricorso all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base, nessun produttore esportatore ha contestato tale ricorso, mentre uno di essi ha sostenuto che tutti i propri fattori produttivi utilizzati erano esenti da distorsioni. Tuttavia, non avendo ulteriormente suffragato tale argomentazione e poiché dalla verifica della risposta al questionario è emerso che tutti i fattori produttivi erano acquistati sul mercato interno ed erano quindi soggetti alle distorsioni significative di cui al punto 3.2.1, l’argomentazione è stata respinta.
(37)
Non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(38)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, i possibili paesi terzi rappresentativi appropriati sono la Turchia e la Thailandia. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(39)
La Commissione ha emesso due note per il fascicolo destinate a informare le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 14 novembre 2025 (di seguito «prima nota»), e la seconda nota sui fattori produttivi, del 9 febbraio 2026 (di seguito «
seconda nota
»).
(40)
In tali note la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato possibili paesi rappresentativi.
(41)
Nella prima nota la Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili per tre produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in Thailandia e Indonesia. Nella seconda nota, la Commissione ha proposto di stabilire le spese generali, amministrative e di vendita («
SGAV
») e i profitti sulla base dei dati di PT Multi Spunindo Jaya Tbk, un produttore del prodotto in esame in Indonesia, in quanto i dati finanziari prontamente disponibili ottenuti dai produttori thailandesi sono stati considerati inattendibili.
(42)
Tali note hanno riguardato altresì le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Le osservazioni presentate dalle parti sono trattate nelle sezioni che seguono.
3.2.
Valore normale
(43)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «
il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(44)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base, «
[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
» e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
» (le «
spese generali, amministrative e di vendita
» sono di seguito denominate «
SGAV
»).
(45)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(46)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), del regolamento di base dispone che «
[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(47)
Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco.
(48)
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(49)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera c), del regolamento di base stabilisce che: «
s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore
».
(50)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina («relazione»)
(
8
)
, che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati, ad esempio il settore dei prodotti chimici.
(51)
Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione relativa alla Cina è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.
(52)
Il denunciante si è basato sugli elementi di prova contenuti nella relazione
(
9
)
. Ha inoltre fatto riferimento alle numerose politiche e ai numerosi piani preferenziali del governo della RPC che forniscono sostegno ai produttori nazionali cinesi di Spunbond in PET, fornendo numerosi elementi di prova del fatto che l’industria cinese di Spunbond in PET è soggetta a distorsioni significative e non opera in normali condizioni di mercato
(
10
)
.
(53)
Nella denuncia si è altresì ricordato che i fattori indicati di seguito provocano distorsioni significative.
(54)
In primo luogo, il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione. Nella denuncia si sosteneva in particolare che diversi produttori di Spunbond in PET hanno stretti legami con il governo della RPC e con le amministrazioni regionali o locali, direttamente o tramite associazioni
(
11
)
. A titolo di esempio, nella denuncia si menzionava il fatto che il produttore di Spunbond in PET Langfang Chinatex Nonwovens fa parte del conglomerato statale Chinatex Corporation (parte del COFCO Group), in cui il comitato di partito di Chinatex si colloca allo stesso livello del consiglio di amministrazione, e si forniva un allegato contenente informazioni a dimostrazione di tale affermazione
(
12
)
.
(55)
Nella denuncia si affermava inoltre che il governo della RPC mantiene stretti legami con i produttori cinesi di Spunbond in PET attraverso associazioni rappresentative di categoria quali la China Nonwovens and Industrial Textiles Association («CNITA»), la China Nonwovens Technical Association di Shanghai («CNTA Shanghai»), la China National Building Waterproof Association («CWA» o «CNBWA») e la China Building Materials Federation («CBMF»)
(
13
)
. Di conseguenza, anche le società private operanti nel settore dello Spunbond in PET sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità.
(56)
In secondo luogo, la presenza dello Stato nelle società produttrici di Spunbond in PET consente inoltre alle autorità statali di interferire nella determinazione dei prezzi e/o dei costi. Nella denuncia si è rilevato che i costi della maggior parte, se non della totalità, dei fattori della produzione cinese di Spunbond in PET, compresi i costi delle materie prime, dell’energia elettrica, dei terreni e del lavoro, sono soggetti a distorsioni
(
14
)
.
(57)
Il denunciante ha inoltre spiegato che diverse materie prime usate per la produzione di Spunbond in PET, tra cui PET, filati e amido, sono esse stesse soggette a distorsioni significative, come confermato dalla Commissione nei recenti casi relativi al PET e ai filati in fibra di vetro
(
15
)
. Nella denuncia si sosteneva inoltre che la Cina provoca distorsioni dei prezzi dell’amido di granturco e dell’amido di riso utilizzati per produrre il legante dello Spunbond in PET, attraverso pratiche di stoccaggio
(
16
)
.
(58)
Nella denuncia si sottolineava inoltre il costo dell’energia in Cina e si sosteneva che il governo della RPC interviene in modo significativo e sistematico nel mercato cinese dell’energia elettrica e che la commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme disciplina i prezzi dell’energia elettrica e del gas sul mercato interno cinese
(
17
)
.
(59)
Nella denuncia si asseriva altresì che anche i costi dei macchinari sono distorti, in quanto diverse politiche statali riducono il costo delle attrezzature e dei macchinari per le industrie incentivate, come quelle dei tessili, delle stoffe non tessute e dello Spunbond in PET
(
18
)
. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova dell’esistenza di distorsioni anche nei costi dei terreni e dei salari
(
19
)
.
(60)
In sostanza, nella denuncia si rilevava che, in ragione degli interventi politici riguardanti la totalità dei fattori della produzione di Spunbond in PET, i costi e i prezzi cinesi non sono determinati dalle forze di mercato. Il governo della RPC esercita pertanto un’influenza significativa sulla fissazione dei prezzi e sullo sviluppo dell’industria dello Spunbond in PET.
(61)
In terzo luogo, nella denuncia si spiegava che il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Nella denuncia si asseriva che l’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. I settori cinesi dei tessili e delle stoffe non tessute sono soggetti a una serie di politiche. Ciò conferma l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC allo Spunbond in PET, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative.
(62)
A tal riguardo, nella denuncia si citavano diversi esempi. Ad esempio, nel quattordicesimo piano quinquennale, il settore dello Spunbond in PET è un’industria che gode di sostegno e che beneficia di progetti che sostengono la produzione intelligente nel settore tessile e nei settori dell’industria leggera e dei materiali da costruzione
(
20
)
. I settori dell’industria tessile e leggera sono promossi anche nell’ambito dell’iniziativa «
Made in China 2025
» e del quattordicesimo piano quinquennale per la fabbricazione intelligente
(
21
)
. Il repertorio delle industrie incentivate prevede il sostegno all’industria tessile per migliorare le tecnologie di produzione delle stoffe non tessute. Il repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria elenca inoltre nuove tecnologie per i processi delle stoffe non tessute e il riciclaggio del poliestere al fine di produrre materiali non tessuti nella categoria incentivata, rendendole ammissibili al sostegno statale sotto forma di agevolazioni fiscali, tributarie, fondiarie e creditizie
(
22
)
.
(63)
In quarto luogo, nella denuncia si sosteneva che i produttori di Spunbond in PET hanno accesso ai finanziamenti concessi da enti che attuano obiettivi di politica pubblica o che comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato
(
23
)
. Nella denuncia si rilevava che il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. A tale proposito nella denuncia si faceva riferimento anche alla relazione della Commissione sulla Cina e si sosteneva che, proprio come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche cinesi attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dallo Stato
(
24
)
.
(64)
In conclusione, il denunciante ha sostenuto che nel settore dello Spunbond in PET sono presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base.
(65)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno o meno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, che si basa su fonti pubblicamente disponibili.
(66)
Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina.
3.2.2.
Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
(67)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «
economia di mercato socialista
». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «
proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori
»
(
25
)
.
(68)
L’economia pubblica è la «
forza trainante dell’economia nazionale
» e lo Stato ha il mandato di garantirne «
il consolidamento e la crescita
»
(
26
)
. In effetti, rispetto al tredicesimo piano quinquennale, la SASAC ha confermato che le attività totali delle imprese centrali sono aumentate del 44,6 % durante il quattordicesimo piano quinquennale, «
trainando efficacemente lo sviluppo integrato delle imprese a monte e a valle nella catena industriale e offrendo un solido sostegno al conseguimento degli obiettivi e dei compiti principali dello sviluppo economico e sociale del mio paese
»
(
27
)
.
(69)
Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.
(70)
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
28
)
.
(71)
Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.
(72)
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione.
(73)
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]
l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese
» è stata inserita una seconda frase, che recita: «
[l]
’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese
»
(
29
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.
(74)
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(75)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
30
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(76)
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.
(77)
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione.
(78)
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (ammodernamento industriale, espansione internazionale ecc.).
(79)
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani
(
31
)
.
(80)
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto
(
32
)
.
(81)
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC
(
33
)
.
(82)
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti per agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
34
)
.
(83)
Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale
(
35
)
.
(84)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
36
)
.
3.2.2.1. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
(85)
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.
(86)
Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private quali Tiandingfeng Nonwovens Co., Ltd.
(
37
)
e Changde Tiandingfeng Nonwovens Co., Ltd.
(
38
)
, entrambe interamente di proprietà di Tiandingfeng Holdings Co. Ltd, a sua volta interamente di proprietà di Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.
(
39
)
, Hubei Bushi Non-Woven Co., Ltd
(
40
)
, Jiangyin Huasicheng Nonwovens Co., Ltd
(
41
)
, detenuta da Jiangsu Huahong Industrial Group Co. Ltd, o Hebei Qianjin Non-Woven Group Co. Ltd
(
42
)
. Tuttavia, nei settori a monte, il livello di proprietà dello Stato rimane significativo, con una serie di produttori di PET interamente o parzialmente di proprietà dello Stato, quali Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd (di proprietà al 100 % di China Resources Group, un’impresa di proprietà dello Stato a livello centrale
(
43
)
) o Sinopec, un produttore di PTA (fattore produttivo chiave per la produzione di PET) detenuto in ultima analisi al 100 % dalla SASAC
(
44
)
.
(87)
Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private
(
45
)
, laddove il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. L’intero settore del prodotto in esame inoltre è soggetto a diverse politiche pubbliche. Innanzitutto, il PET, uno dei principali fattori produttivi dello Spunbond in PET, è incluso nei materiali petrolchimici avanzati e nei materiali avanzati dell’industria leggera contemplati dalla tabella di marcia dell’iniziativa «
Made in China 2025
»
(
46
)
.
(88)
Inoltre, l’industria del PET figura tra le industrie da incentivare nell’edizione 2024 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria, che segnala l’intenzione delle autorità di creare un ambiente normativo favorevole allo sviluppo del settore e che potenzialmente apre la strada anche all’accesso ai finanziamenti
(
47
)
. Allo stesso tempo, i produttori di PET con capacità produttive più modeste figurano anche tra le industrie soggette a restrizioni, il che dimostra l’intenzione delle autorità cinesi di influenzare la configurazione dell’industria del PET: «
[p
]roduzione continua mediante polimerizzazione di poliestere (PET) convenzionale con una capacità su linea singola inferiore a 200 000 tonnellate/anno
».
(89)
Inoltre, il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime
(
48
)
si occupa direttamente del settore petrolchimico affermando che «
[n]
ei settori, compresi i prodotti petrolchimici e chimici, l’acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, promuoveremo una serie di imprese pioniere della catena industriale che esercitano la leadership sull’ecosistema e sono caratterizzate da competitività essenziale, […]. Il ruolo di guida delle imprese leader nei settori delle sostanze chimiche e dei materiali da costruzione è sfruttato per promuovere la riforma e la ristrutturazione delle imprese
».
(90)
Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di categoria
(
49
)
.
(91)
Ad esempio, la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («
CPCIF
»), che è l’associazione di categoria del settore. A norma dell’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione «
accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale
»
(
50
)
. Sinopec è membro della CPCIF
(
51
)
.
(92)
Inoltre, anche la China Non-woven and Industry Textile Association
(
52
)
(«CNITA») è un’associazione pertinente per il prodotto in esame. L’articolo 3 dello statuto della CNITA stabilisce che «
[l]
’associazione aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, istituisce organizzazioni di partito, svolge attività di partito
» e «
accetta gli orientamenti commerciali e la supervisione dell’autorità di registrazione e gestione, dell’autorità competente per le attività di edificazione del partito e dei pertinenti dipartimenti di gestione del settore
»
(
53
)
. Tiandingfeng Holdings Co. Ltd
(
54
)
e Hebei Qianjin Non-Woven Group
(
55
)
sono membri della CNITA.
(93)
Di conseguenza i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità.
3.2.2.2. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(94)
Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali.
(95)
Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
56
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito.
(96)
Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico
(
57
)
, anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «
patriottismo
» una priorità e seguano la disciplina di partito
(
58
)
.
(97)
Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei 1,86 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola nelle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società
(
59
)
. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(98)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «
Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era
» («
orientamenti
»)
(
60
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.
(99)
La sezione II.4 degli orientamenti recita: «
[o]
ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo
»; e la sezione III.6 recita: «
[o]
ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri
». Pertanto, gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato
(
61
)
.
(100)
L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all’interno del partito sono comuni anche nel settore dello Spunbond in PET.
