Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 212/2000

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quale trattamento fiscale si applica alla fusione di fondi comuni di investimento alternativi italiani in comparti di un OICR lussemburghese?

Spiegato da FiscoAI
La fusione tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un comparto di un OICR estero (nel caso specifico una SICAV-FIAR lussemburghese) è considerata un'operazione fiscalmente neutra sia per gli organismi coinvolti che per i quotisti. Questo significa che non genera eventi realizzativi di reddito e non comporta liquidazione o rimborso delle quote originarie, ma solo l'estinzione del fondo incorporato e il trasferimento integrale del suo patrimonio nel comparto ricevente. Per gli OICR italiani coinvolti, l'operazione rientra nel regime di esenzione dalle imposte sul reddito previsto dall'articolo 73 del TUIR, poiché rappresenta una mera riorganizzazione senza soluzione di continuità nella gestione collettiva del risparmio. Ai quotisti non viene riconosciuto alcun evento imponibile perché la fusione non corrisponde a nessuna delle fattispecie tassabili previste (distribuzione di proventi, cessione, riscatto, liquidazione o switch), ma comporta semplicemente l'attribuzione di azioni equivalenti nel comparto ricevente in cambio delle quote detenute nel fondo assorbito.

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Riferimento normativo

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 69/2026 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA (di seguito anche ''Istante'') è una società di gestione del risparmio con sede legale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi della Direttiva AIFM e iscritta sia nella sezione dei gestori di fondi di investimento alternativi (''FIA'') dell'albo delle ALFA tenuto dalla Banca d'Italia che presso il registro tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (''AESFM'' o ''ESMA''). .... Pagina 2 di 18 ALFA ha istituito e gestisce due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano denominati GMSF e CMSF (di seguito i ''Fondi Feeder''). I Fondi Feeder (registrati nei relativi albi e registri presso Banca d'Italia ed ESMA) sono disciplinati dal Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliari Alternativi Italiani Riservati gestiti da ALFA da cui si evince, tra l'altro, che: a) si qualificano come organismi di investimento collettivo (''OICR'') ''feeder'' ai sensi dell'articolo 1, lettera m­novies), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF). b) prevedono quattro classi di quote (Quote di Classe A, le Quote di Classe B, le Quote di Classe I e le Quote di Classe D) la cui sottoscrizione è consentita sia ad investitori professionali che ad investitori non professionali¿ le quote di Classe A, B e I sono ad accumulazione dei proventi, mentre le quote di Classe D (ad oggi non emesse) sono a distribuzione. Il patrimonio dei Fondi Feeder è interamente investito (ad eccezione di una limitata componente di liquidità) in due distinti comparti della società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese denominata BETA (di seguito ''Fondo Master''), gestiti dalla stessa Istante (''AIFM Agreement''). Nello specifico: a) il Fondo GMSF investe la totalità del proprio portafoglio nel comparto ... Comparto AS del Fondo Master. b) il Fondo CMSF investe la totalità del proprio portafoglio nel comparto ... Comparto CS del Fondo Master. Il Fondo Master è un OICR aperto mobiliare multi­comparto riservato ad investitori professionali, costituito nella forma di società di investimento a capitale Pagina 3 di 18 variabile di diritto lussemburghese ai sensi della Legge lussemburghese del 23 luglio 2016 e per la sua qualifica di SICAVFIAR, è esente da imposte sui redditi delle società in Lussemburgo. La struttura del Fondo Master contempla allo stato cinque comparti, tra cui i due comparti (il Comparto AS e il Comparto CS) oggetto di investimento da parte di Fondo GMSF e Fondo CMSF. Con riferimento ai comparti del Fondo Master investiti dal Fondo GMSF e Fondo CMSF, sono previste le seguenti classi di azioni: i) le Azioni di Classe A­USD, le Azioni di Classe A­EUR, le Azioni di Classe B­USD, le Azioni di Classe B­EUR, le Azioni di Classe IM­USD, le Azioni di Classe IM­EUR, le Azioni di Classe IQ­USD e le Azioni di Classe IQ­EUR che possono essere sottoscritte da qualsiasi ''well­informed investors'', come definiti dalla Legge Lussemburghese del 23 luglio 2016, e commercializzate in Italia ai sensi dell'articolo 43 del TUF. ii) le Azioni di Classe F­USD e le Azioni di Classe F­EUR che possono essere sottoscritte solo da fondi di investimento mobiliare gestiti dall'Istante. Quindi, i Fondi Feeder hanno investito nel Comparto AS e nel Comparto CS sottoscrivendo le Azioni di Classe F da quest'ultimi emesse. In data 24 settembre 2025, il consiglio di