Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente
Quale trattamento fiscale si applica alla fusione di fondi comuni di investimento alternativi italiani in comparti di un OICR lussemburghese?
Spiegato da FiscoAI
La fusione tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un comparto di un OICR estero (nel caso specifico una SICAV-FIAR lussemburghese) è considerata un'operazione fiscalmente neutra sia per gli organismi coinvolti che per i quotisti. Questo significa che non genera eventi realizzativi di reddito e non comporta liquidazione o rimborso delle quote originarie, ma solo l'estinzione del fondo incorporato e il trasferimento integrale del suo patrimonio nel comparto ricevente. Per gli OICR italiani coinvolti, l'operazione rientra nel regime di esenzione dalle imposte sul reddito previsto dall'articolo 73 del TUIR, poiché rappresenta una mera riorganizzazione senza soluzione di continuità nella gestione collettiva del risparmio. Ai quotisti non viene riconosciuto alcun evento imponibile perché la fusione non corrisponde a nessuna delle fattispecie tassabili previste (distribuzione di proventi, cessione, riscatto, liquidazione o switch), ma comporta semplicemente l'attribuzione di azioni equivalenti nel comparto ricevente in cambio delle quote detenute nel fondo assorbito.
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Riferimento normativo
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 69/2026
OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione
di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto
italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR)
non residente.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito anche ''Istante'') è una società di gestione del risparmio con sede
legale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ai
sensi della Direttiva AIFM e iscritta sia nella sezione dei gestori di fondi di investimento
alternativi (''FIA'') dell'albo delle ALFA tenuto dalla Banca d'Italia che presso il registro
tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (''AESFM'' o
''ESMA'').
....
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ALFA ha istituito e gestisce due fondi comuni di investimento mobiliari
alternativi riservati di diritto italiano denominati GMSF e CMSF (di seguito i ''Fondi
Feeder'').
I Fondi Feeder (registrati nei relativi albi e registri presso Banca d'Italia ed ESMA)
sono disciplinati dal Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento
Mobiliari Alternativi Italiani Riservati gestiti da ALFA da cui si evince, tra l'altro, che:
a) si qualificano come organismi di investimento collettivo (''OICR'') ''feeder'' ai
sensi dell'articolo 1, lettera mnovies), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
b) prevedono quattro classi di quote (Quote di Classe A, le Quote di Classe B,
le Quote di Classe I e le Quote di Classe D) la cui sottoscrizione è consentita sia ad
investitori professionali che ad investitori non professionali¿ le quote di Classe A, B e I
sono ad accumulazione dei proventi, mentre le quote di Classe D (ad oggi non emesse)
sono a distribuzione.
Il patrimonio dei Fondi Feeder è interamente investito (ad eccezione di una
limitata componente di liquidità) in due distinti comparti della società di investimento
a capitale variabile di diritto lussemburghese denominata BETA (di seguito ''Fondo
Master''), gestiti dalla stessa Istante (''AIFM Agreement''). Nello specifico:
a) il Fondo GMSF investe la totalità del proprio portafoglio nel comparto ...
Comparto AS del Fondo Master.
b) il Fondo CMSF investe la totalità del proprio portafoglio nel comparto ...
Comparto CS del Fondo Master.
Il Fondo Master è un OICR aperto mobiliare multicomparto riservato ad
investitori professionali, costituito nella forma di società di investimento a capitale
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variabile di diritto lussemburghese ai sensi della Legge lussemburghese del 23 luglio
2016 e per la sua qualifica di SICAVFIAR, è esente da imposte sui redditi delle società
in Lussemburgo.
La struttura del Fondo Master contempla allo stato cinque comparti, tra cui i due
comparti (il Comparto AS e il Comparto CS) oggetto di investimento da parte di Fondo
GMSF e Fondo CMSF.
