Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1181/2026

Regolamento (UE) 2026/1181 del Consiglio, del 22 maggio 2026, che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi

Pubblicato: 22/05/2026 In vigore dal: 22/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti della sospensione dei dazi doganali sui concimi stabilita dal Regolamento UE 2026/1181 e quali merci ne beneficiano?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1181 sospende temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune su specifici concimi a base di azoto e loro materie prime (ammoniaca, urea e miscele azotate) fino al 31 maggio 2027. La misura riguarda gli importatori di questi prodotti nell'Unione europea e mira a ridurre i costi di approvvigionamento per i produttori di concimi e gli agricoltori europei, garantendo prezzi più competitivi. La sospensione si applica a otto categorie di codici NC (Nomenclatura Combinata) con volumi contingentati specifici per ciascuna categoria, gestiti secondo il sistema di contingenti tariffari dell'UE. In pratica, le importazioni di questi prodotti da paesi terzi (esclusi Russia e Bielorussia) entro i volumi stabiliti non pagheranno i dazi normalmente applicabili, che variano dal 5,5% al 6,5%. Tuttavia, la sospensione non si applica alle merci originarie o esportate dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, in coerenza con le sanzioni commerciali dell'UE. Per i commercialisti e le aziende del settore agricolo e dei fertilizzanti, questa norma rappresenta un'opportunità di riduzione dei costi di importazione, ma richiede attenzione alla documentazione di origine delle merci e al rispetto dei volumi contingentati.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/1181 del Consiglio, del 22 maggio 2026, che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi EN: Council Regulation (EU) 2026/1181 of 22 May 2026 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, opening and providing for the management of autonomous tariff quotas for certain fertilisers