amministrazione dell'Istante ha approvato la bozza del progetto per la fusione: a) del Fondo GMSF nel Comparto AS (di seguito ''Fusione GMSF''). b) del Fondo CMSF nel Comparto CS (di seguito ''Fusione CMSF'' e unitamente alla Fusione GMSF, le ''Fusioni''). Pagina 4 di 18 Si tratta di fusioni tra due fondi di investimento mobiliare di diritto italiano e due comparti di un OICR di diritto lussemburghese, definiti ''FIA'' ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di investimento alternativi (''Direttiva AIFM''). Le Fusioni realizzano l'integrazione dei due Fondi Feeder, gestiti dall'Istante, nei comparti del Fondo Master in cui gli stessi Fondi Feeder investono il loro patrimonio, etero­gestiti dalla stessa Istante (il Comparto AS e il Comparto CS). Esse perseguono ''lo scopo essenzialmente di ridurre la complessità strutturale dello schema di investimento elidendo la struttura master­feeder, efficientare i costi e accentrare gli investitori sul fondo master'' (cfr. Progetto di fusione). Alla data di efficacia delle Fusioni: ­ l'intero patrimonio dei Fondi Feeder sarà integralmente trasferito al rispettivo comparto del Fondo Master (il Comparto AS per quanto riguarda il patrimonio del Fondo GMSF e il Comparto CS per quanto riguarda il patrimonio del Fondo CMSF) le Azioni di Classe F emesse dai comparti del Fondo Master (sottoscritte dai Fondi Feeder) verranno annullate e ai quotisti dei Fondi Feeder verranno assegnate azioni di nuova emissione di ciascuno dei due comparti (Comparto AS e Comparto CS) aventi le medesime caratteristiche delle quote detenute dagli stessi fino a quel momento nei Fondi Feeder in misura proporzionale al controvalore posseduto alla data di efficacia della fusione non saranno previste distribuzioni in denaro o altri pagamenti o conguagli a favore dei partecipanti dei Fondi Feeder e/o dei partecipanti del Comparto AS e del Comparto CS. Pagina 5 di 18 Sotto un profilo procedurale, trattandosi di FIA riservati, ai sensi dell'articolo 40­bis, comma 5, del TUF, la descritta aggregazione non è soggetta alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob). L'Istante chiede un parere in merito al trattamento fiscale applicabile alle Fusioni ai fini delle imposte dirette, IVA e dell'imposta di registro, nonché il regime applicabile ai quotisti dei Fondi Feeder e a quelli dei comparti del Fondo Master coinvolti (Comparto AS e del Comparto CS) al fine del corretto assolvimento degli obblighi di sostituzione d'imposta. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante premette che il Fondo Master si qualifica come FIA ai sensi della normativa lussemburghese e che tale qualificazione si evince anche dal registro dei FIA tenuto dall'ESMA. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di un FIA sul registro centrale gestito dall'ESMA è un elemento sufficiente a qualificare un ente di investimento comunitario non conforme alla Direttiva UCITS IV come un OICR comunitario (cfr. risposta n. 148 pubblicata l'11 luglio 2024). Inoltre, vengono richiamate disposizioni relative agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) armonizzati, da cui si evince che possono costituire oggetto di un'operazione di ''fusione'' non solo OICR, ma anche comparti di uno o più OICR, anche se stabiliti in Stati membri diversi. Dalle norme richiamate emerge anche che la fusione implica l'estinzione del precedente comparto di OICR, definito ''OICR oggetto di fusione'' (ciascuno dei Fondi Pagina 6 di 18 Feeder nel caso oggetto della presente istanza) e il trasferimento totale delle relative attività e passività, che confluiscono nell'altro comparto di OICR coinvolto (ciascuno dei due comparti del Fondo Master, nel caso in esame), definiti individualmente ''OICR ricevente'', con assegnazione di azioni o quote equivalenti ai partecipanti dell'OICR oggetto di fusione. Dal punto di vista fiscale, l'Istante ritiene, per le ragioni esposte di seguito, che le Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF nel Comparto CS) siano: a) irrilevanti ai fini IVA¿ b) soggette ad imposta di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro per ciascuna imposta)¿ c) non rilevanti ai fini delle imposte sul reddito in capo agli organismi di investimento collettivo coinvolti (i Fondi Feeder e i due comparti del Fondo Master)¿ d) neutrali per i quotisti dei Fondi Feeder e dei due comparti del Fondo Master. Ai fini IVA, l'Istante richiama quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633 del 1972 ai sensi del quale ''non sono considerate cessioni di beni ... i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti'' e per le prestazioni di servizi ugualmente dispone l'articolo 3, comma 4, lett. f), del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972. L'esclusione da imposta per i trasferimenti che si verificano in dipendenza di ''analoghe operazioni'' poste in essere da enti non societari