(101)
A titolo di esempio, anche due vicepresidenti
(
62
)
di Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd sono membri del PCC
(
63
)
.
(102)
Inoltre Changde Tiandingfeng Nonwovens Co. Ltd. ha istituito una sezione di partito nel 2021 e «
aderisce alle attività di edificazione del partito per guidare lo sviluppo della società
»
(
64
)
. Ad esempio, «
9 membri del partito hanno svolto un ruolo guida nella produzione, nelle operazioni commerciali e nell’innovazione tecnologica
». Inoltre «
per quanto riguarda l’ammodernamento dell’industria, l’organizzazione del partito coordina la promozione di uno sviluppo coordinato della catena industriale a monte e a valle
»
(
65
)
.
(103)
La sezione di partito di Changde Tiandingfeng Nonwovens Co. Ltd è stata elogiata dal comitato comunale di partito di Changde in quanto «
organizzazione di base di livello superiore del partito
»
(
66
)
.
(104)
L’ingerenza del PCC nelle decisioni commerciali è evidente anche nell’industria a monte, come emerge dai documenti aziendali depositati disponibili. Nella relazione annuale 2022 del gruppo Sinopec, un produttore di fattori produttivi per la produzione di PET, sottolinea che «
[l]
a società sta migliorando costantemente la qualità del lavoro di edificazione del partito, potenziando lo spirito dei dipendenti, rafforzando il lavoro di ispezione e supervisione della disciplina, aiutando il consiglio di amministrazione ad attuare efficacemente varie decisioni e disposizioni e promuovendo lo sviluppo di alta qualità della società
»
(
67
)
. Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio operano in qualità di vicesegretari del comitato di partito
(
68
)
. Il gruppo Sinopec ha dichiarato che intende «
concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito autorivoluzionario del partito, rafforzare la leadership e l’edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese
»
(
69
)
.
(105)
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
70
)
. La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore dello Spunbond in PET e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.
3.2.2.3. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(106)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.
(107)
Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
71
)
.
(108)
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.
(109)
L’industria del PET è menzionata nella tabella di marcia dell’iniziativa «
Made In China 2025
»
(
72
)
come un settore da sviluppare ulteriormente, sia per utilizzarlo come materiale petrolchimico avanzato che come materiale avanzato dell’industria leggera.
(110)
Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035
(
73
)
mirano a «
potenziare le industrie tradizionali, promuovere l’ottimizzazione e l’adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime, quali prodotti petrolchimici, acciaio, metalli non ferrosi e materiali da costruzione, ampliare l’offerta di prodotti di alta qualità in settori quali l’industria leggera e i tessili, accelerare la trasformazione e l’ammodernamento delle imprese in settori chiave quali quello chimico e cartario e a migliorare il sistema di produzione verde
»
(
74
)
.
(111)
Secondo il quattordicesimo piano quinquennale sul settore delle materie prime
(
75
)
, «
[s]
arà attuato il piano di configurazione per l’industria petrolchimica e saranno rigorosamente vietati nuovi progetti relativi allo xilene e all’etilene diversi da quelli stabiliti nel piano stesso. [...] [la Cina] si concentrerà sui sottosettori o su prodotti chiave con solide basi industriali, importanti vantaggi comparativi e tecnologie di punta, al fine di valorizzare appieno il ruolo guida delle imprese leader nella catena industriale, [...] e di sviluppare una serie di cluster industriali nei settori dei prodotti petrolchimici, [...] dei materiali da costruzione verdi e dei nuovi materiali
»
(
76
)
.
(112)
Inoltre nel parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica
(
77
)
si chiede di «
rafforzare le politiche settoriali e di regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria: [...] potenziare la capacità di approvvigionamento di polimeri di fascia alta, prodotti chimici speciali e altri prodotti
»; […] nonché di «
migliorare le politiche di sostegno: rafforzare il coordinamento delle politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione ed esportazione, in materia di energia, ecologia, ambiente, prezzi e altre politiche con le politiche industriali. Svolgere appieno il ruolo di piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza [...]
».
(113)
A livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica
(
78
)
invita le autorità locali ad «[a]
umentare la trasformazione tecnologica delle imprese esistenti, migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’energia e delle risorse e rafforzare la competitività essenziale delle imprese. Istituire un meccanismo che consenta alle imprese di ritirarsi dai parchi, eliminare in maniera risoluta la capacità produttiva obsoleta, controllare in maniera rigorosa la capacità produttiva limitata e attuare politiche e misure differenziate per l’allocazione di risorse quali i terreni, l’energia elettrica e l’acqua al fine di costringere le imprese a trasformarsi e svilupparsi
». Richiede inoltre di «
[a]
umentare il sostegno finanziario. Rafforzare gli incentivi in materia di politica fiscale, coordinare e coinvolgere fondi speciali, sostenere le imprese chimiche nell’accelerare la trasformazione tecnologica, la trasformazione intelligente, i trasferimenti industriali, la delocalizzazione in parchi, l’eliminazione di apparecchiature obsolete ecc., nonché attuare le esenzioni fiscali applicabili alle importazioni di apparecchiature tecniche importanti, i rimborsi IVA, le politiche di ricerca e sviluppo come l’ulteriore detrazione delle spese e la compensazione delle spese assicurative per la prima serie di apparecchiature tecniche. Orientare attivamente i vari tipi di istituti finanziari e di capitale sociale affinché investano nell’industria chimica, sfruttare i vantaggi dei finanziamenti basati sulle politiche, dei finanziamenti allo sviluppo e dei finanziamenti commerciali, nonché aumentare il sostegno finanziario ai settori chiave della tecnologia chimica
». Tiandingfeng Nonwovens Co., Ltd.
(
79
)
ha sede a Shandong.
(114)
Inoltre, il quattordicesimo piano quinquennale di Hunan sullo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti
(
80
)
mira altresì a sviluppare nuovi materiali chimici: «
sviluppare nuove gomme sintetiche, resine speciali, materie plastiche ingegneristiche ad alte prestazioni e altri materiali polimerici
». Changde Tiandingfeng Nonwovens Co. Ltd ha sede a Hunan, più precisamente nella zona di sviluppo industriale del Dongting occidentale del comune di Changde, che ha pubblicato un piano di attuazione relativo a cinque miglioramenti nel periodo 2022-2025
(
81
)
volti a «
rafforzare le industrie leader, espandere le industrie emergenti e coltivare le industrie future [... e] sulla base di progetti su larga scala come Tiandingfeng, [ad] attrarre una serie di industrie a monte e a valle per formare una catena industriale
». A tal fine, le autorità del Dongting occidentale «
hanno aiutato Changde Tiandingfeng Nonwovens Co. Ltd. a candidarsi con successo per il progetto provinciale di fondo speciale per la costruzione di poli manifatturieri avanzati, per il progetto provinciale di fondo speciale per lo sviluppo di alta qualità dell’industria digitale e per la qualifica di impresa provinciale di riferimento per la produzione intelligente, ecc., al fine di aiutare le imprese a ottenere sostegno politico e finanziario
»
(
82
)
.
(115)
Inoltre, il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità dell’industria dei nuovi materiali
(
83
)
mira a concentrarsi sulle materie plastiche ingegneristiche e a «
migliorare il livello tecnologico dell’industria per le materie plastiche ingegneristiche ad alte prestazioni come il poliossimetilene, la resina PET/PBT,
[...]
».
(116)
Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.
(117)
In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.
3.2.2.4. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(118)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente.
(119)
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, esercitando spesso un’influenza diretta sull’esito dei procedimenti
(
84
)
.
(120)
In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti di uso
(
85
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
86
)
. Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici
(
87
)
.
(121)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dello Spunbond in PET. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.
(122)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.
3.2.2.5. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(123)
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell’esercizio dei loro diritti all’organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
88
)
.
(124)
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
89
)
. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(125)
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza
(
90
)
. Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC.
(126)
Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore dello Spunbond in PET non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).
3.2.2.6. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(127)
L’accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(128)
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
91
)
che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)
(
92
)
e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.
(129)
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
93
)
. Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.
(130)
I recenti sviluppi illustrano ulteriormente l’entità dell’influenza esercitata dal governo sugli istituti finanziari in Cina. Nel marzo 2025 il governo della RPC ha annunciato l’emissione di buoni del tesoro per un valore di 500 miliardi di CNY al fine di fornire un sostegno finanziario sostanziale alle principali banche, tra cui Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications e Postal Savings Bank of China. L’intervento mirava a stabilizzare tali istituti in un contesto caratterizzato dal calo della redditività e da margini di interesse netti ai minimi storici, evidenziando le misure proattive adottate dallo Stato per mantenere la stabilità economica
(
94
)
.
(131)
Il governo della RPC ha inoltre chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione
(
95
)
. Inoltre, i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti «
rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale
», e in particolare come «
rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti
»
(
96
)
.
(132)
Per quanto riguarda inoltre il livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati
(
97
)
, il governo della RPC intende «
aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida
». Il governo della RPC intende anche «
fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici
[e]
sostenere una serie di qualificati progetti di investimento privati in settori importanti e in aree chiave
»
(
98
)
.
(133)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo
(
99
)
. Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti
(
100
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(134)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(135)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell’ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti
(
101
)
. Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a «
orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti
»
(
102
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.
(136)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(137)
In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(138)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
3.2.3.
Natura sistemica delle distorsioni descritte
(139)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.
(140)
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare ai considerando da 67 a 138. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di Spunbond in PET sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.
(141)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.
(142)
Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(143)
Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori.
3.2.4.
Argomentazioni delle parti interessate
(144)
Dal considerando 36 si evince che nessuna parte ha contestato il ricorso all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base di per sé e che il governo della RPC non ha collaborato all’inchiesta.
3.2.5.
Conclusioni
(145)
Dall’analisi esposta nella presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore del prodotto in esame, è emerso che i prezzi e i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
(146)
Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(147)
La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.2.6.
Paese rappresentativo
3.2.6.1. Osservazioni generali
(148)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
103
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(149)
Come illustrato al considerando 39, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti.
3.2.6.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(150)
Nella prima nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale e ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia. Ha inoltre individuato possibili paesi rappresentativi.
(151)
Secondo le statistiche sulle importazioni di materie prime, le importazioni dei fattori produttivi necessari per produrre Spunbond in PET sono state riscontrate in Indonesia, Thailandia e Turchia, tutti paesi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Si ritiene inoltre probabile che lo Spunbond in PET sia prodotto in detti tre paesi.
(152)
Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati nella prima nota per quanto concerne il livello di sviluppo economico. Tuttavia, diverse parti hanno presentato osservazioni, trattate nei considerando seguenti, sull’affidabilità dei prezzi di alcuni fattori produttivi in ciascuno dei paesi.
(153)
Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
del regolamento di base.
3.2.6.2.1. Thailandia
(154)
In risposta alla prima nota, Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd e Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd (di seguito denominati «gruppo TDF») si sono dichiarati a favore della Turchia rispetto alla Thailandia come paese rappresentativo, in quanto le importazioni di granuli di PET in Turchia sarebbero più diversificate, di volume più elevato e per lo più provenienti da paesi a economia di mercato, e quindi più rappresentative di prezzi di mercato esenti da distorsioni.
(155)
Hubei Unibon nonwovens Co Ltd («Unibon») ha sostenuto che la Thailandia non è un paese rappresentativo appropriato in quanto le importazioni di granuli di PET in tale paese sarebbero distorte a causa dell’ampia quota di importazioni di granuli di PET originari della Cina, e il prezzo medio all’importazione da altri paesi è notevolmente più elevato rispetto agli altri due potenziali paesi rappresentativi. Unibon ha asserito che tali prezzi indicherebbero che le importazioni non cinesi dalla Thailandia sono costituite in gran parte da granuli di PET di qualità speciale o atipici e non possono pertanto essere considerate un valore di riferimento standard per i granuli di PET utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(156)
Nella seconda nota la Commissione ha osservato che sia in Thailandia che in Turchia una quota significativa del totale dei granuli di PET importati era originaria della Cina. Tuttavia, come spiegato nella prima nota, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione in Turchia dei granuli di PET non originari della Cina sembrassero influenzati dall’elevato volume di granuli di PET di origine cinese a prezzi distorti, mentre in Thailandia ciò non sembrava verificarsi.
(157)
In risposta alla seconda nota, Unibon ha ribadito la propria argomentazione secondo cui la Thailandia non è un paese rappresentativo idoneo, sostenendo che i granuli di PET dovrebbero essere il fattore decisivo in tale valutazione. Ha sostenuto che la Thailandia è un esportatore netto di granuli di PET, mentre l’Indonesia presenta una posizione commerciale più equilibrata e costituirebbe pertanto un valore di riferimento più appropriato. Unibon ha inoltre asserito che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione non solo la quota di importazioni originarie della Cina, ma anche i volumi assoluti delle importazioni. Ha infine sostenuto che i prezzi all’importazione di granuli di PET in Thailandia, notevolmente più elevati rispetto a quelli dell’Indonesia e della Turchia, indicano che i prodotti importati in Thailandia appartengono a una categoria specifica e non sono pertanto rappresentativi.