Con riferimento ai comparti del Fondo Master investiti dal Fondo GMSF e Fondo
CMSF, sono previste le seguenti classi di azioni:
i) le Azioni di Classe AUSD, le Azioni di Classe AEUR, le Azioni di Classe
BUSD, le Azioni di Classe BEUR, le Azioni di Classe IMUSD, le Azioni di Classe
IMEUR, le Azioni di Classe IQUSD e le Azioni di Classe IQEUR che possono
essere sottoscritte da qualsiasi ''wellinformed investors'', come definiti dalla Legge
Lussemburghese del 23 luglio 2016, e commercializzate in Italia ai sensi dell'articolo
43 del TUF.
ii) le Azioni di Classe FUSD e le Azioni di Classe FEUR che possono essere
sottoscritte solo da fondi di investimento mobiliare gestiti dall'Istante.
Quindi, i Fondi Feeder hanno investito nel Comparto AS e nel Comparto CS
sottoscrivendo le Azioni di Classe F da quest'ultimi emesse.
In data 24 settembre 2025, il consiglio di amministrazione dell'Istante ha
approvato la bozza del progetto per la fusione:
a) del Fondo GMSF nel Comparto AS (di seguito ''Fusione GMSF'').
b) del Fondo CMSF nel Comparto CS (di seguito ''Fusione CMSF'' e unitamente
alla Fusione GMSF, le ''Fusioni'').
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Si tratta di fusioni tra due fondi di investimento mobiliare di diritto italiano e due
comparti di un OICR di diritto lussemburghese, definiti ''FIA'' ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, lett. a), della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di investimento alternativi
(''Direttiva AIFM'').
Le Fusioni realizzano l'integrazione dei due Fondi Feeder, gestiti dall'Istante, nei
comparti del Fondo Master in cui gli stessi Fondi Feeder investono il loro patrimonio,
eterogestiti dalla stessa Istante (il Comparto AS e il Comparto CS). Esse perseguono ''lo
scopo essenzialmente di ridurre la complessità strutturale dello schema di investimento
elidendo la struttura masterfeeder, efficientare i costi e accentrare gli investitori sul
fondo master'' (cfr. Progetto di fusione).
Alla data di efficacia delle Fusioni:
l'intero patrimonio dei Fondi Feeder sarà integralmente trasferito al rispettivo
comparto del Fondo Master (il Comparto AS per quanto riguarda il patrimonio del
Fondo GMSF e il Comparto CS per quanto riguarda il patrimonio del Fondo CMSF)
le Azioni di Classe F emesse dai comparti del Fondo Master (sottoscritte dai Fondi
Feeder) verranno annullate e ai quotisti dei Fondi Feeder verranno assegnate azioni di
nuova emissione di ciascuno dei due comparti (Comparto AS e Comparto CS) aventi
le medesime caratteristiche delle quote detenute dagli stessi fino a quel momento nei
Fondi Feeder in misura proporzionale al controvalore posseduto alla data di efficacia
della fusione non saranno previste distribuzioni in denaro o altri pagamenti o conguagli
a favore dei partecipanti dei Fondi Feeder e/o dei partecipanti del Comparto AS e del
Comparto CS.
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Sotto un profilo procedurale, trattandosi di FIA riservati, ai sensi dell'articolo
40bis, comma 5, del TUF, la descritta aggregazione non è soggetta alla preventiva
autorizzazione delle competenti autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob).
L'Istante chiede un parere in merito al trattamento fiscale applicabile alle Fusioni
ai fini delle imposte dirette, IVA e dell'imposta di registro, nonché il regime applicabile ai
quotisti dei Fondi Feeder e a quelli dei comparti del Fondo Master coinvolti (Comparto
AS e del Comparto CS) al fine del corretto assolvimento degli obblighi di sostituzione
d'imposta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante premette che il Fondo Master si qualifica come FIA ai sensi della
normativa lussemburghese e che tale qualificazione si evince anche dal registro dei FIA
tenuto dall'ESMA.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di un FIA sul
registro centrale gestito dall'ESMA è un elemento sufficiente a qualificare un ente
di investimento comunitario non conforme alla Direttiva UCITS IV come un OICR
comunitario (cfr. risposta n. 148 pubblicata l'11 luglio 2024).
