Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, commi 2 e 2–bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Interpello antiabuso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212
Quando un conferimento di partecipazioni in una holding può essere considerato abusivo dal punto di vista fiscale, e quali sono i criteri che l'Agenzia delle Entrate utilizza per valutarlo?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate valuta l'abusività di operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato (articolo 177, commi 2 e 2-bis del TUIR) verificando tre elementi costitutivi: la presenza di un vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione, e l'essenzialità del vantaggio fiscale stesso. Nel caso esaminato, una riorganizzazione societaria con conferimenti successivi di partecipazioni in holding non è considerata abusiva se risponde a finalità riorganizzative concrete e documentate, come la centralizzazione di funzioni gestionali, la protezione di asset aziendali, la stabilizzazione dell'assetto proprietario, o la preparazione di passaggi generazionali. L'Amministrazione riconosce che il conferimento in holding unipersonale (comma 2-bis) persegue un'esigenza riorganizzativa riferita al patrimonio personale dei soci, distinta dalla riorganizzazione del gruppo nel suo complesso (comma 2). Tuttavia, l'Agenzia si riserva di contestare l'abusività qualora emerga che le operazioni siano strumentali ad aggirare i termini di holding period previsti dalla participation exemption, in particolare se il conferimento in holding pluripersonale fosse preordinato alla cessione della partecipazione per beneficiare del regime pex con un holding period ridotto rispetto ai 60 mesi richiesti per le holding unipersonali.
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Riferimento normativo
Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, commi 2 e 2–bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Interpello antiabuso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 160/2024
OGGETTO: Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di
realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, commi 2 e 2–bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)
– Interpello antiabuso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della
legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La sig.ra Mevia e i sig.ri Tizio, Caio e Sempronio (di seguito, gli ''Istanti''
o singolarmente considerati ''Istante'') congiuntamente richiedono una valutazione
antiabuso in relazione a due operazioni di conferimento realizzate in sequenza,
finalizzate alla riorganizzazione dell'assetto di controllo della società Alfa S.r.l., attiva
nei settori dello sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione di [...].Una
delle operazioni è stata già posta in opera, in data [...] 2023, mentre la seconda ancora
non è stata realizzata.
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Come precisato in risposta alla richiesta della documentazione integrativa,
nell'assetto antecedente all'effettuazione della prima operazione, Alfa deteneva il 100 per
cento delle quote di quattro società (italiane e estere), una delle quali a sua volta detiene
il 100 per cento di due società estere.
Viene rappresentato che, in considerazione della crescita del business di Alfa
(che è giunta ad avere circa [...] dipendenti e un fatturato stimato nel 2023 pari
a circa [...] di euro), è stata ideata un'operazione di riorganizzazione dell'assetto di
controllo di Alfa, rispondente alle seguenti finalità: «a) adeguare l'assetto societario
allo sviluppo dell'operatività della Società e del gruppo che seguirà (in ottica di
diversificazione, internazionalizzazione, etc.); b) tutelare determinati asset presenti, ma
soprattutto futuri (i.e. investimenti immobiliari, etc.) da eventuali rischi operativi; c)
stabilizzare l'assetto proprietario della Società, evitando che eventuali dissidi trai soci
compromettano lo sviluppo della stessa; d) agevolare il potenziale ingresso di nuovi
partner finanziari o industriali nel capitale sociale della Società, ma, al contempo,
garantire agli istanti, attuali soci unitariamente considerati di mantenere un rilevante
potere di direzione e controllo sulla Società; e) consentire agli istanti di sviluppare
individualmente ed autonomamente nuove iniziative imprenditoriali come anche futuri
passaggi generazionali, senza che tali iniziative possano compromettere l'operatività
della Società».
Prima dell'avvio della predetta riorganizzazione, gli Istanti erano gli unici soci di
Alfa, ciascuno con una quota di partecipazione al capitale sociale e diritti di voto pari
al 25 per cento.