è confermata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ad alcune operazioni di fusione tra enti non commerciali (cfr. risoluzione n. 152/E del 11 aprile 2008)¿ La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che la finalità delle menzionate disposizioni (che prevedono l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA dei Pagina 7 di 18 trasferimenti a titolo oneroso o gratuito di universalità di beni e servizi, i quali identificano anche le fusioni tra soggetti passivi del predetto tributo), è quella di ''agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato che egli avrebbe, in ogni caso, recuperato successivamente mediante detrazione dell'IVA versata a monte'' (sentenza 30 maggio 2013, causa C651/11, X BV, punto 41). L'Istante rileva che il riferimento al generale concetto di ''imprese o parti di imprese'', utilizzato dai giudici comunitari non esclude l'applicabilità delle disposizioni in esame anche ai fondi di investimento, in quanto l'espressione ''imprese o parti di imprese'' identifica le attività economicamente rilevanti dalle quali scaturiscono i presupposti impositivi per l'applicazione dell'IVA e comprende anche le attività poste in essere dai fondi di investimento mobiliari, che sono rilevanti ai fini IVA sebbene esenti. Ai fini dell'imposta di registro, l'Istante ritiene che, in assenza di specifiche norme riferite alle fusioni tra organismi di investimento collettivo del risparmio, trovino applicazione le disposizioni relative ad analoghe aggregazioni di società di capitali e, in particolare l'articolo 4, lettera b), della Tariffa Parte Prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986 (TUR). Tale norma introdotta in recepimento della Direttiva 2008/7/CE prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro per le fusioni tra società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità Pagina 8 di 18 giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Ai fini delle imposte sui redditi, l'irrilevanza delle operazioni di aggregazioni tra organismi collettivi di investimento si fonda sui seguenti argomenti: a) ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli OICR istituiti in Italia (i Fondi Feeder nel caso di specie), pur essendo soggetti passivi ai fini IRES quali enti non commerciali, sono esenti dalle imposte sul reddito e tale regime di esenzione si estende anche alle operazioni di riorganizzazione, non essendo escluso ove vengano poste in essere operazioni straordinarie fisiologiche (cfr., tra l'altro, Circolare n. 33/E del 7 luglio 2011 e Circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012). b) le Fusioni, sulla base della ricostruzione civilistica e regolamentare, hanno natura meramente riorganizzativa e non comportano la liquidazione dei Fondi Feeder e il successivo apporto del loro patrimonio nei due comparti del Fondo Master. Più in dettaglio, le operazioni determinano la mera confluenza del patrimonio dei Fondi Feeder in quello dei due comparti del Fondo Master (il Comparto AS e il Comparto CS) senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto di gestione collettiva del risparmio, rappresentando un'operazione meramente riorganizzativa che non dà luogo ad alcuna operazione intersoggettiva acquisizione del patrimonio detenuto da ciascuno dei Fondi Feeder, ma esclusivamente la prosecuzione dell'attività gestoria dei beni immessi negli stessi Fondi Feeder presso il Comparto AS e il Comparto CS. Non è quindi possibile rinvenire alcun evento realizzativo rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Tale conclusione trova conferma nella prassi dell'Agenzia delle Entrate: Pagina 9 di 18 i) nella risoluzione n. 25/E del 1° marzo 2004 viene affermata la neutralità fiscale di una fusione di alcuni fondi di investimento mobiliari aperti di diritto italiano. ii) nella risposta n. 206 pubblicata il 18 ottobre 2024 viene affermata la neutralità fiscale di una fusione di un OICR di diritto lussemburghese (SICAV) in un fondo di investimento mobiliare di diritto italiano e analogo principio dovrebbe estendersi alla fusione di un fondo di diritto italiano in un OICR di diritto lussemburghese. In merito al regime fiscale applicabile ai partecipanti agli OICR, le Fusioni non costituiscono una fattispecie imponibile per nessuno dei quotisti dei Fondi Feeder, in quanto ai sensi dell'articolo 10­ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, gli investitori dei Fondi Feeder possono conseguire redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria solo al verificarsi dei seguenti eventi: i) distribuzione di proventi, in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, ii) riscatto o liquidazione delle quote o azioni, iii) cessione delle quote o azioni, iv) trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario (si considera cessione), v) conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo (c.d. ''switch'', si considera rimborso). Quest'ultima norma, quindi, non include tra gli eventi imponibili la fusione di un fondo di diritto italiano con un OICR estero, per effetto della quale il concambio delle quote dovrebbe essere effettuato in modo da attribuire agli investitori dei fondi incorporati (i Fondi Feeder) una partecipazione nel fondo incorporante (i.e. il Comparto AS e il Comparto CS del Fondo Master) di valore pari a quella detenuta nel comparto assorbito. Per i medesimi motivi, la fusione, con conseguente estinzione di ciascuno dei Fondi Feeder nei due comparti del Fondo Master, non può neanche essere assimilata Pagina 10 di 18 all'operazione di ''switch'', da intendersi come rimborso e successiva sottoscrizione (cfr. Regolamento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015). Le Fusioni, comportando unicamente la mera confluenza del patrimonio del Fondo GMSF nel Comparto AS e del Fondo CMSF nel Comparto CS, senza che si verifichi alcuna soluzione di continuità nel rapporto di gestione collettiva del risparmio, non determina né la liquidazione, né il rimborso delle quote del Fondo GMSF e del Fondo CMSF. Nel caso in esame, non è previsto il rimborso delle quote dei Fondi Feeder a favore dei relativi quotisti e la successiva sottoscrizione delle azioni del Comparto AS e del Comparto CS, in quanto la fusione non comporterà alcun tipo di disinvestimento e successivo reinvestimento da parte dei quotisti bensì solamente l'attribuzione delle azioni del Comparto AS e del Comparto CS ai quotisti dei Fondi Feeder in cambio delle quote già detenute dai medesimi, rispettivamente, nel Fondo GMSF e nel Fondo CMSF. In ragione di quanto sopra, a detta dell'Istante, le Fusioni non costituiscono un evento imponibile per i quotisti coinvolti e l'Istante non sarà tenuta ad alcun obbligo di sostituzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 26­quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare si precisa che le considerazioni che seguono assumono valenza esclusivamente fiscale, ferma restando ogni diversa valutazione da parte della competente Autorità di vigilanza in ordine alla correttezza regolamentare ed Pagina 11 di 18 alla conformità alla disciplina extra tributaria dell'operazione descritta nell'istanza di interpello. I quesiti oggetto dell'interpello si riferiscono a fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, avvenendo tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV­FIAR). Per FIA si intendono tipologie di fondi che raccolgono capitale da una pluralità di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio degli investitori e in autonomia dai medesimi, in base a una determinata politica d'investimento, ma che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (c.d. Direttiva UCITS). Pertanto, si tratta dei fondi diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ricompresi in quest'ultima direttiva. Detti ''OICR alternativi'' rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM). Con riferimento agli OICVM, la Direttiva UCITS prevede che la fusione è un'operazione con la quale ''uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, denominato «OICVM ricevente», in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote'' (articolo 2, paragrafo 1, lettera p), romanino i). Nel caso in cui la fusione coinvolga Pagina 12 di 18 almeno due OICVM stabiliti in Stati membri diversi, l'operazione si definisce ''fusione transfrontaliera'' (articolo 2, paragrafo 1, lettera q)). La fusione nazionale e quella transfrontaliera di OICR sono disciplinate dagli articoli 40­bis e 40­ter del TUF. Inoltre, il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio (emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, come da ultimo modificato dal Provvedimento del 12 marzo 2024) definisce, al Titolo I, Capitolo I, articolo 1, numero 16), la fusione di OICR come l'operazione in cui ''uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività ad un altro OICR o comparto di OICR esistente (OICR ricevente)''. La stessa disposizione prevede, inoltre, che ''i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell'OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni''. Dalle citate norme regolamentari se ne deduce che la fusione è un'operazione con la quale un OICR (o un suo comparto) i) viene sciolto senza liquidazione e ii) comporta il trasferimento di tutte le sue attività e passività che confluiscono nell'altro OICR coinvolto, definito ''OICR ricevente'' (o relativo comparto), iii) in cambio dell'assegnazione di quote equivalenti ai partecipanti dell'OICR oggetto di fusione. Ai fini delle imposte dirette, si ricorda che gli OICR istituiti in Italia sono soggetti passivi ai fini IRES quali enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR), ma esenti dalle imposte sul reddito (ai sensi del comma 5­quinquies del medesimo articolo 