Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026
Quali sono gli importi della seconda quota di contributi che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2026?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio stabilisce gli importi della seconda rata dei contributi finanziari che ciascuno Stato membro dell'UE e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'anno 2026. L'importo totale della seconda quota è fissato a 250 milioni di euro, ripartito tra i 27 Stati membri e il Regno Unito secondo percentuali specifiche stabilite nell'allegato della decisione. La ripartizione segue il criterio di proporzionalità basato sulla capacità economica di ciascun paese: ad esempio, la Germania contribuisce il 20,58%, la Francia il 17,81% e l'Italia il 12,53%, mentre i paesi più piccoli come Malta contribuiscono lo 0,038%. Questa è la seconda delle rate annuali previste per il 2026, dopo la prima quota già versata nel 2025, e i versamenti devono essere effettuati direttamente alla Commissione europea secondo le modalità indicate nella decisione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026
EN: Council Decision (EU) 2026/1462 of 25 June 2026 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a second instalment for 2026
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1462
26.6.2026
DECISIONE (UE) 2026/1462 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2026
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(
1
)
(«accordo interno»), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall’articolo 1 dell’accordo interno.
(2)
A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 giugno 2026 la Commissione presenta una proposta che fissa l’importo della seconda quota del contributo per il 2026.
(4)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(5)
La decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio
(
3
)
fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700 000 000 EUR per la Commissione. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all’11
o
FES con la prima rata del 2025.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo della seconda quota per il 2026 è fissato a 250 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 2
Le parti del FES versano le seconde quote dei loro contributi individuali al FES per il 2026 alla Commissione conformemente all’allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYIOTOU
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj
.
(
3
)
Decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio, del 13 novembre 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che fissa il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2027, l’importo annuo del contributo per il 2026, l’importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029 (
GU L, 2025/2324, 14.11.2025, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2324/oj
).
ALLEGATO
SECONDA QUOTA DEI CONTRIBUTI AL FES PER IL 2026 (IN EUR)
Stati membri e Regno Unito
Ripartizione 11
o
FES (%)
Commissione
11
o
FES
Belgio
3,24927
8 123 175
Bulgaria
0,21853
546 325
Cechia
0,79745
1 993 625
Danimarca
1,98045
4 951 125
Germania
20,57980
51 449 500
Estonia
0,08635
215 875
Irlanda
0,94006
2 350 150
Grecia
1,50735
3 768 375
Spagna
7,93248
19 831 200
Francia
17,81269
44 531 725
Croazia
0,22518
562 950
Italia
12,53009
31 325 225
Cipro
0,11162
279 050
Lettonia
0,11612
290 300
Lituania
0,18077
451 925
Lussemburgo
0,25509
637 725
Ungheria
0,61456
1 536 400
Malta
0,03801
95 025
Paesi bassi
4,77678
11 941 950
Austria
2,39757
5 993 925
Polonia
2,00734
5 018 350
Portogallo
1,19679
2 991 975
Romania
0,71815
1 795 375
Slovenia
0,22452
561 300
Slovacchia
0,37616
940 400
Finlandia
1,50909
3 772 725
Svezia
2,93911
7 347 775
Regno unito
(
*1
)
14,67862
36 696 550
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
250 000 000
(
*1
)
A norma dell’articolo 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Cominità europea dell’energia atomica, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10
o
e dell’11
o
FES procedendo alla compensazione a fronte del suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1462/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione riguarda i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo (FES), strumento di finanziamento dell'aiuto esterno dell'UE disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1877. È rilevante per chi segue la contabilità pubblica, i bilanci degli Stati membri e le quote di partecipazione ai fondi europei, nonché per la gestione dei flussi di cassa verso le istituzioni comunitarie e il monitoraggio delle obbligazioni finanziarie internazionali.
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