Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2026/1371 al regime dei dazi antidumping sui prodotti in fibra di vetro?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1371 corregge il precedente Regolamento UE 2026/831, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (GFR) provenienti da Bahrein, Egitto e Thailandia. La rettifica riguarda principalmente due aspetti: la descrizione tecnica del prodotto soggetto a dazio e i codici TARIC (Tariffa Doganale Comune) associati. Le autorità doganali nazionali avevano rilevato che la descrizione originaria non corrispondeva pienamente alla definizione stabilita nell'inchiesta, creando difficoltà nell'applicazione pratica della misura. Inoltre, i codici TARIC assegnati ai prodotti egiziani non erano allineati con quelli utilizzati nel precedente Regolamento UE 2020/870 relativo ai dazi compensativi sullo stesso prodotto. La rettifica mira a garantire coerenza normativa e corretta applicazione doganale, evitando conflitti tra i due regimi di protezione commerciale. Le aliquote di dazio rimangono invariate: 11,8% per il Bahrein, 11,0% per l'Egitto e tra il 15,3% e il 25,4% per la Thailandia, a seconda del produttore.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1371 of 22 June 2026 correcting Implementing Regulation (EU) 2026/831 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain continuous filament glass fibre products (GFR) originating in Bahrain, Egypt and Thailand
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1371
24.6.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1371 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2026
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/831
(
2
)
la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870
(
3
)
la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto.
(3)
Nell’attuare il regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 autorità doganali nazionali hanno osservato che la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 non rispecchiava pienamente la definizione del prodotto stabilita nell’inchiesta e descritta al considerando 49 di detto regolamento. Tale fatto era riconducibile a un errore redazionale presente nel dispositivo del regolamento. La descrizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 dovrebbe pertanto essere rettificata per essere allineata all’oggetto dell’inchiesta, come indicato al considerando 49 di tale regolamento.
(4)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di rettificare la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831.
(5)
Le autorità doganali nazionali hanno inoltre osservato che i codici addizionali TARIC assegnati nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto, sia per l’unico produttore esportatore specifico che per tutte le altre importazioni, non corrispondono ai codici addizionali TARIC assegnati allo stesso produttore esportatore e a tutte le altre importazioni dello stesso prodotto nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/870.
(6)
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha deciso di rettificare i codici addizionali TARIC di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 al fine di allinearli a quelli indicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 e di garantire la corretta attuazione delle misure.
(7)
Le rettifiche dovrebbero prendere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 , originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia.
Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Bahrein
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
11,8 %
89XI
Tutte le altre importazioni originarie del Bahrein
11,8 %
8999
Egitto
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
11,0 %
C540
Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto
11,0 %
C999
Thailandia
Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd.
25,4 %
89XJ
Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd.
15,3 %
89XK
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
25,4 %
8999»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia (
GU L, 2026/831, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/831/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (
GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1371/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/1371 è essenziale per chi opera nel commercio internazionale di prodotti in fibra di vetro, in quanto disciplina dazi antidumping, codici TARIC e misure di difesa commerciale dell'Unione europea. Importatori, esportatori e consulenti doganali devono consultarlo per classificazione tariffaria, corretta dichiarazione doganale e conformità alle misure protezionistiche dell'UE nei confronti di Bahrein, Egitto e Thailandia.
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