(158)
La Commissione ha osservato che i prezzi all’importazione relativamente più elevati dei granuli di PET in Thailandia sono probabilmente attribuibili alla minore percentuale di importazioni originarie della Cina, il che si traduce in una quota maggiore di importazioni provenienti da altri paesi terzi a prezzi basati sul mercato. A tale riguardo, la quota relativa delle importazioni dal resto del mondo rispetto alla Cina è un indicatore dell’affidabilità dei prezzi più pertinente rispetto ai volumi assoluti delle importazioni. Poiché i volumi delle importazioni di granuli di PET in Thailandia rimangono ragionevolmente elevati, una struttura di approvvigionamento diversificata con un’esposizione limitata a importazioni potenzialmente distorte costituiva una base più appropriata per stabilire un valore di riferimento esente da distorsioni.
(159)
La Commissione ha osservato che l’inchiesta non ha individuato restrizioni o distorsioni commerciali specifiche per i granuli di PET che renderebbero la Thailandia un paese rappresentativo non idoneo. Il semplice fatto che la Thailandia sia un esportatore netto di granuli di PET non è stato sufficiente a dimostrare che i suoi prezzi all’importazione siano anomali o inadeguati ai fini della determinazione dei valori di riferimento. Piuttosto il contrario, dato che le importazioni competono con i granuli di PET prodotti internamente.
(160)
Unibon ha inoltre sostenuto che i prezzi di riferimento utilizzati dovrebbero escludere l’assicurazione e i dazi all’importazione. A suo parere, i granuli di PET venduti sul mercato interno non comportano tali costi e la maggior parte dei granuli di PET venduti in Thailandia è fabbricata internamente, ragion per cui non comporta costi di assicurazione e dazi all’importazione.
(161)
Per quanto riguarda l’esclusione dell’assicurazione e dei dazi all’importazione, il valore normale è stato basato sulle statistiche relative alle importazioni del GTA mentre i dazi all’importazione applicabili sono stati stabiliti usando MacMap. Per definizione, tali prezzi all’importazione comprendono, se del caso, i dazi all’importazione e i relativi costi di importazione. La loro inclusione è pertanto inerente alla metodologia applicata.
(162)
Inoltre, in risposta alla seconda nota, i denuncianti hanno sostenuto che il valore di riferimento per il lavoro, tratto dalla Banca della Thailandia e incluso nell’allegato V della seconda nota, era irragionevolmente basso e non rifletteva accuratamente il costo effettivo del lavoro in Thailandia. Hanno affermato che tale cifra è notevolmente inferiore al costo del lavoro applicato dalla Commissione in altri paesi rappresentativi a reddito medio-alto. I denuncianti hanno chiesto alla Commissione di adeguare il valore di riferimento per il costo del lavoro utilizzando dati più elevati sul costo del lavoro per le «posizioni di ingegnere» pubblicati dal Thailand Board of Investment, che ritenevano essere una fonte più appropriata e rappresentativa.
(163)
La Commissione ha osservato che il valore di riferimento non era insolitamente basso in considerazione delle funzioni effettivamente svolte dalla manodopera in questione nel processo di produzione. Inoltre, il livello del valore di riferimento era ampiamente comparabile ai dati sul costo del lavoro riportati da altre fonti statistiche internazionali e pertanto non poteva essere considerato non rappresentativo o inadeguato ai fini della costruzione del valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(164)
A causa della mancanza di dati attendibili sulle importazioni di lignite in Thailandia, dato che le importazioni provengono esclusivamente dal Laos, nella seconda nota la Commissione ha indicato che intendeva stabilire il valore di riferimento per la lignite utilizzando i prezzi della lignite per le imprese (utenti industriali) in Thailandia pubblicati dall’ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento i dati più recenti relativi al 2024.
(165)
In risposta alla seconda nota, Unibon ha asserito che il valore di riferimento per la lignite dovrebbe basarsi sui dati doganali sulle importazioni thailandesi con il codice SA 2702 10 piuttosto che sulle statistiche nazionali relative al carbone. Unibon ha affermato che le statistiche nazionali non distinguono tra lignite e altri tipi di carbone e forniscono solo un prezzo medio per un’ampia categoria di carbone, nonostante le notevoli differenze in termini di potere calorifico e altre proprietà che comportano notevoli disparità di prezzo. Unibon ha inoltre sostenuto che è prassi consolidata della Commissione basarsi sui dati doganali pubblicamente disponibili del paese rappresentativo per la valutazione dei fattori produttivi e ha asserito che non vi è alcuna giustificazione per discostarsi da tale approccio nel caso di specie, in particolare dato che la Thailandia mantiene statistiche sulle importazioni specifiche per prodotto relative alla lignite, registra volumi delle importazioni significativi e tali importazioni provengono da paesi a economia di mercato, il che, a suo avviso, garantisce che i prezzi siano esenti da distorsioni e rappresentativi.
(166)
La Commissione ha osservato che, sebbene siano disponibili dati doganali thailandesi con il codice SA 2702 10 , le importazioni registrate provengono quasi esclusivamente da un unico paese limitrofo, ossia il Laos, e pertanto non potevano essere considerate sufficientemente rappresentative di un mercato competitivo e diversificato. L’elevata concentrazione dell’offerta in un unico paese di origine ha sollevato preoccupazioni in merito all’affidabilità del prezzo all’importazione come valore di riferimento adeguato. Inoltre, date le caratteristiche fisiche specifiche della lignite, in particolare il basso potere calorifico e l’elevato tenore di umidità, il trasporto su lunghe distanze è generalmente antieconomico
(
104
)
. Di conseguenza, è probabile che le statistiche sulle importazioni riflettano operazioni transfrontaliere limitate determinate dalla vicinanza geografica piuttosto che prezzi formatisi in condizioni di mercato più ampie. In tali circostanze, la Commissione ha confermato che i dati sulle importazioni non costituivano la base più idonea per la valutazione di questo fattore produttivo.
(167)
Infine, i denuncianti hanno asserito che i prezzi all’importazione thailandesi dell’amido di granturco apparivano troppo bassi per poter riflettere i prezzi dell’amido di granturco modificato utilizzato nella produzione di Spunbond in PET. In tale contesto, hanno sostenuto che ciò è probabilmente dovuto al mix di prodotti coperto dal codice NC pertinente, che comprende sia l’amido di granturco modificato (utilizzato nello Spunbond in PET) sia l’amido di granturco non modificato (non utilizzato nello Spunbond in PET). I produttori dell’Unione hanno pertanto sostenuto che la Commissione dovrebbe apportare gli opportuni adeguamenti per tenere conto di tale differenza.
(168)
La Commissione ha preso atto dell’argomentazione dei produttori dell’Unione in merito all’uso dell’amido di granturco modificato nella produzione di Spunbond in PET e al livello dei prezzi all’importazione thailandesi. I produttori dell’Unione non hanno tuttavia fornito elementi di prova sufficienti a suffragare tali argomentazioni. Di conseguenza, non sono stati applicati adeguamenti ai prezzi all’importazione thailandesi dell’amido di granturco.
3.2.6.2.2. Turchia
(169)
In risposta alla prima nota, il gruppo TDF ha sostenuto che le importazioni turche dei principali fattori produttivi, in particolare i granuli di PET, sono più rappresentative e orientate al mercato rispetto a quelle thailandesi. Le importazioni cinesi rappresentano meno della metà delle importazioni turche di granuli di PET e l’approvvigionamento da un’ampia gamma di paesi a economia di mercato indicherebbe che i prezzi riflettono le condizioni del mercato internazionale. Il gruppo TDF ha sostenuto che i livelli dei prezzi da soli non dimostrano una distorsione e che i volumi di importazioni rappresentativi dovrebbero essere il fattore decisivo nell’analisi della Commissione, soprattutto dato che i granuli di PET rappresentavano circa il 50 % del costo di produzione totale del prodotto oggetto dell’inchiesta. Ha affermato che i volumi più elevati e diversificati delle importazioni non cinesi della Turchia costituivano pertanto un valore di riferimento più attendibile. La società ha inoltre asserito che l’assenza di importazioni di lignite non dovrebbe escludere la Turchia, in quanto tali lacune potrebbero essere colmate utilizzando dati provenienti da altri paesi.
(170)
Unibon, per contro, ha sostenuto che la Turchia non è un paese rappresentativo appropriato a causa del contesto relativo alle materie prime altamente distorto, dell’instabilità macroeconomica che incide sui costi unitari del lavoro, dei costi dell’energia e degli indici degli oneri finanziari e della mancanza di dati finanziari adeguati.
(171)
Nella seconda nota la Commissione ha osservato che sia la Thailandia che la Turchia presentano modelli di importazione simili, registrando importazioni significative di granuli di PET originari della Cina. Tuttavia, come spiegato nella prima nota e anche al considerando 156, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione in Turchia dei granuli di PET non originari della Cina sembrino influenzati dall’elevato volume di granuli di PET di origine cinese a prezzi distorti.
(172)
La Commissione ha ulteriormente analizzato le importazioni della principale materia prima, i granuli di PET, e ha esaminato i dati sulle importazioni a un livello più granulare per individuare i tipi di granuli di PET utilizzati nella produzione di Spunbond in PET. Tuttavia, a differenza di quanto avviene in Thailandia e Indonesia, il tariffario doganale turco non opera distinzioni tra i diversi codici a 8 cifre nell’ambito della voce SA 3907 69 .
(173)
Dopo la pubblicazione della prima nota la Commissione ha inoltre rilevato che la Turchia dispone di misure di salvaguardia riguardanti le importazioni di granuli di PET classificati con il codice SA 3907 69
(
105
)
. Le misure sono in vigore dall’11 giugno 2020. La Commissione ha constatato che tali misure di salvaguardia relative ai granuli di PET hanno effetti distorsivi sui prezzi all’importazione di questa materia prima fondamentale, rendendo la Turchia un’opzione meno idonea come paese rappresentativo.
(174)
Nella prima nota la Commissione ha osservato che non si registravano importazioni di lignite in Turchia. Il gruppo TDF ha sostenuto che ciò non dovrebbe impedire di selezionare la Turchia come paese rappresentativo. Il gruppo TDF ha ricordato che, in casi precedenti in cui un paese rappresentativo non disponeva di volumi delle importazioni per determinati fattori produttivi, si era ovviato al problema utilizzando i prezzi all’importazione da un altro paese rappresentativo per costruire il valore normale.
(175)
La Commissione ha preso atto delle osservazioni del gruppo TDF e ha convenuto che, in assenza di un valore di riferimento attendibile per le importazioni, si sarebbero potuti applicare prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni qualora la Turchia fosse stata selezionata come paese rappresentativo.
3.2.6.2.3. Indonesia
(176)
In risposta alla prima nota, Unibon ha ritenuto che l’Indonesia fosse il paese rappresentativo più appropriato, sostenendo principalmente che essa abbia l’approvvigionamento più equilibrato e meno distorto del principale fattore produttivo, i granuli di PET. Ha dichiarato che il modello delle importazioni dell’Indonesia è equamente suddiviso tra fonti cinesi e non cinesi, il che riduce il rischio che i prezzi del «resto del mondo» siano indirettamente influenzati dai prezzi cinesi. A differenza dell’Indonesia, in Thailandia le importazioni di granuli di PET sarebbero prevalentemente di origine cinese, mentre la struttura della Turchia comprende importazioni da paesi non aderenti all’OMC, il che solleverebbe ulteriori preoccupazioni in termini di distorsione. Unibon non ha tuttavia suffragato tale dichiarazione né ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della stessa.
(177)
Unibon ha inoltre sostenuto che le lacune nei dati sui fattori produttivi dell’Indonesia sono limitate e possono essere prontamente colmate, ad esempio l’assenza di importazioni di lignite riflette l’autosufficienza dell’Indonesia in quanto importante produttore di carbone piuttosto che una carenza di dati e i prezzi di riferimento del carbone sono disponibili in pubblicazioni riconosciute sul mercato interno, mentre le importazioni di fibra di vetro, esclusa la Cina, hanno una scala commerciale sufficiente.
(178)
Nella seconda nota la Commissione ha rilevato che le importazioni di fibra di vetro dal resto del mondo in Indonesia rappresentano solo il 3,28 % delle importazioni totali di fibra di vetro, mentre il restante 96,72 % è di origine cinese. È pertanto evidente che le importazioni di fibra di vetro dal resto del mondo sono state probabilmente influenzate dalle importazioni dalla Cina. L’argomentazione di Unibon è stata pertanto respinta.
(179)
La Commissione ha preso atto delle osservazioni di Unibon e ha convenuto che, in assenza di un valore di riferimento attendibile per le importazioni, si sarebbero potuti applicare prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni qualora l’Indonesia fosse stata selezionata come paese rappresentativo.
3.2.6.2.4. Conclusioni sul livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(180)
Tenendo conto delle argomentazioni delle parti interessate relative alla prima nota e alla seconda nota, la Commissione ha ritenuto che la Thailandia fosse il paese rappresentativo più appropriato che soddisfaceva il criterio del livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC.
3.2.6.3. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(181)
La Commissione ha esaminato quali dati finanziari fossero prontamente disponibili per i tre paesi individuati nella prima nota, ossia Indonesia, Thailandia e Turchia.
(182)
Nella prima nota la Commissione aveva individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili di tre produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in paesi rappresentativi che mostravano un livello ragionevole di redditività per il periodo immediatamente precedente a quello dell’inchiesta.