Inoltre, vengono richiamate disposizioni relative agli organismi d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) armonizzati, da cui si evince che possono
costituire oggetto di un'operazione di ''fusione'' non solo OICR, ma anche comparti di
uno o più OICR, anche se stabiliti in Stati membri diversi.
Dalle norme richiamate emerge anche che la fusione implica l'estinzione del
precedente comparto di OICR, definito ''OICR oggetto di fusione'' (ciascuno dei Fondi
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Feeder nel caso oggetto della presente istanza) e il trasferimento totale delle relative
attività e passività, che confluiscono nell'altro comparto di OICR coinvolto (ciascuno
dei due comparti del Fondo Master, nel caso in esame), definiti individualmente ''OICR
ricevente'', con assegnazione di azioni o quote equivalenti ai partecipanti dell'OICR
oggetto di fusione.
Dal punto di vista fiscale, l'Istante ritiene, per le ragioni esposte di seguito, che
le Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF
nel Comparto CS) siano: a) irrilevanti ai fini IVA¿ b) soggette ad imposta di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro per ciascuna imposta)¿ c) non rilevanti ai
fini delle imposte sul reddito in capo agli organismi di investimento collettivo coinvolti
(i Fondi Feeder e i due comparti del Fondo Master)¿ d) neutrali per i quotisti dei Fondi
Feeder e dei due comparti del Fondo Master.
Ai fini IVA, l'Istante richiama quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett.
f), del d.P.R. n. 633 del 1972 ai sensi del quale ''non sono considerate cessioni di
beni ... i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società
e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti'' e per le prestazioni di servizi
ugualmente dispone l'articolo 3, comma 4, lett. f), del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.
L'esclusione da imposta per i trasferimenti che si verificano in dipendenza di
''analoghe operazioni'' poste in essere da enti non societari è confermata dall'Agenzia
delle Entrate con riferimento ad alcune operazioni di fusione tra enti non commerciali
(cfr. risoluzione n. 152/E del 11 aprile 2008)¿
La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che la finalità delle menzionate
disposizioni (che prevedono l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA dei
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trasferimenti a titolo oneroso o gratuito di universalità di beni e servizi, i quali
identificano anche le fusioni tra soggetti passivi del predetto tributo), è quella di
''agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese semplificandoli ed evitando di
gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato che egli avrebbe, in
ogni caso, recuperato successivamente mediante detrazione dell'IVA versata a monte''
(sentenza 30 maggio 2013, causa C651/11, X BV, punto 41).
L'Istante rileva che il riferimento al generale concetto di ''imprese o parti di
imprese'', utilizzato dai giudici comunitari non esclude l'applicabilità delle disposizioni
in esame anche ai fondi di investimento, in quanto l'espressione ''imprese o parti
di imprese'' identifica le attività economicamente rilevanti dalle quali scaturiscono i
presupposti impositivi per l'applicazione dell'IVA e comprende anche le attività poste in
essere dai fondi di investimento mobiliari, che sono rilevanti ai fini IVA sebbene esenti.
Ai fini dell'imposta di registro, l'Istante ritiene che, in assenza di specifiche
norme riferite alle fusioni tra organismi di investimento collettivo del risparmio, trovino
applicazione le disposizioni relative ad analoghe aggregazioni di società di capitali e, in
particolare l'articolo 4, lettera b), della Tariffa Parte Prima allegata al Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1986 (TUR).
Tale norma introdotta in recepimento della Direttiva 2008/7/CE prevede
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro per le fusioni tra
società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi,
le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità
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giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o
agricole.