La prospettata riorganizzazione si compone delle seguenti due operazioni:
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1) il conferimento (cd. ''Primo Conferimento'') congiunto da parte degli Istanti
delle quote detenute in Alfa nella società di nuova costituzione Beta holding, in regime
di realizzo controllato, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''Tuir''). Tale operazione è stata
realizzata, con atto di conferimento sottoscritto in data [...] 2023. Come precisato con
documentazione integrativa, all'esito dell'operazione gli Istanti detengono ciascuno una
quota di partecipazione in Beta holding pari al 25 per cento, con i diritti di voto attribuiti
in proporzione alle quote
2) il conferimento (c.d. ''Secondo Conferimento'') da parte di ciascun Istante,
della propria quota in Beta holding, a beneficio di quattro holding unipersonali di
nuova costituzione, ciascuna interamente partecipata esclusivamente dal conferente.
I conferimenti avverrebbero, ricorrendone tutti i presupposti, in regime di realizzo
controllato, ai sensi dell'articolo 177, comma 2bis, del Tuir.
All'esito della riorganizzazione, le quattro holding unipersonali riconducibili a
ciascun Istante deterranno ciascuna il 25 per cento del capitale di Beta holding, la quale
a sua volta deterrà il 100 per cento del capitale di Alfa.
Gli Istanti precisano che la riorganizzazione prospettata intende conseguire le
seguenti finalità:
a) adeguamento dell'assetto societario allo sviluppo dell'operatività di Alfa. In
particolare, gli Istanti rappresentano che con la costituzione di Beta holding:
a.1) «si consente di allocare diverse attività future in capo a Beta holding,
ed in particolare determinate funzioni centralizzate a beneficio di diverse società del
gruppo (infatti, attualmente management sta valutando lo sviluppo delle attività di
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facility management e di treasury in capo alla Beta holding)». A tale riguardo, con
documentazione integrativa, gli Istanti hanno precisato che, in data [...] 2024, Beta
holding ha acquisito un fabbricato industriale e, in data [...] 2024, un complesso
immobiliare composto da diverse unità immobiliari. Alfa conduce anche in locazione o
leasing una serie di immobili. Rispetto a detti immobili, e ad altri immobili da acquisire in
futuro, il management intende sviluppare in capo a Beta holding una struttura operativa
dedicata al facility management. In capo a Beta holding, inoltre, è stata implementata
la funzione di treasury di gruppo, e viene valutata l'eventuale implementazione della
funzione di cash pooling di gruppo. Al riguardo, gli Istanti hanno precisato che è stato
recentemente assunto il primo dipendente addetto alla tesoreria;
a.2) «si agevola la creazione di nuove partecipate (a livello della stessa Alfa),
finalizzate alla diversificazione e internazionalizzazione del gruppo, le quali verranno
costituite e/o acquisite direttamente dalla Beta holding e non dalla Alfa, consentendole
di non stravolgere la sua natura di società operativa». Al riguardo, sono state richiamate
le seguenti previste azioni: «a) l'acquisizione di una società [...]; b) la costituzione
di una società [...]; c) la costituzione di una società [...]». Al riguardo, in sede di
documentazione integrativa, è stata illustrata l'avvenuta acquisizione/costituzione, tra
[...], di quattro società, [...]. Dette società sono tutte partecipate integralmente da Beta
holding e, dunque, si pongono, nella catena societaria di controllo, allo stesso livello di
Alfa. È stato precisato, inoltre, che è prevista [...] la costituzione di una partecipata [...];
a.3) «si potranno adottare schemi organizzativi interni che coinvolgano le figure
operative apicali, che non necessariamente corrispondono agli attuali o a tutti gli
attuali istanti, nell'ambito dell'organo amministrativo della società operativa, senza
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che in tale organo siano necessariamente coinvolti tutti gli istanti, i quali in ultima
istanza rappresentano la proprietà ma non necessariamente devono gestire le attività
operative»;
b) tutela dei futuri asset sociali (quali ad esempio investimenti in immobili
strumentali, eventuali nuovi marchi, etc.) da eventuali rischi operativi. Viene
rappresentato al riguardo che alcuni asset saranno acquisiti da Beta holding «tutelandoli
dai rischi operativi conseguenti l'attività svolta da Alfa e dalle altre società del gruppo
operative che verranno costituite e acquisite». Viene rappresentato al riguardo «che
sono in corso trattative avanzate per l'acquisto di un immobile destinato a mensa per i
dipendenti del gruppo [...] nonché di altri immobili destinati ad essere utilizzati ai fini