(183)
I produttori esportatori Unibon e il gruppo TDF hanno entrambi sostenuto che la Thailandia non era un paese rappresentativo appropriato in quanto le due società thailandesi considerate, Thai Unitika Spunbond Co., Ltd. e Narula Nonwoven Co. Ltd., non hanno fornito dati attendibili.
(184)
Unibon ha sottolineato che Thai Unitika Spunbond ha mostrato una redditività estrema e irregolare, il che riflette elementi eccezionali o non operativi piuttosto che regolari prestazioni industriali. Narula Nonwoven invece presentava un margine di profitto estremamente basso. Unibon ha concluso che questo netto contrasto indicava che la Thailandia non disponeva di dati finanziari stabili e ragionevoli dal punto di vista commerciale per la produzione di Spunbond in PET, il che rendeva fortemente distorto qualsiasi valore di riferimento tratto da queste due società.
(185)
Analogamente, il gruppo TDF ha altresì sostenuto che i dati finanziari del 2025 di Thai Unitika Spunbond Co., Ltd. non dovrebbero essere presi in considerazione in quanto non costituivano una base adeguata per i valori di riferimento. Il gruppo TDF ha ritenuto che l’aumento straordinario delle entrate totali, pari a oltre tre volte il valore delle entrate provenienti da vendite e servizi e del costo del venduto, riflettesse altre entrate eccezionali piuttosto che regolari prestazioni operative.
(186)
In alternativa, Unibon ha affermato che l’Indonesia ha comunicato dati finanziari attendibili e specifici per il prodotto forniti da un produttore effettivo di Spunbond in PET, PT Multi Spunindo Jaya Tbk, i cui rendiconti finanziari sottoposti a revisione mostrano livelli di SGAV e di profitto ragionevoli dal punto di vista commerciale e coerenti con le regolari attività industriali.
(187)
Il gruppo TDF ha asserito che la Turchia disponeva di una base industriale più ampia e rappresentativa, dove sono stati individuati otto produttori di Spunbond in PET rispetto a soli due in Thailandia e uno in Indonesia. Il gruppo TDF ha riconosciuto che i dati finanziari specifici per società dei produttori turchi possono essere limitati e ha suggerito alla Commissione di utilizzare invece dati finanziari settoriali.
(188)
La Commissione ha convenuto con il gruppo TDF e con Unibon che i dati finanziari relativi alle società thailandesi non erano adeguati. I dati finanziari di Thai Unitika Spunbond Co., Ltd. e Narula Nonwoven Co., Ltd. erano estremamente incoerenti e non rispecchiavano le regolari prestazioni industriali, registrando fluttuazioni estreme della redditività e delle entrate dovute a elementi eccezionali.
(189)
La Commissione ha preso atto dell’osservazione del gruppo TDF sull’uso di dati settoriali; tuttavia i dati settoriali possono includere produttori diversi da quelli che fabbricano Spunbond in PET, come i produttori tessili con diversi mix di prodotti o strutture di costo differenti. L’utilizzo di tali dati aggregati rischia di non rappresentare adeguatamente la struttura dei costi e la redditività effettive del segmento dello Spunbond in PET.
(190)
La Commissione ha concordato con l’argomentazione di Unibon secondo cui, tra i produttori di Spunbond in PET individuati nei paesi rappresentativi, PT Multi Spunindo Jaya Tbk (Indonesia) presentava i livelli di SGAV e di profitto più accurati e coerenti con le regolari attività industriali.
(191)
Nella sua risposta alla seconda nota, Unibon ha sostenuto che combinare i dati sui fattori produttivi della Thailandia con gli indici finanziari dell’Indonesia era inappropriato, in quanto, a suo avviso, l’utilizzo di due diversi paesi rappresentativi altera la coerenza interna della costruzione del valore normale e porta a un risultato distorto. Ha asserito che la Commissione dovrebbe invece basarsi su un unico paese rappresentativo sia per i prezzi dei fattori produttivi che per i dati finanziari e ha affermato che l’Indonesia sarebbe la scelta più appropriata.
(192)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base, qualora sia confermata l’esistenza di distorsioni significative, la Commissione dovrebbe calcolare il valore normale utilizzando costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Come spiegato in dettaglio in precedenza, la Commissione ha ritenuto la Thailandia un paese rappresentativo appropriato che le ha consentito di basarsi sui suoi costi e prezzi per tutti i fattori produttivi del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione non è stata tuttavia in grado di reperire dati finanziari prontamente disponibili presso i produttori thailandesi di Spunbond in PET per il calcolo di un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti sulla base dei dati finanziari prontamente disponibili di un produttore indonesiano di Spunbond in PET.
3.2.6.4. Livello di protezione sociale e ambientale
(193)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Thailandia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.6.5. Conclusioni
(194)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Thailandia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
3.2.7.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(195)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materie prime, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(196)
Nella prima nota la Commissione non ha ricevuto obiezioni all’elenco dei fattori produttivi.
(197)
Nella seconda nota, la Commissione ha inoltre dichiarato che, al fine di costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati GTA (per i prezzi all’importazione) e MacMap (per i dazi all’importazione) al fine di stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime.
3.2.7.1. Fattori produttivi
(198)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattore produttivo
Codici delle merci
Fonte dei dati che la Commissione intende utilizzare
Valore (CNY)
Unità di misura (*)
Materie prime
Granuli di PET (indice di viscosità inferiore a 78 ml/g)
3907 69 10
Global Trade Atlas (GTA)
(
106
)
/ MacMap
(
107
)
11,17
Kg
Amido di granturco
1108 12
Global Trade Atlas (GTA) / MacMap
5,38
Kg
Fibra di vetro
7019 19
Global Trade Atlas (GTA) / MacMap
17,15
Kg
Emulsione di esteri acrilici
3906 90 99
Global Trade Atlas (GTA) / MacMap
21,11
Kg
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
[N/A]
Statistiche pubblicate dalla Banca nazionale della Thailandia
(
108
)
15,83
Orario di lavoro
Energia
Energia elettrica
[N/A]
Autorità metropolitana per l’energia elettrica della Thailandia
(
109
)
1,15
KwH
Gas naturale
[N/A]
Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia della Thailandia
(
110
)
3,02
m
3
Lignite
[N/A]
Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia della Thailandia
1,19
Kg
Semi-coke
2704
Global Trade Atlas (GTA) / MacMap
3,72
Kg
(
106
)
https://connect.spglobal.com/
.
(
107
)
https://www.macmap.org/
.
(
108
)
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG
.
(
109
)
https://www.mea.or.th/en/our-services/mea-service/e-service/electric-monthly-calculate/type4
.
(
110
)
Ministero dell’Energia — Ufficio per la pianificazione e la politica energetica (tabella 7.2-4)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
.
(199)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha calcolato il rapporto tra i costi indiretti di fabbricazione dei rispettivi produttori esportatori inseriti nel campione e i rispettivi costi diretti di fabbricazione (elencati nella tabella 1). Tale rapporto è stato successivamente applicato ai costi diretti di fabbricazione esenti da distorsioni e aggiunto ad essi.
3.2.7.1.1. Materie prime
(200)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto.
(201)
Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
111
)
.
(202)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera b), del regolamento di base.
(203)
In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.
(204)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato ai considerando 221 e 222.
(205)
Per determinare i dazi all’importazione applicabili per codice merci e paese d’origine, la Commissione ha consultato MacMap. I dazi all’importazione sono stati aggiunti al valore CIF registrato nelle statistiche thailandesi sulle importazioni disponibili nella banca dati GTA.
(206)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima dei produttori esportatori e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
3.2.7.1.1.1. Granuli di PET
(207)
I granuli di PET sono la principale materia prima per la produzione di Spunbond in PET. Nella prima nota la Commissione aveva indicato sia il codice doganale per il PET a bassa viscosità, ossia il codice SA 3907 69 , sia il codice doganale per il PET ad alta viscosità, ossia il codice SA 3907 61 . I produttori dell’Unione hanno presentato osservazioni sulla prima nota esortando la Commissione a verificare attentamente la materia prima esatta di ciascun produttore cinese per garantire l’utilizzo del codice corretto per ciascun produttore. In seguito alle visite di verifica la Commissione ha concluso che solo il PET a bassa viscosità, ossia il codice SA 3907 69 , era pertinente per la produzione di Spunbond in PET e ha rimosso il PET ad alta viscosità (SA 3907 61 ) dall’elenco delle materie prime.
(208)
Nella seconda nota la Commissione ha analizzato ulteriormente l’importazione della principale materia prima, i granuli di PET, e ha deciso di esaminare i dati sulle importazioni a un livello più granulare per individuare i tipi di granuli di PET utilizzati nella produzione di Spunbond in PET.
(209)
I tariffari doganali thailandesi distinguono tra i seguenti codici delle merci nell’ambito della voce SA a 6 cifre 3907 69 :
—
3907 69 10 – granuli e forme simili,
—
3907 69 90 – altro.
(210)
I granuli di PET utilizzati nella produzione di Spunbond in PET rientrano nel codice merci 3907.69.10, mentre il codice merci 3907.69.90 può includere polietilene tereftalato di qualità speciale o altrimenti atipico. Utilizzando i dati del GTA, la Commissione è stata in grado di individuare le importazioni in Thailandia nell’ambito del codice merci 3907.69.10, fornendo informazioni più dettagliate.
(211)
Per la Thailandia, il quantitativo totale delle importazioni era di 23 411 tonnellate, di cui il 33 % originario della Cina. Poiché le importazioni provenivano da molteplici fonti e la percentuale di importazioni dalla Cina era relativamente bassa, la Commissione ha concluso che è improbabile che i prezzi all’importazione in Thailandia dei granuli di PET nell’ambito del codice merci 3907.69.10 provenienti dal resto del mondo siano stati influenzati dalle importazioni dalla Cina, il che rende le importazioni in Thailandia un valore di riferimento attendibile.
3.2.7.1.1.2. Leganti (amido di granturco ed emulsione di esteri acrilici)
(212)
Come già descritto al considerando 26, la produzione di Spunbond in PET richiede l’uso di leganti a base di amido, di leganti chimici (a base di polimeri) o di leganti misti come materiale di rivestimento.
(213)
In risposta alla prima nota, i denuncianti hanno affermato che i produttori cinesi utilizzano principalmente leganti a base di amido per lo Spunbond in PET venduto sul mercato interno cinese, mentre i prodotti venduti sul mercato dell’UE sono realizzati utilizzando tutti e tre i tipi di leganti. I produttori dell’Unione hanno pertanto sostenuto che, per garantire un confronto equo nei calcoli del dumping, la Commissione dovrebbe stabilire valori normali distinti per lo Spunbond in PET prodotto con ciascun tipo di legante o apportare gli opportuni adeguamenti a un valore normale basato sulla produzione con leganti a base di amido.
(214)
La Commissione ha preso atto delle osservazioni formulate dai produttori dell’Unione in merito ai diversi tipi di leganti utilizzati nella produzione di Spunbond in PET e al loro potenziale impatto sulla comparabilità dei prezzi. La Commissione ha valutato se le differenze nei tipi di legante meritassero di essere prese in considerazione e, se del caso, se fossero giustificati eventuali adeguamenti sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo. L’esito di tale valutazione è riportato al considerando 220.
(215)
In risposta alla seconda nota, i denuncianti hanno dichiarato di essere in disaccordo con i prezzi utilizzati nella nota sui fattori produttivi per l’amido di granturco. I denuncianti hanno affermato che il tipo di amido di granturco utilizzato nella produzione di Spunbond in PET è l’amido di granturco modificato, il cui prezzo è circa il doppio di quello dell’amido di granturco comune. A sostegno di tale argomentazione, i denuncianti hanno fornito quotazioni dei prezzi che confrontano l’amido di granturco modificato e quello comune e hanno chiesto alla Commissione di applicare una maggiorazione corrispondente ai prezzi basati sui dati del GTA al fine di riflettere il costo più elevato dell’amido di granturco modificato.
(216)
In risposta all’argomentazione dei denuncianti, entrambi i produttori esportatori hanno sostenuto che per la propria produzione utilizzano solo amido di granturco comune. I produttori esportatori hanno affermato che ciò è dimostrato dalle fatture raccolte durante la verifica dei loro acquisti di materie prime, in cui si fa riferimento al tipo di amido di granturco acquistato. Il gruppo TDF ha inoltre sostenuto che, in Cina, l’amido di granturco modificato è dichiarato con un codice SA 3505 10 differente e asserisce che i propri acquisti nell’ambito del codice SA 1108 12 riguardano l’amido di granturco comune e non l’amido di granturco modificato.
(217)
La Commissione ha osservato che i denuncianti non avevano fornito elementi di prova inconfutabili del fatto che i produttori di Spunbond in PET, compresi i produttori esportatori cinesi, utilizzino amido di granturco modificato. Le quotazioni dei prezzi presentate indicavano semplicemente che l’amido di granturco modificato può essere più costoso dell’amido di granturco comune, ma non dimostravano che i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta utilizzano tale prodotto. Per contro, le specifiche tecniche verificate e i livelli di prezzo indicavano che i produttori esportatori utilizzano amido di granturco comune.
(218)
In risposta alla seconda nota, il gruppo TDF ha asserito che l’emulsione di esteri acrilici da esso utilizzata era stata erroneamente classificata con il codice SA 3903 90 , che comprende i polimeri di stirene. Il gruppo TDF ha sostenuto che, sebbene il prodotto contenga stirene, il suo componente principale è l’acido acrilico e sarebbe pertanto più adeguato classificarlo con il codice SA 3906 90 , che comprende i polimeri acrilici in forme primarie. La Commissione ha accolto l’argomentazione del gruppo TDF e ha rivisto la classificazione del codice SA relativo all’emulsione di esteri acrilici.