Ai fini delle imposte sui redditi, l'irrilevanza delle operazioni di aggregazioni tra
organismi collettivi di investimento si fonda sui seguenti argomenti:
a) ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli OICR
istituiti in Italia (i Fondi Feeder nel caso di specie), pur essendo soggetti passivi ai fini
IRES quali enti non commerciali, sono esenti dalle imposte sul reddito e tale regime di
esenzione si estende anche alle operazioni di riorganizzazione, non essendo escluso ove
vengano poste in essere operazioni straordinarie fisiologiche (cfr., tra l'altro, Circolare
n. 33/E del 7 luglio 2011 e Circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012).
b) le Fusioni, sulla base della ricostruzione civilistica e regolamentare, hanno
natura meramente riorganizzativa e non comportano la liquidazione dei Fondi Feeder
e il successivo apporto del loro patrimonio nei due comparti del Fondo Master. Più
in dettaglio, le operazioni determinano la mera confluenza del patrimonio dei Fondi
Feeder in quello dei due comparti del Fondo Master (il Comparto AS e il Comparto CS)
senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto di gestione collettiva del risparmio,
rappresentando un'operazione meramente riorganizzativa che non dà luogo ad alcuna
operazione intersoggettiva acquisizione del patrimonio detenuto da ciascuno dei Fondi
Feeder, ma esclusivamente la prosecuzione dell'attività gestoria dei beni immessi negli
stessi Fondi Feeder presso il Comparto AS e il Comparto CS. Non è quindi possibile
rinvenire alcun evento realizzativo rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Tale conclusione trova conferma nella prassi dell'Agenzia delle Entrate:
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i) nella risoluzione n. 25/E del 1° marzo 2004 viene affermata la neutralità fiscale
di una fusione di alcuni fondi di investimento mobiliari aperti di diritto italiano.
ii) nella risposta n. 206 pubblicata il 18 ottobre 2024 viene affermata la neutralità
fiscale di una fusione di un OICR di diritto lussemburghese (SICAV) in un fondo di
investimento mobiliare di diritto italiano e analogo principio dovrebbe estendersi alla
fusione di un fondo di diritto italiano in un OICR di diritto lussemburghese.
In merito al regime fiscale applicabile ai partecipanti agli OICR, le Fusioni non
costituiscono una fattispecie imponibile per nessuno dei quotisti dei Fondi Feeder, in
quanto ai sensi dell'articolo 10ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, gli investitori
dei Fondi Feeder possono conseguire redditi di capitale e redditi diversi di natura
finanziaria solo al verificarsi dei seguenti eventi: i) distribuzione di proventi, in costanza
di partecipazione all'organismo di investimento, ii) riscatto o liquidazione delle quote o
azioni, iii) cessione delle quote o azioni, iv) trasferimento di quote o azioni ad un diverso
intestatario (si considera cessione), v) conversione di quote o azioni da un comparto ad
un altro dello stesso fondo (c.d. ''switch'', si considera rimborso).
Quest'ultima norma, quindi, non include tra gli eventi imponibili la fusione di
un fondo di diritto italiano con un OICR estero, per effetto della quale il concambio
delle quote dovrebbe essere effettuato in modo da attribuire agli investitori dei fondi
incorporati (i Fondi Feeder) una partecipazione nel fondo incorporante (i.e. il Comparto
AS e il Comparto CS del Fondo Master) di valore pari a quella detenuta nel comparto
assorbito.
Per i medesimi motivi, la fusione, con conseguente estinzione di ciascuno dei
Fondi Feeder nei due comparti del Fondo Master, non può neanche essere assimilata
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all'operazione di ''switch'', da intendersi come rimborso e successiva sottoscrizione (cfr.
Regolamento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015).
Le Fusioni, comportando unicamente la mera confluenza del patrimonio del
Fondo GMSF nel Comparto AS e del Fondo CMSF nel Comparto CS, senza che si
verifichi alcuna soluzione di continuità nel rapporto di gestione collettiva del risparmio,
non determina né la liquidazione, né il rimborso delle quote del Fondo GMSF e del
Fondo CMSF.
Nel caso in esame, non è previsto il rimborso delle quote dei Fondi Feeder a
favore dei relativi quotisti e la successiva sottoscrizione delle azioni del Comparto AS e
del Comparto CS, in quanto la fusione non comporterà alcun tipo di disinvestimento e
successivo reinvestimento da parte dei quotisti bensì solamente l'attribuzione delle azioni
del Comparto AS e del Comparto CS ai quotisti dei Fondi Feeder in cambio delle quote
già detenute dai medesimi, rispettivamente, nel Fondo GMSF e nel Fondo CMSF.