aziendali». Nel merito, le acquisizioni sono state evidenziate in sede di documentazione
integrativa (si veda punto a.1);
c) stabilizzazione dell'assetto proprietario, evitando che eventuali dissidi tra i soci
compromettano lo sviluppo operativo di Alfa «e del futuro gruppo». Viene rappresentato
al riguardo che dopo la riorganizzazione «eventuali dissidi tra gli istanti [...] potranno
riflettersi direttamente sulla gestione di Beta holding ma non (almeno direttamente) sulla
gestione della società operativa Alfa e delle ulteriori società operative che verranno
costituite/acquisite»;
d) agevolazione del potenziale ingresso di nuovi partner industriali o finanziari
nel capitale sociale di Alfa, «garantendo al contempo gli attuali Soci di mantenere un
rilevante potere di direzione e controllo». Viene rappresentato, al riguardo, che «nuovi
partner potranno entrare nella compagine societaria di Alfa (e/o delle altre società
operative del gruppo che potranno essere costituite/acquisite), garantendo tuttavia
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agli istanti [...] di mantenere una posizione dominante, mediante i voti esercitabili
congiuntamente tramite Beta holding». Viene precisato che «allo stato attuale, non
vi è in essere alcuna trattativa concreta per l'ingresso di nuovi partner nel capitale
sociale della Alfa» ma che, tuttavia, «sussiste un forte interesse da parte di operatori
finanziari internazionali di primario standing nonché di potenziali partner industriali
per entrare in partnership con la Società». In sede di documentazione integrativa, gli
Istanti precisano che, dato il settore di operatività di Alfa [...], in forte espansione, e la
conseguente crescita di Alfa, è sorto l'interesse di fondi di investimento e investment
bank nazionali e internazionali. Precisano, inoltre, che ci sono stati incontri esplorativi,
che il management ha scelto di rimanere indipendente, e che non si escludono future
parntnership. In tale prospettiva, ovvero in caso di ingresso in Alfa di partner industriali
o finanziari, la costituzione di Beta holding consentirà agli Istanti, per il tramite delle
holding unipersonali, di mantenere indirettamente, e congiuntamente, il controllo o
un'influenza significativa su Alfa, attraverso l'espressione di una volontà comune in seno
all'assemblea dei soci di Alfa medesima.
e) gli Istanti, attraverso le holding unipersonali, potrebbero procedere allo
sviluppo individuale ed autonomo di nuove iniziative imprenditoriali (fruendo a tal
fine di dividendi distribuiti da Beta holding, che acquisirà dette risorse, a vario titolo,
da Alfa e dalle eventuali ulteriori società operative del gruppo costituite/acquisite), e
alla programmazione «di eventuali processi finalizzati al passaggio generazionale»
senza che le decisioni assunte al livello delle holding unipersonali possano influire
sull'operatività di Alfa e Beta holding.
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Ciò posto, gli Istanti chiedono se la prospettata riorganizzazione, attuata
attraverso il Primo e il Secondo Conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo
177, commi 2 e 2bis del Tuir, configuri una fattispecie di abuso del diritto ai sensi
dell'articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Gli Istanti richiamano le norme e i documenti di prassi che disciplinano i
conferimenti in regime di realizzo controllato, con particolare riguardo a talune risposte
ad interpello fornite al riguardo.
In particolare, gli Istanti citano la risposta ad interpello n. 203, pubblicata il
21 aprile 2022 (non in tema di abuso del diritto) relativa a operazioni successive di
conferimento in regime controllato, ex articolo 177, commi 2 e 2bis del Tuir.
Richiamano altresì la risposta n. 215 del 26 aprile 2022, con la quale è stato
confermato che il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una
newco holding ex articolo 177, comma 2, del Tuir non è elusivo (sebbene preordinato
alla percezione, da parte della società conferitaria, di dividendi in esenzione ai sensi
dell'articolo 89 del Tuir o alla successiva vendita della partecipazione nella società
conferita in regime pex ai sensi dell'articolo 87 del Tuir) a condizione tuttavia che le
società conferitarie esercitino «un'attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego
attivo ed efficace delle risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi. Per contro,
qualora tale circostanza non si verificasse, ossia se alla costituzione delle società
oggetto della riorganizzazione non dovesse seguire l'effettivo esercizio di un'attività
imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso e proporzionalmente
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adeguato delle risorse provenienti (anche) dai dividendi potrebbe configurarsi una
fattispecie abusiva».