73) a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione ''sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale'', da parte delle competenti Authority. Pagina 13 di 18 Con la risposta n. 206, pubblicata il 18 ottobre 2024, con riferimento ad una fusione transfrontaliera per incorporazione dei comparti di una SICAV multi­comparto di diritto lussemburghese (rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS) in fondi comuni di diritto italiano (rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS), è stato chiarito che «posto che la fusione comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente ''neutrale'' anche nei confronti dell'investitore residente». Alla medesima conclusione è dato pervenire nel caso di specie in capo agli organismi di investimento collettivo coinvolti nella rappresentata fusione (i fondi Feeder e i due comparti del Fondo Master) atteso che: a) le fusioni hanno natura meramente riorganizzativa non dando origine ad alcun evento realizzativo e non comportano la liquidazione dei Fondi Feeder; b) l'intero patrimonio dei Fondi Feeder sarà integralmente trasferito al rispettivo comparto del Fondo Master (il Comparto AS per il patrimonio del Fondo GMSF e il Comparto CS per il patrimonio del Fondo CMSF). c) le Azioni di Classe F emesse dai comparti del Fondo Master (sottoscritte dai Fondi Feeder) verranno annullate (senza che sia previsto alcun rimborso) e ai quotisti dei Fondi Feeder verranno assegnate azioni di nuova emissione di ciascuno dei due comparti (il Comparto AS e il Comparto CS) aventi le medesime caratteristiche delle quote detenute dagli stessi fino a quel momento nei Fondi Feeder in misura proporzionale al controvalore posseduto alla data di efficacia della fusione. Pagina 14 di 18 Pertanto, posto che la fusione in oggetto comporta unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti, in capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente neutrale a cui va applicato il naturale regime di esenzione degli OICR. Per quanto attiene alla rilevanza ai fini IVA dell'operazione di cui trattasi, si evidenzia che, tenuto conto delle considerazioni espresse in tema di imposte sui redditi in ordine all'assenza di un trasferimento delle azioni o quote del fondo, di un riscatto delle stesse, o di un rimborso o di una loro conversione, l'operazione di fusione in esame non assume alcuna rilevanza ai fini dell'IVA, difettando il requisito oggettivo di applicazione del tributo. L'operazione, infatti, non soddisfa la definizione di cessione di beni, né costituisce prestazione di servizi secondo il d.P.R. n. 633 del 1972. In merito all'imposta di registro, applicabile in virtù del principio di alternatività fra i due tributi, al di là della evidenziata assenza di profili realizzativi nella vicenda oggetto di interpello, nel caso di specie si ritiene applicabile la disposizione di cui all'articolo 7 della Tabella annessa al TUR che prevede una specifica esclusione dall'obbligo di registrazione per taluni atti, fra i quali quelli relativi «alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle relative quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato». Nel caso in cui fosse presentato per la registrazione, il relativo atto sconterebbe l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 7 del TUR; analogamente, Pagina 15 di 18 troverebbe applicazione l'imposta in misura fissa laddove l'atto fosse redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata (articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo testo unico). In ordine al trattamento fiscale applicabile ai quotisti, si evidenzia che dalla partecipazione agli OICR possono derivare, in capo ai soggetti residenti, sia redditi di capitale, sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi d'impresa. In ordine alla tipologia degli eventi realizzativi delle sopra menzionate categorie reddituali, ed alla riconducibilità o meno fra detti eventi della fusione fra comparti di OICR, si rileva quanto segue. L'articolo 26­quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone l'applicazione di una ritenuta sui redditi di capitale (di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR) derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani (ad esclusione di quelli immobiliari) e lussemburghesi storici. L'evento realizzativo di redditi di capitale che costituisce il presupposto per l'applicazione della ritenuta è rappresentato, in primis, dal plusvalore generato dalla gestione del patrimonio e, dunque, viene assoggettato a tassazione il provento distribuito al quotista in costanza di partecipazione all'OICR. Assumono, inoltre, rilevanza i seguenti eventi relativi alle quote o azioni dell'OICR: la cessione (alla quale viene equiparato il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi, ed incluse le ipotesi di trasferimento mediante successione o donazione), il riscatto o la liquidazione, nonché le