In ragione di quanto sopra, a detta dell'Istante, le Fusioni non costituiscono un
evento imponibile per i quotisti coinvolti e l'Istante non sarà tenuta ad alcun obbligo
di sostituzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 26quinquies, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si precisa che le considerazioni che seguono assumono
valenza esclusivamente fiscale, ferma restando ogni diversa valutazione da parte
della competente Autorità di vigilanza in ordine alla correttezza regolamentare ed
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alla conformità alla disciplina extra tributaria dell'operazione descritta nell'istanza di
interpello.
I quesiti oggetto dell'interpello si riferiscono a fusioni in cui sono coinvolti
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, avvenendo tra
un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori
professionali (SICAVFIAR).
Per FIA si intendono tipologie di fondi che raccolgono capitale da una pluralità
di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio degli investitori e in autonomia dai
medesimi, in base a una determinata politica d'investimento, ma che non necessitano
di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (c.d. Direttiva UCITS). Pertanto, si tratta
dei fondi diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
ricompresi in quest'ultima direttiva. Detti ''OICR alternativi'' rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).
Con riferimento agli OICVM, la Direttiva UCITS prevede che la fusione è
un'operazione con la quale ''uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento,
detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere
liquidati, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a
un relativo comparto, denominato «OICVM ricevente», in cambio dell'assegnazione di
quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento
in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote''
(articolo 2, paragrafo 1, lettera p), romanino i). Nel caso in cui la fusione coinvolga
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almeno due OICVM stabiliti in Stati membri diversi, l'operazione si definisce ''fusione
transfrontaliera'' (articolo 2, paragrafo 1, lettera q)).
La fusione nazionale e quella transfrontaliera di OICR sono disciplinate dagli
articoli 40bis e 40ter del TUF. Inoltre, il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione
collettiva del risparmio (emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio
2015, come da ultimo modificato dal Provvedimento del 12 marzo 2024) definisce, al
Titolo I, Capitolo I, articolo 1, numero 16), la fusione di OICR come l'operazione in
cui ''uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione)
trasferendo tutte le loro attività e passività ad un altro OICR o comparto di OICR
esistente (OICR ricevente)''. La stessa disposizione prevede, inoltre, che ''i partecipanti
agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi,
quote o azioni dell'OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro
non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni''.
Dalle citate norme regolamentari se ne deduce che la fusione è un'operazione
con la quale un OICR (o un suo comparto) i) viene sciolto senza liquidazione e ii)
comporta il trasferimento di tutte le sue attività e passività che confluiscono nell'altro
OICR coinvolto, definito ''OICR ricevente'' (o relativo comparto), iii) in cambio
dell'assegnazione di quote equivalenti ai partecipanti dell'OICR oggetto di fusione.
Ai fini delle imposte dirette, si ricorda che gli OICR istituiti in Italia sono
soggetti passivi ai fini IRES quali enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lett.
c), del TUIR), ma esenti dalle imposte sul reddito (ai sensi del comma 5quinquies del
medesimo articolo 73) a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione
''sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale'', da parte delle competenti Authority.
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Con la risposta n. 206, pubblicata il 18 ottobre 2024, con riferimento ad una
fusione transfrontaliera per incorporazione dei comparti di una SICAV multicomparto
di diritto lussemburghese (rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS)
in fondi comuni di diritto italiano (rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva
UCITS), è stato chiarito che «posto che la fusione comporta unicamente lo scioglimento
dei comparti incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei
fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in
capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente ''neutrale''
anche nei confronti dell'investitore residente».