Viene, inoltre, richiamata la risposta ad interpello n. 30, pubblicata il 8 ottobre
2018 (fornita in data precedente all'entrata in vigore del comma 2bis dell'articolo 177
del Tuir) in cui è stata ritenuta abusiva la successione di un'operazione di conferimento
in una holding (in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177 del Tuir) e
successiva scissione della medesima a beneficio di holding unipersonali, e la risposta ad
interpello n. 14, pubblicata il 12 gennaio 2023 in cui è stata ritenuta abusiva l'operazione
di conferimento in una holding (in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo
175 del Tuir) seguita dalla scissione della medesima holdingconferitaria a beneficio di
holding unipersonali.
Ciò posto, gli Istanti ritengono che la riorganizzazione descritta, in particolare
con i conferimenti ancora da effettuare, non presenti profili di elusività.
Al riguardo, argomentano che «non si rinviene nell'operazione di
riorganizzazione prospettata alcun aggiramento di principi tributari né alcun vantaggio
fiscale indebito. Nella specie, in particolare, le holding unipersonali e Beta holding
non impiegheranno la liquidità proveniente dalla Società attraverso la distribuzione dei
dividendi (o ad altro titolo) per scopi attinenti alla sfera personale degli istanti (ad
esempio, concedendo prestiti o garanzie a favore dei soci o dei loro familiari oppure
acquistando beni dei soci o dai loro familiari).
La liquidità sarà infatti impiegata per scopi prettamente imprenditoriali delle
società.
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Inoltre, si evidenzia come l'elusività della fattispecie ravvisata nelle risposte
ad interpello n. 14/2023 e n. 30/2018 non sia rinvenibile nel caso di specie in cui al
primo conferimento segue, non una scissione, ma un secondo conferimento a cui risulta
applicabile il regime dell'art. 177, c. 2bis del TUIR (norma non ancora introdotta nel
2018)».
Infine, gli Istanti evidenziano che l'operazione è supportata dalle valide ragioni
economiche descritte nel quesito, e già richiamate.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rileva che per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate
in ordine all'abusività di una determinata fattispecie ai sensi dell'articolo 10bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le istanze di interpello, presentate ai sensi del successivo
articolo 11, comma 1, lettera c), della citata legge, devono indicare, tra l'altro, come
specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (par. 1.3):
i) gli elementi qualificanti l'operazione;
ii) il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
iii) le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una
contestazione in termini di abuso del diritto.
Secondo il disposto del comma 1 del citato articolo 10bis, affinché un'operazione
possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e
provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
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a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ''indebito'', costituito da ''benefici'',
anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i
principi dell'ordinamento tributario;
b) l'assenza di ''sostanza economica'' dell'operazione o delle operazioni poste in
essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre
effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l'essenzialità del conseguimento di un ''vantaggio fiscale''.
L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio
di assenza di abusività.
Con il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non
possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre
elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali
(anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento
strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).
Tutto ciò premesso, di seguito si procederà, prioritariamente alla verifica della
possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla
verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo l'indebito vantaggio fiscale in
assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al
riscontro della presenza di indebito vantaggio, si proseguirà nell'analisi della sussistenza
degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica e essenzialità del
vantaggio indebito). Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli
elementi, l'Amministrazione finanziaria procederà all'analisi della fondatezza e della non
marginalità delle ragioni extrafiscali.
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Nel caso di specie, gli Istanti chiedono una valutazione antiabuso in ordine a
una riorganizzazione dell'assetto di controllo di Alfa, società operativa che prima della
riorganizzazione risultava partecipata da ciascuno di essi, con quote pari ciascuna al 25
per cento del capitale sociale e con diritti di voto nell'assemblea ordinaria in proporzione
alle quote societarie.