(219)
In risposta alla seconda nota, Unibon ha sostenuto che le differenze sostanziali nei tipi di leganti utilizzati nella produzione di Spunbond in PET, vale a dire leganti a base di amido, leganti chimici a base acrilica e leganti misti, comportano variazioni significative dei costi di produzione e dei prezzi di mercato. La società ha sostenuto che ciò deve trovare debito riscontro nella costruzione del valore normale. Su tale base Unibon ha chiesto alla Commissione di applicare adeguamenti per tenere conto delle differenze di costo relative ai leganti.
(220)
La Commissione ha respinto l’argomentazione. Ha osservato che sia i produttori cinesi di Spunbond in PET dell’Unione che quelli inseriti nel campione utilizzano una miscela di leganti, i quali presentano tutti usi e prezzi di mercato simili. Pertanto un’analisi più dettagliata che distingua i prodotti in base al tipo di legante, laddove non vi siano differenze significative in termini di uso o prezzo, non avrebbe un’incidenza significativa sul calcolo del valore normale.
3.2.7.1.1.3. Materiali di consumo
(221)
Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti che, a causa del peso trascurabile di alcune materie prime rispetto al costo totale di produzione, alcuni dei fattori produttivi sono stati assimilati a «materiali di consumo».
(222)
La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo rispetto al costo totale di produzione e ha applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato sulla base di parametri di riferimento.
3.2.7.1.2. Lavoro (manodopera)
(223)
Il lavoro è un fattore produttivo che rappresenta circa il 3 % del costo totale di produzione. La Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dalla Banca nazionale della Thailandia
(
112
)
per determinare i salari in Thailandia avvalendosi delle informazioni dettagliate sui salari nel settore produttivo per il periodo dell’inchiesta, per l’attività economica secondo la classificazione NACE Rev.2.
3.2.7.1.3. Energia elettrica
(224)
La Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica per le imprese commerciali, industriali e statali pubblicata dal Thailand Board of Investment
(
113
)
, ricorrendo alla tariffa per fasce orarie (tariffa TOU) - grandi imprese di servizi generali, livello di tensione inferiore a 22 Kv, per calcolare il valore di riferimento per l’energia elettrica. Tale tariffa è invariata dal 2018 ed è aggiornata su base mensile utilizzando lo strumento denominato «Ft surcharge» (Ft sovrapprezzo). Gli oneri per l’energia elettrica fatturati per ciascun mese sono pertanto calcolati come segue:
—
un onere di base per l’energia elettrica, secondo le tariffe di cui sopra, rimasto costante nel corso degli anni,
—
un onere di adeguamento energetico (Ft), aggiornato periodicamente dalla Commissione thailandese di regolamentazione dell’energia (ERC) e pubblicato dalla Metropolitan Electricity Authority
(
114
)
.
(225)
La Commissione ha stabilito un valore di riferimento per l’energia elettrica per ciascun produttore esportatore inserito nel campione sulla base dei rispettivi consumi nelle ore di picco e al di fuori delle ore di picco. L’utilizzo risultante è stato assegnato alle tariffe per le ore di punta e fuori punta.
(226)
La Commissione ha inoltre incluso sia il corrispettivo di potenza sia gli oneri di servizio nel valore di riferimento per le tariffe dell’energia elettrica, al fine di rispecchiare pienamente il costo dell’energia elettrica nel paese rappresentativo. Gli oneri di servizio sono stati espressi come importo fisso mensile, mentre il corrispettivo di potenza è stato stabilito, in kW sulla base del calcolo prudente della domanda di energia elettrica. Tale calcolo è stato effettuato dividendo l’energia totale consumata nelle ore di punta per il numero di ore di produzione. La tariffa media ponderata per le ore di picco e fuori picco è stata stabilita come valore di riferimento rispettivo per ciascun produttore esportatore inserito nel campione.
(227)
La Commissione ha stabilito che i prezzi dell’energia elettrica in Thailandia erano indicati al netto dell’IVA.
3.2.7.1.4. Gas naturale
(228)
La Commissione ha utilizzato i prezzi del gas per le imprese (utenti industriali) in Thailandia pubblicati dall’ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia
(
115
)
. I prezzi variavano in base al volume di consumo. La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti della tabella 7.2-4: consumo finale di energia pro capite. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento i dati più recenti relativi al 2024.
3.2.7.1.5. Lignite
(229)
Come indicato nella seconda nota, la Commissione ha stabilito il valore di riferimento per la lignite utilizzando i prezzi del gas per le imprese (utenti industriali) in Thailandia pubblicati dall’ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia. Come osservato al considerando 166, la Commissione ha ritenuto che le importazioni di lignite dal Laos in Thailandia non potessero essere considerate un costo corrispondente congruo e attendibile nel paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha constatato che il valore di riferimento alternativo pubblicato dall’Ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell’Energia era più ragionevole alla luce degli elementi indicati di seguito. In primo luogo, le statistiche ufficiali thailandesi sono raccolte dalle autorità nazionali responsabili della raccolta e della supervisione delle informazioni energetiche ed economiche in Thailandia
(
116
)
e forniscono pertanto una copertura completa a livello macroeconomico del consumo di energia nel paese. In secondo luogo, il valore di 1,19 CNY/kg rilevato nelle statistiche thailandesi è risultato in linea con i livelli di prezzo prevalenti per la lignite nel sud-est asiatico durante il periodo dell’inchiesta (ossia un intervallo compreso tra 1,15 e 1,23 CNY/kg)
(
117
)
.
3.2.7.1.6. Semi-coke
(230)
La Commissione ha utilizzato i prezzi all’importazione in Thailandia dal resto del mondo per il semi-coke di cui al codice 2704 . La Commissione ha spiegato che tali prezzi all’importazione potevano essere considerati rappresentativi, in quanto i volumi importati erano consistenti e provenivano da molteplici fonti esenti da distorsioni. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che tali dati fornissero un valore di riferimento sufficientemente attendibile per la determinazione del valore normale. Nessuna parte interessata ha sollevato obiezioni in merito a tale approccio.
3.2.7.1.7. Rifiuti
(231)
Come indicato nella seconda nota, la Commissione ha esaminato le pratiche contabili dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione relative ai sottoprodotti e ai rifiuti. La Commissione ha quindi adeguato il costo di produzione costruito in base alle pratiche contabili di ciascuna società relative ai sottoprodotti e ai rifiuti.
3.2.7.1.8. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(232)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base, «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita [“SGAV”] e per i profitti
». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(233)
Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2024 estratti dalla banca dati Orbis per PT Multi Spunindo Jaya Tbk.
(234)
Le spese generali di produzione non sono individuate separatamente nei dati disponibili del conto profitti e perdite e si ritiene che siano incluse nel costo dei beni venduti. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(235)
Nella seconda nota, per quanto riguarda i rispettivi costi dei produttori esportatori per la ricerca e lo sviluppo, la Commissione ha dichiarato che tali costi sarebbero stati inclusi nelle spese generali di produzione, a meno che dai conti pubblicati del produttore in Indonesia non risultasse esplicitamente che tali costi erano inclusi nelle relative SGAV.
(236)
In risposta alla seconda nota, il produttore esportatore gruppo TDF ha affermato che sulla base dei principi contabili indonesiani risultava che i costi per la ricerca e lo sviluppo dovrebbero essere classificati tra le SGAV. La relazione annuale di PT Multi Spunindo Jaya Tbk non elencava esplicitamente i costi per la ricerca e lo sviluppo, tuttavia un’altra società, PT Bakrie Telecom, che seguiva gli stessi principi contabili indonesiani, aveva specificato i propri costi per la ricerca e lo sviluppo tra le SGAV.
(237)
La Commissione ha accolto l’argomentazione del gruppo TDF e non ha aggiunto i costi per la ricerca e lo sviluppo alle spese generali di produzione.
(238)
In risposta alla seconda nota, il produttore esportatore gruppo TDF ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe basarsi sui bilanci consolidati 2024 di Spunindo per determinare le SGAV e i profitti, in quanto tali conti includono i dati di tre controllate le cui attività non sono collegate al prodotto oggetto dell’inchiesta e che, in alcuni casi, non avevano avviato attività commerciali. Alla luce di quanto precede, il gruppo TDF ha affermato che dovrebbero essere utilizzati solo i dati finanziari a se stanti della società madre per stabilire importi congrui per le SGAV e i profitti ai fini della costruzione del valore normale. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha utilizzato i profitti e le SGAV della società madre per costruire il valore normale.
3.2.8.
Calcolo
(239)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base.
(240)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.
(241)
La Commissione ha successivamente aggiunto le spese generali di produzione al costo di produzione esente da distorsioni al fine di giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni.
(242)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti ricavati dal produttore di Spunbond in PET stabilito in Indonesia come indicato al considerando 233.
(243)
Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 12,03 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’11,14 %.
(244)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis,
lettera a), del regolamento di base.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(245)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.
(246)
Il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.
Confronto
(247)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
(248)
Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso i prezzi all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(249)
Come spiegato al punto 3.2, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione unitamente agli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(250)
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione.
3.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(251)
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
3.5.
Margini di dumping
(252)
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(253)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
—
Hubei Unibon nonwovens Co Ltd
45,6 %
—
Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
—
Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
50,0 %
(254)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(255)
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 49,4 %.
(256)
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
(257)
A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione è stato calcolato sulla base del volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, inseriti o meno nel campione, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta, stabilito in base alle statistiche 2024 sulle importazioni tratte da Eurostat per i codici NC di cui al considerando 24.
(258)
Il livello di collaborazione nel presente caso è stato alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito l’87 % circa delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.
(259)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
—
Hubei Unibon nonwovens Co Ltd
45,6 %
—
Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
—
Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
50,0 %
Altre società che hanno collaborato
49,4 %
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
50,0 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(260)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da tre produttori dell’Unione, due dei quali appartengono al medesimo gruppo. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(261)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa [52 000 – 63 600] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l’industria dell’Unione, come i dati contenuti nelle risposte al questionario ricevute dai produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 16, i produttori dell’Unione che hanno collaborato rappresentavano il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
(262)
Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da tre produttori dell’Unione, due dei quali appartenenti allo stesso gruppo, per motivi di riservatezza i dati per l’analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Gli indici tuttavia si basano su dati reali e non sugli intervalli di valori.
4.2.
Consumo dell’Unione
(263)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue: a) i dati presentati dai produttori dell’Unione e verificati dalla Commissione relativi alle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione; e b) le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da tutti i paesi terzi, sulla base dei dati comunicati in Eurostat, dei dati verificati dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dei dati forniti dai produttori esportatori non inseriti nel campione
(
118
)
.
(264)
L’approccio per stimare le importazioni e il consumo dell’Unione è stato illustrato in una nota al fascicolo del 4 marzo 2026
(
119
)
. La CCCT ha formulato osservazioni sull’approccio della Commissione. La CCCT ha totalmente riconosciuto le sfide pratiche affrontate dalla Commissione nel determinare le importazioni e il consumo, ma ha espresso preoccupazioni in merito all’affidabilità dei dati in ragione delle ipotesi contenute nelle metodologie descritte nella nota. Le tre principali preoccupazioni della CCT riguardavano i) il fatto che il calcolo delle importazioni dalla Cina utilizzava un rapporto fisso basato sui dati del periodo dell’inchiesta, senza elementi di prova che ne dimostrassero la rappresentatività per tutto il periodo in esame; ii) che la stima delle importazioni da altri paesi per il 2024 e il periodo dell’inchiesta si basava sulle statistiche di Eurostat, nonostante le risultanze della Commissione secondo cui una parte significativa delle importazioni non era stata dichiarata correttamente; e iii) che la complessa metodologia di filtraggio per fascia di prezzo utilizzata per stimare le importazioni da altri paesi per il 2022 e il 2023 introduceva incertezza. La CCCT ha pertanto messo in dubbio l’affidabilità di tali dati e ha affermato che potrebbero potenzialmente incidere sull’analisi degli indicatori di pregiudizio e sulla valutazione del nesso tra le importazioni e la situazione economica dell’industria dell’Unione.
(265)
La Commissione ha ritenuto che, in primo luogo, pur avendo contestato l’approccio, la CCCT non avesse fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria posizione o del fatto che la metodologia proposta dalla Commissione portasse a risultati imprecisi o inattendibili, né per quanto riguarda i volumi né per quanto riguarda i prezzi.
(266)
In secondo luogo, le evidenti discrepanze tra i dati verificati sulle esportazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione e i dati Eurostat hanno costretto la Commissione a cercare un metodo alternativo per stabilire i volumi delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione. La CCCT non ha tuttavia proposto un approccio alternativo né ha fornito dati aggiuntivi in grado di contestare o anche modificare la metodologia della Commissione, in particolare per quanto riguarda la quota delle esportazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione sul totale delle esportazioni negli anni precedenti il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda la quota dei produttori esportatori, né i produttori esportatori inseriti nel campione né quelli non inseriti nel campione hanno presentato osservazioni sulla nota relativa al campionamento, né sulla nota al fascicolo relativa alla determinazione delle importazioni.