Alla medesima conclusione è dato pervenire nel caso di specie in capo agli
organismi di investimento collettivo coinvolti nella rappresentata fusione (i fondi Feeder
e i due comparti del Fondo Master) atteso che:
a) le fusioni hanno natura meramente riorganizzativa non dando origine ad alcun
evento realizzativo e non comportano la liquidazione dei Fondi Feeder;
b) l'intero patrimonio dei Fondi Feeder sarà integralmente trasferito al rispettivo
comparto del Fondo Master (il Comparto AS per il patrimonio del Fondo GMSF e il
Comparto CS per il patrimonio del Fondo CMSF).
c) le Azioni di Classe F emesse dai comparti del Fondo Master (sottoscritte dai
Fondi Feeder) verranno annullate (senza che sia previsto alcun rimborso) e ai quotisti
dei Fondi Feeder verranno assegnate azioni di nuova emissione di ciascuno dei due
comparti (il Comparto AS e il Comparto CS) aventi le medesime caratteristiche delle
quote detenute dagli stessi fino a quel momento nei Fondi Feeder in misura proporzionale
al controvalore posseduto alla data di efficacia della fusione.
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Pertanto, posto che la fusione in oggetto comporta unicamente lo scioglimento dei
fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti
incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti, in capo ai
partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente neutrale a cui va
applicato il naturale regime di esenzione degli OICR.
Per quanto attiene alla rilevanza ai fini IVA dell'operazione di cui trattasi, si
evidenzia che, tenuto conto delle considerazioni espresse in tema di imposte sui redditi in
ordine all'assenza di un trasferimento delle azioni o quote del fondo, di un riscatto delle
stesse, o di un rimborso o di una loro conversione, l'operazione di fusione in esame non
assume alcuna rilevanza ai fini dell'IVA, difettando il requisito oggettivo di applicazione
del tributo. L'operazione, infatti, non soddisfa la definizione di cessione di beni, né
costituisce prestazione di servizi secondo il d.P.R. n. 633 del 1972.
In merito all'imposta di registro, applicabile in virtù del principio di alternatività
fra i due tributi, al di là della evidenziata assenza di profili realizzativi nella vicenda
oggetto di interpello, nel caso di specie si ritiene applicabile la disposizione di cui
all'articolo 7 della Tabella annessa al TUR che prevede una specifica esclusione
dall'obbligo di registrazione per taluni atti, fra i quali quelli relativi «alla istituzione di
fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso
delle relative quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei
relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati
al collocamento nel territorio dello Stato».
Nel caso in cui fosse presentato per la registrazione, il relativo atto sconterebbe
l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 7 del TUR; analogamente,
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troverebbe applicazione l'imposta in misura fissa laddove l'atto fosse redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata (articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al
medesimo testo unico).
In ordine al trattamento fiscale applicabile ai quotisti, si evidenzia che dalla
partecipazione agli OICR possono derivare, in capo ai soggetti residenti, sia redditi di
capitale, sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi d'impresa.
In ordine alla tipologia degli eventi realizzativi delle sopra menzionate categorie
reddituali, ed alla riconducibilità o meno fra detti eventi della fusione fra comparti di
OICR, si rileva quanto segue.
L'articolo 26quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone l'applicazione di una
ritenuta sui redditi di capitale (di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR)
derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani (ad esclusione di quelli immobiliari)
e lussemburghesi storici. L'evento realizzativo di redditi di capitale che costituisce il
presupposto per l'applicazione della ritenuta è rappresentato, in primis, dal plusvalore
generato dalla gestione del patrimonio e, dunque, viene assoggettato a tassazione il
provento distribuito al quotista in costanza di partecipazione all'OICR.
Assumono, inoltre, rilevanza i seguenti eventi relativi alle quote o azioni
dell'OICR: la cessione (alla quale viene equiparato il trasferimento di quote o azioni a
rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi, ed incluse le
ipotesi di trasferimento mediante successione o donazione), il riscatto o la liquidazione,
nonché le operazioni c.d. di ''switch'', consistenti nella conversione di quote o azioni da
un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo multi
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compartimentale, le quali sono equiparate, dal comma 6 dell'articolo 26 quinquies del
d.P.R. n. 600 del 1973, alle ipotesi di rimborso.
Costituiscono eventi rilevanti ai fini della produzione di redditi diversi di natura
finanziaria (nello specifico, plusvalenze) la negoziazione delle quote del fondo (articolo
67, comma 1, lettera cter), del TUIR) ed il rimborso delle stesse, anche se sottoscritte
all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso
come previsto dal comma 1quater del medesimo articolo 67. Tale ultimo comma include
altresì fra le plusvalenze tassabili anche quelle derivanti dal rimborso delle quote o azioni
di OICR realizzate mediante operazioni di switch.