La riorganizzazione si articola in due fasi, la prima delle quali è stata già
realizzata, con atto del [...] 2023, con il quale gli Istanti hanno congiuntamente conferito
in Beta holding, società di nuova costituzione, le proprie partecipazioni in Alfa.
Il Primo Conferimento è avvenuto, ricorrendone le condizioni, in regime
di realizzo controllato, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del Tuir. All'esito del
conferimento, ciascun Istante è risultato titolare di una partecipazione al capitale sociale
di Beta holding pari al 25 per cento nonché titolare di diritti di voto, anche in questo
caso, in proporzione alle quote sociali.
Successivamente, ciascun Istante intende effettuare il Secondo Conferimento,
ovvero il conferimento della propria quota in Beta holding in quattro singole
holding unipersonali, ciascuna partecipata unicamente dal conferente. Il conferimento
avverrebbe, ricorrendone i relativi presupposti, in regime di realizzo controllato, ai sensi
dell'articolo 177, comma 2bis, del Tuir.
Al riguardo, occorre precisare che, ai fini del presente parere antiabuso, si assume
che sia per il Primo Conferimento che per il Secondo Conferimento sussistano tutti i
requisiti normativamente previsti ai fini dell'accesso al regime di realizzo controllato di
cui ai commi 2 e 2bis dell'articolo 177 del Tuir (posto che nessuno specifico quesito
interpretativo al riguardo è stato formulato).
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Ciò posto, si osserva che l'articolo 177, commi 2 e 2bis, del Tuir delinea
un peculiare regime di determinazione del reddito del soggetto conferente in caso
di conferimenti di partecipazioni che consentono alla società conferitaria di acquisire
il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite (comma 2), ovvero di
partecipazioni che soddisfano determinate soglie di qualificazione e vengono conferite
in società partecipate unicamente dal conferente (comma 2bis).
Al verificarsi delle condizioni poste dalle singole disposizioni richiamate, i
conferimenti effettuati (che, in linea generale, in applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9, commi 2 e 5 del Tuir, generano per il conferente una plusvalenza
tassabile pari alla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il
suo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente) possono non far emergere
alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi,
l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all'ultimo
valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. ''neutralità
indotta'', cfr. circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, e risoluzione 16 ottobre 2023, n. 56/E).
La norma di cui al successivo comma 2bis estende il realizzo controllato
ai conferimenti di partecipazioni effettuati in società interamente partecipate dal
conferente, a condizione che le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale
di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a
quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ''qualificate'' da quelle ''non
qualificate''.
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Il riferimento al ''conferente'' porta a ritenere che la volontà del legislatore
sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la
detenzione di partecipazioni ''qualificate''.
Il conferente sostanzialmente converte una partecipazione qualificata diretta in
una analoga partecipazione qualificata indirettamente detenuta attraverso il controllo
totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla
disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale
in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della
partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding
unipersonale riconducibile al singolo conferente.
Nel caso di conferimento ai sensi del comma 2bis dell'articolo 177, inoltre, viene
in rilievo la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma stesso, per cui, all'esito
di detto conferimento, «il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso
fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni
conferite con le modalità di cui al presente comma».
In base a tale disposizione, nei confronti della società unipersonale conferitaria
viene esteso a 60 mesi il periodo di minimo possesso delle partecipazioni societarie,
previsto in 12 mesi dall'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (il cd. holding period),
ai fini dell'applicazione della participation exemption (di seguito, regime pex), ovvero
dell'esenzione al 95 per cento, ai fini Ires, delle plusvalenze da cessione di partecipazioni
societarie.
Ciò comporta che la società, che ha ricevuto una partecipazione societaria all'esito
di un conferimento effettuato ai sensi dell'articolo 177, comma 2bis,d el Tuir, può
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cedere, usufruendo del regime pex, la partecipazione dopo 60 mesi dal conferimento
medesimo. La cessione effettuata prima del decorso di 60 mesi, pertanto, genera per
la società cedente una plusvalenza interamente imponibile (ovvero una minusvalenza
totalmente deducibile).