(267)
In terzo luogo, l’uso di criteri di ripartizione per determinare le importazioni da paesi terzi è una prassi comune quando il prodotto oggetto dell’inchiesta è classificato con codici NC che comprendono anche altre merci che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta. Anche in questo caso la CCCT non ha fornito un approccio alternativo né dati relativi al rapporto o ai prezzi delle importazioni da altre origini rispetto alle importazioni totali nell’Unione.
(268)
In quarto luogo, le risultanze della Commissione sulla situazione del mercato dell’Unione sono in linea con gli elementi di prova forniti nella denuncia, in particolare con i dati sul consumo riportati nella relazione di mercato di EDANA
(
120
)
facente parte della denuncia stessa
(
121
)
. Ciò sostiene ulteriormente l’accuratezza e l’adeguatezza della metodologia della Commissione.
(269)
Alla luce di quanto appena esposto, la Commissione ha respinto le osservazioni della CCCT.
(270)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
[58 000 -71 000 ]
[51 700 -63 200 ]
[72 500 -88 700 ]
[66 700 -81 600 ]
Indice
100
89
125
115
Fonte:
produttori dell’Unione, produttori esportatori ed Eurostat.
(271)
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 15 %. Da un’analisi dettagliata è emerso che il consumo dell’Unione è diminuito dell’11 % tra il 2022 e il 2023, seguito da un aumento significativo nel 2024. Dal 2024 al periodo dell’inchiesta il consumo è diminuito di 10 punti percentuali, ma è rimasto a livelli elevati, del 15 % superiore rispetto all’inizio del periodo in esame.
(272)
All’inizio del periodo in esame la ripresa post-pandemia ha sostenuto il consumo di Spunbond in PET. Il consumo è diminuito tra il 2022 e il 2023 a causa della minore domanda di membrane bituminose nel settore dell’edilizia e delle costruzioni dell’UE dovuta agli alti tassi di interesse, agli elevati prezzi dell’energia e alle incertezze geopolitiche. Nel 2024 il consumo dell’Unione di Spunbond in PET ha registrato una ripresa, rispecchiando il riapprovvigionamento delle scorte da parte dei produttori di membrane bituminose a valle dovuto all’aumento della domanda del loro prodotto
(
122
)
. Tra il 2024 e il periodo dell’inchiesta il consumo è rimasto elevato.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(273)
Come spiegato in dettaglio al punto 4.2, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame sulla base dei dati Eurostat, dei dati verificati dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dei dati forniti dai produttori esportatori non inseriti nel campione. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.
(274)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
[3 400 -4 200 ]
[7 100 -8 700 ]
[20 800 -25 400 ]
[17 600 -21 500 ]
Indice
100
210
611
517
Quota di mercato (in %)
6
14
29
26
Indice
100
235
488
452
Fonte:
produttori esportatori ed Eurostat
(275)
I volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 417 % nel periodo in esame, passando da [3 400-4 200] tonnellate nel 2022 a [17 600-21 500] tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato della Cina è aumentata notevolmente, passando dal 6 % nel 2022 al 26 % nel periodo dell’inchiesta, il che rappresenta un aumento del 352 %.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi
(276)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione, che rappresentavano il 72 % delle importazioni cinesi nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato nel periodo dell’inchiesta. I prezzi delle importazioni sono stati stabiliti in modo analogo ai volumi delle importazioni.
(277)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Prezzo delle importazioni dalla RPC
[2 300 -2 800 ]
[1 400 -1 750 ]
[1 500 -1 850 ]
[1 700 -2 100 ]
Indice
100
62
66
79
Fonte:
produttori esportatori ed Eurostat.
(278)
I prezzi sono diminuiti in modo significativo (-38 %) tra il 2022 e il 2023. Sono poi aumentati rispettivamente di 4 e 13 punti percentuali nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso sono diminuiti del 21 % durante il periodo in esame, passando da circa 2 500 EUR/tonnellata nel 2022 a circa 2 000 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta.
(279)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello CIF (costo, assicurazione, nolo), con gli opportuni adeguamenti, se del caso, per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(280)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 26 % e il 30 % circa per il 100 % dei volumi delle importazioni provenienti dai produttori esportatori inseriti nel campione.
(281)
L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole depressione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai produttori esportatori cinesi, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha ridotto del 21 % il prezzo medio unitario di vendita nell’Unione, portandolo a un livello di gran lunga superiore al calo dei costi (10 %) indicato nella tabella 8. La significativa depressione dei prezzi è ulteriormente confermata dall’underselling dei prezzi riscontrato sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(282)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(283)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato entrambe le serie di indicatori sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione noti. Poiché la Commissione non è a conoscenza di altri produttori dell’Unione, entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. Come spiegato al considerando 262, gli indicatori di pregiudizio sono forniti sotto forma di intervalli di valori, in quanto i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da tre produttori dell’Unione, due dei quali appartenenti allo stesso gruppo.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(284)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)
[54 800 -67 000 ]
[44 000 -53 600 ]
[52 000 -63 600 ]
[52 000 -63 600 ]
Indice
100
80
95
95
Capacità produttiva (in tonnellate)
[70 000 -85 000 ]
[64 400 -78 200 ]
[64 400 -78 200 ]
[64 400 -78 200 ]
Indice
100
92
92
92
Utilizzo degli impianti (in %)
78
68
81
81
Indice
100
87
104
104
Fonte:
produttori dell’Unione.
(285)
Durante il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha registrato una netta riduzione tra il 2022 e il 2023, anche a causa del calo del consumo dell’Unione. Nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta, nonostante il forte aumento del consumo (+ 25 % nel 2024, + 15 % nel periodo dell’inchiesta, cfr. tabella 2) e a causa della crescente presenza di importazioni a basso prezzo dalla RPC, l’industria dell’Unione non è stata in grado di conseguire gli stessi volumi di produzione, il che ha comportato un calo del 5 % rispetto al 2022.
(286)
Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato una riduzione complessiva dell’8 %. La perdita, pari a circa 7 000 tonnellate, è stata causata dalla risoluzione, tra il 2022 e il 2023, di un contratto in conto lavorazione a nome di uno dei produttori dell’Unione, a causa della situazione del mercato e della crescente presenza di importazioni a basso prezzo. L’esistenza di tale contratto in conto lavorazione è stata anche la ragione del minore utilizzo degli impianti nel 2022, il che a sua volta ha comportato un apparente aumento del 3 % dell’utilizzo degli impianti tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. In altre parole, l’industria dell’Unione ha mantenuto l’utilizzo degli impianti a livelli sufficienti, ma solo a scapito della loro capacità.
4.4.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato
(287)
Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Quantitativo delle vendite e quota di mercato
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
[50 000 -60 000 ]
[39 000 -46 500 ]
[46 000 -55 000 ]
[45 000 -54 000 ]
Indice
100
78
92
90
Quota di mercato (in %)
86
75
63
67
Indice
100
97
74
78
Fonte:
produttori dell’Unione.
(288)
Nel periodo in esame, mentre il mercato ha registrato un’espansione del 15 %, il volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 10 %, a causa della crescente concorrenza sleale delle importazioni cinesi a basso prezzo.
(289)
Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita drasticamente, passando dall’86 % nel 2022 al 63 % nel 2024, in linea con la crescente presenza delle importazioni cinesi. Tra il 2024 e il periodo dell’inchiesta, e nonostante la riduzione delle proprie vendite, l’industria dell’Unione ha recuperato 4 punti percentuali di quota di mercato grazie alla minore presenza delle importazioni cinesi.
4.4.2.3. Crescita
(290)
Nel contesto di un aumento notevole del consumo dell’Unione, i dati indicano che l’industria dell’Unione ha subito perdite significative in termini di produzione, volume delle vendite e quota di mercato. Per contro, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è aumentata del 352 %.
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(291)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti (in ETP)
[335 -410 ]
[330 -400 ]
[335 -405 ]
[330 -400 ]
Indice
100
98
99
98
Produttività (in tonnellate/ETP)
[150 -180 ]
[120 -150 ]
[145 -175 ]
[145 -175 ]
Indice
100
82
96
96
Fonte:
produttori dell’Unione.
(292)
L’industria dell’Unione ha registrato un lieve calo dell’occupazione del 2 % nel periodo in esame, con un numero totale di dipendenti che è sceso di [5-10] nel periodo dell’inchiesta.
(293)
La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate prodotte per dipendente l’anno, è diminuita del 4 %, seguendo da vicino l’andamento in calo della produzione. L’industria dell’Unione ha scelto di mantenere i propri dipendenti anche nel 2023, anno in cui la produzione è diminuita drasticamente a causa di un calo del consumo, consapevole della difficoltà di sostituire la propria forza lavoro qualificata.
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(294)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(295)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(296)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
[3 300 - 4 000 ]
[2 900 - 3 600 ]
[2 600 - 3 200 ]
[2 600 - 3 200 ]
Indice
100
90
79
79
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[2 900 -3 500 ]
[2 800 -3 400 ]
[2 500 -3 100 ]
[2 600 -3 200 ]
Indice
100
96
88
90
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(297)
I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione a parti indipendenti sul mercato dell’Unione sono diminuiti del 21 % tra il 2022 e il 2024 e sono rimasti pressoché stabili tra il 2024 e il periodo dell’inchiesta.
(298)
Il costo di produzione unitario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è diminuito del 12 % tra il 2022 e il 2024, per poi aumentare leggermente tra il 2024 e il periodo dell’inchiesta. Pertanto, la presenza di importazioni cinesi a prezzi molto più bassi ha causato una significativa depressione dei prezzi, costringendo l’industria dell’Unione a ridurre i propri prezzi a livelli che superano di gran lunga il calo del costo di produzione.
4.4.3.2. Costo del lavoro
(299)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
70 800 -86 500
70 800 -86 500
74 200 -90 700
79 300 -97 000
Indice
100
100
105
112
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(300)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 12 % nel periodo in esame. Pur rimanendo relativamente stabile tra il 2022 e il 2023, il costo del lavoro ha registrato un aumento nel 2024 e durante il periodo dell’inchiesta, principalmente in ragione dell’inflazione e in linea con l’anzianità dei dipendenti.
4.4.3.3. Scorte
(301)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
4 000 - 4 500
3 700 – 4 200
4 300 – 4 800
6 300 – 7 000
Indice
100
93
108
155
Scorte finali (in % della produzione)
5,7
5,8
6,7
9,6
Indice
100
101
118
169
Fonte:
produttori dell’Unione.
(302)
In termini assoluti, le scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono aumentate in modo costante e significativo, crescendo del 55 % nel periodo in esame. Se adeguate per tenere conto dei livelli di produzione, le scorte finali in percentuale rispetto alla produzione sono aumentate del 69 % durante il periodo in esame.
(303)
Tale aumento complessivo delle scorte ha evidenziato uno squilibrio significativo tra produzione e vendite. La tendenza suggerisce che, nonostante gli sforzi compiuti per allineare la produzione alla domanda, l’accumulo di scorte invendute ha rispecchiato gravi difficoltà di accesso al mercato da parte dei produttori dell’Unione.
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(304)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
15 -16,5
7,5 -8,7
1,5 -2,5
–0,5 --1,5 %
Indice
100
51
12
-5
Flusso di cassa (in milioni di EUR)
36 -44
16 -20
6,1 -7,5
–2,5 -–1,9 -
Indice
100
46
17
–6
Investimenti (in milioni di EUR)
1,8 -2,3
2,2 -2,6
1,0 -1,2
1,8 -2,1
Indice
100
118
55
95
Utile sul capitale investito (in %)
81
33
8
–6
Indice
100
40
10
–8
Fonte:
produttori dell’Unione.
(305)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è diminuita rapidamente e in maniera significativa nel periodo in esame, passando da profitti del 15 %-16,5 % nel 2022 a perdite dello 0,5 %-1,5 % durante il periodo dell’inchiesta.
(306)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame il flusso di cassa netto è diminuito del 106 %, con conseguenti flussi di cassa negativi nel periodo dell’inchiesta, rispecchiando il peggioramento dei risultati finanziari.
(307)
Il livello degli investimenti annuali ha subito fluttuazioni nel corso del periodo, traducendosi in un calo del 5 % durante il periodo in esame. In particolare, tra il 2022 e il 2023, è aumentato del 18 % per poi diminuire nel periodo successivo e mostrare nuovamente un aumento nel periodo dell’inchiesta. Sulla base del programma di investimenti dei produttori dell’Unione, gli investimenti sono proseguiti nonostante la forte concorrenza, la perdita di quote di mercato e una situazione finanziaria difficile, in quanto la maggior parte di essi riguarda spese per la manutenzione/ristrutturazione degli impianti esistenti, in particolare in relazione all’ambiente, e non era quindi elastica.
(308)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame tale dato ha registrato un andamento negativo, passando dall’81 % nel 2022 a –6 % nel periodo dell’inchiesta. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti al fine di mantenere la competitività, l’utile su tali investimenti è diminuito notevolmente durante il periodo in esame.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(309)
L’industria dell’Unione ha ottenuto buoni risultati all’inizio del periodo in esame e ha registrato un elevato livello di redditività, e anche tutti gli altri indicatori si sono attestati a livelli sani.