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1181 29.5.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/1181 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2026 che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il mercato dell’Unione per taluni fattori produttivi di concimi a base di azoto dipende fortemente da importazioni da paesi terzi. Nel 2024 l’Unione ha importato 2 milioni di tonnellate di ammoniaca e 5,9 milioni di tonnellate di urea, segnatamente per produrre concimi a base di azoto. L’Unione ha inoltre importato in totale 6,7 milioni di tonnellate di concimi a base di azoto e di miscele contenenti azoto. Urea e ammoniaca sono fattori produttivi ad alta intensità di carbonio per concimi per i quali la diversificazione è difficile e richiede tempo. I concimi a base di azoto sono inoltre essenziali per gli agricoltori europei, che necessitano di un flusso commerciale sicuro e regolare di concimi a prezzi competitivi al fine di garantire la produzione agricola e la sicurezza alimentare. I prezzi di tali merci sono aumentati notevolmente dal 2021. (2) Per quanto riguarda i concimi a base di azoto che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Unione è un importatore netto strutturale, con un approvvigionamento concentrato in pochi paesi, e uno dei principali fornitori è la Federazione russa. (3) Attualmente una parte significativa dei fattori produttivi utilizzati per produrre concimi a base di azoto, e una parte significativa dei concimi a base di azoto è importata nell’Unione in esenzione da dazi da paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione. Ciononostante, l’Unione continua a importare un ampio volume di tali merci originarie di paesi soggetti alla tariffa doganale comune, con aliquote dei dazi doganali attualmente comprese tra il 5,5 % e il 6,5 %. (4) Tali dazi doganali determinano un aumento dei costi per i produttori di concimi a base di azoto e incidono sul prezzo dei concimi, il che a sua volta incide sul prezzo degli alimenti, sollevando preoccupazioni per quanto riguarda il potere d’acquisto dei consumatori, e per quanto riguarda gli agricoltori europei. Negli ultimi anni l’Unione ha registrato un aumento significativo dei prezzi dei concimi, mentre i prezzi di alcune merci agricole non hanno pienamente seguito la stessa tendenza. Tale situazione mette a dura prova la sostenibilità della produzione agricola dell’Unione. (5) Al fine di garantire un forte dinamismo del mercato dei concimi dell’Unione e di diversificare la catena di produzione dei concimi, è necessario agevolare l’importazione dei fattori produttivi utilizzati per produrre concimi a base di azoto, di taluni concimi a base di azoto e delle miscele contenenti azoto. È altresì fondamentale diversificare con urgenza le fonti di approvvigionamento con un allontanamento dalla Federazione russa, in particolare alla luce delle misure stabilite dal regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , che devono aumentare progressivamente i dazi doganali per alcune delle merci rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. (6) Negli ultimi anni i costi energetici elevati hanno inciso negativamente sulla produzione di concimi nell’Unione, in particolare sui concimi a base di azoto, dato che il gas naturale costituisce la loro fonte energetica principale e una materia prima. Ciò ha inciso in modo significativo sulla produzione e sulle vendite dell’industria dei concimi dell’Unione. I produttori di concimi dell’Unione devono ancora adattarsi a questo contesto complesso dovuto a fattori geopolitici. Qualsiasi misura adottata per migliorare l’approvvigionamento di concimi deve pertanto evitare di incidere negativamente sui produttori di concimi dell’Unione. (7) Poiché l’attuale produzione di concimi dell’Unione deve continuare a essere tutelata, è necessario aumentare la resilienza della sua catena di approvvigionamento favorendo la diversificazione dei suoi fattori produttivi e riducendo ulteriormente al minimo il rischio di dipendenze esterne. (8) È inoltre opportuno intervenire per ridurre i costi di importazione dei fattori produttivi utilizzati per produrre concimi a base di azoto, di taluni concimi a base di azoto e delle miscele contenenti azoto la cui produzione nell’Unione è insufficiente. (9) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni concimi a base di azoto la cui produzione nell’Unione è insufficiente, ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, è opportuno sospendere temporaneamente il dazio della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) per l’urea e l’ammoniaca, per taluni concimi a base di azoto, e per le miscele contenenti azoto fino a un determinato volume delle rispettive importazioni. Per tenere conto degli interessi dei produttori dell’Unione di tali merci e di quelli dei consumatori di concimi dell’Unione, la sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune è limitata, per ogni merce, al volume delle importazioni dell’Unione dalla nazione più favorita (NPF) per il 2024, escludendo le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, e aumentato di un’integrazione pari al 20 % dei volumi importati da tali due paesi nel 2024. La sospensione temporanea dei dazi doganali dovrebbe applicarsi per un anno. La Commissione dovrebbe monitorare la situazione sul mercato dei concimi e, se necessario, proporre la proroga o la modifica della sospensione dei dazi doganali per conseguire una diversificazione sufficiente e migliorare la disponibilità di concimi a prezzi competitivi per gli agricoltori europei. (10) È necessario escludere dall’ambito di applicazione della sospensione temporanea dei dazi doganali di cui al presente regolamento le importazioni dei fattori produttivi utilizzati per produrre concimi a base di azoto, di taluni concimi a base di azoto e delle miscele contenenti azoto originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati, direttamente o indirettamente, da tali paesi. L’esclusione dalla sospensione temporanea di cui al presente regolamento delle importazioni di merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate, direttamente o indirettamente, da tali paesi è coerente con l’azione esterna dell’Unione in altri settori, come enunciato all’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). (11) Lo stato delle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Tale deterioramento delle relazioni è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Federazione russa, in risposta alle azioni di quest’ultima nei confronti dell’Ucraina. L’Unione ha inoltre imposto dazi doganali più elevati sulle importazioni di concimi a base di azoto dalla Federazione russa rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. (12) La Federazione russa è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tuttavia, in virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell’articolo XXI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), l’Unione è sollevata dall’obbligo di accordare alle merci importate dalla Federazione russa i vantaggi concessi a merci simili importate da altri paesi («trattamento della nazione più favorita») qualora l’Unione ritenga che tali misure siano necessarie per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. (13) Anche tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte della Repubblica di Bielorussia e per via del suo sostegno alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Dall’ottobre 2020 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Repubblica di Bielorussia. L’Unione ha inoltre imposto dazi doganali più elevati sulle importazioni di concimi a base di azoto dalla Bielorussia rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. (14) La Repubblica di Bielorussia non è membro dell’OMC. L’Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell’accordo OMC, a concedere alle merci provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita né altri trattamenti in linea con tale accordo. Gli accordi commerciali vigenti tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza. (15) Conformemente al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale di garantire un approvvigionamento sufficiente di concimi a base di azoto ed evitare in tal modo gravi perturbazioni del mercato dell’Unione per tali prodotti, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché sull’apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE. (16) Al fine di promuovere la diversificazione delle forniture e ridurre i costi di produzione, prima della prossima stagione di impianto e semina, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   I dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 sono sospesi per i seguenti codici NC, per gli importi aggregati complessivi indicati nell’allegato del presente regolamento: a) codici NC 2814 10 00 e 2814 20 00 ; b) codici NC 3102 10 12 , 3102 10 15 , 3102 10 19 e 3102 10 90 ; c) codice NC 3102 21 00 ; d) codice NC 3102 60 00 ; e) codice NC 3102 80 00 ; f) codici NC 3105 20 10 e 3105 20 90 ; g) codice NC 3105 30 00 ; h) codice NC 3105 40 00 . 2.   La sospensione dei dazi doganali sulle merci classificate con i codici NC di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle importazioni di merci classificate con detti codici NC originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate, direttamente o indirettamente, da tali paesi. 3.   La sospensione dei dazi doganali sulle merci classificate con i codici NC di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h), non si applica alle importazioni di merci classificate con tali codici NC originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate, direttamente o indirettamente, da tali paesi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2025/1227. 4.   Sono aperti nuovi numeri d’ordine per i contingenti con i riferimenti elencati nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 La Commissione e gli Stati membri gestiscono i volumi dei contingenti di importazione stabiliti all’articolo 1 del presente regolamento secondo il sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 3 ) . Articolo 3 La Commissione monitora la situazione sul mercato dei concimi e, se necessario, propone la proroga o la modifica della sospensione di cui all’articolo 1 o del periodo di applicazione di cui all’articolo 4, o di entrambi. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica fino al 31 maggio 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. DAMIANOS ( 1 ) Regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi ( GU L, 2025/1227, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1227/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ALLEGATO Codice NC Volume del contingente tariffario (tonnellate metriche) Numero d’ordine 2814 10 00 , 2814 20 00 300 000 09.0172 3102 10 12 , 3102 10 15 , 3102 10 19 , 3102 10 90 890 000 09.0173 3102 21 00 413 000 09.0174 3102 60 00 27 000 09.0175 3102 80 00 583 000 09.0176 3105 20 10 , 3105 20 90 360 000 09.0177 3105 30 00 87 000 09.0178 3105 40 00 83 000 09.0179 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1181/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/1181 è il riferimento normativo per la sospensione temporanea dei dazi doganali su concimi e materie prime azotate, interessando direttamente importatori, produttori di fertilizzanti e operatori agricoli. Consulenti doganali e commercialisti devono considerare la classificazione NC, i contingenti tariffari autonomi, le esclusioni geografiche (Russia e Bielorussia), la gestione dei contingenti secondo il Regolamento di esecuzione UE 2015/2447, e il coordinamento con il Regolamento UE 2025/1227 sugli aumenti progressivi dei dazi.

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