Sono, infine, assoggettati a tassazione come reddito d'impresa i redditi derivanti
dalle quote di OICR detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, in forza dell'articolo 85
del TUIR.
Nei confronti dei soggetti non residenti, come indicati nell'articolo 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, non sono soggetti ad imposizione i proventi derivanti
dalla partecipazione a OICVM italiani percepiti (articolo 26quinquies, comma 5 del
d.P.R. n. 600) e le relative plusvalenze (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461).
Con riferimento alla percezione di proventi derivanti dalla partecipazione a
OICR esteri, sia armonizzati (conformi alla Direttiva UCITS) sia non armonizzati
(non conformi alla Direttiva UCITS), per i quotisti residenti assumono rilievo fiscale i
medesimi eventi rilevanti ai fini della partecipazione in OICR italiani. L'articolo 10ter
della l. n. 77 del 1983 dispone, infatti, l'applicazione (ai commi 1 e 2) di una ritenuta nella
misura del 26 per cento sui proventi distribuiti da OICVM armonizzati e da OICR esteri
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(diversi da quelli immobiliari) non armonizzati, istituiti in Paesi UE o SEE considerati
white list ed i cui gestori siano soggetti a forme di vigilanza nel Paese estero di istituzione.
La ritenuta opera sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote
o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni
medesime. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui trattasi si considera cessione
anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario e si qualifica come rimborso
l'operazione di switch.
Da ciò discende che, in base alla disciplina vigente, la fusione di un fondo con
il comparto di un altro fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di
reddito assoggettabile a tassazione in capo ai quotisti, in quanto non è riconducibile a
nessuna delle predette fattispecie impositive.
In particolare, detta operazione non si traduce in un trasferimento delle azioni
o quote dei fondi assorbiti ad intestatari diversi da quelli che originariamente le
detenevano, il che esclude la configurabilità della cessione o del trasferimento ad altro
titolo.
Inoltre, la fusione con conseguente estinzione dei fondi incorporati nel soggetto
incorporante non può essere assimilata all'operazione di switch, dal momento che non si
configura un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione di quote. Il regolamento
della Banca d'Italia del 2015 (Titolo V, Capitolo I, paragrafo 4.2.1, nota 21), già citato,
definisce infatti le operazioni di switch come «operazioni di rimborso e successiva
sottoscrizione». Con circolare n. 19/E del 4 giugno 2013 è stato chiarito che «sebbene
l'operazione di switch non comporti la percezione dei proventi da parte dell'investitore,
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il passaggio da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento,
costituendo un'operazione di disinvestimento delle quote o azioni e di reinvestimento dei
proventi conseguiti, dà luogo ad imposizione dei redditi di capitale conseguiti».
Pertanto, la fusione oggetto della fattispecie rappresentata, si configura come un
evento irrilevante ai fini fiscali anche in capo ai quotisti sia dei Fondi Feeder sia dei
comparti del Fondo Master.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi
prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto, e non si estendono
a questioni diverse da quelle oggetto di specifico quesito, restando impregiudicato il
potere di controllo dell'Amministrazione.
Per la Direttrice Centrale
Atto di delega RU 292186 dell'11 luglio 2025
IL CAPO SETTORE ad interim
(firmato digitalmente)
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La fusione di OICR rappresenta un'operazione rilevante per commercialisti e gestori di fondi che operano con organismi di investimento collettivo alternativi, SICAV estere e FIA. La neutralità fiscale si applica secondo l'articolo 73 del TUIR (esenzione OICR), l'articolo 10-ter della legge 77/1983 (tassazione quotisti) e il principio di irrilevanza fiscale delle operazioni meramente riorganizzative, escludendo la configurabilità di cessioni, riscatti o switch e garantendo la continuità della gestione collettiva del risparmio senza imposizione di sostituzione d'imposta.
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