(310)
Nel periodo in esame, tuttavia, le importazioni dalla Cina sono aumentate rapidamente e in modo significativo (+417 %), a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Ciò ha consentito ai produttori esportatori cinesi che rappresentavano solo il 6 % del mercato dell’Unione nel 2022 di raggiungere una quota di mercato del 26 % nel periodo dell’inchiesta, pari ad un aumento del 352 % in due anni e mezzo.
(311)
Di conseguenza, e nonostante un sostanziale aumento del consumo dell’Unione (+16 %) nel periodo in esame, la situazione economica dell’industria dell’Unione si è deteriorata, come dimostrato dall’andamento negativo della produzione (–8 %), delle vendite (–10 %), da un aumento delle scorte (+55 %) e da una significativa riduzione della sua quota di mercato (dall’86 % al 67 %). La capacità produttiva è stata ridotta (–8 %) in quanto l’industria dell’Unione ha abbandonato un contratto in conto lavorazione a fronte di un calo del consumo e di una maggiore concorrenza sleale da parte delle importazioni cinesi.
(312)
L’aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo è stato correlato al forte deterioramento e ai livelli negativi di redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, che dimostrano le difficoltà incontrate dall’industria dell’Unione.
(313)
Nel periodo in esame i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 21 %, superando di gran lunga la riduzione del 10 % dei propri costi, nel tentativo di mantenere la propria quota di mercato sul mercato dell’Unione. Tra il 2024 e il periodo dell’inchiesta l’aumento del 14 % dei prezzi cinesi ha determinato un calo delle importazioni cinesi, allentando così la pressione e consentendo all’industria dell’Unione di mantenere i prezzi allo stesso livello e di riconquistare parte della quota di mercato.
(314)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(315)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: le importazioni da paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(316)
Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione è coinciso con una significativa e sempre maggiore penetrazione nel mercato delle importazioni dalla Cina che hanno costantemente praticato prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e hanno determinato una depressione dei prezzi per l’industria dell’Unione. L’evoluzione dei volumi e dei prezzi delle importazioni cinesi, come illustrata nelle tabelle 3 e 4, ha determinato una depressione dei livelli dei prezzi dell’industria dell’Unione, stabilendo un nesso di causalità tra i due.
(317)
Durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate del 417 %, passando da [3 400-4 200] tonnellate nel 2022, corrispondenti a una quota del mercato pari al 6 %, a [17 600-21 500] tonnellate nel periodo dell’inchiesta, pari a una quota di mercato del 26 % nel periodo dell’inchiesta. Queste importazioni in continua crescita sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Analogamente, il calo della quota di mercato e del volume delle vendite, che a sua volta ha comportato un calo della produzione, ha avuto un effetto negativo sui costi unitari di produzione dell’industria a causa delle minori economie di scala.
(318)
Nel periodo dell’inchiesta, nonostante un lieve aumento nel 2023 delle vendite e della produzione dovuto all’aumento della domanda, tale deterioramento si è ulteriormente accentuato quando tutti gli indicatori di pregiudizio (in particolare redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) hanno raggiunto livelli fortemente negativi.
(319)
La combinazione di perdita di quota di mercato, calo della produzione e depressione dei prezzi ha avuto un forte impatto negativo sull’industria dell’Unione. Nonostante la diminuzione del 10 % dei costi di produzione, a fronte della pressione sui prezzi esercitata dai crescenti volumi di importazioni cinesi oggetto di dumping, all’industria dell’Unione è stato impedito di fissare i prezzi e i volumi di produzione a livelli sostenibili, una circostanza questa che ha comportato un notevole calo della redditività, che è passata da un valore compreso tra il 15 % e il 16,5 % circa nel 2022 a perdite approssimativamente comprese tra lo 0,5 % e l’1,5 % nel periodo dell’inchiesta, e il conseguente deterioramento dei suoi indicatori finanziari.
(320)
Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(321)
Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Turchia
Quantitativo (in tonnellate)
[4 000 -4 900 ]
[5 500 -6 400 ]
[5 600 -6 500 ]
[3 900 -4 800 ]
Importazioni, tutti gli altri paesi ad eccezione della Cina e della Turchia
Quantitativo (in tonnellate)
[800 -1 000 ]
[400 -600 ]
[370 -460 ]
[330 -410 ]
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato
Quantitativo (in tonnellate)
[4 800 -5 900 ]
[5 900 -7 000 ]
[5 900 -7 000 ]
[4 230 -5 210 ]
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Indice
100
123
122
87
Turchia
Quota di mercato (in %)
6,9
10,7
7,7
5,9
Importazioni, tutti gli altri paesi ad eccezione della Cina e della Turchia
Quota di mercato (in %)
1,5
<1
<1
<1
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Quota di mercato (in %)
8,4
11,6
8,2
6,4
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Quota di mercato
Indice
100
137
98
76
Turchia
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
2 853
2 821
2 650
2 665
Importazioni, tutti gli altri paesi ad eccezione della Cina e della Turchia
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
5 059
5 370
6 692
7 311
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 256
3 019
2 902
3 026
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Indice
100
93
89
93
Fonte:
Eurostat e produttori esportatori.
(322)
Rispetto alla Cina, altri paesi hanno mantenuto una presenza limitata sul mercato dell’Unione e le loro importazioni nell’Unione e la loro quota di mercato totale sono diminuite rispettivamente del 13 % e del 24 % nel periodo in esame. La Turchia era l’unico paese terzo con volumi di importazioni superiori al 5 % della quota di mercato. Le importazioni dalla Turchia avevano prezzi tra i più bassi presenti nell’industria dell’Unione e notevolmente superiori a quelli delle importazioni cinesi. I relativi volumi e la loro quota di mercato sono rimasti sostanzialmente stabili durante il periodo in esame, mostrando persino una tendenza al ribasso nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni da altre origini non hanno mai superato l’1,5 % della quota di mercato e sono avvenute a prezzi elevati.
(323)
Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle importazioni da altri paesi non attenuava il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(324)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2022
2023
2024
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
5 000 -5 800
4 200 -5 000
4 100 -4 900
3 800 -4 600
Indice
100
83
81
73
Prezzo medio/tonnellata
2 700 -3 300
2 400 -2 900
2 100 -2 600
2 100 -2 600
Indice
100
83
73
75
Fonte:
produttori dell’Unione.
(325)
I volumi delle esportazioni dei produttori dell’Unione sono diminuiti del 27 % durante il periodo in esame e le vendite sono scese del 25 %. L’inchiesta ha stabilito che il calo registrato nell’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione può essere spiegato dalla pressione esercitata dai produttori cinesi sui mercati di paesi terzi, il che a sua volta ha causato una riduzione delle esportazioni da parte dei produttori dell’Unione. In effetti, come dimostrato dai dati ricavati dal Global Trade Atlas, le esportazioni cinesi verso il resto del mondo sono consistenti in termini di volume e avvengono a prezzi inferiori a quelli verso l’Unione. Inoltre, il volume e il valore delle esportazioni rappresentavano meno del 10 % del fatturato totale dell’industria dell’Unione. Il calo delle esportazioni dell’industria dell’Unione potrebbe pertanto aver contribuito al pregiudizio, ma non ha attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(326)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità reale e sostanziale tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. A causa del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, all’industria dell’Unione è stato impedito di fissare i prezzi e i volumi di produzione a livelli sostenibili, il che ha determinato un forte deterioramento della sua situazione economica.
(327)
Il declino economico dell’industria dell’Unione è coinciso con un marcato aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina. Tali importazioni sono state effettuate costantemente a prezzi inferiori a quelli dell’Unione, esercitando una forte pressione al ribasso sui prezzi di mercato. Di conseguenza l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi e di fatto ha dovuto ridurli in misura di gran lunga maggiore rispetto al calo dei costi di produzione. Ciò ha determinato un calo delle vendite, una riduzione della produzione e un calo significativo della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. La tempistica e la portata di tali sviluppi stabiliscono un evidente nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
(328)
La Commissione ha esaminato fattori alternativi che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tra questi figuravano le importazioni da altri paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Tuttavia, nessuno di questi è stato riscontrato indebolire il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
(329)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(330)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
(331)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(332)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(333)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Il margine di profitto di base è stato fissato al 9,16 %, tenendo conto della redditività media ponderata storica dell’industria dell’Unione dal 2015 al 2021, ossia prima dell’impennata delle importazioni cinesi nel mercato dell’Unione.
(334)
L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato le registrazioni interne delle società relative ai piani di investimento, alle decisioni di gestione e ai rendiconti finanziari e ha ritenuto che le argomentazioni fossero fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Il margine ponderato relativo a investimenti, R&S e innovazione è stato stabilito al livello del 2,26 %. Tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del 9,16 % indicato al considerando 333, determinando un profitto di riferimento dell’11,42 %.
(335)
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è compreso tra [2 900 e 3 320 EUR/tonnellata], risultante dall’applicazione del suddetto margine di profitto dell’11,42 % al costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(336)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 0 EUR e 27 EUR per tonnellata per ciascuna delle società inserite nel campione. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 336.
(337)
Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta e aggiungendo quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, in relazione ad ogni tipo.
(338)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori della Cina inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.
(339)
Il margine di underselling per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. il punto 3.5).
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di underselling (in %)
—
Hubei Unibon nonwovens Co Ltd
45,6
57,5
—
Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
—
Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
50,0
50,0
Altre società che hanno collaborato
49,4
51,0
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
50,0
57,5
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(340)
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(341)
L’industria dell’Unione comprende i tre denuncianti, due dei quali appartengono allo stesso gruppo di società. I tre siti di produzione hanno sede in Germania, Francia e Italia e impiegano direttamente [330-400] lavoratori.
(342)
I livelli attuali di perdite sono insostenibili. Secondo le previsioni, l’istituzione di misure dovrebbe consentire all’industria dell’Unione di recuperare parte della quota di mercato persa e di fissare i prezzi a livelli che le consentano di raggiungere un livello sostenibile di redditività.
(343)
L’assenza di misure rischia di avere un impatto negativo significativo sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore depressione dei prezzi e ulteriore calo delle vendite, traducendosi così in ulteriori perdite e nella probabile chiusura di impianti produttivi, licenziamenti e, in ultima analisi, la cessazione di intere attività.
(344)
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali, degli utilizzatori o dei fornitori
(345)
Due società (Ventas Inernationales S.A. e Silcart S.P.A) si sono manifestate nell’inchiesta come importatori indipendenti, ma non hanno risposto al questionario per gli importatori. Silcart S.P.A si era registrata per partecipare all’inchiesta come importatore; tuttavia, a seguito di chiarimenti, Silcart ha confermato di non importare e rivendere Spunbond in PET, bensì di importarlo e utilizzarlo, il che qualifica tale società come utilizzatore. I quantitativi importati del prodotto in esame erano trascurabili (12 tonnellate).
(346)
Un unico utilizzatore ha inviato le proprie osservazioni in qualità di parte interessata. W. Quandt GmbH & Co. KG ha espresso preoccupazioni (senza rispondere al questionario) in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento a causa del numero limitato di fornitori di Spunbond in PET nell’UE e dei problemi di qualità riscontrati in passato con i denuncianti, il che li ha spinti, unitamente a considerazioni sui prezzi, a strutturare la propria catena di approvvigionamento intorno alle importazioni cinesi.
(347)
L’associazione di produttori polacca, che rappresenta la stragrande maggioranza dei produttori di soluzioni per la copertura dei tetti e l’impermeabilizzazione in Polonia, si è detta favorevole all’inchiesta e all’eventuale istituzione di misure, in quanto il mantenimento di una catena di approvvigionamento dell’UE resiliente e competitiva per i fattori produttivi critici nel settore dell’edilizia è di importanza strategica per la propria industria e per l’economia europea in generale.
(348)
In assenza di dati riguardanti la situazione economica di importatori e utilizzatori, il probabile effetto delle misure sugli importatori e utilizzatori è stato valutato sulla base di ipotesi ragionevoli.
(349)
Per gli importatori, data la diversità dei loro portafogli riscontrabile sui rispettivi siti web, e il fatto che le importazioni cinesi non saranno vietate, ma probabilmente torneranno a volumi inferiori, l’impatto sulla loro attività economica sarà verosimilmente limitato.
(350)
Per gli utilizzatori, lo Spunbond in PET è integrato nelle membrane bituminose utilizzate principalmente nel settore edile e soprattutto nei progetti di ristrutturazione. Lo Spunbond in PET costituisce una parte del quadro dei costi di produzione delle membrane bituminose, che a loro volta rappresentano solo una parte del quadro dei costi nei progetti di ristrutturazione, che sono determinati principalmente dal costo del lavoro. Di conseguenza è improbabile che un eventuale aumento dei prezzi del prodotto in esame derivante dall’istituzione di dazi antidumping abbia un impatto significativo sul costo finale dei progetti di ristrutturazione ed è quindi improbabile che incida sui costi e sulle attività economiche degli utilizzatori.
(351)
Per quanto riguarda le preoccupazioni di W. Quandt GmbH & Co. KG, occorre osservare che le misure, se istituite, non vieteranno le importazioni e pertanto non comprometteranno la sicurezza dell’approvvigionamento degli utilizzatori. Al contrario, ripristinando una concorrenza leale e garantendo condizioni di parità sul mercato dell’UE, ciò consentirà all’industria dell’Unione di proseguire la produzione e di garantire la resilienza della propria catena di approvvigionamento. La Commissione ha inoltre constatato che lo Spunbond in PET è importato da altri paesi terzi, come la Turchia, il che corrobora ulteriormente la risultanza secondo cui la sicurezza dell’approvvigionamento degli utilizzatori non sarà compromessa.