operazioni c.d. di ''switch'', consistenti nella conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo multi Pagina 16 di 18 compartimentale, le quali sono equiparate, dal comma 6 dell'articolo 26 quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973, alle ipotesi di rimborso. Costituiscono eventi rilevanti ai fini della produzione di redditi diversi di natura finanziaria (nello specifico, plusvalenze) la negoziazione delle quote del fondo (articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del TUIR) ed il rimborso delle stesse, anche se sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come previsto dal comma 1­quater del medesimo articolo 67. Tale ultimo comma include altresì fra le plusvalenze tassabili anche quelle derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICR realizzate mediante operazioni di switch. Sono, infine, assoggettati a tassazione come reddito d'impresa i redditi derivanti dalle quote di OICR detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, in forza dell'articolo 85 del TUIR. Nei confronti dei soggetti non residenti, come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, non sono soggetti ad imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani percepiti (articolo 26­quinquies, comma 5 del d.P.R. n. 600) e le relative plusvalenze (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461). Con riferimento alla percezione di proventi derivanti dalla partecipazione a OICR esteri, sia armonizzati (conformi alla Direttiva UCITS) sia non armonizzati (non conformi alla Direttiva UCITS), per i quotisti residenti assumono rilievo fiscale i medesimi eventi rilevanti ai fini della partecipazione in OICR italiani. L'articolo 10­ter della l. n. 77 del 1983 dispone, infatti, l'applicazione (ai commi 1 e 2) di una ritenuta nella misura del 26 per cento sui proventi distribuiti da OICVM armonizzati e da OICR esteri Pagina 17 di 18 (diversi da quelli immobiliari) non armonizzati, istituiti in Paesi UE o SEE considerati white list ed i cui gestori siano soggetti a forme di vigilanza nel Paese estero di istituzione. La ritenuta opera sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui trattasi si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario e si qualifica come rimborso l'operazione di switch. Da ciò discende che, in base alla disciplina vigente, la fusione di un fondo con il comparto di un altro fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai quotisti, in quanto non è riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive. In particolare, detta operazione non si traduce in un trasferimento delle azioni o quote dei fondi assorbiti ad intestatari diversi da quelli che originariamente le detenevano, il che esclude la configurabilità della cessione o del trasferimento ad altro titolo. Inoltre, la fusione con conseguente estinzione dei fondi incorporati nel soggetto incorporante non può essere assimilata all'operazione di switch, dal momento che non si configura un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione di quote. Il regolamento della Banca d'Italia del 2015 (Titolo V, Capitolo I, paragrafo 4.2.1, nota 21), già citato, definisce infatti le operazioni di switch come «operazioni di rimborso e successiva sottoscrizione». Con circolare n. 19/E del 4 giugno 2013 è stato chiarito che «sebbene l'operazione di switch non comporti la percezione dei proventi da parte dell'investitore, Pagina 18 di 18 il passaggio da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento, costituendo un'operazione di disinvestimento delle quote o azioni e di reinvestimento dei proventi conseguiti, dà luogo ad imposizione dei redditi di capitale conseguiti». Pertanto, la fusione oggetto della fattispecie rappresentata, si configura come un evento irrilevante ai fini fiscali anche in capo ai quotisti sia dei Fondi Feeder sia dei comparti del Fondo Master. Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto, e non si estendono a questioni diverse da quelle oggetto di specifico quesito, restando impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione. Per la Direttrice Centrale Atto di delega RU 292186 dell'11 luglio 2025 IL CAPO SETTORE ad interim (firmato digitalmente)

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La fusione di OICR rappresenta un'operazione rilevante per commercialisti e gestori di fondi che operano con organismi di investimento collettivo alternativi, SICAV estere e FIA. La neutralità fiscale si applica secondo l'articolo 73 del TUIR (esenzione OICR), l'articolo 10-ter della legge 77/1983 (tassazione quotisti) e il principio di irrilevanza fiscale delle operazioni meramente riorganizzative, escludendo la configurabilità di cessioni, riscatti o switch e garantendo la continuità della gestione collettiva del risparmio senza imposizione di sostituzione d'imposta.

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