La disposizione appare volta a evitare possibili impieghi strumentali del regime
di cui al citato comma 2bis, contrastanti con le finalità riorganizzative dei conferimenti
ivi previsti e finalizzati, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica non in regime
d'impresa (considerata anche l'assenza di un'analoga previsione per i regimi di cui agli e
177, commi 1 e 2, del Tuir), a evitare che simili conferimenti vengano posti in essere per
far transitare le partecipazioni, oggetto di conferimento, ''in neutralità fiscale'' dal regime
di tassazione Irpef a quello più favorevole dell'Ires, esclusivamente al fine di cedere le
stesse, nell'immediatezza del conferimento, fruendo del regime pex.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, la riorganizzazione si articola
nel Primo Conferimento (in regime di realizzo controllato, ai sensi del comma 2
dell'articolo 177) con il quale i soci (Istanti) intendono creare un nuovo anello
della catena partecipativa, Beta holding, cui attribuire funzioni specifiche (facility
management e di treasury), funzionale a distinguere il governo del gruppo complessivo
dalla guida manageriale della società operativa Alfa.
In linea con gli obiettivi riorganizzativi rappresentati, la neocostituita Beta
holding è stata già utilizzata per successive acquisizioni di partecipazioni societarie e
verrà utilizzata per l'acquisire ulteriori asset distinti dalla società operativa Alfa.
Nel rappresentato contesto riorganizzativo, inoltre, Beta holding si configura
come una società holding attraverso cui gli Istanti potranno gestire i rapporti sociali,
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preservando l'operatività di Alfa e attraverso la quale far valere unitariamente gli interessi
degli stessi Istanti, consentendo loro di mantenere il controllo del business di Alfa, anche
a seguito di eventuali ingressi di terzi nel capitale della medesima società operativa.
Come dichiarato, infatti, uno degli obiettivi della riorganizzazione è quello di «agevolare
il potenziale ingresso di nuovi partner finanziari o industriali nel capitale sociale di Alfa,
ma, al contempo, garantire agli istanti, attuali soci unitariamente considerati di
mantenere un rilevante potere di direzione e controllo su Alfa».
Nell'ottica riorganizzativa prospettata, il Secondo Conferimento da parte di
ciascun socio delle partecipazioni in Beta holding in una propria holding unipersonale,
appare un ulteriore step finalizzato a consentire agli originari soci diretti di Alfa (i.e., gli
Istanti) di perseguire progetti imprenditoriali autonomi e gestire la programmazione di
futuri passaggi generazionali, contando sui flussi provenienti dagli utili di Alfa, per il
tramite di Beta holding.
In ultima analisi, le successive operazioni attraverso le quali si realizzerà il
Secondo Conferimento appaiono tese alla strutturazione di un gruppo composto da vari
livelli di controllo (con le persone fisiche ai vertici) finalizzato a una migliore gestione
del business condotto dalla società operativa Alfa, e all'ottimizzazione delle risorse da
essa rinvenienti anche a beneficio degli obiettivi personali degli Istanti. In tal senso,
la riorganizzazione appare in linea con la ratio delle due norme in tema di realizzo
controllato, che, come detto, è tesa a favorire la riorganizzazione di partecipazioni
societarie detenute da persone fisiche.
Per tali ragioni, si ritiene che, nel caso di specie, l'applicazione delle norme
di cui all'articolo 177, commi 2 e 2bis alla prospettata riorganizzazione, realizzata
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mediante successive operazioni di conferimento, non genera il conseguimento di un
vantaggio fiscale indebito e che, pertanto, la descritta riorganizzazione non configura
una fattispecie di abuso del diritto.
In altri termini, nel caso di specie, in base a quanto rappresentato, appaiono
rispettate le differenti finalità di riorganizzazione cui rispondono i due regimi di realizzo
controllato previsti, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 2bis dell'articolo 177
del Tuir.
In particolare, mentre il comma 2 dell'articolo 177 ha la finalità di concentrare in
capo alla conferitaria il controllo della società conferita, al fine di consentire alla prima
di esercitare i poteri di direzione e coordinamento e dare unitarietà ed uniformità alla
gestione della stessa e, quindi, in definitiva risponde ad un'esigenza di riorganizzazione
riferita al gruppo in quanto tale, il comma 2bis soddisfa un'esigenza riorganizzativa
riconducibile al patrimonio personale dei singoli soci.