(352)
La persistenza dell’industria dell’Unione sosterrà anche la redditività dei suoi fornitori che, a loro volta, sosterranno l’economia e l’occupazione dell’UE, come osservato da diversi fornitori sia di materiali (PET, legante acrilico, amido) che di servizi che hanno espresso il proprio sostegno alla denuncia.
(353)
Infine, lo Spunbond in PET rappresenta un importante sbocco per gli operatori addetti al riciclaggio di plastica nell’Unione e il proseguimento delle attività economiche dell’industria dell’Unione sosterrà le attività di tali operatori, molti dei quali si sono dichiarati favorevoli all’inchiesta e all’eventuale istituzione di misure. L’istituzione di misure contribuirà pertanto anche agli obiettivi dell’economia verde e circolare dell’Unione.
(354)
Alla luce di quanto precede, l’istituzione di misure non dovrebbe danneggiare gli utilizzatori o gli importatori, sarà vantaggiosa per i fornitori e sosterrà le politiche ambientali dell’Unione. Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antidumping non è contraria all’interesse degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori.
7.3.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(355)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere chiaramente contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(356)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(357)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di underselling e i margini di dumping (punto 6). L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling.
(358)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
—
Hubei Unibon nonwovens Co Ltd
45,6
—
Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
—
Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
50,0
Altre società che hanno collaborato
49,4
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
50,0
(359)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(360)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(361)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(362)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(363)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(364)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.
(365)
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(366)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. Sono pervenute osservazioni da TDF, Unibon e Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd.
(367)
TDF ha sostenuto che alcuni file di calcolo utilizzati per la determinazione del margine di dumping per TDF non consistevano nelle versioni definitive verificate dalla Commissione. TDF ha pertanto chiesto alla Commissione di basare il calcolo del margine di dumping e del margine di underselling per TDF sulle versioni definitive verificate di tali file. La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha rivisto di conseguenza i calcoli, utilizzando i dati contenuti nelle versioni definitive verificate dei file in questione.
(368)
Unibon ha sostenuto che nel valore di riferimento per l’energia elettrica di Unibon la categoria di consumo di energia elettrica applicata era stata classificata in modo errato. Un produttore esportatore che ha collaborato non inserito nel campione, Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd., ha inoltre sostenuto che il margine di dumping stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione non riflette la sua situazione individuale, in quanto la società ha affermato di non ricorrere a pratiche di dumping nel vendere sul mercato dell’Unione.
(369)
La Commissione ha rilevato che le argomentazioni di Unibon e Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd. non riguardavano l’esattezza dei calcoli, quanto piuttosto i metodi utilizzati dalla Commissione per determinare il rispettivo margine di dumping. Dette osservazioni saranno quindi prese in esame, unitamente a tutte le altre osservazioni, dopo la pubblicazione delle misure provvisorie.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(370)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(371)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati da fibre di vetro, di peso superiore a 70 g/m
2
, di spessore compreso fra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con uno o più leganti, contenenti meno del 30 % di fibre di vetro in peso, non spalmati o ricoperti, attualmente classificati con i codici NC (ex) 5603 13 90 , 5603 14 20 ed (ex) 5603 14 80 (codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
—
Hubei Unibon nonwovens Co Ltd
45,6 %
88CB
—
Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
—
Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd
50,0 %
88CC
Altre società che hanno collaborato
49,4 %
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
50,0 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2409.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2025/5010, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5010/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2409 della Commissione, del 1
o
dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2409, 2.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2409/oj
).
(
4
)
Mediante procura, quattro produttori esportatori, compresi quelli inseriti nel campione, hanno autorizzato la CCCT ad agire per loro conto nel procedimento.
(
5
)
TRON t25.009148 e t25.009150 del 24 settembre 2025.
(
6
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2811
.
(
7
)
Dal 1° gennaio 2024 il prodotto oggetto dell’inchiesta è classificato con i codici NC 5603 14 20 , 5603 13 90 e 5603 14 80 (codice residuale). Fino al 31 dicembre 2023 il prodotto oggetto dell’inchiesta era classificato principalmente con i codici NC 5603 14 90 e 5603 13 90 .
(
8
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 10 aprile 2024 [SWD(2024) 91 final].
(
9
)
Pagine 12 e 13 della denuncia.
(
10
)
Pagina 13 della denuncia.
(
11
)
Pagina 13 della denuncia.
(
12
)
Pagine 13 e 14 della denuncia e allegato 16.
(
13
)
Pagina 14 della denuncia.
(
14
)
Pagina 17 della denuncia.
(
15
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 della Commissione, del 27 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinato polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1040, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1040/oj
) e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/501 della Commissione, del 18 marzo 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/501, 19.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/501/oj
).
(
16
)
Pagina 17 della denuncia, pagine 346 e 351 della relazione sulla Cina.
(
17
)
Pagina 17 della denuncia e pagina 266 della relazione sulla Cina.
(
18
)
Pagina 18 della denuncia.
(
19
)
Pagina 18 della denuncia.
(
20
)
Pagina 16 della denuncia e relativo allegato 22 — Quattordicesimo piano quinquennale generale, pag. 15, e relazione sulla Cina, pagg. 320 e 321.
(
21
)
Pagina 16 della denuncia e relativo allegato 24 — Piano per la fabbricazione intelligente, pagina 16.
(
22
)
Pagina 16 della denuncia e relativo allegato 26 - repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria, pagg. 49 e 50.
(
23
)
Pagina 19 della denuncia.
(
24
)
Pagina 19 della denuncia e relazione sulla Cina, pagina 149 e seguenti.
(
25
)
Relazione – capitolo 2, pag. 7.
(
26
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 7 e 8.
(
27
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://finance.people.com.cn/n1/2026/0128/c1004-40654753.html
(consultazione: 5 marzo 2026).
(
28
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(
29
)
Disponibile all’indirizzo:
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
(consultazione: 8 aprile 2024).
(
30
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 29 e 30.
(
31
)
Relazione – capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(
32
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 149 e 150.
(
33
)
Relazione – capitolo 6, pagg. da 153 a 171.
(
34
)
Relazione – capitolo 7, pagg. 204 e 205.
(
35
)
Relazione – capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243.
(
36
)
Relazione – capitolo 2, pagg. da 19 a 24, capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100, capitolo 5, pagg. 130 e 131.
(
37
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.tdf.com.cn/About.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
38
)
Ibidem.
(
39
)
Cfr. relazione semestrale di Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd., pag. 192, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-8/2025-08-01/11273891.PDF
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
40
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.hbbsfzzb.com/about/?95.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
41
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://huahong-group.com/?list/10.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
42
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.cnita.org.cn/hyfw/hydw/201709/t20170920_4316933.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
43
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-25/9052858.PDF
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
44
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://en.sasac.gov.cn/
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
45
)
Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. relazione – capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
46
)
Cfr. pagg. 145 e 147 della tabella di marcia dell’iniziativa «Made in China 2025», disponibile all’indirizzo:
https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
47
)
Cfr. pagg. 45 e 48 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2024 disponibile all’indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
48
)
Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime, sezioni IV.2 e VIII.1. Disponibile all’indirizzo:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
49
)
Relazione – capitolo 2, pagg. da 24 a 27.
(
50
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
51
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
52
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.cnita.org.cn/
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
53
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.cnita.org.cn/xhzc/xhzc/
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
54
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.cnita.org.cn/hyfw/hydw/index_20.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
55
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.cnita.org.cn/hyfw/hydw/201709/t20170920_4316933.html
(consultazione: 11 marzo 2026).
(
56
)
Relazione – capitolo 3, pag. 40.
(
57
)
Cfr. ad esempio: Blanchette, J., «
Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster
»,
Foreign Affairs
, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.
(
58
)
Relazione – capitolo 3, pag. 41.
(
59
)
Disponibile all’indirizzo:
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU
.
(
60
)
Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare l’attività del Fronte unito nel settore privato per la nuova era:
www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm
(consultazione: ...).
(
61
)
Financial Times
(2020) «
Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise
»:
https://on.ft.com/3mYxP4j
(consultazione: ...).
(
62
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.yuhong.com.cn/about/Team/Executive/2019/0614/210.html
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
63
)
Cfr. relazione annuale 2016 di Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd, pag. 86, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2017/2017-4/2017-04-21/3265799.PDF
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
64
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-11-28/doc-infyyany9813180.shtml?froms=ggmp
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
65
)
Ibidem.
(
66
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.changde.gov.cn/cdzx/cdyw/content_78161700
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
67
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopec.com/u/cms/gfyw/202411/27092756kosx.pdf,
, pag. 26 (consultazione: 12 marzo 2025).
(
68
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
69
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
70
)
Relazione – capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(
71
)
Relazione – capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100.
(
72
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf
, pagine 145 e 147 (consultazione: 12 marzo 2026).
(
73
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
74
)
Ibidem, sezione III.8.
(
75
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
76
)
Ibidem. Cfr. sezione IV.2.
(
77
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
78
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=17e54531cb74483596b5cca1a40ec8d8.pdf
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
79
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.tdf.com.cn/search.html?keywords=%E5%B1%B1%E4%B8%9C&appIds=all
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
80
)
Cfr. al seguente indirizzo:
http://www.hunan.gov.cn/xxgk/wjk/szfbgt/202108/t20210825_20396613.html
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
81
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://xdt.changde.gov.cn/zwgk/public/6617380/8364528.html
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
82
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.changde.gov.cn/cdzx/qxdt/content_1085558
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
83
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202203/t20220325_4056642.shtml
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
84
)
Relazione – capitolo 6, pagg. da 171 a 179.
(
85
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 260 e 261.
(
86
)
Relazione – capitolo 9, pagg. da 257 a 260.
(
87
)
Relazione – capitolo 9, pagg. da 252 a 254.
(
88
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 360, 361 e da 364 a 370.
(
89
)
Relazione – capitolo 13, pag. 366.
(
90
)
Relazione – capitolo 13, pagg. da 370 a 373.
(
91
)
Relazione – capitolo 6, pagg. da 137 a 140.
(
92
)
Relazione – capitolo 6, pagg. da 146 a 149.
(
93
)
Relazione – capitolo 6, pag. 149.
(
94
)
«Sostegno ad hoc del governo della RPC alle banche», annuncio ufficiale, ministero delle Finanze, Cina, 29 marzo 2025,
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm
(consultazione: 12 marzo 2026).
(
95
)
Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission del 28 agosto 2020: «Piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)»:
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928
(consultazione: 8 aprile 2024). Il piano dispone di «
attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario
». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]
enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria
[…].
Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza
».
(
96
)
Cfr. la comunicazione dalla CBIRC sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali, pubblicata il 15 dicembre 2020:
http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm
.
(
97
)
Cfr. al seguente indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm
(consultazione: 12 dicembre 2025).
(
98
)
Ibidem, sezione 11.
(
99
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 157 e 158.
(
100
)
Relazione – capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171.
(
101
)
OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en
.
(
102
)
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202006/t20200618_3534446.htm
(consultazione: 13 marzo 2026).
(
103
)
Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
104
)
https://euracoal.eu/coal/why-is-there-no-lignite-market/
. Ultima consultazione: 10 aprile 2026.
(
105
)
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22G/SG/N/6/TUR/27%22%20OR%20@Symbol=%22G/SG/N/6/TUR/27/*%22&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
.
(
106
)
https://connect.spglobal.com/
.
(
107
)
https://www.macmap.org/
.
(
108
)
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG
.
(
109
)
https://www.mea.or.th/en/our-services/mea-service/e-service/electric-monthly-calculate/type4
.
(
110
)
Ministero dell’Energia — Ufficio per la pianificazione e la politica energetica (tabella 7.2-4)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
.
(
111
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
112
)
https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG
.
(
113
)
https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs
.
(
114
)
https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft
.
(
115
)
Ministero dell’Energia - Ufficio per la pianificazione e la politica energetica (tabella 7.2-4)
https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static
. Ultima consultazione: 29 gennaio 2026.
(
116
)
Consiglio per lo sviluppo economico e sociale nazionale (
National Economic and Social Development Board
, NESDB), dipartimento dell’amministrazione provinciale (
Department of Provincial Administration
, DOPA), Banca della Thailandia (
Bank of Thailand
, BOT), ufficio per la pianificazione e la politica energetica (
Energy Policy and Planning Office
, EPPO) e dipartimento per lo sviluppo e l’efficienza delle energie alternative (
Department of Alternative Energy Development and Efficiency
, DEDE).
(
117
)
https://www.imarcgroup.com/lignite-coal-price-trend
. Ultima consultazione: 10 aprile 2026.
(
118
)
t26.001265
.
(
119
)
t26.001265
.
(
120
)
Polyester Spunbond in Waterproofing Membranes EU27 Market Estimates
.
(
121
)
Allegato 7 della denuncia.
(
122
)
Allegato 7 della denuncia.
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione:
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd.
88CD
Repubblica popolare cinese
Hebei Saikefu Nonwovens Co., Ltd.
88CE
Repubblica popolare cinese
Hubei Bushi Nonwovens Co., Ltd
88CF
Repubblica popolare cinese
Shouguang Fada Cloth Co., Ltd
88CG
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Huasicheng Nonwoven Co., Ltd.
88CH
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1063/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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