Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1187/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 della Commissione, del 26 maggio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o giugno 2026

Pubblicato: 26/05/2026 In vigore dal: 26/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i prezzi rappresentativi e i dazi all'importazione applicabili ai melassi nel settore dello zucchero a partire dal 1° giugno 2026?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 della Commissione europea fissa i prezzi rappresentativi e i dazi doganali applicabili alle importazioni di melassi nell'Unione europea a decorrere dal 1° giugno 2026. La normativa si applica a due categorie di melassi identificate dai codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola), stabilendo per ciascuna il prezzo cif rappresentativo, il dazio all'importazione e l'eventuale dazio addizionale. Secondo l'allegato del regolamento, il prezzo rappresentativo per i melassi di canna è fissato a 18,84 EUR per 100 kg netti, mentre per i melassi di barbabietola è di 9,31 EUR per 100 kg netti; in entrambi i casi il dazio all'importazione è pari a zero, in sostituzione dell'aliquota della tariffa doganale comune. Questa disciplina riguarda direttamente gli importatori, i commercianti e le aziende del settore agroalimentare che operano con melassi, garantendo un accesso equo al mercato dell'Unione e proteggendo i produttori europei attraverso meccanismi di controllo dei prezzi all'importazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 della Commissione, del 26 maggio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o giugno 2026 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1187 of 26 May 2026 fixing the representative prices, import duties and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 1 June 2026

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1187 1.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1187 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2026 che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o giugno 2026 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare gli articoli 183 e 193 bis , considerando quanto segue: (1) L’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione ( 2 ) stabilisce che il prezzo di costo, assicurazione e nolo ( cost, insurance and freight , «cif») all’importazione dei melassi deve essere considerato il «prezzo rappresentativo» di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. (2) I prezzi cif all’importazione che non si riferiscono alla qualità tipo di cui all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 dovrebbero essere adeguati in funzione della quantità dei melassi offerta a norma dell’articolo 32 di tale regolamento di esecuzione. (3) I prezzi cif rappresentativi dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (4) A norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione ( 3 ) , se il prezzo cif rappresentativo dei melassi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 maggiorato del dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all’importazione devono essere sospesi e sostituiti dall’importo constatato dalla Commissione. Tale importo deve essere fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (5) I dazi all’importazione applicabili alle importazioni di detti melassi dovrebbero essere fissati in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835. (6) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo cif rappresentativo, è opportuno fissare dazi addizionali all’importazione a norma dell’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (7) I prezzi cif rappresentativi dovrebbero essere fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la Commissione può modificarli a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 della Commissione ( 4 ) stabilisce i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 a decorrere dal 1 o maggio 2026. (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003. (10) Al fine di garantire che i melassi importati abbiano un accesso equo al mercato dell’Unione, è necessario che il presente regolamento si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026 Per la Commissione A nome della presidente Elisabeth WERNER Direttrice generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo ( GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione ( GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 della Commissione, del 27 aprile 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o maggio 2026 ( GU L, 2026/1003, 30.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1003/oj ). ALLEGATO PREZZI RAPPRESENTATIVI, IMPORTI DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE E IMPORTI DEI DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE PER I MELASSI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO APPLICABILI A DECORRERE DAL 1 o GIUGNO 2026 (in EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto considerato Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto considerato ( 1 ) Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto considerato 1703 10 00 ( 2 ) 18,84 0 – 1703 90 00 ( 2 ) 9,31 0 – ( 1 ) Questo importo sostituisce, in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti ( 2 ) Importo fissato per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1187/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2026/1187 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale di melassi nel settore dello zucchero, disciplinando prezzi rappresentativi, dazi all'importazione e dazi addizionali secondo le regole della Politica Agricola Comune. Importatori, spedizionieri doganali e aziende agroalimentari lo consultano per determinare i costi di importazione, le tariffe doganali applicabili e la conformità alle norme UE su zucchero e melassi.

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