Pertanto, al ricorrere dei relativi presupposti, il fatto che i conferimenti avvengano
l'uno dopo l'altro, a distanza di qualche tempo, non dà luogo al conseguimento di
alcun debito risparmio d'imposta, purché la finalità di riorganizzazione degli assetti
partecipativi sia coerente con la ratio dei regimi applicati, come appare emergere nel
caso di specie, in base a quanto rappresentato.
La rilevata assenza di un vantaggio fiscale indebito comporta la non necessità di
procedere con l'analisi relativa agli altri elementi costitutivi dell'abuso del diritto, ovvero
alla sostanza economica delle operazioni, all'essenzialità del vantaggio fiscale, e alla
presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.
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Ciò posto, va osservato che in relazione ai descritti conferimenti, posti in essere,
consecutivamente, in regime di realizzo controllato, si generano, ai fini pex, due diversi
holding period, con riguardo alle partecipazioni oggetto di conferimento.
In particolare, a seguito del Primo Conferimento, effettuato ai sensi del comma
2, Beta holding matura i requisiti pex, in relazione alla partecipazione in Alfa, dopo i 12
mesi richiesti dall'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir, mentre, a seguito del Secondo
Conferimento, effettuato ai sensi del comma 2bis, le holding unipersonali maturano i
requisiti pex, in relazione alle partecipazioni in Beta holding, al termine dei 60 mesi dal
loro conferimento.
Il giudizio sopra espresso in termini di assenza di un vantaggio fiscale indebito
potrebbe mutare laddove le descritte operazioni (insieme a ulteriori atti o negozi
non compiutamente rappresentati e/o omessi dagli Istanti) fossero sostanzialmente
preordinate a scambiare, ai fini di una successiva operazione realizzativa, una
partecipazione gravata da un maggior termine (60 mesi) per beneficiare del regime pex
con una che matura i requisiti pex nel termine ordinario di 12 mesi.
Più in particolare, profili di indebito vantaggio fiscale potrebbero verificarsi
laddove al Primo conferimento seguisse la cessione, da parte di Beta holding, della
partecipazione di maggioranza in Alfa. Nell'ipotesi in cui il Primo conferimento, ai sensi
del predetto comma 2 dell'articolo 177 del Tuir, fosse strumentale a tale cessione, infatti,
si potrebbe determinare un aggiramento all'holding period di 60 mesi stabilito dal comma
2bis del medesimo articolo 177.
Ciò in quanto i soci potrebbero, ricorrendo i requisiti di cui al citato comma 2bis,
conferire in holding unipersonali le quote di Alfa e cederle in regime pex, essendo tenute
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le società conferitarie a rispettare, per la maturazione dei requisiti pex, l'holding period
di 60 mesi.
Nell'ipotesi in cui, decorso l'ordinario periodo di maturazione dei requisiti pex
(12 mesi), la cessione della medesima partecipazione conferita venisse effettuata dalla
conferitaria Beta holding, costituita a seguito di conferimento ex articolo 177, comma 2,
si verificherebbe un aggiramento dell'holding period del comma 2bis, posto a presidio
delle ragioni riorganizzative e non realizzative del conferimento in regime di realizzo
controllato.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi
prima esaminati assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 212 del 2000,
ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario
delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad
esso collegati e non rappresentati dai soggetti istanti, possa condurre a identificare un
diverso censurabile disegno abusivo.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il regime di realizzo controllato ex articolo 177 TUIR disciplina i conferimenti di partecipazioni qualificate in holding, distinguendo tra conferimenti in società che acquisiscono il controllo della conferita (comma 2, holding period 12 mesi) e conferimenti in holding unipersonali (comma 2-bis, holding period 60 mesi). La valutazione antiabuso secondo l'articolo 10-bis della legge 212/2000 richiede l'accertamento congiunto di vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio, salvo che l'operazione sia giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare che le operazioni di riorganizzazione societaria, scissioni, fusioni e conferimenti in holding rispondano a finalità organizzative, gestionali o di ricambio generazionale documentate, per evitare contestazioni di elusione fiscale e garantire la corretta applicazione della participation exemption e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
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